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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4643/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4643/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]26, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Linda Maria Perego che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Calco (LC) in Via Nuova Provinciale 39, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Linda Maria Perego che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: OR
CONCLUSIONI
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra i coniugi in data 23 Settembre 1989 in Brugherio (MB), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio al n. 67, Parte II, Serie A, Anno 1989;
• ordinare al Comune di Brugherio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE le condizioni di divorzio di seguito riportate, previa declaratoria di equità dell'attribuzione una tantum di cui al successivo punto 5):
1) I Sigg.ri e continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Pt_1 Parte_2 pagina 1 di 4 2) Revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Brugherio (MB), Via Increa n. 24/26, in favore della Sig.ra a fronte dell'intervenuto trasferimento della secondogenita in Burago di Pt_1 Per_1 RA (MB), il tutto fermo restando quanto espressamente pattuito al successivo punto 5).
3) Revocare a far tempo dal mese di giugno 2025 l'assegno di mantenimento personale posto a carico del Sig. in favore della Sig.ra per € 600,00 mensili, a fronte di quanto pattuito al Parte_2 Pt_1 successivo punto 4).
4) Il Sig. riconosce in favore della Sig.ra la somma di € 50.000,00 a titolo di Parte_2 Pt_1 liquidazione una tantum dei suoi diritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, importo che verrà versato tramite compensazione in forza di quanto pattuito al successivo punto 5.a); le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa vantata dalla Sig.ra anche Pt_1 risarcitoria e, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, nonché derivante e/o connessa alla pregressa convivenza coniugale ed al vincolo matrimoniale.
5) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, pretese e pendenze tra loro, i coniugi concordemente stabiliscono quanto segue:
- il Sig. si impegna a cedere e trasferire alla Sig.ra che accetta, al valore Parte_2 Pt_1 complessivo di euro 150.000,00= (centocinquantamila/00) concordemente stabilito fra i coniugi, la propria quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale sita in Brugherio (MB), Via Increa n. 24/26, nonché le altre quote di sua proprietà relative alle unità immobiliari site in Brugherio (MB), Via Increa n. 24/26, il tutto come meglio identificato al N.C.E.U. di detto Comune, riportato nell'atto di provenienza (doc.8) e quivi ritrascritto: “In Comune di Brugherio via Increa n. 24, la porzione immobiliare costituita da quattro locali più servizi al piano primo e due cantine al piano interrato, in parte tra loro separate dal vano scala comune. Al N.C.E.U. di detto Comune il tutto meglio individuato nella planimetria allegata alla denuncia di variazione, per frazionamento e fusione, presentata all di Milano in data 26 settembre 1989 prot. n. 144265 come segue: partita 4306, foglio 37, CP_1 mappale 128, sub. 4, via Increa 24, P.
1-S.1, porzione "B". Coerenze dell'appartamento: a nord, cortile comune, ad est ancora cortile comune, mappale 280 e via Increa, a sud cortile comune, ad ovest ancora cortile comune. Coerenze delle cantine in corpo: a nord sub. 6 e cortile comune, ad est cortile comune, a sud in par-te cortile comune ed in parte vano scala comune, ad ovest in parte cortile comune. Per una migliore identificazione di quanto donato trovasi allegata al trascrivendo atto sotto la lettera "A" la relativa planimetria.
È pure compresa nella donazione la proporzionale quota di comproprietà negli enti comuni dell'intero fabbricato, ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del c.c.. Il tutto salvo errore e come meglio in fatto”.
- per la predetta cessione i coniugi concordano che il pagamento del prezzo avverrà secondo i seguenti criteri:
a) quanto ad € 50.000,00 a titolo di una tantum divorzile, quale diritto vantato dalla Sig.ra ai Pt_1 sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;
b) quanto ad € 100.000,00 mediante liquidazione della somma in favore dei figli ed Parte_3
, di cui € 25.000,00 ciascuno da versarsi all'atto del rogito notarile tramite due Parte_4 assegni circolari non trasferibili intestati ai figli medesimi e consegnati a mani del Sig. Parte_2 nella medesima giornata che provvederà, poi, a recapitarli ai diretti destinatari, nonché € 25.000,00 pagina 2 di 4 ciascuno da versarsi a saldo entro e non oltre il 31.12.2029, sempre tramite due assegni circolari non trasferibili intestati ai figli medesimi e consegnati a mani del Sig. che provvederà, poi, a Parte_2 recapitarli ai diretti destinatari;
- la quota immobiliare della casa coniugale sarà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da pesi, oneri, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli;
- l'atto notarile di cessione e trasferimento della quota della casa coniugale sarà stipulato entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio dei coniugi, presso lo studio notarile che verrà scelto dalla Sig.ra e le spese connesse saranno a carico della medesima;
Pt_1
- entro la data del rogito il Sig. dovrà prelevare dalla casa familiare gli ultimi effetti Parte_2 personali ad oggi ancora presenti;
- resta inteso fra le parti che nulla sarà dovuto dalla Sig.ra al Sig. per Pt_1 Parte_2 l'occupazione della sua quota di proprietà della casa coniugale intervenuta dalla revoca del diritto di assegnazione sino alla data del rogito notarile.
6) Relativamente ai trasferimenti e alle obbligazioni di cui al precedente punto 5), le parti espressamente chiedono di essere esonerate dal pagamento di imposte e tasse come per legge e l'esenzione da ogni e qualsiasi onere come per legge, trattandosi di trasferimenti e obbligazioni che trovano causa negli accordi di separazione volti alla definizione di pendenze, rapporti economici e assetti patrimoniali fra coniugi.
7) I coniugi, in richiamo all'articolo 473-bis 12, comma 3°, si esonerano reciprocamente dal deposito nel presente giudizio della copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
8) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, fermo restando quando concordato nei precedenti punti 4) e 5).
9) Dichiarare compensate le spese del giudizio”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 17.2.2022 (R.G. 9883/21). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. pagina 3 di 4 II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi. III. La pattuizione ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898/70 e succ. mod. appare equa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Brugherio (MB) il 23.9.1989 (trascritto al Parte_1 Parte_2 n. 67 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 1989) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brugherio (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4643/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]26, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Linda Maria Perego che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Calco (LC) in Via Nuova Provinciale 39, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Linda Maria Perego che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: OR
CONCLUSIONI
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra i coniugi in data 23 Settembre 1989 in Brugherio (MB), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio al n. 67, Parte II, Serie A, Anno 1989;
• ordinare al Comune di Brugherio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE le condizioni di divorzio di seguito riportate, previa declaratoria di equità dell'attribuzione una tantum di cui al successivo punto 5):
1) I Sigg.ri e continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Pt_1 Parte_2 pagina 1 di 4 2) Revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Brugherio (MB), Via Increa n. 24/26, in favore della Sig.ra a fronte dell'intervenuto trasferimento della secondogenita in Burago di Pt_1 Per_1 RA (MB), il tutto fermo restando quanto espressamente pattuito al successivo punto 5).
3) Revocare a far tempo dal mese di giugno 2025 l'assegno di mantenimento personale posto a carico del Sig. in favore della Sig.ra per € 600,00 mensili, a fronte di quanto pattuito al Parte_2 Pt_1 successivo punto 4).
4) Il Sig. riconosce in favore della Sig.ra la somma di € 50.000,00 a titolo di Parte_2 Pt_1 liquidazione una tantum dei suoi diritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, importo che verrà versato tramite compensazione in forza di quanto pattuito al successivo punto 5.a); le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa vantata dalla Sig.ra anche Pt_1 risarcitoria e, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, nonché derivante e/o connessa alla pregressa convivenza coniugale ed al vincolo matrimoniale.
5) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, pretese e pendenze tra loro, i coniugi concordemente stabiliscono quanto segue:
- il Sig. si impegna a cedere e trasferire alla Sig.ra che accetta, al valore Parte_2 Pt_1 complessivo di euro 150.000,00= (centocinquantamila/00) concordemente stabilito fra i coniugi, la propria quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale sita in Brugherio (MB), Via Increa n. 24/26, nonché le altre quote di sua proprietà relative alle unità immobiliari site in Brugherio (MB), Via Increa n. 24/26, il tutto come meglio identificato al N.C.E.U. di detto Comune, riportato nell'atto di provenienza (doc.8) e quivi ritrascritto: “In Comune di Brugherio via Increa n. 24, la porzione immobiliare costituita da quattro locali più servizi al piano primo e due cantine al piano interrato, in parte tra loro separate dal vano scala comune. Al N.C.E.U. di detto Comune il tutto meglio individuato nella planimetria allegata alla denuncia di variazione, per frazionamento e fusione, presentata all di Milano in data 26 settembre 1989 prot. n. 144265 come segue: partita 4306, foglio 37, CP_1 mappale 128, sub. 4, via Increa 24, P.
1-S.1, porzione "B". Coerenze dell'appartamento: a nord, cortile comune, ad est ancora cortile comune, mappale 280 e via Increa, a sud cortile comune, ad ovest ancora cortile comune. Coerenze delle cantine in corpo: a nord sub. 6 e cortile comune, ad est cortile comune, a sud in par-te cortile comune ed in parte vano scala comune, ad ovest in parte cortile comune. Per una migliore identificazione di quanto donato trovasi allegata al trascrivendo atto sotto la lettera "A" la relativa planimetria.
È pure compresa nella donazione la proporzionale quota di comproprietà negli enti comuni dell'intero fabbricato, ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del c.c.. Il tutto salvo errore e come meglio in fatto”.
- per la predetta cessione i coniugi concordano che il pagamento del prezzo avverrà secondo i seguenti criteri:
a) quanto ad € 50.000,00 a titolo di una tantum divorzile, quale diritto vantato dalla Sig.ra ai Pt_1 sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;
b) quanto ad € 100.000,00 mediante liquidazione della somma in favore dei figli ed Parte_3
, di cui € 25.000,00 ciascuno da versarsi all'atto del rogito notarile tramite due Parte_4 assegni circolari non trasferibili intestati ai figli medesimi e consegnati a mani del Sig. Parte_2 nella medesima giornata che provvederà, poi, a recapitarli ai diretti destinatari, nonché € 25.000,00 pagina 2 di 4 ciascuno da versarsi a saldo entro e non oltre il 31.12.2029, sempre tramite due assegni circolari non trasferibili intestati ai figli medesimi e consegnati a mani del Sig. che provvederà, poi, a Parte_2 recapitarli ai diretti destinatari;
- la quota immobiliare della casa coniugale sarà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da pesi, oneri, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli;
- l'atto notarile di cessione e trasferimento della quota della casa coniugale sarà stipulato entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio dei coniugi, presso lo studio notarile che verrà scelto dalla Sig.ra e le spese connesse saranno a carico della medesima;
Pt_1
- entro la data del rogito il Sig. dovrà prelevare dalla casa familiare gli ultimi effetti Parte_2 personali ad oggi ancora presenti;
- resta inteso fra le parti che nulla sarà dovuto dalla Sig.ra al Sig. per Pt_1 Parte_2 l'occupazione della sua quota di proprietà della casa coniugale intervenuta dalla revoca del diritto di assegnazione sino alla data del rogito notarile.
6) Relativamente ai trasferimenti e alle obbligazioni di cui al precedente punto 5), le parti espressamente chiedono di essere esonerate dal pagamento di imposte e tasse come per legge e l'esenzione da ogni e qualsiasi onere come per legge, trattandosi di trasferimenti e obbligazioni che trovano causa negli accordi di separazione volti alla definizione di pendenze, rapporti economici e assetti patrimoniali fra coniugi.
7) I coniugi, in richiamo all'articolo 473-bis 12, comma 3°, si esonerano reciprocamente dal deposito nel presente giudizio della copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
8) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, fermo restando quando concordato nei precedenti punti 4) e 5).
9) Dichiarare compensate le spese del giudizio”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 17.2.2022 (R.G. 9883/21). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. pagina 3 di 4 II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi. III. La pattuizione ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898/70 e succ. mod. appare equa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Brugherio (MB) il 23.9.1989 (trascritto al Parte_1 Parte_2 n. 67 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 1989) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brugherio (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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