Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 15/04/2026, n. 6788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6788 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06788/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2026, proposto da
SC TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Marras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L’OTTEMPERANZA E/O L’ESECUZIONE
della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, sez. I Lavoro, dott. Luna, n. 9773 del 4.10.2024 (RG n. 30125/24), notificata l’11.10.2024 e passata in giudicato,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 il dott. LE UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, sez. I Lavoro, dott. Luna, n. 9773 del 4.10.2024 (RG n. 30125/24), notificata l’11.10.2024 e passata in giudicato.
In corso di giudizio alla camera di consiglio del 10 aprile 2026, la parte ricorrente confermava che la pretesa sostanziale era stata soddisfatta, insistendo tuttavia per il pagamento degli interessi e rivalutazione sugli importi liquidati.
Tenuto conto della dichiarazione di parte ricorrente, l’intervenuto saldo determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a., salvo il diritto agli interessi e rivalutazioni nei termini e nei limiti indicati dalla sentenza oggetto di ottemperanza.
Il Collegio regolamenta infine le spese di lite come segue:
-dispone una parziale compensazione delle spese, in ragione dell’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione a seguito della proposizione del ricorso (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 4116/2026);
-per la restante parte dispone in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata (al netto della disposta compensazione parziale) in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara parzialmente cessata la materia del contendere sulla somma capitale, fermo il diritto di parte ricorrente agli interessi e alla rivalutazione nei limiti e nei termini indicati dalla sentenza oggetto di ottemperanza, in relazione ai quali:
- condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni, nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente in misura pari ad euro 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE UC, Presidente FF, Estensore
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE UC |
IL SEGRETARIO