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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/06/2025, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20912/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20912/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FABIANI Parte_1
FRANCO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA ALBERTOLLI, 9 22100 COMO, presso il difensore avv. FABIANI FRANCO
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. IODICE DOMENICO, elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA PALMIERI, 36 10138 TORINO presso il difensore avv. IODICE DOMENICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e Pt_2
contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale,
1) accertare e dichiarare:
pagina 1 di 10 - la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo oggetto di indagine peritale, per inefficacia e inapplicabilità della Delibera CICR 9/2/2000, ad esclusione del solo periodo intercorrente tra il 31 maggio 2011 e il 31 dicembre 2013;
- la illegittimità, per tutto il periodo di indagine peritale, dell'addebito di maggiori somme per CMS e per spese di chiusura periodica del conto;
- il mancato riconoscimento degli interessi creditori conteggiati al tasso di cui all'art. 117 TUB sino al
31 maggio 2011 e successivamente al tasso convenzionale, che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore;
ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di €
22.604,58 (differenza tra il saldo storico alla data del 31.03.2023, pari ad € 2.493,09, debitore per il correntista ed il saldo rideterminato dal CTU, sempre alla data del 31.03.2023, pari ad € 20.111,49, a credito della correntista – cfr. pag. 42 della Consulenza Tecnica Contabile – Alternativa 2)), come quantificata in sede di istruttoria;
2) condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 22.604,58, per le causali di cui al punto che precede.
Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.
Con vittoria di spese di lite, comprensive di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi.
Per parte convenuta
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta l'avversaria istanza istruttoria di CTU, in via preliminare: dichiarare prescritta la domanda attorea con riferimento a tutte le rimesse registrate in conto corrente in data anteriore al 6 dicembre 2021;
In via principale: respingere le domande tutte formulate da nei confronti Parte_1
di per i motivi di cui in narrativa;
Controparte_1 con vittoria di spese e competenze oltre 15% T.F., IVA e CPA”.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23.11.2023 la Parte_1
conveniva in giudizio riferendo di avere acceso presso la filiale di Manfredonia il Controparte_1
rapporto di conto corrente ordinario n. 10/61, attualmente in essere, all'interno del quale è stato concesso un fido di cassa. Riferiva che il rapporto era stato acceso il 28 maggio 1991 e che risultava che la banca avesse illegittimamente applicato la capitalizzazione periodica degli interessi debitori, addebitato interessi passivi non pattuiti atteso il rinvio agli usi piazza, la non compilazione del campo relativo al tasso nella modifica delle condizioni del 22.4.1994 e alla pattuizione del tasso debitore con riferimento al solo tasso extra fido nella trasformazione del conto del 31.5.2011, addebitato spese per tenuta del conto non previste almeno fino al 31.5.2011, addebitato commissioni di massimo scoperto e sostitutive non pattuite, calcolato interessi attivi ad un tasso non pattuito almeno fino al 31.5.2011.
Chiedeva, pertanto, la rettifica del saldo da determinarsi in € 51.988,10.
Si costituiva la banca convenuta contestando la domanda proposta e chiedendone il rigetto. Eccepiva la prescrizione della pretesa azionata.
Disposta CTU e depositate le memorie conclusionali e di replica, con provvedimento del 18.6.2025 la causa era trattenuta a sentenza.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Per quanto attiene l'eccepita mancanza di previsione dei tassi di interesse applicati al rapporto è stato verificato a mezzo consulenza che nel contratto di apertura del c/c del 28.05.1991 è stato previsto il rinvio ai c.d. “usi piazza”, sia per i tassi d'interesse attivi che per quelli passivi. Nella successiva
Lettera/Contratto di apertura di credito del 18.09.1995 risultano pattuiti i tassi d'interesse passivi nella misura del 14% + 0,125% commissione massimo- scoperto sugli utilizzi entro il fido e 17,125% +
0,125% commissione massimo scoperti sugli utilizzi extra fido, nella successiva Lettera/Contratto di apertura di credito del 09.01.2002 risultano pattuiti tassi d'interesse passivi del 105% + 0,250 CMS intrafido e 13,00% + 0,750% CMS extrafido. Ulteriori pattuizioni sono state rinvenute nel contratto do trasformazione del 31.5.2011 e nel successivo contratto quadro di affidamento dell'8.10.2013.
pagina 3 di 10 Tenuto conto del fatto che il primo periodo rielaborato risulta l'anno 1998 per assenza di documentazione per il periodo precedente il CTU ha, pertanto, correttamente provveduto al ricalcolo dei tassi secondo i seguenti criteri indicati nel quesito: per i tassi attivi, siccome nel contratto di apertura risulta il rinvio agli “usi piazza”, sono stati applicati i tassi sostitutivi Bot ex art.117 Tub sino alla prima pattuizione del contratto di trasformazione del c/c del 31.05.2011, mentre sono stati mantenuti i tassi banca per il periodo successivo. Per i tassi passivi per aperture di credito ed extra-fido siccome nel contratto di apertura risulta il rinvio agli “usi piazza”, ma considerando che la prima pattuizione risulta dal contratto di apertura di credito del 18.09.1995, antecedente al primo periodo ricalcolato del 1998, sono stati mantenuti i tassi banca per l'intero periodo.
In merito alla capitalizzazione la Corte di Cassazione dal 1999 in poi, come noto, ha costantemente negato che la prassi dell'inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola della capitalizzazione (composta) trimestrale fosse connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo, rimanendo confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica dell'art. 1283 cc. (ex multis Cass. civ. Sezioni Unite n. 21095 del 2004).
Con l'art. 25, comma 2, del D. Lg.vo n. 342/99 è stato, quindi, appositamente modificato l'art. 120
T.U.B. consentendo l'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità. L'art. 120 TUB modificato rinviava ad una delibera del
C.I.C.R. poi emanata in data 9/2/2000 (G.U. 22/2/2000), che ha consentito:
a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000
L'art. 25, comma 3, del D. Lg.vo n. 342/99 prevedeva una sanatoria della validità delle clausole dei vecchi contratti bancari, le cui concrete modalità attuative venivano demandate alla delibera CICR.
Tale norma è stata però dichiarata incostituzionale da C. Cost. con la sentenza n. 425/2000.
Ne deriverebbe secondo una prima tesi minoritaria la nullità delle clausole anatocistiche ante 30/6/2000
e loro validità a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del TUB come integrate dal
CICR a condizione della pubblicazione in G.U. del relativo avviso e della comunicazione al cliente anche con gli estratti conto.
Secondo la tesi prevalente invece:
pagina 4 di 10 a) l'art. 7 presuppone ed attua la sanatoria ex art. 25, co. 3, D. Lg.vo 342/99 ed è travolto dalla declaratoria di illegittimità del medesimo b) l'introduzione dell'anatocismo comporta comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e richiede l'approvazione sottoscritta dal correntista anche ex art. 7, u. co. Delibera CICR
9/2/2000 (cf. Trib. Torino n. 6204 del 5.10.2007, Trib. Benevento n. 252 del 18.2.2008, Trib. Orvieto
30.7.2005, Trib. Pescara n. 722 del 30.3.2006, Trib. Torino n. 5480 del 4.7. 2005, Trib. Teramo n. 1071 dell'11.2.2006, Trib. Venezia n.. 518 del 7.3.2014 e Trib. Alessandria 21.2.2015)
In base a tale tesi qui condivisa per aversi anatocismo dopo l'1/7/2000 è, pertanto, necessaria una modifica contrattuale approvata per iscritto dal correntista.
Con la legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 629, L. 27/12/2013 n. 147), viene, poi, modificato l'art. 120, secondo comma, TUB nei seguenti termini:
«
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.»
Tale divieto, pur in assenza della delibera C.I.R.C. attuativa, deve ritenersi immediatamente precettivo per plurimi motivi.
In primo luogo, come argomentato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (così Trib. Milano
9.7.2015, Trib. Milano 3.4.2015, Trib. Roma 20.10.2015), la norma regolamentare deve dare attuazione alla norma primaria e non può stravolgerla, pertanto la mancanza della delibera C.I.C.R. comporta unicamente che gli intermediari siano liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.
In secondo luogo, la modifica normativa attuata nel 2014 non subordina la sua entrata in vigore all'adozione del decreto da parte del C.I.R.C..
Dal punto di vista sistematico, inoltre, l'abrogazione della norma primaria è sufficiente a far cadere la norma secondaria (ovvero la delibera C.I.R.C. 9 febbraio 2000), ormai priva di un fondamento di legittimità.
Non esiste infine, fuori dal previsto decreto C.I.R.C., alcuna norma completa e eseguibile che consenta pagina 5 di 10 la produzione di interessi su interessi fuori dai limiti ex art. 1283 c.c. nelle operazioni bancarie.
Tale interpretazione è stata condivisa dalla stessa Suprema Corte la quale ha affermato che “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass. 30.7.2024 n. 21344).
Il legislatore ha reintrodotto l'anatocismo su accordo preventivo delle parti con l'art. 17-bis c. 1 del
D.L. n. 18/2016 (conv. con modificazioni dalla L. n. 49/2016). A partire dall'entrata in vigore di tale ultima modifica, pertanto, non esiste un divieto di anatocismo per gli interessi attivi e gli interessi passivi scaduti possono produrre altri interessi, ma solo in presenza di un'autorizzazione scritta, anche preventiva, del cliente;
in assenza della stessa non si procede ad anatocismo anche dopo il 15.4.2016.
Nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che nel contratto di apertura del rapporto del
1991 risulta prevista la capitalizzazione trimestrale per gli interessi passivi e quella annuale per gli interessi attivi, mentre nel contratto di trasformazione del c/c del 31.05.2011 risulta pattuita per la prima volta la pari periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, con indicazione dei tassi d'interessi Tan e Tae nonché la clausola specificatamente approvata dal correntista. Non risulta invece alcuna autorizzazione del cliente all'addebito degli interessi sul conto per il periodo successivo al 01.10.2016.
Correttamente il consulente ha, pertanto, applicato la capitalizzazione semplice sino al primo trimestre
2011, quella trimestrale dal secondo trimestre 2011 al quarto trimestre 2013 e quella semplice dal primo trimestre 2014.
Per quanto poi attiene la CMS e le altre spese è stato verificato che la CMS risulta prevista nel contratto di apertura di credito del 1995 ove sono indicate sia la misura percentuale che la base di calcolo che la periodicità per cui nessuna rettifica è stata apportata.
Per la commissione di messa a disposizione fondi la prima pattuizione risulta rinvenuta nel contratto quadro di affidamento e non sono risultati addebiti precedenti tale pattuizione. Per quanto attiene la commissione di istruttoria veloce la stessa è stata pattuita con il contratto dell'8.10.2013 per cui è stato espunto l'importo di € 10,00 addebitato prima di tale data.
Per la commissione di scoperto di conto pattuita con il contratto del 31.5.2011 non si sono rinvenuti pagina 6 di 10 addebiti mentre le spese di gestione apertura credito per € 215,00 e le spese fisse di chiusura/liquidazione per € 398,56, non essendovi pattuizione, sono state espunte.
Per quanto attiene le osservazioni della convenuta in merito alla necessità, per il caso di estratti conto incompleti di mantenere il saldo iniziale del primo estratto conto successivo al “buco”, senza procedere a rettifiche si rileva che correttamente il CTU ha interpretato il quesito nel senso che non deve essere operata alcuna rettifica alla variazione del saldo del c/c intervenuta nel periodo di “buco” che trova quantificazione nella differenza algebrica tra il saldo iniziale dopo il “buco” ed il saldo finale prima del
“buco”.
Si condivide, infatti, quanto già affermato da questo stesso Tribunale secondo cui: “il Saldo complessivo delle rettifiche operate sino al momento precedente il che trova quantificazione Pt_3
nella differenza tra il saldo rettificato ed il saldo banca a tale data, è stato -cristallizzato- ed è stato ri- applicato al primo saldo successivo al in modo tale da non operare nuove rettifiche ma, al Pt_3
tempo stesso, di conservare quelle precedentemente effettuate. In altri termini, le rettifiche che sono state effettuate per i periodi -coperti- dalla documentazione non sono state azzerate, bensì sono state cristallizzate e riportate nel periodo successivo a quello per il quale vi è un -buco- documentale;
il periodo di -buco-, viceversa, non ha formato oggetto di alcuna rettifica, con ciò mantenendo nel loro importo originario le competenze conteggiate ed annotate dalla Banca” (Tribunale Torino 9.3.2023 n.
1078).
In merito alla prescrizione eccepita dalla convenuta si rileva quanto segue. CP_2
In merito si rileva che, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di
pagina 7 di 10 una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"” (Cass.
2.12.2010 n. 24418, Cass. 26.9.2019 n. 24051).
Afferma altresì la Suprema Core che “nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi
l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione” (Cass.
5.7.2022 n. 21225).
E' poi sorta controversia in merito al fatto che al fine di valutare la prescrizione secondo i criteri testè menzionati debba farsi riferimento al c.d. “saldo banca”, ovvero al saldo risultante dall'estratto conto, ovvero al saldo rettificato. Alcune recenti pronunce della Suprema Corte hanno fatto riferimento a tale ultimo criterio (Cass. 15.2.2021 n. 3858), permanendo invece un contrasto tra i giudici di merito, anche di questo stesso Tribunale. Per tale ragione è stata disposta integrazione al quesito chiedendo al CTU la valutazione sotto entrambi i profili.
In precedenti pronunce questo stesso giudice aveva ritenuto doversi aderire all'orientamento contrario a quello espresso dalla Suprema Corte, orientamento in linea con quanto affermato dalla stessa Corte
d'Appello di Torino e secondo cui gli addebiti devono essere valutati ai fini della prescrizione con la stessa imputazione operata dalle parti al momento del loro verificarsi, quand'anche frutto di un addebito illegittimo, posto che l'azione di ripetizione deve essere rapportata al concreto svolgere del rapporto contrattuale e non a quello rettificato, visto che la prescrizione “copre” anche pagamenti illegittimi o fondati su clausole nulle.
La stessa Corte d'Appello, peraltro, ha più di recente aderito all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. Civ. ordinanza 9141/20, Cass. Civ. ordinanze 3858/21, 19812/22,
7721/23), evidenziando l'impossibilità di valorizzare, in senso contrario, l'imputazione data alla pagina 8 di 10 rimessa dalle parti al momento della sua annotazione in conto corrente atteso che detta imputazione dipende dalla presenza di un saldo negativo che appare essere extrafido solo per l'illegittimo addebito di poste dipendenti da clausole contrattuali nulle (C. Appello Torino 4.2.2025 n. 108).
A fronte del consolidarsi dell'orientamento interpretativo favorevole all'applicazione del criterio saldo rettificato tanto in sede di legittimità quanto in sede di appello, ritiene questo Giudice di aderire a tale orientamento dovendosi, pertanto, ritenere applicabile il criterio del saldo rettificato in luogo del criterio del saldo banca.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie, la CTU, in applicazione di tale criterio ha determinato il ricalcolo degli importi relativi al rapporto ancora in essere.
In particolare, ha verificato che l'ultimo saldo del rapporto risultante dagli e/c disponibili agli atti alla data del 31.03.2023 risulta a debito del correntista per € - 2.344,39, oltre competenze maturate nel I trimestre 2023 ed ancora da addebitare per € - 148,70, e quindi per un saldo complessivo di € -
2.493,09 a debito del correntista. Applicando il criterio del saldo ricalcolato il rapporto risulta a credito del correntista e pari ad € + 20.111,49, evidenziando quindi uno scostamento positivo (a favore del correntista) complessivo di € + 22.604,58.
In merito alla domanda di rettifica proposta dalla parte attrice si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha sì statuito che il diritto di ripetizione è configurabile solo quando vi sia un atto giuridico definibile come “pagamento” (il che non sussiste normalmente fino a quando il conto è aperto), ma ha altresì affermato che “sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà agire per fare dichiarare la nullità del titolo su cui l'addebito si basa” (cfr.
Cass. n. 24418/2010). In tal senso si veda anche Corte d'appello di Torino n. 878 del 21.4.2017:
“Quando il conto corrente è ancora aperto, l'interesse del cliente deve trovare normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli eventuali addebiti nulli;
la domanda di nullità può, quindi, essere sempre proposta anche in costanza di rapporto, ma al solo ed unico fine di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa, volta a rettificare le risultanze del saldo del conto stesso”.
Ne discende che il correntista, quando il conto è aperto non potrà agire per la condanna della banca alla restituzione di indebito, ma potrà comunque ottenere una declaratoria di nullità di determinati elementi del rapporto e l'accertamento dell'importo da lui dovuto, dal momento che la domanda di condanna presuppone logicamente la domanda di accertamento.
Entro tali limiti, pertanto, la domanda attorea deve trovare accoglimento e deve essere, pertanto, accertato che, alla data del 31.3.2023, il saldo del rapporto oggetto di causa è pari ad € 20.111,49 a pagina 9 di 10 credito del correntista.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che alla data del 31.3.2023 il saldo del rapporto oggetto di causa è pari ad €
20.111,49 a credito del correntista.
Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
4500,00 (di cui € 800,00 per fase studio, € 600,00 per fase introduttiva, € 1500,00 per fase istruttoria ed
€ 1600,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
Torino, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20912/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FABIANI Parte_1
FRANCO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA ALBERTOLLI, 9 22100 COMO, presso il difensore avv. FABIANI FRANCO
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. IODICE DOMENICO, elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA PALMIERI, 36 10138 TORINO presso il difensore avv. IODICE DOMENICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e Pt_2
contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale,
1) accertare e dichiarare:
pagina 1 di 10 - la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo oggetto di indagine peritale, per inefficacia e inapplicabilità della Delibera CICR 9/2/2000, ad esclusione del solo periodo intercorrente tra il 31 maggio 2011 e il 31 dicembre 2013;
- la illegittimità, per tutto il periodo di indagine peritale, dell'addebito di maggiori somme per CMS e per spese di chiusura periodica del conto;
- il mancato riconoscimento degli interessi creditori conteggiati al tasso di cui all'art. 117 TUB sino al
31 maggio 2011 e successivamente al tasso convenzionale, che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore;
ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di €
22.604,58 (differenza tra il saldo storico alla data del 31.03.2023, pari ad € 2.493,09, debitore per il correntista ed il saldo rideterminato dal CTU, sempre alla data del 31.03.2023, pari ad € 20.111,49, a credito della correntista – cfr. pag. 42 della Consulenza Tecnica Contabile – Alternativa 2)), come quantificata in sede di istruttoria;
2) condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 22.604,58, per le causali di cui al punto che precede.
Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.
Con vittoria di spese di lite, comprensive di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi.
Per parte convenuta
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta l'avversaria istanza istruttoria di CTU, in via preliminare: dichiarare prescritta la domanda attorea con riferimento a tutte le rimesse registrate in conto corrente in data anteriore al 6 dicembre 2021;
In via principale: respingere le domande tutte formulate da nei confronti Parte_1
di per i motivi di cui in narrativa;
Controparte_1 con vittoria di spese e competenze oltre 15% T.F., IVA e CPA”.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23.11.2023 la Parte_1
conveniva in giudizio riferendo di avere acceso presso la filiale di Manfredonia il Controparte_1
rapporto di conto corrente ordinario n. 10/61, attualmente in essere, all'interno del quale è stato concesso un fido di cassa. Riferiva che il rapporto era stato acceso il 28 maggio 1991 e che risultava che la banca avesse illegittimamente applicato la capitalizzazione periodica degli interessi debitori, addebitato interessi passivi non pattuiti atteso il rinvio agli usi piazza, la non compilazione del campo relativo al tasso nella modifica delle condizioni del 22.4.1994 e alla pattuizione del tasso debitore con riferimento al solo tasso extra fido nella trasformazione del conto del 31.5.2011, addebitato spese per tenuta del conto non previste almeno fino al 31.5.2011, addebitato commissioni di massimo scoperto e sostitutive non pattuite, calcolato interessi attivi ad un tasso non pattuito almeno fino al 31.5.2011.
Chiedeva, pertanto, la rettifica del saldo da determinarsi in € 51.988,10.
Si costituiva la banca convenuta contestando la domanda proposta e chiedendone il rigetto. Eccepiva la prescrizione della pretesa azionata.
Disposta CTU e depositate le memorie conclusionali e di replica, con provvedimento del 18.6.2025 la causa era trattenuta a sentenza.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Per quanto attiene l'eccepita mancanza di previsione dei tassi di interesse applicati al rapporto è stato verificato a mezzo consulenza che nel contratto di apertura del c/c del 28.05.1991 è stato previsto il rinvio ai c.d. “usi piazza”, sia per i tassi d'interesse attivi che per quelli passivi. Nella successiva
Lettera/Contratto di apertura di credito del 18.09.1995 risultano pattuiti i tassi d'interesse passivi nella misura del 14% + 0,125% commissione massimo- scoperto sugli utilizzi entro il fido e 17,125% +
0,125% commissione massimo scoperti sugli utilizzi extra fido, nella successiva Lettera/Contratto di apertura di credito del 09.01.2002 risultano pattuiti tassi d'interesse passivi del 105% + 0,250 CMS intrafido e 13,00% + 0,750% CMS extrafido. Ulteriori pattuizioni sono state rinvenute nel contratto do trasformazione del 31.5.2011 e nel successivo contratto quadro di affidamento dell'8.10.2013.
pagina 3 di 10 Tenuto conto del fatto che il primo periodo rielaborato risulta l'anno 1998 per assenza di documentazione per il periodo precedente il CTU ha, pertanto, correttamente provveduto al ricalcolo dei tassi secondo i seguenti criteri indicati nel quesito: per i tassi attivi, siccome nel contratto di apertura risulta il rinvio agli “usi piazza”, sono stati applicati i tassi sostitutivi Bot ex art.117 Tub sino alla prima pattuizione del contratto di trasformazione del c/c del 31.05.2011, mentre sono stati mantenuti i tassi banca per il periodo successivo. Per i tassi passivi per aperture di credito ed extra-fido siccome nel contratto di apertura risulta il rinvio agli “usi piazza”, ma considerando che la prima pattuizione risulta dal contratto di apertura di credito del 18.09.1995, antecedente al primo periodo ricalcolato del 1998, sono stati mantenuti i tassi banca per l'intero periodo.
In merito alla capitalizzazione la Corte di Cassazione dal 1999 in poi, come noto, ha costantemente negato che la prassi dell'inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola della capitalizzazione (composta) trimestrale fosse connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo, rimanendo confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica dell'art. 1283 cc. (ex multis Cass. civ. Sezioni Unite n. 21095 del 2004).
Con l'art. 25, comma 2, del D. Lg.vo n. 342/99 è stato, quindi, appositamente modificato l'art. 120
T.U.B. consentendo l'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità. L'art. 120 TUB modificato rinviava ad una delibera del
C.I.C.R. poi emanata in data 9/2/2000 (G.U. 22/2/2000), che ha consentito:
a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000
L'art. 25, comma 3, del D. Lg.vo n. 342/99 prevedeva una sanatoria della validità delle clausole dei vecchi contratti bancari, le cui concrete modalità attuative venivano demandate alla delibera CICR.
Tale norma è stata però dichiarata incostituzionale da C. Cost. con la sentenza n. 425/2000.
Ne deriverebbe secondo una prima tesi minoritaria la nullità delle clausole anatocistiche ante 30/6/2000
e loro validità a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del TUB come integrate dal
CICR a condizione della pubblicazione in G.U. del relativo avviso e della comunicazione al cliente anche con gli estratti conto.
Secondo la tesi prevalente invece:
pagina 4 di 10 a) l'art. 7 presuppone ed attua la sanatoria ex art. 25, co. 3, D. Lg.vo 342/99 ed è travolto dalla declaratoria di illegittimità del medesimo b) l'introduzione dell'anatocismo comporta comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e richiede l'approvazione sottoscritta dal correntista anche ex art. 7, u. co. Delibera CICR
9/2/2000 (cf. Trib. Torino n. 6204 del 5.10.2007, Trib. Benevento n. 252 del 18.2.2008, Trib. Orvieto
30.7.2005, Trib. Pescara n. 722 del 30.3.2006, Trib. Torino n. 5480 del 4.7. 2005, Trib. Teramo n. 1071 dell'11.2.2006, Trib. Venezia n.. 518 del 7.3.2014 e Trib. Alessandria 21.2.2015)
In base a tale tesi qui condivisa per aversi anatocismo dopo l'1/7/2000 è, pertanto, necessaria una modifica contrattuale approvata per iscritto dal correntista.
Con la legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 629, L. 27/12/2013 n. 147), viene, poi, modificato l'art. 120, secondo comma, TUB nei seguenti termini:
«
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.»
Tale divieto, pur in assenza della delibera C.I.R.C. attuativa, deve ritenersi immediatamente precettivo per plurimi motivi.
In primo luogo, come argomentato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (così Trib. Milano
9.7.2015, Trib. Milano 3.4.2015, Trib. Roma 20.10.2015), la norma regolamentare deve dare attuazione alla norma primaria e non può stravolgerla, pertanto la mancanza della delibera C.I.C.R. comporta unicamente che gli intermediari siano liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.
In secondo luogo, la modifica normativa attuata nel 2014 non subordina la sua entrata in vigore all'adozione del decreto da parte del C.I.R.C..
Dal punto di vista sistematico, inoltre, l'abrogazione della norma primaria è sufficiente a far cadere la norma secondaria (ovvero la delibera C.I.R.C. 9 febbraio 2000), ormai priva di un fondamento di legittimità.
Non esiste infine, fuori dal previsto decreto C.I.R.C., alcuna norma completa e eseguibile che consenta pagina 5 di 10 la produzione di interessi su interessi fuori dai limiti ex art. 1283 c.c. nelle operazioni bancarie.
Tale interpretazione è stata condivisa dalla stessa Suprema Corte la quale ha affermato che “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass. 30.7.2024 n. 21344).
Il legislatore ha reintrodotto l'anatocismo su accordo preventivo delle parti con l'art. 17-bis c. 1 del
D.L. n. 18/2016 (conv. con modificazioni dalla L. n. 49/2016). A partire dall'entrata in vigore di tale ultima modifica, pertanto, non esiste un divieto di anatocismo per gli interessi attivi e gli interessi passivi scaduti possono produrre altri interessi, ma solo in presenza di un'autorizzazione scritta, anche preventiva, del cliente;
in assenza della stessa non si procede ad anatocismo anche dopo il 15.4.2016.
Nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che nel contratto di apertura del rapporto del
1991 risulta prevista la capitalizzazione trimestrale per gli interessi passivi e quella annuale per gli interessi attivi, mentre nel contratto di trasformazione del c/c del 31.05.2011 risulta pattuita per la prima volta la pari periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, con indicazione dei tassi d'interessi Tan e Tae nonché la clausola specificatamente approvata dal correntista. Non risulta invece alcuna autorizzazione del cliente all'addebito degli interessi sul conto per il periodo successivo al 01.10.2016.
Correttamente il consulente ha, pertanto, applicato la capitalizzazione semplice sino al primo trimestre
2011, quella trimestrale dal secondo trimestre 2011 al quarto trimestre 2013 e quella semplice dal primo trimestre 2014.
Per quanto poi attiene la CMS e le altre spese è stato verificato che la CMS risulta prevista nel contratto di apertura di credito del 1995 ove sono indicate sia la misura percentuale che la base di calcolo che la periodicità per cui nessuna rettifica è stata apportata.
Per la commissione di messa a disposizione fondi la prima pattuizione risulta rinvenuta nel contratto quadro di affidamento e non sono risultati addebiti precedenti tale pattuizione. Per quanto attiene la commissione di istruttoria veloce la stessa è stata pattuita con il contratto dell'8.10.2013 per cui è stato espunto l'importo di € 10,00 addebitato prima di tale data.
Per la commissione di scoperto di conto pattuita con il contratto del 31.5.2011 non si sono rinvenuti pagina 6 di 10 addebiti mentre le spese di gestione apertura credito per € 215,00 e le spese fisse di chiusura/liquidazione per € 398,56, non essendovi pattuizione, sono state espunte.
Per quanto attiene le osservazioni della convenuta in merito alla necessità, per il caso di estratti conto incompleti di mantenere il saldo iniziale del primo estratto conto successivo al “buco”, senza procedere a rettifiche si rileva che correttamente il CTU ha interpretato il quesito nel senso che non deve essere operata alcuna rettifica alla variazione del saldo del c/c intervenuta nel periodo di “buco” che trova quantificazione nella differenza algebrica tra il saldo iniziale dopo il “buco” ed il saldo finale prima del
“buco”.
Si condivide, infatti, quanto già affermato da questo stesso Tribunale secondo cui: “il Saldo complessivo delle rettifiche operate sino al momento precedente il che trova quantificazione Pt_3
nella differenza tra il saldo rettificato ed il saldo banca a tale data, è stato -cristallizzato- ed è stato ri- applicato al primo saldo successivo al in modo tale da non operare nuove rettifiche ma, al Pt_3
tempo stesso, di conservare quelle precedentemente effettuate. In altri termini, le rettifiche che sono state effettuate per i periodi -coperti- dalla documentazione non sono state azzerate, bensì sono state cristallizzate e riportate nel periodo successivo a quello per il quale vi è un -buco- documentale;
il periodo di -buco-, viceversa, non ha formato oggetto di alcuna rettifica, con ciò mantenendo nel loro importo originario le competenze conteggiate ed annotate dalla Banca” (Tribunale Torino 9.3.2023 n.
1078).
In merito alla prescrizione eccepita dalla convenuta si rileva quanto segue. CP_2
In merito si rileva che, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di
pagina 7 di 10 una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"” (Cass.
2.12.2010 n. 24418, Cass. 26.9.2019 n. 24051).
Afferma altresì la Suprema Core che “nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi
l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione” (Cass.
5.7.2022 n. 21225).
E' poi sorta controversia in merito al fatto che al fine di valutare la prescrizione secondo i criteri testè menzionati debba farsi riferimento al c.d. “saldo banca”, ovvero al saldo risultante dall'estratto conto, ovvero al saldo rettificato. Alcune recenti pronunce della Suprema Corte hanno fatto riferimento a tale ultimo criterio (Cass. 15.2.2021 n. 3858), permanendo invece un contrasto tra i giudici di merito, anche di questo stesso Tribunale. Per tale ragione è stata disposta integrazione al quesito chiedendo al CTU la valutazione sotto entrambi i profili.
In precedenti pronunce questo stesso giudice aveva ritenuto doversi aderire all'orientamento contrario a quello espresso dalla Suprema Corte, orientamento in linea con quanto affermato dalla stessa Corte
d'Appello di Torino e secondo cui gli addebiti devono essere valutati ai fini della prescrizione con la stessa imputazione operata dalle parti al momento del loro verificarsi, quand'anche frutto di un addebito illegittimo, posto che l'azione di ripetizione deve essere rapportata al concreto svolgere del rapporto contrattuale e non a quello rettificato, visto che la prescrizione “copre” anche pagamenti illegittimi o fondati su clausole nulle.
La stessa Corte d'Appello, peraltro, ha più di recente aderito all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. Civ. ordinanza 9141/20, Cass. Civ. ordinanze 3858/21, 19812/22,
7721/23), evidenziando l'impossibilità di valorizzare, in senso contrario, l'imputazione data alla pagina 8 di 10 rimessa dalle parti al momento della sua annotazione in conto corrente atteso che detta imputazione dipende dalla presenza di un saldo negativo che appare essere extrafido solo per l'illegittimo addebito di poste dipendenti da clausole contrattuali nulle (C. Appello Torino 4.2.2025 n. 108).
A fronte del consolidarsi dell'orientamento interpretativo favorevole all'applicazione del criterio saldo rettificato tanto in sede di legittimità quanto in sede di appello, ritiene questo Giudice di aderire a tale orientamento dovendosi, pertanto, ritenere applicabile il criterio del saldo rettificato in luogo del criterio del saldo banca.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie, la CTU, in applicazione di tale criterio ha determinato il ricalcolo degli importi relativi al rapporto ancora in essere.
In particolare, ha verificato che l'ultimo saldo del rapporto risultante dagli e/c disponibili agli atti alla data del 31.03.2023 risulta a debito del correntista per € - 2.344,39, oltre competenze maturate nel I trimestre 2023 ed ancora da addebitare per € - 148,70, e quindi per un saldo complessivo di € -
2.493,09 a debito del correntista. Applicando il criterio del saldo ricalcolato il rapporto risulta a credito del correntista e pari ad € + 20.111,49, evidenziando quindi uno scostamento positivo (a favore del correntista) complessivo di € + 22.604,58.
In merito alla domanda di rettifica proposta dalla parte attrice si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha sì statuito che il diritto di ripetizione è configurabile solo quando vi sia un atto giuridico definibile come “pagamento” (il che non sussiste normalmente fino a quando il conto è aperto), ma ha altresì affermato che “sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà agire per fare dichiarare la nullità del titolo su cui l'addebito si basa” (cfr.
Cass. n. 24418/2010). In tal senso si veda anche Corte d'appello di Torino n. 878 del 21.4.2017:
“Quando il conto corrente è ancora aperto, l'interesse del cliente deve trovare normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli eventuali addebiti nulli;
la domanda di nullità può, quindi, essere sempre proposta anche in costanza di rapporto, ma al solo ed unico fine di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa, volta a rettificare le risultanze del saldo del conto stesso”.
Ne discende che il correntista, quando il conto è aperto non potrà agire per la condanna della banca alla restituzione di indebito, ma potrà comunque ottenere una declaratoria di nullità di determinati elementi del rapporto e l'accertamento dell'importo da lui dovuto, dal momento che la domanda di condanna presuppone logicamente la domanda di accertamento.
Entro tali limiti, pertanto, la domanda attorea deve trovare accoglimento e deve essere, pertanto, accertato che, alla data del 31.3.2023, il saldo del rapporto oggetto di causa è pari ad € 20.111,49 a pagina 9 di 10 credito del correntista.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che alla data del 31.3.2023 il saldo del rapporto oggetto di causa è pari ad €
20.111,49 a credito del correntista.
Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
4500,00 (di cui € 800,00 per fase studio, € 600,00 per fase introduttiva, € 1500,00 per fase istruttoria ed
€ 1600,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
Torino, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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