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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/03/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 12918/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile La Giudice, dott.ssa Federica Samà, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12918 /2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
QUALE EREDE DI Parte_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv.to MUGNAINI MATTEO
ATTORE OPPONENTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to POGGIALI ENRICO Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 16 agosto 2023 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo n. 2887 in forza del quale intimava a di pagare a la Parte_3 Controparte_1
somma di € 16.001,08, oltre interessi e spese.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto di aver svolto l'attività di avvocato su incarico del debitore ingiunto nel procedimento civile innanzi al Tribunale di Firenze iscritto al numero di R.g. 9576/2016, a seguito della rinunzia al mandato del precedente procuratore, procedimento conclusosi con la sentenza N. 1687/2018 del
06.06.2018, non positiva per il quale diede un nuovo incarico al ricorrente, quello Pt_2
di impugnare la predetta sentenza avanti la Corte di Appello di Firenze e seguire tutto il giudizio di appello. Parte ricorrente aveva rappresentato che per entrambi i gradi di giudizio, le parti avevano sottoscritto un preventivo di spese e di affidamento dell'incarico.
1 Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto ricorso in Parte_3
opposizione ex art. 281 decies c.p.c. e art. 14 D.leg. 150/2011, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e formulando la domanda riconvenzionale con la quale ha instaurato un'azione di responsabilità per inadempimento del professionista.
Parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, indicando quale giudice competente il Tribunale di Bologna, luogo di residenza del debitore ingiunto e invocando, a sostegno delle proprie ragioni, il foro esclusivo del consumatore.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta opposta ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione e ha sostenuto che sia competente questo Tribunale adìto, deducendo che l'effettiva dimora del de cuius Pt_2
era in Firenze e rilevando, inoltre, che la residenza in Firenze dell'erede legittima confermerebbe la competenza del Tribunale adito.
Con provvedimento del 20 febbraio 2024 era stato dichiarato interrotto il giudizio per l'evento morte che aveva attinto parte opponente.
Proseguito il giudizio dall'erede del debitore ingiunto, Parte_1
insisteva per le difese, le eccezioni e le conclusioni già rassegnate.
La causa, istruita con produzione di documenti, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate nelle note sostitutive.
******
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo non è una decisione soltanto sulla competenza ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che essa va pronunciata con sentenza (ex multis
Cass. 14594/2012).
Il presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, invero, è stato introdotto ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, il quale, con riferimento alle controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 prevede un rito speciale, che, secondo
2 un'esegesi consolidata, può essere azionato esclusivamente per i compensi relativi ad attività prestata in giudizi civili, nonché a prestazioni professionali che si pongono "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale"
(ex multis, Cass. n. 3744 del 2006; n. 13847 del 2007).
L'eccezione di incompetenza formulata da parte opponente è fondata.
Circostanza pacifica tra le parti è che avesse dato incarico al difensore per Pt_2
questioni estranee dalla propria attività professionale e, conseguentemente è pacifica la qualifica dello stesso alla stregua di consumatore.
Come noto, in tema di competenza per territorio, il foro della residenza o del domicilio del consumatore ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. u) del Codice del Consumo ha carattere speciale ed esclusivo.
L'eccezione è rilevabile d'ufficio anche qualora non sia stata espressamente sollevata dalla parte costituita (ex multis Cass. Civile nn. 20720 del 2016 e 1951 del 2018) trattandosi di foro inderogabile.
La suddetta normativa ha previsione processuale e costituisce scelta legislativa di determinazione di una competenza inderogabile per il professionista, salvo l'esito di apposito accordo e trattativa tra le parti ex art. 34 co. 4 D. Lgs. 206/2005, per la natura presuntivamente vessatoria di una diversa regolazione negoziale (ex multis Cass. Civile nn
13642 del 2006, 6802 del 2010 e 1875 del 2012).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale lo speciale foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u) del Codice del Consumo può essere invocato solo per le domande intese a far valere diritti scaturenti direttamente dal contratto e non per quelle scaturenti da una fattispecie complessa, rispetto alla quale il contratto concluso tra consumatore e professionista è solo uno tra più elementi costitutivi (ex multis Cass. Civile n. 6116 del
2012).
La Corte di Cassazione è inoltre intervenuta affermando il principio della prevalenza del foro del consumatore anche su quello previsto per le cause aventi ad oggetto compensi per l'attività professionale prestata dall'avvocato in ambito giudiziario civile dall'art. 14 del
D.lgs. n. 150/2011. (Cass. ord. 26003/2023, Cass. ord. 19057/2024).
3 Invero, anche in mancanza di un contratto scritto e, quindi, di una clausola di deroga del foro del consumatore, il foro è inderogabile ad opera del solo professionista (Cass.
12541/2022).
Ora, è pacifica tra le parti la circostanza che avesse conferito l'incarico difensivo Parte_4
all'avvocato opposto per ragioni estranee alla sua attività professionale, avendo egli formulata in quel giudizio una domanda di accertamento della proprietà esclusiva del lastrico solare con funzione di terrazzo.
Ora, parte opposta ha dedotto che, sebbene fosse residente anagraficamente in Parte_4
Bologna, questi aveva la dimora effettiva nella città di Firenze.
Invero, il foro inderogabile del consumatore deve essere rapportato alla residenza effettiva, ben potendo esserci discrasia tra quella anagrafica e quella effettiva ( Cass. 1916/2024).
Ora, però parte opposta non ha dimostrato tale circostanza, mentre parte opponente ha prodotto documentazione, anche relativa ai ricoveri del de cuius in nosocomio felsineo, che corroborano il dato della residenza anagrafica.
È noto che l'eccezione di incompetenza territoriale non introduce nel processo di merito un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione piena e formale, ma deve essere decisa allo stato degli atti, sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali, salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione o del rilievo del giudice, non sia necessaria, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine litis", diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti (Cass. 17794/2013;
Cass. 20553/2019; Cass. 12445/2010).
Appare non condivisibile la tesi di parte opposta , secondo cui la prosecuzione del presente giudizio ad opera dell'erede, residente in [...], determinerebbe la traslazione della competenza al foro adito in forza della sua vis attrattiva e cita a proposito il precedente della
Suprema Corte di Cassazione ord. 18579/2018.
Sul punto, si osserva quanto segue.
La pendenza della presente lite si ancora al momento del deposito del ricorso monitorio, ovvero alla data del 19 luglio 2023 e il ricorso monitorio era stato proposto nei confronti del debitore (Rg 8794/2023- d.i. 2887/2023 emesso il 16 agosto 2023) Pt_2
4 L'opposizione era stata proposta dallo stesso in data 14 Novembre 2023 e che lo Pt_2
stesso era deceduto solo successivamente in data 19 Novembre 2023.
Ora, ferma la pendenza della lite al momento del deposito del ricorso monitorio, la prosecuzione del giudizio ad opera dell'erede, che pur è subentrata nella posizione del de cuius, non può determinare alcuna modifica della competenza in forza dell'art. 5 c.p.c..
Inoltre, si osserva come la pronuncia del giudice di legittimità citata dall'opposta avesse ad oggetto la diversa ipotesi in cui la domanda monitoria era stata azionata dopo la scomparsa dell'originario debitore ad opera delle eredi.
Parte opponente ha formulato altresì domanda riconvenzionale connessa per il titolo.
Sul punto si osserva che quella del giudice dell'opposizione è una competenza funzionale ed inderogabile che non può essere modificata nemmeno per ragioni di continenza o di connessione ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35, 36 e 40 c.p.c..
Ciò comporta che, come nel caso di specie, a fronte dell'incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto, il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo e la traslatio del giudizio complessivo.
“La revoca implicita dell'ingiunzione è concepibile soltanto nell'ottica di una incompetenza che investa direttamente il giudice dell'ingiunzione e che non sia invece determinata dalle regole generali in tema di connessione o da quelle speciali dettate in tema di domande riconvenzionale dall'art. 36 c.p.c. In siffatte ipotesi invero o si realizza una separazione delle cause, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione manterrà la sua competenza nell'ambito di tale giudizio e dovrà rimettere al altro giudice solo la causa connessa o introdotta con la domanda riconvenzionale ... ovvero il giudice dell'opposizione dovrà attuare la tralsatio iudicii per intero e non vi sarà spazio per una revoca implicita o pronuncia di nullità del decreto opposto non agganciata ad una incompetenza originaria del giudice dell'Ingiunzione e quindi dell'opposizione" (Cass. 2.5.1997, n. 3779).
Stante la natura decisoria del provvedimento, spetta all'organo giudicante statuire sulle spese del procedimento (v. Cass., 11/11/2021, n. 33439).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da QUALE Parte_1
EREDE DI Pt_2
-Dichiara l'incompetenza del Tribunale adìto per essere competente il Tribunale ordinario di Bologna;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2887/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 16
Agosto 2023 in favore di Controparte_1
-Assegna termine di legge per la riassunzione della causa di merito dinanzi al Giudice territorialmente competente;
- CONDANNA parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di
[...]
QUALE EREDE DI delle spese processuali della Parte_1 Pt_2
presente opposizione che si liquidano, complessivamente, in € 2540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 786,00;
Firenze, 2 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
6
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile La Giudice, dott.ssa Federica Samà, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12918 /2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
QUALE EREDE DI Parte_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv.to MUGNAINI MATTEO
ATTORE OPPONENTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to POGGIALI ENRICO Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 16 agosto 2023 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo n. 2887 in forza del quale intimava a di pagare a la Parte_3 Controparte_1
somma di € 16.001,08, oltre interessi e spese.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto di aver svolto l'attività di avvocato su incarico del debitore ingiunto nel procedimento civile innanzi al Tribunale di Firenze iscritto al numero di R.g. 9576/2016, a seguito della rinunzia al mandato del precedente procuratore, procedimento conclusosi con la sentenza N. 1687/2018 del
06.06.2018, non positiva per il quale diede un nuovo incarico al ricorrente, quello Pt_2
di impugnare la predetta sentenza avanti la Corte di Appello di Firenze e seguire tutto il giudizio di appello. Parte ricorrente aveva rappresentato che per entrambi i gradi di giudizio, le parti avevano sottoscritto un preventivo di spese e di affidamento dell'incarico.
1 Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto ricorso in Parte_3
opposizione ex art. 281 decies c.p.c. e art. 14 D.leg. 150/2011, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e formulando la domanda riconvenzionale con la quale ha instaurato un'azione di responsabilità per inadempimento del professionista.
Parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, indicando quale giudice competente il Tribunale di Bologna, luogo di residenza del debitore ingiunto e invocando, a sostegno delle proprie ragioni, il foro esclusivo del consumatore.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta opposta ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione e ha sostenuto che sia competente questo Tribunale adìto, deducendo che l'effettiva dimora del de cuius Pt_2
era in Firenze e rilevando, inoltre, che la residenza in Firenze dell'erede legittima confermerebbe la competenza del Tribunale adito.
Con provvedimento del 20 febbraio 2024 era stato dichiarato interrotto il giudizio per l'evento morte che aveva attinto parte opponente.
Proseguito il giudizio dall'erede del debitore ingiunto, Parte_1
insisteva per le difese, le eccezioni e le conclusioni già rassegnate.
La causa, istruita con produzione di documenti, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate nelle note sostitutive.
******
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo non è una decisione soltanto sulla competenza ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che essa va pronunciata con sentenza (ex multis
Cass. 14594/2012).
Il presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, invero, è stato introdotto ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, il quale, con riferimento alle controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 prevede un rito speciale, che, secondo
2 un'esegesi consolidata, può essere azionato esclusivamente per i compensi relativi ad attività prestata in giudizi civili, nonché a prestazioni professionali che si pongono "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale"
(ex multis, Cass. n. 3744 del 2006; n. 13847 del 2007).
L'eccezione di incompetenza formulata da parte opponente è fondata.
Circostanza pacifica tra le parti è che avesse dato incarico al difensore per Pt_2
questioni estranee dalla propria attività professionale e, conseguentemente è pacifica la qualifica dello stesso alla stregua di consumatore.
Come noto, in tema di competenza per territorio, il foro della residenza o del domicilio del consumatore ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. u) del Codice del Consumo ha carattere speciale ed esclusivo.
L'eccezione è rilevabile d'ufficio anche qualora non sia stata espressamente sollevata dalla parte costituita (ex multis Cass. Civile nn. 20720 del 2016 e 1951 del 2018) trattandosi di foro inderogabile.
La suddetta normativa ha previsione processuale e costituisce scelta legislativa di determinazione di una competenza inderogabile per il professionista, salvo l'esito di apposito accordo e trattativa tra le parti ex art. 34 co. 4 D. Lgs. 206/2005, per la natura presuntivamente vessatoria di una diversa regolazione negoziale (ex multis Cass. Civile nn
13642 del 2006, 6802 del 2010 e 1875 del 2012).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale lo speciale foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u) del Codice del Consumo può essere invocato solo per le domande intese a far valere diritti scaturenti direttamente dal contratto e non per quelle scaturenti da una fattispecie complessa, rispetto alla quale il contratto concluso tra consumatore e professionista è solo uno tra più elementi costitutivi (ex multis Cass. Civile n. 6116 del
2012).
La Corte di Cassazione è inoltre intervenuta affermando il principio della prevalenza del foro del consumatore anche su quello previsto per le cause aventi ad oggetto compensi per l'attività professionale prestata dall'avvocato in ambito giudiziario civile dall'art. 14 del
D.lgs. n. 150/2011. (Cass. ord. 26003/2023, Cass. ord. 19057/2024).
3 Invero, anche in mancanza di un contratto scritto e, quindi, di una clausola di deroga del foro del consumatore, il foro è inderogabile ad opera del solo professionista (Cass.
12541/2022).
Ora, è pacifica tra le parti la circostanza che avesse conferito l'incarico difensivo Parte_4
all'avvocato opposto per ragioni estranee alla sua attività professionale, avendo egli formulata in quel giudizio una domanda di accertamento della proprietà esclusiva del lastrico solare con funzione di terrazzo.
Ora, parte opposta ha dedotto che, sebbene fosse residente anagraficamente in Parte_4
Bologna, questi aveva la dimora effettiva nella città di Firenze.
Invero, il foro inderogabile del consumatore deve essere rapportato alla residenza effettiva, ben potendo esserci discrasia tra quella anagrafica e quella effettiva ( Cass. 1916/2024).
Ora, però parte opposta non ha dimostrato tale circostanza, mentre parte opponente ha prodotto documentazione, anche relativa ai ricoveri del de cuius in nosocomio felsineo, che corroborano il dato della residenza anagrafica.
È noto che l'eccezione di incompetenza territoriale non introduce nel processo di merito un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione piena e formale, ma deve essere decisa allo stato degli atti, sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali, salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione o del rilievo del giudice, non sia necessaria, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine litis", diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti (Cass. 17794/2013;
Cass. 20553/2019; Cass. 12445/2010).
Appare non condivisibile la tesi di parte opposta , secondo cui la prosecuzione del presente giudizio ad opera dell'erede, residente in [...], determinerebbe la traslazione della competenza al foro adito in forza della sua vis attrattiva e cita a proposito il precedente della
Suprema Corte di Cassazione ord. 18579/2018.
Sul punto, si osserva quanto segue.
La pendenza della presente lite si ancora al momento del deposito del ricorso monitorio, ovvero alla data del 19 luglio 2023 e il ricorso monitorio era stato proposto nei confronti del debitore (Rg 8794/2023- d.i. 2887/2023 emesso il 16 agosto 2023) Pt_2
4 L'opposizione era stata proposta dallo stesso in data 14 Novembre 2023 e che lo Pt_2
stesso era deceduto solo successivamente in data 19 Novembre 2023.
Ora, ferma la pendenza della lite al momento del deposito del ricorso monitorio, la prosecuzione del giudizio ad opera dell'erede, che pur è subentrata nella posizione del de cuius, non può determinare alcuna modifica della competenza in forza dell'art. 5 c.p.c..
Inoltre, si osserva come la pronuncia del giudice di legittimità citata dall'opposta avesse ad oggetto la diversa ipotesi in cui la domanda monitoria era stata azionata dopo la scomparsa dell'originario debitore ad opera delle eredi.
Parte opponente ha formulato altresì domanda riconvenzionale connessa per il titolo.
Sul punto si osserva che quella del giudice dell'opposizione è una competenza funzionale ed inderogabile che non può essere modificata nemmeno per ragioni di continenza o di connessione ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35, 36 e 40 c.p.c..
Ciò comporta che, come nel caso di specie, a fronte dell'incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto, il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo e la traslatio del giudizio complessivo.
“La revoca implicita dell'ingiunzione è concepibile soltanto nell'ottica di una incompetenza che investa direttamente il giudice dell'ingiunzione e che non sia invece determinata dalle regole generali in tema di connessione o da quelle speciali dettate in tema di domande riconvenzionale dall'art. 36 c.p.c. In siffatte ipotesi invero o si realizza una separazione delle cause, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione manterrà la sua competenza nell'ambito di tale giudizio e dovrà rimettere al altro giudice solo la causa connessa o introdotta con la domanda riconvenzionale ... ovvero il giudice dell'opposizione dovrà attuare la tralsatio iudicii per intero e non vi sarà spazio per una revoca implicita o pronuncia di nullità del decreto opposto non agganciata ad una incompetenza originaria del giudice dell'Ingiunzione e quindi dell'opposizione" (Cass. 2.5.1997, n. 3779).
Stante la natura decisoria del provvedimento, spetta all'organo giudicante statuire sulle spese del procedimento (v. Cass., 11/11/2021, n. 33439).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da QUALE Parte_1
EREDE DI Pt_2
-Dichiara l'incompetenza del Tribunale adìto per essere competente il Tribunale ordinario di Bologna;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2887/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 16
Agosto 2023 in favore di Controparte_1
-Assegna termine di legge per la riassunzione della causa di merito dinanzi al Giudice territorialmente competente;
- CONDANNA parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di
[...]
QUALE EREDE DI delle spese processuali della Parte_1 Pt_2
presente opposizione che si liquidano, complessivamente, in € 2540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 786,00;
Firenze, 2 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
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