Decreto cautelare 27 marzo 2020
Sentenza breve 23 ottobre 2020
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20/01/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00374/2025REG.PROV.COLL.
N. 04063/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4063 del 2021, proposto da AN ZZ, NA ZZ, TE ZZ, ND ZZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio D'Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Magnanelli, Barbara Battistella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10854/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Sergio Zeuli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale del Comune di Roma, Municipio Roma XV, Direzione Tecnica Urbanistica, Edilizia, Privata – Ufficio Disciplina Edilizia, Numero Repertorio CU/1028/2019, Numero Protocollo CU/72513/2019 del 17 giugno del 2019, che le ha ingiunto di demolire l'opera abusiva realizzata, nel comune di Cesano, in Via Silvio Sibona n. 3 (art. 15 DPR L.R. Lazio n. 15/08) e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato, coevo, successivo e/o consequenziale.
A supporto del gravame, la parte espone le seguenti circostanze:
- tutti gli appellanti sono comproprietari del terreno ad uso agricolo, sito in Roma, località Cesano “Valle di Bozo”, Via Silvio Sibona n. 3, censito al catasto terreni del comune di Roma al foglio 12, particella 27, pervenuto per successione ereditaria dai Sigg.rri Antonio OZ (denuncia di successione n. 41/267 del dell’1 settembre 1988) e LL AZ (denuncia di successione n. 7/190 del 04/03/2002).;
- su detto terreno insiste un manufatto, costituito da una struttura prefabbricata, composta da un piano fuori terra, con strutture verticali e orizzontali in legno e tamponature in tavolato e pannelli coibentati, con copertura a tetto a una falda, di circa mq.47 e altezza variabile dai mt.3,30 ai mt. 4,50;
- l’immobile è situato in un’area a destinazione prevalentemente agricola, discretamente urbanizzata, non distante dal centro urbano di Cesano;
- il compendio presenta un limitato impatto urbanistico e paesaggistico, anche perché vi sono nell’area limitrofa altri fabbricati e villini a uso residenziale, di notevoli dimensioni, risalenti nel tempo che sono stati oggetto di condono, tra cui quella riguardante l’immobile censito al folio 12, particella 56, posto nelle immediate vicinanze;
- il manufatto de quo è stato realizzato, agli inizi del 2000, da AN ZZ ed è utilizzato per esigenze abitative per sé ed il proprio nucleo familiare, che vive in condizioni economiche disagiate e precarie, aggravate dalla crisi pandemica;
- il 7 agosto del 2014 il Comando del XV Gruppo di Polizia Municipale del comune di Roma eseguiva un sopralluogo nel quale rilevava la mancanza di titoli edilizi;
- sulla base dei rilievi svolti, emergeva che l’immobile era collocato nel sistema paesaggistico dell’Agro Romano, nella fascia di rispetto del “Fosso di Bocca di Leone”, prevista dal Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- il 27 settembre del 2014 l’amministrazione emetteva la Determinazione Dirigenziale n.1124 del 16 settembre del 2014, con la quale ordinava l’immediata sospensione dell’attività edilizia, ai sensi dell’art.27 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e dell’art.14 L.R. Lazio n.15/2008;
- dopo cinque anni l’amministrazione notificava l’ordinanza di demolizione oggetto di impugnazione, sulla base degli accertamenti espletati dalla Polizia Locale nel 2014, senza che ricorressero ragioni giustificative per provvedere nonostante il considerevole lasso di tempo trascorso;
- la parte proponeva ricorso avverso quest’ultimo atto, tuttavia, nelle more del giudizio, presentava, il 12 marzo del 2020, un’istanza per la perimetrazione urbanistica dell’area di sedime del fabbricato, quale area di recupero rientrante nel toponimo “Nucleo Edilizia ex abusiva da recuperare n. 20.09B di Cesano Via Baccanello - Via Colle Febbraro” adottato con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n.40 del 9-10 aprile 2013, con procedimento in corso;
- con decreto cautelare del 27 marzo del 2020 il Tribunale rappresentava che l’inclusione dell’area nell’ambito del perimetro urbanistico di riferimento era presupposto per la successiva presentazione della domanda di condono del compendio, come avvenuto per altri casi, relativi ad immobili posti nelle vicinanze di quello controverso.
La decisione finale di primo grado ha tuttavia rigettato il ricorso.
Avverso di essa, la parte deduce i seguenti motivi di appello:
I In via preliminare: sulla sopravvenuta invalidità e/o inefficacia del provvedimento amministrativo impugnato a seguito dell’annullamento del PTPR approvato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020
II) Erroneità, illegittimità, ingiustizia manifesta della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 96, lettera f) del R.D. n. 523 del 1904; del PTPR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) e del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) regionale
III) Erroneita’/illegittimità/ingiustizia della sentenza in relazione ai vizi di eccesso di potere dell’atto denunciati per ‘a) travisamento ed erronea valutazione dei fatti; b) mancanza di adeguata istruttoria e di motivazione; c) mancanza di proporzionalità e disparità di trattamento; d) illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta”
2. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Il primo motivo d’appello chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che il provvedimento amministrativo impugnato si fondava sul PTPR approvato dal Consiglio regionale del Lazio con la deliberazione n.5 del 2 agosto del 2019, che è stato tuttavia annullato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.240 del 17 novembre del 2020.
3.1. Il motivo è infondato.
In disparte la considerazione che, in ogni caso, l’immobile è stato incontestatamente realizzato in assenza di titolo edilizio, il che, di per sé solo, rappresenta ragione idonea a giustificare l’ordinanza di demolizione in questione, vi è che il vincolo paesaggistico - come dimostrano le note del 16 ottobre e del 7 novembre del 2019, a firma della Direzione tecnica del Municipio di Roma, in atti - pre-esisteva al P.T.P.R. di cui alla doglianza, sia perché il P.R.G. pre-vigente già includeva l’area nel Sistema Ambientale –Agro Romano, e sia perché comunque il terreno era già soggetto al vincolo, in quanto prossimo al Fosso Bocca di Leone, in ragione di quanto previsto dalla legge n.1089 del 1939 e confermato dal d. lgs. n.42/2004.
Inoltre, come riconosciuto dalla stessa parte appellante, l’area è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939 con il D.M. del 22 maggio del 1985, ossia in epoca di molto anteriore al PTPR di cui si discute.
In altre parole il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale non ha fatto altro che confermare la precedente determinazione, di conseguenza la sua successiva eliminazione dal mondo giuridico, in seguito all’intervento della Corte Costituzionale, non ha inciso sui presupposti legittimanti l’esercizio del potere amministrativo compendiato nell’ordinanza impugnata, la quale ultima peraltro, a conferma di quanto appena osservato, è stata emessa prima della determinazione di approvazione del piano.
4. Il secondo motivo d’appello denuncia la violazione, da parte dell’atto impugnato, dell’art.96 comma 1 lett. f) del R.D. n.523 del 1904, segnalando che la distanza tra l’area del “Fosso Bocca di Leone” e il manufatto abusivo di cui si discute, corrispondendo a 50 metri circa, è decisamente superiore ai dieci metri minimi prescritti da detta disposizione.
Oltretutto, aggiunge la parte appellante, il canale di cui si discute è da anni oramai interamente prosciugato e coperto dalla vegetazione, il PAI non ricomprende la zona fra quelle a rischio idrogeologico e neppure il PTPR, e tanto meno il vecchio PTP di Veio-Cesano, individuavano rischi rilevanti suscettibili di derivare dal suddetto canale, come peraltro dimostra il fatto che, per immobili posti nelle immediate vicinanze di quello in contestazione, l’amministrazione ha concesso la sanatoria ex l. 24 novembre del 2003, n.326, malgrado la relativa normativa impedisse di rilasciare il condono degli immobili abusivi situati in aree a rischio.
5. Il terzo motivo d’appello – che può essere trattato unitamente al precedente – facendo leva sulle medesime circostanze di fatto, contesta i vizi di eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria negli atti impugnati, a maggior ragione considerando che l’intervento demolitorio è giunto molti anni dopo la prima ordinanza con la quale la parte era stata diffidata a sospendere i lavori e che l’immobile è destinato ad abitazione principale dei poco abbienti appellanti.
La doglianza in esame aggiunge che, oltre ad essere scarsamente motivato sotto il profilo dell’attualità dell’interesse pubblico a disporre la demolizione dell’immobile, il provvedimento non avrebbe adeguatamente considerato che l’area su cui il fabbricato insiste, originariamente agricola, risulta discretamente urbanizzata, e prossima ad altri fabbricati destinati ad uso abitativo, ben più grandi, composti da uno o più piani, con evidente disparità di trattamento in danno della parte appellante e con l’ulteriore rischio di pregiudicare l’accoglimento dell’istanza di perimetrazione da lei inoltrata al comune ai sensi della Deliberazione di Assemblea Capitolina n.40 del 9-10 aprile 2013.
6. Entrambi i motivi sono infondati perché, in buona parte, si fondano su circostanze di fatto meramente dedotte, ma non provate dalla parte, che oltretutto trovano una decisa smentita nella constatazione che il regime vincolistico è tuttora esistente sull’area. Il che, ai sensi del comma 2 dell’art.115 del d. lgs. n.152 del 2006 e dell’art.98 del R.D. 523 del 1994, per l’esecuzione di qualunque intervento edilizio rendeva necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, che non è stata invece richiesta.
6.1. Tanto meno, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, la non menzione dell’area nel Piano per l’assetto idrogeologico può comportare una presunzione di esclusione del rischio potenzialmente implicato dalla vicinanza del manufatto abusivo al detto canale, a maggior ragione laddove si consideri quanto attestato, sul punto, dalle ricordate note tecniche dell’amministrazione del 16 ottobre e del 7 novembre del 2019.
6.2. Venendo alla contestazione specifica in merito alla carenza del requisito della distanza minima, e dunque alla evidenziata violazione dell’art.96 lett. f) del R.D. m.523/1904, si osserva che la suddetta disposizione individua una misura minima di metri 10 di distanza da un alveo o canale, a condizione che non vi siano ulteriori (e più severe NdR) regolazioni che, invece, nel caso di specie sussistono, in ragione dell’esistenza del regime vincolistico che interessa l’area, di cui vi è traccia nelle note tecniche ricordate al precedente paragrafo che, su questo specifico punto, evidentemente fanno fede fino a querela di falso in quanto atti pubblici.
6.3. Infine, quanto alla circostanza che l’amministrazione ha rilasciato, in casi omologhi, il condono ex lege n.326 del 2003, evidentemente quel dato non può avere positivi riverberi sulla situazione qui controversa.
6.4. Le circostanze che precedono dimostrano l’infondatezza anche del terzo motivo d’appello, nella parte in cui fa valere il difetto di motivazione e di istruttoria nei provvedimenti impugnati.
Infatti, l’incontestata natura abusiva delle opere, e il regime vincolistico che interessava l’area di sedime, circostanze puntualmente riportate negli atti impugnati, rappresentano fondate e giustificate ragioni per disporre la demolizione del fabbricato, vertendosi in materia di un provvedimento vincolato, trattandosi di costruzioni abusive.
6.5. Quanto più in particolare al contestato difetto di motivazione, la relativa eccezione è infondata in considerazione di quanto sostenuto dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 17 ottobre del 2017, secondo cui “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.
6.6. Quanto precede, infine, ovviamente non può minimamente pregiudicare l’esito dell’istanza di perimetrazione formulata dalla parte ai sensi della Deliberazione n.40 del 2013, rispetto alla cui delibazione, come fondatamente osservato dal primo giudice, rimane pieno ed incondizionato il potere valutativo dell’amministrazione appellata, malgrado l’odierno rigetto dell’appello.
7. Questi motivi inducono al rigetto del gravame. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO