Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4512/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Salvatore Di Marco;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Controparte_1
Domenico Spanò;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2019 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199011928691000, notificata in data 26.11.2019, limitatamente agli avvisi di addebito n. 33420120000403800000, notificato il 20.04.2012, n.
33420120003430441000, notificato il 6.12.2012, n. 33420130000086868000, notificato l'8.4.2013, n. 33420130002241135000 notificato il 13.12.2013, n. 33420140000081086000, notificato il 21.5.2014 e n. 33420140002045212000, notificato il 23.9.2014.
Ha dedotto la prescrizione dei crediti in ragione del tempo trascorso tra la notifica degli atti presupposti e quella dell'intimazione opposta.
Si è costituito in giudizio contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione CP_3 passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
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La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
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1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_1
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di recupero del CP_3
credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Parimenti, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. Tanto premesso, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo posteriore alla notificazione dei titoli esecutivi trattandosi di evento successivo alla formazione definitiva del titolo esecutivo.
È evidente che, anche se il termine di prescrizione è quello quinquennale pur dopo la notificazione e la intervenuta definitività del titolo (cfr. da ultimo Cass. sez. un. n. 23397/2016), tale termine si è perfezionato, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi doverosamente esaminabili dal giudice anche in caso di costituzione tardiva (cfr. da ultimo Cass. 14755/18).
Orbene, nel caso di specie, risulterebbero essere state notificate tra il 2.4.2012 e il 23.9.2014 gli avvisi di addebito sopra indicati e sottesi alla odierna intimazione di pagamento, notificata invece il 26.11.2019; tanto è evincibile dalla documentazione allegata.
Per tali ragioni, i crediti vantati dall' devono essere dichiarati estinti, per intervenuto CP_4
decorso del termine di prescrizione quinquennale, successivamente alla data di notifica delle stesse, sicché le Amministrazioni convenute non hanno titolo di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta delle stesse.
2 3. Le spese di lite vanno liquidate, in considerazione della semplicità della questione giuridica affrontata, come in dispositivo, devono porsi a carico delle parti resistenti in solido.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la prescrizione dei contributi per cui è causa;
- condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in Euro 2.000,00, oltre accessori e spese di contributo unificato se dovuto, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 5.4.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge
113 del 2021.
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