Articolo 38 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 37Articolo 39
Versione
1 gennaio 1992
Art. 38. (Decisione a seguito
di trattazione scritta) 1. Dopo l' articolo 313 del codice di procedura civile e' inserita la seguente intitolazione:
"Capo II. Disposizioni Speciali per il Procedimento Davanti al Pretore". 2. L' articolo 314 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 314. - (Decisione a seguito di trattazione scritta). - Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190, e quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine, per il deposito delle memorie di replica".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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