Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5093 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05093/2025REG.PROV.COLL.
N. 04323/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4323 del 2022, proposto da
UO IL JO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, Commissario ad acta per l'esecuzione della Sentenza n.6298/2018 e Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario Regione Campania, non costituiti in giudizio;
Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 07265/2021, resa tra le parti, avverso e per l'annullamento, previa sospensiva:
A) del Decreto del Commissario ad Acta nominato per l'esecuzione della Sentenza del T.A.R. Campania – Napoli n. 6298/2018, n. 1 del 30/09/2019, con cui il Commissario ad acta ha decretato “1. Di prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato n.1450/2018, pubblicata in data 6.03.2018, e delle Deliberazioni n.1108 del 16.10.2013 e n.185 del 25.02.2016 della ASL Napoli 2 circa la “non accreditabilità” della struttura sanitaria UO IL JO; 2. di rigettare l'istanza di accreditamento istituzionale della società UO IL JO, avente sede legale ed operativa in Calvizzano al Viale della Resistenza 109, per RSA per n.106 p.l. per anziani non autosufficienti, demenze e Alzheimer; 3. di notificare il presente provvedimento alla struttura sanitaria UO IL JO, nella persona del legale rappresentante p.t.; 4. di trasmettere copia del presente decreto all'ASL Napoli 2 Nord territorialmente competente per dovuta conoscenza.”;
B) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento all'atto implicito, se esistente, con cui il Commissario ad acta nominato per l'esecuzione della Sentenza del T.A.R. Campania – Napoli n. 6298/2018 ha respinto la istanza di accreditamento provvisorio ex art. 8 quater comma 7 D.Lgs. n. 502/1992 presentata dalla ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Napoli 2 Nord;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati Andrea Orefice; viste le conclusioni di parte appellata come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società UO IL JO s.r.l., odierna appellante, riferisce di gestire la Residenza Sanitaria per Anziani (R.S.A.) con ricettività di n. 102 posti letto nei locali siti in Calvizzano (NA) alla Via della Residenza n. 109, giuste autorizzazioni prot. n. 980/97 del 10/01/2000, n. 1 del 2001, n. 172 del 19/12/2001, n. 204 del 21/03/2003, n. 7502 del 19/10/2005 e n. 130 del 15/02/2010.
2. Con istanze del 18 marzo 2005, del 2 novembre 2007 e del 27 aprile 2012, l’appellante ha presentato domanda per il rilascio dell’accreditamento istituzionale di struttura sanitaria già in esercizio per ulteriori attività sanitarie inerenti la medicina nucleare.
3. Senonchè, il Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, con deliberazione n. 1108 del 16/10/2013, attestava che la struttura sanitaria UO IL JO S.r.l. non era accreditabile.
4. Detto provvedimento è stato impugnato dall’odierna appellante con ricorso rg n. 6591/2014 incardinato presso il TAR Campania che, con ordinanza n. 193 del 10/01/2015, ha accolto la domanda cautelare e disposto il riesame della istanza di accreditamento proposta dalla UO IL JO s.r.l..
5. Seguivano, pertanto, i sopralluoghi amministrativi del 23/03/2015, del 1/04/2015, del 20/04/2015, del 20/05/2015 e del 30/12/2015.
6. Tuttavia, durante gli accessi presso la struttura, il Nucleo di Valutazione rilevava l’assenza di pazienti e personale medico e, conseguentemente, con deliberazione n. 185 del 25/02/2016, il Commissario Straordinario dell’A.S.L. Napoli 2 Nord attestava la non accreditabilità della UO IL JO S.r.l. a causa della mancanza di pazienti e della presunta assenza di personale, come riscontrato, in particolare, nel corso dell’ultimo sopralluogo del 30/12/2015.
7. Anche tale provvedimento è stato impugnato dapprima dinanzi al T.A.R. Napoli e successivamente – dopo che il primo giudice aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso sul presupposto della natura endoprocedimentale della deliberazione dell’ASL impugnata – dinanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza n. 1450/2018, pur ritenendo erronea la sentenza del T.A.R. e dunque impugnabile la deliberazione dell’ASL, respingeva il ricorso ritenendo che fosse legittimo il parere negativo, stante la mancanza degli ospiti.
Nel respingere l’appello, il Consiglio di Stato riconosceva però, secondo la società appellante, la possibilità per la appellante di ottenere l’accreditamento provvisorio ex art. 8 quater, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992. Pertanto, sulla base del contenuto della sentenza del Consiglio di Stato, in data 08/05/2018 la società presentava alla Regione Campania apposita istanza ex art. 8 quater, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992, chiedendo espressamente il riconoscimento dell’accreditamento provvisorio della struttura.
8. A seguito di un complesso iter procedimentale, con nota prot. n. 2018 0312618 del 16/05/2018 il Direttore della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale presso la Giunta Regionale della Campania comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo diretto al respingimento delle istanze di accreditamento istituzionale definitivo, affermando che “a seguito della conferma della valutazione di non accreditabilità della struttura in indirizzo, la scrivente Amministrazione è tenuta a predisporre per la competente struttura commissariale il conseguente provvedimento di presa d’atto di non accreditabilità della struttura UO IL JO”.
9. Il Commissario ad acta delegato dal Prefetto di Napoli per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli sez. I n. 6298 del 26/10/2018, con Decreto n. 1 del 30/09/2019 rigettava, quindi, l’istanza di accreditamento omettendo però - ad avviso dell’appellante - di pronunciarsi sulla istanza di accreditamento provvisorio ex art. 8 quater comma 7 D. Lgs. n. 502/1992.
10. Con ricorso rg n. 5164 del 2019 la Società appellante ha impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 1) Violazione art. 8 quater comma 7 d.lgs n. 502/1992 – violazione art. 2 l. n. 241/1990 - violazione artt. 3, 41 e 97 Cost. - inesistenza dei presupposti – sviamento di potere - travisamento; 2) Violazione art. 8 quater comma 7 d.lgs n. 502/1992 – violazione art. 2 l. n. 241/1990 - violazione artt. 3, 41 e 97 cost. - inesistenza dei presupposti – sviamento di potere – travisamento - difetto di istruttoria; 3) Violazione artt. 41 e 97 cost. – violazione artt. 3 e 10 bis l. n. 241/90 – violazione del giusto procedimento di legge; 4) Violazione artt. 41 e 97 cost. – violazione artt. 3 e 10 bis l. n. 241/90 – violazione del giusto procedimento di legge.
11. Con sentenza n. 7265/2021, pubblicata il 16/11/2021, il TAR Campania, Sez. I, ha respinto integralmente il ricorso, con compensazione delle spese di lite, ritenendo che l’accreditamento provvisorio non potesse essere rilasciato posto che l’amministrazione aveva già effettuato una verifica negativa di carattere definitivo sulla non accreditabilità della struttura, e dunque il fatto che l’amministrazione non avesse riscontrato l’istanza di accreditamento provvisorio sarebbe irrilevante.
12. Avverso la menzionata pronuncia è insorta UO IL JO S.r.l., con atto d’appello notificato in data 16/05/2022 e depositato il 26/05/2022, a mezzo del quale ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado ed il conseguente annullamento del provvedimento gravato in primo grado.
13. Si è costituita in giudizio la ASL Napoli 2 Nord con atto di mera forma depositato il 31/05/2022.
14. L’appellante ha altresì depositato memoria il 02/05/2025 a mezzo della quale ha insistito per l’accoglimento del gravame chiedendo, in caso contrario, di rimettere alla Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 quater comma 7 D.Lgs. n. 502/1992 con riguardo agli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost. poiché, ad avviso della Società appellante, l’interpretazione fornita dal T.A.R. Napoli – secondo cui il diniego dell’accreditamento definitivo intervenuto dopo tredici anni dalla presentazione della istanza renderebbe irrilevante l’esame della domanda di accreditamento provvisorio anche quando il motivo del diniego consiste in un requisito attinente alla gestione dell’attività – svilirebbe la ratio dell’istituto dell’accreditamento provvisorio di cui al citato art. 8 quater che sarebbe proprio quella di consentire alle strutture sanitarie l’avvio dell’attività in regime di accreditamento – e dunque di convenzione con il SSN – nelle more dello svolgimento delle attività necessarie all’accertamento dei requisiti per l’accreditamento definitivo e al fine di consentire la verifica “del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati”.
15. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 4 giugno 2025, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è articolato in cinque motivi.
1. Con il primo motivo rubricato “ERROR IN IUDICANDO-ERROR IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97 E 111 COST., ART. 64 c.p.a., artt. 112, 115 e 116 C.P.C. - TRAVISAMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.”, la società censura la parte della sentenza in cui si afferma che “L’Asl Napoli 2 Nord e il Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto” (pag. 4 righi 20, 21 e 22). Deduce l’appellante che dal fascicolo di primo grado si evince che, sia l’ASL Napoli 2 Nord che il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario nella Regione Campania (le uniche due parti costituite, oltre alla ricorrente) si sono costituite in primo grado con atto di mera costituzione formale, omettendo di spiegare qualsivoglia difesa a contestazione dei motivi di ricorso. Di qui la illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 64 c.p.a. e 112, 115 e 116 c.p.c.
La censura è infondata in fatto in quanto i giudici di primo grado si sono limitati a prendere atto della costituzione delle parti resistenti conformemente a quanto avvenuto e, pertanto, l’appellante non può di questo dolersi in alcun modo.
2. Con il secondo motivo rubricato “ERROR IN IUDICANDO-ERROR IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 41, E 97 COST., ART. 8 QUATER D.LGS N. 502/1992, ART. 2 L. N. 241/1990 – ARTT. 115 E 116 C.P.A., ART. 12 DELLE PRELEGGI, ART. 21 SEPTIES L. N. 241/90 - TRAVISAMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.”, censura la parte della sentenza che respinge i motivi primo e terzo del ricorso introduttivo per violazione dell’art. 8 quater comma 7 del D. Lgs. n. 502/1992 (primo motivo) e per violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 (terzo motivo) avendo il TAR ritenuto che nel caso di specie l’accreditamento provvisorio non potesse essere rilasciato in quanto era già stata effettuata una verifica negativa in ordine alla accreditabilità in via definitiva della struttura. Rappresenta l’appellante che la ratio dell’istituto dell’accreditamento provvisorio è proprio quella di consentire alle strutture sanitarie l’avvio dell’attività in regime di accreditamento – e dunque di convenzione con il SSN – nelle more dello svolgimento delle attività necessarie all’accertamento dei requisiti per l’accreditamento definitivo e al fine di consentire la verifica “del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati”. È infatti solo grazie all’accreditamento provvisorio che la struttura potrà attrarre clientela e, dunque, avere ospiti. La verifica negativa “del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati” ex art. 8 quater, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992 presuppone il previo rilascio di un accreditamento temporaneo, mai avvenuto nel caso di specie. Ne discende pertanto che la intervenuta valutazione di non accreditabilità da parte dell’ASL non esimeva l’Amministrazione decidente (nel caso di specie il Commissario ad acta nominato dalla Prefettura di Napoli a seguito della sentenza del T.A.R. Napoli n. 6298 del 26/10/2018) dall’esaminare l’istanza di accreditamento provvisorio di cui all’art. 8 quater comma 7 del D. Lgs. n. 502/1992. Secondo l’appellante, se l’amministrazione avesse operato nel rispetto dell’art. 8 quater, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992 avrebbe dovuto concedere alla società l’accreditamento provvisorio nelle more della conclusione del procedimento – durato oltre 14 anni – di accreditamento definitivo, al fine di consentirle di non perdere i requisiti per l’accreditamento nelle more dei relativi accertamenti nonché ai fini della verifica “del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati”, e comunque prima della conclusione del procedimento medesimo, avvenuta con la adozione del decreto del commissario ad acta nominato per l’esecuzione della Sentenza del T.A.R. Campania – Napoli n. 6298/2018, n. 1 del 30/09/2019. Le verifiche finalizzate all’accertamento del possesso dei requisiti per l’accreditamento istituzionale definitivo sono state eseguite solo a distanza di 13 anni dalla prima istanza formulata dalla UO IL JO, che a quel punto non aveva più pazienti. La Società evidenzia inoltre che non si possa ritenere che la deliberazione n. 185 del 25/02/2016 - con la quale l’A.S.L. Napoli 2 Nord attestava la non accreditabilità della UO IL JO S.r.l.- concludesse il procedimento di accreditamento, in quanto proprio sul presupposto della medesima, la UO IL JO chiedeva – e otteneva – l’accertamento da parte del T.A.R. Campania Napoli della illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Campania e dal Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario nella Regione Campania per la mancata conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale della struttura (cfr. sentenza del T.A.R. Napoli n. 6298 del 26/10/2018).
Prosegue censurando la lettura offerta dai giudici di prime cure della sentenza del Consiglio di Stato n. 1450/2018. In alcuna parte della sentenza n. 1450/2018 si evincerebbe quanto affermato dal T.A.R. Campania – Napoli nella sentenza impugnata e cioè che il Consiglio di Stato avrebbe confermato che l’accreditamento provvisorio avrebbe potuto essere rilasciato “solo nelle more di verifiche gestionali, con la logica conseguenza che lo stesso non può sopravvivere in caso di reiezione dell’istanza di accreditamento istituzionale”. Il Consiglio di Stato si sarebbe limitato a rimarcare la funzione dell’accreditamento provvisorio, senza in alcun modo fare cenno al momento oltre il quale esso non avrebbe potuto più essere rilasciato.
Le censure sono infondate.
Risulta dagli atti di causa che la società qui appellante ha presentato, per la prima volta, in data 8 maggio 2018, istanza di accreditamento temporaneo (viceversa le altre precedenti istanze erano tutte dirette ad ottenere l’accreditamento definitivo); l’istanza è stata rinnovata in data 24 maggio 2018 in sede di partecipazione procedimentale – compulsata con nota prot. n. 2018 0312618 del 16/05/2018 del Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale presso la Giunta Regionale della Campania con cui si comunicava alla società l’avvio del procedimento amministrativo diretto al respingimento delle istanze di accreditamento istituzionale definitivo.
E’ evidente, pertanto, che la domanda di accreditamento temporaneo – tardivamente presentata – è un tentativo da parte della società di evitare il diniego dell’accreditamento definitivo e che la medesima non può certo lamentarsi del ritardo nell’adozione del provvedimento (negativo) di accreditamento e degli effetti di tale ritardo.
Nell’istanza dell’8 maggio, peraltro, risulta che la società abbia effettivamente riconosciuto l’assenza di personale e la sua sostanziale inattività.
Conseguentemente, il Commissario ad acta delegato dal Prefetto di Napoli per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli sez. I n. 6298 del 26/10/2018, con Decreto n. 1 del 30/09/2019 ha rigettato l’istanza di accreditamento istituzionale presentata dalla ricorrente.
E’ peraltro evidente che nessuna omissione in merito alla pronuncia sulla istanza di accreditamento provvisorio ex art. 8 quater, comma 7, D. Lgs. n. 502/1992 può ritenersi sussistere dal momento in cui l’attività di cui si chiedeva l’accreditamento provvisorio doveva essere già in qualche modo avviata – ancorchè non in regime di convenzionamento - dal momento in cui le istanze di accreditamento definitivo erano risalenti nel tempo.
L’art. 8 quater, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992 – vigente ratione temporis – stabiliva che “ Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso ”.
Il comma è stato poi sostituito dall’art. 15, comma 1, lett. a), L. 5 agosto 2022, n. 118 “ 7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131” , essendo stato escluso l’accreditamento provvisorio.
In ogni caso il diniego dell’accreditamento definitivo assorbe in sé anche la questione dell’accreditamento temporaneo, per il quale la società ricorrente non vanta alcun interesse attuale e concreto. Infatti, l’accreditamento provvisorio, lontano dall’essere un istituto a sé stante, si colloca all’interno del procedimento finalizzato all'ottenimento di quello istituzionale ed è attratto nella disciplina di quest'ultimo (cfr.T.A.R. Puglia, Sez. II, Sentenza, 07/02/2005, n. 468).
Correttamente i giudici di primo grado hanno fatto riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, n. 1450/2018, esplicitando che la stessa era stata richiamata erroneamente dalla ricorrente, la quale conferma che l’accreditamento provvisorio può essere rilasciato solo nelle more di verifiche gestionali, con la logica conseguenza che lo stesso non può sopravvivere in caso di reiezione dell’istanza di accreditamento istituzionale.
Peraltro, la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1450/2018 - nel respingere il ricorso per motivi aggiunti avverso la Deliberazione n. 185 del 25/02/2016 con cui il Commissario Straordinario dell'ASL Napoli 2 Nord ha preso atto di quanto comunicato dal Presidente del C.C.A.A. con nota del 5/02/2016, avente a oggetto la “non accreditabilità” della UO IL JO S.r.l. “per assenza dei requisiti, come evidenziato nel verbale n. 47 del Comitato del 19/01/2016” e di attestare alla Regione Campania la non accreditabilità della struttura sanitaria UO IL JO S.r.l., - ha affermato che “la motivazione del provvedimento è chiarissima nell’evidenziare che la ragione essenziale della non accreditabilità è l’assenza di personale e pazienti, con conseguente impossibilità di verifica della qualità della prestazione”.
3. Con il terzo motivo di appello rubricato “ERROR IN IUDICANDO-ERROR IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 24, 41, 97, 111 E 113 COST., ARTT. 3, 10 BIS E 21 OCTIES L. N. 241/90 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE - ART. 8 QUATER D.LGS N. 502/1992, ART. 2 L. N. 241/1990 – ARTT. 115 E 116 C.P.A., ART. 12 DELLE PRELEGGI, ART. 21 SEPTIES L. N. 241/90 - TRAVISAMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.”, lamenta l’appellante che i primi giudici hanno confermato che il diniego implicito della istanza di accreditamento istituzionale provvisorio non sia stato preceduto da alcuna comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/90, ritenendo, tuttavia, che tale omissione non avrebbe alcun rilievo una volta intervenuto il provvedimento di diniego dell’accreditamento definitivo, adottato nella specie dal Commissario ad acta nominato dalla Prefettura e impugnato in primo grado.
L’appellante evidenzia come sussistessero nel caso di specie tutti i presupposti affinché il Commissario ad acta nominato dalla Prefettura di Napoli potesse concedere all’appellante l’accreditamento provvisorio richiesto, il che imponeva al Commissario ad acta lo svolgimento di tutti gli atti tipici del procedimento amministrativo, ivi inclusa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza medesima. La sentenza impugnata sarebbe pertanto da riformare per violazione e falsa applicazione anche dell’art. 10 bis della L. n. 241/90.
L’appellante sostiene inoltre che la sentenza sia viziata per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. nella parte in cui il Collegio di primo grado ha ritenuto che, di fatto, sia preclusa la tutela giurisdizionale avverso gli atti o i comportamenti della P.A. con i quali sia stato omesso l’esame della istanza di accreditamento istituzionale provvisorio, o con i quali tale istanza sia stata violata, affermando la tesi secondo cui qualora intervenga il provvedimento definitivo di diniego dell’accreditamento istituzionale, anche qualora avverso di esso sia proposta impugnazione, non sarebbe mai possibile contestare il mancato esame – o anche il diniego – della istanza di accreditamento istituzionale provvisorio. Inoltre, nel caso di specie, il diritto di difesa della UO IL JO sarebbe risultato compromesso: non solo si è trovata a dover subire le conseguenze della inerzia delle PP.AA. appellate, che hanno provveduto alla verifica del possesso dei requisiti per l’accreditamento istituzionale dopo oltre 14 anni dalla prima richiesta, ma in tale lasso di tempo non ha mai ottenuto l’accreditamento istituzionale provvisorio richiesto sin dal 2005, con la conseguenza che il giudizio definitivo di non accreditabilità è risultato determinato da un fattore – la carenza di ospiti – determinato proprio dal mancato rilascio dell’accreditamento istituzionale provvisorio, con l’ausilio del quale la appellante avrebbe potuto sopperire al ritardo delle PP.AA appellate. Sottolinea inoltre che non sia applicabile al caso in esame la previsione di cui all’art. 21 octies L. n. 241/90, che esclude l’art. 10 bis della medesima legge.
Le censure sono infondate, in parte per quanto già detto nel motivo precedente, in parte perché l’appellante ha, per sua stessa ammissione, avuto modo di partecipare al procedimento, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto contenente i motivi ostativi, addirittura con il deposito di memorie, come risulta nell’atto impugnato.
Deve poi osservarsi che la società non ha attivato alcun rimedio avverso il silenzio – inadempimento ex art. 117 c.p.a., ma si è limitata ad impugnare il diniego di accreditamento definitivo che trova tuttavia il suo presupposto nella sentenza del Consiglio di Stato, n. 1450/2018 che ha giudicato in via definitiva legittimi gli atti endoprocedimentali.
L’appellante avrebbe dovuto, pertanto, attivare il rimedio previsto dall’art. 117 c.p.a. e non impugnare un atto che non riguarda la pretesa azionata.
4. Con il quarto motivo di appello rubricato “ERROR IN IUDICANDO-ERROR IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 41, 97 E 111 COST., ARTT. 115, 116 E 132 C.P.C., ART. 3 DELLA L. N. 241/90, ART. 88 C.P.A. – CONTRADDITTORIETÀ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE” lamenta che la gravata sentenza è viziata nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso, con il quale veniva censurato il provvedimento impugnato per avere il Commissario ad acta fondato tale provvedimento anche sulla ordinanza del Comune di Calvizzano n. 2341 del 4 settembre 2018 di revoca della autorizzazione per l’esercizio dell’attività di R.S.A. in capo alla UO IL JO, essendo stata tale ordinanza annullata dal T.A.R. Campania – Napoli con sentenza n. 2845 del 28/05/2019. I primi giudici, dopo avere confermato che con la sentenza n. 2845 del 28/05/2019 lo stesso T.A.R. aveva annullato la ordinanza del Comune di Calvizzano n. 2341 del 4 settembre 2018, hanno di fatto confermato che la medesima ordinanza avesse costituito uno dei presupposti sulla base dei quali il Commissario ad acta aveva assunto la decisione reiettiva impugnata in primo grado. Il TAR avrebbe quindi confermato la fondatezza della censura proposta dalla UO IL JO nel secondo motivo di ricorso, essendo incontestato che la ordinanza del Comune di Calvizzano n. 2341 del 4 settembre 2018, pur essendo stata annullata dal T.A.R. con sentenza n. 2845 del 28/05/2019 prima della adozione del provvedimento del Commissario ad acta impugnato in primo grado (emesso in data 30/09/2019), fosse stata posta a fondamento della decisione del Commissario ad acta di ritenere definitivamente non accreditabile la struttura della UO IL JO Srl
La censura è infondata essendo l’atto in contestazione plurimotivato, il quale rimane legittimo fin quando almeno una delle motivazioni su cui è basato è valida. Di conseguenza, la presenza di ulteriori motivazioni illegittime o inesatte non comporta l'annullamento del provvedimento (Cons. Stato, Sez. VII, Sentenza, 03/12/2024, n. 9677).
5. Con il quinto motivo d’appello rubricato “ERROR IN IUDICANDO-ERROR IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 41, E 97 COST., ARTT. 112, 115 E 116 C.P.C. – TRAVISAMENTO”, lamenta che il TAR abbia travisato il contenuto del quarto motivo di ricorso a mezzo del quale l’appellante non avrebbe contestato le statuizioni espresse dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1450/2018 in ordine alla non accreditabilità della struttura, ma il mancato esame della istanza di accreditamento provvisorio. UO IL JO avrebbe censurato col predetto motivo il provvedimento impugnato evidenziando che esso non contenesse in realtà una puntuale disamina e conseguentemente un’efficace confutazione di tutte le argomentazioni riportate nella memoria ex art. 10 bis L. n. 241/90 inviata a mezzo pec in data 12/06/2018, con particolare riferimento al richiamo operato, alla pag. 3 della predetta memoria, al dictum riportato nella sentenza n. 1450/2018 della III Sezione del Consiglio di Stato, in cui è espressamente riconosciuta la possibilità per l’operatore economico che abbia presentato una istanza di accreditamento istituzionale definitivo di conseguire l’accreditamento provvisorio, anche qualora per la mancanza di ospiti non sia rilasciabile quello definitivo. Conseguentemente, la Società ha riproposto il quarto motivo del ricorso in primo grado: “VIOLAZIONE ARTT. 41 E 97 COST. – VIOLAZIONE ARTT. 3 E 10 BIS L. N. 241/90 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE”.
Il motivo va respinto per quanto già ampiamente argomentato supra.
6. La prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 quater comma 7 D.Lgs. n. 502/1992 con riguardo agli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost. è manifestamente irrilevante per la definizione della causa, in quanto in primo luogo la norma non prevede più l’accreditamento temporaneo e, inoltre, il rigetto di quello definitivo per carenza di personale e pazienti non può in alcun modo giustificare l’accreditamento temporaneo, secondo la previgente disciplina. Vieppiù in considerazione del fatto che l’istanza è stata tardivamente presentata e che la società non ha attivato i rimedi giurisdizionali adeguati.
7. In conclusione, l’appello va respinto in quanto infondato.
Le spese del grado possono essere compensate vista la costituzione formale dell’Asl Napoli 2 Nord.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado .Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO