Ordinanza presidenziale 17 settembre 2020
Sentenza 13 giugno 2022
Sentenza 14 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 6 ottobre 2025
Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/10/2025, n. 7800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7800 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07800/2025REG.PROV.COLL.
N. 07831/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7831 del 2022, proposto da AD IS, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Amendola 46
contro
Comune di Cavallino Treporti, commissione edilizia integrata del Comune di Cavallino Treporti, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione seconda) n. 982/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 1° ottobre 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione della parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicata in intestazione chiedeva il condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici ; convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326), per un chiosco delle dimensioni di metri 4 x 4 realizzato nel 1952 senza titolo abilitativo sull’arenile di Ca’ di Valle, nel Comune di Cavallino Treporti (già Comune di Venezia), su un’area catastalmente individuata al foglio n. 47, mappale 506 (istanza in data 10 dicembre 2004, prot. n. 40968).
2. Con provvedimento del 6 novembre 2009, prot. n. 30314, l’amministrazione comunale si determinava negativamente sull’istanza. Il diniego era motivato sulla base della non conformità della costruzione con la legislazione regionale attuativa del condono, e nello specifico con l’art. 3, comma 3, della legge regionale del Veneto 5 novembre 2004, n. 21 ( Disposizioni in materia di condono edilizio ). Sul punto si dava atto che il chiosco era da qualificarsi come intervento di nuova costruzione di un edificio a destinazione commerciale, incidente negativamente sul regime di tutela paesaggistica del litorale per tipologia di materiali utilizzati per la relativa realizzazione, « trattandosi di un sito prospiciente la spiaggia ».
3. Contro il diniego così motivato l’interessata proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.
4. Ne deduceva l’illegittimità per difetto del presupposto della necessità del titolo edilizio all’epoca della realizzazione del manufatto, in relazione al quale, inoltre, sottolineava che era stata presentata una domanda di ristrutturazione che in tesi sanato le irregolarità urbanistico-edilizie, e su cui nondimeno l’amministrazione era rimasta inerte. Del pari erano contestate le pretese ricadute negative rispetto al regime vincolistico dell’area, in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche costruttive del manufatto, oltre che per difetto di motivazione sul punto e in generale per non essere state esaminate le deduzioni difensive presentate in ambito procedimentale, ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione le censure venivano respinte.
6. Per quanto concerne i profili di carattere edilizio, la pronuncia di primo grado individuava la fonte per l’interessato dell’obbligo di munirsi di un titolo ad edificare nell’allora vigente regolamento edilizio podestarile del Comune di Venezia, nel cui territorio ricadeva quello attuale di Cavallino Treporti, risalente al 1929. Con riguardo alla tutela del paesaggio, accertato il chiosco ricade « nel perimetro della laguna di Venezia, su cui insiste il vincolo paesaggistico ex lege n. 1497/1939, giusto il D.M. 1.08.1985 », affermava che il carattere sopravvenuto del vincolo ha comunque rilevanza ai fini del condono edilizio, secondo l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa (al riguardo era richiamata la sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato del 22 luglio 1999, n. 20). Quindi venivano respinte le censure di carente motivazione in ordine al profilo dell’incompatibilità del manufatto con i valori paesaggistici tutelati. Sul punto, il diniego impugnato era considerato « sufficientemente motivato con riferimento alla tipologia del manufatto e all’evidenziata negativa alterazione del sito oggetto di tutela (considerando la collocazione sull’arenile di un chiosco ben più grande di 4 metri per 4) oltre che con riferimento all’uso di materiali impropri ».
7. Contro la pronuncia di primo grado l’originaria ricorrente ha proposto appello.
8. Il Comune di Cavallino Treporti non si è costituito in resistenza.
DIRITTO
1. Con un primo motivo d’appello si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che in base alla disciplina regolamentare locale vigente all’epoca di realizzazione del manufatto l’intervento in questione fosse soggetto a licenza edilizia. In contrario si sostiene che la normativa regolamentare, non potrebbe per un verso eccedere la sua funzione di disciplina delle modalità costruttive degli edifici, per estendersi fino alla pianificazione dello sviluppo urbanistico del territorio comunale; e per altro verso che lo stesso regolamento non potrebbe derogare a quella sovraordinata nazionale, di cui alla legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150, in base alla quale a quell’epoca l’attività edilizia al di fuori dei centri abitati non era soggetta a preventivo assenso amministrativo. A quest’ultimo riguardo viene richiamata la giurisprudenza costituzionale che riconduce la materia dei titoli abilitativi edilizi ad un ambito riservato al legislatore statale.
2. Con il secondo motivo d’appello sono riproposte le censure di carente motivazione del diniego di condono sotto il profilo dell’incompatibilità paesaggistica del chiosco rispetto al regime di tutela dell’area, che la sentenza di primo grado ha respinto sull’assunto che per le caratteristiche dell’abuso è sufficiente nel caso di specie, come in effetti avvenuto, un sintetico richiamo di queste ultime e delle ricadute negative sul contesto paesaggistico. In contrario, si oppone che per dimensioni (metri 4 x 4), materiali utilizzati e tecniche costruttive (legno smontabile) e funzione (supporto alla balneazione), sarebbe stata necessaria una motivazione puntuale a supporto del diniego di sanatoria.
3. Con un ultimo profilo di censura l’illegittimità del provvedimento impugnato è prospettata sotto il profilo dell’illogicità, rispetto alla disciplina urbanistica regionale che « ammette la presenza in zona agricola di modesti manufatti realizzati in legno » (art. 44, comma 5- ter , della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 – Norme per il governo del territorio ).
4. Le censure sono infondate.
5. Deve innanzitutto essere dichiarato inammissibile l’ultimo ordine di censure, perché non dedotto in primo grado, e dunque in violazione dell’art. 104, comma 1, cod. proc. amm., che fa divieto di ampliare in appello il thema decidendum rispetto a quello definito con il ricorso introduttivo del giudizio e su cui l’adito Tribunale amministrativo si è pronunciato.
6. Per il resto le censure sono da respingere, come poc’anzi accennato, sia con riguardo ai profili di carattere edilizio che per quelli attinenti al regime di tutela paesaggistica. Sotto il primo aspetto è sufficiente evidenziare innanzitutto che l’assunto della libera edificabilità, in ragione dell’epoca di realizzazione del manufatto, antecedente alla legge 6 agosto 1967, n. 765, di modifica ed integrazione alla citata legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, si pone in contraddizione con il fatto che la stessa ricorrente ha chiesto per esso il condono edilizio. In questo modo l’interessata ha quindi riconosciuto che il titolo a costruire era necessario.
7. In senso convergente al medesimo riguardo, ed in particolare sulla validità ed efficacia del regolamento edilizio del Comune di Venezia del 1929 quale fonte normativa per la sottoposizione delle attività edilizie ad autorizzazione amministrativa in tutto il territorio comunale, a fondamento del rigetto delle censure riproposte sul punto con il presente appello possono essere richiamati, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., i principi affermati nel precedente specifico di cui alla sentenza di questo Consiglio di Stato, sezione VI, 14 maggio 2025, n. 4135.
8. Dal punto di vista paesaggistico va invece sottolineato che l’esistenza del regime vincolistico accertato in primo grado, con statuizione non censurata a mezzo del presente appello, costituisce fattore ex se ostativo alla sanatoria, ricadente nel terzo condono di cui al sopra citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (art. 32, commi 26 e ss.), è automaticamente ostativo rispetto ad una costruzione che, come parimenti incontroverso e seppure per dimensioni non rilevanti, ha comunque comportato la creazione di nuovi volumi. Anche sul punto va fatto rinvio alla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, tra cui si segnalano le recenti pronunce: Cons. Stato, II, 27 giugno 2025, n. 5622; 16 giugno 2025, n. 5242; 16 giugno 2025, n. 5240; IV, 24 marzo 2025, n. 2419; V, 26 giugno 2025, n. 5561; VI, 31 gennaio 2025, n. 746; VII, 15 settembre 2025, n. 7320; 8 settembre 2025, n. 7247; 11 agosto 2025, n. 7004; 1 agosto 2025, n. 6852; 23 luglio 2025, n. 6529; 23 luglio 2025, n. 6521; 18 giugno 2025, n. 5305; 17 giugno 2025, n. 5279; 12 giugno 2025, n. 5135; 15 maggio 2025, n. 4178; 25 marzo 2025, nn. 3592 e 3593; 24 aprile 2025, nn. 3550, 3553 e 3560.
9. In senso conforme alla disciplina di legge nazionale si pone quella regionale veneta, in relazione alla quale si controverte nel presente giudizio. In particolare l’art. 3, comma 3, della sopra menzionata legge 5 novembre 2004, n. 21, richiamato nel provvedimento impugnato, che in area vincolata consente la sanatoria unicamente per interventi di mutamento di destinazione d’uso funzionali e per tutti quelli che non abbiano comunque determinato incrementi volumetrici, quod non pacificamente nel caso di specie.
10. L’appello deve pertanto essere respinto. In mancanza di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale non vi è luogo a provvedere sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO