Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00467/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01516/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1516 del 2024, proposto da Casanova s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tullio D'Amora e Francesca Vanoli, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Poggibonsi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’accertamento:
del diritto della ricorrente a ottenere la rideterminazione della somma richiesta a titolo di oneri concessori per la realizzazione dell’intervento oggetto del permesso di costruire n. 129/2023 (pratica edilizia n. 2023/0133) avente natura di ristrutturazione edilizia anziché sostituzione edilizia;
per la condanna:
del Comune di Poggibonsi a dover procedere alla corretta quantificazione degli oneri effettivamente dovuti per l’intervento assentito e per la conseguente condanna alla restituzione dei maggiori oneri versati dalla ricorrente per la realizzazione dell’intervento oggetto del permesso di costruire n. 129/2023;
ove necessario, per l’annullamento:
in parte qua del permesso di costruire n. 129/2023 (pratica edilizia n. 2023/0133) nella parte in cui - qualificando l’intervento da realizzare come “sostituzione edilizia” - quantifica gli oneri dovuti in € 64.938,78, anziché nella minor somma di € 7.369,23 dovuta per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggibonsi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente agisce per ottenere la rideterminazione della somma richiesta dal Comune di Poggibonsi a titolo di oneri concessori connessi alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso di costruire n. 129/2023 e consistente nella ristrutturazione edilizia di un capannone industriale tramite demolizione e ricostruzione con diversa sagoma conseguente a incendio, che è stato erroneamente qualificato dall’amministrazione come sostituzione edilizia. L’istante chiede dunque la condanna dell’ente resistente a quantificare in modo corretto gli oneri effettivamente dovuti e a restituire quanto versato in eccesso, nonché, ove necessario, chiede l’annullamento in parte qua del permesso di costruire nella parte in cui ha qualificato l’intervento da realizzare come sostituzione edilizia e ha conseguentemente quantificato gli oneri concessori in euro 64.938,78 anziché nella minor somma di euro 7,369,23.
2. Con un unico motivo di ricorso l’istante lamenta la “ Violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e 16 D.P.R. n. 380/2001; violazione e/o falsa applicazione artt. 135 - bis, 183 e 184 L.R. Toscana n. 65/2014; violazione e/o falsa applicazione art. 2033 e 2041 c.c.; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti e ingiustizia manifesta ”.
La società contesta la qualificazione che il Comune di Poggibonsi ha dato all’intervento di demo-ricostruzione di un capannone industriale, con diversa sagoma, diversi prospetti e modesto ampliamento della volumetria, evidenziando che lo stesso rientra nel concetto di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 380/2001 e dell’art. 135 bis L.R. Toscana n. 65/2014. In conseguenza, anche gli oneri concessori dovevano essere calcolati tenuto conto di tale diversa qualificazione dell’attività.
In ogni caso, aggiunge l’istante, anche a prescindere dalle suddette considerazioni, gli oneri dovevano essere quantificati tenendo conto dell’effettivo maggior carico urbanistico apportato dall’attuale edificio - come risultante dalla ricostruzione del complesso industriale con marginale incremento di superficie, poiché contenuto nei limiti del 10-15% - e atteso che lo stesso si è inserito in un’area già urbanizzata ed edificata, tanto che il calcolo applicato dal Comune risulta comunque sproporzionato rispetto all’effettiva consistenza dell’intervento realizzato.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Poggibonsi eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso atteso che la società non ha proposto tempestiva impugnazione avverso il permesso di costruire che ha qualificato l’intervento come sostituzione edilizia; nel merito, l’ente ha comunque chiesto il rigetto del gravame perché infondato.
4. Le parti hanno scambiato memorie difensive e di replica ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010.
5. All’udienza del 18.02.2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
6. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dal Comune di Poggiborsi, che il Collegio ritiene fondata nei termini che seguono.
7. Ai sensi dell’art. 41, comma 2 del codice di rito, “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge . (…). La piena conoscenza che rileva per l’individuazione del dies a quo del termine decadenziale ex art. 41, comma 2, c.p.a. non può quindi essere intesa come conoscenza integrale del provvedimento da impugnare, ma individua la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e della sua immediata e concreta lesività per le posizioni giuridiche dallo stesso attinte. Sul punto si richiama il consolidato orientamento interpretativo secondo cui la “ piena conoscenza dell’atto, individuata dall’art. 41, comma 2, c.p.a. quale momento da cui decorre il termine per impugnare, richiede non la conoscenza piena ed integrale dell’atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l’attualità dell’interesse ad agire (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3075 del 2018). Tale conclusione trova una significativa conferma, sul piano sistematico, nell’istituto dei motivi aggiunti c.d. propri di cui all’art. 43, del c.p.a, la cui funzione è, come noto, quella di ampliare la causa petendi ( a differenza dei c.d. motivi aggiunti impropri che, invece, interessano il c.d. petitum) [...] Le ragioni che sono alla base di tale radicato orientamento interpretativo sono state rinvenute nelle necessità di “individuare un punto di equilibrio tra quest'ultimo principio ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che, diversamente opinando, il rapporto pubblicistico controverso resterebbe esposto sine die ad iniziative giudiziarie in grado di mutare l’assetto degli interessi disciplinato dall’atto ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30.12.2025, n. 10464). Ed è indubbio che il richiedente il permesso di costruire ha immediata contezza del contenuto del titolo a questi rilasciato, a prescindere dall’effettivo momento del suo ritiro.
7.1. Sulla base di queste coordinate, reputa il Collegio che la società ricorrente abbia tardivamente impugnato il permesso di costruire n. 129/2023 nella parte in cui lo stesso ha qualificato l’intervento realizzato sul capannone industriale di sua proprietà come sostituzione edilizia, anziché come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 DPR 380/2001 e dell’art. 135 bis L.R. Toscana n. 65/2014, anche ai fini della conseguente quantificazione degli oneri di urbanizzazione.
Ed invero, risulta dagli atti di causa che il permesso in questione è stato rilasciato in data 6.11.2023, sebbene sia stato materialmente ritirato dalla società solo in data 03.07.2024, mentre il ricorso è stato notificato in data 01.10.2024, quindi ben oltre il termine prescritto dalla legge. Reputa il Collegio che non si possa giungere a conclusioni diverse nemmeno tenendo conto che la società ricorrente ha atteso sette mesi per ritirare il permesso e che, nelle more, ha contestato sia la qualificazione che il Comune ha dato all’intervento sia la conseguente quantificazione degli oneri, proponendo in data 14.05.2024 apposita istanza per la rideterminazione degli importi dovuti, poiché proprio la presentazione dell’istanza rende evidente che non solo la ricorrente conosceva il contenuto del titolo edilizio, ma ne aveva già apprezzato anche il contenuto lesivo, con conseguente onere di proporre tempestiva impugnazione.
8. Ciò premesso in ordine alla ritenuta inoppugnabilità del permesso di costruire n. 129/2023 e, dunque, anche della qualificazione dell’intervento come sostituzione edilizia ivi indicata dall’amministrazione e rilevante anche ai fini della determinazione degli oneri concessori, il Collegio ritiene tuttavia di esaminare il ricorso nel merito, considerato anche il prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di contributo dovuto dal soggetto che intraprenda un’iniziativa edificatoria (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., n. 24/2016; Cons. Stato, Ad. Pl., n. 12/2018).
9. Occorre premettere che, come noto, la determinazione degli oneri concessori - aventi natura di prestazione patrimoniale imposta di carattere non tributario - costituisce l’esercizio di una legittima facoltà nell’ambito di un rapporto paritetico tra pubblica amministrazione e soggetto privato. Peraltro, la liquidazione del contributo non ha natura autoritativa, ma si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, costituente applicazione di rigidi e prestabiliti parametri regolamentari e tabellari. Nel caso di specie, l’ente resistente ha determinato gli importi dovuti sulla base di quanto stabilito dalla tabella comunale approvata con determinazione n. 479 del 22.12.2022 (c.d. Tabella Oneri 2023), avverso la quale non è stata mossa alcuna contestazione.
9.1. In questo contesto, non ricorrono le condizioni affinché l’amministrazione riveda l’importo del contributo, ossia l’ipotesi in cui l’originaria liquidazione sia dipesa dall’inesatta o incoerente applicazione di parametri e coefficienti prefissati e vigenti al momento del rilascio del titolo, o il caso del mero errore di calcolo. La società ricorrente non ha infatti contestato un’errata applicazione delle tabelle, né ha lamentato un errore di calcolo, bensì ha eccepito che l’importo dovuto a titolo di oneri doveva correttamente essere quantificato in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dall’amministrazione resistente, in ragione dell’errata qualificazione dell’intervento come sostituzione edilizia, anziché come ristrutturazione edilizia.
9.2. Osserva il Collegio che dalla documentazione fotografica prodotta in atti, oltre che da quella tecnica e, in particolare, dalle planimetrie depositate si evince che il nuovo capannone industriale è strutturalmente diverso, per sagoma, altezze, volume e materiali di costruzione, rispetto alla struttura preesistente, che è stata interessata da un incendio avvenuto nell’agosto 2021. La radicale differenza che intercorre fra i due manufatti rende del tutto inverosimile la tesi (peraltro priva di ogni supporto probatorio) secondo cui la struttura sarebbe stata ricostruita in continuità con il preesistente e con modeste modifiche. Ed invero, mentre il precedente complesso occupava una superficie coperta di mq. 1.478,00, il nuovo fabbricato si estende per mq 1.690,37 di SE, di cui 1.555,50 di SC; nello stato di progetto risultano poi notevolmente cambiate le altezze e, dunque, anche il volume del nuovo edificio. Infine, risultano differenti i prospetti e la sagoma del manufatto, posto che dai precedenti tre corpi di fabbrica si passa a un unico stabile di forma rettangolare e di dimensioni maggiori rispetto al preesistente.
Tali considerazioni depongono nel senso di ritenere interrotto quel nesso di continuità con il preesistente, su cui la giurisprudenza, anche di questa Sezione - partendo dalle modifiche legislative intervenute sull’art. 3 DPR 380/2001 - ha incentrato la differenza tra sostituzione e ristrutturazione edilizia: “ il criterio discretivo tra l’intervento di demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione è costituito, nel primo caso, dall’assenza di variazioni del volume, dell’altezza o della sagoma dell’edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a nuova costruzione, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia. Tali criteri hanno un ancora maggiore pregio interpretativo a seguito dell’ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal d.lgs. n. 301 del 2002 in quanto proprio perché non vi è più il limite della fedele ricostruzione si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per i volumi, per cui la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell’edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi (ex pluris: TAR Marche, II Sezione, sentenza del 18 ottobre 2014, n. 809)” (così T.A.R. Toscana, sez. III, 06.11.2024, n. 1254).
9.3. Sulla base di queste coordinate normative e giurisprudenziali l’attività del Comune di Poggibonsi di determinazione degli oneri di urbanizzazione, che tiene conto dei parametri contenuti nella Tabella Oneri 2023 con riferimento all’attività di sostituzione edilizia, è dunque esente dai vizi lamentati dalla società ricorrente.
10. Infine, con l’unico motivo di gravame l’istante contesta l’importo richiesto dal Comune resistente evidenziando altresì che “ anche a prescindere dal tenore della disciplina legislativa citata, nel caso di specie, la rideterminazione degli oneri richiesti sarebbe stata comunque necessaria, stante l’operare del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui: ‘ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri concessori, è rilevante il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio’…(Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2020, n. 4877)” ed eccependo che, nel caso di specie, l’intervento realizzato non si configura come una tanto invasiva trasformazione ex novo del territorio, tale da giustificare la quantificazione degli oneri concessori in termini di nuova costruzione o di sostituzione edilizia.
10.1. Reputa il Collegio che le superiori considerazioni in ordine all’impossibilità di configurare una continuità tra il preesistente fabbricato e il nuovo complesso industriale, avuto riguardo al maggior volume, alla maggior superficie, alle differenze strutturali e funzionali (con riferimento, ad esempio, all’aumento dello spazio dedicato agli uffici) e in assenza di elementi di prova contrari, giustifichi la richiesta degli oneri concessori, come determinati dal Comune resistente, con conseguente infondatezza del motivo di gravame anche sotto questo profilo. A questo riguardo si è infatti espressa la condivisibile giurisprudenza, cui il Collegio intende aderire, che ha affermato che, “ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri concessori è rilevante il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio, se ne muti la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti all’oggettiva rivalutazione dell’immobile e funzionali a sopportare l’aggiuntivo carico socio-economico, che l’attività edilizia comporta, anche quando l’incremento dell’impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 agosto 2013 n. 4326) e ancora, che: “in caso di demolizione e ricostruzione di un volume preesistente, la possibilità di ritenere la neutralità dell’operazione dal punto di vista del carico urbanistico dipende strettamente dalla qualificazione che debba essere data all’intervento realizzato. La giurisprudenza ha sempre ritenuto che soltanto laddove il volume edilizio ricostruito si ponga comunque in continuità rispetto all’edificazione preesistente debba effettivamente riconoscersi un "credito", correlato alla costruzione precedente, da prendere in considerazione ai fini della determinazione del contributo concessorio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7.5.2015, n. 2294; Id., Sez. V, 13.5.2014, n. 243)” (cfr. T.A.R. Marche (Ancona) sez. I, 26 novembre 2015, n. 862; TAR Veneto, 18.10.2021, n. 1241).
11. Conclusivamente, il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile quanto all’impugnazione in parte qua del permesso di costruire e, per il resto, lo stesso deve essere respinto.
12. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte infondato nei termini specificati in motivazione.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Poggibonsi, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT MA CC, Presidente
AN OR, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OR | RT MA CC |
IL SEGRETARIO