Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/1999, n. 158
CASS
Sentenza 18 marzo 1999

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Massime1

L'amministrazione comunale, titolare di una servitù di pubblico passaggio su un'area privata, può su di essa esercitare i soli poteri che siano rivolti a garantire e disciplinare l'uso generale da parte della collettività, nell'ambito del pubblico interesse giustificativo della servitù medesima, e, pertanto, ove il titolo costitutivo della servitù non lo consenta espressamente, non può concedere ad un singolo usi eccezionali e particolari su porzioni di detto immobile (come quello relativo ad un chiosco per la rivendita di giornali), essendo siffatto potere concessorio incompatibile con il diritto dominicale del privato e non potendo, d'altro canto, neppure farsi discendere dalla parificazione, operata da parte degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 507 del 1993 (e di un correlato regolamento comunale), delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio a quelle del demanio o del patrimonio indisponibile, agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto tale parificazione - avente giustificazione nella circostanza che l'occupazione limita il godimento della servitù da parte della collettività e, dunque, può importare un corrispettivo - attiene esclusivamente al piano dei rapporti tributari e comporta soltanto che il Comune possa pretendere la tassa da chi occupa l'area in forza di contratto con il privato proprietario o possa interferire, inibendolo o subordinandolo a propria autorizzazione, in ragione della suindicata giustificazione, sul diritto del proprietario di cedere a terzi l'uso di porzioni dell'area (alla stregua di tali principi, le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla controversia con la quale il privato proprietario aveva chiesto l'accertamento della sua proprietà su un'area, gravata da servitù di pubblico passaggio, traente titolo da "dicatio ad patriam", sulla quale il Comune aveva concesso l'occupazione mediante un'edicola, nonché la declaratoria dell'inesistenza del diritto del concessionario di occupare l'area e la condanna dello stesso e del Comune al risarcimento del danno, previa disapplicazione del provvedimento concessorio).

Commentario1

  • 1Servitù di uso pubblico per “dicatio ad patriam”: elementi costitutivi e prova
    Sergio Di Mariano · https://www.diritto.it/ · 6 febbraio 2019

    La “dicatio ad patriam”, quale modalità di costituzione di una servitù di uso pubblico, deve essere provata dalla Amministrazione Pubblica che la invoca, con particolare riferimento alla protrazione ultraventennale dell'uso pubblico. Il proprietario del bene assoggettato a servitù di uso pubblico è tenuto ad un comportamento passivo, consistente nella tolleranza all'esercizio della servitù da parte della collettività e deve, pertanto, evitare di compiere atti che possano rendere impossibile o eccessivamente gravosa l'esercizio della stessa. Con sentenza n. 2701/18 depositata il 05/12/2018, il Giudice di Pace di Catania ha affrontato la questione relativa alla costituzione di una servitù …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/1999, n. 158
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 158
Data del deposito : 18 marzo 1999

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