Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8127/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 31.01.2025, alle ore 11,30, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice Onorario dott. Vincenzo Scalzone, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- OPPONENTE
E
Controparte_1
- OPPOSTA
Sono presenti: per la parte opposta l' avv Giordano per delega dell'avv Raffaele Zurlo e dell' avv An- drea Ornati il quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, si riporta integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonchè alla documentazio- ne versata in atti, ed insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni così come ras- segnate in comparsa di costituzione e risposta che brevità devono intedersi riportate e trascritte;
pertanto, chiedere che la causa sia trattenuta in decisione. È, altresì,presente per il sig. e per delega dell'avv. Buonfantino, l'avv. Elvira Mauro, la Parte_1 quale si riporta integralmente al proprio atto introduttivo, alle proprie memorie ex art
183 comma 6 n. 1-2-3 cpc (regolarmente depositate), nonché alle note autorizzate del
16/01/2025, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto del tutto in- fondato in fatto ed in diritto. Invero, sul punto si ribadisce che quanto assunto da con- troparte resta del tutto irrilevante, contraddittorio, inammissibile e soprattutto non dimo- strato. A tutt'oggi, infatti, come già esaustivamente indicato in atti, nonostante le espli- cite richieste di parte opponente del deposito di documentazione comprovante la titolari- tà del credito vantato dalla , nulla è stato depositato! CP_1
Così come affermato dalla stessa citando una Cassazione della Suprema Cor- CP_1 te, i riferimenti in Gazzetta Ufficiale circa i contratti oggetto delle cessioni dei crediti in
1
Sul punto si ribadisce che dall'estratto della Gazzetta Ufficiale pubblicata il 21/02/2017 nel quale sono elencate le cessioni intervenute tra e terzi, non emerge CP_1 quello dell'11/7/2011! Altresì. nell'atto di certificazione notarile di cessione crediti del
19/10/2021 tra BA FI PA (cedente) ed (cessionaria), nel quale CP_1 venivano indicate le date dei contratti di cessione, ancora una volta non risulta in alcun modo il contratto su menzionato dell'11/7/2011!
Pertanto, il sig insiste: - per l'ammissione dei mezzi istruttori già articolati nel Pt_1 secondo termine ex art. 183 sesto comma cpc e per il rigetto delle avverse richieste istruttorie, - per la revoca del decreto ingiuntivo n. 578/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 24.01.2022 ed il rigetto integrale delle avverse pretese creditorie con vit- toria di spese e competenze di giudizio per quanto di ragione, per le conclusioni indica- te in comparsa e che qui si ribadiscono: accertare e dichiarare l'intervenuta prescri- zione decennale del credito avanzato dall'opposta, in virtù delle motivazioni ampiamen- te espletate in comparsa e nelle memorie 186 sesto comma n. 1 e 2; accertare e dichia- rare il difetto di costituzione in mora del debitore e di decadenza dal beneficio del ter- mine, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto in- giunti-vo n. 578/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 24/01/2022; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad per tutte le moti- CP_1 vazioni di cui in narrativa e conseguente inammissibilità del ricorso per decreto ingiun- tivo, con conseguente revoca del decreto cui si oppone in questa sede;
accertare e di- chiarare la nullità della cessione del credito prodotta da controparte per mancata produ- zione degli originali di tutte le intervenute cessioni del credito e, comunque, di copia del contratto solo citato nel ricorso e conseguenzialmente revocare il decreto ingiuntivo op- posto;
accertare e dichiarare l'abusiva concessione di credito e/o la presenza di tassi di interessi usurai e non idoneamente identificati e conseguenzialmente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare parte opposta, ai sensi dell'art 96 c.p.c. alla refusione delle spese di lite ed onorari con attribuzione e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
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Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da in- serire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. Vincenzo Scalzone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8127/2022 r.g.a.c.
TRA
(cf. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso ai fini del presente giudizio, in virtù di procura alle liti in calce su foglio separato, dall'Avv. Enrico Maria Buonfantino presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ugo Niutta n. 36,
-OPPONENTE–
E
(P. VA RU KR IT ), società costituita ai Controparte_1 P.IVA_1 sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con so- cio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UK S.A., ed iscritta nell'Elenco del- le società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della BA d'IT del 07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- presentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP),
- OPPOSTA- CONCLUSIONI Le parti alla udienza del 31.01.2025 hanno concluso come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione la parte opponente adiva l'intestato Tri- bunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 578 del 24.01.2022, chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del credito avanzato
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dall'opposta, in virtù delle motivazioni ampiamente espletate al punto “a” del suesteso atto;
accertare e dichiarare il difetto di costituzione in mora del debitore e di decadenza dal beneficio del termine, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque ineffi- cace il decreto ingiuntivo n. 578/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 24.01.2022; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad
[...] per tutte le motivazioni di cui in narrativa e conseguente inammissibilità del CP_2 ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto cui si oppone in que- sta sede;
accertare e dichiarare la nullità della cessione del credito prodotta da
contro
- parte per mancata produzione degli originali di tutte le intervenute cessioni del credito e, comunque, di copia del contratto solo citato nel ricorso e conseguenzialmente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare l'abusiva concessione di credito e/o la presenza di tassi di interessi usurai e non idoneamente identificati e conseguenzial- mente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare parte opposta, ai sensi dell'art 96 c.p.c. alla refusione delle spese di lite ed onorari con attribuzione e con sen- tenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Si costituiva la società opposta la quale chiedeva nel merito nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le doman- de in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 578/2022 del 24.01.2022 emesso dal Tribunale di Napoli;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni ca- so, il Sig. al pagamento in favore della società della di- Parte_1 Controparte_1 versa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istrutto- ria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre VA e Cpa, nonché successive occorrende. Espletato il giudizio la causa è stata riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va rilevato che è stato espletato il procedimento di mediazione obbli- gatoria ex D. Lgvo 28/2010 in data 23.02.2023. Inoltre relativamente alla prima delle questione controverse, quanto alla assunta carenza di legittimazione sostanziale della parte opposta, occorre ricordare che nel caso di ces- sioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 si applicano le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario: “La banca cessio- naria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La BA d'IT può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline spe- ciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei de- bitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.” Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. Di conseguenza, non occorre, quindi, per l'opponibilità relativa, la successiva notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti. (Cass. n. 10200_2021). La legge n. 130/199 ha indubbiamente eliminato i numerosi ostacoli che le norme di diritto comune hanno posto nelle operazioni di cartolarizzazio- ne, per le quali fino al 1999 in IT erano state realizzate soltanto 20 cartolarizzazioni. Tra queste le novità più significative sono: la predetta deroga alle norme generali in ma-
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teria di opponibilità della cessione dei crediti ai debitori ceduti e ai terzi;
il trasferimento automatico delle garanzie che assistono il credito senza l'espletamento delle formalità necessarie al trasferimento delle stesse;
per l'effetto, prova “processuale” della cessio- ne del credito in blocco. Ciò posto, possono eccepire la carenza di legittimazione attiva il debitore ed il cedente, ma la stessa può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. SS.UU. del 16/02/2016, n. 2951). Al riguardo va rilevato che secondo una parte della giurisprudenza è sufficiente a dimostrare la tito- larità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, sen- za che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di indivi- duare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È dunque necessario che i cre- diti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati nume- rici o temporali (cfr. Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020). La Su- prema Corte da ultimo ha precisato che: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notifi- cazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridi- ci, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ce- duti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rap- porti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ulti- mi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a partico- lari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della ces- sione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gaz- zetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass., ord. n. 10200 del 16/04/2021). La notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. può quindi aver luogo anche mediante l'atto con cui il cessionario intima il pagamento al debitore cedu- to, ovvero nel corso di un giudizio ed in un momento successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale essendo tale adempimento di per sé solo sufficiente ad integrare il perfezionamento della predetta notifica. Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Corte di Cassazione, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario Tra i vari modus idonei al rag-
della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in parti- Persona_1 colare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico); b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data ade- guata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente. Tale elenco, invero, è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo. La Corte di Cas- sazione ha così ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatti due distinti cri- teri: – il primo, di tipo sostanziale, è che risulti provata la cessione;
– il secondo, a ca- rattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta
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nei confronti del debitore ceduto. In sintesi, la Cassazione ha evidenziato che chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimo- strare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione. Con l'unica eccezione che il debitore intimato non abbia esplicitamente o implicitamente già riconosciuto la cessione (sul punto, v. Cass. n. 4116-16). La S.C. ha poi precisato che il cessionario potrà in ogni ca- so raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto. (Cass. n. 10200_2021). A supporto di tale orientamento giurisprudenziale vi è l'intento di eliminare la farraginosità del sistema a beneficio di una procedura snella e semplifi- cata di cessione di crediti in blocco. Viene, perciò, attribuita diretta efficacia ricognitiva del trasferimento della proprietà del credito a (meri) atti di intimazione di pagamento, di citazione e di interventi in corso di causa (ex art. 111 c.p.c.) rispetto alle parti negoziali (cedente e cessionario) che sono istituti di credito e/o SPV i quali, di contro, non avreb- bero alcun interesse e/o agevolazione e/o vantaggio ad azionare un credito se non di propria titolarità. Tuttavia va precisato che recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. , ha affermato che Per_2 in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB. Questo il principio di di- ritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notifi- cazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando av- venuta su iniziativa della parte cedente”. Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione;
tuttavia nel caso di specie è stata do- cumentata la comunicazione della cessione del credito in favore della parte opposta. Inoltre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo suffi- ciente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB. Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore cedu- to contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblica- to sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice pro- cedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allor- quando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. Pertanto, non è sufficiente la pro- duzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione. Pertanto sulla base di quanto argomentato e alla luce della documentazione prodotta dalla parte opponente la parte opposta non ha fornito prova della propria titolarità, tra l'altro non essendo stata dimo- strata la pubblicazione del contratto ceduto.
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Non può darsi seguito all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente dal mo- mento che la data di decorrenza dalla prescrizione deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (Cass. n. 17798/2011; conf. Cass. n. 19291/2010; Cass. n. 2301/2004; Trib. Padova 28.6.2016: il rapporto di mutuo è un rapporto unitario, anche se la restituzione della somma mutuata avviene lungo periodi di tempo talvolta ecceden- ti anche i più lunghi termini prescrizionali disciplinati dal codice civile (vent'anni). La prescrizione decorre pertanto dall'ultimo pagamento, a differenza di quanto avviene per esempio nei conti correnti in relazione alle rimesse solutorie e ripristinatorie. Il fatto che ogni rateo del mutuo estingua una parte del debito pecuniario dato a mutuo non porta lo stesso a potergli applicare il principio della natura solutoria;
Trib. Rimini 21.7.2020; Trib. Lecce 12.7.2022: ai contratti di finanziamento personale si applica l'art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonomo, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. Pertanto la prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata). L'unicità del debito, seppur rateal- mente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trat- tandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il paga- mento dell'ultima rata dato che prima di detta scadenza il mutuante non può legittima- mente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento. L'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi determi- nano l'inapplicabilità anche per gli interessi dell'art. 2948 c.c. (Cass. n. 1110/1994). In- fatti, criterio informatore dell'art. 2948 c.c., nn. 1-4, è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa;
perciò, dalla previsio- ne della citata norma resta esclusa l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici: e quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma do- vuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquen- nale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass. n. 1546/1965; Cass. n. 17798/2011). Tale impostazione impatta anche sull'art. 1957 c.c. (termine di decadenza per l'azione del creditore nei confronti del fideiussore). Al riguardo, si richiama Cass. n. 2301/2004: il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine sancito dall'art. 1957 c.c. non decorre dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima. Va parimenti esclusa e rigettata la richiesta di condanna per responsabilità aggravata prevista dal primo comma dell'art. 96 cpc, in quanto ancorata alla domanda della parte interessata, essendo esclusa la pronuncia d'ufficio; inoltre, la parte che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento "oggettivo" e di quello "soggettivo" della fattispecie (cfr Cassazione civile sez. lav., 27/11/2007, n.24645 in Giust. civ. Mass. 2007, 11 e Giust. civ. 2008, 4, I, 906). Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esau- stive dell'accoglimento delle ragioni secondo le motivazioni esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata de- cisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la ca-
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renza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomen- tazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Ragion per cui l'opposizione proposta va accolta con conseguente revoca del decreto opposto. Il tenore stesso delle difese della parte convenuta, insieme alla complessità degli ac- certamenti e delle valutazioni giuridiche per dirimere la controversia, integrano quei profili che, nella loro sinergia, possono ben ricondursi alla disposizione dell'art. 92 c.p.c. nella lettura costituzionale l'indomani della nota pronuncia della Corte delle leggi con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del capoverso della norma nel testo modificato dall'art. 13, comma 1° del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussista- no altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù di un parziale accoglimen- to delle ragioni attoree esplicate nella domanda introduttiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio avente RG n. 8127/2022 intro-
dotto mediante atto di citazione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 578 del 24.01.2022;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
E' verbale, ore 17,40.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
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