Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 27.5.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2207 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Nicola Pirozzi e Massimo Marrone presso cui el.te dom.ta in Parte_1
Giugliano Corso campano 649
Appellante
E
rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Sabatino presso cui el.te Controparte_1 dom.to in Aversa via Eugenio Montale 29
Appellata
Nonché
4 ut supra rapp.ta e difesa CP_2
Nonché
CP_ rapp.to e difeso dall'avv. Emanuela Calamia presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi
55 Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 , l'NT chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Napoli nord n. 3731 del 16.7.2024 che aveva rigettato la sua richiesta di differenze retributive per aver lavorato alle dipendenze delle due appellate in tempi diversi nei loro supermercati con mansioni di commessa e cassiera.
Con il secondo motivo l'NT rilevava il difetto di motivazione per insufficiente valutazione delle risultanze probatorie relativo alle prove testimoniali non esaminate con la dovuta attenzione.
Con il terzo motivo, la sentenza veniva criticata sotto il profilo di una mancata lettura della richieste dell'NT poiché le domande di differenze retributive erano state formulate per i periodi di lavoro presso le due società appellate in modo distinto senza alcun riferimento alle vicende societarie e ai rapporti tra le stesse .
Si costituivano le due società appellate per mezzo dello stesso difensore ed eccepivano l'infondatezza nonché
l'inammissibilità dell'appello. Chiedevano la conferma della sentenza di primo grado perché ben motivata.
CP_ Si costituiva anche l' che chiedeva l'accoglimento delle sue richieste come formulate in primo grado.
All'esito dell'udienza di discussione svolta ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza .
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato e nei limiti di cui in motivazione va accolto.
In primo luogo è necessario valutare se tra le parti ci fosse un rapporto di lavoro subordinato e con quali modalità.
Ad avviso del Collegio tra le parti e in particolare con la società si era instaurato un rapporto di Parte_2 lavoro subordinato. I documenti relativi al badge , ai turni predisposti del datore di lavoro , all'orario settimanale previsto per i dipendenti , la predeterminazione della retribuzione sono argomenti che militano a favore della tesi prima indicata con esclusione di ogni rapporto di lavoro occasionale.
I turni erano previsti per settimana con il nome dell'NT e anche il badge. Di conseguenza tutte le prove testimoniali che erano state escusse in primo grado di parte datoriale non sono attendibili nella parte in cui hanno riferito che il lavoro dell'NT si svolgesse occasionalmente e nei fine settimana per due o tre giorni. La stessa messaggistica di whtsapp nonché il foglio presenze per un periodo limitato di tempo e cioè dall' 1.1.2020 al 23.2.2021 testimoniano di un rapporto di lavoro continuo , assiduo e con le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato in quanto prevedeva dei turni di lavoro in cui era inserita anche l'NT .
I turni predetti erano predisposti dal datore di lavoro e l'NT era sottoposta al controllo per il rispetto degli stessi , indice di sottoposizione al potere gerarchico – disciplinare del datore di lavoro .
L'altra documentazione invece non fornisce altrettanto riscontro perché è su fogli di carta senza firma e senza alcun riferimento a giorni ,mesi e ore lavorative.
Inoltre sia l'NT che l'appellata hanno dichiarato che era stato versato un tfr per la somma di 2000,00 euro ad ulteriore dimostrazione di un rapporto di lavoro subordinato non occasionale.
Al contrario non possono essere considerate attendibili le prove testimoniali sia di parte NT che appellata.
Quelle di parte appellate perché escludevano la continuità del rapporto di lavoro in contrasto con le univoche prove documentali e con la condotta delle parti sul Tfr sicuramente per quel periodo .
Nessuna di loro ha riferito che l'NT lavorasse con continuità , che fosse inserita nei turni che doveva svolgere su indicazione e direttiva del datore di lavoro . Anzi le testi di parte datoriale hanno dichiarato di “averla vista poche volte” ( teste ) ; veniva nel fine settimana “ (teste ) e anche Tes_1 Parte_1 Tes_2 le testi , di parte NT e hanno escluso ogni continuità . Tes_3 CP_4
La teste riteneva che l'NT frequentasse il negozio per amicizia o parentela. CP_4
Ma anche una teste di parte NT , , ha dichiarato che l'NT svolgeva le mansioni di Tes_4 cassiera senza che questa circostanza fosse supportata da elementi di riscontro anche perché la teste aveva avuto una causa con la società risolta con una transazione. Inoltre la teste è stata contradetta da altre testimonianze sul periodo lavorativo ad eccezione di quello documentato che rendevano la stessa testimonianza bisognosa di ulteriore supporto probatorio . Di conseguenza la sua versione andava valutata attentamente e andava verificata con elementi documentali che sono stati prodotti solo per il periodo prima indicato.
Il periodo quindi provato senza alcun dubbio va dal gennaio del 2020 data dei fogli presenza continui e precisi al 23.2.2021 fine degli scambi sui turni su whatsapp .
Per il periodo precedente è bene ribadirlo non vi è una prova certa e attendibile poiché la sola prova della teste per le ragioni dette non è sufficiente e la documentazione come scritto è generica e non Tes_4 precisa e attendibile .
Quindi l'unico periodo coperto da inequivoche prove documentali è quello dal gennaio 2020 al 23.2.2021 . le mansioni accertate in modo prevalente erano quelle di commessa IV livello. La retribuzione da lordizzare era di 500 euro mensili per un orario di lavoro di 6 ore giornaliere con il riferimento al ccnl del settore commercio e terziario compreso il Tfr che era stato anticipato nella misura di euro 2000,00 come ammette la stessa NT.
Il TU incaricato con una consulenza che si ha qui per interamente richiamata e condivisa ha calcolato che all'NT spetta ancora la somma lorda di euro 12748,50 di cui 1164,70 a titolo di tfr.
Ora la somma del Tfr non è dovuta come già scritto e come aveva rilevato parte appellata nelle sue note alla TU .
Quindi la somma totale è di euro 11583,88 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione delle singole poste attive di credito mensili fino al soddisfo.
La società che deve essere condannata è la in quanto l'NT , dal primo grado aveva avanzato Parte_2 le domande in modo differenziato a seconda del periodo lavorativo. E dalla documentazione in atti emerge che durante il periodo dal gennaio 2020 al febbraio 2021 l'NT lavorava per la 4 RE . La 4 RE va CP_ altresì condannata al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali a favore dell' per il detto periodo. Le spese di entrambi i gradi giudizio si compensano per ¾ dato l'accoglimento parziale della domanda e si liquidano per il restante quarto come da dispositivo nei soli confronti della 4 RE mentre si compensano nei confronti della data la difficoltà e incertezza probatoria dovuta a un lungo periodo CP_1 CP_ lavorativo da accertare. La 4 RE va altresì condannata al pagamento delle spese nei confronti dell' .
P.Q.M.
La Corte così decide:
[... A) Accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna la al pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 11583,88 oltre rivalutazione Parte_2 monetaria e interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito mensili al soddisfo;
B) Condanna la al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle somme Parte_2 CP_ riconosciute come dovute all'NT in favore dell C) Rigetta l'appello nei confronti della con spese compensate per il presente grado di CP_1 giudizio;
Pa D) Compensa per ¾ le spese di giudizio e condanna la 4 RE al pagamento del restante quarto CP_ che liquida in euro 1347 ,00 per il primo grado e 1452,25 per l'appello a favore sia dell' che dell'NT oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario dell'NT ;
Napoli 27.5.205
Il Presidente rel