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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3862 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
21.12.1967 rappresentato dall'amministratore di sostegno , CP_2
e
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._2
28.04.1969,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Grassani
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
Le parti concordemente chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione consensuale alle seguenti concordate
CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
2) La sig.ra provvederà in via esclusiva, al mantenimento dei Parte_2
due figli maggiorenni finché non saranno autonomi e autosufficienti, facendosi carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie.
3) Nella casa coniugale continuerà a vivere la sig.ra con i due Parte_2
figli; il sig. provvederà ad asportare dalla casa tutti e solo i suoi effetti CP_1
personali.
4) Il sig. trasferirà la propria residenza e dimora in altro Controparte_1
appartamento, appena ne verrà reperito uno adeguato.
5) La sig.ra si impegna ad acquistare, subito dopo la separazione la Pt_2
quota del 50% della casa coniugale (quota di proprietà del sig
[...]
) al prezzo risultante dalla perizia asseverata dell'11/09/2024 del CP_1
geom. di € 214.000,00 complessivi e quindi con il percepimento, CP_3
in capo al sig. , di € 107.000,00 da parte delle signora CP_1 Parte_2
2 .
I mobili presenti nella casa, resteranno in uso alla signora er poi Pt_1
essere divisi tra i coniugi all'uscita dei figli.
6) Le parti sono autonome e autosufficienti e nulla chiedono per il loro mantenimento.
7) La signora si intesterà l'auto Seat Leon ST targata EX488XL Pt_2
intestata al sig. (in uso alla famiglia), acquistandola dal sig. Controparte_1
al prezzo di € 3.444,00 pari al 50% del suo valore Controparte_1
commerciale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RA (VI) in data
16.11.1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30.01.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto
3 matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario dei due figli maggiorenni, finché non saranno autonomi e autosufficienti;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in RA (VI) in data 16.11.1996 con atto Parte_2
trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 1996 alle condizioni in epigrafe riportate;
4 b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di RA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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