Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00978/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2025, proposto da
CA GU RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via Atellana, 3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'accertamento
del silenzio/inadempimento formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno formalizzata in data 22.02.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha adito l’intestato TAR deducendo di essere infermiera qualificata di nazionalità argentina che ha ottenuto un nulla osta all’ingresso in Italia per motivi di lavoro per casi speciali in data 29.8.2023. In data 22.2.2024, dopo aver sottoscritto il contratto di soggiorno, avanzava istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro; solo in data 13.12.2024 la ricorrente riceveva convocazione per il fotosegnalamento e successivamente non aveva più notizia della pratica. Allo stato la ricorrente non avrebbe cognizione alcuna dello stato della sua pratica; nelle more, il di lei marito e la figlia si sono regolarmente trasferiti in Italia, chiedendo permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesta dichiarata inammissibile a causa del mancato rilascio del titolo si soggiorno della ricorrente.
Ha quindi lamentato:
1) la violazione dell’art. 5 c. 9 d. lgs n. 286/98, violazione dell’art. 13 d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394; mancata conclusione del procedimento nel termine di legge; violazione dell’art. 2 l. n. 241/90; violazione del d. lgs n. 286/98; obbligo dell’amministrazione di provvedere nel termine di legge sulla domanda presentata dal ricorrente; violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione; violazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90; la pertinente disciplina prevede un termine di 60 giorni per il rilascio del titolo di soggiorno a fronte di una attesa che, allo stato, supera l’anno;
2) violazione delle norme generalmente applicabili relative al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990; a prescindere dalla natura dello specifico termine procedimentale l’amministrazione ha il dovere di non aggravare il procedimento e di gestirlo in termini ragionevoli.
Ha quindi chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, con ordine all’amministrazione di concludere il procedimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina di un commissario ad acta.
Si è costituita l’amministrazione resistente con memoria di stile.
Ha depositato altresì memoria della Questura di Vercelli in cui si afferma che: la ricorrente, all’atto del primo ingresso sul territorio nazionale, si registrava presso la Questura di Vercelli; in ragione del luogo in cui aveva preso dimora, depositava la propria istanza presso la Questura di Novara; quest’ultima quando, mesi dopo, iniziava la lavorazione della pratica si avvedeva che la ricorrente aveva trasferito la propria residenza nel territorio di competenza della Questura di Torino e provvedeva all’inoltro della pratica a quest’ultima articolazione dell’amministrazione; la pratica veniva inopinatamente restituita alla Questura di Novara che, considerato che la ricorrente a tutt’oggi risiede nell’area della Questura di Torino, insisteva con l’invio della pratica a quest’ultima.
Con ordinanza n. 718/2025 ed in accoglimento di una istanza della difesa della ricorrente veniva integrato il contraddittorio con la Questura di Torino.
All’udienza dell’11.6.2025 la causa veniva discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In materia di immigrazione la giurisprudenza ha ricordato che la disciplina dettata dalla l. n. 241/90 in tema di durata dei procedimenti non trova sic et simpliciter applicazione; si è osservato infatti come “ la disciplina dei procedimenti concernenti l’immigrazione e la cittadinanza ‘viaggi su binari normativi’ del tutto svincolati da quelli previsti dalla legge n. 241 del 1990 e risponda a logiche ed esigenze organizzative (correlate alla mole e alla complessità dei procedimenti implicati) evidentemente non conciliabili con l’ordinario sistema dei termini”. Ferma quindi la natura ordinatoria del termine di 60 giorni previsto dalla normativa pertinente, si è comunque ritenuto senz’altro applicabile un termine procedimentale di 180 giorni, posto che la durata ragionevole del procedimento e il suo non aggravamento rappresentano principio generale immanente all’ordinamento (Cons. St. sezione III, sentenza 9 maggio 2022, n. 3578).
In tale contesto non può che prendersi atto che l’istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro è stata depositata da parte ricorrente in data 22 febbraio 2024 presso la Questura di Novara; riconosce la stessa amministrazione che la prima elaborazione della pratica ha avuto inizio nel novembre 2024, quindi già ben oltre i 180 giorni che sarebbero ragionevoli; a quella data la ricorrente aveva, nelle more, cambiato residenza e si trovava nell’ambito di competenza territoriale della Questura di Torino; la pratica veniva inviata alla competente Questura che, per ragioni che non è dato comprendere, l’11.12.2024 la restituiva alla Questura di Vercelli.
Su richiesta di parte ricorrente il contraddittorio è stato integrato con la Questura di Torino che, dagli atti e da quanto riferito nel rapporto informativo della stessa amministrazione, appare ad oggi l’articolazione competente dell’amministrazione.
All’attualità anche a voler considerare (ingiustamente) il termine decorrente dall’11.12.2024, momento in cui la pratica è pervenuta all’amministrazione competente, ulteriori 180 giorni sono nuovamente decorsi.
Non risulta qualsivoglia provvedimento.
Non può allora che prendersi atto che:
anche a prescindere da una rigorosa applicazione dei termini procedimentali sono decorsi nella sostanziale inerzia dell’amministrazione tempi più che doppi rispetto a quello che si afferma essere un termine in assoluto ragionevole;
è evidente che l’incertezza e lunghezza dei termini procedimentali in materia di rilascio dei titoli di soggiorno non fanno che indurre indebite complicazioni ed inefficienze amministrative, non essendo pretendibile che un soggetto che lavora, a fronte di tempi lunghi ed indefiniti, non muti mai il proprio luogo di vita o centro di interessi;
le differenti articolazioni territoriali di una medesima amministrazione non costituiscono autonome amministrazioni; nei confronti dell’istante l’amministrazione, nel suo insieme, resta tenuta ad una gestione del procedimento efficiente, consona al principio di non aggravamento e secondo buona fede, con obbligo nel termine di 180 giorni (già ben più ampio di quello di legge di 60 giorni) di individuare e gestire in autonomia eventuali problematiche di competenza territoriale, non potendo l’interessato fare altro che attivare il procedimento là dove si trova;
l’interessato ha, per contro e certamente, un dovere di collaborazione e l’obbligo di rendersi irreperibile; non risulta tuttavia che la ricorrente abbia reso faticosi la propria individuazione e il proprio reperimento, svolgendo regolare attività lavorativa e vantando un regolare domicilio fiscale e, come evincibile dal documento di identità, una regolare residenza; anche a voler ritenere che fosse onere della ricorrente, che con l’istanza aveva dichiarato il proprio domicilio in Novara, far constare il nuovo domicilio/residenza è pacifico che l’amministrazione ne ha avuto contezza sin dal novembre 2024;
conseguentemente deve accertarsi il silenzio inadempimento dell’amministrazione (da individuarsi, in base agli atti, nella Questura di Torino) con riferimento all’istanza di rilascio di permesso di soggiorno della ricorrente, con conseguente ordine alla competente amministrazione di provvedere in merito.
Qualora l’inerzia persistesse si provvederà alla nomina di commissario ad acta .
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
a) accerta l’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Torino sull’istanza della parte ricorrente;
b) dichiara l’obbligo di provvedere e, per l’effetto, condanna la Questura di Torino a pronunciarsi sull’istanza entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza;
c) condanna il Ministero dell’interno a corrispondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO