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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/05/2024, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 5/2024
La Corte di Appello di Ancona – Prima sezione civile II collegio– composta dai seguenti magistrati:
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 56/2023 e promossa con ricorso da:
(cod. fisc. ) in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di (Cod. Fisc. Reg. Impr. con sede in Parte_2 P.IVA_1
Rapagnano (FM) Via Archetti 12, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Antonelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Servigliano (FM) Via G. Mazzini 13
- RECLAMANTE-
CONTRO
C.F. ), con sede in Rapagnano Controparte_1 P.IVA_1
(FM), Via Archetti n. 12, in persona del Curatore Dott.ssa Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa FEDELI del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliata nel suo Studio in Fermo, C.da Campiglione n. 20,
- RECLAMATA -
E CONTRO (c.f.: ) con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Rapagnano Via Archetti n. 7 in persona del curatore fallimentare avv. Adriano De Luna
-RECLAMATA – contumace
Con l'intervento del Sig. Procuratore Generale in sede
OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza di apertura liquidazione giudiziale n.
22/2023 emessa dal Tribunale di Fermo il 30.11.2023
Conclusioni per le parti: come da verbale d'udienza del 6.05.2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Fermo dichiarava la liquidazione giudiziale di Parte_2
Il Tribunale ha rilevato il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del C.C.I.I. dall'esame dei bilanci, rilevando un attivo superiore ad €.
300.000,00, e ricavato altresì l'insolvenza e lo stato di decozione dall'esposizione debitoria (consistente presenza di debiti, oltre € 400.000,00 a fronte di esercizi in perdita negli ultimi 2 anni) dalla mancanza di disponibilità liquide (cfr. bilanci acquisiti del
2020, 2021 e 2022), dall'inadempimento del credito vantato dal creditore procedente, dalla perdita del godimento dello stabile ove era situata la sede legale.
Avverso la sentenza di liquidazione giudiziale propone reclamo la Si è Pt_2
costituita la curatela, chiedendo il rigetto del gravame, mentre la curatela istante va dichiarata contumace.
pag. 2/7 All'esito dell'udienza del 6.05.2024, raccolte le rispettive conclusioni mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente dichiarata l'infondatezza della eccezione di tardività del reclamo sollevata dalla Curatela reclamata, che ha dedotto che la cancelleria ha notificato la sentenza alla società a mezzo pec in data 4.12.2023 ed Parte_2
iscritto il provvedimento in pari data al Registro delle Imprese, mentre il reclamo è stato iscritto in data 04.01.2024, oltre il termine di gg. 30 previsto dall'art. 51
CCII.
Infatti la srl reclamante ha depositato le ricevute di deposito generate in data
3.01.2024, ossia la ricevuta di accettazione, la ricevuta di avvenuta consegna, la mail di esito dei controlli automatici deposito;
la cancelleria della Corte ha tuttavia rifiutato gli atti il giorno 4 gennaio perché depositati sul registro errato, ragione per cui il deposito è stato nuovamente effettuato sul registro indicato dalla cancelleria.
Secondo Cassazione civile sez. lav., 24/08/2022, n.25290 Le ragioni di eventuali rifiuti del deposito telematico non sono insindacabili, ma restano soggette all'ultimativo controllo del giudice procedente, allo scopo di verificare se errori rilevati in automatico dal sistema oppure dalla cancelleria destinataria del suo ufficio possano effettivamente reputarsi ostativi ad un definitivo consolidamento degli effetti del deposito stesso, il cui perfezionamento, ai sensi dell'art. 16-bis, co. 7 d.l. n.
179/2012 è ricollegato esclusivamente al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
pag. 3/7 Nel caso di specie, il deposito nell'errato registro non è ostativo della tempestività del ricorso, trattandosi di mera irregolarità, ed in quanto effettuato presso l'autorità giudiziaria competente a conoscere del reclamo.
Soccorre Cass. civ., sez. I, 10.3.2021, n. 6743, che, in fattispecie analoga, in cui era stata ricevuta la quarta PEC in termini non positivi, ha considerato che: "il ricorso è pervenuto presso l'organo giudiziario competente, la cancelleria ha aperto la busta e ha comunicato l'errore di individuazione del registro, dopodiché la procedura è stata ripetuta e la seconda volta con esito di accettazione. Pertanto, posto che la parte ha comunque ripreso il procedimento e lo ha condotto a buon fine indirizzando il
(secondo) deposito al registro corretto, il giudice per verificare la tempestività del deposito non avrebbe dovuto valorizzare la data del secondo deposito telematico
(3.12.2015) eseguito dopo il rifiuto della "busta", ma la data della seconda PEC o ricevuta di avvenuta consegna del primo deposito, quello erroneamente indirizzato al registro di volontaria giurisdizione".
Col primo motivo di reclamo, la società ricorrente contesta il mancato superamento delle soglie di f di cui all'art. 2 co. 1 lett d) e 121 CCI, asserendo che i bilanci non sono attendibili;
aggiunge la società ricorrente di essere società sostanzialmente inattiva e in procinto di liquidazione;
sostiene la propria natura di impresa minore;
argomenta che l'attivo patrimoniale risultante dallo stato patrimoniale è frutto di un errore, in quanto detto attivo è costituito da crediti, ed erroneamente reca per intero il valore dei crediti esigibili entro l'anno successivo pari ad € 350.113,00 negli esercizi 2020, 2021 e
2022, senza considerare l'avvenuto incasso di una parte di essi, e la svalutazione di altra parte di detti crediti;
precisa che la somma di € 13.603,88 va considerata come pagata, mentre altri crediti, di importo pari ad € 75.987,80 avrebbero dovuto essere oggetto di svalutazione al 50% in quanto di difficile riscossione;
deduce che l'erroneità dei bilanci depositati è confermata dal fatto che gli stessi sono stati approvati in un'unica seduta assembleare (doc. 10), sono sostanzialmente identici per pag. 4/7 tutte e tre gli ultimi esercizi e redatti senza tenere neanche in considerazione i costi d'esercizio annualità 2021 e 2022.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie la società reclamante vuole provare il mancato superamento dei limiti dimensionali, procedendo ad una svalutazione dei crediti in modo da ridurre l'attivo patrimoniale, esposto nei bilanci in €. 350.113,00, al disotto di €. 300.000,00: esattamente € 75.987,80 vantati verso clienti tedeschi, che costituiscono una voce decisiva per il superamento del valore di €. 300.000,00 dovrebbero essere svalutati del
50% e ciò sulla base di una mail, ricevuta nel 2020, inviata da un legale tedesco che in essa sconsigliava di intraprendere azioni legali in Germania per gli elevati costi.
Osserva la Corte territoriale che i bilanci regolarmente approvati e depositati sono assistiti da una sorta di presunzione (iuris tantum) di attendibilità; l'attivo patrimoniale - in tema di dichiarazione di fallimento - va valutato alla stregua degli artt. 2424 e 2426 cod. civ. (Cass. n. 19654/2015); Cass. 6752/2016 ha chiarito che occorre tener conto del valore dei crediti esattamente appostati in bilancio al valore nominale, salvo che la parte non comprovi un diverso valore di presumibile realizzazione. Va infatti ricordato che si possono iscrivere in bilancio solo i crediti esistenti e che ogni credito deve essere provato da un documento originario nel quale figuri il suo valore nominale;
tale valore nominale può essere rettificato attraverso la costituzione e implementazione di un
Fondo di svalutazione per perdite su crediti di accertata inesigibilità o di dubbia esigibilità. Il fondo svalutazione crediti viene portato in diminuzione al valore nominale dei crediti realizzando così il disposto del codice civile (art 2426 co. 1, punto 8): tali crediti “devono essere iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione”. Il valore nominale dei crediti e l'importo del fondo svalutazione sono riportati nella nota integrativa. L'accantonamento al fondo svalutazione crediti deve essere operato avendo riguardo non solo alle perdite relative a situazioni di inesigibilità già manifestatesi al momento della redazione del bilancio, ma anche a quelle che pur non essendosi ancora manifestate possono ragionevolmente ritenersi possibili;
l'accantonamento può avere luogo quando le perdite si sono manifestate a seguito dell'accertata insolvibilità del pag. 5/7 debitore che si ha nel caso di fallimento, procedure concorsuali o semplicemente sulla base di informazioni disponibili circa la situazione economica e finanziaria del debitore: dette informazioni debbono essere valutate dagli amministratori in sede di redazione del bilancio.
Ciò posto, la mail datata 23.06.2020 non appare idonea a provare un valore di realizzo dei crediti diverso da quello nominale, sia per il suo contenuto intrinseco, atteso che il legale redattore si è limitato a sconsigliare di intraprendere un contenzioso in
Germania per gli elevati costi, senza riferire in merito alla fondatezza delle pretese di credito, sia in considerazione dell'epoca di ricevimento: ove tale mail fosse stata credibile, avrebbe dovuto indurre la società reclamante a procedere alla rettifica del bilancio 2020 ed alla svalutazione per gli esercizi successivi al 2020, e ciò ancor più nel caso di specie, nel quale i bilanci 2020 e 2021 risultano essere stati approvati in deroga al termine ordinario di approvazione stabilito dall'art. 2364 comma 2 c.c.; per contro, il bilancio 2022 afferma a pg. 4 che i crediti sono stati iscritti al valore di presumibile realizzo, circostanza questa indicativa del fatto che la mail non ha prodotto alcun segnale di allarme circa il deterioramento del credito.
Del resto dalla detta mail si evince che non è stato instaurato alcun contenzioso per la riscossione dei crediti verso i clienti tedeschi - prima di ritenere la inesigibilità dei crediti, la società reclamante avrebbe potuto promuovere l'ingiunzione di pagamento europea procedura che si volge presso l'autorità giudiziaria italiana -, sicchè la sua considerazione appare insufficiente ai fini della svalutazione dei crediti, operazione contabile che deve essere effettuata secondo criteri di prudenza e ragionevolezza.
Il reclamo va quindi rigettato;
restano assorbite le censure relative al pagamento del credito di € 13.603,88.
Va infine rigettata la richiesta della curatela di condanna del legale rappresentante della società reclamante al pagamento in solido con la società delle spese dell'intero processo pag. 6/7 per mala fede, nonché di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 9
D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115.
La condanna invocata richiede la prova della malafede, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, non essendo sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n.29831), tesi proposte, nel caso di specie, per la prima volta in sede di reclamo, atteso che la società ricorrente è rimasta contumace nella fase istruttoria.
Le spese del gravame seguono la soccombenza, in ottemperanza alla regola di cui all'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza di liquidazione giudiziale gravata;
condanna la società reclamante al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, in favore della reclamata costituita, spese che si liquidano in € CP_3
3.000,00 per compensi oltre spese accessorie al 15%, IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 15.05.2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 5/2024
La Corte di Appello di Ancona – Prima sezione civile II collegio– composta dai seguenti magistrati:
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 56/2023 e promossa con ricorso da:
(cod. fisc. ) in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di (Cod. Fisc. Reg. Impr. con sede in Parte_2 P.IVA_1
Rapagnano (FM) Via Archetti 12, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Antonelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Servigliano (FM) Via G. Mazzini 13
- RECLAMANTE-
CONTRO
C.F. ), con sede in Rapagnano Controparte_1 P.IVA_1
(FM), Via Archetti n. 12, in persona del Curatore Dott.ssa Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa FEDELI del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliata nel suo Studio in Fermo, C.da Campiglione n. 20,
- RECLAMATA -
E CONTRO (c.f.: ) con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Rapagnano Via Archetti n. 7 in persona del curatore fallimentare avv. Adriano De Luna
-RECLAMATA – contumace
Con l'intervento del Sig. Procuratore Generale in sede
OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza di apertura liquidazione giudiziale n.
22/2023 emessa dal Tribunale di Fermo il 30.11.2023
Conclusioni per le parti: come da verbale d'udienza del 6.05.2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Fermo dichiarava la liquidazione giudiziale di Parte_2
Il Tribunale ha rilevato il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del C.C.I.I. dall'esame dei bilanci, rilevando un attivo superiore ad €.
300.000,00, e ricavato altresì l'insolvenza e lo stato di decozione dall'esposizione debitoria (consistente presenza di debiti, oltre € 400.000,00 a fronte di esercizi in perdita negli ultimi 2 anni) dalla mancanza di disponibilità liquide (cfr. bilanci acquisiti del
2020, 2021 e 2022), dall'inadempimento del credito vantato dal creditore procedente, dalla perdita del godimento dello stabile ove era situata la sede legale.
Avverso la sentenza di liquidazione giudiziale propone reclamo la Si è Pt_2
costituita la curatela, chiedendo il rigetto del gravame, mentre la curatela istante va dichiarata contumace.
pag. 2/7 All'esito dell'udienza del 6.05.2024, raccolte le rispettive conclusioni mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente dichiarata l'infondatezza della eccezione di tardività del reclamo sollevata dalla Curatela reclamata, che ha dedotto che la cancelleria ha notificato la sentenza alla società a mezzo pec in data 4.12.2023 ed Parte_2
iscritto il provvedimento in pari data al Registro delle Imprese, mentre il reclamo è stato iscritto in data 04.01.2024, oltre il termine di gg. 30 previsto dall'art. 51
CCII.
Infatti la srl reclamante ha depositato le ricevute di deposito generate in data
3.01.2024, ossia la ricevuta di accettazione, la ricevuta di avvenuta consegna, la mail di esito dei controlli automatici deposito;
la cancelleria della Corte ha tuttavia rifiutato gli atti il giorno 4 gennaio perché depositati sul registro errato, ragione per cui il deposito è stato nuovamente effettuato sul registro indicato dalla cancelleria.
Secondo Cassazione civile sez. lav., 24/08/2022, n.25290 Le ragioni di eventuali rifiuti del deposito telematico non sono insindacabili, ma restano soggette all'ultimativo controllo del giudice procedente, allo scopo di verificare se errori rilevati in automatico dal sistema oppure dalla cancelleria destinataria del suo ufficio possano effettivamente reputarsi ostativi ad un definitivo consolidamento degli effetti del deposito stesso, il cui perfezionamento, ai sensi dell'art. 16-bis, co. 7 d.l. n.
179/2012 è ricollegato esclusivamente al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
pag. 3/7 Nel caso di specie, il deposito nell'errato registro non è ostativo della tempestività del ricorso, trattandosi di mera irregolarità, ed in quanto effettuato presso l'autorità giudiziaria competente a conoscere del reclamo.
Soccorre Cass. civ., sez. I, 10.3.2021, n. 6743, che, in fattispecie analoga, in cui era stata ricevuta la quarta PEC in termini non positivi, ha considerato che: "il ricorso è pervenuto presso l'organo giudiziario competente, la cancelleria ha aperto la busta e ha comunicato l'errore di individuazione del registro, dopodiché la procedura è stata ripetuta e la seconda volta con esito di accettazione. Pertanto, posto che la parte ha comunque ripreso il procedimento e lo ha condotto a buon fine indirizzando il
(secondo) deposito al registro corretto, il giudice per verificare la tempestività del deposito non avrebbe dovuto valorizzare la data del secondo deposito telematico
(3.12.2015) eseguito dopo il rifiuto della "busta", ma la data della seconda PEC o ricevuta di avvenuta consegna del primo deposito, quello erroneamente indirizzato al registro di volontaria giurisdizione".
Col primo motivo di reclamo, la società ricorrente contesta il mancato superamento delle soglie di f di cui all'art. 2 co. 1 lett d) e 121 CCI, asserendo che i bilanci non sono attendibili;
aggiunge la società ricorrente di essere società sostanzialmente inattiva e in procinto di liquidazione;
sostiene la propria natura di impresa minore;
argomenta che l'attivo patrimoniale risultante dallo stato patrimoniale è frutto di un errore, in quanto detto attivo è costituito da crediti, ed erroneamente reca per intero il valore dei crediti esigibili entro l'anno successivo pari ad € 350.113,00 negli esercizi 2020, 2021 e
2022, senza considerare l'avvenuto incasso di una parte di essi, e la svalutazione di altra parte di detti crediti;
precisa che la somma di € 13.603,88 va considerata come pagata, mentre altri crediti, di importo pari ad € 75.987,80 avrebbero dovuto essere oggetto di svalutazione al 50% in quanto di difficile riscossione;
deduce che l'erroneità dei bilanci depositati è confermata dal fatto che gli stessi sono stati approvati in un'unica seduta assembleare (doc. 10), sono sostanzialmente identici per pag. 4/7 tutte e tre gli ultimi esercizi e redatti senza tenere neanche in considerazione i costi d'esercizio annualità 2021 e 2022.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie la società reclamante vuole provare il mancato superamento dei limiti dimensionali, procedendo ad una svalutazione dei crediti in modo da ridurre l'attivo patrimoniale, esposto nei bilanci in €. 350.113,00, al disotto di €. 300.000,00: esattamente € 75.987,80 vantati verso clienti tedeschi, che costituiscono una voce decisiva per il superamento del valore di €. 300.000,00 dovrebbero essere svalutati del
50% e ciò sulla base di una mail, ricevuta nel 2020, inviata da un legale tedesco che in essa sconsigliava di intraprendere azioni legali in Germania per gli elevati costi.
Osserva la Corte territoriale che i bilanci regolarmente approvati e depositati sono assistiti da una sorta di presunzione (iuris tantum) di attendibilità; l'attivo patrimoniale - in tema di dichiarazione di fallimento - va valutato alla stregua degli artt. 2424 e 2426 cod. civ. (Cass. n. 19654/2015); Cass. 6752/2016 ha chiarito che occorre tener conto del valore dei crediti esattamente appostati in bilancio al valore nominale, salvo che la parte non comprovi un diverso valore di presumibile realizzazione. Va infatti ricordato che si possono iscrivere in bilancio solo i crediti esistenti e che ogni credito deve essere provato da un documento originario nel quale figuri il suo valore nominale;
tale valore nominale può essere rettificato attraverso la costituzione e implementazione di un
Fondo di svalutazione per perdite su crediti di accertata inesigibilità o di dubbia esigibilità. Il fondo svalutazione crediti viene portato in diminuzione al valore nominale dei crediti realizzando così il disposto del codice civile (art 2426 co. 1, punto 8): tali crediti “devono essere iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione”. Il valore nominale dei crediti e l'importo del fondo svalutazione sono riportati nella nota integrativa. L'accantonamento al fondo svalutazione crediti deve essere operato avendo riguardo non solo alle perdite relative a situazioni di inesigibilità già manifestatesi al momento della redazione del bilancio, ma anche a quelle che pur non essendosi ancora manifestate possono ragionevolmente ritenersi possibili;
l'accantonamento può avere luogo quando le perdite si sono manifestate a seguito dell'accertata insolvibilità del pag. 5/7 debitore che si ha nel caso di fallimento, procedure concorsuali o semplicemente sulla base di informazioni disponibili circa la situazione economica e finanziaria del debitore: dette informazioni debbono essere valutate dagli amministratori in sede di redazione del bilancio.
Ciò posto, la mail datata 23.06.2020 non appare idonea a provare un valore di realizzo dei crediti diverso da quello nominale, sia per il suo contenuto intrinseco, atteso che il legale redattore si è limitato a sconsigliare di intraprendere un contenzioso in
Germania per gli elevati costi, senza riferire in merito alla fondatezza delle pretese di credito, sia in considerazione dell'epoca di ricevimento: ove tale mail fosse stata credibile, avrebbe dovuto indurre la società reclamante a procedere alla rettifica del bilancio 2020 ed alla svalutazione per gli esercizi successivi al 2020, e ciò ancor più nel caso di specie, nel quale i bilanci 2020 e 2021 risultano essere stati approvati in deroga al termine ordinario di approvazione stabilito dall'art. 2364 comma 2 c.c.; per contro, il bilancio 2022 afferma a pg. 4 che i crediti sono stati iscritti al valore di presumibile realizzo, circostanza questa indicativa del fatto che la mail non ha prodotto alcun segnale di allarme circa il deterioramento del credito.
Del resto dalla detta mail si evince che non è stato instaurato alcun contenzioso per la riscossione dei crediti verso i clienti tedeschi - prima di ritenere la inesigibilità dei crediti, la società reclamante avrebbe potuto promuovere l'ingiunzione di pagamento europea procedura che si volge presso l'autorità giudiziaria italiana -, sicchè la sua considerazione appare insufficiente ai fini della svalutazione dei crediti, operazione contabile che deve essere effettuata secondo criteri di prudenza e ragionevolezza.
Il reclamo va quindi rigettato;
restano assorbite le censure relative al pagamento del credito di € 13.603,88.
Va infine rigettata la richiesta della curatela di condanna del legale rappresentante della società reclamante al pagamento in solido con la società delle spese dell'intero processo pag. 6/7 per mala fede, nonché di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 9
D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115.
La condanna invocata richiede la prova della malafede, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, non essendo sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n.29831), tesi proposte, nel caso di specie, per la prima volta in sede di reclamo, atteso che la società ricorrente è rimasta contumace nella fase istruttoria.
Le spese del gravame seguono la soccombenza, in ottemperanza alla regola di cui all'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza di liquidazione giudiziale gravata;
condanna la società reclamante al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, in favore della reclamata costituita, spese che si liquidano in € CP_3
3.000,00 per compensi oltre spese accessorie al 15%, IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 15.05.2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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