CA
Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/08/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 27.9.2024
da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Daniele Valseriati, del Foro di Bergamo, presso il cui studio ha eletto domicilio, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Brescia del 1.10.2024 appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Diana Della Vedova, del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio appellato
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3386/2024 emessa dal Tribunale di Brescia il 25.7.2024, pubblicata il 31.07. 2024 e notificata il 19.08.2024, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 1856/2020 in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
“IN VIA PREGIUDIZIALE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - dato atto di tutto quanto sopra, dato atto dei vizi della sentenza impugnata, condannare il sig. al pagamento Controparte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra quantificato in Parte_1 euro 300,00 mensili a fare data dal 22.12.2021;
- stante quanto sopra, condannare il sig. al versamento delle spese di Controparte_1 lite del primo grado così come quantificate dal Tribunale. IN OGNI CASO: spese di ambo i gradi rifuse. In via istruttoria: si richiamano, come qui integralmente trascritte, e confermano le istanze in via preliminare e istruttorie indicate in comparsa conclusionale, di cui si chiede l'ammissione”.
PER PARTE APPELLATA:
“In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza . In via principale e nel merito: respingere l'appello in ogni sua parte perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, per i motivi illustrati nel presente atto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 3386/2024 emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione Famiglia, Dott. Tinelli Andrea, nel giudizio iscritto al n. 1856/2020 R.G., pubblicata il 25/07/2024. In via istruttoria: rigettare tutte le istanze dell'appellante, in quanto inammissibili, inidonee, irrilevanti ovvero infondate. Nel denegato caso di loro ammissione, si insiste nell'ammissione delle proprie istanze istruttorie come dedotte nella seconda 183 VI comma c.p.c. nel giudizio di primo grado.”
PER IL P.G.:
letti gli atti del proc. civ. n. 884/24 R.G., ritenuto che il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per attribuire alla appellante un assegno di mantenimento, dovendosi, in ogni caso, considerare anche le circostanze nelle quali si trova attualmente l'appellato, chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.2.2020 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 3.12.1987 con e che dalla loro unione erano nate le Controparte_1 figlie , maggiorenne ed economicamente dipendente e (20.1.2000) Per_1 Per_2 maggiorenne e non ancora autonoma economicamente - adiva il Tribunale di Brescia chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale;
la condanna del marito a versare a titolo di concorso nel proprio mantenimento la somma mensile di euro 300, oltre Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
alla ulteriore somma di euro 300 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della IA e il 50% delle spese straordinarie. La ricorrente deduceva l'impossibilità Per_2 di proseguire la convivenza con il marito a causa dei suoi atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei propri confronti anche di fronte alla IA;
evidenziava che il marito la costringeva a versare la indennità di accompagnamento pari ad euro 286 mensili a favore del nucleo familiare a titolo di concorso nel pagamento del canone di affitto al solo fine di non renderla economicamente indipendente. Sotto il profilo economico, era palese la sproporzione reddituale: ella lavorava come badante e percepiva l'indennità di accompagnamento di 286 euro1 mentre il marito era una guardia giurata presso la società Sicuritalia di Brescia percependo uno stipendio mensile di circa 1.700,00 euro.
2. All'udienza Presidenziale del 3.11.2020 nessuno compariva per il signor e CP_1 il Presidente, sentita la ricorrente - la quale dichiarava di essere attualmente priva di lavoro, di aver lasciato la casa coniugale condotta in locazione e di essersi trasferita a casa della prima IA- emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: “a) Vita separata, con l'obbligo di mutuo rispetto. b) pone a carico del l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile dell'importo di € 300,00 nonché al mantenimento della IA, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con un assegno mensile dell'importo di € 300,00, assegni da pagarsi entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario. Detti assegni saranno annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT. Si aggiungono nella proporzione del 50% per ciascun coniuge, le spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale”
3. In data 29.9.2021 si costituiva in giudizio chiedendo la rimessione Controparte_1 in termini ex art. 153 c.p.c.; la revoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi all'esito dell'udienza presidenziale in quanto nulla era dovuto alla moglie a titolo di contributo per il suo mantenimento e per quello della IA in quanto Per_2 quest'ultima conviveva con lui;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale dove viveva insieme alla IA facendosi carico esclusivo del canone di affitto Per_2
e di tutte le relative spese nonché l'assegnazione in proprio favore dell'autoveicolo Nissan Qashqai targa EJ809AJ, con riconoscimento alla signora del 50% del Pt_1 valore attuale dell'auto. Il resistente rappresentava che dal 2000 la moglie aveva iniziato a manifestare gravi problemi di salute mentale e le era stato diagnosticato un “disturbo ossessivo compulsivo non responsivo alla terapia. Psicosi nas. Grave compromissione del funzionamento socio-relazionale. HBV, HCV+” e a causa di questi disturbi la moglie aveva radicalmente modificato l'atteggiamento nei suoi confronti e anche delle figlie fino alla rottura definitiva del rapporto coniugale e genitoriale. Sul versante economico, la moglie oltre a percepire l'indennità di accompagnamento di circa Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
€286,00, percepiva un importo di circa €650/700 netti a titolo di pensione di invalidità, per un totale di 1000 euro mensili;
quindi, la ricorrente godeva di un suo reddito e non aveva bisogno di un assegno di mantenimento;
egli invece lavorava come guardia giurata2 con uno stipendio mensile di € 1.100/1.300 netti nonostante gli fosse stata riconosciuta un'invalidità civile al 50%, con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% senza riconoscimento però di alcuna pensione;
si faceva carico del canone mensile di locazione di €650,00 e provvedeva in via esclusiva al mantenimento della IA . Per_2
4. All'udienza del 30.9.2021 la signora dichiarava di rinunciare all'assegno Pt_1 posto a favore della IA in quanto la stessa era andata a vivere dal padre.
5. In data 15.12.2021 veniva pronunciata sentenza sullo status e il processo continuava per le questioni economiche. Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, co. 6, il Giudice, con provvedimento del 24.4.2023 a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, revocava, a decorrere dal mese di settembre 2021, il contributo a carico del padre a titolo di mantenimento della IA in quanto con lui convivente con assegnazione al medesimo della Per_2 ex casa familiare. Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano come da atti introduttivi del giudizio.
6. Con sentenza emessa in data 27.5.2024 il Tribunale di Brescia, preso atto della pronuncia non definitiva di separazione personale n. 3133/2021, così statuiva:
“1) a decorrere dal mese di settembre 2021, revoca il contributo a carico del resistente a titolo di mantenimento della IA , con lui convivente, ed assegna Per_2 al resistente la ex casa familiare sita in Brescia, P.zza Repubblica n. 25; 2) rigetta la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno separativo;
3) rigetta la domanda della ricorrente ex art. 709 ter c.p.c.; 4) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte resistente, liquidate in motivazione in complessivi € 3.900,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.” Osservava il Tribunale:
- la domanda della ricorrente, in merito all'obbligo in capo al marito di corrispondere la somma di euro 300 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della IA
, andava respinta in quanto la ragazza, ventiquattrenne, viveva con il padre ed Per_2 era il medesimo a provvedere in via esclusiva al suo mantenimento;
tale circostanza era stata confermata dalla stessa resistente la quale a tal fine aveva rinunciato all'assegno medesimo all'udienza del 30.9.2021; ad ogni modo, la madre, a sostegno Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
della propria domanda non aveva fornito prova dell'attuale persistente non autosufficienza economica della IA, diplomata OSS.
- la domanda della ricorrente di disporre in proprio favore l'assegno separativo a carico del marito andava anch'essa respinta in quanto la medesima non aveva fornito allegazione alcuna in ordine al tenore di vita né aveva provveduto a depositare documentazione reddituale/patrimoniale aggiornata come richiesto con ordinanza ex art. 210 c.p.c. del 25.4.2023 o comunque a documentare l'assenza di obbligo di deposito della dichiarazione dei redditi, a fronte dell'asserito stato di disoccupazione. Inoltre, sull'inadeguatezza dei mezzi, la signora aveva dedotto di svolgere Pt_1 lavori irregolari come colf/badante ed era stato documentato dal resistente la percezione in capo alla moglie di pensione di accompagnamento per € 286,00 mensili e di invalidità per circa € 700,00 mensili;
inoltre, la ricorrente non risultava gravata da oneri locatizi in quanto abitava da tempo presso la IA maggiore. Il resistente, invece, era un ex guardia giurata, in stato di disoccupazione dal 1.10.2022, percependo trattamento Naspi per circa € 850,00 mensili in scadenza ad ottobre 2024 e aveva uscite di circa € 650,00 mensili per le spese di locazione oltre alle spese per il mantenimento diretto della IA con lui convivente. Per_2
- la domanda di condanna del resistente ex art. 709 ter c.p.c. per condotte minacciose e/o maltrattanti nei suoi confronti andava respinta in quanto la norma si riferiva alla risoluzione delle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minorenni;
quindi, non era pertinente al giudizio in esame e inoltre le condotte denunciate dalla ricorrente non erano rilevanti ai fini della decisione non essendo stata proposta contestuale domanda di addebito, potendo semmai essere oggetto di separato giudizio risarcitorio.
- la domanda del resistente di intestazione dell'autovettura era inammissibile in quanto soggetta a rito ordinario.
- le spese di lite seguivano la soccombenza e quindi andavano poste a carico della ricorrente.
7. Con ricorso in appello ex art. 4 L. 898/1970 depositato in data 27.9.2024 Pt_1 ha impugnato la sentenza e, previa istanza di sospensiva, ne ha chiesto la
[...] riforma in punto di assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare in euro 300 mensili a fare data dal 22.12.2021, oltre al versamento delle spese di lite del primo grado di giudizio;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione delle istanze indicate nella comparsa conclusionale di primo grado.
8. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'istanza di Controparte_2 sospensiva nonché dell'intero appello, connesse le istanze istruttorie, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
in caso di ammissione dei mezzi istruttori di controparte ha chiesto di accogliere quelle dal medesimo proposte nella seconda memoria 183 VI comma c.p.c. nel giudizio di primo grado.
9. In data 20.1.2025 il Procuratore Generale -premesso che il Tribunale aveva correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per attribuire all'appellante un Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
assegno di mantenimento considerate anche le circostanze nelle quali si trovava attualmente l'appellato- ha chiesto il rigetto dell'appello.
10. All'udienza del 4.2.2025 sono comparse le parti personalmente. Il sig. ha CP_1 riferito di vivere attualmente in Bergamo in una casa della IA . Ha riferito Per_1 che lavora come OSS presso una casa di riposo per anziani a Brescia e viene Per_2 ospitata dalla sorella, mentre il fine settimana torna a Bergamo. Il difensore di parte appellante ha dichiarato che la signora percepisce solo la indennità di Pt_1 accompagnamento e l'assegno di invalidità. Il difensore dell'appellato ha depositato documentazione attestante i redditi NASPI del signor pari a euro 7.850 nel CP_1
2024. I difensori delle parti hanno quindi insistito nelle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
11. L'appello è infondato e va respinto e conseguentemente l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, da corrispondersi all'Erario per essere stato l'appellato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
11.1. Preliminarmente si osserva che l'appellante, previa richiesta di sospensiva, in relazione alla pronuncia del Tribunale, lamenta: a) errata valutazione delle prove in merito alla situazione economica delle parti e violazione degli artt. 115 e 116 cpc. In particolare, il Tribunale aveva rigettato la richiesta di assegno di mantenimento a carico del marito sia per la mancata produzione della documentazione sia per la presunta assenza di redditività in capo al signor In merito al primo aspetto, tuttavia, non era vero che la ricorrente si CP_1 era sottratta alla produzione della documentazione ma, semplicemente, non era in possesso di documentazione fiscale in quanto non aveva un'occupazione da anni e percepiva solo un assegno di pensione di invalidità INPS, come già precisato con memoria 183, comma 6 n. 3 c.p.c.; ad ogni modo, il Tribunale ben avrebbe potuto ex ufficio richiedere la documentazione all'Inps ex art. 213 c.p.c. In merito alla mancata redditività del marito, le condizioni documentate dal signor non erano veritiere non potendo il medesimo altrimenti far fronte alle spese CP_1 per il suo mantenimento né a quello ipotetico della IA né avrebbe potuto Per_2 sostenere le spese per la locazione. Il Tribunale, infatti, non aveva sufficientemente indagato sulle reali capacità economiche del marito, avendo rigettato pure le istanze istruttorie sul punto. La situazione reddituale della ricorrente non era mutata rispetto all'udienza presidenziale quando era stato deciso un assegno di separazione di 300 euro mensili in suo favore;
ella percepiva tuttora solo la pensione di invalidità di circa 500 euro;
si era trovata costretta a vivere presso amici e familiari e tutt'oggi aveva diritto al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, il signor non aveva mai ottemperato a corrisponderle l'assegno di CP_1 mantenimento disposto con l'ordinanza presidenziale nonostante fino all'ottobre 2021 il marito percepisse ancora regolare stipendio (di circa 1.700,00€ al mese); a tal Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
fine ella aveva tentato di recuperare le somme dovute dal marito mediante azioni esecutive che erano però risultate infruttuose in quanto si era spogliato di tutti CP_1
i suoi beni. b). La violazione degli artt. 91 c.p.c. e 115 c.p.c. in quanto il Tribunale l'aveva ingiustamente condannata al pagamento delle spese del giudizio - liquidate in € 3.900,00 per compenso professionale, oltre il 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a.- stante il rigetto della domanda di assegno di mantenimento nonostante ella fosse stata ammessa al gratuito patrocinio;
pertanto, era noto come ella non fosse in grado di rifondere al le spese di causa percependo solo una pensione di invalidità; CP_1 dunque, la decisione impugnata era del tutto slegata al principio di realtà.
11.2. Parte appellata, di contro, deduce l'infondatezza dell'appello, evidenziando: a) In merito al primo motivo di appello, il Tribunale aveva correttamente rigettato la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie non solo sulla base della documentazione allegata ma soprattutto perché la domanda di controparte era sfornita del necessario supporto probatorio, incombente sulla medesima. In primo luogo, infatti, la signora non aveva fornito allegazione alcuna in merito al tenore di Pt_1 vita né aveva fornito la prova di non avere mezzi adeguati, anzi aveva indicato di svolgere lavori irregolari come badante/colf, oltre a percepire assegno di invalidità per circa € 700,00 mensili e indennità di accompagnamento per € 286,00 mensili;
non aveva adempiuto all'ordine di aggiornamento della documentazione reddituale/patrimoniale richiesto con ordinanza ex art. 210 c.p.c. a nulla valendo che non aveva redatto la dichiarazione dei redditi atteso che avrebbe potuto depositare in giudizio la certificazione unica redatta dall'INPS al fine di certificare gli emolumenti corrisposti nell'anno d'imposta di riferimento in quanto soggetta titolare di prestazioni pensionistiche e assistenziali. Nonostante le contraddizioni della signora nel corso del primo giudizio, all'esito dello stesso era stato provato che la Pt_1 moglie percepiva non solo l'indennità di accompagnamento pari a 286 euro ma anche la pensione di invalidità di 650/700 euro;
che la medesima lavorava come badante seppur con contratto non regolarizzato anche se, da ultimo, sotto questo profilo risultava che la moglie fosse stata assunta come OSS presso la Casa Di Industria Onlus di Brescia ed era pertanto ipotizzabile che la stessa avesse omesso la produzione delle dichiarazioni dei redditi anche per la predetta ragione. Egli, di contro, aveva adeguatamente documentato le sue consistenze economiche e risultava che dal 1° ottobre 2022 era disoccupato3 e aveva percepito, sino al mese di ottobre 2024, esclusivamente l'indennità NASPI di circa € 850 mensili;
inoltre, l'unico capitolo di prova4 dedotto da controparte e ritenuto inammissibile dal Tribunale non avrebbe potuto provare altro rispetto a quanto da egli dichiarato. Egli era tuttora privo di occupazione lavorativa e, non percependo reddito da dicembre 2024, viveva presso un'immobile di proprietà della IA , la quale lo sosteneva Per_1 pure economicamente. Pertanto, egli non poteva far fronte al mantenimento della 3 Tale stato era stato causato dalle false dichiarazioni rese dalla moglie alle forze dell'ordine, in occasione di una lite Per_ intervenuta tra quest'ultima e la IA che gli aveva cercato di sedare. 4 “Vero che il sig. allestisce le mostre del sig. ” CP_1 Parte_2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
moglie, la quale percepiva complessivamente 986 euro, non aveva spese locatizie né il mantenimento della IA;
egli invece aveva percepito fino a ottobre 2024 solo la Naspi di 850 euro, manteneva la IA e fino a dicembre aveva avuto in carico le spese della locazione. b) In ordine alle spese di lite, il Tribunale aveva correttamente seguito il criterio della soccombenza nel disporre le spese a carico della alla quale era stata rigettata sia Pt_1 la domanda di assegno di mantenimento per la IA (reiterata dalla ricorrente Per_2 in sede di pc nonostante precedentemente vi aveva rinunciato) sia la domanda di assegno di mantenimento e la richiesta di condanna ex art. 709 ter c.p.c..
12. Con il decreto di fissazione di udienza era stato disposto che le parti producessero dichiarazioni dei redditi e documentazione relativa degli ultimi tre anni. Vi ha ottemperato solo parte appellata. Nonostante la sentenza impugnata avesse evidenziato che parte non aveva Pt_1 adeguatamente documentato la sua situazione economico-reddituale, l'appellante non ha ritenuto di colmare tale lacuna probatoria. Dalla certificazione unica 2024 emerge un reddito complessivo del signor CP_1 pari a euro 12.499,82, con imposta netta pari a euro 994,94. Il reddito netto mensile nell'anno 2023 risulta pertanto pari a 958,731 euro. La C.U. 2023 (redditi 2022) registrava un reddito annuo di euro 2241,00. La C.U. 2022 (redditi 2021) un reddito lordo di euro 20.231,34. Premesso che l'appellante non ha dimostrato lo squilibrio economico-reddituale a favore del marito, va evidenziato che ha sempre continuato a sostenere di percepire solo una pensione di invalidità (in primo grado solo l'indennità) mentre le ha sempre percepite entrambi, come da ultimo riconosciuto in udienza, con un complessivo reddito che negli ultimi anni, in cui il marito ha perso il lavoro, si equivale tra le parti. Vanno anche considerate le maggiori spese per abitazione a carico del marito fino a che non si è trasferito in un appartamento della IA e il fatto che quest'ultimo mantiene in via esclusiva o, meglio, ha mantenuto fino a poco tempo fa, la IA minore. L'affermazione della appellante secondo cui si sarebbe spogliato di tutti i CP_1 suoi beni per non corrisponderle quanto dovuto è apodittica e non dimostrata. La Corte ritiene pertanto che l'appello debba essere respinto, condividendosi la motivazione del Tribunale, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di causa alla controparte, secondo i parametri di legge. Le parti risultano entrambe ammesse a patrocinio a spese dello Stato, indice ulteriore di una equiparazione attuale dei redditi. Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002, nel caso sia dovuto.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3386/2024 Parte_1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
emessa dal Tribunale di Brescia il 25.7.2024 nel giudizio di separazione dei coniugi, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G., così provvede:
- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- CONDANNA a rifondere alla controparte le spese del presente Parte_1 procedimento che liquida in euro 3.500,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA da corrispondersi all' Erario.
- dà atto che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002 nel caso sia dovuto.
Così deciso in Bescia, Camera di Consiglio del 4.2.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Solo in sede di prima memoria 183 cpc, la ricorrente dichiarava di percepire pure l'assegno di invalidità di 500 euro. 2 All'udienza del 14.12.2021 la difesa di rilevava che a seguito di una lite tra la moglie e la CP_1 IA l'assistito era intervenuto a sedarla e, intervenute le forze dell'ordine, gli avevano ritirato l'arma e il porto d'armi, sicché era stato sospeso temporaneamente dal lavoro.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 27.9.2024
da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Daniele Valseriati, del Foro di Bergamo, presso il cui studio ha eletto domicilio, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Brescia del 1.10.2024 appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Diana Della Vedova, del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio appellato
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3386/2024 emessa dal Tribunale di Brescia il 25.7.2024, pubblicata il 31.07. 2024 e notificata il 19.08.2024, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 1856/2020 in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
“IN VIA PREGIUDIZIALE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - dato atto di tutto quanto sopra, dato atto dei vizi della sentenza impugnata, condannare il sig. al pagamento Controparte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra quantificato in Parte_1 euro 300,00 mensili a fare data dal 22.12.2021;
- stante quanto sopra, condannare il sig. al versamento delle spese di Controparte_1 lite del primo grado così come quantificate dal Tribunale. IN OGNI CASO: spese di ambo i gradi rifuse. In via istruttoria: si richiamano, come qui integralmente trascritte, e confermano le istanze in via preliminare e istruttorie indicate in comparsa conclusionale, di cui si chiede l'ammissione”.
PER PARTE APPELLATA:
“In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza . In via principale e nel merito: respingere l'appello in ogni sua parte perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, per i motivi illustrati nel presente atto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 3386/2024 emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione Famiglia, Dott. Tinelli Andrea, nel giudizio iscritto al n. 1856/2020 R.G., pubblicata il 25/07/2024. In via istruttoria: rigettare tutte le istanze dell'appellante, in quanto inammissibili, inidonee, irrilevanti ovvero infondate. Nel denegato caso di loro ammissione, si insiste nell'ammissione delle proprie istanze istruttorie come dedotte nella seconda 183 VI comma c.p.c. nel giudizio di primo grado.”
PER IL P.G.:
letti gli atti del proc. civ. n. 884/24 R.G., ritenuto che il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per attribuire alla appellante un assegno di mantenimento, dovendosi, in ogni caso, considerare anche le circostanze nelle quali si trova attualmente l'appellato, chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.2.2020 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 3.12.1987 con e che dalla loro unione erano nate le Controparte_1 figlie , maggiorenne ed economicamente dipendente e (20.1.2000) Per_1 Per_2 maggiorenne e non ancora autonoma economicamente - adiva il Tribunale di Brescia chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale;
la condanna del marito a versare a titolo di concorso nel proprio mantenimento la somma mensile di euro 300, oltre Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
alla ulteriore somma di euro 300 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della IA e il 50% delle spese straordinarie. La ricorrente deduceva l'impossibilità Per_2 di proseguire la convivenza con il marito a causa dei suoi atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei propri confronti anche di fronte alla IA;
evidenziava che il marito la costringeva a versare la indennità di accompagnamento pari ad euro 286 mensili a favore del nucleo familiare a titolo di concorso nel pagamento del canone di affitto al solo fine di non renderla economicamente indipendente. Sotto il profilo economico, era palese la sproporzione reddituale: ella lavorava come badante e percepiva l'indennità di accompagnamento di 286 euro1 mentre il marito era una guardia giurata presso la società Sicuritalia di Brescia percependo uno stipendio mensile di circa 1.700,00 euro.
2. All'udienza Presidenziale del 3.11.2020 nessuno compariva per il signor e CP_1 il Presidente, sentita la ricorrente - la quale dichiarava di essere attualmente priva di lavoro, di aver lasciato la casa coniugale condotta in locazione e di essersi trasferita a casa della prima IA- emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: “a) Vita separata, con l'obbligo di mutuo rispetto. b) pone a carico del l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile dell'importo di € 300,00 nonché al mantenimento della IA, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con un assegno mensile dell'importo di € 300,00, assegni da pagarsi entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario. Detti assegni saranno annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT. Si aggiungono nella proporzione del 50% per ciascun coniuge, le spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale”
3. In data 29.9.2021 si costituiva in giudizio chiedendo la rimessione Controparte_1 in termini ex art. 153 c.p.c.; la revoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi all'esito dell'udienza presidenziale in quanto nulla era dovuto alla moglie a titolo di contributo per il suo mantenimento e per quello della IA in quanto Per_2 quest'ultima conviveva con lui;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale dove viveva insieme alla IA facendosi carico esclusivo del canone di affitto Per_2
e di tutte le relative spese nonché l'assegnazione in proprio favore dell'autoveicolo Nissan Qashqai targa EJ809AJ, con riconoscimento alla signora del 50% del Pt_1 valore attuale dell'auto. Il resistente rappresentava che dal 2000 la moglie aveva iniziato a manifestare gravi problemi di salute mentale e le era stato diagnosticato un “disturbo ossessivo compulsivo non responsivo alla terapia. Psicosi nas. Grave compromissione del funzionamento socio-relazionale. HBV, HCV+” e a causa di questi disturbi la moglie aveva radicalmente modificato l'atteggiamento nei suoi confronti e anche delle figlie fino alla rottura definitiva del rapporto coniugale e genitoriale. Sul versante economico, la moglie oltre a percepire l'indennità di accompagnamento di circa Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
€286,00, percepiva un importo di circa €650/700 netti a titolo di pensione di invalidità, per un totale di 1000 euro mensili;
quindi, la ricorrente godeva di un suo reddito e non aveva bisogno di un assegno di mantenimento;
egli invece lavorava come guardia giurata2 con uno stipendio mensile di € 1.100/1.300 netti nonostante gli fosse stata riconosciuta un'invalidità civile al 50%, con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% senza riconoscimento però di alcuna pensione;
si faceva carico del canone mensile di locazione di €650,00 e provvedeva in via esclusiva al mantenimento della IA . Per_2
4. All'udienza del 30.9.2021 la signora dichiarava di rinunciare all'assegno Pt_1 posto a favore della IA in quanto la stessa era andata a vivere dal padre.
5. In data 15.12.2021 veniva pronunciata sentenza sullo status e il processo continuava per le questioni economiche. Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, co. 6, il Giudice, con provvedimento del 24.4.2023 a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, revocava, a decorrere dal mese di settembre 2021, il contributo a carico del padre a titolo di mantenimento della IA in quanto con lui convivente con assegnazione al medesimo della Per_2 ex casa familiare. Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano come da atti introduttivi del giudizio.
6. Con sentenza emessa in data 27.5.2024 il Tribunale di Brescia, preso atto della pronuncia non definitiva di separazione personale n. 3133/2021, così statuiva:
“1) a decorrere dal mese di settembre 2021, revoca il contributo a carico del resistente a titolo di mantenimento della IA , con lui convivente, ed assegna Per_2 al resistente la ex casa familiare sita in Brescia, P.zza Repubblica n. 25; 2) rigetta la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno separativo;
3) rigetta la domanda della ricorrente ex art. 709 ter c.p.c.; 4) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte resistente, liquidate in motivazione in complessivi € 3.900,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.” Osservava il Tribunale:
- la domanda della ricorrente, in merito all'obbligo in capo al marito di corrispondere la somma di euro 300 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della IA
, andava respinta in quanto la ragazza, ventiquattrenne, viveva con il padre ed Per_2 era il medesimo a provvedere in via esclusiva al suo mantenimento;
tale circostanza era stata confermata dalla stessa resistente la quale a tal fine aveva rinunciato all'assegno medesimo all'udienza del 30.9.2021; ad ogni modo, la madre, a sostegno Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
della propria domanda non aveva fornito prova dell'attuale persistente non autosufficienza economica della IA, diplomata OSS.
- la domanda della ricorrente di disporre in proprio favore l'assegno separativo a carico del marito andava anch'essa respinta in quanto la medesima non aveva fornito allegazione alcuna in ordine al tenore di vita né aveva provveduto a depositare documentazione reddituale/patrimoniale aggiornata come richiesto con ordinanza ex art. 210 c.p.c. del 25.4.2023 o comunque a documentare l'assenza di obbligo di deposito della dichiarazione dei redditi, a fronte dell'asserito stato di disoccupazione. Inoltre, sull'inadeguatezza dei mezzi, la signora aveva dedotto di svolgere Pt_1 lavori irregolari come colf/badante ed era stato documentato dal resistente la percezione in capo alla moglie di pensione di accompagnamento per € 286,00 mensili e di invalidità per circa € 700,00 mensili;
inoltre, la ricorrente non risultava gravata da oneri locatizi in quanto abitava da tempo presso la IA maggiore. Il resistente, invece, era un ex guardia giurata, in stato di disoccupazione dal 1.10.2022, percependo trattamento Naspi per circa € 850,00 mensili in scadenza ad ottobre 2024 e aveva uscite di circa € 650,00 mensili per le spese di locazione oltre alle spese per il mantenimento diretto della IA con lui convivente. Per_2
- la domanda di condanna del resistente ex art. 709 ter c.p.c. per condotte minacciose e/o maltrattanti nei suoi confronti andava respinta in quanto la norma si riferiva alla risoluzione delle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minorenni;
quindi, non era pertinente al giudizio in esame e inoltre le condotte denunciate dalla ricorrente non erano rilevanti ai fini della decisione non essendo stata proposta contestuale domanda di addebito, potendo semmai essere oggetto di separato giudizio risarcitorio.
- la domanda del resistente di intestazione dell'autovettura era inammissibile in quanto soggetta a rito ordinario.
- le spese di lite seguivano la soccombenza e quindi andavano poste a carico della ricorrente.
7. Con ricorso in appello ex art. 4 L. 898/1970 depositato in data 27.9.2024 Pt_1 ha impugnato la sentenza e, previa istanza di sospensiva, ne ha chiesto la
[...] riforma in punto di assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare in euro 300 mensili a fare data dal 22.12.2021, oltre al versamento delle spese di lite del primo grado di giudizio;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione delle istanze indicate nella comparsa conclusionale di primo grado.
8. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'istanza di Controparte_2 sospensiva nonché dell'intero appello, connesse le istanze istruttorie, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
in caso di ammissione dei mezzi istruttori di controparte ha chiesto di accogliere quelle dal medesimo proposte nella seconda memoria 183 VI comma c.p.c. nel giudizio di primo grado.
9. In data 20.1.2025 il Procuratore Generale -premesso che il Tribunale aveva correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per attribuire all'appellante un Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
assegno di mantenimento considerate anche le circostanze nelle quali si trovava attualmente l'appellato- ha chiesto il rigetto dell'appello.
10. All'udienza del 4.2.2025 sono comparse le parti personalmente. Il sig. ha CP_1 riferito di vivere attualmente in Bergamo in una casa della IA . Ha riferito Per_1 che lavora come OSS presso una casa di riposo per anziani a Brescia e viene Per_2 ospitata dalla sorella, mentre il fine settimana torna a Bergamo. Il difensore di parte appellante ha dichiarato che la signora percepisce solo la indennità di Pt_1 accompagnamento e l'assegno di invalidità. Il difensore dell'appellato ha depositato documentazione attestante i redditi NASPI del signor pari a euro 7.850 nel CP_1
2024. I difensori delle parti hanno quindi insistito nelle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
11. L'appello è infondato e va respinto e conseguentemente l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, da corrispondersi all'Erario per essere stato l'appellato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
11.1. Preliminarmente si osserva che l'appellante, previa richiesta di sospensiva, in relazione alla pronuncia del Tribunale, lamenta: a) errata valutazione delle prove in merito alla situazione economica delle parti e violazione degli artt. 115 e 116 cpc. In particolare, il Tribunale aveva rigettato la richiesta di assegno di mantenimento a carico del marito sia per la mancata produzione della documentazione sia per la presunta assenza di redditività in capo al signor In merito al primo aspetto, tuttavia, non era vero che la ricorrente si CP_1 era sottratta alla produzione della documentazione ma, semplicemente, non era in possesso di documentazione fiscale in quanto non aveva un'occupazione da anni e percepiva solo un assegno di pensione di invalidità INPS, come già precisato con memoria 183, comma 6 n. 3 c.p.c.; ad ogni modo, il Tribunale ben avrebbe potuto ex ufficio richiedere la documentazione all'Inps ex art. 213 c.p.c. In merito alla mancata redditività del marito, le condizioni documentate dal signor non erano veritiere non potendo il medesimo altrimenti far fronte alle spese CP_1 per il suo mantenimento né a quello ipotetico della IA né avrebbe potuto Per_2 sostenere le spese per la locazione. Il Tribunale, infatti, non aveva sufficientemente indagato sulle reali capacità economiche del marito, avendo rigettato pure le istanze istruttorie sul punto. La situazione reddituale della ricorrente non era mutata rispetto all'udienza presidenziale quando era stato deciso un assegno di separazione di 300 euro mensili in suo favore;
ella percepiva tuttora solo la pensione di invalidità di circa 500 euro;
si era trovata costretta a vivere presso amici e familiari e tutt'oggi aveva diritto al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, il signor non aveva mai ottemperato a corrisponderle l'assegno di CP_1 mantenimento disposto con l'ordinanza presidenziale nonostante fino all'ottobre 2021 il marito percepisse ancora regolare stipendio (di circa 1.700,00€ al mese); a tal Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
fine ella aveva tentato di recuperare le somme dovute dal marito mediante azioni esecutive che erano però risultate infruttuose in quanto si era spogliato di tutti CP_1
i suoi beni. b). La violazione degli artt. 91 c.p.c. e 115 c.p.c. in quanto il Tribunale l'aveva ingiustamente condannata al pagamento delle spese del giudizio - liquidate in € 3.900,00 per compenso professionale, oltre il 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a.- stante il rigetto della domanda di assegno di mantenimento nonostante ella fosse stata ammessa al gratuito patrocinio;
pertanto, era noto come ella non fosse in grado di rifondere al le spese di causa percependo solo una pensione di invalidità; CP_1 dunque, la decisione impugnata era del tutto slegata al principio di realtà.
11.2. Parte appellata, di contro, deduce l'infondatezza dell'appello, evidenziando: a) In merito al primo motivo di appello, il Tribunale aveva correttamente rigettato la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie non solo sulla base della documentazione allegata ma soprattutto perché la domanda di controparte era sfornita del necessario supporto probatorio, incombente sulla medesima. In primo luogo, infatti, la signora non aveva fornito allegazione alcuna in merito al tenore di Pt_1 vita né aveva fornito la prova di non avere mezzi adeguati, anzi aveva indicato di svolgere lavori irregolari come badante/colf, oltre a percepire assegno di invalidità per circa € 700,00 mensili e indennità di accompagnamento per € 286,00 mensili;
non aveva adempiuto all'ordine di aggiornamento della documentazione reddituale/patrimoniale richiesto con ordinanza ex art. 210 c.p.c. a nulla valendo che non aveva redatto la dichiarazione dei redditi atteso che avrebbe potuto depositare in giudizio la certificazione unica redatta dall'INPS al fine di certificare gli emolumenti corrisposti nell'anno d'imposta di riferimento in quanto soggetta titolare di prestazioni pensionistiche e assistenziali. Nonostante le contraddizioni della signora nel corso del primo giudizio, all'esito dello stesso era stato provato che la Pt_1 moglie percepiva non solo l'indennità di accompagnamento pari a 286 euro ma anche la pensione di invalidità di 650/700 euro;
che la medesima lavorava come badante seppur con contratto non regolarizzato anche se, da ultimo, sotto questo profilo risultava che la moglie fosse stata assunta come OSS presso la Casa Di Industria Onlus di Brescia ed era pertanto ipotizzabile che la stessa avesse omesso la produzione delle dichiarazioni dei redditi anche per la predetta ragione. Egli, di contro, aveva adeguatamente documentato le sue consistenze economiche e risultava che dal 1° ottobre 2022 era disoccupato3 e aveva percepito, sino al mese di ottobre 2024, esclusivamente l'indennità NASPI di circa € 850 mensili;
inoltre, l'unico capitolo di prova4 dedotto da controparte e ritenuto inammissibile dal Tribunale non avrebbe potuto provare altro rispetto a quanto da egli dichiarato. Egli era tuttora privo di occupazione lavorativa e, non percependo reddito da dicembre 2024, viveva presso un'immobile di proprietà della IA , la quale lo sosteneva Per_1 pure economicamente. Pertanto, egli non poteva far fronte al mantenimento della 3 Tale stato era stato causato dalle false dichiarazioni rese dalla moglie alle forze dell'ordine, in occasione di una lite Per_ intervenuta tra quest'ultima e la IA che gli aveva cercato di sedare. 4 “Vero che il sig. allestisce le mostre del sig. ” CP_1 Parte_2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
moglie, la quale percepiva complessivamente 986 euro, non aveva spese locatizie né il mantenimento della IA;
egli invece aveva percepito fino a ottobre 2024 solo la Naspi di 850 euro, manteneva la IA e fino a dicembre aveva avuto in carico le spese della locazione. b) In ordine alle spese di lite, il Tribunale aveva correttamente seguito il criterio della soccombenza nel disporre le spese a carico della alla quale era stata rigettata sia Pt_1 la domanda di assegno di mantenimento per la IA (reiterata dalla ricorrente Per_2 in sede di pc nonostante precedentemente vi aveva rinunciato) sia la domanda di assegno di mantenimento e la richiesta di condanna ex art. 709 ter c.p.c..
12. Con il decreto di fissazione di udienza era stato disposto che le parti producessero dichiarazioni dei redditi e documentazione relativa degli ultimi tre anni. Vi ha ottemperato solo parte appellata. Nonostante la sentenza impugnata avesse evidenziato che parte non aveva Pt_1 adeguatamente documentato la sua situazione economico-reddituale, l'appellante non ha ritenuto di colmare tale lacuna probatoria. Dalla certificazione unica 2024 emerge un reddito complessivo del signor CP_1 pari a euro 12.499,82, con imposta netta pari a euro 994,94. Il reddito netto mensile nell'anno 2023 risulta pertanto pari a 958,731 euro. La C.U. 2023 (redditi 2022) registrava un reddito annuo di euro 2241,00. La C.U. 2022 (redditi 2021) un reddito lordo di euro 20.231,34. Premesso che l'appellante non ha dimostrato lo squilibrio economico-reddituale a favore del marito, va evidenziato che ha sempre continuato a sostenere di percepire solo una pensione di invalidità (in primo grado solo l'indennità) mentre le ha sempre percepite entrambi, come da ultimo riconosciuto in udienza, con un complessivo reddito che negli ultimi anni, in cui il marito ha perso il lavoro, si equivale tra le parti. Vanno anche considerate le maggiori spese per abitazione a carico del marito fino a che non si è trasferito in un appartamento della IA e il fatto che quest'ultimo mantiene in via esclusiva o, meglio, ha mantenuto fino a poco tempo fa, la IA minore. L'affermazione della appellante secondo cui si sarebbe spogliato di tutti i CP_1 suoi beni per non corrisponderle quanto dovuto è apodittica e non dimostrata. La Corte ritiene pertanto che l'appello debba essere respinto, condividendosi la motivazione del Tribunale, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di causa alla controparte, secondo i parametri di legge. Le parti risultano entrambe ammesse a patrocinio a spese dello Stato, indice ulteriore di una equiparazione attuale dei redditi. Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002, nel caso sia dovuto.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3386/2024 Parte_1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 884/24 RG
emessa dal Tribunale di Brescia il 25.7.2024 nel giudizio di separazione dei coniugi, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G., così provvede:
- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- CONDANNA a rifondere alla controparte le spese del presente Parte_1 procedimento che liquida in euro 3.500,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA da corrispondersi all' Erario.
- dà atto che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002 nel caso sia dovuto.
Così deciso in Bescia, Camera di Consiglio del 4.2.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Solo in sede di prima memoria 183 cpc, la ricorrente dichiarava di percepire pure l'assegno di invalidità di 500 euro. 2 All'udienza del 14.12.2021 la difesa di rilevava che a seguito di una lite tra la moglie e la CP_1 IA l'assistito era intervenuto a sedarla e, intervenute le forze dell'ordine, gli avevano ritirato l'arma e il porto d'armi, sicché era stato sospeso temporaneamente dal lavoro.