Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/02/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4962/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4962 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “reintegra nel possesso- merito possessorio” e promossa
TRA
- (p. IVA , con Parte_1 P.IVA_1
sede in Napoli, alla via Belvedere n. 222, in persona del legale rapp.te p.t. dott. , CP_1 elettivamente domiciliata in Sant' Antimo alla Via Roma, 157 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Ferrara la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
. on sede in San Salvatore Telesino (BN) in Via CP_2 Parte_2
Chiuppaine n. 2 (c.f. , elettivamente domiciliato in Villaricca, alla via Palermo 57 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Ciro Baiano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
E
C.F. in persona della Commissione Controparte_3 P.IVA_3
Straordinaria legale, domiciliata per la carica presso il Palazzo Municipale in Controparte_3
rappresentato e difeso - giusta Determina di affidamento dei servizi legali n. 129 del 09.09.2021- dall'Avv. Raffaele Marciano presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sant'Anastasia alla via Donizetti, 2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex. artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., la società ricorrente premetteva -per quel che rileva in tale sede- che: previo espletamento della procedura di evidenza pubblica disciplinata dall'art. 20, comma
1
2, della l. 109 del 1994, il stipulava contratto di concessione, giusta atto pubblico Controparte_3
del 27 gennaio 2006 rep. n. 1553 (cfr. doc. 1, in fasc. parte ricorrente) per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione delle opere produttive e infrastrutturali ricomprese nel PIP;
in data
27.9.2006 la società concessionaria comunicava il subentro nel rapporto concessorio quale soggetto attuatore della società istante, come previsto dall'art. 6 n. 1) della convenzione e dall'art. 21 del bando di gara;
la concessionaria, come previsto in contratto, provvedeva, a sua cura e spese, all'acquisto dei terreni, provvedendo alla liquidazione delle indennità di esproprio;
il CP_3
provvedeva al trasferimento in piena ed esclusiva proprietà delle aree in capo al Concessionario a mezzo n. 105 decreti di esproprio emessi in data 8 dicembre 2008; con permesso di costruire n. 73 del 29.09.2006, il autorizzava l'esecuzione delle opere pubbliche di Controparte_3
urbanizzazione primaria e secondaria esterne e interne al P.I.P. in conformità al progetto esecutivo redatto dall'arch. la concessionaria provvedeva, a sua cura e spese alla realizzazione Persona_1
delle opere infrastrutturali esterne ed interne del P.I.P. di oltre alle opere infrastrutturali la CP_3
società era tenuta alla realizzazione di una serie di capannoni industriali sulle aree acquisite in proprietà esclusiva identificate come comparti (B; C e D); i predetti capannoni, acquisiti in proprietà esclusiva, in base alle previsioni contrattuali, una volta realizzati erano destinati alla vendita, avvenuta sulla base di prezzi stabiliti dalla convenzione e sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
Esponeva che con nota n. 87 del 22.10.2018, il Comune di disponeva la revoca della CP_3
concessione per la realizzazione del piano per gli insediamenti produttivi di cui alla convenzione rep.
n. 1553 del 27.1.2016 per il quale pende un giudizio di merito innanzi a questo Tribunale;
con comunicazione recante protocollo n. 19742 del 15.7.2020 il in persona del Controparte_3
Dirigente dell'Area Tecnica dott.ssa , richiamando la determinazione dirigenziale prot. n. Pt_3
87 del 22.10.2018 sosteneva che per effetto della predetta risoluzione, l'area PIP e tutti i beni immobili ivi realizzati rientravano nell'esclusiva proprietà del tra tali beni Controparte_3
rientravano n. 13 capannoni realizzati nell'ambito dei comparti B, C e D acquisiti in proprietà esclusiva da parte della società; pertanto, senza legittimazione, da circa due anni la
[...]
disponeva dei citati beni, percependo sine titulo i relativi compensi. Parte_1
Nell'ambito del predetto giudizio di revoca, veniva proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale, in pendenza e per la durata del giudizio di merito, si chiedeva l'inibitoria al di qualunque CP_3
attività avente ad oggetto i predetti immobili che potessero concretare un turbativa ovvero una lesione del godimento della società ricorrente, ricorso che veniva accolto in primo grado e dichiarato inammissibile in sede di reclamo per difetto di residualità dell'azione cautelare proposta e per assenza dei requisiti dell'azione cautelare intrapresa (doc, 17 e 18).
2 R.G. n. 4962/2022
Deduceva, altresì, che contrariamente a quanto dedotto nella nota, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 (rubricato diritto di superficie); 18 (rubricato riconsegna) e 21
(Risoluzione per inadempimento e Riscatto), in caso di risoluzione del rapporto, la retrocessione opererebbe esclusivamente con riguardo ad alcuni beni dettagliatamente elencati (infrastrutture e beni comparto A) nonché con riguardo alle “opere infrastrutturali comuni” senza ricomprendere i capannoni industriali realizzati ed acquistati in proprietà esclusiva e destinati alla vendita (comparto
B, C e D), come si evince dalla relazione notarile ipocatastale redatta dal Notaio in Persona_2
data 31.3.2022 (doc. 16).
Esponeva, altresì, che in data 12.4.2022 l'amministratore della società ricorrente, coadiuvato da un consulente tecnico di fiducia e da due suoi collaboratori, al fine di eseguire una ricognizione dello stato dei luoghi e programmare gli eventuali interventi di manutenzione periodica da eseguire sui capannoni edificati nei comparti B, C e D, constatava che il capannone industriale identificato catastalmente con la particella 630, edificato nel comparto B, risultava occupato e non liberamente accessibile (cfr. relazione tecnica redatta dall' ing. , doc.15). Persona_3
Esponeva, altresì, che il capannone de quo (identificato al catasto fabbricati del Comune di
[...]
al foglio 1, p.lla 630) a seguito dell'acquisizione del fondo in piena ed esclusiva proprietà, CP_3 unitamente all'area annessa, era stato acquistato per accessione in piena ed esclusiva proprietà.
La società ricorrente quindi, sin dalla sua edificazione era sempre stata ininterrottamente nel pieno ed esclusivo possesso materiale e giuridico del capannone in oggetto in qualità di proprietaria esclusiva.
Ciononostante, all'esito dell'accertamento del 12.4.2022 la società, constatava che l'accesso all'immobile risultava precluso per la sostituzione della catena e del lucchetto di apertura del cancello carrabile nonché della serratura del cancello pedonale posto all'interno del comparto;
che il capannone risultava occupato (dall'esterno si rilevava la presenza di materiale e merce all'interno del capannone); lungo la via Migliaccio si riscontrava l'apposizione di un'insegna, sul cancello carrabile destinato all'ingresso degli automezzi nonché di uno striscione pubblicitario di notevoli dimensioni, apposto sull'inferriata; l'insegna e lo striscione riportavano entrambi la denominazione della società TRINCAR s.a.s. con la indicazione di una utenza telefonica rispondente alla seguente numerazione 081.819.83.63, riferibile alla suddetta società come da rilievi fotografici allegati alla perizia (doc. 15.; 15.1).
In data 22.4.2022, pertanto, notificava alla società Trincar s.a.s. una comunicazione, rimasta senza riscontro, con la quale chiedeva di fornire spiegazioni in merito intimando il rilascio immediato dell'immobile occultamente occupato e la rimozione delle insegne e striscioni pubblicitari apposti sull'immobile senza alcuna autorizzazione e/o titolo (doc. 20;21); deduceva, inoltre, di aver appreso
3 R.G. n. 4962/2022
in data 27.4.2022 da un articolo pubblicato sul sito di informazione locale “TERRANOSTRA” che il capannone era occupato sulla base di un contratto di locazione asseritamente stipulato con il
[...]
; di aver notificato, pertanto, a mezzo pec in data 28.4.2022 (doc. 23; 24), sia al CP_3 [...]
che alla società Trincar s.a.s, una nota intimando ad entrambi i soggetti a cessare Controparte_3 immediatamente dalla condotta usurpativa al fine di reintegrare l'istante nel possesso giuridico e materiale dell'immobile.
Su tali premesse, chiedeva ai sensi dell'art. 1168 c.c., la reintegra nel pieno ed esclusivo possesso del cespite sopra descritto - precisamente capannone industriale e di tutte le aree ad esso annesse- sito nel
Comune di in zona PIP -identificato catastalmente presso il catasto terreni del Controparte_3
Comune di al Foglio 1, particella 630, sub 1 Cat D/7 e sub. 2 cat F/5, confinante Controparte_3
con particella 629, via Migliaccio, e con particella 491- con l'immediata riduzione in pristino dei luoghi, con l'immediata rimozione dell'insegna e degli striscioni pubblicitari ivi allocati abusivamente, con la condanna alle spese di giudizio con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio la (d'ora in poi società resistente), CP_2 Parte_4
contestando in toto quanto affermato dalla società ricorrente, esponeva di aver stipulato con il in data 27.4.2021, a seguito di ordinaria trattativa tra privati ed in epoca Controparte_3
di gran lunga successiva alla risoluzione per inadempimento da parte del Controparte_3 della concessione per la realizzazione dell'area PIP alla , un contratto di Parte_1
occupazione, a fronte del pagamento di euro 650,00 mensili per l'uso ed il possesso dell'immobile; di esser venuta in possesso dell'immobile solo a seguito di consegna da parte del Controparte_3
successiva alla stipula dell'allegato contratto, ragion per cui nessuno spoglio occulto o
[...]
clandestino sussisterebbe ai danni della società ricorrente.
Eccepiva, inoltre, la tardività del ricorso essendo la ricorrente a conoscenza della occupazione da parte della Trincar fin dal 2020 e l'insussistenza dei presupposti della tutela invocata, essendo il proprietario dell'immobile a seguito della risoluzione sulla base della CP_3 Controparte_3
concessione.
A tal fine chiedeva il rigetto della domanda;
la condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; la condanna alle spese del giudizio con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, contestando in toto quanto affermato dalla società CP_3
ricorrente, precisava che la Determina n. 87 del 22.10.2018 con la quale veniva revocata la
Concessione in favore della e risolta la Convenzione Rep. n. 1553 del Parte_1
27.01.2006 (giudizio pendente innanzi all'intestato Tribunale all'esito della dichiarazione di difetto di giurisdizione del Tar e del Consiglio di Stato) veniva adottata nel rispetto della Convenzione Rep.
4 R.G. n. 4962/2022
n. 1553 del 27.01.2006 ed in applicazione dell'art. 21 “Risoluzione per inadempimento e Riscatto” della stessa Convenzione.
Eccepiva, in via preliminare, la decadenza dalla domanda essendo decorso più di un anno dalla conoscenza dello spoglio, come si evince dalla nota prot. 19742 del 15.07.2020 e dalla tutela azionata dallo stesso ricorrente;
l'insussistenza dei presupposti per la reintegra, non essendovi alcuno spoglio violento o clandestino, al contempo essendovi una legittima immissione in possesso da parte del nelle aree del PIP. Controparte_3 CP_3
Pertanto chiedeva il rigetto della domanda, mancando i presupposti di fatto e di diritto per la reintegra nel possesso, con la condanna alle spese del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza dell' 8 luglio 2022 i procuratori si riportavano ai rispettivi atti, scritti e conclusioni e la causa veniva riservata in decisione.
Con ordinanza del 22/26 luglio 2022 il Giudice adito dichiarava inammissibile l'azione possessoria proposta.
In data 28-7-2022 avverso la predetta ordinanza la società proponeva Parte_1
reclamo
La società resistente ed il insistevano per il rigetto del promosso Controparte_3
reclamo.
Con ordinanza dell'1/6.12.2022 il Tribunale, adito in sede di reclamo (procedimento recante n. RG
8219/2022) revocava l'ordinanza di inammissibilità dell'azione di reintegrazione nel possesso, e dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alla controversia possessoria per cui è causa, in favore del Giudice amministrativo, con concessione del termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi a quest'ultimo.
Con istanza depositata in data 5.1.2023 la società deducendo la non Parte_1
condivisibilità delle argomentazioni poste a sostegno della ordinanza reclamata relativamente alla natura autoritativa della nota del Comune del 2020 e delle motivazioni del Tribunale del reclamo in punto di difetto di giurisdizione del GO, proponeva istanza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio ex art. 703 c.p.c. chiedendo la revoca delle ordinanze rese in sede cautelare ed in particolare l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli Nord del 22/26 luglio 2022 , nonché l'ordinanza resa in sede di reclamo in data 1/6.12.2022, nell'ambito del successivo reclamo e, previa declaratoria della giurisdizione del Tribunale di Napoli Nord, chiedeva ordinarsi al ed alla Controparte_3
società resistente, ciascuno per quanto di ragione, l'immediata reintegra del ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso del cespite sopra descritto - precisamente capannone industriale e di tutte le aree ad esso annesse- sito nel Comune di in zona PIP -identificato catastalmente presso Controparte_3
il catasto terreni del Comune di al Foglio 1, particella 630, sub 1 Cat D/7 e sub. 2 Controparte_3
5 R.G. n. 4962/2022
cat F/5, confinante con particella 629, via Migliaccio, e con particella 491- con l'immediata riduzione in pristino dei luoghi, con l'immediata rimozione dell'insegna e degli striscioni pubblicitari ivi allocati abusivamente, con la condanna alle spese di giudizio con attribuzione.
Si costituiva nel giudizio avente ad oggetto il merito possessorio soltanto il Controparte_3
contestando quanto dedotto dalla società ricorrente ed insistendo per la declaratoria di
[...]
inammissibilità nonché per il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'8.3.2023 fissata per la prosecuzione del giudizio, il Tribunale, preso atto dell'intervenuta proposizione del regolamento di giurisdizione dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione su iniziativa della società ex art. 41 c.p.c., disponeva la Parte_1
sospensione del presente giudizio fino alla definizione del procedimento di regolamento di giurisdizione.
Con ordinanza pubblicata in data 22 settembre 2023 la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite (resa nell'ambito de procedimento R.G. 2848/2023) dichiarava la giurisdizione del Giudice ordinario rimettendo al Giudice del merito la liquidazione delle spese;
indi, veniva fissata l'udienza per la prosecuzione nel merito al 17.1.2024.
All'udienza del 23.10.2024 previa concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 17-1-2024), ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere accertamenti istruttori, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
(ordinanza del 24 ottobre 2024 comunicata il 29.10.2024).
Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.
In via preliminare va osservato che le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ed avente contenuto, in senso lato, ablativo, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale lesiva di beni disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali dei quali il privato vanti il possesso.
Ove risulti, invece, sulla base del criterio del "petitum" sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell'esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il giudice amministrativo (ex multis da ultimo cfr. Cass. civ., sez. un. n. 9281/2020; Cass. civ., sez. un. n. 29087/2019; Cass. civ., sez. un. n. 32364/2018; Cass. civ., sez. un. n. 15155/2015; Cass. Civ. n. 10285/12; Cass. Civ. n.
24563/10; Cass. civ., sez. un. n. 15469/2009; Cass. Civ. n. 24764/2009; Cass. civ., sez. un. n.
23561/2008, Cass. civ. n. 10375/2007; Cass. civ. n. 4633/2007).
6 R.G. n. 4962/2022
Nel caso in esame, va rilevato che la giurisdizione in merito all'impugnativa dell'atto di risoluzione della convenzione, giusta determina dirigenziale n. 87 del 22.10.2018, è stata oggetto di scrutinio da parte del GA.
Ed invero il TAR Campania con sentenza n. 159/2019 (doc. 24 in fasc. parte ricorrente) ha statuito, con efficacia di giudicato esterno, a seguito della conferma in Consiglio di Stato con sentenza n.
268/2020 (doc. 25 in fasc. parte ricorrente) che tutte le vicende attinenti alla fase esecutiva del contratto di concessione di lavori pubblici, successive all'aggiudicazione, al di là del nomen iuris attribuito dall'Amministrazione, altro non sono che atti di autonomina privata esercizio di poteri privatistici e non autoritativi e che il nomen iuris utilizzato dalla P.A. sottende l'esercizio, non già di poteri autoritativi ti tipo pubblicistico, ma di facoltà paritetiche ( nello specifico, per quel che qui rileva, il Consiglio di Stato ha affermato: Considerato che: la presente controversia, incentrandosi sulla contestazione della disposta risoluzione contrattuale, attiene alla fase esecutiva della concessione di lavori pubblici, successiva all'aggiudicazione e alla stipula del relativo contratto/convenzione…la fattispecie si pone al di fuori del novero delle concessioni di pubblici servizi per essere, invece, attratta dall'ambito delle concessioni di lavori pubblici, soggette a disciplina alquanto diversa in tema di riparto di giurisdizione…. il nomen iuris di “revoca della concessione”, utilizzato dall'amministrazione comunale nella gravata determinazione dirigenziale, disvela in sostanza l'esercizio non di poteri autoritativi di tipo pubblicistico ma di poteri privatistici, contemplati dalla stessa convenzione, finalizzati allo scioglimento del vincolo contrattuale;
deve essere ravvisato il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario..)
Già in precedenza giurisprudenza più risalente aveva precisato che “hanno natura privatistica i contratti che l'ente pubblico stipula con i privati, ponendosi sullo stesso piano di questi ultimi, con esclusione di ogni potere di supremazia, a nulla rilevando il carattere pubblico dei fini per i quali tali negozi sono stati stipulati” (Cass. Civ., sent. 5357/1980 ; Cass. Civ., SS.UU 749/1976 ; Cass. Civ.,
SS.UU. 2830/1966).
Più recentemente, invece, in una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte (Cass. Civ.,
SS. UU. n. 28638 del 18.10.2021) ha pronunciato la massima secondo cui “rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia promossa da una società nei confronti dell'Ente comunale diretta all'ottenimento di una tutela possessoria ex art. 1168 c.c. contro l'esecuzione coatta della sottrazione della struttura cimiteriale alla disponibilità della stessa sulla scorta di un'asserita intervenuta risoluzione di diritto del contratto e della dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti”
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Anche nel caso sopra citato, l'intervento del si è venuto a concretizzare nella fase di CP_3 svolgimento del rapporto, con l'adozione di una determina con la quale era stata dichiarata
l'intenzione di ottenere la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'art. 1454 c.c., con un'iniziativa perciò unilaterale dell'ente territoriale sulla base di un meccanismo di natura privatistica, ragion per cui, attraverso questo atto e la conseguente immissione in possesso della struttura cimiteriale -denunciata come illegittima- lo stesso ente ha dimostrato di aver agito secondo le regole del diritto privato contrattuale, donde la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cognizione della conseguente tutela possessoria azionata. E ciò sulla scorta della configuratasi carenza di potere in concreto in capo al citato CP_3
Ed ancora, le Sezioni Unite concludono affermando che “secondo la giurisprudenza di queste
Sezioni unite la P.A., una volta esauritasi la fase pubblicistica addivenendo poi alla stipula di una conseguente convenzione in esito all'aggiudicazione dell'opera a seguito della procedura di evidenza pubblica, si innesta una successiva fase a connotazione privatistica relativa al profilo esecutivo caratterizzato da una serie di contrapposte obbligazioni e nella quale si individuano le ragioni (e il relativo procedimento) per contestare eventuali inadempimenti, per formalizzare diffide all'esecuzione di prestazioni e anche per dar corso alla eventuale risoluzione della convenzione in presenza di condotte omissive o gravemente carenti (cfr. SU n. 28804/2011, n. 2482/2017 e, da ultimo, Cass. n. 5504/2020)”.
Tanto premesso, nel presente giudizio, avente come oggetto il ricorso per la reintegra nel possesso di un bene immobile, la P. A. non ha appreso il bene in forza dell'esercizio di un pubblico potere: con la nota del 15.7.2020 il resistente ha manifestato la volontà di rientrare nel possesso di “beni”, in forza della determina n. 87 del 22.10.2018, attraverso la quale si revocava la concessione di cui alla convenzione n. 1553 del 27.1.2006, senza, tuttavia, porre in essere atti materiali destinati alla apprensione dei beni.
La predetta nota del 15.7.2020 costituisce soltanto un atto conseguente e connesso rispetto alla risoluzione che costituisce il precedente logico-giuridico ed attiene alla fase di esecuzione del contratto con riguardo alle vicende restitutorie connesse e consequenziali alla risoluzione.
In definitiva il è intervenuto nella fase attuativa del contratto con specifico Controparte_3
riferimento al momento risolutivo del rapporto contrattuale inerente alle obbligazioni restitutorie;
ne consegue che non essendoci stato alcun atto di natura autoritativa (né attraverso la delibera disponente la revoca della concessione, avvenuta sulla base di quanto stabilito nel contratto, né nell'invio della nota di intimazione al rilascio degli immobili, né tantomeno nell'apprensione materiale del capannone industriale per cui è causa) si ritengono pienamente applicabili le norme di diritto privato e la giurisdizione del Tribunale adito ( di avviso analogo è la giurisprudenza più recente del giudice
8 R.G. n. 4962/2022
amministrativo, TAR Puglia, Bari, Sez. I, sentenza 3 gennaio 2020 n. 6,. laddove è previsto che la giurisdizione del G.A. sussiste sino al termine del procedimento di natura pubblicistica, mentre a partire dall'intervenuta efficacia della procedura riemerge l'ordinario criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo che si fonda sulla causa petendi)
Sull'eccezione di decadenza
L'eccezione non è fondata.
E' noto che condizione per il positivo esperimento dell'azione possessoria è la relazione di fatto con la res, concretante una situazione possessoria;
una volta accertata che sia stata posta in essere - violentemente od occultamente - una effettiva privazione del possesso, entro l'anno dalla proposizione dell'azione, deve essere ordinata la reintegrazione (cfr. Tribunale Salerno, sez. II, 12.1.2016 n. 111).
Qualora la tempestività dell'azione -presupposto necessario dell'esercizio dell'azione- venga posta in discussione, come nella specie, con l'eccezione di decadenza, spetta alla parte ricorrente fornire la prova positiva di avere esercitato l'azione entro e non oltre l'anno solare dal preteso sofferto spoglio.
In merito si sottolinea, altresì, come la giurisprudenza abbia chiarito che il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 1168, comma 1, c.c. ai fini, dell'esperimento dell'azione possessoria
"decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto, presentando caratteristiche sue proprie, si presta ad essere considero isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto" (cfr. Cass.; sez. II, n. 8148/l2; Cass., sez. II, n. 282/97; Tribunale Perugia, sez. II, 2.3.2016).
Orbene nel caso in esame bisogna partire dalla già richiamata nota prot. 19742 del 15.7.2020 avente ad oggetto “AREA PIP – IMMISSIONE IN POSSESSO”.
La predetta nota -che al più può configurare una molestia nel possesso- rappresenta un atto prodromico con cui il Comune manifesta l'intenzione di volersi immettere nel possesso, senza, tuttavia, porre in essere atti materiali destinati alla apprensione dei beni, quali ad esempio un ordine di sgombero o un verbale di immissione in possesso.
La scoperta dello spoglio è, di fatti, avvenuta nell'aprile del 2022, come si evince dal sopralluogo effettuato in data 12.4.2022 (cfr. relazione tecnica redatta dall' ing. doc.15 e Persona_3
relative fotografie); successivamente e precisamente il 22.4.2022 la società istante notificava alla società Trincar s.a.s. una comunicazione, rimasta senza riscontro, con la quale chiedeva di fornire spiegazioni in merito intimando il rilascio immediato dell'immobile occultamente occupato e la rimozione delle insegne e striscioni pubblicitari apposti sull'immobile senza alcuna autorizzazione e/o titolo (doc. 20;21); infine dopo aver appreso in data 27.4.2022 da un articolo pubblicato sul sito di informazione locale “TERRANOSTRA” che il capannone era occupato sulla base di un contratto di locazione asseritamente stipulato con il , provvedeva a notificare, a mezzo pec Controparte_3
9 R.G. n. 4962/2022
in data 28.4.2022 (doc. 23; 24), sia al Comune di che alla società Trincar s.a.s, una Controparte_3
nota intimando ad entrambi i soggetti a cessare immediatamente dalla condotta usurpativa al fine di reintegrare l'istante nel possesso giuridico e materiale dell'immobile.
Ne consegue che deve ritenersi rispettato il termine di decadenza.
Merito della res controversa
La domanda è fondata.
In primo luogo sussiste la legittimazione passiva dei resistenti atteso che il soggetto da evocare nel giudizio possessorio si identifica nell'autore materiale della condotta pretesamente lesiva del possesso vantato sulla res, a prescindere dalla titolarità del corrispondente diritto reale fondato sui titoli dominicali.
Inoltre si osserva che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, legittimati passivi all'azione sia di spoglio che di manutenzione sono oltre l'autore materiale, altresì gli autori morali ovvero coloro che abbiano incaricato l'effettuazione dello spoglio (mandanti) oppure che ne abbiano approvato l'effettuazione, traendone vantaggio o che ne abbiano anche soltanto tratto vantaggio (cfr.
Cass.; sez. II;
sentenza 4 maggio 2012 n. 6785; Cass.; sez. II;
sentenza 24 maggio 2002 n. 7621;
Cass.; sez. I;
sentenza 8 giugno 2001 n. 7775; Cass.; sez. II;
sentenza 26 aprile 1994, n. 3941; Cass.; sez. II;
sentenza 25 maggio 1993 n. 5873).
In particolare la giurisprudenza di legittimità qualifica come “autore morale” dello spoglio o della turbativa -e come tale legittimato passivamente alle azioni possessorie - il soggetto al quale l'atto lesivo giovi, perché amplia il suo diritto o il suo possesso, e che, convenuto in sede possessoria sostiene la legittimità degli atti compiuti, facendoli perciò propri e manifestando la volontà di trarne profitto (Cass. n. 1938/78; Cass. n. 6785/12, n. 10743/01, n. 11916/00, n. 1222/97, n. 3941/94, n.
5873/93, n. 105/84, n. 96/84).
Parimenti sussiste la legittimazione attiva, essendo dimostrato il possesso continuativo del bene e la relazione con la res in capo alla società istante.
In punto di diritto la condotta lamentata va sussunta nel paradigma normativo di cui all'art 1168 cc
Si evidenzia che l'art. 1168 c.c., così come l'art. 1170 c.c., tutela lo jus possessionis, che consiste nell'insieme dei diritti che il possesso in sé genera nel possessore (tra cui, appunto, il diritto alla tutela possessoria); esso si distingue perciò dallo jus possidendi, che consiste nel diritto del titolare del potere giuridico di possedere la sua cosa.
Il legislatore, attraverso tali norme, intende tutelare il possesso in quanto tale (cioè "il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale", secondo la chiara definizione legislativa), del tutto indipendentemente dal fatto che il possessore sia l'effettivo titolare della proprietà o di altro diritto reale (Cass. n. 8075/03, n. 1040/98).
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Ne deriva che gli artt. 1168-1170 c.c., nel prevedere e disciplinare l e azioni di reintegrazione e di manutenzione, tutelano soltanto la "situazione di fatto" (il possesso, appunto), del tutto prescindendo dalla "situazione di diritto" (titolarità della proprietà o di altro diritto reale in capo al possessore) in quanto una cosa è il diritto di esercitare un potere (jus possidendi) un' altra il fatto di esercitarlo effettivamente (jus possessionis), valendo il titolo di proprietà ad colorandam possessionem.
Logico corollario di ciò è che ai fini della tutela possessoria ex artt. 1168-1170 c.c., del tutto irrilevante è la titolarità della proprietà o di altro diritto reale occorrendo, invece, che sia data la prova dell'esistenza del possesso (cioè della situazione di fatto di cui all'art. 1140 c.c.) e della lesione dello stesso, cioè della condotta in cui sia consistita la privazione del possesso ("spoglio") ovvero la molestia dello stesso ("turbativa").
In definitiva, premesso che l'azione di reintegrazione è diretta esclusivamente alla tutela del possesso, inteso come potere di fatto manifestato sulla cosa, indipendentemente dal regime legale o convenzionale del diritto corrispondente, la prova di colui che lo invoca deve avere ad oggetto soltanto la relazione materiale con la cosa, poiché ai sensi dell'art. 1141 c.c. si deve sempre presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto sul bene, con la conseguenza che, dimostrato siffatto materiale godimento, fa poi carico alla controparte provare che esso sia qualificabile come mera detenzione o che sia stato consentito per mera tolleranza del dominus ovvero provare che esso si manifesti in meri atti di tolleranza, caratterizzati da transitorietà e saltuarietà ed aventi fondamento nello spirito di accondiscendenza, nei rapporti di amicizia, di buon vicinato
(ex plurimis Cassazione 3712/94).
In particolare al fine di valutare la fondatezza della spiegata domanda di cui all'art. 1168 c.c. occorre accertare se: 1) il ricorrente esercitava sul cespite ( rectius capannone) di cui chiede la reintegra il possesso o la detenzione qualificata, 2) se dal punto di vista oggettivo i resistenti in concorso hanno perpetrato uno spoglio munito dei caratteri della violenza o della clandestinità, ed infine 3) se lo spossessamento, dal punto di vista soggettivo, sia stato perpetrato con la coscienza e volontà di agire contro la volontà espressa o tacita del possessore o detentore qualificato.
Ciò premesso, ricondotta la nota del 2020 del nell'alveo dell'agire privatistico, Controparte_3 in assenza di prova di un'apprensione materiale del possesso del capannone da parte del CP_3
devono ritenersi dimostrati in capo alla società ricorrente sia la disponibilità del capannone che il libero accesso al cespite, almeno fino al 2022 (cfr. documentazione in atti e fotografie relative ai sopralluoghi del 12-4-2022) nonché lo spossessamento sia materiale (ovvero la sostituzione delle serrature di accesso ai capannoni ed ai cancelli ) che giuridico (stipula di un nuovo contratto di locazione del bene) operato dai resistenti ai danni della società istante.
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Anche sul piano soggettivo non può, inoltre, dubitarsi della configurabilità di uno spoglio, atteso che l' animus spoliandi consiste nella coscienza e volontà di agire contro la volontà espressa o tacita del possessore, senza che occorra dolo né colpa (Cass. n. 2957/05, n. 2667/01, n. 8486/00), essendo sufficiente la volontarietà dell'atto suscettibile di ledere l'altrui possesso (Cass. n. 23453/04), insita nella volontarietà delle limitazioni arrecate al possesso altrui, cioè nell'alterazione dello stato preesistente, senza necessità di intenzioni specifiche (Cass. n. 13218/05), eseguita contro la volontà, sia pure soltanto presunta, di quest'ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso e senza che assuma rilevanza, nel caso di specie, l'eventuale convinzione, come nelle specie, di esercitare un proprio diritto (Cass. n. 2957/05, n. 5467/85, n. 2107/84) sia se fondato su un titolo costitutivo negoziale, sia se basato su un atto amministrativo, astrattamente idoneo a legittimare la pretesa sul bene: l'esistenza di un titolo concessorio o autorizzativo della pubblica amministrazione non esclude difatti l'animus spoliandi e, quindi, il soggetto che sottragga ad altri il materiale possesso o la detenzione del bene, realizza la fattispecie di spoglio giudizialmente perseguibile (Cass. n. 9668/2003).
Accertato il consapevole sovvertimento della situazione possessoria, null'altro occorre per ritenere sussistente l'animus spoliandi.
L'intenzione soggettiva di chi adduca di avere modificato la situazione esistente, in attuazione di un diritto proprio o altrui, è irrilevante;
le azioni possessorie tutelano lo jus possessionis anche in contrasto con lo jus possidenti; per cui, l'eccezione feci sed iure feci non è ammissibile quando tenda a far valere non già la sussistenza di un possesso esclusivo dello spogliatore, ma lo ius possidendi ossia la pretesa al diritto di possedere in via esclusiva.
Come più volte precisato, l'elemento soggettivo dello spoglio sussiste anche laddove sia accompagnato dalla convinzione di esercitare il proprio diritto a conseguire un possesso, se esercitato nel concreto da altri (Cass. n. 4198/2016 ; Cass. n. 7621/2002).
Nel caso di specie, si è trattato, inoltre, di spoglio eseguito con violenza, essendosi proceduto alla rimozione e sostituzione delle precedenti serrature di accesso (cfr. Cass. n. 22174/12) e clandestino.
Ricorre, infatti, uno spoglio clandestino tutte le volte in cui lo spossessamento sia avvenuto con atti che non possono in alcun modo venire a conoscenza di chi è stato privato del possesso, con l'ordinaria diligenza.
L'accertamento della possibilità per lo spogliato, di avere conoscenza dell'avvenuto spoglio, deve essere compiuto attraverso la valutazione delle circostanze in cui lo spoglio è stato commesso e lo spossessamento mantenuto, nonché dalle condizioni in cui si è trovato il possessore.
Sussiste, pertanto, clandestinità quando il possessore o il detentore, pur usando l'ordinaria diligenza, si sia trovato nell'impossibilità di averne conoscenza, alla stregua delle concrete circostanze in cui è
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stato commesso lo spoglio (Cass. 8/1/2003, n. 6767), il quale pertanto si accorge o comunque ne viene a conoscenza in un momento posteriore, come verificatosi nella specie.
La clandestinità dello spoglio, nel caso in esame, da intendersi riferita non ad una generica volontà dell'ente comunale di apprendere materialmente i beni immobili ricadenti nel PIP ma alla specifica attività spoliativa, oggetto del presente giudizio, estrinsecatasi da parte del con CP_3
l'occupazione del capannone ed il cambio delle serrature di accesso all'immobile; la successiva occupazione del capannone, avvenuta attraverso l'apprensione materiale dell'immobile e la stipula del contratto di locazione (condotta posta in essere contro la volontà del possessore -società ricorrente, come espressamente manifestato sia in sede amministrativa che giudiziaria).
La riconduzione dell'operato del sul piano privatistico rende, in definitiva, quest'ultimo CP_3 assoggettato ai principi che regolano l'agire privatistico da cui deriva l'inammissibilità della formulazione, nel giudizio possessorio, delle eccezioni attinenti al profilo petitorio, se non nella misura in cui esse siano dirette a provare l'esistenza di un possesso conforme al diritto vantato sull'immobile, ipotesi, nella specie, non rinvenibile, in cui il diritto di proprietà dell'immobile de quo in capo al dovrà essere accertato nel giudizio avente ad oggetto la revoca della concessione, CP_3
giudizio introdotto dalla attuale ricorrente e in corso dinanzi a questo Tribunale.
Alla luce delle anzidette considerazioni, in accoglimento del ricorso possessorio, previa revoca dell'ordinanza emessa dal Tribunale in sede di reclamo cautelare, deve ordinarsi ai resistenti di reintegrare il ricorrente nel pieno possesso del capannone industriale e di tutte le aree ad esso annesse- sito nel Comune di in zona PIP, identificato catastalmente presso il catasto terreni Controparte_3
del Comune di al Foglio 1, particella 630, sub 1 Cat D/7 e sub. 2 cat F/5, confinante Controparte_3
con particella 629, via Migliaccio, e con particella 491- con l'immediata riduzione in pristino dei luoghi, con l'immediata rimozione dell'insegna e degli striscioni pubblicitari ivi allocati abusivamente.
Per quanto concerne, invece, la domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal CP_3
resistente è assorbita dall'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza dei resistenti e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia (€ 1701,00), a quella introduttiva del giudizio (€ 1204,00) e decisionale (€ 2905,00) con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Parimenti vanno poste a carico dei resistenti le spese relative al giudizio di regolamento di giurisdizione svoltosi dinanzi alla Suprema Corte, liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto
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del valore indeterminabile della controversia, in relazione alla fase di studio della controversia (€
1701,00), a quella introduttiva del giudizio (€ 1204,00) e decisionale (€ 2905,00) con la riduzione trattandosi di pronuncia in rito e con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dr. ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4962/2022 del R.G.A.C. pendente tra
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. dott. , contro Parte_1 CP_1
nonché contro in persona CP_2 Parte_4 Controparte_3
della Commissione Straordinaria legale, così provvede:
1) Ritenuta sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario, accoglie la domanda di reintegra nel possesso avanzata dalla società ricorrente ai sensi dell'art. 1168 c.c.; per l'effetto, previa revoca dell' ordinanza del 22 luglio 2022 e del provvedimento emesso in sede di reclamo
2) Ordina ai resistenti in persona della Commissione Controparte_3
CP_ Straordinaria legale e società . , in persona del legale rappresentante Parte_4
p.t. di reintegrare la n persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
dott. , nel possesso del capannone industriale e di tutte le aree ad esso annesse- sito nel CP_1
Comune di in zona PIP, identificato catastalmente presso il catasto terreni del Controparte_3
Comune di al Foglio 1, particella 630, sub 1 Cat D/7 e sub. 2 cat F/5, confinante Controparte_3
con particella 629, via Migliaccio, e con particella 491- con l'immediata riduzione in pristino dei luoghi, con l'immediata rimozione dell'insegna e degli striscioni pubblicitari ivi allocati abusivamente;
3) Condanna il in persona della Commissione Controparte_3
Straordinaria legale al pagamento in favore della in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t. dott. delle spese del presente giudizio che si liquidano CP_1 in complessivi € 5.810,00 compensi, il tutto oltre I.V.A. e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Giuseppe Ferrara anticipatario;
4) Condanna il in persona della Commissione Controparte_3
Straordinaria legale al pagamento in favore della in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t. dott. delle spese inerenti il giudizio di regolamento di CP_1
giurisdizione svoltosi dinanzi alla Suprema Corte che si liquidano in complessivi € 2.905,00 per compensi, il tutto oltre I.V.A. e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Giuseppe Ferrara anticipatario;
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CP_ 5) Condanna la . , in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_4 pagamento in favore della in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. dott. delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € CP_1
5.810,00 compensi, il tutto oltre I.V.A. e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Giuseppe
Ferrara anticipatario;
6) Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t. al CP_2 Parte_4 pagamento in favore della in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t. dott. delle spese inerenti il giudizio di regolamento di giurisdizione CP_1
svoltosi dinanzi alla Suprema Corte che si liquidano in complessivi € 2.905,00 compensi, il tutto oltre I.V.A. e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Giuseppe Ferrara anticipatario.
Aversa 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino
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