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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 5279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5279 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16458/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16458/2022
Oggi 31 ottobre 2025 ad ore 10:34 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Romeo, l'avv. Borzì, l'avv. Ragusa su delega dell'avv. Spagnolo.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Romeo precisa le conclusioni come da atto di citazione.
L'avv. Borzì precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, e discute oralmente la causa rilevando che l'istruttoria processuale non ha consentito di raggiungere la prova del sinistro ed ha anzi dimostrato che il sinistro si è verificato in maniera diversa da come esposto in citazione.
L'avv. Ragusa precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta rilevando che l'istruttoria processuale ha consentito di acclarare che l'attrice ha totalmente concorso a cagionare a se stessa il danno denunciato in citazione.
L'avv. Romeo insiste nell'eccezione di nullità della prova testimoniale per le ragioni già esposte in atti.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
16458/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. FABRIZIO Parte_1 C.F._1
ROMEO, elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO MARIO 74, CATANIA
contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO Controparte_1 C.F._2
BORZÌ, elettivamente domiciliato in VIA DALMAZIA 79, CATANIA
e con la chiamata in causa di
( ) rappresentato e difeso dall'avv. SANTO Controparte_2 P.IVA_1
SPAGNOLO, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 244, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta da per le Parte_1 motivazioni di seguito esposte.
pagina 2 di 9 1.1. L'attrice ha allegato di essere caduta a terra la mattina del 29 agosto 2021 mentre usciva dal panificio sito in Catania, via Savasta 44/48, a causa di un gancio non segnalato, ancorato sulla soglia di entrata/uscita dal locale ed utilizzato per apporre il lucchetto di chiusura della saracinesca;
l'attrice ha chiesto condannarsi nella qualità di titolare del panificio, al risarcimento del Controparte_1 danno sofferto per effetto della caduta.
Osserva il Tribunale che in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, a prescindere dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito;
detto fattore è rappresentato dal fatto naturale o del terzo o del danneggiato, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Sez. Un. 20943/2022).
L'attrice ha in primo luogo provato l'evento dannoso allegato in citazione.
All'udienza del 12 novembre 2024 il testimone (coniuge dell'attrice in regime di Tes_1 separazione dei beni e disinteressato all'esito del giudizio), presente sul luogo dell'incidente occorso all'attrice, ha dichiarato quanto segue: “[…] ero seduto in macchina, di fronte al panificio ed aspettavo che mia MO uscisse. Quando è uscita, ho visto personalmente mia MO che inciampava e volava
a terra sulla strada […]”; in particolare, il testimone ha precisato che “[…] mia MO è inciampata sul gancio di chiusura del lucchetto della saracinesca della porta d'ingresso al panificio […] Il gancio dove è inciampata mia MO si trovava al centro del gradino, come del resto si vede dalle foto esibitemi […]” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 12 novembre 2024 e doc. 7 allegato alla citazione).
La testimone (non parente delle parti e disinteressata all'esito del giudizio) Testimone_2 ha riferito che “[…] il giorno dell'infortunio occorso alla signora io mi trovavo dentro il Parte_1 panificio e stavo comprando il pane. La stessa è uscita dalla porta che si affaccia sulla via Parte_1
Galati, che quel giorno era mezza aperta per fare circolare l'aria ma che di solito è chiusa perché
l'ingresso e l'uscita del panificio è dalla parte di via Savasta, dove le ante sono entrambe aperte.
Riconosco i luoghi dalle foto allegate da parte attrice che mi vengono mostrate. Preciso che, a differenza di quanto mostrato nelle foto, il giorno dell'infortunio l'anta destra della porta su via Galati era chiusa ed era aperta quella sinistra […] Non ho visto il momento esatto ed il punto esatto in cui è inciampata la . L'ho vista solo dopo, a terra, sul marciapiede ed anche sulla strada, davanti Parte_1 al panificio […]” (cfr. pag. 3 del verbale di udienza del 12 novembre 2024). pagina 3 di 9 La testimone ha dichiarato quanto segue: “[…] ero presente anche il Testimone_3
29/08/2021, giorno dell'infortunio occorso alla GN (che comunque non conoscevo) […] Parte_1 il gancio era posto in corrispondenza dell'anta che di solito resta chiusa. Quindi a differenza di come mostrato dalla foto esibitami, quel giorno l'anta desta era chiusa e l'anta sinistra era aperta. Mi riferisco all'uscita su via Galati […]” (cfr. pag. 5 del verbale di udienza del 12 novembre 2024).
Tali dichiarazioni possono essere ritenute pienamente attendibili in quanto:
• rese da persone che assistettero personalmente all'incidente occorso all'attrice o intervenute immediatamente dopo;
• escussi sia a prova diretta che contraria, i testimoni hanno riportato una narrazione dei fatti intrinsecamente coerente e concorde, oltre che collimante con la documentazione in atti prodotta – il riferimento va, in particolare, alla rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi ed al verbale di pronto soccorso (cfr. docc. 1 e 7 allegati alla citazione);
• convergenti, infine, con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio in ordine a natura ed eziologia delle lesioni patite dall'attrice, come si dirà nel prosieguo della sentenza.
Parte attrice ha inoltre dimostrato l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno dalla stessa sofferto per effetto della caduta.
In particolare, secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal
Tribunale, a seguito della descritta caduta la signora riportò una “frattura chiusa estremità acromiale della clavicola sinistra, infrazione costali archi anteriori della 3-4-5-6-7 costa di sinistra “- lesioni da considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica del sinistro come provata dall'attrice all'esito dell'istruttoria processuale (cfr. pagg. 3 ss. della consulenza tecnica d'ufficio).
Peraltro, parte convenuta non ha fornito alcuna prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi
– secondo il poc'anzi richiamato orientamento giurisprudenziale – come un fatto naturale o di un terzo o dello stesso danneggiato connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo.
pagina 4 di 9 In particolare, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, co. I c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass.
34886/2021).
Nel caso di specie, la situazione di potenziale pericolo conseguita alla presenza del gancio sporgente collocato in corrispondenza della soglia di ingresso/uscita dei clienti dall'esercizio commerciale, non solo non era prevedibile, ma nemmeno era suscettibile di essere superata attraverso l'adozione, da parte della , di qualsivoglia cautela. Parte_1
Osserva il Tribunale che non è condivisibile la tesi sostenuta da parte convenuta nelle proprie difese, secondo cui la , portando con sé sacchetti della spesa ed una cassetta di acqua Parte_1
(circostanza, quest'ultima, che può in effetti dirsi provata alla luce dell'istruttoria processuale), avrebbe concorso a cagionare sé stessa il danno. Proprio tali circostanze di tempo e di luogo devono infatti essere adeguatamente considerate: la caduta è avvenuta all'uscita di un esercizio commerciale ove, secondo l'id quod plerumque accidit, gli avventori si recano proprio al fine di acquistare beni di consumo.
Può dirsi pertanto acclarata la tesi sostenuta da parte attrice nelle proprie difese: infatti, alla luce del criterio del “più probabile che non”, l'evento si è evidentemente prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa – il gancio sporgente e non segnalato da alcun cartello di pericolo.
Da tutto quanto sopra esposto discende che il convenuto è chiamato a Controparte_1 rispondere nella qualità di custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione al danno occorso ad
. Parte_1
1.2. Si procede ora alla liquidazione del risarcimento del danno.
pagina 5 di 9 Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' per CP_3 determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023).
Del resto, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – quale, per l'appunto, tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 6351/2025).
pagina 6 di 9 Nel caso in esame, la pretesa di parte attrice di ristoro dei suddetti interessi è del tutto generica: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale come di seguito liquidato, della sola rivalutazione, il cui calcolo (con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito sottende un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, il perito Parte_1
d'ufficio, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona del danneggiato, ha rilevato che l'attrice, in conseguenza dell'incidente, riportò una “[…] infrazione multiple costali con residuata riduzione funzionale nei movimenti articolari scapolo omerali ad 1/3, in tutti i movimenti utili della spalla sinistra da esito frattura acromiale clavicola sinistra […]”
- il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 10% (cfr. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno non patrimoniale risarcibile in € 21.889,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 75% per trenta giorni in € 2.587,50;
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per venti giorni in € 1.150,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 25% per ulteriori venti giorni in € 575,00, il tutto, per complessivi € 26.603,50 (già inclusi € 402,00 per spese mediche sostenute dal danneggiato
– cfr. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio) - somma già liquidata secondo i valori monetari attuali.
In conclusione, deve condannarsi al risarcimento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, del danno che si liquida in € 26.603,50, oltre interessi legali maturandi dalla data di
[...] pubblicazione della presente sentenza al saldo.
2. Le spese di lite tra attore e convenuto seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di Controparte_1
pagina 7 di 9 3. È infine provato agli atti come avesse stipulato con Controparte_1 Controparte_2 un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (cfr. doc. 3 allegato
[...] alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato).
La compagnia assicurativa ha eccepito la violazione, da parte dell'assicurato, del patto di gestione di lite convenuto nella polizza n. 51980005663 al punto 25.5, secondo il quale “[…] la
Compagnia assume la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, a nome dell' , designando legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni che spettano Parte_2 all' […] La Compagnia non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall' per Parte_2 Parte_2 legali e tecnici che non ha designato […]”.
L'eccezione è fondata.
Da un punto di vista generale, il contratto di assicurazione della responsabilità civile ha per effetto di obbligare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza (art. 1917, co.
III c.c.). Tale obbligo, in quanto espressamente previsto dalla legge, costituisce un effetto naturale del contratto (art. 1374 c.c.), ed è inderogabile dalle parti, se non in senso più favorevole all'assicurato ai sensi dell'art. 1932, co. I c.c. (Cass. 3011/2021).
Con specifico riguardo al caso di specie, però, deve osservarsi che, come già rilevato in precedenti analoghi deliberati dall'intestata sezione (Trib. Catania 1654/2024; Trib. Catania
2908/2023), è comunque valida la clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile che esclude il rimborso delle spese di c.d. resistenza non sulla base di un mero placet dell'assicuratore, bensì laddove sia l'assicurato stesso a decidere - come nella fattispecie - di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla stessa compagnia assicuratrice (Cass. 4202/2020)
In conclusione, alla luce delle superiori motivazioni, deve dichiararsi Controparte_2
(che ha assunto il rischio del certificato di polizza n. n. 51980005663) obbligata a tenere indenne
[...] di ogni somma che detta parte, in conseguenza del sinistro, dovrà pagare ad Controparte_1
in forza della presente sentenza, ivi incluse le spese di consulenza tecnica d'ufficio Parte_1
e le spese giudiziali liquidate in parte dispositiva, le quali costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (Cass. 10595/2018) – il tutto, in ogni caso, entro il massimale di polizza contrattualmente previsto.
pagina 8 di 9 Tuttavia, alla luce degli accordi contrattuali intercorso tra assicuratore ed assicurato, non possono gravare sulla compagnia assicuratrice le spese di resistenza affrontate da Controparte_1 in virtù della violazione, da parte dell'assicurato, della clausola di cui sopra, da ritenersi valida in ragione di quanto poc'anzi illustrato: tali spese restano pertanto a carico della parte assicurata.
Sono infine compensate le spese processuali di chiamata in causa del terzo – cioè, quelle sostenute dall'assicurato per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendo di essere tenuto alla manleva in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato (spese che non costituiscono né conseguenza del rischio assicurato, né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette agli artt. 91 e 92 c.p.c. - Cass. 18076/2020), in virtù della parziale soccombenza anche della parte convenuta rispetto alla domanda di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna al risarcimento, in favore di , del danno che si Controparte_1 Parte_1 liquida in € 26.603,50, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna a rimborsare, in favore di , le spese di lite e di Controparte_1 Parte_1 negoziazione assistita che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 8.687,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di Controparte_1
4. dichiara obbligata a tenere indenne di ogni Controparte_2 Controparte_1 somma che detta parte, in conseguenza del sinistro, dovrà pagare ad in forza Parte_1 della presente sentenza – ivi incluse le spese di consulenza tecnica d'ufficio e le spese giudiziali liquidate in parte dispositiva, entro il massimale di polizza;
5. dichiara non obbligata a tenere indenne di Controparte_2 Controparte_1 ogni somma che detta parte ha sostenuto per resistere alla pretesa del danneggiato;
6. compensa le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 31 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16458/2022
Oggi 31 ottobre 2025 ad ore 10:34 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Romeo, l'avv. Borzì, l'avv. Ragusa su delega dell'avv. Spagnolo.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Romeo precisa le conclusioni come da atto di citazione.
L'avv. Borzì precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, e discute oralmente la causa rilevando che l'istruttoria processuale non ha consentito di raggiungere la prova del sinistro ed ha anzi dimostrato che il sinistro si è verificato in maniera diversa da come esposto in citazione.
L'avv. Ragusa precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta rilevando che l'istruttoria processuale ha consentito di acclarare che l'attrice ha totalmente concorso a cagionare a se stessa il danno denunciato in citazione.
L'avv. Romeo insiste nell'eccezione di nullità della prova testimoniale per le ragioni già esposte in atti.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
16458/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. FABRIZIO Parte_1 C.F._1
ROMEO, elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO MARIO 74, CATANIA
contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO Controparte_1 C.F._2
BORZÌ, elettivamente domiciliato in VIA DALMAZIA 79, CATANIA
e con la chiamata in causa di
( ) rappresentato e difeso dall'avv. SANTO Controparte_2 P.IVA_1
SPAGNOLO, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 244, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta da per le Parte_1 motivazioni di seguito esposte.
pagina 2 di 9 1.1. L'attrice ha allegato di essere caduta a terra la mattina del 29 agosto 2021 mentre usciva dal panificio sito in Catania, via Savasta 44/48, a causa di un gancio non segnalato, ancorato sulla soglia di entrata/uscita dal locale ed utilizzato per apporre il lucchetto di chiusura della saracinesca;
l'attrice ha chiesto condannarsi nella qualità di titolare del panificio, al risarcimento del Controparte_1 danno sofferto per effetto della caduta.
Osserva il Tribunale che in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, a prescindere dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito;
detto fattore è rappresentato dal fatto naturale o del terzo o del danneggiato, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Sez. Un. 20943/2022).
L'attrice ha in primo luogo provato l'evento dannoso allegato in citazione.
All'udienza del 12 novembre 2024 il testimone (coniuge dell'attrice in regime di Tes_1 separazione dei beni e disinteressato all'esito del giudizio), presente sul luogo dell'incidente occorso all'attrice, ha dichiarato quanto segue: “[…] ero seduto in macchina, di fronte al panificio ed aspettavo che mia MO uscisse. Quando è uscita, ho visto personalmente mia MO che inciampava e volava
a terra sulla strada […]”; in particolare, il testimone ha precisato che “[…] mia MO è inciampata sul gancio di chiusura del lucchetto della saracinesca della porta d'ingresso al panificio […] Il gancio dove è inciampata mia MO si trovava al centro del gradino, come del resto si vede dalle foto esibitemi […]” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 12 novembre 2024 e doc. 7 allegato alla citazione).
La testimone (non parente delle parti e disinteressata all'esito del giudizio) Testimone_2 ha riferito che “[…] il giorno dell'infortunio occorso alla signora io mi trovavo dentro il Parte_1 panificio e stavo comprando il pane. La stessa è uscita dalla porta che si affaccia sulla via Parte_1
Galati, che quel giorno era mezza aperta per fare circolare l'aria ma che di solito è chiusa perché
l'ingresso e l'uscita del panificio è dalla parte di via Savasta, dove le ante sono entrambe aperte.
Riconosco i luoghi dalle foto allegate da parte attrice che mi vengono mostrate. Preciso che, a differenza di quanto mostrato nelle foto, il giorno dell'infortunio l'anta destra della porta su via Galati era chiusa ed era aperta quella sinistra […] Non ho visto il momento esatto ed il punto esatto in cui è inciampata la . L'ho vista solo dopo, a terra, sul marciapiede ed anche sulla strada, davanti Parte_1 al panificio […]” (cfr. pag. 3 del verbale di udienza del 12 novembre 2024). pagina 3 di 9 La testimone ha dichiarato quanto segue: “[…] ero presente anche il Testimone_3
29/08/2021, giorno dell'infortunio occorso alla GN (che comunque non conoscevo) […] Parte_1 il gancio era posto in corrispondenza dell'anta che di solito resta chiusa. Quindi a differenza di come mostrato dalla foto esibitami, quel giorno l'anta desta era chiusa e l'anta sinistra era aperta. Mi riferisco all'uscita su via Galati […]” (cfr. pag. 5 del verbale di udienza del 12 novembre 2024).
Tali dichiarazioni possono essere ritenute pienamente attendibili in quanto:
• rese da persone che assistettero personalmente all'incidente occorso all'attrice o intervenute immediatamente dopo;
• escussi sia a prova diretta che contraria, i testimoni hanno riportato una narrazione dei fatti intrinsecamente coerente e concorde, oltre che collimante con la documentazione in atti prodotta – il riferimento va, in particolare, alla rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi ed al verbale di pronto soccorso (cfr. docc. 1 e 7 allegati alla citazione);
• convergenti, infine, con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio in ordine a natura ed eziologia delle lesioni patite dall'attrice, come si dirà nel prosieguo della sentenza.
Parte attrice ha inoltre dimostrato l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno dalla stessa sofferto per effetto della caduta.
In particolare, secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal
Tribunale, a seguito della descritta caduta la signora riportò una “frattura chiusa estremità acromiale della clavicola sinistra, infrazione costali archi anteriori della 3-4-5-6-7 costa di sinistra “- lesioni da considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica del sinistro come provata dall'attrice all'esito dell'istruttoria processuale (cfr. pagg. 3 ss. della consulenza tecnica d'ufficio).
Peraltro, parte convenuta non ha fornito alcuna prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi
– secondo il poc'anzi richiamato orientamento giurisprudenziale – come un fatto naturale o di un terzo o dello stesso danneggiato connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo.
pagina 4 di 9 In particolare, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, co. I c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass.
34886/2021).
Nel caso di specie, la situazione di potenziale pericolo conseguita alla presenza del gancio sporgente collocato in corrispondenza della soglia di ingresso/uscita dei clienti dall'esercizio commerciale, non solo non era prevedibile, ma nemmeno era suscettibile di essere superata attraverso l'adozione, da parte della , di qualsivoglia cautela. Parte_1
Osserva il Tribunale che non è condivisibile la tesi sostenuta da parte convenuta nelle proprie difese, secondo cui la , portando con sé sacchetti della spesa ed una cassetta di acqua Parte_1
(circostanza, quest'ultima, che può in effetti dirsi provata alla luce dell'istruttoria processuale), avrebbe concorso a cagionare sé stessa il danno. Proprio tali circostanze di tempo e di luogo devono infatti essere adeguatamente considerate: la caduta è avvenuta all'uscita di un esercizio commerciale ove, secondo l'id quod plerumque accidit, gli avventori si recano proprio al fine di acquistare beni di consumo.
Può dirsi pertanto acclarata la tesi sostenuta da parte attrice nelle proprie difese: infatti, alla luce del criterio del “più probabile che non”, l'evento si è evidentemente prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa – il gancio sporgente e non segnalato da alcun cartello di pericolo.
Da tutto quanto sopra esposto discende che il convenuto è chiamato a Controparte_1 rispondere nella qualità di custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione al danno occorso ad
. Parte_1
1.2. Si procede ora alla liquidazione del risarcimento del danno.
pagina 5 di 9 Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' per CP_3 determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023).
Del resto, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – quale, per l'appunto, tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 6351/2025).
pagina 6 di 9 Nel caso in esame, la pretesa di parte attrice di ristoro dei suddetti interessi è del tutto generica: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale come di seguito liquidato, della sola rivalutazione, il cui calcolo (con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito sottende un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, il perito Parte_1
d'ufficio, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona del danneggiato, ha rilevato che l'attrice, in conseguenza dell'incidente, riportò una “[…] infrazione multiple costali con residuata riduzione funzionale nei movimenti articolari scapolo omerali ad 1/3, in tutti i movimenti utili della spalla sinistra da esito frattura acromiale clavicola sinistra […]”
- il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 10% (cfr. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno non patrimoniale risarcibile in € 21.889,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 75% per trenta giorni in € 2.587,50;
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per venti giorni in € 1.150,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 25% per ulteriori venti giorni in € 575,00, il tutto, per complessivi € 26.603,50 (già inclusi € 402,00 per spese mediche sostenute dal danneggiato
– cfr. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio) - somma già liquidata secondo i valori monetari attuali.
In conclusione, deve condannarsi al risarcimento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, del danno che si liquida in € 26.603,50, oltre interessi legali maturandi dalla data di
[...] pubblicazione della presente sentenza al saldo.
2. Le spese di lite tra attore e convenuto seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di Controparte_1
pagina 7 di 9 3. È infine provato agli atti come avesse stipulato con Controparte_1 Controparte_2 un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (cfr. doc. 3 allegato
[...] alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato).
La compagnia assicurativa ha eccepito la violazione, da parte dell'assicurato, del patto di gestione di lite convenuto nella polizza n. 51980005663 al punto 25.5, secondo il quale “[…] la
Compagnia assume la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, a nome dell' , designando legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni che spettano Parte_2 all' […] La Compagnia non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall' per Parte_2 Parte_2 legali e tecnici che non ha designato […]”.
L'eccezione è fondata.
Da un punto di vista generale, il contratto di assicurazione della responsabilità civile ha per effetto di obbligare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza (art. 1917, co.
III c.c.). Tale obbligo, in quanto espressamente previsto dalla legge, costituisce un effetto naturale del contratto (art. 1374 c.c.), ed è inderogabile dalle parti, se non in senso più favorevole all'assicurato ai sensi dell'art. 1932, co. I c.c. (Cass. 3011/2021).
Con specifico riguardo al caso di specie, però, deve osservarsi che, come già rilevato in precedenti analoghi deliberati dall'intestata sezione (Trib. Catania 1654/2024; Trib. Catania
2908/2023), è comunque valida la clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile che esclude il rimborso delle spese di c.d. resistenza non sulla base di un mero placet dell'assicuratore, bensì laddove sia l'assicurato stesso a decidere - come nella fattispecie - di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla stessa compagnia assicuratrice (Cass. 4202/2020)
In conclusione, alla luce delle superiori motivazioni, deve dichiararsi Controparte_2
(che ha assunto il rischio del certificato di polizza n. n. 51980005663) obbligata a tenere indenne
[...] di ogni somma che detta parte, in conseguenza del sinistro, dovrà pagare ad Controparte_1
in forza della presente sentenza, ivi incluse le spese di consulenza tecnica d'ufficio Parte_1
e le spese giudiziali liquidate in parte dispositiva, le quali costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (Cass. 10595/2018) – il tutto, in ogni caso, entro il massimale di polizza contrattualmente previsto.
pagina 8 di 9 Tuttavia, alla luce degli accordi contrattuali intercorso tra assicuratore ed assicurato, non possono gravare sulla compagnia assicuratrice le spese di resistenza affrontate da Controparte_1 in virtù della violazione, da parte dell'assicurato, della clausola di cui sopra, da ritenersi valida in ragione di quanto poc'anzi illustrato: tali spese restano pertanto a carico della parte assicurata.
Sono infine compensate le spese processuali di chiamata in causa del terzo – cioè, quelle sostenute dall'assicurato per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendo di essere tenuto alla manleva in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato (spese che non costituiscono né conseguenza del rischio assicurato, né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette agli artt. 91 e 92 c.p.c. - Cass. 18076/2020), in virtù della parziale soccombenza anche della parte convenuta rispetto alla domanda di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna al risarcimento, in favore di , del danno che si Controparte_1 Parte_1 liquida in € 26.603,50, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna a rimborsare, in favore di , le spese di lite e di Controparte_1 Parte_1 negoziazione assistita che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 8.687,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di Controparte_1
4. dichiara obbligata a tenere indenne di ogni Controparte_2 Controparte_1 somma che detta parte, in conseguenza del sinistro, dovrà pagare ad in forza Parte_1 della presente sentenza – ivi incluse le spese di consulenza tecnica d'ufficio e le spese giudiziali liquidate in parte dispositiva, entro il massimale di polizza;
5. dichiara non obbligata a tenere indenne di Controparte_2 Controparte_1 ogni somma che detta parte ha sostenuto per resistere alla pretesa del danneggiato;
6. compensa le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 31 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo pagina 9 di 9