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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/07/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 3.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2534/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Cisternino Parte_1
Francesca
Ricorrente
CONTRO
- in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giroldi Valeria CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.02.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento dell'assegno mensile di assistenza di cui all'13 della legge n.118/71 -negato in sede amministrativa- e la condanna dell' CP_1 al pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta una nuova CTU medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 3.07.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel
1 cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è fondato.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … per tredici mensilità, CP_1 con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 …».
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio dott. nominato per il rinnovo Persona_1 delle operazioni peritali, ha riconosciuto in capo a parte ricorrente la sussistenza di uno stato di inabilità lavorativa (75%) tale da dar diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 L. cit.
Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 20.09.2022 ma solo da ottobre 2024 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 10.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal 01.10.2024.
Le spese si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
2 definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario che dà diritto all'assegno di invalidità civile di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal 01.10.2024;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce li, 3.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 3.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2534/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Cisternino Parte_1
Francesca
Ricorrente
CONTRO
- in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giroldi Valeria CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.02.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento dell'assegno mensile di assistenza di cui all'13 della legge n.118/71 -negato in sede amministrativa- e la condanna dell' CP_1 al pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta una nuova CTU medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 3.07.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel
1 cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è fondato.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … per tredici mensilità, CP_1 con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 …».
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio dott. nominato per il rinnovo Persona_1 delle operazioni peritali, ha riconosciuto in capo a parte ricorrente la sussistenza di uno stato di inabilità lavorativa (75%) tale da dar diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 L. cit.
Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 20.09.2022 ma solo da ottobre 2024 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 10.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal 01.10.2024.
Le spese si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
2 definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario che dà diritto all'assegno di invalidità civile di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal 01.10.2024;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce li, 3.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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