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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/09/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 890/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 890/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 7 maggio 2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a[...]
e
C.F. nata a [...] il 13 aprile Parte_2 C.F._2
1982, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Chiara Mainardi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montale (PT), via Aldo Moro n. 48/f, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 7 maggio 2025 i signori Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 29 Parte_2 novembre 2008 in Agliana (PT) e precisando che dall'unione è nata la IG
(il 9 marzo 2009), ess endo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle Per_1 note di trattazione scritta dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (r.g. n. 197/2023), svoltosi con modalità cartolare e conclusosi con decreto di omologazione n. 442/2023 d el Tribunale di Pistoia, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. La casa familiare sita in Agliana (PT), Via Carbolinga 8, rimarrà in uso e godimento del Sig. il quale provvederà autonomamente ed Parte_1 interamente al pagamento delle restanti rate del mutuo;
2. Le parti convengono, al raggiungimento della maggiore età della IG
, di provvedere al trasferimento in favore della stessa delle Per_1 rispettive quote di proprietà dell'abitazione familiare di Via Carbolinga 8;
3. Il Sig. si impegna comunque a continuare a provvedere Parte_1 autonomamente e per intero al pagamento delle restanti rate del mutuo;
4. Le Parti convengono altresì, in accoglimento di esplicita richiesta in tal senso avanzata dalla IG e nell'unico suo superiore interesse, che Per_1 la stessa venga affidata ad entrambi i genitori, con collocazione e domiciliazione della stessa pr esso il padre nella casa familiare di cui sopra.
La responsabilità genitoriale sarà quindi esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la IG relative all'educazione, Per_1 all'istruzione ed alla salute della minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'interesse, delle capacità, delle aspirazioni della IG. Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
5. La IG minore vivrà quindi insieme al padre nella casa Per_1 familiare e la madre potrà tenerla con sé secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
2 • 1 giorno infrasettimanale, di preferenza il mercoledì, dalle ore 18:00 con pernottamento presso la madre;
• un fine settimana alternato dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
• Durante le Festività i coniugi potranno ognuno tenere con sé la IG durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al
31 dicembre ed il periodo dal 01 gennaio al 06 gennaio con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni alternando il periodo del giovedì Santo
a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al Mercoledì, con cadenza annuale;
potranno inoltre ognuno tenerla con sé per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo .
6. Il padre e la madre avranno comunque la facoltà di vedere la IG ogni qualvolta lo desiderino, previo accordo telefonico con l'altro genitore, e comunque nel pieno rispetto delle esigenze di vita e di relazione della stessa avendo riguardo al suo interesse morale e materiale.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere titolari di autonomi redditi di lavoro idonei e sufficienti al rispettivo sostentamento, ragion per cui reciprocamente rinunciano alla richiesta di assegni integrativi di mantenimento.
8. Le parti convengono che a titolo di mantenimento della IG minore, la
Sig.ra corrisponderà un assegno mensile di € 250,00 per la Parte_2 IG . Il predetto assegno, da corrispondere a mezzo bonifico Per_1 bancario su c/c intestato al Si g. entro il giorno 10 (dieci) di ogni Parte_1 mese, si intende da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
9. la Sig.ra rovvederà, altresì, al pagamento del 50% delle Parte_2 spese scolastiche;
al pagamento del 50% delle spese mediche e/o specialistiche;
al pagamento del 50% delle spese ludico -sportive, preventivamente concordate, che si renderanno nec essarie per le IG
; Per_1
10. entrambi i ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o documento equipollente.
11. In ogni caso, la IG potrà sempre mantenere il contatto telefonico con il genitore in quel momento non convivente con lei.
3 12. Rimane convenuto che il padre e la madre potranno visitare la IG quando vorranno e, compatibilmente con le esigenze della minore, e certamente previo avviso ed accordo telefonico, potranno recarsi e prendere la minore a scuola ed eventualmente tenerla con sé”.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza depositata congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10 giugno 2025, con ordinanza del 16 giugno 2025 Il Collegio, rilevata la presenza di discrasie tra le condizioni indicate nel ricorso introduttivo e quelle contenute nella nota scritta, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, fissando l'udienza di comparizione dei coniugi.
Con istanza del 9 luglio 2025 le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Letta la nota scritta depositata dalle parti, con la quale esse hanno confermato le condizioni indicate nel ricorso congiunto e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett.
b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota sc ritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1 Parte_2 in data 29 novembre 2008 in Agliana (PT), trascritto nei registri degli
[...] atti di matrimonio del Comune di Agliana al n. 27 P.I anno 2008, alle condizioni da essi concordate;
4 O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Agliana di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del l'11 settembre 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 890/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 7 maggio 2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a[...]
e
C.F. nata a [...] il 13 aprile Parte_2 C.F._2
1982, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Chiara Mainardi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montale (PT), via Aldo Moro n. 48/f, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 7 maggio 2025 i signori Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 29 Parte_2 novembre 2008 in Agliana (PT) e precisando che dall'unione è nata la IG
(il 9 marzo 2009), ess endo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle Per_1 note di trattazione scritta dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (r.g. n. 197/2023), svoltosi con modalità cartolare e conclusosi con decreto di omologazione n. 442/2023 d el Tribunale di Pistoia, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. La casa familiare sita in Agliana (PT), Via Carbolinga 8, rimarrà in uso e godimento del Sig. il quale provvederà autonomamente ed Parte_1 interamente al pagamento delle restanti rate del mutuo;
2. Le parti convengono, al raggiungimento della maggiore età della IG
, di provvedere al trasferimento in favore della stessa delle Per_1 rispettive quote di proprietà dell'abitazione familiare di Via Carbolinga 8;
3. Il Sig. si impegna comunque a continuare a provvedere Parte_1 autonomamente e per intero al pagamento delle restanti rate del mutuo;
4. Le Parti convengono altresì, in accoglimento di esplicita richiesta in tal senso avanzata dalla IG e nell'unico suo superiore interesse, che Per_1 la stessa venga affidata ad entrambi i genitori, con collocazione e domiciliazione della stessa pr esso il padre nella casa familiare di cui sopra.
La responsabilità genitoriale sarà quindi esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la IG relative all'educazione, Per_1 all'istruzione ed alla salute della minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'interesse, delle capacità, delle aspirazioni della IG. Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
5. La IG minore vivrà quindi insieme al padre nella casa Per_1 familiare e la madre potrà tenerla con sé secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
2 • 1 giorno infrasettimanale, di preferenza il mercoledì, dalle ore 18:00 con pernottamento presso la madre;
• un fine settimana alternato dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
• Durante le Festività i coniugi potranno ognuno tenere con sé la IG durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al
31 dicembre ed il periodo dal 01 gennaio al 06 gennaio con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni alternando il periodo del giovedì Santo
a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al Mercoledì, con cadenza annuale;
potranno inoltre ognuno tenerla con sé per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo .
6. Il padre e la madre avranno comunque la facoltà di vedere la IG ogni qualvolta lo desiderino, previo accordo telefonico con l'altro genitore, e comunque nel pieno rispetto delle esigenze di vita e di relazione della stessa avendo riguardo al suo interesse morale e materiale.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere titolari di autonomi redditi di lavoro idonei e sufficienti al rispettivo sostentamento, ragion per cui reciprocamente rinunciano alla richiesta di assegni integrativi di mantenimento.
8. Le parti convengono che a titolo di mantenimento della IG minore, la
Sig.ra corrisponderà un assegno mensile di € 250,00 per la Parte_2 IG . Il predetto assegno, da corrispondere a mezzo bonifico Per_1 bancario su c/c intestato al Si g. entro il giorno 10 (dieci) di ogni Parte_1 mese, si intende da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
9. la Sig.ra rovvederà, altresì, al pagamento del 50% delle Parte_2 spese scolastiche;
al pagamento del 50% delle spese mediche e/o specialistiche;
al pagamento del 50% delle spese ludico -sportive, preventivamente concordate, che si renderanno nec essarie per le IG
; Per_1
10. entrambi i ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o documento equipollente.
11. In ogni caso, la IG potrà sempre mantenere il contatto telefonico con il genitore in quel momento non convivente con lei.
3 12. Rimane convenuto che il padre e la madre potranno visitare la IG quando vorranno e, compatibilmente con le esigenze della minore, e certamente previo avviso ed accordo telefonico, potranno recarsi e prendere la minore a scuola ed eventualmente tenerla con sé”.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza depositata congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10 giugno 2025, con ordinanza del 16 giugno 2025 Il Collegio, rilevata la presenza di discrasie tra le condizioni indicate nel ricorso introduttivo e quelle contenute nella nota scritta, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, fissando l'udienza di comparizione dei coniugi.
Con istanza del 9 luglio 2025 le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Letta la nota scritta depositata dalle parti, con la quale esse hanno confermato le condizioni indicate nel ricorso congiunto e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett.
b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota sc ritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1 Parte_2 in data 29 novembre 2008 in Agliana (PT), trascritto nei registri degli
[...] atti di matrimonio del Comune di Agliana al n. 27 P.I anno 2008, alle condizioni da essi concordate;
4 O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Agliana di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del l'11 settembre 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
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