TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 41/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024 da
, elettivamente domiciliato in Milano, Via C. Farini, 8, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Giancarlo Esposti, che lo rappresenta e difende, per delega in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: ripetizione dell'indebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) dichiarare illegittimo, infondato e comunque non dovuto il preteso importo indebito di € 7.172,22 per l'anno 2021 da parte del ricorrente Signor
[...]
, relativamente alla prestazione di invalidità civile cat. INVCIV n. Parte_1
07552112 a suo tempo erogata dalla de cuius Signora;
Persona_1
2) spese e compensi di causa rifusi da distrarsi al procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO : CP_1
1) dato atto della incontestata sussistenza dell'indebito di €. 6.345,02 a carico del ricorrente e della rideterminazione dell'importo complessivo richiesto a titolo di indebito dall' con la comunicazione del 31.10.2024 per l'importo di €. CP_1
1 9.826,39, rigettare per il resto l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare tenuto il Sig.
[...]
alla restituzione all dell'importo complessivo di €. 9.826,39, o del Parte_1 CP_1 diverso importo che dovesse ritenersi dovuto all'esito del giudizio, percepito indebitamente dalla defunta coniuge sulla pensione di invalidità Persona_1 civile. 2) con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 30 dicembre 2024,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per Parte_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente di essere stato coniuge (ora vedovo) della Signora
[...] deceduta in Milano in data 9.10.2022. Per_2 era soggetto inabile civile (100%) titolare di pensione di Persona_2 inabilità ex art. 12 della legge n. 118/1971 cat. INVCIV n. 07552112. Nel corso dell'anno 2019, aveva provveduto a riscattare la Persona_2 propria posizione individuale presso MU PI Management SG SP, percependo nel corso di quell'anno l'importo di € 17.581,47. Con provvedimento in data 13.1.2021 l aveva liquidato a CP_1 Persona_2 la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222/1984 cat.
[...]
OC n. 06800566 con decorrenza 1.10.2019 provvedendo a corrispondere gli arretrati per complessivi lordi € 20.969,28 dal 1.10.2019 al 31.1.2021. Quindi:
- per l'anno 2019 l aveva liquidato a titolo di arretrati di pensione di inabilità CP_1 la somma lorda di € 3.934,78;
- per l'anno 2020 l' aveva liquidato la somma lorda di € 15.817,75; CP_1
- per il solo mese di gennaio 2021 l' aveva liquidato € 1.216,75. CP_1
Nel corso dell'anno 2021 l' aveva corrisposto a la CP_1 Persona_2 pensione di inabilità cat. OC n. 06800566 per l'importo complessivo annuo di
€ 15.817,62. Con provvedimento del 4.11.2021 l' aveva rideterminato nei confronti di CP_1
l'importo della prestazione di invalidità civile (pensione di Persona_2 inabilità civile) cat. INVCIV n. 07552112, accertando un preteso indebito di complessivi € 13.517,24, di cui € 6.345,02 per l'anno 2020 e € 7.172,22 per l'anno 2021. Tale ricalcolo era stato operato dall' sulla base dei redditi per l'anno CP_1
2019. Avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso al Per_2 Per_2
Comitato provinciale , poi respinto. CP_1
Con comunicazione del 31.10.2024 l' aveva rinnovato nei confronti del CP_1 ricorrente , quale erede di l'accertamento di Parte_1 Persona_2 somme indebite per complessivi € 13.517,24 relativamente gli anni 2020 e 2021
2 con riguardo alla prestazione assistenziale di invalidità civile cat. INCIV n. 07552112.
riteneva che la pretesa di ripetizione dell'indebito di € 7.172,22 da Parte_1 parte dell , relativo all'anno 2021, riguardo la prestazione della pensione di CP_1 inabilità civile cat. INCIV n. 07552112 già corrisposta alla de cuius Persona_2 fosse illegittima ed infondata.
[...]
L' , costituitasi, chiedeva di rideterminare l'importo dovuto da CP_1 [...]
. Parte_1
Rilevava innanzitutto che non aveva contestato l'indebito relativo Parte_1 all'anno 2020. Debito determinato dai redditi di lavoro e/o assimilati percepiti da nel 2019. Persona_2
aveva contestato l'indebito relativo al periodo da 01/01/2021 al Parte_1
30/11/2021, determinato dalla liquidazione della pensione OC (Invalidità
) che, seppur effettuata nel 2021, aveva avuto decorrenza economica sin dal CP_1
2019. Nelle more del giudizio, l aveva riesaminato l'indebito per cui è causa e, CP_1 tenuto conto che gli arretrati dovevano essere considerati per le quote maturate in ciascun anno di competenza, aveva provveduto a ricostituire la pensione SPlmando correttamente i redditi relativi. Tale operazione aveva generato un credito di
[...]
per € 3.690,85, che era stato portato in compensazione con l'indebito Parte_1 relativo all'anno 2021. Non aveva invece azzerato il debito, in quanto la percezione degli arretrati di pensione di invalidità aveva comunque comportato il venir CP_1 meno del diritto alla maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità civile. Dunque, allo stato il debito era stato rideterminato nell'importo complessivo di €. 9.826,39 (doc. 8 fasc. ). CP_1
L'importo in contestazione si era pertanto ridotto ad €. 3.481,37. L' riteneva che tale indebito permanesse ed andasse confermato. CP_1
All'udienza del 30 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questi i fatti rilevanti per la decisione.
è stato incontestatamente coniuge (ora vedovo) della Signora Parte_1
deceduta in Milano in data 9.10.2022. Persona_2 era soggetto inabile civile (100%) titolare di pensione di Persona_2 inabilità ex art. 12 della legge n. 118/1971 cat. INVCIV n. 07552112 (doc. 2 fasc. ric.). Nel 2019, riscatta la propria posizione individuale presso Persona_2
MU PI MA SG SP (doc. 3 fasc. ric.) percependo nel corso di quell'anno l'importo di € 17.581,47 (doc. 4 fasc. ric.).
3 Con provvedimento in data 13.1.2021 l' liquida a la CP_1 Persona_2 pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222/1984 cat. OC n. 06800566 con decorrenza 1.10.2019 provvedendo a corrispondere gli arretrati per complessivi lordi € 20.969,28 dal 1.10.2019 al 31.1.2021 (doc. 5 fasc. ric.). Quindi:
- per l'anno 2019 l aveva liquidato a titolo di arretrati di pensione di inabilità CP_1 la somma lorda di € 3.934,78;
- per l'anno 2020 l' aveva liquidato la somma lorda di € 15.817,75; CP_1
- per il solo mese di gennaio 2021 l' aveva liquidato € 1.216,75. CP_1
Nel corso dell'anno 2021 l' corrisponde a la pensione di CP_1 Persona_2 inabilità cat. OC n. 06800566 per l'importo complessivo annuo di € 15.817,62 (doc. 6 fasc. ric.). Con provvedimento del 4.11.2021 l' ridetermina nei confronti di CP_1 [...]
l'importo della prestazione di invalidità civile cat. INVCIV n. Per_2
07552112, accertando un preteso indebito di complessivi € 13.517,24, di cui € 6.345,02 per l'anno 2020 e € 7.172,22 per l'anno 2021 (doc. 7 fasc. ric.). Con comunicazione del 31.10.2024 l' rinnova nei confronti del ricorrente CP_1 [...]
, quale erede di l'accertamento di somme indebite Parte_1 Persona_2 per complessivi € 13.517,24 relativamente agli anni 2020 e 2021 con riguardo alla prestazione assistenziale di invalidità civile cat. INCIV n. 07552112 (doc. 10, comunicazione all'erede). CP_1
L' riesamina, dopo il ricorso, l'indebito e, tenuto conto che gli arretrati CP_1 devono essere calcolati per le quote maturate in ciascun anno di competenza, provvede a ricostituire la pensione suddividendo correttamente i redditi relativi (doc. 7 fasc. ric.). Tale operazione genera un credito di per € Parte_1
3.690,85, che è portato in compensazione con l'indebito relativo all'anno 2021. L' , dunque, non azzera il debito, in quanto la percezione degli arretrati di CP_1 pensione di invalidità comporta il venir meno del diritto alla maggiorazione CP_1 sociale sulla pensione di invalidità civile.
2. (come fatto palese nel ricorso) impugna il preteso indebito Parte_1 di € 7.172,22 relativo all'anno 2021, indicato nel doc. 7 fasc. ric., riguardo la prestazione della pensione di inabilità civile cat. INCIV n. 07552112 corrisposta alla de cuius determinato dalla liquidazione della pensione Persona_2
OC (invalidità INPS) che, seppur effettuata nel 2021, decorre dal 2019.
, quindi, non contesta l'indebito relativo all'anno 2020 (per € Parte_1
6.345,02) portato dallo stesso documento (doc. 7 fasc. ric.), determinato dai CP_1 redditi di lavoro percepiti da nel 2019 (redditi 2019 da TFR Persona_2 per € 17.581 e da lavoro dipendente per € 850: docc. 5 e 6 fasc. ). CP_1
Poiché l'indebito è stato rideterminato da (dopo il ricorso) nell'importo CP_1 complessivo di €. 9.826,39 (doc. 8 fasc. ), l'importo in contestazione è, ad CP_1 oggi, pari ad €. 3.481,37 (= 9.826,39 - 6.345,02).
4 3. La totale inabilità lavorativa richiesta per la concessione della pensione ai mutilati ed invalidi civili, ex art. 12 l. 30 marzo 1971 n. 118, va intesa (non diversamente dall'inabilità prevista dall'art. 2 l. 12 giugno 1984 n. 222, in tema di diritto a pensione ordinaria di invalidità ) quale assoluta e permanente CP_1 impossibilità di svolgere non già una qualsiasi attività ma una attività lavorativa. dispone: Persona_2
- di una pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/1971 cat. INVCIV n. 07552112 dal 2018 (doc. 1 fasc. ); CP_1
- di una pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222/1984 cat. OC n. 06800566 con decorrenza 1.10.2019 per la quale l' versa arretrati CP_1 per € 20.969,28 dal 1.10.2019 al 31.1.2021 (doc. 5 fasc. ric.). Nel 2021 (l'anno contestato), per gli invalidi totali (pensione INCIV), il limite reddituale era di € 16.982,49. Lo stesso riferisce che, per l'anno 2021, la sola pensione di inabilità Parte_1 ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222/1984 cat. OC n. 06800566 ha garantito a la somma di € 15.817,62 (ricorso, p. 5). Persona_2
L' riferisce che si è trattato della revoca della c.d. maggiorazione sociale, CP_1 regolata dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (cosiddetto “aumento al milione”).
4. La legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, comma 1, ha introdotto, in favore dei soggetti disagiati di età pari o superiore a settant'anni, titolari di pensione, un incremento economico a scopo sociale, sotto forma di maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento di cui alla L. n. 544 del 1988, art. 1 e successive modifiche, alla L. n. 388 del 2000, art. 70, comma 1, al fine di garantire ad una limitata platea di soggetti che si trovino in disagiate condizioni e economiche, e, in quanto tali sono assistiti da prestazioni sociali (assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 e alla L. n. 544 del 1988, art. 2, nonché pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 26), un reddito almeno pari ad € 516,46 al mese per tredici mensilità (a decorrere dal 10 gennaio 2002). Il successivo comma 2 dell'art. 38 ha esteso i benefici, in presenza dei medesimi requisiti anagrafici, ai titolari di trattamenti trasferiti all' ai sensi della L. n. CP_1
381 del 1970, art. 10 e della L. n. 118 del 1971, art. 19, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. Il comma 5 dell'art. 38 cit. specifica i limiti reddituali per l'applicazione delle maggiorazioni sociali delineandoli come segue: a) il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98; b) il beneficiario, qualora coniugato e non legalmente separato, non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98, né redditi, cumulati a quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore ad Euro 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) a fronte di redditi posseduti inferiori ai limiti di cui
5 alle lett. a) e b) l'incremento è disposto in misura tale da non comportare il superamento dello stesso (norma di chiusura); d) per gli anni successivi al primo (2002) dall'applicazione della legge, il limite reddituale minimo per ciascun anno verrà modulato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità, accanto al requisito anagrafico, della previsione di un limite reddituale per l'accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, confermato anche da quanto disposto dal successivo comma 6 dell'art. 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione. Tale esclusione costituisce la conferma di quanto il legislatore non abbia inteso riconoscere la maggiorazione in maniera incondizionata alla platea degli assistiti da prestazioni sociali, bensì abbia finalizzato il suo intervento a che i soggetti in condizioni di disagio possano vedersi garantito un reddito annuo proprio (in origine) di almeno € 516,46 al mese (il milione di lire), parametro ritenuto necessario a commisurare la fondatezza stessa del diritto alla maggiorazione. Il reddito proprio di risulta superiore al limite di legge, Persona_2 raggiungendo gli € 15.817,62, a fronte di un limite reddituale (inizialmente fissato per il 2002 in € 6.713,98 ma progressivamente aumentato) di € 9.555,65 per il 2021. E' pertanto corretta la conclusione dell' , che ha sancito il venir meno del CP_1 diritto alla maggiorazione sociale, con conseguente ripetizione dell'indebito residuo indicato al § 2.
5. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla residua sussistenza di un debito ed al positivo attivarsi dell' ) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di , per la parte rimasta in contestazione dopo il Parte_1 ricalcolo effettuato dall' (€ 3.481,37); CP_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 30 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024 da
, elettivamente domiciliato in Milano, Via C. Farini, 8, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Giancarlo Esposti, che lo rappresenta e difende, per delega in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: ripetizione dell'indebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) dichiarare illegittimo, infondato e comunque non dovuto il preteso importo indebito di € 7.172,22 per l'anno 2021 da parte del ricorrente Signor
[...]
, relativamente alla prestazione di invalidità civile cat. INVCIV n. Parte_1
07552112 a suo tempo erogata dalla de cuius Signora;
Persona_1
2) spese e compensi di causa rifusi da distrarsi al procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO : CP_1
1) dato atto della incontestata sussistenza dell'indebito di €. 6.345,02 a carico del ricorrente e della rideterminazione dell'importo complessivo richiesto a titolo di indebito dall' con la comunicazione del 31.10.2024 per l'importo di €. CP_1
1 9.826,39, rigettare per il resto l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare tenuto il Sig.
[...]
alla restituzione all dell'importo complessivo di €. 9.826,39, o del Parte_1 CP_1 diverso importo che dovesse ritenersi dovuto all'esito del giudizio, percepito indebitamente dalla defunta coniuge sulla pensione di invalidità Persona_1 civile. 2) con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 30 dicembre 2024,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per Parte_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente di essere stato coniuge (ora vedovo) della Signora
[...] deceduta in Milano in data 9.10.2022. Per_2 era soggetto inabile civile (100%) titolare di pensione di Persona_2 inabilità ex art. 12 della legge n. 118/1971 cat. INVCIV n. 07552112. Nel corso dell'anno 2019, aveva provveduto a riscattare la Persona_2 propria posizione individuale presso MU PI Management SG SP, percependo nel corso di quell'anno l'importo di € 17.581,47. Con provvedimento in data 13.1.2021 l aveva liquidato a CP_1 Persona_2 la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222/1984 cat.
[...]
OC n. 06800566 con decorrenza 1.10.2019 provvedendo a corrispondere gli arretrati per complessivi lordi € 20.969,28 dal 1.10.2019 al 31.1.2021. Quindi:
- per l'anno 2019 l aveva liquidato a titolo di arretrati di pensione di inabilità CP_1 la somma lorda di € 3.934,78;
- per l'anno 2020 l' aveva liquidato la somma lorda di € 15.817,75; CP_1
- per il solo mese di gennaio 2021 l' aveva liquidato € 1.216,75. CP_1
Nel corso dell'anno 2021 l' aveva corrisposto a la CP_1 Persona_2 pensione di inabilità cat. OC n. 06800566 per l'importo complessivo annuo di
€ 15.817,62. Con provvedimento del 4.11.2021 l' aveva rideterminato nei confronti di CP_1
l'importo della prestazione di invalidità civile (pensione di Persona_2 inabilità civile) cat. INVCIV n. 07552112, accertando un preteso indebito di complessivi € 13.517,24, di cui € 6.345,02 per l'anno 2020 e € 7.172,22 per l'anno 2021. Tale ricalcolo era stato operato dall' sulla base dei redditi per l'anno CP_1
2019. Avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso al Per_2 Per_2
Comitato provinciale , poi respinto. CP_1
Con comunicazione del 31.10.2024 l' aveva rinnovato nei confronti del CP_1 ricorrente , quale erede di l'accertamento di Parte_1 Persona_2 somme indebite per complessivi € 13.517,24 relativamente gli anni 2020 e 2021
2 con riguardo alla prestazione assistenziale di invalidità civile cat. INCIV n. 07552112.
riteneva che la pretesa di ripetizione dell'indebito di € 7.172,22 da Parte_1 parte dell , relativo all'anno 2021, riguardo la prestazione della pensione di CP_1 inabilità civile cat. INCIV n. 07552112 già corrisposta alla de cuius Persona_2 fosse illegittima ed infondata.
[...]
L' , costituitasi, chiedeva di rideterminare l'importo dovuto da CP_1 [...]
. Parte_1
Rilevava innanzitutto che non aveva contestato l'indebito relativo Parte_1 all'anno 2020. Debito determinato dai redditi di lavoro e/o assimilati percepiti da nel 2019. Persona_2
aveva contestato l'indebito relativo al periodo da 01/01/2021 al Parte_1
30/11/2021, determinato dalla liquidazione della pensione OC (Invalidità
) che, seppur effettuata nel 2021, aveva avuto decorrenza economica sin dal CP_1
2019. Nelle more del giudizio, l aveva riesaminato l'indebito per cui è causa e, CP_1 tenuto conto che gli arretrati dovevano essere considerati per le quote maturate in ciascun anno di competenza, aveva provveduto a ricostituire la pensione SPlmando correttamente i redditi relativi. Tale operazione aveva generato un credito di
[...]
per € 3.690,85, che era stato portato in compensazione con l'indebito Parte_1 relativo all'anno 2021. Non aveva invece azzerato il debito, in quanto la percezione degli arretrati di pensione di invalidità aveva comunque comportato il venir CP_1 meno del diritto alla maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità civile. Dunque, allo stato il debito era stato rideterminato nell'importo complessivo di €. 9.826,39 (doc. 8 fasc. ). CP_1
L'importo in contestazione si era pertanto ridotto ad €. 3.481,37. L' riteneva che tale indebito permanesse ed andasse confermato. CP_1
All'udienza del 30 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questi i fatti rilevanti per la decisione.
è stato incontestatamente coniuge (ora vedovo) della Signora Parte_1
deceduta in Milano in data 9.10.2022. Persona_2 era soggetto inabile civile (100%) titolare di pensione di Persona_2 inabilità ex art. 12 della legge n. 118/1971 cat. INVCIV n. 07552112 (doc. 2 fasc. ric.). Nel 2019, riscatta la propria posizione individuale presso Persona_2
MU PI MA SG SP (doc. 3 fasc. ric.) percependo nel corso di quell'anno l'importo di € 17.581,47 (doc. 4 fasc. ric.).
3 Con provvedimento in data 13.1.2021 l' liquida a la CP_1 Persona_2 pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222/1984 cat. OC n. 06800566 con decorrenza 1.10.2019 provvedendo a corrispondere gli arretrati per complessivi lordi € 20.969,28 dal 1.10.2019 al 31.1.2021 (doc. 5 fasc. ric.). Quindi:
- per l'anno 2019 l aveva liquidato a titolo di arretrati di pensione di inabilità CP_1 la somma lorda di € 3.934,78;
- per l'anno 2020 l' aveva liquidato la somma lorda di € 15.817,75; CP_1
- per il solo mese di gennaio 2021 l' aveva liquidato € 1.216,75. CP_1
Nel corso dell'anno 2021 l' corrisponde a la pensione di CP_1 Persona_2 inabilità cat. OC n. 06800566 per l'importo complessivo annuo di € 15.817,62 (doc. 6 fasc. ric.). Con provvedimento del 4.11.2021 l' ridetermina nei confronti di CP_1 [...]
l'importo della prestazione di invalidità civile cat. INVCIV n. Per_2
07552112, accertando un preteso indebito di complessivi € 13.517,24, di cui € 6.345,02 per l'anno 2020 e € 7.172,22 per l'anno 2021 (doc. 7 fasc. ric.). Con comunicazione del 31.10.2024 l' rinnova nei confronti del ricorrente CP_1 [...]
, quale erede di l'accertamento di somme indebite Parte_1 Persona_2 per complessivi € 13.517,24 relativamente agli anni 2020 e 2021 con riguardo alla prestazione assistenziale di invalidità civile cat. INCIV n. 07552112 (doc. 10, comunicazione all'erede). CP_1
L' riesamina, dopo il ricorso, l'indebito e, tenuto conto che gli arretrati CP_1 devono essere calcolati per le quote maturate in ciascun anno di competenza, provvede a ricostituire la pensione suddividendo correttamente i redditi relativi (doc. 7 fasc. ric.). Tale operazione genera un credito di per € Parte_1
3.690,85, che è portato in compensazione con l'indebito relativo all'anno 2021. L' , dunque, non azzera il debito, in quanto la percezione degli arretrati di CP_1 pensione di invalidità comporta il venir meno del diritto alla maggiorazione CP_1 sociale sulla pensione di invalidità civile.
2. (come fatto palese nel ricorso) impugna il preteso indebito Parte_1 di € 7.172,22 relativo all'anno 2021, indicato nel doc. 7 fasc. ric., riguardo la prestazione della pensione di inabilità civile cat. INCIV n. 07552112 corrisposta alla de cuius determinato dalla liquidazione della pensione Persona_2
OC (invalidità INPS) che, seppur effettuata nel 2021, decorre dal 2019.
, quindi, non contesta l'indebito relativo all'anno 2020 (per € Parte_1
6.345,02) portato dallo stesso documento (doc. 7 fasc. ric.), determinato dai CP_1 redditi di lavoro percepiti da nel 2019 (redditi 2019 da TFR Persona_2 per € 17.581 e da lavoro dipendente per € 850: docc. 5 e 6 fasc. ). CP_1
Poiché l'indebito è stato rideterminato da (dopo il ricorso) nell'importo CP_1 complessivo di €. 9.826,39 (doc. 8 fasc. ), l'importo in contestazione è, ad CP_1 oggi, pari ad €. 3.481,37 (= 9.826,39 - 6.345,02).
4 3. La totale inabilità lavorativa richiesta per la concessione della pensione ai mutilati ed invalidi civili, ex art. 12 l. 30 marzo 1971 n. 118, va intesa (non diversamente dall'inabilità prevista dall'art. 2 l. 12 giugno 1984 n. 222, in tema di diritto a pensione ordinaria di invalidità ) quale assoluta e permanente CP_1 impossibilità di svolgere non già una qualsiasi attività ma una attività lavorativa. dispone: Persona_2
- di una pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/1971 cat. INVCIV n. 07552112 dal 2018 (doc. 1 fasc. ); CP_1
- di una pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222/1984 cat. OC n. 06800566 con decorrenza 1.10.2019 per la quale l' versa arretrati CP_1 per € 20.969,28 dal 1.10.2019 al 31.1.2021 (doc. 5 fasc. ric.). Nel 2021 (l'anno contestato), per gli invalidi totali (pensione INCIV), il limite reddituale era di € 16.982,49. Lo stesso riferisce che, per l'anno 2021, la sola pensione di inabilità Parte_1 ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222/1984 cat. OC n. 06800566 ha garantito a la somma di € 15.817,62 (ricorso, p. 5). Persona_2
L' riferisce che si è trattato della revoca della c.d. maggiorazione sociale, CP_1 regolata dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (cosiddetto “aumento al milione”).
4. La legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, comma 1, ha introdotto, in favore dei soggetti disagiati di età pari o superiore a settant'anni, titolari di pensione, un incremento economico a scopo sociale, sotto forma di maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento di cui alla L. n. 544 del 1988, art. 1 e successive modifiche, alla L. n. 388 del 2000, art. 70, comma 1, al fine di garantire ad una limitata platea di soggetti che si trovino in disagiate condizioni e economiche, e, in quanto tali sono assistiti da prestazioni sociali (assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 e alla L. n. 544 del 1988, art. 2, nonché pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 26), un reddito almeno pari ad € 516,46 al mese per tredici mensilità (a decorrere dal 10 gennaio 2002). Il successivo comma 2 dell'art. 38 ha esteso i benefici, in presenza dei medesimi requisiti anagrafici, ai titolari di trattamenti trasferiti all' ai sensi della L. n. CP_1
381 del 1970, art. 10 e della L. n. 118 del 1971, art. 19, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. Il comma 5 dell'art. 38 cit. specifica i limiti reddituali per l'applicazione delle maggiorazioni sociali delineandoli come segue: a) il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98; b) il beneficiario, qualora coniugato e non legalmente separato, non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98, né redditi, cumulati a quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore ad Euro 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) a fronte di redditi posseduti inferiori ai limiti di cui
5 alle lett. a) e b) l'incremento è disposto in misura tale da non comportare il superamento dello stesso (norma di chiusura); d) per gli anni successivi al primo (2002) dall'applicazione della legge, il limite reddituale minimo per ciascun anno verrà modulato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità, accanto al requisito anagrafico, della previsione di un limite reddituale per l'accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, confermato anche da quanto disposto dal successivo comma 6 dell'art. 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione. Tale esclusione costituisce la conferma di quanto il legislatore non abbia inteso riconoscere la maggiorazione in maniera incondizionata alla platea degli assistiti da prestazioni sociali, bensì abbia finalizzato il suo intervento a che i soggetti in condizioni di disagio possano vedersi garantito un reddito annuo proprio (in origine) di almeno € 516,46 al mese (il milione di lire), parametro ritenuto necessario a commisurare la fondatezza stessa del diritto alla maggiorazione. Il reddito proprio di risulta superiore al limite di legge, Persona_2 raggiungendo gli € 15.817,62, a fronte di un limite reddituale (inizialmente fissato per il 2002 in € 6.713,98 ma progressivamente aumentato) di € 9.555,65 per il 2021. E' pertanto corretta la conclusione dell' , che ha sancito il venir meno del CP_1 diritto alla maggiorazione sociale, con conseguente ripetizione dell'indebito residuo indicato al § 2.
5. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla residua sussistenza di un debito ed al positivo attivarsi dell' ) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di , per la parte rimasta in contestazione dopo il Parte_1 ricalcolo effettuato dall' (€ 3.481,37); CP_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 30 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
6