Sentenza breve 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 25/06/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01208/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00867/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2025, proposto da SA VA, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Morena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Minori, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione:
a – del provvedimento del Responsabile del III Settore LLPP e SUE del Comune di Minori (SA) prot. 3122 del 21.03.2025, recante comunicazione di sospensione dell’efficacia della SCIA acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2527 del 6.3.2025 e divieto di prosecuzione di ogni attività edilizia nonché rimozione degli affetti determinati da eventuali lavori seguiti;
b) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, premesso di essere proprietaria di una unità immobiliare ad uso deposito, individuata catastalmente al foglio n. 5, part.lla 242 sub 11, sita al Corso Vittorio Emanuele n. 103 del comune di Minori, ha impugnato il provvedimento del Responsabile del III Settore LLPP e SUE del Comune di Minori (SA), prot. 3122 del 21.03.2025, recante comunicazione di sospensione dell’efficacia della SCIA, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2527 del 6.3.2025 e divieto di prosecuzione di ogni attività edilizia nonché rimozione degli affetti determinati da eventuali lavori seguiti.
A fondamento del ricorso, ha allegato e dedotto che: presso detto immobile, ha stabilito e programmato di iniziarci un'attività di vendita di prodotti al dettaglio di articoli per animali domestici; pertanto, ha presentato una SCIA al Comune di Minori per il cambio di destinazione d'uso di detto immobile da deposito a locale commerciale; il locale deposito costituisce pertinenza di un edificio ad esclusivo uso residenziale; la zona in cui insiste è a completa dedizione commerciale e anche negli strumenti urbanistici è prevista tale destinazione; del tutto inaspettatamente, con provvedimento del 21.3.2025, il Responsabile del 3° Settore Lavori pubblici e Sportello Unico Edilizia, ritenendo l’intervento “qualificabile, ai sensi dell’art. 23 ter del DPR 380/2001, quale mutamento rilevante della destinazione d’uso, in quanto prevede una forma di utilizzo diversa da quella originaria (deposito) assegnando una diversa categoria funzionale (commerciale) e che “determina un incremento di carico insediativo, circostanza non ammessa dall’art. 24. Co. 2 delle norme del PSAI (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico”, ha comunicato che l’intervento non sarebbe conforme per la mancanza dei presupposti stabiliti dall’art. 19, Legge 241/1990 e s.m.i., disponendo la sospensione dell’efficacia della SCIA e il divieto di prosecuzione di ogni attività edilizia e la rimozione degli effetti determinati da eventuali lavori eseguiti.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente è insorta avverso il suddetto provvedimento mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso.
Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio il Comune intimato.
All’udienza camerale del 25 giugno 2025, dato avviso alla parte presente come da verbale di udienza della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Sussistono i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, stante la manifesta fondatezza del ricorso e l’esistenza di precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, in ordine alle questioni oggetto di causa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Invero, dalla copia del permesso di agibilità del 20.09.1968, con allegato nulla sta per esecuzione lavori edili del fabbricato di cui è causa, versata in atti dalla ricorrente in data 18.06.2025, è emerso che il piano terra e il piano interrato hanno una destinazione diversa da deposito e, segnatamente, una destinazione a magazzino.
Vi è più che, come correttamente rimarcato dalla parte ricorrente, nella legenda rinvenibile nello stesso provvedimento, viene precisato che le destinazioni ammesse nel comune di Minori erano: Abitazione, industria e Magazzino (ovverossia commercio).
Muovendo da queste premesse, deve ritenersi che i locali relativamente ai quali è stata presentata la SCIA poi sospesa nascono, quindi, e se ne è approvata la realizzazione, come locali commerciali.
Alla stregua di tanto, il provvedimento impugnato si rivela illegittimo, avendo il Responsabile erroneamente assunto la violazione dell’art. 23 ter del DPR 380/2001 ed erroneamente ritenuto che l’intervento sarebbe qualificabile:<quale mutamento rilevante della destinazione d’uso, in quanto prevede una forma di utilizzo diversa da quella originaria (deposito) assegnando una diversa categoria funzionale (commerciale); determina un incremento di carico insediativo, circostanza non ammessa dall’art. 24 co. 2 delle Norme PSAI>.
La peculiarità della fattispecie oggetto di causa e il generale andamento del processo consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Responsabile del III Settore LLPP e SUE del Comune di Minori (SA), prot. 3122 del 21.03.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO