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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 817/2024 RGA avverso la sentenza n. 370/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 640/2023, pubblicata in data 15.10.2024, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29.4.2025; promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall' avv. Barbara Schiadà e dall' avv. Antonio Gallucci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in
Ancona, via Matteotti 99, come da procura in atti;
- Appellante;
contro
(P.IVA ), quale società incorporante della Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, sia Controparte_2 congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Italico Perlini, Gaetano Cappucci e Matteo
Maria Perlini, e presso i medesimi elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Adige n. 41, come da procura in atti;
- Appellata;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, premesso di essere stato assunto a tempo indeterminato con mansioni di autista dal 12.10.2022
(inquadrato al livello C3 del CCNL per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione) presso la
– poi incorporata nella – evocava in CP_2 Controparte_3 Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, la parte datoriale per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento irrogatogli con comunicazione datata 05 aprile
2023, deducendo la carenza di giusta causa e comunque la mancanza di specificità dell'addebito; per l'effetto, chiedeva di ordinare alla datrice di lavoro l'immediata reintegrazione ex art. 18 legge n. 300/1970 con le conseguenti tutele di natura patrimoniale, assistenziale e contributiva, dal licenziamento all'effettiva reintegra;
in via subordinata, instava di accertare comunque l'illegittimità del licenziamento e di condannare la Società convenuta al risarcimento del danno, da quantificarsi nella misura da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità.
Il Giudice di I grado, accertata la rituale costituzione della società già datrice di lavoro, istruita anche oralmente la causa, giungeva a decisione ad esito della udienza istruttoria e di discussione celebrata il 15.10.2024, con integrale rigetto delle domande attoree e condanna del ricorrente all'integrale rifusione dele spese sostenute da parte resistente.
2. Il lavoratore proponeva tempestivo appello avverso la detta sentenza, articolando un unico motivo di impugnazione così rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI
CUI ALL' ART. 115 E 116 C.P.C. ERRATO APPREZZAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DEGLI
ELEMENTI DI CAUSA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA”, con cui, in sintesi:
- in via principale, si deduce che il Giudice abbia errato nel ritenere esistente l'illecito;
l'appellante in tal modo reitera la propria tesi circa l'insussistenza delle violazioni, comunque ritenute inidonee ad integrare la giusta causa o anche il giustificato motivo soggettivo, affermandosi peraltro la sproporzione della sanzione applicata ed insistendosi nella tutela reintegratoria e nelle forme di ristoro economico già avanzate in I grado;
- in via subordinata, si reitera la questione già svolta in I grado circa la violazione del requisito della motivazione del licenziamento, ritenuta generica, imprecisa, insufficiente e tale da non consentire al lavoratore di poter apprezzare l'infrazione disciplinare che viene contestata, invocando l'applicazione della tutela economica di cui all'art. 18 co. VI con riferimento ai vizi di forma.
2 Più nello specifico, parte appellante contesta al giudice di prime cure di avere ritenuto sussistente l'illecito violando le norme in materia di valutazione delle prove, in particolare, assumendo l'omessa valutazione dell'attendibilità del teste , sulla cui dichiarazione sarebbe Tes_1 stata fondata la decisione, ed anche perché il giudice avrebbe “utilizzato informazioni probatorie che non esistevano nel processo e che tuttavia comunque sostengono illegittimamente la decisione che ha definito il giudizio. In sostanza il Giudice pur avendo esattamente percepito il fatto, lo ha valutato in modo insufficiente o illogico (errore di giudizio)”; sarebbe quindi incorso in tale errore per avere ritenuto che dai video prodotti in causa e registrati dal telefono cellulare di si Tes_1
vedesse la calamita asseritamente utilizzata dal per la contestata manomissione, quando Pt_1
invece non si vedrebbe altro se non che infila la mano in tasca;
si contesta anche che il Pt_1
presunto rumore che si sente nel video – a cui il Giudice attribuisce valenza al fine di corroborare la tesi datoriale della chiusura della valvola a seguito del presunto distacco della calamita, a conferma di quanto dichiarato dall'ispettore – sia un fatto certo, ritenendo piuttosto che si tratti di una Tes_1
mera supposizione del giudice in quanto tale rumore potrebbe, invero, essere riferito ad altra operazione in corso o propedeutica allo scarico, peraltro non ancora iniziato al momento dei fatti contestati.
Ritiene, quindi, l'appellante che la sentenza sia erronea in quanto giunge a ritenere sussistente l'illecito sulla base di dichiarazioni rese dal teste di cui non si sarebbe valutata l'attendibilità e Tes_1
che, comunque, avrebbe reso dichiarazioni sulla base di immagini da cui non si vedrebbe nulla di significativo, quindi inidonee a supportare la versione dei fatti offerta dallo stesso. In altri termini il
Giudice si sarebbe limitato a porre acriticamente le dichiarazioni di a base della sentenza Tes_1
senza effettuare le dette valutazioni e senza considerare le prove fornite dal ricorrente, quale il doc.
n. 16 prodotto al fine di provare che, al momento dei fatti contestati, lo stsso stava utilizzando il telefono cellulare ma non per conteggiare i minuti di erogazione del prodotto senza misuratore
(come sostenuto dall' ispettore ), bensì per motivi lavorativi (nella specie, per chiedere Tes_1
indicazioni sulla programmazione degli scarichi da eseguire alla sig.ra Persona_1
Co dipendente .
Quanto poi alle dimensioni della calamita necessarie per la manomissione, l'appellante eccepisce in sede di appello la violazione delle regole circa l'assunzione dei testi, in particolare con riguardo alla testimonianza di che, dopo avere spiegato il funzionamento dell'autobotte, circa le Testimone_2 dimensioni dell'ipotetica calamita necessarie alla manomissione, in un primo momento rispondeva che, per consentire l'erogazione del gas a testata spenta, avrebbe dovuto avere dimensioni di almeno
30 cm, salvo poi – previa consultazione telefonica, irritualmente autorizzata dal giudice, con il
3 tecnico Ing. – correggersi affermando che, invece, sarebbe stata sufficiente una Testimone_3
calamita di soli cm 5.
Si costituiva ritualmente la parte appellata che, contestate puntualmente tutte le deduzioni di controparte e riprodotte in II grado – previo invito della Corte – le immagini dell'illecito oggetto di contestazione su idoneo supporto informatico alla consultazione, insisteva per il rigetto dell'appello.
3. L'appello è infondato per le ragioni appresso indicate.
Occorre premettere che la vicenda in trattazione attiene alla posizione del lavoratore assunto a tempo indeterminato con mansioni di autista dal 12.10.2022 Parte_1
(inquadrato al livello C3 del CCNL per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione) presso la
– poi incorporata nella società – il quale, il giorno Controparte_2 Controparte_3
08/03/2023, riceveva comunicazione di sospensione in via cautelare per sospette violazione di norme di sicurezza durante le operazioni di carico del mezzo dallo stesso condotte il giorno
06/03/2023.
Seguiva, il giorno 20.3.2023, contestazione disciplinare ritualmente ricevuta dal lavoratore giacché, da rapporto dell'ispettore Raffaele Forte di ENI Sustainable Mobility S.p.A. pervenuto alla società (così indicata per brevità espositiva anche di seguito) il 16.3.2023, si evinceva CP_2
che il giorno 6.3.23 - durante le operazioni di scarico di gas nel punto di ES, erano risultate violazioni in quanto aveva utilizzato il cellulare in difformità alle norme di sicurezza e Pt_1
manomesso tecnicamente una parte del mezzo, scaricando 500 lt di prodotto non contabilizzato;
in particolare dal rapporto dell'ispettore Eni si evince che il “con la testata spenta, con la Pt_1 pompa in marcia e con la calamita che era posizionata sull'elettrovalvola e permetteva l'apertura della valvola selettrice l'erogazione del prodotto, utilizzando il cellulare posizionato all'interno del cassone di scarico con il timer che conteggiava i minuti al fine di poter determinare per quanto tempo avesse erogato prodotto senza che fosse conteggiato dalla testata spenta e determinare quindi un totale di lt erogati che erano pari a circa 500, considerando la velocità di scarico della testata .. di circa 400/450 lt/min”.
Il lavoratore, in sede di giustificazioni, contestava il fatto addebitatogli e confermato che testata del mezzo era spenta e che la pompa non era funzionante, negava di aver utilizzato una qualsivoglia calamita per manomettere l'elettrovalvola consentendo l'erogazione di prodotto non contabilizzato;
negava, inoltre, l'uso del cellulare durante le operazioni nei termini contestatigli, affermando di avere, al più, inviato un solo messaggio prima di iniziare le attività (a tale
[...]
per chiedere informazioni e chiarimenti sulla programmazione degli scarichi. Inoltre, Per_2
rappresentava che al termine delle 4 consegne previste per quel giorno era risultata una eccedenza
4 di gas 225 lt, incompatibile con l'ammanco contestato;
si doleva, infime, di essere stato offeso e diffamato (tant'è che poi, in data 5.6.2023, procedeva a sporgere querela nei confronti di per Tes_1
diffamazione, cui seguiva procedimento penale rispetto al quale la Procura competente presentava richiesta di archiviazione, opposta dalla parte querelate).
Cionondimeno, ritenuto che le giustificazioni offerte dal lavoratore non fossero idonee a superare la gravità dei fatti contestati, la società datrice di lavoro intimava al lavoratore licenziamento disciplinare con effetti immediati, per violazione dei doveri di diligenza, lealtà, correttezza, buona fede in misura tale “da minare in radice il rapporto di lavoro” (cfr. lettera di licenziamento, prodotta dalle parti).
Tanto, permesso in punto di fatto, si pone in rilievo che in I grado, il Giudice ha ritenuto di superare le questioni di natura meramente formale circa l'assunta genericità delle contestazioni stesse essendo pacificamente emerso come il lavoratore abbia avuto modo di esplicare pienamente le proprie difese già in sede stragiudiziale;
ha quindi correttamente diritto l'attività istruttoria con riguardo all'accertamento delle contestazioni svolte dalle parti come sopra riportate, incentrandosi sugli accadimenti dell'operatore del lavoratore del 6.03.2023 presso il punto di scarico di ES
(avvenuti alle ore 10.00 circa); è quindi giunto a ricostruire i fatti avallando la tesi datoriale, attraverso la prudente valorizzazione degli elementi probatori a sua disposizione, conferendo centralità alla testimonianza resa Raffaele Forte – ispettore di “ENI Sustainable Mobility S.p.A.”
(appaltatrice della – innanzi al quale si era verificato il fatto e che aveva provveduto ad CP_2
effettuare breve registrazione audio-video con il proprio cellulare che, seppur non direttamente rappresentativa del fatto contestato, ha comunque consentito di avallare, unitamente alla valorizzazione di altri elementi istruttori, la linearità del racconto reso già in termini particolareggiati.
Segnatamente , premessa la propria qualità tecnica (“lavoro per ENI, faccio parte del Tes_1
procurement; prima tecnico di verifica procedure di scarico e problemi connessi, controlli tecnici sui mezzi”) – soggetto da ritenersi quindi terzo rispetto alle parti - nel ripercorrere i fatti descritti già puntualmente in sede di rapporto posto a fondamento della contestazione disciplinare, nel rispondere con riguardo alla richiesta di descrizione di quanto accaduto il 6.3.2023 ore 10.00, a
ES, presso punto vendita n. 5841 di riferiva (cfr. verbale d'udienza del Parte_2
1510.2024): “… noi abbiamo il controlli GPS dei mezzi usati per i rifornimenti e anche possiamo vedere apertura valvole, in base alle specifiche eni contrattualizzate con il vettore;
io vado presso il luogo prima dello scarico e rimango a distanza senza farmi vedere e controllo le operazioni; […] siamo arrivati praticamente insieme;
di solito si collegano prima tutte le tubazioni, si mettono i birilli, etc:; poi bisogna impostare nella testata che sta nel cassone di scarico (dietro) dove c'è il
5 misuratore fiscale;
qui bisogna impostare il quantitativo da erogare;
tutto ciò che va scaricato va misurato ai fini fiscali;
dopo questo passaggio si sblocca la elettrovalvola che altrimenti blocca
l'erogazione; in quel caso di specie, invece, la pompa era già in marcia, gli ho gridato di stare fermo, non muoversi, mentre mi avvicinavo, lui invece ha scollegato le valvole di fondo e ha staccato una calamita dall'elettrovalvola, calamita che ha messo nella tasca destra;
il misuratore fiscale era spento;
la pompa era funzionante e si sentiva il rumore;
quando ha scollegato la calamita si è sentito il colpo, il rumore della chiusura della valvola;
alla mia richiesta di spiegazione non c'è stata risposta da parte dell'autista; aveva un cellulare posto nel cassone con un cronometro attivato;
quando l'ho visto io era a 1 minuto e 04 secondi;
poi l'ha messo in tasca;
la testata scarica circa 450 litri al minuto di GPL;
abbiamo poi seguito tutti gli scarichi del mezzo;
all'esito è risultato che abbia scaricato 250 litri di GPS in più del prodotto previsto;
era inverno e in inverno abbiamo settembre dei quantitativi maggiori;
poi il mezzo è stato portato al controllo tecnico, alla tecnogas di , in cui c'è stata una verifica collegiale;
le macchine non possono CP_4
assolutamente scaricare a testata spenta …”.
Quanto, poi, all'utilizzo della calamita – già riferito in sede di dichiarazione senza alcuna esitazione, coerentemente quanto già riportato in sede di rapporto pressocché nell'immediatezza dei fatti - ribadiva come avesse con certezza visto la calamita, poi riposta dal lavoratore all'interno della propria tasca dei pantaloni (cfr. verbale d'ud. cit. ove si legge: “A.D.R.: lei ha visto la calamita ? sì, la metteva in tasca).
Ebbene, tale dichiarazione – resa da soggetto terzo rispetto alle parti (come già rilevato, tenuto all'effettuazione di attività tecnica di ispezione circa la correttezza delle operazioni di scarico per conto della società Eni) rispetto al quale non soccorrono seri e concreti elementi per poterne anche solo adombrare la credibilità e l'affidabilità soggettiva – risulta essere lineare, particolareggiata, priva di contraddizioni, perfettamente coerente con la documentazione, pertanto da ritenersi già idonea a supportare la decisione in quanto dotata di forza probatoria tale da consentire provati i fatti contestati in capo al lavoratore come sopra riportati e già posti a fondamento della contestazione disciplinare, riportata nella lettera di licenziamento.
Vi è peraltro da porre in rilievo dal punto di vista probatorio, come al fine di corroborare la certa valenza ricostruttiva della dichiarazione resa dal teste , il giudice di prime cure abbia posto in Tes_1
rilievo come la stessa sia risultata convergente con le dichiarazioni rese da altri testi escussi nel corso del giudizio rispetto ai quali non sono stati sollevate questioni di inattendibilità, dichiarazioni rese con riguardo particolare alle modalità di funzionamento dell'autobotte, alle attività di scarico a cui erano tenuti gli autisti e alla possibilità di manomissione con utilizzo di magnete.
6 Nello specifico si fa con ciò specifico riferimento a quanto riferito da il quale - Testimone_2 premesso di essere funzionario di “ALFONSHAAR HAMBURG, costruttrice di sistemi di misura per prodotti petroliferi”, come puntualmente riportato in sede motivazionale dal Giudice di prime cure (così dandosi atto della piena contezza delle corrette modalità di valutazione del compendio probatorio acquisito in I grado) - riferiva nello specifico: “…l'autobotte prende il GPL;
i sigilli sono messi alla messa in servizio dell'autobotte e sono dei piombi;
che si spaccano se manomessi;
sono a presidio dell'autobotte per tracciare l'eventuale apertura di valvole che permetterebbero il deflusso del gas al di fuori del misuratore, un'uscita di emergenza del gas;
se fai uscire il gas da lì devi prima rompere i sigilli;
A.D.R.: poi ? si arriva alla stazione di servizio – qui eni – si collegano
i tubi e si fa uscire il gas¸ il misuratore certifica la quantità, che poi si paga”; quanto poi all'incidenza dell'utilizzo del magnete con riguardo alle operazioni di scarico, chiariva che: “ … il misuratore ha elettrovalvole che, sottoposte ad un carico magnetico, si aprono, cercano di aprirsi;
è una apertura temporanea che non lascia traccia”.
Per quel che attiene alle dimensioni di tale magnete, dopo aver genericamente espresso una propria soggettiva valutazione priva di valenza tecnica ritenendo che dovesse avere una dimensione di almeno 30 cm di diametro, modificava la propria dichiarazione ritenendo che potesse avere dimensioni anche solo di 5 cm;
tale rettifica avveniva dopo che il teste, previa autorizzazione giudiziale, aveva contattato un proprio tecnico di fiducia (tale Ing. della soc. Testimone_3
“2dservice”, ditta specializzata in impianti di GPL, utilizzata dallo stesso per effettuare prove di apertura, come dal medesimo chiarito) che gli riferiva appunto tale connotato tecnico, peraltro già dedotto dalla società datrice di lavoro in sede di comparsa di costituzione e risposta (cfr. punto 9, pag. 9), allegazione peraltro non oggetto di specifica contestazione e quindi da ritenersi provata.
Alla luce di tale ultima considerazione processuale, fondata sull'applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., deve ritenersi del tutto ultronea l'eccezione, svolta da parte appellante, circa l'inutilizzabilità della testimonianza in esame, quantomeno con riguardo all'aspetto inerente la dimensione del magnete.
Per completezza, si rileva come tale eccezione non sia, comunque, esaminabile in quanto intempestiva giacché sollevata eccepita per la prima volta solo in sede di appello e non al termine della assunzione del teste né in sede di conclusioni, in violazione della disposizione di cui all'art. 157 c.p.c. (a cui si ritiene di poter aver riguardo in ragione della asserita violazione di regole processuali poste a tutela della formazione della prova testimoniale così da garantirne la genuinità).
Ebbene, ritenuta provata anche la circostanza fattuale circa le limitate dimensioni della calamita (circa 5 cm) quale strumento idoneo alla contestata manomissione, si ritiene di poter apprezzare favorevolmente la valutazione svolta dal giudice di prime cure laddove, al fine di
7 corroborare ulteriormente la valenza probatoria della testimonianza resa dall'ispettore – già Tes_1
comunque decisiva, alla luce di quanto sopra evidenziato circa la credibilità ed attendibilità della dichiarazione resa dal medesimo – ha valorizzato anche quanto emergente dalle brevi registrazioni audio-video effettuate dal medesimo e ritualmente prodotte in giudizio, ritenendo quindi di dover confermare quanto posto in rilievo sul punto: “La testimonianza del si accompagna Tes_1
perfettamente col video dallo stesso girato, nel quale si vede il ricorrente – una volta intimato di non muoversi dall'ispettore ENI – avvicinarsi in fretta all'autobotte, prendere un oggetto dal cassone dove vi sono pompe e valvole e metterselo in tasca repentinamente quanto furtivamente e quindi allontanarsi dal mezzo. La visione del video è assai eloquente e conferma quanto raccontato dal (si vede che la pompa è in funzione, che il display per la misurazione del gas è spento;
Tes_1
si sente anche il rumore di quando la calamita viene tolta dal ricorrente e si interrompe di colpo il pompaggio del gas).
La circostanza che a conclusione della giornata la botte avesse ancora un'eccedenza di gas rispetto al carico (teste e teste è del tutto irrilevante, posto che, come è stato bene Tes_1 Tes_4
chiarito dai testi escussi ed in particolare dal visto che il gas non è sempre facilmente Tes_1
misurabile in litri, è proprio su tale eccedenza (che può essere di 200 litri come di 1000 litri, variando anche in base alla stagione) che avvengono le sottrazioni di prodotto.”.
Ebbene, alla luce di quanto esposto, ritiene la Corte che il Giudice, attraverso un esame obiettivo e coerente delle allegazioni, degli atti e dei documenti acquisiti in corso di giudizio, nonché delle deposizioni di tutti i testi escussi compendiate in una motivazione da ritenersi esente da vizi logico-giuridici, abbia correttamente maturato il proprio convincimento circa la sussistenza dei fatti posti a fondamento del licenziamento disciplinare per giusta causa, integrati dall'utilizzo del cellulare in aperta violazione delle norme di sicurezza - e ciò anche laddove si valorizzi quanto allegato dal lavoratore già in sede di giustificazioni ossia di avere utilizzato il cellulare ancorché per motivi di lavoro (n.d.r. sul punto confermava l'uso del cellulare ma solo per l'invio di un Pt_1
messaggio a tale prima di iniziare le operazioni di scarico, per informazioni e Persona_2
chiarimenti sulla programmazione degli scarichi) – ed, in termini maggiormente significativi, dalla manomissione della pompa tramite utilizzo di calamita di piccole dimensioni (di 5 cm) a forzatura del funzionamento delle elettrovalvole (in quanto in grado di attivare la pompa di travaso e far fluire prodotto dalla cisterna verso lo scarico).
Pienamente avallata la decisione dal punto di vista fattuale laddove si legge che il ricorrente
“veniva sorpreso dall'ispettore ENI (della quali la resistente è appaltatrice) a svolgere l'attività di scarico con modalità non conformi”, deve parimenti avallarsi la valutazione giuridica svolta con riguardo alla gravità di tali violazioni e alla proporzionalità della massima sanzione disciplinare
8 applicata, fondata sulla considerazione conclusiva che “al di là della altamente probabile sottrazione di prodotto, sono proprio le modalità di scarico (prodromiche alla sottrazione) che risultano già di per sé altamente inadempienti delle obbligazioni dell'autista.
Si tratta di inadempimento assolutamente grave, per cui il rapporto non può proseguire all'evidenza.”
Deve così ritenersi che il Giudice abbia fatto buon governo dei principi elaborati quanto alla valutazione di proporzionalità della sanzione comminata dal datore di lavoro in ragione delle accertate condotte illecite contestualmente poste in essere in quanto integranti palesi infrazione degli obblighi contrattuali, in quanto non si è certo limitato ad una acritica applicazione delle valutazioni già svolte in astratto in sede di CCNL (che all'art. 32, par. c, rubricato “licenziamenti” prevede espressamente la massima sanzione espulsiva per l'ipotesi del lavoratore che commetta
“manomissione dell'apparecchio di controllo e/o dei suoi sigilli”), ma ha svolto una precisa e puntuale valutazione concreta della condotta illecito come soggettivamente e intenzionalmente riferibile al lavoratore nel contesto dell'organizzazione aziendale.
Tirando le fila con riguardo al profilo di doglianza in trattazione, assorbito ogni altro aspetto non trattato in quanto ritenuto ultroneo, la Corte ritiene che il giudice di prime cure, nell'esprimere motivatamente il proprio convincimento, si sia attenuto ai canoni giurisprudenziali inerenti la nozione legale di proporzionalità giacché, attraverso la complessiva valutazione delle circostanze del caso trattato, ha motivato in modo puntuale, coerente e compiuto, la gravità in concreto della condotta, attraverso la prudente valorizzazione delle sue componenti, oggettiva e soggettiva.
Si ritiene quindi di avallare pienamente la valutazione secondo cui la condotta accertata integri grave forma di inadempimento, in quanto patente rappresentazione della scarsa inclinazione del lavoratore ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza, contegno concreto connotato da tale intensità lesiva da aver creato un pregiudizio irreparabile per gli scopi aziendali;
deve quindi – così integrandosi la motivazione – che nel caso di specie la condotta illecita sia dotata di intensità lesiva tale da aver fatto venir meno l'affidamento del datore nel futuro - corretto - adempimento degli obblighi contrattuali, così escludendosi la possibilità di far ricorso ad una sanzione di tipo conservativo. Piuttosto - come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure – si perviene alla conclusione circa l'applicabilità, nel caso di specie, della massima sanzione disciplinare, attesa l'irrimediabile lesione del necessario vincolo di fiducia che deve sottendere il rapporto di lavoro non solo nella sua genesi bensì per l'intera durata dello stesso, condividendosi perciò a pieno la valutazione di proporzionalità della massima misura disciplinare applicata nel caso di specie in ragione della patente sussistenza di giusta causa del licenziamento (cfr. sul punto specifico Cass. sentenza n. 13411/2020 cit. laddove chiarisce il
9 percorso decisionale che deve seguire l'Autorità adita, affermando che deve essere condotto: “[…] attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (v. Cass. nn. 9396 e 28492 del 2018, n. 14063 del
2019, nonché Cass. n. 8826 del 2017, n. 27004 del 2018 e n. 19023 del 2019). Inoltre, ai fini della valutazione di proporzionalità, l'indagine giudiziale deve essere diretta […] anche, attraverso una valutazione in concreto, se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza …v. Cass. 18195 del 2019”).
4. Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto ultronea ogni altra valutazione fattuale e giuridica in quanto ritenuta assorbita, si perviene al rigetto dell'appello in ritenuto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto, ex art. 91 c.p.c., sono integralmente poste carico di parte appellante secondo la liquidazione di cui al dispositivo, che tiene conto del valore della controversia, del mancato espletamento di incombenti istruttori e della non particolare complessità delle questioni trattate.
Alla luce della dichiarazione di esonero resa da parte appellante, si ritiene che - allo stato - non ricorrano i presupposti di cui al novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte appellante, liquidate in € 3500,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge.
Bologna, 29/04/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Dott. Marcella Angelini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 817/2024 RGA avverso la sentenza n. 370/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 640/2023, pubblicata in data 15.10.2024, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29.4.2025; promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall' avv. Barbara Schiadà e dall' avv. Antonio Gallucci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in
Ancona, via Matteotti 99, come da procura in atti;
- Appellante;
contro
(P.IVA ), quale società incorporante della Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, sia Controparte_2 congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Italico Perlini, Gaetano Cappucci e Matteo
Maria Perlini, e presso i medesimi elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Adige n. 41, come da procura in atti;
- Appellata;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, premesso di essere stato assunto a tempo indeterminato con mansioni di autista dal 12.10.2022
(inquadrato al livello C3 del CCNL per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione) presso la
– poi incorporata nella – evocava in CP_2 Controparte_3 Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, la parte datoriale per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento irrogatogli con comunicazione datata 05 aprile
2023, deducendo la carenza di giusta causa e comunque la mancanza di specificità dell'addebito; per l'effetto, chiedeva di ordinare alla datrice di lavoro l'immediata reintegrazione ex art. 18 legge n. 300/1970 con le conseguenti tutele di natura patrimoniale, assistenziale e contributiva, dal licenziamento all'effettiva reintegra;
in via subordinata, instava di accertare comunque l'illegittimità del licenziamento e di condannare la Società convenuta al risarcimento del danno, da quantificarsi nella misura da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità.
Il Giudice di I grado, accertata la rituale costituzione della società già datrice di lavoro, istruita anche oralmente la causa, giungeva a decisione ad esito della udienza istruttoria e di discussione celebrata il 15.10.2024, con integrale rigetto delle domande attoree e condanna del ricorrente all'integrale rifusione dele spese sostenute da parte resistente.
2. Il lavoratore proponeva tempestivo appello avverso la detta sentenza, articolando un unico motivo di impugnazione così rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI
CUI ALL' ART. 115 E 116 C.P.C. ERRATO APPREZZAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DEGLI
ELEMENTI DI CAUSA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA”, con cui, in sintesi:
- in via principale, si deduce che il Giudice abbia errato nel ritenere esistente l'illecito;
l'appellante in tal modo reitera la propria tesi circa l'insussistenza delle violazioni, comunque ritenute inidonee ad integrare la giusta causa o anche il giustificato motivo soggettivo, affermandosi peraltro la sproporzione della sanzione applicata ed insistendosi nella tutela reintegratoria e nelle forme di ristoro economico già avanzate in I grado;
- in via subordinata, si reitera la questione già svolta in I grado circa la violazione del requisito della motivazione del licenziamento, ritenuta generica, imprecisa, insufficiente e tale da non consentire al lavoratore di poter apprezzare l'infrazione disciplinare che viene contestata, invocando l'applicazione della tutela economica di cui all'art. 18 co. VI con riferimento ai vizi di forma.
2 Più nello specifico, parte appellante contesta al giudice di prime cure di avere ritenuto sussistente l'illecito violando le norme in materia di valutazione delle prove, in particolare, assumendo l'omessa valutazione dell'attendibilità del teste , sulla cui dichiarazione sarebbe Tes_1 stata fondata la decisione, ed anche perché il giudice avrebbe “utilizzato informazioni probatorie che non esistevano nel processo e che tuttavia comunque sostengono illegittimamente la decisione che ha definito il giudizio. In sostanza il Giudice pur avendo esattamente percepito il fatto, lo ha valutato in modo insufficiente o illogico (errore di giudizio)”; sarebbe quindi incorso in tale errore per avere ritenuto che dai video prodotti in causa e registrati dal telefono cellulare di si Tes_1
vedesse la calamita asseritamente utilizzata dal per la contestata manomissione, quando Pt_1
invece non si vedrebbe altro se non che infila la mano in tasca;
si contesta anche che il Pt_1
presunto rumore che si sente nel video – a cui il Giudice attribuisce valenza al fine di corroborare la tesi datoriale della chiusura della valvola a seguito del presunto distacco della calamita, a conferma di quanto dichiarato dall'ispettore – sia un fatto certo, ritenendo piuttosto che si tratti di una Tes_1
mera supposizione del giudice in quanto tale rumore potrebbe, invero, essere riferito ad altra operazione in corso o propedeutica allo scarico, peraltro non ancora iniziato al momento dei fatti contestati.
Ritiene, quindi, l'appellante che la sentenza sia erronea in quanto giunge a ritenere sussistente l'illecito sulla base di dichiarazioni rese dal teste di cui non si sarebbe valutata l'attendibilità e Tes_1
che, comunque, avrebbe reso dichiarazioni sulla base di immagini da cui non si vedrebbe nulla di significativo, quindi inidonee a supportare la versione dei fatti offerta dallo stesso. In altri termini il
Giudice si sarebbe limitato a porre acriticamente le dichiarazioni di a base della sentenza Tes_1
senza effettuare le dette valutazioni e senza considerare le prove fornite dal ricorrente, quale il doc.
n. 16 prodotto al fine di provare che, al momento dei fatti contestati, lo stsso stava utilizzando il telefono cellulare ma non per conteggiare i minuti di erogazione del prodotto senza misuratore
(come sostenuto dall' ispettore ), bensì per motivi lavorativi (nella specie, per chiedere Tes_1
indicazioni sulla programmazione degli scarichi da eseguire alla sig.ra Persona_1
Co dipendente .
Quanto poi alle dimensioni della calamita necessarie per la manomissione, l'appellante eccepisce in sede di appello la violazione delle regole circa l'assunzione dei testi, in particolare con riguardo alla testimonianza di che, dopo avere spiegato il funzionamento dell'autobotte, circa le Testimone_2 dimensioni dell'ipotetica calamita necessarie alla manomissione, in un primo momento rispondeva che, per consentire l'erogazione del gas a testata spenta, avrebbe dovuto avere dimensioni di almeno
30 cm, salvo poi – previa consultazione telefonica, irritualmente autorizzata dal giudice, con il
3 tecnico Ing. – correggersi affermando che, invece, sarebbe stata sufficiente una Testimone_3
calamita di soli cm 5.
Si costituiva ritualmente la parte appellata che, contestate puntualmente tutte le deduzioni di controparte e riprodotte in II grado – previo invito della Corte – le immagini dell'illecito oggetto di contestazione su idoneo supporto informatico alla consultazione, insisteva per il rigetto dell'appello.
3. L'appello è infondato per le ragioni appresso indicate.
Occorre premettere che la vicenda in trattazione attiene alla posizione del lavoratore assunto a tempo indeterminato con mansioni di autista dal 12.10.2022 Parte_1
(inquadrato al livello C3 del CCNL per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione) presso la
– poi incorporata nella società – il quale, il giorno Controparte_2 Controparte_3
08/03/2023, riceveva comunicazione di sospensione in via cautelare per sospette violazione di norme di sicurezza durante le operazioni di carico del mezzo dallo stesso condotte il giorno
06/03/2023.
Seguiva, il giorno 20.3.2023, contestazione disciplinare ritualmente ricevuta dal lavoratore giacché, da rapporto dell'ispettore Raffaele Forte di ENI Sustainable Mobility S.p.A. pervenuto alla società (così indicata per brevità espositiva anche di seguito) il 16.3.2023, si evinceva CP_2
che il giorno 6.3.23 - durante le operazioni di scarico di gas nel punto di ES, erano risultate violazioni in quanto aveva utilizzato il cellulare in difformità alle norme di sicurezza e Pt_1
manomesso tecnicamente una parte del mezzo, scaricando 500 lt di prodotto non contabilizzato;
in particolare dal rapporto dell'ispettore Eni si evince che il “con la testata spenta, con la Pt_1 pompa in marcia e con la calamita che era posizionata sull'elettrovalvola e permetteva l'apertura della valvola selettrice l'erogazione del prodotto, utilizzando il cellulare posizionato all'interno del cassone di scarico con il timer che conteggiava i minuti al fine di poter determinare per quanto tempo avesse erogato prodotto senza che fosse conteggiato dalla testata spenta e determinare quindi un totale di lt erogati che erano pari a circa 500, considerando la velocità di scarico della testata .. di circa 400/450 lt/min”.
Il lavoratore, in sede di giustificazioni, contestava il fatto addebitatogli e confermato che testata del mezzo era spenta e che la pompa non era funzionante, negava di aver utilizzato una qualsivoglia calamita per manomettere l'elettrovalvola consentendo l'erogazione di prodotto non contabilizzato;
negava, inoltre, l'uso del cellulare durante le operazioni nei termini contestatigli, affermando di avere, al più, inviato un solo messaggio prima di iniziare le attività (a tale
[...]
per chiedere informazioni e chiarimenti sulla programmazione degli scarichi. Inoltre, Per_2
rappresentava che al termine delle 4 consegne previste per quel giorno era risultata una eccedenza
4 di gas 225 lt, incompatibile con l'ammanco contestato;
si doleva, infime, di essere stato offeso e diffamato (tant'è che poi, in data 5.6.2023, procedeva a sporgere querela nei confronti di per Tes_1
diffamazione, cui seguiva procedimento penale rispetto al quale la Procura competente presentava richiesta di archiviazione, opposta dalla parte querelate).
Cionondimeno, ritenuto che le giustificazioni offerte dal lavoratore non fossero idonee a superare la gravità dei fatti contestati, la società datrice di lavoro intimava al lavoratore licenziamento disciplinare con effetti immediati, per violazione dei doveri di diligenza, lealtà, correttezza, buona fede in misura tale “da minare in radice il rapporto di lavoro” (cfr. lettera di licenziamento, prodotta dalle parti).
Tanto, permesso in punto di fatto, si pone in rilievo che in I grado, il Giudice ha ritenuto di superare le questioni di natura meramente formale circa l'assunta genericità delle contestazioni stesse essendo pacificamente emerso come il lavoratore abbia avuto modo di esplicare pienamente le proprie difese già in sede stragiudiziale;
ha quindi correttamente diritto l'attività istruttoria con riguardo all'accertamento delle contestazioni svolte dalle parti come sopra riportate, incentrandosi sugli accadimenti dell'operatore del lavoratore del 6.03.2023 presso il punto di scarico di ES
(avvenuti alle ore 10.00 circa); è quindi giunto a ricostruire i fatti avallando la tesi datoriale, attraverso la prudente valorizzazione degli elementi probatori a sua disposizione, conferendo centralità alla testimonianza resa Raffaele Forte – ispettore di “ENI Sustainable Mobility S.p.A.”
(appaltatrice della – innanzi al quale si era verificato il fatto e che aveva provveduto ad CP_2
effettuare breve registrazione audio-video con il proprio cellulare che, seppur non direttamente rappresentativa del fatto contestato, ha comunque consentito di avallare, unitamente alla valorizzazione di altri elementi istruttori, la linearità del racconto reso già in termini particolareggiati.
Segnatamente , premessa la propria qualità tecnica (“lavoro per ENI, faccio parte del Tes_1
procurement; prima tecnico di verifica procedure di scarico e problemi connessi, controlli tecnici sui mezzi”) – soggetto da ritenersi quindi terzo rispetto alle parti - nel ripercorrere i fatti descritti già puntualmente in sede di rapporto posto a fondamento della contestazione disciplinare, nel rispondere con riguardo alla richiesta di descrizione di quanto accaduto il 6.3.2023 ore 10.00, a
ES, presso punto vendita n. 5841 di riferiva (cfr. verbale d'udienza del Parte_2
1510.2024): “… noi abbiamo il controlli GPS dei mezzi usati per i rifornimenti e anche possiamo vedere apertura valvole, in base alle specifiche eni contrattualizzate con il vettore;
io vado presso il luogo prima dello scarico e rimango a distanza senza farmi vedere e controllo le operazioni; […] siamo arrivati praticamente insieme;
di solito si collegano prima tutte le tubazioni, si mettono i birilli, etc:; poi bisogna impostare nella testata che sta nel cassone di scarico (dietro) dove c'è il
5 misuratore fiscale;
qui bisogna impostare il quantitativo da erogare;
tutto ciò che va scaricato va misurato ai fini fiscali;
dopo questo passaggio si sblocca la elettrovalvola che altrimenti blocca
l'erogazione; in quel caso di specie, invece, la pompa era già in marcia, gli ho gridato di stare fermo, non muoversi, mentre mi avvicinavo, lui invece ha scollegato le valvole di fondo e ha staccato una calamita dall'elettrovalvola, calamita che ha messo nella tasca destra;
il misuratore fiscale era spento;
la pompa era funzionante e si sentiva il rumore;
quando ha scollegato la calamita si è sentito il colpo, il rumore della chiusura della valvola;
alla mia richiesta di spiegazione non c'è stata risposta da parte dell'autista; aveva un cellulare posto nel cassone con un cronometro attivato;
quando l'ho visto io era a 1 minuto e 04 secondi;
poi l'ha messo in tasca;
la testata scarica circa 450 litri al minuto di GPL;
abbiamo poi seguito tutti gli scarichi del mezzo;
all'esito è risultato che abbia scaricato 250 litri di GPS in più del prodotto previsto;
era inverno e in inverno abbiamo settembre dei quantitativi maggiori;
poi il mezzo è stato portato al controllo tecnico, alla tecnogas di , in cui c'è stata una verifica collegiale;
le macchine non possono CP_4
assolutamente scaricare a testata spenta …”.
Quanto, poi, all'utilizzo della calamita – già riferito in sede di dichiarazione senza alcuna esitazione, coerentemente quanto già riportato in sede di rapporto pressocché nell'immediatezza dei fatti - ribadiva come avesse con certezza visto la calamita, poi riposta dal lavoratore all'interno della propria tasca dei pantaloni (cfr. verbale d'ud. cit. ove si legge: “A.D.R.: lei ha visto la calamita ? sì, la metteva in tasca).
Ebbene, tale dichiarazione – resa da soggetto terzo rispetto alle parti (come già rilevato, tenuto all'effettuazione di attività tecnica di ispezione circa la correttezza delle operazioni di scarico per conto della società Eni) rispetto al quale non soccorrono seri e concreti elementi per poterne anche solo adombrare la credibilità e l'affidabilità soggettiva – risulta essere lineare, particolareggiata, priva di contraddizioni, perfettamente coerente con la documentazione, pertanto da ritenersi già idonea a supportare la decisione in quanto dotata di forza probatoria tale da consentire provati i fatti contestati in capo al lavoratore come sopra riportati e già posti a fondamento della contestazione disciplinare, riportata nella lettera di licenziamento.
Vi è peraltro da porre in rilievo dal punto di vista probatorio, come al fine di corroborare la certa valenza ricostruttiva della dichiarazione resa dal teste , il giudice di prime cure abbia posto in Tes_1
rilievo come la stessa sia risultata convergente con le dichiarazioni rese da altri testi escussi nel corso del giudizio rispetto ai quali non sono stati sollevate questioni di inattendibilità, dichiarazioni rese con riguardo particolare alle modalità di funzionamento dell'autobotte, alle attività di scarico a cui erano tenuti gli autisti e alla possibilità di manomissione con utilizzo di magnete.
6 Nello specifico si fa con ciò specifico riferimento a quanto riferito da il quale - Testimone_2 premesso di essere funzionario di “ALFONSHAAR HAMBURG, costruttrice di sistemi di misura per prodotti petroliferi”, come puntualmente riportato in sede motivazionale dal Giudice di prime cure (così dandosi atto della piena contezza delle corrette modalità di valutazione del compendio probatorio acquisito in I grado) - riferiva nello specifico: “…l'autobotte prende il GPL;
i sigilli sono messi alla messa in servizio dell'autobotte e sono dei piombi;
che si spaccano se manomessi;
sono a presidio dell'autobotte per tracciare l'eventuale apertura di valvole che permetterebbero il deflusso del gas al di fuori del misuratore, un'uscita di emergenza del gas;
se fai uscire il gas da lì devi prima rompere i sigilli;
A.D.R.: poi ? si arriva alla stazione di servizio – qui eni – si collegano
i tubi e si fa uscire il gas¸ il misuratore certifica la quantità, che poi si paga”; quanto poi all'incidenza dell'utilizzo del magnete con riguardo alle operazioni di scarico, chiariva che: “ … il misuratore ha elettrovalvole che, sottoposte ad un carico magnetico, si aprono, cercano di aprirsi;
è una apertura temporanea che non lascia traccia”.
Per quel che attiene alle dimensioni di tale magnete, dopo aver genericamente espresso una propria soggettiva valutazione priva di valenza tecnica ritenendo che dovesse avere una dimensione di almeno 30 cm di diametro, modificava la propria dichiarazione ritenendo che potesse avere dimensioni anche solo di 5 cm;
tale rettifica avveniva dopo che il teste, previa autorizzazione giudiziale, aveva contattato un proprio tecnico di fiducia (tale Ing. della soc. Testimone_3
“2dservice”, ditta specializzata in impianti di GPL, utilizzata dallo stesso per effettuare prove di apertura, come dal medesimo chiarito) che gli riferiva appunto tale connotato tecnico, peraltro già dedotto dalla società datrice di lavoro in sede di comparsa di costituzione e risposta (cfr. punto 9, pag. 9), allegazione peraltro non oggetto di specifica contestazione e quindi da ritenersi provata.
Alla luce di tale ultima considerazione processuale, fondata sull'applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., deve ritenersi del tutto ultronea l'eccezione, svolta da parte appellante, circa l'inutilizzabilità della testimonianza in esame, quantomeno con riguardo all'aspetto inerente la dimensione del magnete.
Per completezza, si rileva come tale eccezione non sia, comunque, esaminabile in quanto intempestiva giacché sollevata eccepita per la prima volta solo in sede di appello e non al termine della assunzione del teste né in sede di conclusioni, in violazione della disposizione di cui all'art. 157 c.p.c. (a cui si ritiene di poter aver riguardo in ragione della asserita violazione di regole processuali poste a tutela della formazione della prova testimoniale così da garantirne la genuinità).
Ebbene, ritenuta provata anche la circostanza fattuale circa le limitate dimensioni della calamita (circa 5 cm) quale strumento idoneo alla contestata manomissione, si ritiene di poter apprezzare favorevolmente la valutazione svolta dal giudice di prime cure laddove, al fine di
7 corroborare ulteriormente la valenza probatoria della testimonianza resa dall'ispettore – già Tes_1
comunque decisiva, alla luce di quanto sopra evidenziato circa la credibilità ed attendibilità della dichiarazione resa dal medesimo – ha valorizzato anche quanto emergente dalle brevi registrazioni audio-video effettuate dal medesimo e ritualmente prodotte in giudizio, ritenendo quindi di dover confermare quanto posto in rilievo sul punto: “La testimonianza del si accompagna Tes_1
perfettamente col video dallo stesso girato, nel quale si vede il ricorrente – una volta intimato di non muoversi dall'ispettore ENI – avvicinarsi in fretta all'autobotte, prendere un oggetto dal cassone dove vi sono pompe e valvole e metterselo in tasca repentinamente quanto furtivamente e quindi allontanarsi dal mezzo. La visione del video è assai eloquente e conferma quanto raccontato dal (si vede che la pompa è in funzione, che il display per la misurazione del gas è spento;
Tes_1
si sente anche il rumore di quando la calamita viene tolta dal ricorrente e si interrompe di colpo il pompaggio del gas).
La circostanza che a conclusione della giornata la botte avesse ancora un'eccedenza di gas rispetto al carico (teste e teste è del tutto irrilevante, posto che, come è stato bene Tes_1 Tes_4
chiarito dai testi escussi ed in particolare dal visto che il gas non è sempre facilmente Tes_1
misurabile in litri, è proprio su tale eccedenza (che può essere di 200 litri come di 1000 litri, variando anche in base alla stagione) che avvengono le sottrazioni di prodotto.”.
Ebbene, alla luce di quanto esposto, ritiene la Corte che il Giudice, attraverso un esame obiettivo e coerente delle allegazioni, degli atti e dei documenti acquisiti in corso di giudizio, nonché delle deposizioni di tutti i testi escussi compendiate in una motivazione da ritenersi esente da vizi logico-giuridici, abbia correttamente maturato il proprio convincimento circa la sussistenza dei fatti posti a fondamento del licenziamento disciplinare per giusta causa, integrati dall'utilizzo del cellulare in aperta violazione delle norme di sicurezza - e ciò anche laddove si valorizzi quanto allegato dal lavoratore già in sede di giustificazioni ossia di avere utilizzato il cellulare ancorché per motivi di lavoro (n.d.r. sul punto confermava l'uso del cellulare ma solo per l'invio di un Pt_1
messaggio a tale prima di iniziare le operazioni di scarico, per informazioni e Persona_2
chiarimenti sulla programmazione degli scarichi) – ed, in termini maggiormente significativi, dalla manomissione della pompa tramite utilizzo di calamita di piccole dimensioni (di 5 cm) a forzatura del funzionamento delle elettrovalvole (in quanto in grado di attivare la pompa di travaso e far fluire prodotto dalla cisterna verso lo scarico).
Pienamente avallata la decisione dal punto di vista fattuale laddove si legge che il ricorrente
“veniva sorpreso dall'ispettore ENI (della quali la resistente è appaltatrice) a svolgere l'attività di scarico con modalità non conformi”, deve parimenti avallarsi la valutazione giuridica svolta con riguardo alla gravità di tali violazioni e alla proporzionalità della massima sanzione disciplinare
8 applicata, fondata sulla considerazione conclusiva che “al di là della altamente probabile sottrazione di prodotto, sono proprio le modalità di scarico (prodromiche alla sottrazione) che risultano già di per sé altamente inadempienti delle obbligazioni dell'autista.
Si tratta di inadempimento assolutamente grave, per cui il rapporto non può proseguire all'evidenza.”
Deve così ritenersi che il Giudice abbia fatto buon governo dei principi elaborati quanto alla valutazione di proporzionalità della sanzione comminata dal datore di lavoro in ragione delle accertate condotte illecite contestualmente poste in essere in quanto integranti palesi infrazione degli obblighi contrattuali, in quanto non si è certo limitato ad una acritica applicazione delle valutazioni già svolte in astratto in sede di CCNL (che all'art. 32, par. c, rubricato “licenziamenti” prevede espressamente la massima sanzione espulsiva per l'ipotesi del lavoratore che commetta
“manomissione dell'apparecchio di controllo e/o dei suoi sigilli”), ma ha svolto una precisa e puntuale valutazione concreta della condotta illecito come soggettivamente e intenzionalmente riferibile al lavoratore nel contesto dell'organizzazione aziendale.
Tirando le fila con riguardo al profilo di doglianza in trattazione, assorbito ogni altro aspetto non trattato in quanto ritenuto ultroneo, la Corte ritiene che il giudice di prime cure, nell'esprimere motivatamente il proprio convincimento, si sia attenuto ai canoni giurisprudenziali inerenti la nozione legale di proporzionalità giacché, attraverso la complessiva valutazione delle circostanze del caso trattato, ha motivato in modo puntuale, coerente e compiuto, la gravità in concreto della condotta, attraverso la prudente valorizzazione delle sue componenti, oggettiva e soggettiva.
Si ritiene quindi di avallare pienamente la valutazione secondo cui la condotta accertata integri grave forma di inadempimento, in quanto patente rappresentazione della scarsa inclinazione del lavoratore ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza, contegno concreto connotato da tale intensità lesiva da aver creato un pregiudizio irreparabile per gli scopi aziendali;
deve quindi – così integrandosi la motivazione – che nel caso di specie la condotta illecita sia dotata di intensità lesiva tale da aver fatto venir meno l'affidamento del datore nel futuro - corretto - adempimento degli obblighi contrattuali, così escludendosi la possibilità di far ricorso ad una sanzione di tipo conservativo. Piuttosto - come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure – si perviene alla conclusione circa l'applicabilità, nel caso di specie, della massima sanzione disciplinare, attesa l'irrimediabile lesione del necessario vincolo di fiducia che deve sottendere il rapporto di lavoro non solo nella sua genesi bensì per l'intera durata dello stesso, condividendosi perciò a pieno la valutazione di proporzionalità della massima misura disciplinare applicata nel caso di specie in ragione della patente sussistenza di giusta causa del licenziamento (cfr. sul punto specifico Cass. sentenza n. 13411/2020 cit. laddove chiarisce il
9 percorso decisionale che deve seguire l'Autorità adita, affermando che deve essere condotto: “[…] attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (v. Cass. nn. 9396 e 28492 del 2018, n. 14063 del
2019, nonché Cass. n. 8826 del 2017, n. 27004 del 2018 e n. 19023 del 2019). Inoltre, ai fini della valutazione di proporzionalità, l'indagine giudiziale deve essere diretta […] anche, attraverso una valutazione in concreto, se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza …v. Cass. 18195 del 2019”).
4. Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto ultronea ogni altra valutazione fattuale e giuridica in quanto ritenuta assorbita, si perviene al rigetto dell'appello in ritenuto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto, ex art. 91 c.p.c., sono integralmente poste carico di parte appellante secondo la liquidazione di cui al dispositivo, che tiene conto del valore della controversia, del mancato espletamento di incombenti istruttori e della non particolare complessità delle questioni trattate.
Alla luce della dichiarazione di esonero resa da parte appellante, si ritiene che - allo stato - non ricorrano i presupposti di cui al novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte appellante, liquidate in € 3500,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge.
Bologna, 29/04/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Dott. Marcella Angelini
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