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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 15.03.2025 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2976 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
e promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Cicchella elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
Attore
CONTRO
CP_1
Convenuto contumace
***
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione la società ha proposto opposizione Parte_1 all'atto di precetto del 23.09.2022 con il quale gli ha intimato il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 25.013,94, essendo rimasto impagato l'assegno emesso in data 27.10.2020 di € 25.000,00 eccependo di non aver mai emesso alcun assegno nei confronti dell'intimante e, in ogni caso, l'inefficacia dell'azione cambiaria per decorso del termine di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione dell'assegno ex artt. 75 e 76 L.A.
nonostante la regolarità della notifica oggetto di rinnovo in corso di causa, non si è CP_1 costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza. Ritiene il Tribunale che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile in quanto parte ricorrente ha depositato l'atto di precetto solo nelle note del 6.03.2025, a seguito di espressa pagina 1 di 2 richiesta da parte del giudice all'udienza del 26.02.2025 senza dedurre alcunché in ordine alla mancata produzione dello stesso unitamente all'atto introduttivo, deposito che – quindi – deve ritenersi inammissibile in quanto tardivo.
In ragione della mancata tempestiva produzione dell'atto di precetto (e, dunque, del titolo esecutivo) non è possibile per l'intestato Tribunale verificare né la sussistenza dei motivi posti a fondamento dell'opposizione né la fondatezza della pretesa avanzata da parte convenuta, dovendo – in ogni caso – il titolo esecutivo essere oggetto di controllo da parte del giudice anche d'ufficio (cfr.
Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza 22 giugno 2017, n. 15605), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni in applicazione del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
Nulla sulle spese essendo parte convenuta rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro , ogni contraria istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) nulla sulle spese
Teramo, 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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