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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 38. (Decisione a seguito
di trattazione scritta) 1. Dopo l' articolo 313 del codice di procedura civile e' inserita la seguente intitolazione:
"Capo II. Disposizioni Speciali per il Procedimento Davanti al Pretore". 2. L' articolo 314 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 314. - (Decisione a seguito di trattazione scritta). - Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190, e quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine, per il deposito delle memorie di replica".
di trattazione scritta) 1. Dopo l' articolo 313 del codice di procedura civile e' inserita la seguente intitolazione:
"Capo II. Disposizioni Speciali per il Procedimento Davanti al Pretore". 2. L' articolo 314 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 314. - (Decisione a seguito di trattazione scritta). - Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190, e quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine, per il deposito delle memorie di replica".
Giurisprudenza • 39
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