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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2400/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
SA IN, RE
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15831/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo,48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 1T 010462000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1406/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21.10.2024 il sig. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) residente in [...](Rm) rappresentato e difeso dal dr. Difensore_1 (CF_Difensore_1) iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma giusta procura in calce all'atto depositato e presso il cui studio in Roma eleggeva il proprio domicilio per il presente giudizio e presso cui chiedeva di ricevere le comunicazioni inerenti all'indirizzo p.
e.c.: Email_1 , presentava ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma I, Indirizzo_1 Roma, avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2022 IT 010462 000 emesso a titolo di maggiore imposta di registro dovuta a seguito di atto notarile di compravendita immobiliare tra i signori Ricorrente_1 e Nominativo_1 (comproprietari – venditori) e “Società_2 S.p. A.” e “Società_1 s.r.l.” (acquirenti) – registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 29/03/2022 al n. 10462 serie 1T.
Parte ricorrente ut sopra difeso e rappresentato riteneva illegittimo l'atto impugnato in quanto l'Agenzia delle
Entrate pur avendo rettificato il valore degli immobili oggetto di compravendita suindicato prendendo a riferimento i valori OMI non erano ritenuti congrui avendo comparato gli immobili de quo con altri 3 immobili di cui 2 situati in via diverse ritenute comparabili con quelli oggetto dell'avviso impugnato.
Evidenziava di aver presentato accertamento con adesione rigettato dall'Agenzia inspiegabilmente costringendolo a presentare ricorso a questa Corte.
Per questa ragione chiedeva nel merito a questa Corte di dichiarare in via principale l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto e ordinare l'Agenzia di provvedere al suo annullamento, in via residuale rettificare gli importi accertati a quelli di Indirizzo_2. Con vittoria alle spese di lite.
Si costituiva in data 04.12.2024 la Direzione Provinciale I di Roma, in persona del suo Direttore pro-tempore
, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in quanto l'atto emesso aveva riguardato in solido tutte le parti (venditori-acquirenti) e l'acquirente, Società_2 s.p.a. ricevuto l'atto provvedeva ad avviare procedura di accertamento con adesione che si completava con il suo perfezionamento dell'adesione disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 218/1997, avvenuto con il versamento della prima rata, a mezzo modello F24, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
Nell'ambito dell'accertamento con adesione, l'art. 1 co. 2 del D. Lgs. n. 218/1997 prevede che esso può essere definito anche da solo uno dei coobbligati;
la definizione posta in essere da un coobbligato ha efficacia estintiva dell'obbligazione tributaria, nei confronti di tutti.
Per questa ragione chiedeva a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
- la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, sez. 16, in seduta Collegiale, letti gli atti di giudizio, preso atto di quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate con proprie memorie, ovvero che l'obbligazione si è estinta con la sottoscrizione dell'atto di accertamento cona adesione da parte dell'acquirente Società_2 a cui era stato notificato per responsabilità in solido il medesimo accertamento che quest'ultima ha provveduto a perfezionare anche con il versamento della prima rata. Pertanto la definizione posta in essere da un coobbligato, ha efficacia estintiva dell'obbligazione tributaria nei confronti di tutti, la Corte così come richiesto da parte resistente dichiara cessata la materia del contendere. Per la fattispecie si ritiene esserci i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni contraria istanza disattesa, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 6 febbraio 2026
Il RE Il Presidente
Dott. Vincenzo Sarcina Dott.ssa Gigliola Natale
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
SA IN, RE
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15831/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo,48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 1T 010462000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1406/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21.10.2024 il sig. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) residente in [...](Rm) rappresentato e difeso dal dr. Difensore_1 (CF_Difensore_1) iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma giusta procura in calce all'atto depositato e presso il cui studio in Roma eleggeva il proprio domicilio per il presente giudizio e presso cui chiedeva di ricevere le comunicazioni inerenti all'indirizzo p.
e.c.: Email_1 , presentava ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma I, Indirizzo_1 Roma, avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2022 IT 010462 000 emesso a titolo di maggiore imposta di registro dovuta a seguito di atto notarile di compravendita immobiliare tra i signori Ricorrente_1 e Nominativo_1 (comproprietari – venditori) e “Società_2 S.p. A.” e “Società_1 s.r.l.” (acquirenti) – registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 29/03/2022 al n. 10462 serie 1T.
Parte ricorrente ut sopra difeso e rappresentato riteneva illegittimo l'atto impugnato in quanto l'Agenzia delle
Entrate pur avendo rettificato il valore degli immobili oggetto di compravendita suindicato prendendo a riferimento i valori OMI non erano ritenuti congrui avendo comparato gli immobili de quo con altri 3 immobili di cui 2 situati in via diverse ritenute comparabili con quelli oggetto dell'avviso impugnato.
Evidenziava di aver presentato accertamento con adesione rigettato dall'Agenzia inspiegabilmente costringendolo a presentare ricorso a questa Corte.
Per questa ragione chiedeva nel merito a questa Corte di dichiarare in via principale l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto e ordinare l'Agenzia di provvedere al suo annullamento, in via residuale rettificare gli importi accertati a quelli di Indirizzo_2. Con vittoria alle spese di lite.
Si costituiva in data 04.12.2024 la Direzione Provinciale I di Roma, in persona del suo Direttore pro-tempore
, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in quanto l'atto emesso aveva riguardato in solido tutte le parti (venditori-acquirenti) e l'acquirente, Società_2 s.p.a. ricevuto l'atto provvedeva ad avviare procedura di accertamento con adesione che si completava con il suo perfezionamento dell'adesione disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 218/1997, avvenuto con il versamento della prima rata, a mezzo modello F24, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
Nell'ambito dell'accertamento con adesione, l'art. 1 co. 2 del D. Lgs. n. 218/1997 prevede che esso può essere definito anche da solo uno dei coobbligati;
la definizione posta in essere da un coobbligato ha efficacia estintiva dell'obbligazione tributaria, nei confronti di tutti.
Per questa ragione chiedeva a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
- la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, sez. 16, in seduta Collegiale, letti gli atti di giudizio, preso atto di quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate con proprie memorie, ovvero che l'obbligazione si è estinta con la sottoscrizione dell'atto di accertamento cona adesione da parte dell'acquirente Società_2 a cui era stato notificato per responsabilità in solido il medesimo accertamento che quest'ultima ha provveduto a perfezionare anche con il versamento della prima rata. Pertanto la definizione posta in essere da un coobbligato, ha efficacia estintiva dell'obbligazione tributaria nei confronti di tutti, la Corte così come richiesto da parte resistente dichiara cessata la materia del contendere. Per la fattispecie si ritiene esserci i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni contraria istanza disattesa, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 6 febbraio 2026
Il RE Il Presidente
Dott. Vincenzo Sarcina Dott.ssa Gigliola Natale