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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/12/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 2103/2022
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2103/2022 promossa da: Parte_1
[...]
Parte_2
Avv. PLANTADE FRANCOISE MARIE
-parti attrici- contro Controparte_1
Avv. MAZIER MICHELA Avv. CAVANNA CECILIA
-parte convenuta- CONCLUSIONI.
-Per parti attrici: come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc (“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. In via principale: a) accertare e dichiarare, in relazione al fatto illecito dedotto nel presente giudizio, la responsabilità contrattuale della in p.l.r.p.t., che, in qualità di Controparte_1 proprietaria della nave Cost garante della sicurezza e dell'incolumità del passeggero trasportato, non ha colpevolmente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali di vigilanza e di protezione sottese al contratto di crociera turistica stipulato con la famiglia Pt_1
b) per l'effetto, accertare e dichia tale fondatezza, in fatto e in diritto, della domanda giudiziale ivi formulata dagli attuali istanti nei confronti della Controparte_1
nella suddetta qualità, e, quindi, accogliere integralment
[...] risarcitoria avanzata dagli attuali istanti;
c) per l'effetto, condannare la convenuta nella suddetta qualità, Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patrim li (biologici, morali ed esistenziali) patiti e patiendi dagli attuali istanti a causa ed in conseguenza del fatto illecito occorso a bordo della nave in danno di pregiudizi da Parte_3
1 quantificarsi nel loro esatto ammontare nella misura e secondo i criteri suggeriti dalla scrivente difesa nei propri scritti difensivi ovvero secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito sulla base delle risultanze istruttorie che saranno acquisite in corso di causa.
2. In via istruttoria: a) darsi atto della documentazione prodotta, con riserva espressa di ulteriormente dedurre, produrre, articolare mezzi di prova, indicare testi, meglio articolare deduzioni e/o difese ed opportunamente concludere nei concedendi termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
3. In ordine alle spese di giudizio:
a) Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre al rimborso di spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge “), quantificando il danno nella misura di euro 216.390,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria quale danno biologico, rimettendosi alla valutazione equitativa del Giudice per la quantificazione dei danni morali e esistenziali per la minore e per i genitori, richiamando le somme indicate in atto di citazione per il danno patrimoniale a cui devono aggiungersi euro 483,28 per le spese sostenute dalla famiglia che ha alloggiato in Italia per il tentativo di conciliazione;
in via subordinata, chiedono ammettersi, in modifica dell'ordinanza del 30.6.25, l'ammissione della CTU medico legale da espletarsi in via documentale o presso la residenza dell'attrice; in via istruttoria, chiedono l'ammissione della documentazione offerta in produzione all'udienza del 19.6.25 e ribadiscono le contestazione già svolte nei propri atti;
vittoria di spese ed onorari di causa.
-Per parte convenuta: come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc (“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis rejectis, respingere la domanda attrice per: I - in via principale, infondatezza nel merito e mancanza di qualsiasi responsabilità della conchiudente;
II - in subordine mancata prova dell'esistenza dei danni lamentati e della loro entità. III- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di condanna, ridurre l'eventuale risarcimento in applicazione dell'art. 1227 cod. civ. Con vittoria di compensi professionali, spese, IVA e CPA”), contestando la richiesta di revoca e/o modifica dell'ordinanza del 30.6.25, richiamandosi a quanto già verbalizzato all'udienza del 19.6.25; contestano la quantificazione del danno biologico, effettuata sulla base di una perizia stragiudiziale non ammessa in giudizio. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Rilevato che , Parte_1
Parte_1 Parte_2 citavano in giudizio , al fine di ottenere il Controparte_1
2 risarcimento del danno patrimoniale e non (biologico, morale, esistenziale), deducendo in fatto che:
- il 12.11.2017 la famiglia si imbarcava dal porto di Marsiglia sulla Pt_1 nave OS IA per intraprendere un viaggio;
- nell'ambito delle attività proposte, v'era quella dedicata al “gruppo adolescenti” per ragazzi dai 12 ai 17 anni, finalizzata all'organizzazione di eventi ludici e giochi di intrattenimento;
- tali attività si svolgevano sotto la responsabilità e la sorveglianza del personale addetto, ossia i “teen animators”;
- la sera del 13.11.2017 il personale di bordo, con i teen animators, organizzava una festa riservata agli adolescenti all'interno della discoteca posta al ponte 11 della nave, alla quale partecipavano sia Persona_1 sia , un altro adolescente passeggero della Persona_2
- i consentivano che alcuni ragazzi, tra i quali i due appena citati, uscissero dalla discoteca;
- fuori dalla discoteca, conduceva la ragazza in un punto Persona_2 lontano dal resto del i davanti ai bagni sul ponte 11, la spingeva ai loro interni e la costringeva a subire un rapporto sessuale;
- nei giorni successivi riusciva a raccontare la violenza ai propri Per_1 genitori, che successivamente denunciavano l'accaduto al personale di bordo e poi alle autorità competenti;
- la ragazza veniva condotta altresì in ospedale per i necessari accertamenti sanitari;
- a seguito della denuncia, si apriva il procedimento penale presso il Tribunale di Cagliari. In questo emergevano diversi elementi rilevanti: (A) I teen animators della nave erano tenuti a coordinare e condurre le attività ricreative del gruppo adolescenti e a supervisionare sui minori che vi partecipavano;
B) i teen animators non hanno adempiuto agli obblighi di vigilanza dei minori posti sotto la loro responsabilità nè hanno supervisionato sullo stato di benessere e sicurezza dei ragazzi loro affidati;
C) i sistemi di sicurezza e videosorveglianza a bordo della nave OS IA erano gravemente carenti;
- la minore ha subito un grave pregiudizio a causa della violenza sessuale subita, con conseguente inizio di un percorso psicoterapeutico;
- gli attori si rivolgevano alla convenuta, ritenuta responsabile in qualità di vettore a causa dell'inosservanza degli obblighi di vigilanza e sicurezza su di lei incombenti e chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non. Sulla base di tali fatti, gli attori invocavano la responsabilità di
[...]
, allegando: CP_1
A) di aver acquistato un pacchetto turistico completo, comprensivo del trasporto e della fruizione di ogni attività organizzata dal vettore. Trattasi
3 di un contratto di crociera turistica in cui si era obbligata a CP_1 trasportare il crocierista per un viaggio di , fornendogli altre numerose prestazioni di natura turistico-ricreativa. La responsabilità della convenuta rinveniva la sua fonte negoziale nell'art. 13 delle CGC. Anche volendo fuoriuscire dal contratto menzionato, ricorre la responsabilità del vettore, che si estende a tutti gli eventi dannosi riconducibili al carente e/o difettoso funzionamento dell'attività organizzativa ed esecutiva per l'attuazione del trasporto;
in particolare, il vettore ha assunto la responsabilità di organizzare la festa del 13.11.2017 all'interno della discoteca sotto la sorveglianza dei teen animators, nell'ambito della quale è venuto meno alle proprie obbligazioni di vigilanza e sorveglianza;
B) che gli attori hanno diritto al risarcimento dei danni. Precisamente, ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali e Persona_1 logico, morale esistenziale), i genitori hanno parimenti diritto al ristoro dei pregiudizi patrimoniali e morale quali prossimi congiunti, la famiglia ha diritto alla riparazione per la vacanza rovinata;
C) in via subordinata, che la convenuta non ha partecipato al procedimento di mediazione, con conseguente rilevanza del comportamento ai fini probatori;
2. - rilevato che si costituiva in giudizio, Controparte_1 riportando una diversa :
“1) in data 12.11.2017 la famiglia si imbarcava al porto di Marsiglia a Pt_1 bordo della m/n “COSTA DIAD er partecipare ad una crociera di una settimana nel mare Mediterraneo. A bordo della nave erano presenti circa 4.000 passeggeri, di cui 150 adolescenti aventi una età compresa tra i 12 ed i 17 anni.
2) A bordo della nave venivano proposte diverse attività di animazione, per bambini, adolescenti e per adulti, pubblicizzate sul catalogo e sul sito internet ed CP_1 indicate nel programma del giorno. In particolare, per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni erano previste delle attività di intrattenimento ed animazione organizzate dagli animatori del “Teen Zone”. A titolo esemplificativo si produce un programma del “Teen Zone” della recente crociera 26.8.2022 -1.9.2022 a bordo della OS IA (prod.2) e quello relativo alla m/n OS CA ( prod.3) entrambi con varie proposte di giochi, tornei sportivi, feste, ecc… rivolti agli adolescenti, oltre ad un elenco dei giochi del “teen zone” che vengono abitualmente proposti ai ragazzi su altre navi della compagnia ( prod.4).
3) Come spiegato agli ospiti della nave al momento dell'imbarco a bordo, le attività del
“Teen Zone” sono rivolte agli adolescenti dai 12 ai 17 anni, vengono organizzate dagli animatori in determinati punti della nave ed in orari prestabiliti (che generalmente sono: 10.00-12.00/15.00-18.00/ 23.00/1.00.00) con proposte di attività, giochi, tornei sportivi, feste a cui i ragazzi potevano partecipare liberamente e che non prevedevano alcun registro di ingresso ed uscita dei partecipanti.
4 4) La sera del 13.11.2017, secondo giorno di viaggio, gli animatori di bordo organizzavano una festa presso la Discoteca Pietra di Luna del ponte 11, meglio indicata in rosso sulla piantina del ponte 11 che si produce ( prod.5). La minore
[...] partecipava con il fratello minore all'attività serale fino a che, alle ore 23.00 Pt_1 llontanava dalla discoteca assieme ad altri adolescenti conosciuti nel corso della festa, incluso il minore , all'epoca anche lui quattordicenne, per dirigersi Persona_2 verso la biblioteca della pre al ponte 11 (indicata in blu sulla piantina del ponte – ns.prod.5) ; 5) come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla minore a bordo della nave Per_1
(prod. n.6), la stessa si è volontariamente appartata in biblio il minore Per_2 ed ha acconsentito ad alcune effusioni e atti sessuali, dopodichè, si è allo
[...] sempre con per una passeggiata sul ponte della nave e il minore l'ha costretta Per_2 ad entrare gno pubblico (situato il fondo al ponte ed indicato in rosa sulla piantina .- prod. 5 ) dove hanno avuto un rapporto sessuale completo. 6) La minore ha riferito l'avvenimento ai genitori solo in data 17.11.2017 ed i Per_1
Sig.ri la sera del 17.11.2017, hanno immediatamente denunciato quanto Pt_1 accad cio hospitality della nave;
7) L'operatrice dell'ufficio hospitality Morgane Hardy, di lingua francese, ha intervistato la minore alla presenza della madre e contattato il Comandante in seconda della nave per l'avvio delle denunce alle autorità e delle investigazioni del caso. La minore è stata visitata dal medico di bordo, Dott, che non ha Persona_3 riscontrato alcuna lesione (prod. n.7) e consigliato logica presso l'ospedale di Savona, dove la nave sarebbe giunta il giorno successivo (prod. n.8).
8) L'ufficio hospitality ha organizzato lo sbarco della minore insieme Parte_3 alla madre a Savona in data 18.11.2017 ( prod. 9) , la d orità di Polizia e la visita specialistica presso l'Ospedale San Paolo di Savona, dove la minore è stata ricoverata per effettuare i controlli necessari (ns. prod. 10-11), offrendo tutta l'assistenza possibile per identificare il minore che aveva assalito la minore Per_1
9) Il Comandante della nave Giorgio Moretti riportava quanto denu dalla minore sul Giornale di bordo ed effettuava denunzia di evento straordinario ai sensi dell'art. 182 cod. nav. (prod. 12.).
10) La Polizia di Savona investigava l'accaduto e si recava a bordo per le ispezioni del caso, ricevendo tutta l'assistenza da parte del personale di bordo. 11) A seguito della denuncia effettuata dalla madre della minore alla Polizia ( prod. avv. Parte_3
5) e delle investigazioni a bordo della nave, ve cedimento dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Cagliari e il minore Per_2 veniva rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.p.
[...]
data 7.5.2018 il legale incaricato dalla famiglia inviava a Pt_1 [...] una lettera asserendo una sua responsabi nni alla p Controparte_1 trasportata di cui all'art. 1681 c.c. e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in Euro 100.000 (prod.13).
5 12) , rispondeva in data 22.5.2018 (prod. 14), respingendo ogni Controparte_1 resp dagli attori e dando atto di avere agito con diligenza per assistere la minore nella denuncia della violenza subita da un altro passeggero e Pt_3 per sporgere la relativa denuncia. contestava altresì che Controparte_1 sussistesse in capo ad essa alcuna resp nza dei minori.
13) Con successiva lettera datata 8.2.2019 il difensore degli attori ribadiva la responsabilità contrattuale ed extracoontrattuale della (prod. 15), a cui CP_1 seguivano la risposta della datata 27.3.2019 (prod. 16) e CP_1 successivamente l'inizio del pres ”. Ciò premesso in fatto, la convenuta contestava la propria responsabilità, esclusa dal fatto del terzo –nella fattispecie sia in base alla Persona_2 normativa (artt. 42 e 43 d.lgs. 79/2011), sia in forza delle CGC (art. 14). In particolare, metteva in luce come le proposte di intrattenimento dedicate agli adolescenti fossero proposte libere che non prevedevano alcun registro presenze, nè alcun affidamento dei minori agli animatori da parte dei genitori. La responsabilità ex art. 2048 c.c. incombe quindi solo sui genitori del terzo e della vittima. Circa l'assenza di videosorveglianza, sottolineava di non essere autorizzata ad installare videocamere nei bagni della nave poichè ciò violerebbe la privacy;
inoltre, eccepiva che gli attori non avessero dimostrato come la presenza di videocamere avrebbe impedito l'evento. Infine, eccepiva l'assenza di prova del danno subito, il cui onere CP_1 probat capo ai danneggiati;
3. - rilevato che le parti depositavano le memorie ex art. 183 comma 6 cpc;
4. - rilevato che la causa veniva istruita mediante prova orale;
5. - rilevato che, all'esito, le parti tentavano di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia;
6. - rilevato che, svanita tale possibilità, la Giudice rigettava le ulteriori istanze istruttorie di parte attrice di acquisizione di documentazione e di CTU;
7. - Rilevato che all'udienza del 10.09.2025 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice concedeva i termini ex art. 190 cpc, rimettendo la causa in decisione;
*****
8. - ritenuto che risulta provato in fatto, in base all'istruttoria documentale ed orale svolta, nonché alla non contestazione di alcune circostanze, che: 8.1. - in data 12.11.2017 la famiglia si imbarcava al porto di Pt_1
Marsiglia a bordo della “COSTA DIADEMA” per partecipare ad una crociera di una settimana nel mare Mediterraneo;
6 8.2. - a bordo della nave venivano proposte diverse attività di animazione, per bambini, adolescenti e per adulti. In particolare, per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni erano previste delle attività di intrattenimento ed animazione organizzate dagli animatori del “Teen Zone”. 8.3. - Come spiegato agli ospiti della nave al momento dell'imbarco a bordo, le attività del “Teen Zone” sono rivolte agli adolescenti dai 12 ai 17 anni, vengono organizzate dagli animatori in determinati punti della nave ed in orari prestabiliti (che generalmente sono: 10.00-12.00/15.00-18.00/ 23.00/1.00.00) con proposte di attività, giochi, tornei sportivi, feste a cui i ragazzi potevano partecipare liberamente e che non prevedevano alcun registro di ingresso ed uscita dei partecipanti. Ciò è stato confermato dai testi escussi, i quali hanno reso dichiarazioni concordanti1. Ancora, agli ospiti della nave è stato spiegato che le attività dedicate ai bambini dai 3 agli 11 anni prevedevano una permanenza del minore presso il luogo 1 (dipendente con la qualifica di responsabile relazione Parte_4 CP_1 clienti e nel 2017 ero a bordo di OS IA) ha dichiarato: “Confermo la circostanza e preciso che al momento dell'imbarco degli ospiti gli stessi vengono invitati a prendere parte alla riunione informativa dove vengono spiegate le procedure delle attività di bordo, tra cui anche quella del Teen Zone, dedicata ai giovani dai 12 ai 17 anni. Nell'incontro si spiegano le attività che verranno svolte, che sono sempre segnalate sul piano di bordo, vengono fornite indicazioni sui luoghi di ritrovo e sugli orari. Preciso che per la fascia di ragazzi in questione non è previsto un registro su cui annotare le entrate e le uscite degli stessi. Durante gli imbarchi vengono fatti degli annunci con i quali si invitano gli ospiti divisi per nazionalità a recarsi al punto stabilito e all'orario stabilito per partecipare a tali riunioni informative”.
(dipendente dal 2002 e coordinatrice del programma di Tes_1 Controparte_1 intrattenimento per i minori dal 2016) ha riferito che: “Confermo la circostanza e preciso che è quanto tuttora succede sulle navi del gruppo. All'inizio della crociera vengono presentati i vari servizi, fra cui quelli dedicati ai minori e quindi il squok club dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni, poi la Teen Zone per i ragazzi dai 12 ai 17 anni. I ragazzi che partecipano al Teen Zone non devono firmare alcun registro, possono partecipare liberamente così come avviene per l'animazione per gli adulti. Vengono dati degli appuntamenti ed i ragazzi se si trovano bene possono stare, possono allontanarsi, possono ritornare senza dover giustificare il fatto di essersi allontanati con nessuno”. dipendente con la qualifica di Direttore di intrattenimento, Testimone_2 Controparte_1 All'epoca dei fatti Direttore di Intrattenimento della OS IA) ha affermato che: “Confermo la circostanza e preciso che all'epoca mi ero occupato io di queste riunioni informative che vengono date ai passeggeri subito dopo l'imbarco. Tali riunioni vengono fatte in tutte le lingue, ovvero italiano, francese, spagnolo, inglese, russo, portoghese. In queste riunioni viene spiegato il programma ed in particolare si precisa che vi è un appuntamento per scendere nel dettaglio dei programmi e per procedere alle iscrizioni dei minori dai 3 agli 11 anni per i quali vi è un servizio dedicato. Questa riunione viene registrata e viene mandata in onda in tutte le lingue in tutte le cabine della nave. Questa diffusione riguarda sia la riunione che facevo io come Direttore di Crociera sia quella che fa il capo animatore. Per i ragazzi dai 12 ai 17 anni viene spiegato che vi è un programma di intrattenimento libero, ovvero i ragazzi possono accedere a questo programma
(all'epoca era un programma cartaceo ora è digitale) senza doversi iscrivere, possono partecipare, allontanarsi, tornare senza dover rendere conto agli animatori. Tutto ciò che succedeva nel 2017, a parte qualche miglioramento tecnico, succede anche oggi. Ora non sono più Direttore di crociera ma coordino tutta la flotta a livello di intrattenimento sia per minori che per gli adulti”.
7 deputato all'animazione con un registro delle presenze firmato dai genitori e senza la possibilità per i minori di allontanarsi autonomamente, mentre le attività dedicate agli adolescenti dai 12 ai 17 anni erano delle proposte di intrattenimento svolte in varie aree della nave accessibili a tutti i passeggeri, che non prevedevano un registro delle presenze nè l'affidamento dei minori agli animatori da parte dei loro genitori;
anche tale circostanza ha trovato riscontro nella prova orale svolta2. 8.4. - la sera del 13.11.2017, gli animatori di bordo organizzavano una festa presso la Discoteca Pietra di Luna del ponte 11. La minore Parte_1 ed , altro passeggero delle medesima Persona_2 2 ha detto che “Confermo la circostanza, preciso che effettivamente per i piccoli è Parte_4 previsto l'affidamento degli stessi agli animatori e la compilazione di un registro delle entrate e tali minori non si possono allontanare se non vengono recuperati dai genitori, mentre per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni ci sono proposte di attività cui loro possono partecipare con possibilità di allontanarsi e tornare senza dover comunicare alcunchè agli animatori né tamtomeno firmare alcun registro.
ha riferito che “Confermo la circostanza e preciso che effettivamente per i minori di anni Tes_1 11 è previsto un registro che ora è elettronico, non ricordo se anche all'epoca fosse già così. Ora con il registro elettronico vengono scansionate le carte OS dei passeggeri, sia quella del bambino che quella dell'adulto che deve essere associato a quel minore, altrimenti non si può lasciare uscire il bambino a meno che non vi sia una delega o una manleva dei genitori firmata. Invece per la fascia dai 12 anni in poi tutto ciò non è richiesto, in quanto come già detto i ragazzi possono allontanarsi liberamente o tornare nuovamente nel gruppo, in quanto non è una custodia ma una proposta di intrattenimento. Prima del registro elettronico per i minori di 11 anni il registro era cartaceo ed i genitori firmavano sullo stesso.
A.D.R. Per i minori di 11 anni viene fatta firmare ai genitori un modulo di iscrizione in cui si chiedono informazioni come ad esempio allergie, e questo in quanto i bambini sono affidati in gestione agli animatori che devono essere in grado di poterli gestire. Sopra i 12 anni non viene dato alcun modulo e viene detto che i ragazzi non sono sotto la custodia degli animatori ma gli viene solo data una proposta di intrattenimento”. ha dichiarato che “Confermo la circostanza e preciso che quanto indicato nel capitolo Tes_2 era stato spiegato da me ai passeggeri di lingua italiana. Per i passeggeri di lingua francese come gli attori tali spiegazioni erano state date dall' ovvero responsabile della lingua. Controparte_2 Preciso che le attività per i minori dai 3 agli 11 anni sono dedicate ai bambini di tale fascia d'età, mentre le attività di intrattenimento per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni sono riservate ai ragazzi di tale fascia di età e gli adulti possono guardare ma non possono partecipare. Preciso che le attività per i minori fino agli 11 anni vengono svolte in un'area di acceso riservata denominata Squok Club in cui l'accesso è limitato ai soli bambini iscritti che vengono lasciati lì dai genitori che hanno compilato l'iscrizione. Preciso anche che le attività dei ragazzi dai 12 ai 17 anni vengono svolte in varie zone tipo discoteca, campo sportivo, pista da jogging, saloni vari, sono riservate ai minori di tale fascia d'età, senza assolutamente aver compilato alcun modulo di iscrizione e senza dover essere necessariamente accompagnati dai genitori. A.D.R. Preciso che dopo la riunione che si tiene tendenzialmente in teatro che faccio io, vi è la riunione dedicata all'animazione bambini e all'animazione ragazzi (una per tutti i ragazzi dai 3 ai 17 anni). Queste riunioni vengono registrate e mandate in onda sui canali delle TV presenti nelle cabine. Queste informazioni rimangono in onda perlomeno per i primi 4 giorni di crociera. A.D.R.: Ai genitori viene detto chiaramente che per i ragazzi dai 12 ai 17 anni sono di libero accesso e quindi i ragazzi come già detto sono liberi di andare, tornare, come già detto prima”.
8 partecipavano all'attività serale e successivamente si allontanavano dalla discoteca;
8.5. - secondo quanto dichiarato da nell'ambito del Persona_1 processo penale a carico di ex art. 609 bis cp, la ragazza è Persona_2 stata ad un certo punto spi el ponte 11, dove la ha Per_2 costretta ad un rapporto sessuale3; 8.6. - la minore ha riferito l'avvenimento ai genitori;
Per_1
8.7. - sono seguite le denunce al personale sulla nave della nave, la visita dal medico di bordo, la denuncia alla Polizia di Savona e la visita specialistica presso l'ospedale di questa città; 8.8. - si è successivamente aperto un procedimento penale presso il Tribunale dei Minori di Cagliari, ove è stato rinviato a Persona_2 giudizio per il reato ex art. 609 bis cp;
9. - ritenuto pacifico che tra le odierne parti in causa è stato stipulato un contratto di pacchetto turistico (nella specie consistente in una crociera), regolato dal cd. Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011);
10. - ritenuto, in particolare, che gli artt. 44 e 46 ratione temporis vigenti prevedono che “art. 44 (Responsabilità per danni alla persona) 1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell'ordinamento italiano”; art. 46
“(Esonero di responsabilità)
1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste da norme speciali, l'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 43,
44 e 45 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore”;
11. - ritenuto che un'analoga previsione è contenuta nell'art. 14 delle
9 CGC:
12. - ritenuto, nella fattispecie, alla luce di tale regolamento normativo e negoziale, che non sussiste la responsabilità della convenuta. Depongono in tal senso due dirimenti considerazioni: non v'è prova dell'obbligazione in capo a di custodia, sorveglianza, CP_1 vigilanza dei minori di 14 anni;
v'è prova che il fatto illecito non sia imputabile alla società poiché ricorre il fatto del terzo. Sotto il primo profilo, le deposizioni testimoniali sopra riportate al punto 8.3., cui si rinvia integralmente, dimostrano che per la fascia di età 12-17 anni le attività proposte a bordo della nave da parte della fossero CP_1 mere proposte di intrattenimento, senza assunzione di alc bligo di protezione degli animatori nei confronti dei ragazzi (circa l'eccezione di inattendibilità dei testi, si ribadisce che la circostanza che si tratti di dipendenti della non vale di per sé ad escludere la bontà delle loro CP_1 deposizioni, le ppaiono tra loro concordanti e non smentite da elementi di prova contraria da parte degli attori). In assenza di siffatta obbligazione, non si pongono i temi dell'inadempimento ad essa e del conseguente diritto al risarcimento del danno in capo al danneggiato, i quali postulano necessariamente la prima. La considerazione non appare confutata, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, da quanto si legge nel programma Teen Zone (doc. 2 convenuta): “important the program can be subject to change according to the number of partecipants and weather conditions for more information, contact the teen animators”; tale possibilità di variazione del programma, infatti, nulla significa relativamente alla sussistenza o meno dell'obbligazione di protezione in capo agli animatori, prevedendo di contro una semplice facoltà di modifica dell'offerta in base alle presenze dei ragazzi. Sotto il secondo profilo, si mette in luce, in ogni caso, come il dedotto fatto illecito sia stato posto in essere da , ossia un terzo, il Persona_2
10 che esonera da responsabilità l'odierna convenuta, ancor più considerando che su questi come sopra argomentato, non aveva alcuna CP_1 obbligazione di lianza. Circa l'ulteriore aspetto invocato dagli attori relativo all'assenza di sistemi di videosorveglianza, basti considerare come difetti la prova da parte degli attori che l'attivazione di sistemi di sorveglianza sul ponte 11 e all'interno dei bagni -anche ipotizzando che ciò sia possibile- avrebbe evitato il verificarsi del fatto illecito;
13. - ritenuto che ad analoghe conclusioni si addiviene avendo riguardo all'ulteriore disciplina invocata dagli attori, ossia l'art. 409 cod. navigazione e l'art. 1681 c.c.. L'art. 409 cod. nav. statuisce che
“Responsabilità del vettore per danni alle persone. Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da Fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile”; l'art. 1681 c.c. che “salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Anche a voler annoverare l'accadimento sulla nave nella nozione di sinistro, deve osservarsi come la prima disposizione, facendo anch'essa riferimento alla causa non imputabile, contiene i medesimi principi propri della responsabilità contrattuale in generale e di quella speciale sopra trattata;
in essa rientra il fatto del terzo come causa di esonero della responsabilità; la seconda norma non può operare, oltre che per le ragioni esposte, perché in essa il viaggiatore deve dimostrare il danno nonchè il nesso causale tra questo e il trasporto, nel senso che il primo deve essere in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto (Cass. 10693/2010 e Cass. 33449/2019). Tale dimostrazione non è stata nella fattispecie offerta, potendosi al più ritenere che il dedotto fatto illecito sia stato commesso nell'ambito dell'attività di trasporto della crociera ma non a causa di essa;
14. - ritenuto che l'assenza di responsabilità assorbe ogni valutazione afferente al quantum del risarcimento, il che rende irrilevante la produzione documentale medica offerta da parte attrice all'udienza del 19.6.25 e la superfluità della CTU (cfr. ordinanza del 30.06.2025); 15. - ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 (in base alla richiesta danni formulata in sede di precisazione delle conclusioni- complessità media);
PQM
11 Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: a) Rigetta le domande proposte da Parte_1
[...] Parte_1 [...]
Parte_2 Controparte_1
[...]
b) condanna Parte_1
Parte_1 Parte_2
[...] [...]
, delle spese di lite, che liquida CP_1
14.103,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Genova, 23.12.2025
La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. allegato 26 parte attrice: «… fu lì che mi ha spinto nei bagni e lì mi ha bloccato, mi ha tenuto con le mani, mi ha chiesto di fargli un rapporto orale, poi mi ha preso per le mani, ero in piedi, davanti mi ha tenuto le mani e mi ha penetrato da dietro nella vagina. Quando ha terminato mi ha messo per terra e ha eiaculato sulla mia guancia, poi si è rivestito e se ne è andato … Mi ha spinto verso il basso dalle braccia … ha cercato di mettere il suo sesso dentro la mia bocca, all'inizio ho resistito, non volevo, insomma, non ho mai voluto … Mi ha forzato perché mi ha costretto, non ce l'ho fatta a lottare, non era possibile uscire da lì, mi teneva la testa». Infine, Il P.M., continuando ad interrogare la P.O. sulle modalità di realizzazione Parte_3 del fatto, ha precisato “Io faccio queste domande perché quando è stata sentita dalla polizia lei ha detto “mi ha fatto inginocchiare per avere un rapporto orale, io ho acconsentito, ma non appena lui ha cercato di spogliarmi ho cercato di divincolarmi” quindi voglio capire se il rapporto orale è stato consenziente o se è stato tradotto bene». Fatta questa precisazione, il Presidente ha domandato a se avesse acconsentito ad un rapporto orale e quest'ultima ha Parte_3 risposto «No, mai, mai. (…) Non ho mai detto, mai, mai che ero d'accordo»
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2103/2022 promossa da: Parte_1
[...]
Parte_2
Avv. PLANTADE FRANCOISE MARIE
-parti attrici- contro Controparte_1
Avv. MAZIER MICHELA Avv. CAVANNA CECILIA
-parte convenuta- CONCLUSIONI.
-Per parti attrici: come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc (“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. In via principale: a) accertare e dichiarare, in relazione al fatto illecito dedotto nel presente giudizio, la responsabilità contrattuale della in p.l.r.p.t., che, in qualità di Controparte_1 proprietaria della nave Cost garante della sicurezza e dell'incolumità del passeggero trasportato, non ha colpevolmente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali di vigilanza e di protezione sottese al contratto di crociera turistica stipulato con la famiglia Pt_1
b) per l'effetto, accertare e dichia tale fondatezza, in fatto e in diritto, della domanda giudiziale ivi formulata dagli attuali istanti nei confronti della Controparte_1
nella suddetta qualità, e, quindi, accogliere integralment
[...] risarcitoria avanzata dagli attuali istanti;
c) per l'effetto, condannare la convenuta nella suddetta qualità, Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patrim li (biologici, morali ed esistenziali) patiti e patiendi dagli attuali istanti a causa ed in conseguenza del fatto illecito occorso a bordo della nave in danno di pregiudizi da Parte_3
1 quantificarsi nel loro esatto ammontare nella misura e secondo i criteri suggeriti dalla scrivente difesa nei propri scritti difensivi ovvero secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito sulla base delle risultanze istruttorie che saranno acquisite in corso di causa.
2. In via istruttoria: a) darsi atto della documentazione prodotta, con riserva espressa di ulteriormente dedurre, produrre, articolare mezzi di prova, indicare testi, meglio articolare deduzioni e/o difese ed opportunamente concludere nei concedendi termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
3. In ordine alle spese di giudizio:
a) Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre al rimborso di spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge “), quantificando il danno nella misura di euro 216.390,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria quale danno biologico, rimettendosi alla valutazione equitativa del Giudice per la quantificazione dei danni morali e esistenziali per la minore e per i genitori, richiamando le somme indicate in atto di citazione per il danno patrimoniale a cui devono aggiungersi euro 483,28 per le spese sostenute dalla famiglia che ha alloggiato in Italia per il tentativo di conciliazione;
in via subordinata, chiedono ammettersi, in modifica dell'ordinanza del 30.6.25, l'ammissione della CTU medico legale da espletarsi in via documentale o presso la residenza dell'attrice; in via istruttoria, chiedono l'ammissione della documentazione offerta in produzione all'udienza del 19.6.25 e ribadiscono le contestazione già svolte nei propri atti;
vittoria di spese ed onorari di causa.
-Per parte convenuta: come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc (“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis rejectis, respingere la domanda attrice per: I - in via principale, infondatezza nel merito e mancanza di qualsiasi responsabilità della conchiudente;
II - in subordine mancata prova dell'esistenza dei danni lamentati e della loro entità. III- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di condanna, ridurre l'eventuale risarcimento in applicazione dell'art. 1227 cod. civ. Con vittoria di compensi professionali, spese, IVA e CPA”), contestando la richiesta di revoca e/o modifica dell'ordinanza del 30.6.25, richiamandosi a quanto già verbalizzato all'udienza del 19.6.25; contestano la quantificazione del danno biologico, effettuata sulla base di una perizia stragiudiziale non ammessa in giudizio. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Rilevato che , Parte_1
Parte_1 Parte_2 citavano in giudizio , al fine di ottenere il Controparte_1
2 risarcimento del danno patrimoniale e non (biologico, morale, esistenziale), deducendo in fatto che:
- il 12.11.2017 la famiglia si imbarcava dal porto di Marsiglia sulla Pt_1 nave OS IA per intraprendere un viaggio;
- nell'ambito delle attività proposte, v'era quella dedicata al “gruppo adolescenti” per ragazzi dai 12 ai 17 anni, finalizzata all'organizzazione di eventi ludici e giochi di intrattenimento;
- tali attività si svolgevano sotto la responsabilità e la sorveglianza del personale addetto, ossia i “teen animators”;
- la sera del 13.11.2017 il personale di bordo, con i teen animators, organizzava una festa riservata agli adolescenti all'interno della discoteca posta al ponte 11 della nave, alla quale partecipavano sia Persona_1 sia , un altro adolescente passeggero della Persona_2
- i consentivano che alcuni ragazzi, tra i quali i due appena citati, uscissero dalla discoteca;
- fuori dalla discoteca, conduceva la ragazza in un punto Persona_2 lontano dal resto del i davanti ai bagni sul ponte 11, la spingeva ai loro interni e la costringeva a subire un rapporto sessuale;
- nei giorni successivi riusciva a raccontare la violenza ai propri Per_1 genitori, che successivamente denunciavano l'accaduto al personale di bordo e poi alle autorità competenti;
- la ragazza veniva condotta altresì in ospedale per i necessari accertamenti sanitari;
- a seguito della denuncia, si apriva il procedimento penale presso il Tribunale di Cagliari. In questo emergevano diversi elementi rilevanti: (A) I teen animators della nave erano tenuti a coordinare e condurre le attività ricreative del gruppo adolescenti e a supervisionare sui minori che vi partecipavano;
B) i teen animators non hanno adempiuto agli obblighi di vigilanza dei minori posti sotto la loro responsabilità nè hanno supervisionato sullo stato di benessere e sicurezza dei ragazzi loro affidati;
C) i sistemi di sicurezza e videosorveglianza a bordo della nave OS IA erano gravemente carenti;
- la minore ha subito un grave pregiudizio a causa della violenza sessuale subita, con conseguente inizio di un percorso psicoterapeutico;
- gli attori si rivolgevano alla convenuta, ritenuta responsabile in qualità di vettore a causa dell'inosservanza degli obblighi di vigilanza e sicurezza su di lei incombenti e chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non. Sulla base di tali fatti, gli attori invocavano la responsabilità di
[...]
, allegando: CP_1
A) di aver acquistato un pacchetto turistico completo, comprensivo del trasporto e della fruizione di ogni attività organizzata dal vettore. Trattasi
3 di un contratto di crociera turistica in cui si era obbligata a CP_1 trasportare il crocierista per un viaggio di , fornendogli altre numerose prestazioni di natura turistico-ricreativa. La responsabilità della convenuta rinveniva la sua fonte negoziale nell'art. 13 delle CGC. Anche volendo fuoriuscire dal contratto menzionato, ricorre la responsabilità del vettore, che si estende a tutti gli eventi dannosi riconducibili al carente e/o difettoso funzionamento dell'attività organizzativa ed esecutiva per l'attuazione del trasporto;
in particolare, il vettore ha assunto la responsabilità di organizzare la festa del 13.11.2017 all'interno della discoteca sotto la sorveglianza dei teen animators, nell'ambito della quale è venuto meno alle proprie obbligazioni di vigilanza e sorveglianza;
B) che gli attori hanno diritto al risarcimento dei danni. Precisamente, ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali e Persona_1 logico, morale esistenziale), i genitori hanno parimenti diritto al ristoro dei pregiudizi patrimoniali e morale quali prossimi congiunti, la famiglia ha diritto alla riparazione per la vacanza rovinata;
C) in via subordinata, che la convenuta non ha partecipato al procedimento di mediazione, con conseguente rilevanza del comportamento ai fini probatori;
2. - rilevato che si costituiva in giudizio, Controparte_1 riportando una diversa :
“1) in data 12.11.2017 la famiglia si imbarcava al porto di Marsiglia a Pt_1 bordo della m/n “COSTA DIAD er partecipare ad una crociera di una settimana nel mare Mediterraneo. A bordo della nave erano presenti circa 4.000 passeggeri, di cui 150 adolescenti aventi una età compresa tra i 12 ed i 17 anni.
2) A bordo della nave venivano proposte diverse attività di animazione, per bambini, adolescenti e per adulti, pubblicizzate sul catalogo e sul sito internet ed CP_1 indicate nel programma del giorno. In particolare, per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni erano previste delle attività di intrattenimento ed animazione organizzate dagli animatori del “Teen Zone”. A titolo esemplificativo si produce un programma del “Teen Zone” della recente crociera 26.8.2022 -1.9.2022 a bordo della OS IA (prod.2) e quello relativo alla m/n OS CA ( prod.3) entrambi con varie proposte di giochi, tornei sportivi, feste, ecc… rivolti agli adolescenti, oltre ad un elenco dei giochi del “teen zone” che vengono abitualmente proposti ai ragazzi su altre navi della compagnia ( prod.4).
3) Come spiegato agli ospiti della nave al momento dell'imbarco a bordo, le attività del
“Teen Zone” sono rivolte agli adolescenti dai 12 ai 17 anni, vengono organizzate dagli animatori in determinati punti della nave ed in orari prestabiliti (che generalmente sono: 10.00-12.00/15.00-18.00/ 23.00/1.00.00) con proposte di attività, giochi, tornei sportivi, feste a cui i ragazzi potevano partecipare liberamente e che non prevedevano alcun registro di ingresso ed uscita dei partecipanti.
4 4) La sera del 13.11.2017, secondo giorno di viaggio, gli animatori di bordo organizzavano una festa presso la Discoteca Pietra di Luna del ponte 11, meglio indicata in rosso sulla piantina del ponte 11 che si produce ( prod.5). La minore
[...] partecipava con il fratello minore all'attività serale fino a che, alle ore 23.00 Pt_1 llontanava dalla discoteca assieme ad altri adolescenti conosciuti nel corso della festa, incluso il minore , all'epoca anche lui quattordicenne, per dirigersi Persona_2 verso la biblioteca della pre al ponte 11 (indicata in blu sulla piantina del ponte – ns.prod.5) ; 5) come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla minore a bordo della nave Per_1
(prod. n.6), la stessa si è volontariamente appartata in biblio il minore Per_2 ed ha acconsentito ad alcune effusioni e atti sessuali, dopodichè, si è allo
[...] sempre con per una passeggiata sul ponte della nave e il minore l'ha costretta Per_2 ad entrare gno pubblico (situato il fondo al ponte ed indicato in rosa sulla piantina .- prod. 5 ) dove hanno avuto un rapporto sessuale completo. 6) La minore ha riferito l'avvenimento ai genitori solo in data 17.11.2017 ed i Per_1
Sig.ri la sera del 17.11.2017, hanno immediatamente denunciato quanto Pt_1 accad cio hospitality della nave;
7) L'operatrice dell'ufficio hospitality Morgane Hardy, di lingua francese, ha intervistato la minore alla presenza della madre e contattato il Comandante in seconda della nave per l'avvio delle denunce alle autorità e delle investigazioni del caso. La minore è stata visitata dal medico di bordo, Dott, che non ha Persona_3 riscontrato alcuna lesione (prod. n.7) e consigliato logica presso l'ospedale di Savona, dove la nave sarebbe giunta il giorno successivo (prod. n.8).
8) L'ufficio hospitality ha organizzato lo sbarco della minore insieme Parte_3 alla madre a Savona in data 18.11.2017 ( prod. 9) , la d orità di Polizia e la visita specialistica presso l'Ospedale San Paolo di Savona, dove la minore è stata ricoverata per effettuare i controlli necessari (ns. prod. 10-11), offrendo tutta l'assistenza possibile per identificare il minore che aveva assalito la minore Per_1
9) Il Comandante della nave Giorgio Moretti riportava quanto denu dalla minore sul Giornale di bordo ed effettuava denunzia di evento straordinario ai sensi dell'art. 182 cod. nav. (prod. 12.).
10) La Polizia di Savona investigava l'accaduto e si recava a bordo per le ispezioni del caso, ricevendo tutta l'assistenza da parte del personale di bordo. 11) A seguito della denuncia effettuata dalla madre della minore alla Polizia ( prod. avv. Parte_3
5) e delle investigazioni a bordo della nave, ve cedimento dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Cagliari e il minore Per_2 veniva rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.p.
[...]
data 7.5.2018 il legale incaricato dalla famiglia inviava a Pt_1 [...] una lettera asserendo una sua responsabi nni alla p Controparte_1 trasportata di cui all'art. 1681 c.c. e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in Euro 100.000 (prod.13).
5 12) , rispondeva in data 22.5.2018 (prod. 14), respingendo ogni Controparte_1 resp dagli attori e dando atto di avere agito con diligenza per assistere la minore nella denuncia della violenza subita da un altro passeggero e Pt_3 per sporgere la relativa denuncia. contestava altresì che Controparte_1 sussistesse in capo ad essa alcuna resp nza dei minori.
13) Con successiva lettera datata 8.2.2019 il difensore degli attori ribadiva la responsabilità contrattuale ed extracoontrattuale della (prod. 15), a cui CP_1 seguivano la risposta della datata 27.3.2019 (prod. 16) e CP_1 successivamente l'inizio del pres ”. Ciò premesso in fatto, la convenuta contestava la propria responsabilità, esclusa dal fatto del terzo –nella fattispecie sia in base alla Persona_2 normativa (artt. 42 e 43 d.lgs. 79/2011), sia in forza delle CGC (art. 14). In particolare, metteva in luce come le proposte di intrattenimento dedicate agli adolescenti fossero proposte libere che non prevedevano alcun registro presenze, nè alcun affidamento dei minori agli animatori da parte dei genitori. La responsabilità ex art. 2048 c.c. incombe quindi solo sui genitori del terzo e della vittima. Circa l'assenza di videosorveglianza, sottolineava di non essere autorizzata ad installare videocamere nei bagni della nave poichè ciò violerebbe la privacy;
inoltre, eccepiva che gli attori non avessero dimostrato come la presenza di videocamere avrebbe impedito l'evento. Infine, eccepiva l'assenza di prova del danno subito, il cui onere CP_1 probat capo ai danneggiati;
3. - rilevato che le parti depositavano le memorie ex art. 183 comma 6 cpc;
4. - rilevato che la causa veniva istruita mediante prova orale;
5. - rilevato che, all'esito, le parti tentavano di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia;
6. - rilevato che, svanita tale possibilità, la Giudice rigettava le ulteriori istanze istruttorie di parte attrice di acquisizione di documentazione e di CTU;
7. - Rilevato che all'udienza del 10.09.2025 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice concedeva i termini ex art. 190 cpc, rimettendo la causa in decisione;
*****
8. - ritenuto che risulta provato in fatto, in base all'istruttoria documentale ed orale svolta, nonché alla non contestazione di alcune circostanze, che: 8.1. - in data 12.11.2017 la famiglia si imbarcava al porto di Pt_1
Marsiglia a bordo della “COSTA DIADEMA” per partecipare ad una crociera di una settimana nel mare Mediterraneo;
6 8.2. - a bordo della nave venivano proposte diverse attività di animazione, per bambini, adolescenti e per adulti. In particolare, per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni erano previste delle attività di intrattenimento ed animazione organizzate dagli animatori del “Teen Zone”. 8.3. - Come spiegato agli ospiti della nave al momento dell'imbarco a bordo, le attività del “Teen Zone” sono rivolte agli adolescenti dai 12 ai 17 anni, vengono organizzate dagli animatori in determinati punti della nave ed in orari prestabiliti (che generalmente sono: 10.00-12.00/15.00-18.00/ 23.00/1.00.00) con proposte di attività, giochi, tornei sportivi, feste a cui i ragazzi potevano partecipare liberamente e che non prevedevano alcun registro di ingresso ed uscita dei partecipanti. Ciò è stato confermato dai testi escussi, i quali hanno reso dichiarazioni concordanti1. Ancora, agli ospiti della nave è stato spiegato che le attività dedicate ai bambini dai 3 agli 11 anni prevedevano una permanenza del minore presso il luogo 1 (dipendente con la qualifica di responsabile relazione Parte_4 CP_1 clienti e nel 2017 ero a bordo di OS IA) ha dichiarato: “Confermo la circostanza e preciso che al momento dell'imbarco degli ospiti gli stessi vengono invitati a prendere parte alla riunione informativa dove vengono spiegate le procedure delle attività di bordo, tra cui anche quella del Teen Zone, dedicata ai giovani dai 12 ai 17 anni. Nell'incontro si spiegano le attività che verranno svolte, che sono sempre segnalate sul piano di bordo, vengono fornite indicazioni sui luoghi di ritrovo e sugli orari. Preciso che per la fascia di ragazzi in questione non è previsto un registro su cui annotare le entrate e le uscite degli stessi. Durante gli imbarchi vengono fatti degli annunci con i quali si invitano gli ospiti divisi per nazionalità a recarsi al punto stabilito e all'orario stabilito per partecipare a tali riunioni informative”.
(dipendente dal 2002 e coordinatrice del programma di Tes_1 Controparte_1 intrattenimento per i minori dal 2016) ha riferito che: “Confermo la circostanza e preciso che è quanto tuttora succede sulle navi del gruppo. All'inizio della crociera vengono presentati i vari servizi, fra cui quelli dedicati ai minori e quindi il squok club dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni, poi la Teen Zone per i ragazzi dai 12 ai 17 anni. I ragazzi che partecipano al Teen Zone non devono firmare alcun registro, possono partecipare liberamente così come avviene per l'animazione per gli adulti. Vengono dati degli appuntamenti ed i ragazzi se si trovano bene possono stare, possono allontanarsi, possono ritornare senza dover giustificare il fatto di essersi allontanati con nessuno”. dipendente con la qualifica di Direttore di intrattenimento, Testimone_2 Controparte_1 All'epoca dei fatti Direttore di Intrattenimento della OS IA) ha affermato che: “Confermo la circostanza e preciso che all'epoca mi ero occupato io di queste riunioni informative che vengono date ai passeggeri subito dopo l'imbarco. Tali riunioni vengono fatte in tutte le lingue, ovvero italiano, francese, spagnolo, inglese, russo, portoghese. In queste riunioni viene spiegato il programma ed in particolare si precisa che vi è un appuntamento per scendere nel dettaglio dei programmi e per procedere alle iscrizioni dei minori dai 3 agli 11 anni per i quali vi è un servizio dedicato. Questa riunione viene registrata e viene mandata in onda in tutte le lingue in tutte le cabine della nave. Questa diffusione riguarda sia la riunione che facevo io come Direttore di Crociera sia quella che fa il capo animatore. Per i ragazzi dai 12 ai 17 anni viene spiegato che vi è un programma di intrattenimento libero, ovvero i ragazzi possono accedere a questo programma
(all'epoca era un programma cartaceo ora è digitale) senza doversi iscrivere, possono partecipare, allontanarsi, tornare senza dover rendere conto agli animatori. Tutto ciò che succedeva nel 2017, a parte qualche miglioramento tecnico, succede anche oggi. Ora non sono più Direttore di crociera ma coordino tutta la flotta a livello di intrattenimento sia per minori che per gli adulti”.
7 deputato all'animazione con un registro delle presenze firmato dai genitori e senza la possibilità per i minori di allontanarsi autonomamente, mentre le attività dedicate agli adolescenti dai 12 ai 17 anni erano delle proposte di intrattenimento svolte in varie aree della nave accessibili a tutti i passeggeri, che non prevedevano un registro delle presenze nè l'affidamento dei minori agli animatori da parte dei loro genitori;
anche tale circostanza ha trovato riscontro nella prova orale svolta2. 8.4. - la sera del 13.11.2017, gli animatori di bordo organizzavano una festa presso la Discoteca Pietra di Luna del ponte 11. La minore Parte_1 ed , altro passeggero delle medesima Persona_2 2 ha detto che “Confermo la circostanza, preciso che effettivamente per i piccoli è Parte_4 previsto l'affidamento degli stessi agli animatori e la compilazione di un registro delle entrate e tali minori non si possono allontanare se non vengono recuperati dai genitori, mentre per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni ci sono proposte di attività cui loro possono partecipare con possibilità di allontanarsi e tornare senza dover comunicare alcunchè agli animatori né tamtomeno firmare alcun registro.
ha riferito che “Confermo la circostanza e preciso che effettivamente per i minori di anni Tes_1 11 è previsto un registro che ora è elettronico, non ricordo se anche all'epoca fosse già così. Ora con il registro elettronico vengono scansionate le carte OS dei passeggeri, sia quella del bambino che quella dell'adulto che deve essere associato a quel minore, altrimenti non si può lasciare uscire il bambino a meno che non vi sia una delega o una manleva dei genitori firmata. Invece per la fascia dai 12 anni in poi tutto ciò non è richiesto, in quanto come già detto i ragazzi possono allontanarsi liberamente o tornare nuovamente nel gruppo, in quanto non è una custodia ma una proposta di intrattenimento. Prima del registro elettronico per i minori di 11 anni il registro era cartaceo ed i genitori firmavano sullo stesso.
A.D.R. Per i minori di 11 anni viene fatta firmare ai genitori un modulo di iscrizione in cui si chiedono informazioni come ad esempio allergie, e questo in quanto i bambini sono affidati in gestione agli animatori che devono essere in grado di poterli gestire. Sopra i 12 anni non viene dato alcun modulo e viene detto che i ragazzi non sono sotto la custodia degli animatori ma gli viene solo data una proposta di intrattenimento”. ha dichiarato che “Confermo la circostanza e preciso che quanto indicato nel capitolo Tes_2 era stato spiegato da me ai passeggeri di lingua italiana. Per i passeggeri di lingua francese come gli attori tali spiegazioni erano state date dall' ovvero responsabile della lingua. Controparte_2 Preciso che le attività per i minori dai 3 agli 11 anni sono dedicate ai bambini di tale fascia d'età, mentre le attività di intrattenimento per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni sono riservate ai ragazzi di tale fascia di età e gli adulti possono guardare ma non possono partecipare. Preciso che le attività per i minori fino agli 11 anni vengono svolte in un'area di acceso riservata denominata Squok Club in cui l'accesso è limitato ai soli bambini iscritti che vengono lasciati lì dai genitori che hanno compilato l'iscrizione. Preciso anche che le attività dei ragazzi dai 12 ai 17 anni vengono svolte in varie zone tipo discoteca, campo sportivo, pista da jogging, saloni vari, sono riservate ai minori di tale fascia d'età, senza assolutamente aver compilato alcun modulo di iscrizione e senza dover essere necessariamente accompagnati dai genitori. A.D.R. Preciso che dopo la riunione che si tiene tendenzialmente in teatro che faccio io, vi è la riunione dedicata all'animazione bambini e all'animazione ragazzi (una per tutti i ragazzi dai 3 ai 17 anni). Queste riunioni vengono registrate e mandate in onda sui canali delle TV presenti nelle cabine. Queste informazioni rimangono in onda perlomeno per i primi 4 giorni di crociera. A.D.R.: Ai genitori viene detto chiaramente che per i ragazzi dai 12 ai 17 anni sono di libero accesso e quindi i ragazzi come già detto sono liberi di andare, tornare, come già detto prima”.
8 partecipavano all'attività serale e successivamente si allontanavano dalla discoteca;
8.5. - secondo quanto dichiarato da nell'ambito del Persona_1 processo penale a carico di ex art. 609 bis cp, la ragazza è Persona_2 stata ad un certo punto spi el ponte 11, dove la ha Per_2 costretta ad un rapporto sessuale3; 8.6. - la minore ha riferito l'avvenimento ai genitori;
Per_1
8.7. - sono seguite le denunce al personale sulla nave della nave, la visita dal medico di bordo, la denuncia alla Polizia di Savona e la visita specialistica presso l'ospedale di questa città; 8.8. - si è successivamente aperto un procedimento penale presso il Tribunale dei Minori di Cagliari, ove è stato rinviato a Persona_2 giudizio per il reato ex art. 609 bis cp;
9. - ritenuto pacifico che tra le odierne parti in causa è stato stipulato un contratto di pacchetto turistico (nella specie consistente in una crociera), regolato dal cd. Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011);
10. - ritenuto, in particolare, che gli artt. 44 e 46 ratione temporis vigenti prevedono che “art. 44 (Responsabilità per danni alla persona) 1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell'ordinamento italiano”; art. 46
“(Esonero di responsabilità)
1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste da norme speciali, l'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 43,
44 e 45 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore”;
11. - ritenuto che un'analoga previsione è contenuta nell'art. 14 delle
9 CGC:
12. - ritenuto, nella fattispecie, alla luce di tale regolamento normativo e negoziale, che non sussiste la responsabilità della convenuta. Depongono in tal senso due dirimenti considerazioni: non v'è prova dell'obbligazione in capo a di custodia, sorveglianza, CP_1 vigilanza dei minori di 14 anni;
v'è prova che il fatto illecito non sia imputabile alla società poiché ricorre il fatto del terzo. Sotto il primo profilo, le deposizioni testimoniali sopra riportate al punto 8.3., cui si rinvia integralmente, dimostrano che per la fascia di età 12-17 anni le attività proposte a bordo della nave da parte della fossero CP_1 mere proposte di intrattenimento, senza assunzione di alc bligo di protezione degli animatori nei confronti dei ragazzi (circa l'eccezione di inattendibilità dei testi, si ribadisce che la circostanza che si tratti di dipendenti della non vale di per sé ad escludere la bontà delle loro CP_1 deposizioni, le ppaiono tra loro concordanti e non smentite da elementi di prova contraria da parte degli attori). In assenza di siffatta obbligazione, non si pongono i temi dell'inadempimento ad essa e del conseguente diritto al risarcimento del danno in capo al danneggiato, i quali postulano necessariamente la prima. La considerazione non appare confutata, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, da quanto si legge nel programma Teen Zone (doc. 2 convenuta): “important the program can be subject to change according to the number of partecipants and weather conditions for more information, contact the teen animators”; tale possibilità di variazione del programma, infatti, nulla significa relativamente alla sussistenza o meno dell'obbligazione di protezione in capo agli animatori, prevedendo di contro una semplice facoltà di modifica dell'offerta in base alle presenze dei ragazzi. Sotto il secondo profilo, si mette in luce, in ogni caso, come il dedotto fatto illecito sia stato posto in essere da , ossia un terzo, il Persona_2
10 che esonera da responsabilità l'odierna convenuta, ancor più considerando che su questi come sopra argomentato, non aveva alcuna CP_1 obbligazione di lianza. Circa l'ulteriore aspetto invocato dagli attori relativo all'assenza di sistemi di videosorveglianza, basti considerare come difetti la prova da parte degli attori che l'attivazione di sistemi di sorveglianza sul ponte 11 e all'interno dei bagni -anche ipotizzando che ciò sia possibile- avrebbe evitato il verificarsi del fatto illecito;
13. - ritenuto che ad analoghe conclusioni si addiviene avendo riguardo all'ulteriore disciplina invocata dagli attori, ossia l'art. 409 cod. navigazione e l'art. 1681 c.c.. L'art. 409 cod. nav. statuisce che
“Responsabilità del vettore per danni alle persone. Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da Fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile”; l'art. 1681 c.c. che “salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Anche a voler annoverare l'accadimento sulla nave nella nozione di sinistro, deve osservarsi come la prima disposizione, facendo anch'essa riferimento alla causa non imputabile, contiene i medesimi principi propri della responsabilità contrattuale in generale e di quella speciale sopra trattata;
in essa rientra il fatto del terzo come causa di esonero della responsabilità; la seconda norma non può operare, oltre che per le ragioni esposte, perché in essa il viaggiatore deve dimostrare il danno nonchè il nesso causale tra questo e il trasporto, nel senso che il primo deve essere in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto (Cass. 10693/2010 e Cass. 33449/2019). Tale dimostrazione non è stata nella fattispecie offerta, potendosi al più ritenere che il dedotto fatto illecito sia stato commesso nell'ambito dell'attività di trasporto della crociera ma non a causa di essa;
14. - ritenuto che l'assenza di responsabilità assorbe ogni valutazione afferente al quantum del risarcimento, il che rende irrilevante la produzione documentale medica offerta da parte attrice all'udienza del 19.6.25 e la superfluità della CTU (cfr. ordinanza del 30.06.2025); 15. - ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 (in base alla richiesta danni formulata in sede di precisazione delle conclusioni- complessità media);
PQM
11 Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: a) Rigetta le domande proposte da Parte_1
[...] Parte_1 [...]
Parte_2 Controparte_1
[...]
b) condanna Parte_1
Parte_1 Parte_2
[...] [...]
, delle spese di lite, che liquida CP_1
14.103,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Genova, 23.12.2025
La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. allegato 26 parte attrice: «… fu lì che mi ha spinto nei bagni e lì mi ha bloccato, mi ha tenuto con le mani, mi ha chiesto di fargli un rapporto orale, poi mi ha preso per le mani, ero in piedi, davanti mi ha tenuto le mani e mi ha penetrato da dietro nella vagina. Quando ha terminato mi ha messo per terra e ha eiaculato sulla mia guancia, poi si è rivestito e se ne è andato … Mi ha spinto verso il basso dalle braccia … ha cercato di mettere il suo sesso dentro la mia bocca, all'inizio ho resistito, non volevo, insomma, non ho mai voluto … Mi ha forzato perché mi ha costretto, non ce l'ho fatta a lottare, non era possibile uscire da lì, mi teneva la testa». Infine, Il P.M., continuando ad interrogare la P.O. sulle modalità di realizzazione Parte_3 del fatto, ha precisato “Io faccio queste domande perché quando è stata sentita dalla polizia lei ha detto “mi ha fatto inginocchiare per avere un rapporto orale, io ho acconsentito, ma non appena lui ha cercato di spogliarmi ho cercato di divincolarmi” quindi voglio capire se il rapporto orale è stato consenziente o se è stato tradotto bene». Fatta questa precisazione, il Presidente ha domandato a se avesse acconsentito ad un rapporto orale e quest'ultima ha Parte_3 risposto «No, mai, mai. (…) Non ho mai detto, mai, mai che ero d'accordo»