Art. 3.
I Corpi provinciali dei vigili del fuoco provvedono, a norma del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, a tutte le spese necessarie per il servizio antincendi nei porti.
I fondi a tal uopo necessari, saranno assegnali ai Corpi provinciali dalla Cassa sovvenzioni, istituita presso il Ministero dell'interno, a mente dell'art. 34 del sopra citato Regio decreto-legge.
Per le caserme e gli altri locali occorrenti ai distaccamenti portuari dei vigili del fuoco, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 20 del Regio decreto-legge sopradetto.
I Corpi provinciali dei vigili del fuoco provvedono, a norma del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, a tutte le spese necessarie per il servizio antincendi nei porti.
I fondi a tal uopo necessari, saranno assegnali ai Corpi provinciali dalla Cassa sovvenzioni, istituita presso il Ministero dell'interno, a mente dell'art. 34 del sopra citato Regio decreto-legge.
Per le caserme e gli altri locali occorrenti ai distaccamenti portuari dei vigili del fuoco, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 20 del Regio decreto-legge sopradetto.