Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Presidente Dott. Raffaele Califano
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Giudice rel. ed est. Dott.ssa Valentina Pierri
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1905/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, avente per oggetto: "Separazione giudiziale dei coniugi", vertente
TRA
Parte_1 (C.F. C.F._1 1), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valerio
Provaroni e Donato Di Milia;
ricorrente
E
RT (C.F. C.F. 2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Antonio Todisco e Avv. Gerardo Forte
resistente
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Avellino
Interventore ex lege
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.9.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Parte_1 -Con ricorso in riassunzione depositato in data 7.5.2021, premesso di aver precedentemente adito il Tribunale di Terni dichiaratosi incompetente con ordinanza del 18.3.2021 - proponeva innanzi all'intestato Tribunale domanda di separazione giudiziale dal proprio coniuge,
- che dopo aver conseguito la laurea e il dottorato in Fisica, Astrofisica e
Fisica Applicata, il ricorrente iniziava a lavorare come ricercatore presso l'Università Cattolica di
Lovanio, in Belgio, accollandosi, lui solo, le spese di sostentamento della coppia;
- che nel 2005 la
P_ conseguiva la laurea di I livello in Economia Aziendale, mentre il EL conseguiva l'incarico di ricercatore presso l'Università di Barcellona, città in cui entrambi i coniugi si stabilivano;
- che dall'unione nascevano due figli, ER (nata il [...]) e ER 2 (nato 1'8.10.2009), quest'ultimo affetto da disturbo dello spettro autistico;
che nell'autunno 2014, la resistente, unilateralmente, assumeva la decisione di fare ritorno al proprio paese di origine (Montemarano), senza prendere in considerazione ipotesi alternative e con grande rammarico del PT che si vedeva privato dei propri affetti e costretto ad affrontare, sin da subito, ingenti spese di viaggio per recarsi periodicamente dalla propria famiglia;
- che dal febbraio del 2016, la RO manifestava crisi di ansia e panico sempre più intense, tanto da non riuscire più a seguire i figli come necessario e da ricorrere a cure specialistiche;
- che nel periodo di Natale del 2017, la P_ riferiva al PT di avere intrapreso una relazione extraconiugale e di voler interrompere i rapporti con lui;
- che il PT nonostante le difficoltà descritte tentava di ricucire il rapporto con la moglie, tanto che entrambi iniziavano a seguire una terapia di coppia con la Dott.ssa Persona_3 (già logopedista di
ER_2 e psicologa della Sig.ra P_ e successivamente anche psicologa di ER con effetti positivi in ambito familiare;
- che successivamente il PT era costretto a fare ritorno in Spagna e pertanto la situazione familiare precipitava ancora una volta, in particolare perché la P_ decideva di sospendere la terapia farmacologica da lei praticata e di interrompere gli incontri per la terapia di coppia;
- che a Natale del 2019, il ricorrente, nel recarsi dai figli per trascorrere con loro le vacanze, si avvedeva che anche la figlia ER manifestava una accentuazione dei problemi comportamentali (e di socializzazione) riemersi con l'arrivo dell'adolescenza; - che l'immotivato astio della moglie induceva il PT a ripartire già il 28.12.2019, al fine di non aggravare ulteriormente la situazione;
- che il ricorrente si rendeva conto che l'unica opzione rimasta era quella di separarsi dalla moglie, ciò anche in virtù del fatto che aveva (ed ha) assoluta necessità di vedere regolato il rapporto con i propri figli, ad oggi gestito a suo discapito in maniera unilaterale ed arbitraria dalla RO.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1 e RT;
2) disporre l'affido condiviso di ER_2 e ERsona_4 con collocazione prevalente presso la madre e diritto-dovere del padre di vederli e tenerli con sé quando vorrà, compatibilmente ai loro impegni scolastici e di vita e previo congruo preavviso, nonché un fine settimana al mese, prelevandoli presso l'abitazione materna il sabato alle ore 14:00 ed ivi riportandoli la domenica alle ore 19:30. Il fine settimana del mese potrà essere concordato dal sig. Pt 1 e dalla sig.ra P_ con un anticipo di giorni 30, rispetto alla data in cui il padre terrà con sé i minori: in mancanza di accordo, il fine settimana sarà il secondo del mese;
3) disporre che il padre potrà tenere con sé i minori nel periodo natalizio (23 dicembre - 6 gennaio) per 10 giorni da concordare preventivamente con la madre entro il 10 novembre di ogni anno: in mancanza di accordo, i minori dovranno essere tenuti dal padre dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno;
4) disporre che il padre potrà tenere con sé i minori durante le vacanze scolastiche di
Carnevale, nonché durante le vacanze pasquali;
5) disporre che il padre potrà tenere con sé i due minori anche per le vacanze estive, per il periodo 1 - 20 agosto di ogni anno, compatibilmente con le terapie che dovrà svolgere il figlio minore ER_2 6) porre a carico del sig. PT quale contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 550,00 totali (€ 275,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 2 di ogni mese;
nonché il 50% delle spese straordinarie;
7) disporre che le terapie del figlio minore ER 2 siano sempre decise da entrambi i genitori, previa acquisizione del parere di medici e specialisti;
8) dichiarare che la separazione dei coniugi è addebitabile alla sig.ra P_ e conseguentemente dichiarare che alcun mantenimento è dovuto alla stessa da parte del sig. PT
Vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.10.2021 si costituiva in giudizio RT la quale si riportava alle conclusioni già rassegnate nella
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comparsa di costituzione e risposta depositata innanzi al Tribunale di Terni, chiedendone l'accoglimento in toto e con conseguenziale rigetto delle avverse difese. In particolare la resistente, nel contestare l'avversa ricostruzione dei fatti, a propria volta, deduceva: che durante la permanenza del ricorrente in Belgio, lo stesso non provvedeva all'integrale sostentamento della famiglia in quanto un aiuto importante alla RO continuava a venire dalla famiglia originaria e che il ricorrente aveva confessato alla resistente un tradimento con una donna, avvenuto in quel periodo;
che il trasferimento a Montemarano avveniva di comune accordo per la gravidanza
-
difficile ed a rischio e che, dopo la nascita di ER con grande sacrificio, la resistente si trasferiva a Barcellona, luogo di lavoro PT per seguire il marito;
- di non aver rifiutato mai posti di lavoro con retribuzioni troppo basse;
- che nel 2014, d'intesa tra i coniugi, la P_ si trasferiva a Montemarano per dare la possibilità al piccolo ER_2 di seguire il “progetto ex art. 26” e per procedere alle cure in Italia;
- che per sostenere le necessità dei figli la P_ faceva uso dei suoi risparmi e ricorreva all'aiuto della famiglia originaria;
- che mai la P_ aveva omesso di seguire le prescrizioni degli specialisti sanitari. Contestava, inoltre, di aver frapposto ostacoli alla relazione tra il padre e i figli evidenziando che il piccolo ER_2 non è in grado di sostenere una conversazione telefonica. Precisava di aver costantemente informato il padre, a mezzo whatsapp e/o e-mail, circa lo stato di salute di ER_2 Contestava fermamente di avere avuto una relazione extraconiugale, deducendo che mai la coppia aveva seguito una terapia familiare con la dott.ssa
ER_3 Tanto premesso, RT chiedeva la pronuncia della separazione con addebito della stessa al Pt 1 alle seguenti condizioni: - che i coniugi siano autorizzati a vivere separatamente;
disporre l'affidamento condiviso per ER con collocazione prevalente presso la madre e con diritto per il padre di vederla e tenerla con se'compatibilmente con gli impegni scolastici il venerdì dalle 17.00 alle 19.30, il sabato dalle 17.00 alle 19.30, la domenica dalle 10.00 alle 19.30; disporre l'affidamento esclusivo cd rafforzato solo ed esclusivamente per motivi medici del piccolo
ER_2 inteso non come limitazione delle facoltà genitoriali in capo al genitore non affidatario ma avente funzione di evitare che "la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa della lontananza del padre che lavora in Spagna (Ord. Trib. Milano
20/03/2014 - est. Dott. Giuseppe Buffone), con diritto per il padre di vederlo e tenerlo con sé il venerdì dalle 17.00 alle 19.30, il sabato dalle 17.00 alle 19.30, la domenica dalle 10.00 alle 19.30 con rientro notturno sempre nella casa materna il tutto compatibilmente con i percorsi che ER_2 frequenta;
disporre che il padre possa tenere con sé i minori nel periodo natalizio e pasquale a giorni alterni con la madre senza pernottamento per ER_2 che farà ritorno a casa alle 20.30; - disporre che il Dott. PT possa tenere con sé i minori per il periodo estivo per 7 giorni consecutivi, sempre senza il pernottamento per ER_2 che farà ritorno a casa alle 20.30 di ogni sera;
- disporre che il Dott. Pt 1 versi alla Dott.ssa P_ la somma di euro 350,00 quale contributo al mantenimento per ciascun figlio ed euro 200,00 per la moglie con rivalutazione istat, oltre il 50% delle spese straordinarie. Vinte le spese.
Nel corso della fase presidenziale veniva disposto ed espletato l'ascolto della figlia Per_1 all'epoca minore di età, nonché espletata CTU affidata alla dr.ssa Persona_5 per l'individuazione delle modalità di affidamento e del regime di frequentazione più rispondenti all'interesse dei minori.
Assunti i provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza del 7.6.2022, depositate le memorie integrative, acquisita la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Montemarano incaricati di monitorare gli incontri tra il padre e la minore ER rigettate le istanze di prova orale, espletata una seconda CTU affidata al dr. ERsona_6 all'udienza del 24.9.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte in sostituzione di udienza, la causa veniva assunta in decisione al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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1.- La condotta processuale delle parti, che hanno concordemente richiesto pronunciarsi la loro separazione personale sin dai rispettivi scritti difensivi iniziali, induce a ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile.
Il Tribunale, pertanto, considerato che, in base alle risultanze processuali, ricorre, nella fattispecie concreta, l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.- Vanno quindi esaminate le domande di addebito formulate reciprocamente dalle parti.
Preliminarmente, occorre rammentare che, in base al secondo comma dell'art 151 c.c., il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. ERtanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v., Cass. 14042/2008, Cass., n.
14840 del 2006, n. 12383 del 2005, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25843 del 18/11/2013).
Nel caso di specie, entrambe le domande di addebito formulate dalle parti sono infondate e, pertanto, vanno respinte. Quanto alla domanda di addebito avanzata dal ricorrente nei confronti della P_ essa si fonda nell'atteggiamento ostruttivo e oppositivo tenuto dalla resistente nei confronti del marito, connotato da un progressivo allontanamento che l'avrebbe indotta a interrompere il progetto di vita inizialmente concordato lasciando la residenza comune in Spagna e facendo ritorno a
Montemarano, così determinando la definitiva frattura della relazione coniugale e l'incrinarsi della relazione tra il padre e i figli.
Con la domanda di addebito avanzata sin dalla comparsa di costituzione dalla resistente, invece, la
P_ si duole dell'atteggiamento distante e indifferente del PT che avrebbe anteposto le esigenze della propria carriera professionale disinteressandosi del tutto dei bisogni della moglie e dei figli e determinando, così, una insanabile frattura nel rapporto familiare.
Dalle deduzioni delle stesse parti è emerso un rapporto caratterizzato da un originario, forte e mai composto dissenso tra i coniugi, in particolare in ordine alle scelte di indirizzo fondamentali della vita familiare, quale il luogo dove stabilire la comune residenza e i ruoli svolti dalla coppia all'interno della famiglia. Tali criticità si sono manifestate in maniera conclamata con il sopraggiungere delle responsabilità legate alla crescita dei figli, allorquando si sono acuite le divergenze in ordine alla educazione della figlia ER e alle scelte terapeutiche per il figlio
ER 2 affetto da disturbo dello spettro autistico.
Confrontando le allegazioni offerte da entrambe le parti, non si evidenziano condotte violative dei doveri coniugali tale da giustificare l'addebito della separazione all'uno o all'altro coniuge quanto, piuttosto, dissapori e divergenze insorte nel corso del matrimonio sulle scelte di vita comune da adottare, che hanno condotto all'allontanamento e quindi alla frattura definitiva.
Va peraltro sottolineato che anche i capitoli di prova orale articolate dalle parti non riguardano le cause della crisi familiare e, dunque, il profilo dell'addebito, quanto piuttosto i comportamenti asseritamente non idonei avuti da ciascun coniuge nella gestione dei figli e dunque il profilo della capacità genitoriale, su cui il Tribunale ha svolta ampia attività istruttoria mediante l'espletamento di due CTU.
Sulla base degli elementi offerti, ad avviso del Collegio, appare evidente l'incapacità di entrambe le parti di confrontarsi costruttivamente e trovare un punto di equilibrio e sintesi (pur astrattamente possibile) tra le rispettive e distanti posizioni. Né può dirsi in questa sede quale fosse la visione più corretta, se quella prospettata da PT che ha continuato la propria permanenza in Spagna dove si sono radicate le sue prospettive di carriera o quella prospettata dalla P_ che, gravata dalle difficoltà di seguire i figli e, in particolare, il minore ER_2 necessitando di un sostegno familiare, ha scelto di ritornare in Italia, ove, peraltro, ER_2 viene seguito nel suo percorso terapeutico. La causa della crisi coniugale va ravvisata, secondo il Collegio, nell'incapacità di individuare un percorso comune. Il che implica l'insussistenza di una responsabilità esclusiva dell'uno o dell'altro coniuge per la crisi della vita familiare.
Così individuata la causa primaria del progressivo degenerare del rapporto tra i coniugi stessi, aggravata da un irrisolto dissenso rispetto alla gestione della disabilità del figlio minore ER_2 e dei problemi comportamentali della figlia ER il Collegio osserva che le altre doglianze a sostegno della domanda di addebito si configurano piuttosto come effetti del contrasto mai composto, rispetto ai quali non è stata acquisita al giudizio alcuna prova che essi abbia determinato l'irreversibilità della crisi coniugale, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. ER quanto sopra esposto, le domande di addebito avanzate da entrambe le parti vanno rigettate.
3.- ER quanto riguarda i provvedimenti accessori, va in primo luogo esaminato il profilo relativo alla modalità di affidamento del figlio minore ER_2 atteso che la figlia ER è ormai diventata maggiorenne.
In proposito, si evidenzia che il giudizio ha avuto un andamento particolarmente complesso e articolato proprio a causa dell'estrema conflittualità tra le parti, che, pur condividendo la individuazione della madre come genitore collocatario, hanno espresso forti contrasti sulla scelta tra affidamento condiviso (richiesto da PT e affidamento esclusivo di ER_2 per esigenze mediche
(richiesto dalla P_ nonché sulla regolamentazione del diritto di visita del padre.
Tali contrasti sono, peraltro, sfociati nella proposizione, in corso di causa, di plurime istanze dirette a modificare, sul punto, i provvedimenti provvisori adottati in sede presidenziale ovvero all'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c..
Al fine precipuo di acquisire elementi di valutazione indispensabili per assumere le determinazioni maggiormente rispondenti all'interesse superiore del minore ER_2 occorre richiamare le due consulenze tecniche d'ufficio redatte, rispettivamente, dalla dott.ssa ER_5, psichiatra, e dal dott.
ER_6 neuropsichiatra infantile, nel corso del giudizio.
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La dottoressa ER_5 ha riconosciuto nella RO la funzione di caregiver, cioè di colei che si fa carico, in prima istanza, della responsabilità concreta della cura di ER_2 Inoltre, ha affermato che sinora la famiglia ERsona_7 è vissuta in uno stato di "dolore morale cronico" che ha impedito, o comunque non favorito, il manifestarsi delle risorse adattive del sistema e l'esplicarsi di percorsi evolutivi positivi e che la qualità della relazione di ER con il padre risulta compromessa dallo stress nella coppia genitoriale e dal conflitto familiare.
Ciò posto, la CTU ha consigliato ai signori PT e P_ un percorso individuale di psicoterapia per lavorare sui propri vissuti di dolore e perdita e di andare oltre ad essi, alla ricerca delle potenzialità utili a favorire un adattamento positivo.
Ha, dunque, suggerito ai genitori, nelle conclusioni rassegnate con consulenza depositata il
3.5.2022, di continuare a far seguire ER_2 dall'attuale neuropsichiatra infantile, che costituisce il riferimento prioritario per tutto quanto attiene alla valutazione della condizione clinica, alle cure, alle terapie abilitative e/o riabilitative e alle disposizioni da seguire per il benessere di ER_2, richiedendo, a cadenza annuale, una ulteriore valutazione ad altro professionista, per favorire una valutazione della condizione psicopatologica del minore che va incontro ad ulteriori sviluppi.
Ha, infine, proposto un piano genitoriale dettagliato improntato sull'affido condiviso dei figli, sottolineando il necessario impegno da parte dei genitori a comunicare direttamente tra loro, omettendo a tal fine qualsiasi utilizzo dei figli, a promuovere il rapporto con l'altro genitore, rimuovendo gli ostacoli ed evitando sempre di sminuire o criticare la figura dell'altro agli occhi delle figlie o di litigare o scontrarsi in presenza delle stesse, a tenere indenne i figli dal coinvolgimento nei confronti di eventuali partner in attesa che si recuperi il rapporto con il padre. A tal fine ha previsto un regime di frequentazione progressivamente più ampio per il padre.
Quanto alla relazione depositata in data 25.2.2024 e redatta dal dott. Persona_6 neuropsichiatra infantile, designato per valutare la modalità di affidamento anche in relazione alla patologia del minore ER_2, il Consulente ha riferito che gli ex coniugi ERsona_7 vivono una situazione di conflitto e che dall'insieme delle valutazioni e della vicenda familiare, emerge un livello di integrazione familiare assente con conflitti frequenti e coinvolgimento dei figli e scarsa consapevolezza alternativamente da parte dell'uno e dell'altro genitore, delle difficoltà dell'uno e dell'altro figlio, relativamente ai bisogni specifici che questi presentano (cfr. pag. 8 della
Consulenza Tecnica).
Ha, inoltre, dedotto che la coppia ERsona_7 è entrata in crisi molto presto, non senza correlazioni con la diagnosi di autismo di ER_2 e in questa crisi sono affiorate le particolarità e le reciproche rigidità nella personalità dei due coniugi, che si sono esacerbate fino ad arrivare a conflitti e comportamenti reciprocamente ostativi. Punto focale della questione è che il PT ha seguito solo le proprie istanze di carriera e a distanza non sembra "vedere" i veri bisogni di
ER_2 Il PT lamenta la difficoltà a esercitare la genitorialità per via dell'atteggiamento iperprotettivo e ostativo della madre. La cultura di riferimento, diversa anche come estrazione familiare, condiziona in maniera significativa il modo di vedere, e di interpretare anche i valori e i modi di educare i figli. Alla stessa maniera condiziona le capacità di accudimento rispetto ai bisogni di salute e rispetto a quadri particolari (cfr. pag. 23 della Consulenza Tecnica).
In particolare, nella relazione del CTU dr. ER_6 si legge:
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1) Il regime di affidamento condiviso non è allo stato contrario all'interesse dei figli, e non si evincono, in teoria, grossolane difficoltà in ordine alla capacità genitoriale da parte di uno o entrambi gli ex coniugi;
tuttavia, i sigg.ri PTe P_ esprimono, ognuno a suo modo, ancora troppa sofferenza sia per il fallimento del progetto matrimoniale sia per le difficoltà genitoriali in ordine ai problemi dei figli;
questi lutti, ancora per nulla elaborati, rendono le loro competenze genitoriali ancora deboli, e la loro collaboratività minima. Questo richiede da parte loro e dei loro consulenti, in questa fase, un affidamento ER_8 e Controparte_2 ai tecnici che si occupano di tali problemi, vale a dire gli specialisti che seguono ER_2 Per_1 e coloro che
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avranno in carico i genitori medesimi. Non è immaginabile derogare da tale indicazione;
sarebbe facile dire che sarebbe dovuto proprio alla cristallizzazione della sua condizione esistenziale;
se succedesse in Spagna, si potrebbe dire l'inverso, ma la verità è che in questa materia, l'autismo e le sue traiettorie evolutive, esiste una quota di imprevedibilità con la quale, genitori e curanti e altri interlocutori, occorre realisticamente fare i conti. Discorso simile, anche se su un versante clinico diverso, per ER, appena reduce da un episodio di scompenso comportamentale che rappresenta una spia notevole e eclatante della sua sofferenza attuale e dei suoi bisogni di cura, altrettanto complessi e assolutamente da non sottovalutare. Quindi va bene tutelare il diritto del papà di portare con sé ER_2 anche lontano da Montemarano, sia in Italia che in Spagna, ma con la guida di esperti riconosciuti, con un programma coerente, condiviso e supervisionato. Il dott. ER_6 ha, inoltre, manifestato l'esigenza individuare un punto di riferimento stabile e coerente con un'articolazione riconosciuta e ben strutturata, e a questo scopo non si vede alternativa alla NPIA della ASL locale, che per logistica, organizzazione e vicinanza deve avere tutte le caratteristiche di riconoscibilità e solidità rispetto a un caso multiproblematico come quello della famiglia ERsona_7 Il servizio NPIA con le sue componenti cliniche e sociali vigilerà e relazionerà sulle condizioni dei ragazzi e sulla qualità delle interazioni genitori-figli, e soprattutto, elemento irrinunciabile, sulla messa in pratica delle indicazioni scaturite dalla presente CTU.
Orbene, dalla complessa istruttoria espletata emergono, ad avviso del Collegio, elementi convergenti nell'indicare la modalità dell'affidamento condiviso quale regola del caso di specie.
In punto di diritto, occorre rammentare che, già a seguito della riforma operata dalla L. n. 54 del
2006 e ancor più con la riforma operata dal legislatore nel 2012/13, la bigenitorialità, nel senso precisato dall'odierno art. 337 ter c.c., intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile non con uno ma con entrambi i genitori, è un valore che deve essere garantito sicchè l'affido condiviso, che ne rappresenta il principale strumento di garanzia, deve essere privilegiato tutte le volte in cui non appaia evidente la contrarietà di tale soluzione all'interesse del minore.
Nel caso di specie, dalle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio espletate e dalla relazione degli incontri svolti dai Servizi Sociali di Montemarano depositata in data 17.10.2022, non solo non sono emersi elementi di certezza in ordine alla incapacità genitoriale di una delle parti, ma al contrario le stesse hanno dimostrato di essere fortemente interessate e motivate rispetto alla cura ed al rapporto con i figli, nonostante l'estrema conflittualità del loro rapporto.
-Tale conflittualità – che si traduce sovente nell' incapacità di dialogo costruttivo tra i coniugi e che condiziona in maniera decisiva tutte le dinamiche familiari - non può essere tuttavia di ostacolo al contributo fondamentale che ciascuno dei genitori può e deve dare, nell'esercizio della propria responsabilità, alla crescita dei figli.
In altri termini, tale conflittualità non può tuttavia assurgere a motivo di esclusione dell'affidamento condiviso, poiché altrimenti tale istituto avrebbe una applicazione solo residuale (Cass. 1777/2012).
Né peraltro può darsi corso alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore ER_2 alla madre in ragione della lontananza fisica del padre, che vive in Spagna.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha, da tempo sottolineato, infatti, che "In tema di affidamento, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l' affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore" (Cass., n. 24526 del 02/12/2010).
Nel corso del processo e delle attività di approfondimento istruttorio espletate, il PT ha sempre mostrato partecipazione costante e propositiva rispetto alle scelte riguardanti i figli, delineando la figura di un padre tutt'altro che assente, nonostante la distanza fisica, elemento quest'ultimo che dunque non costituisce un ostacolo alla condivisione delle scelte da adottare.
Non vi è dubbio che le parti sono chiamate nel superiore interesse di figli, che costantemente hanno invocato nel corso del giudizio – ad assumere reciprocamente un atteggiamento collaborativo
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nella consapevolezza che l'armonia tra le figure genitoriali è una condizione imprescindibile per il benessere psicofisico dei figli (cfr. pag. 31 della relazione del dr. ER_6 del 25.2.2024, ove al punto 4 si legge: "se fosse necessario, ribadiamo che i comportamenti dei genitori e delle rispettive famiglie in generale dovranno improntarsi a favorire la bigenitorialità, evitare comportamenti tipici dell'alta EE, seguire le prescrizioni dei consulenti che a vario titolo ruotano intorno alla vicenda...").
In tal senso, quindi, ferma restando la possibilità che, nella presente sede, in ossequio alle indicazioni della dr. ER_6 si suggerisce vivamente alle parti affinchè si sottopongano ad intervento psicoterapeutico ad indirizzo sia individuale sia familiare, non essendo emersi elementi ostativi (anche dal punto di vista medico e neuropsichiatrico), deve disporsi l'affido condiviso del minore ER_2 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente dello stesso presso la madre.
Ciò posto, come indicato dal CTU al punto 5) delle conclusioni della relazione, il Collegio dispone che "per quanto concerne le scelte inerenti alla salute dei ragazzi, per le questioni URGENTI, con un'urgenza ragionevolmente e adeguatamente documentata, si suggerisce di disporre che il sig.
PT deleghi alle scelte la madre sig.ra P_ con impegno Parte_2 a collaborare in tutti i percorsi attinenti ai 2 ragazzi, con l'aiuto dei terapeuti sia individuali che di coppia che nel contempo saranno stati individuati e relazioneranno adeguatamente in merito;
parimenti l'équipe che ha in carico i ragazzi deve garantire un contatto costante e continuo con il padre, anche utilizzando le possibilità offerte dalla tecnologia (videochiamate e quant'altro) che, dalla pandemia da covid-19 in poi, sono state ampiamente adoperate e legittimate nella letteratura internazionale".
Relativamente alla determinazione del regime di visita, non si può invece prescindere né dall'aspetto logistico e dalla lontananza tra i luoghi di residenza. Il Collegio ritiene, dunque, opportuno confermare, con le opportune modifiche, il programma di frequentazione già disposto con ordinanza dell'8.6.2022 come integrato con ordinanza del 9.3.2023, ovvero:
• Il figlio ER_2 trascorrerà con il padre il terzo (3) fine settimana di ogni mese, dalle ore
14:00 del venerdì alle ore 20:00 del lunedì. Qualora il signor PT potesse trattenersi ulteriori 2 giorni, dovrà darne avviso alla sig.ra P_ 15 giorni prima. All'uopo, il padre provvederà a locare un appartamento nelle vicinanze più strette possibili alla residenza materna, da individuarsi nel Comune di Montemarano, conducendo una quotidianità il più possibile regolare per loro e per poter far svolgere le terapie domiciliari a ER_2 Le stesse, su espressa richiesta scritta da parte del signor PT potranno essere effettuate dagli operatori competenti presso indirizzo diverso ma dello stesso comune.
Festività Natalizie: ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
•
ERiodo pasquale: il padre potrà tenere con sé il figlio ER_2 ad anni alterni, dalle ore 11
•
della domenica antecedente a quella di Pasqua (domenica delle Palme) fino alle ore 20 del sabato antecedente al giorno di Pasqua ovvero dalle ore 11:00 del lunedì santo alle ore 20 della domenica di Pasqua;
ER le vacanze estive ER_2 trascorrerà 10 giorni con il padre consecutivi e precisamente dal
•
giorno dal 1° al 10 agosto, ferma la disponibilità di entrambi i genitori di modificare con il consenso reciproco tali determinazioni in conseguenza di ragioni lavorative ovvero di impegni familiari.
• Il minore festeggerà il proprio compleanno con entrambi i genitori presso punti di ristorazione;
e solo in caso di mancato accordo, festeggerà ad anni alterni con ciascuno dei due. La rotazione inizierà con la sig.ra P_
• Ciascun genitore trascorrerà in compagnia di ER_2 il proprio compleanno ed onomastico;
così pure per la festa della mamma (con la mamma) e la festa del papà (con il papà): per gli effetti, se una delle feste cadrà nei week end o giorni di spettanza dell'altro genitore, si farà luogo ad uno "scambio” a semplice richiesta del genitore festeggiante, senza possibilità per l'altro di opporvisi, con facoltà del genitore di poter recuperare previa sua comunicazione l'eventuale giorno concesso e sottratto al rapporto genitore figlio.
Durante le festività Natalizie, il periodo pasquale e le vacanze estive, Parte_1 è autorizzato a portare ER_2 in altri luoghi sul territorio nazionale o presso la propria residenza in Spagna.
Resta inteso che, non potendosi effettuare una previsione generalizzata in considerazione della patologia di ER_2 prima di ogni significativo viaggio o spostamento, soprattutto all'estero, il neuropsichiatra infantile che ha in cura ER_2 dovrà esprimere una valutazione sulla compatibilità delle condizioni psico-fisiche del minore con il viaggio che andrà ad affrontare e, più in generale, con l'allontanamento dal luogo di residenza e di cura abituale. Solo in caso di valutazione positiva, da effettuarsi in prossimità del trasferimento, il PT sarà autorizzato a portare con sé il figlio fuori dal territorio del Comune di Montemarano.
4.- Quanto, infine, alla determinazione della misura dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli ( ER pur maggiorenne, non è economicamente autosufficiente) e per la moglie, in assenza di novità rilevanti sulle condizioni economico-reddituali delle parti, il Collegio ritiene di confermare le determinazioni già assunte in via provvisoria dal Tribunale di Terni con ordinanza del
23.10.2020, come ribadite all'esito della fase presidenziale del presente giudizio.
In particolare, considerato da un lato che il EL percepisce svolgendo attività di ricercatore "
universitario in Spagna, reddito mensile medio netto di € 1800 per 14 mensilità ed è gravato da و..
costi da locazione per € 600 mensili oltre che dei costi per i viaggi e la permanenza in Italia al fine di visitare i figli, mentre la resistente è allo stato priva di redditi e gravata da canone di locazione di € 220 mensili" nonchè provvede in via esclusiva e a tempo pieno all'accudimento di ER_2 va confermata la misura di euro 550,00 (euro 300,00 per ER_2 ed euro 250,00 per Per 1, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente) quale contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli da corrispondere alla madre nonché la misura dell'assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 200,00 mensili, per un totale di euro 750,00 mensili.
Quanto alle spese extra assegno ordinarie ed alle spese extra assegno straordinarie nell'interesse di entrambi i figli, queste debbono essere poste a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno.
In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino, così come novellato all'art. 3 dal successivo Protocollo sottoscritto in data 20.4.2022.
Attesa la convivenza pressochè costante con la madre, l'assegno unico universale per i figli sarà percepito in via esclusiva da RT
Il Protocollo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, con la precisazione che l'art. 3 del Protocollo del 28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento.
5.- Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti in relazione alle domande di addebito proposte e dell'esito complessivo della lite, sussistono i presupposti di legge per la compensazione integrale delle spese di lite, ponendo le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione giudiziale proposta con ricorso in riassunzione depositato in data 7.5.2021 da nei confronti di [...] Parte_1
P_ , così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
,
nata a [...] il [...], uniti dal matrimonio concordatario contratto RT و
in Nusco (AV) il 18.8.1997 (reg. atti matrimonio del Comune di Nusco
-anno 1997 atto n. 12 - parte II serie A);
-
- rigetta le domande di addebito avanzate da entrambe le parti;
- affida il figlio minore ER_2 in maniera condivisa ad entrambi i genitori, disponendo che lo stesso viva con la madre;
dispone che le decisioni sanitarie “urgenti” nell'interesse del figlio ER_2 siano adottate dalla madre RT;
- dispone che gli incontri tra il padre ed il figlio ER_2 avvengano come riportato in parte motiva;
- dispone che il ricorrente Parte_1 versi a RT entro il 5 di ogni mese, la somma
,
di € 750,00 (550,00 euro per i figli ed euro 200,00 per la moglie) quale contributo al mantenimento dei figli e della moglie, con rivalutazione annuale secondo gli indici istat;
-pone a carico dei genitori- in misura del 50% per ciascuno - le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
in merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino;
tale
Protocollo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, con la precisazione che l'art. 3 del Protocollo del 28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento;
- dispone che l'assegno unico universale per i figli sia percepito in via esclusiva da RT;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in corso di causa a definitivo carico di ciascuna parte in ragione della metà;
- ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 1. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nusco per le annotazioni e le incombenze di cui all'Ordinamento dello Stato Civile.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
Benigni e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comunque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il profilo economico dei rapporti tra genitori e figli: a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno ordinario di mantenimento per i figli sia le spese extra assegno, non rientranti cioè nel detto assegno periodico;
b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese;
c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno;
d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia.
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico giudizio.
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
B2 1
Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni. In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.I., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore
(Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n" 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n° 11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1 - Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
Jo Ba 3
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nell ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procediment ex art. 316 comma IV c.c. e 337 bis c.c. e in quegli altri casi nei quali esso è comunqu utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nell maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singol controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità dell decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materi tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro d quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in alti ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato press gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d Avellino.
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accord o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, 1 data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spes extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie.
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di medi disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il lor elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensil posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie.
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinari tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e son agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie.
pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3-Assegni familiari / assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie
1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno
(escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
J Be g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche;
decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori;
affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è i) spese per il conseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante natura dell'esborso e il relativo importo. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6- Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese:
1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità. spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento documentate. delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio. studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art.
8- Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati ai figli.
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è
2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un importo. solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni approvata. caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4. Il preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra c.d. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli assegno. dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli,
اكبر Be 5 Arte ImArt.-Altre previsioni h
1. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. 2.0e. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.
Jo M Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino avv. Fabio Benigni Art.
3-Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.° Il Consigliere Segretario del Consiglio
Biznesminis d'Agostand 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv.Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento Il Presidente del Tribunale esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione ed autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per 2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli il mantenimento della prole. maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo provvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto. consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della Nell'ipotesi di l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto.
4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifica deduzione nei rispettivi atti introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli atti processuali successivi alla presentazione della richiesta), comprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sarà dall'allegazione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS e/o del testo degli eventuali comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente accordi sul punto raggiunti dai genitori.
5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonoma domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale;
bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
accredito opera del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto corrente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS. contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2) per quanto riguarda, però, il passaggio che prevede la possibilità che il padre porti con sé il ragazzo prima in Italia poi più avanti, dopo un anno, in Spagna, va precisato che questa scansione temporale, motivata dalla necessità di tutelare la bigenitorialità, per quanto valida in senso giudiziario e quindi dal punto di vista puramente astratto, non è da intendersi delegittimata, sia ben chiaro, ma va confrontata volta per volta con i bisogni e le condizioni di ER_2 come del resto precisava pure la precedente CTU;
in buona sostanza, lo scrivente non intende pronunciarsi sulla questione della "distanza" chilometrica nell'ambito della quale il padre possa gestire il ragazzo, e questo non per essere "pilateschi": la genitorialità va vissuta e gestita e basta, in Italia e, se possibile, anche in Spagna;
essere un genitore competente significa tener presente il bisogno del figlio e favorire il rapporto del figlio con l'altro genitore;
per quanto concerne le caratteristiche di
ER 2 ("sameness") la traiettoria evolutiva di un ragazzo con disturbo dello spettro dell'autismo, come convenuto con i CCTTP, è condizionata da talmente tante variabili, che uno scompenso in senso psicotico o comportamentale, o anche un peggioramento delle stereotipie o altro, può sopraggiungere sia in Spagna sia a Montemarano, in rapporto alle problematiche adolescenziali e/o altri fattori scatenanti, per cui le scelte vanno "cucite su misura" come le terapie, di volta in volta, dietro la guida coerente di una unica èquipe che abbia in carico il ragazzino e i genitori. Non si può negare che, se per caso ER_2 avesse uno scompenso non muovendosi da Montemarano,