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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3358/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025
ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , n.q. di genitori titolari della responsabilità genitoriale C.F._2
sulla minore ( ), elettivamente Parte_3 C.F._3
domiciliati in Siderno, alla Via Gorizia n. 16/A, presso lo studio dell'Avv.
SCOLERI DOMENICA MONICA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrenti contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti RAFFANTI ILARIA e ADORNATO DARIO
COSIMO, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS di Reggio Calabria, alla Via Possidonea n. 22;
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo – indennità di accompagnamento, indennità di frequenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 05.10.2023, gli istanti, nella qualità di genitori titolari della responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
, convenivano in giudizio l'INPS esponendo di avere, in data 05.02.2022, Parte_3
presentato alla Commissione sanitaria domanda di riconoscimento, in capo alla propria figlia, delle condizioni sanitarie presupposte alla percezione dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980 o dell'indennità di frequenza ex art. 1 legge n. 289/90, ma che alla minore non erano stati riconosciuti i benefici richiesti in sede di visita.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (n. 3574/2022 R.G.), nella presente sede contestavano le conclusioni del CTU deducendo che gli stati patologici denunciati darebbero alla propria figlia diritto alle provvidenze richieste.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependo l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini per la presentazione della dichiarazione di dissenso e per il deposito dell'odierno ricorso, nonché
l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento della prestazione.
Richiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, alla luce del certificato medico di formazione successiva depositato il 20.05.2024, astrattamente suggestivo di un aggravamento del quadro clinico riscontrato nella prima fase, a seguito dell'udienza del 23.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva adottata la sentenza che segue
***** Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine ex art. 445 bis, comma 4,
c.p.c. è stato comunicato alle parti il 21.08.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 13.09.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della citata disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 05.10.2023, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU, deducendo che lo stesso non avrebbe tenuto nella giusta considerazione la documentazione medica presentata nella fase di ATP. Inoltre, il consulente non avrebbe valutato nelle proprie conclusioni la diagnosi di “disturbo del comportamento” risultante dal referto della visita specialistica neuropsichiatrica dallo stesso richiesta in sede di visita medico-legale espletata nel corso dell'ATP.
Nel corso del presente giudizio l'istante ha inoltre offerto nuova documentazione, e precisamente un certificato dell'ASP di Vibo Valentia, Poliambulatorio neurologico, datato 28.11.2023 ed acquisito ex art. 149 disp. att. c.p.c. da cui risultano un “disturbo dell'attenzione e del ritmo sonno-veglia”, nonché un
“disturbo alimentare”.
Il giudicante ha ritenuto quindi necessario convocare il consulente già nominato per la fase di ATPO affinché valutasse l'eventuale incidenza del denunciato aggravamento sulla complessiva situazione clinica della perizianda.
Ebbene, il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama perché esaustivo e congruamente motivato, ha evidenziato con analitica motivazione come il certificato medico datato 28.11.2023 si sostanzi in una mera ed eccessivamente generica diagnosi clinica del tutto sprovvista di documentazione idonea a suffragarla, quale, nello specifico, una “certificazione pediatrica che attesti un sopraggiunto stato di malnutrizione della minore secondario al disturbo alimentare postulato dallo specialista e/o un'attestazione scolastica da cui emerga il disturbo dell'attenzione certificato”. Peraltro, il suddetto certificato risulta sostanzialmente affetto da intrinseca contraddittorietà laddove, dopo aver premesso che la minore è già “in trattamento per gli indicati disturbi (circostanza non emersa in sede di ATP)”, conclude con il suggerire un trattamento riabilitativo, “tra
l'altro senza neppure indicarne le finalità, tipologia e durata”.
Per tali motivi, condividendo pienamente le adeguate e complete conclusioni cui è giunto il consulente, lo scrivente non ritiene necessario disporre alcun ulteriore accertamento peritale.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per gli stessi motivi, le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto emesso in pari data, sono poste a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di CTU, che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 24/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3358/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025
ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , n.q. di genitori titolari della responsabilità genitoriale C.F._2
sulla minore ( ), elettivamente Parte_3 C.F._3
domiciliati in Siderno, alla Via Gorizia n. 16/A, presso lo studio dell'Avv.
SCOLERI DOMENICA MONICA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrenti contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti RAFFANTI ILARIA e ADORNATO DARIO
COSIMO, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS di Reggio Calabria, alla Via Possidonea n. 22;
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo – indennità di accompagnamento, indennità di frequenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 05.10.2023, gli istanti, nella qualità di genitori titolari della responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
, convenivano in giudizio l'INPS esponendo di avere, in data 05.02.2022, Parte_3
presentato alla Commissione sanitaria domanda di riconoscimento, in capo alla propria figlia, delle condizioni sanitarie presupposte alla percezione dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980 o dell'indennità di frequenza ex art. 1 legge n. 289/90, ma che alla minore non erano stati riconosciuti i benefici richiesti in sede di visita.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (n. 3574/2022 R.G.), nella presente sede contestavano le conclusioni del CTU deducendo che gli stati patologici denunciati darebbero alla propria figlia diritto alle provvidenze richieste.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependo l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini per la presentazione della dichiarazione di dissenso e per il deposito dell'odierno ricorso, nonché
l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento della prestazione.
Richiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, alla luce del certificato medico di formazione successiva depositato il 20.05.2024, astrattamente suggestivo di un aggravamento del quadro clinico riscontrato nella prima fase, a seguito dell'udienza del 23.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva adottata la sentenza che segue
***** Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine ex art. 445 bis, comma 4,
c.p.c. è stato comunicato alle parti il 21.08.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 13.09.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della citata disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 05.10.2023, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU, deducendo che lo stesso non avrebbe tenuto nella giusta considerazione la documentazione medica presentata nella fase di ATP. Inoltre, il consulente non avrebbe valutato nelle proprie conclusioni la diagnosi di “disturbo del comportamento” risultante dal referto della visita specialistica neuropsichiatrica dallo stesso richiesta in sede di visita medico-legale espletata nel corso dell'ATP.
Nel corso del presente giudizio l'istante ha inoltre offerto nuova documentazione, e precisamente un certificato dell'ASP di Vibo Valentia, Poliambulatorio neurologico, datato 28.11.2023 ed acquisito ex art. 149 disp. att. c.p.c. da cui risultano un “disturbo dell'attenzione e del ritmo sonno-veglia”, nonché un
“disturbo alimentare”.
Il giudicante ha ritenuto quindi necessario convocare il consulente già nominato per la fase di ATPO affinché valutasse l'eventuale incidenza del denunciato aggravamento sulla complessiva situazione clinica della perizianda.
Ebbene, il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama perché esaustivo e congruamente motivato, ha evidenziato con analitica motivazione come il certificato medico datato 28.11.2023 si sostanzi in una mera ed eccessivamente generica diagnosi clinica del tutto sprovvista di documentazione idonea a suffragarla, quale, nello specifico, una “certificazione pediatrica che attesti un sopraggiunto stato di malnutrizione della minore secondario al disturbo alimentare postulato dallo specialista e/o un'attestazione scolastica da cui emerga il disturbo dell'attenzione certificato”. Peraltro, il suddetto certificato risulta sostanzialmente affetto da intrinseca contraddittorietà laddove, dopo aver premesso che la minore è già “in trattamento per gli indicati disturbi (circostanza non emersa in sede di ATP)”, conclude con il suggerire un trattamento riabilitativo, “tra
l'altro senza neppure indicarne le finalità, tipologia e durata”.
Per tali motivi, condividendo pienamente le adeguate e complete conclusioni cui è giunto il consulente, lo scrivente non ritiene necessario disporre alcun ulteriore accertamento peritale.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per gli stessi motivi, le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto emesso in pari data, sono poste a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di CTU, che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 24/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi