Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile,in composizione monocratica in persona del dott.Marcello Maggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause civili riunite iscritte ai nn.75000098/2003 r.g. e 5316-2018 r.g.
TRA
- rappresentato e difeso dall'avv.Michele Turso;
Parte_1
- ATTORE
E
– rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Caroli TE
[...]
, , , e quali eredi Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
di - rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Pignatelli;
Persona_1
- CONVENUTI
All'udienza del 14-11-2024 la causa passava in decisione sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti come da relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20-3-2003 conveniva dinanzi a questo Parte_1
Tribunale presso la sezione distaccata di Grottaglie i germani TE
e di ed il padre – quest'ultimo in seguito
[...] Persona_1 Controparte_6
deceduto il 13-6-2004 - in qualità di coeredi legittimi della madre , Persona_2
deceduta il 21-5-2000, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili in Fragagnano alla via Silvio Pellico 24 in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla
2135 subb.5-6-7-8-9 , relitti dalla defunta nella quota della metà, con attribuzione ai singoli eredi della quota di spettanza o vendita all'incanto in caso di non comoda divisibilità, il tutto con spese a carico della massa o con vittoria di spese di lite in caso di opposizione.
successione ereditaria, tuttavia eccependo che con scrittura privata di donazione del 29-9-
1999, da considerarsi quale testamento olografo, le aveva lasciato Persona_2
la sua quota dell'appartamento in Fragagnano alla via Silvio Pellico n.24 primo piano in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.7 categoria A/3 , tuttora occupato da essa convenuta, sicchè detto immobile non era ricaduto nella comunione ereditaria materna;
aggiungeva che con la stessa scrittura la madre aveva dichiarato di essere debitrice unitamente al padre della somma di € 7230,40;chiedeva pertanto Controparte_6
sciogliere la comunione ereditaria ma con attribuzione in proprietà esclusiva a sé della metà
dell'immobile al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.7,ed in riconvenzionale chiedeva che i convenuti fossero tenuti a rimborsarle pro quota ereditaria dell'importo di € 7230,40 oltre interessi.
Si costituiva dichiarando di non opporsi allo scioglimento della Persona_1
comunione, ma affermando che era proprietaria esclusiva solo Persona_2
degli immobili in Fragagnano al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 subb.
5-7 cui quindi doveva essere limitata la divisione, mentre gli altri immobili al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub
6-8-9, di cui per quota della metà era stata chiesta divisione, erano di proprietà esclusiva di esso convenuto il quale li aveva ricevuti da , che a sua volta ne era unico Controparte_6
proprietario, con atto di donazione per notar del 17-9-2001. Non si costituiva Per_3 [...]
. Disposta ed effettuata consulenza tecnica di ufficio con la nomina del TU CP_6
la causa era interrotta all'udienza del 28-2-2014 per il decesso di ER Per_1
e riassunta da nei confronti della germana
[...] Parte_1 TE
e di , , , e quali Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
eredi di . Persona_1
Era disposta quindi nuova consulenza di ufficio con la nomina del geom. il quale Per_5
all'udienza del 2-10-2020 dichiarava di rinunciare all'incarico; veniva nominato in sua vece il geom. il quale depositava elaborato tecnico il 30-6-2021. Controparte_7
Nelle more del primo giudizio con citazione notificata il 29-6-2018 (causa Parte_1 iscritta al n. rg.5316-2018) conveniva dinanzi a questo Tribunale TE
nonchè , , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
questi ultimi quali eredi di chiedendo lo scioglimento della comunione Persona_1
ereditaria sui beni immobili in Fragagnano alla via Silvio Pellico in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 subb.6-8-9 , relitti da , con attribuzione ai singoli eredi Controparte_6
della quota di spettanza e con conguagli in caso di non comoda divisibilità, con condanna degli eredi di a rendere il conto del godimento esclusivo degli immobili Persona_1
predetti nella misura di € 291.130, oltre interessi legali nella misura e con le decorrenze di legge, il tutto con spese a carico di chi dovesse risultare soccombente. Evidenziava l'attore che con sentenza di questo Tribunale n.1561/2016 pubblicata il 13-5-2016 era stata risolta per inadempimento dell'onere di assistenza imposto al beneficiario la donazione effettuata da in favore di degli immobili in Fragagnano alla via Controparte_6 Persona_1
Silvio Pellico in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 subb.6-8-9 con condanna degli eredi del donatario alla restituzione di quei beni al patrimonio di ,e che Controparte_6
tale pronuncia era stata confermata in grado di appello a seguito di pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione.
Si costituiva con memoria depositata il 13-11-2018 (perciò tardivamente rispetto all'udienza di comparizione fissata in citazione il 26-11-2018) , la TE
quale dichiarava di aderire alla domanda proposta dal germano Parte_1
associandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione da quello notificatole.
Non si costituivano gli eredi di . Persona_1
Era disposta consulenza tecnica di ufficio depositata il 27-1-2020. All'udienza del 28-4-2022
era disposta la riunione della causa n.5316/2018 r.g. a quella instaurata in precedenza per lo scioglimento della comunione di . Persona_2
Falliti tentativi di bonario componimento le cause riunite sono state riservate per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
1- Le cause attualmente riunite consentono di esaminare la domanda di divisione dell'intero asse ereditario relitto dai defunti coniugi e , Persona_2 Controparte_6 composto da unico corpo di fabbrica alla via Silvio Pellico in Fragagnano, nel quale sono inserite distinte unità immobiliari.
1.2 - Rispetto ad entrambe le domande di divisione è preliminare l'eccezione di appartenenza di alcuni cespiti in proprietà esclusiva a e poi dagli eredi Persona_1
di quest'ultimo. Tale eccezione riguarda un appartamento in Fragagnano alla via Silvio
Pellico n.24 primo piano in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.6 categoria A/3;
un locale commerciale in Fragagnano alla via Silvio Pellico n.24 piano terra in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.8 ; un adiacente locale deposito in Fragagnano alla via
Silvio Pellico n.24 piano terra in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.9 cat.C/2
(gli ultimi due immobili,subalterni 8 e 9, sono stati fusi in corso di causa in unica unità
catastale quale subalterno n.10).
La proprietà esclusiva era stata rivendicata da nel costituirsi nel Persona_1
giudizio iniziato da per la divisione dell'asse ereditario materno, sulla Parte_1
scorta dell'atto di donazione per notar del 17-9-2001 con cui , Per_3 Controparte_6
qualificandosi proprietario esclusivo delle unità immobiliari predette, le aveva donate al figlio con onere di assistenza morale e materiale vita natural durante. Per risolvere la Per_1
questione in esame deve tenersi conto del giudicato esterno formatosi sulla domanda di risoluzione di quella donazione, originariamente promossa da e Controparte_6
proseguita nel contraddittorio di tutte le odierne parti;
tale domanda è stata accolta da questo
Tribunale con sentenza n.1251-2016 pubblicata in data 13-5-2016 a causa dell'accertata inadempienza all'onere da parte del donatario, con conseguente ordine di restituzione dei beni che ne erano stati oggetto al patrimonio ereditario di . L'appello Controparte_6
avverso tale pronuncia, come documentato, è stato dichiarato inammissibile con ordinanza della Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto depositata il 27-7-2017; non è
stata allegata ulteriore impugnazione.
Conseguenza ne è che la divisione potrà essere pronunciata anche con riguardo ai beni oggetto della predetta liberalità che devono considerarsi non usciti dall'asse ereditario di
[...]
. CP_6 1.3 – Parimenti infondata è l'eccezione , sollevata da TE
nel giudizio promosso per lo scioglimento della comunione ereditaria materna, di proprietà
esclusiva per la quota pervenuta dall'eredità di dell'appartamento Persona_2
in Fragagnano alla via Silvio Pellico n.24 primo piano in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla
2135 sub.
7. L'affermazione di subentro è stata formulata sulla scorta di una scrittura privata che reca la data del 29-9-1999 non autenticata con cui i coniugi e Controparte_6 [...]
dichiaravano di lasciare “in donazione” alla figlia Persona_2 TE
quell'immobile oltre ad un terreno in agro di Fragagnano. Tale scrittura privata non è testamentaria, non trasparendo l'intento univoco dei disponenti di provvedere per il tempo successivo alla propria morte;
e non integra comunque valida donazione per difetto della forma solenne dell'atto pubblico, richiesta ad substantiam dall'art.782 c.civ.. Ne segue che il predetto immobile rientrava nell'asse ereditario di . Persona_2
1.4 – Deve ritenersi che gli immobili costruiti sulle particelle in Fragagnano alla via Silvio
Pellico n.24 primo piano in catasto al foglio di mappa n.12, particella 2135 sub.5 e 7
appartenessero in via esclusiva a e quelli edificati sulla(poi Persona_2
soppressa) particella 2136 dello stesso foglio di mappa(già subalterni 6-8-9) appartenessero a . Controparte_6
Invero attraverso l'elaborato tecnico a firma del geom. ( in particolare v. ER
cronistoria e risposta al quarto quesito) si è accertato che i coniugi Persona_6
acquistarono separatamente due appezzamenti contigui con compravendita per notar del 20-10-1967;in particolare acquistò un lotto di terreno al foglio Per_7 Controparte_6
12 particella 2136(ex 129c),e un lotto di terreno adiacente al foglio Persona_2
12 particella 2135(ex 129/b), sui quali vennero edificate distinte porzioni di un fabbricato alla via Silvio Pellico in Fragagnano, in seguito contraddistinte dai subalterni 6-8-9 per quelli edificati sull'appezzamento di proprietà di (cfr. risposta al quesito n. 1 Controparte_6
relazione geom. e dai subalterni 5 e 7 per quelli edificati sul terreno acquistato da ER
. Benchè i successivi atti di frazionamento catastale ed in particolare Persona_2
quello del 27-11-1991 non costituissero atti di costituzione di comunione tra i coniugi su tutte le unità immobiliari, operando rispetto a ciascuna costruzione il principio di accessione di cui all'art.934 c.civ., nella specie deve ritenersi che l'intero fabbricato dividendo sia attualmente nella comproprietà delle odierne tre parti ( , Parte_2 TE
ed eredi di ) per un terzo ciascuno, essendo incontroverso
[...] Persona_1
che le successioni dei rispettivi genitori danti causa ( e Persona_2 CP_6
si siano aperte ab intestato in favore di ciascuno dei discendenti ed in parti eguali
[...]
ai sensi dell'art.566 c.civ..
2. Va rilevato che i beni da dividere secondo quanto accertato nell'ultima consulenza di ufficio a firma del geom. depositata il 30-6-2021, che tiene conto delle variazioni CP_7
catastali nel frattempo intervenute, sono attualmente:
-immobile al piano terra in Fragagnano alla via Silvio Pellico n.30 in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.10 categoria C/1 classe 3 (derivato dalla fusione delle precedenti unità catastali di cui ai subb.8-9) già utilizzato per attività di ristorazione e poi per rivendita di frutta e verdura;
- immobile in Fragagnano alla via Silvio Pellico n.32 piano terra in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.5 categoria C/2 classe 1;
-appartamento in Fragagnano alla via Silvio Pellico n.32 primo piano in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.6 categoria A/3 classe 3;
-appartamento in Fragagnano alla via Silvio Pellico n.24 primo piano in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.7 categoria A/3 classe 3.
I valori di tali immobili sono stati definiti nella richiamata relazione di consulenza depositata il 30-6-2021, in € 99.000 per l'immobile al piano terra in Fragagnano alla via Silvio Pellico
n.30 in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.10; in € 40.000 per l'immobile al piano terra al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.5,in € 76.000 per l'appartamento in Fragagnano
alla via Silvio Pellico n.32 primo piano in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.6;
in € 46000 per l'appartamento in Fragagnano alla via Silvio Pellico n.32 primo piano in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.
7. Tali valori sono ancora utilizzabili all'attualità atteso il non particolarmente lungo tempo trascorso dal deposito dell'elaborato, e l'assenza di comprovate sopravvenienze che possano significativamente alterarli.
3 - L'ausiliare geom. ha condivisibilmente ritenuto la non comoda divisibilità per CP_7
caratteristiche e funzione economica di ciascuna delle unità immobiliari in porzioni eguali.
Lo stesso ha proposto un unico progetto di divisione in natura in tre quote, sul quale non si sono espresse favorevolmente tutte le parti. Esso contempla: una quota n.1 comprendente l'immobile sub.10 ed un conguaglio da dare di € 12.000; una quota n.2 comprendente l'immobile sub.6 e con un conguaglio da avere di € 11.000; una quota n.3 comprendente gli immobili sub.5 e 7 e con un conguaglio da avere di € 1000.
E' da ritenere che tale progetto di assegnazione in natura possa essere fatto proprio dal
Tribunale perché: a) prevede conguagli alquanto contenuti;
b) risponde al principio secondo il quale la vendita all'incanto ex art.788 c.p.c. costituisce l'extrema ratio ove il giudice non possa attribuire quote in natura;
c)risponde al principio secondo cui ciascuno dei condividenti ha diritto a vedersi assegnare beni di eguale natura in proporzione alla quota spettante(art.727 c.civ.).
Poiché si tratta di formare quote eguali, non può procedersi mediante attribuzione, bensì
mediante estrazione a sorte ai sensi dell'art.729 c.civ. comma 1 primo periodo.
Con separata ordinanza devono quindi essere date le disposizioni necessarie per procedere al sorteggio.
4 - ha chiesto con la citazione introduttiva del giudizio di divisione Parte_1
dell'asse ereditario relitto da , indennità (in tal senso deve essere Controparte_6
interpretata la domanda di “rendiconto” svolta nel giudizio n.5316/2018, volta sostanzialmente ad ottenere ristoro del godimento esclusivo di parte del fabbricato comune in Fragagnano da parte di e poi dei suoi eredi). Persona_1
A tale domanda ha dichiarato di associarsi costituendosi TE
nel giudizio appena detto.
La domanda così spiegata da , qualificabile come TE
riconvenzionale svolta nei confronti non dell'attore ma di altri convenuti, è tuttavia inammissibile perché tardiva. Consolidati orientamenti di legittimità consentono al convenuto di proporre, con la comparsa di costituzione in giudizio, una domanda nei confronti di altro convenuto (c.d. domanda trasversale). Tale indirizzo, affermato già da
Cass. n. 9/1969 e da Cass. n. 894/1971, è stato ribadito da Cass. n. 2848/1980 e da Cass.
n. 577/1984 (che hanno sottolineato come lo stesso costituisca espressione dei "principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale") e, più recentemente, da Cass.
12558/1999 e da Cass. n. 6846/2017, che hanno precisato che tale domanda "va qualificata come domanda riconvenzionale e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima"
ossia, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (cfr. Cass. 25415/2017 in motivazione).
Nella specie ha formulato la domanda di “rendiconto”, come TE
innanzi qualificata associandosi a quella spiegata nei confronti degli eredi di Per_1
da con la citazione introduttiva del giudizio n.5316/2018 ,ma
[...] Parte_1
costituendosi solo il 13-6-2018 ossia tredici giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione (per il 26-6-2018), con violazione del termine di giorni venti prima per la formulazione di domande riconvenzionali posto dall'art.166 c.p.c. in combinato disposto con l'art.167 comma 2 c.p.c. e conseguente decadenza dal potere di proporre quella domanda.
La relativa preclusione processuale è rilevabile di ufficio indipendentemente ad acquiescenza della parte controinteressata(Cassazione civile, sez. III, 18/3/2008, n. 7270;e più in generale sulla rilevabilità officiosa delle preclusioni nel rito civile, Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3806 del 26/02/2016; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11282 del 10/05/2018,
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24040 del 26/09/2019, Cass. Sez. Un., Sentenza n. 157 del
09/01/2020, etc.; e cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17121 del 13/8/2020).
5 - Esaminando quindi la domanda di indennizzo proposta da per il Parte_1
godimento esclusivo di immobili ereditari da parte di e poi dei suoi eredi, Controparte_6
è necessario ricordare che il condividente di un immobile che, manente communione, abbia goduto dell'intero bene senza titolo autonomo, deve corrispondere agli altri comunisti un indennizzo per la privazione pro quota del bene comune, corrispondente ai frutti civili, che si identificano nel corrispettivo per l'utilizzo dell'immobile qualora fosse stato concesso in godimento a terzi;
e che tale corrispettivo è individuabile, in mancanza di diversi criteri di valutazione, nei canoni di locazione (così Cassazione civile, sez. II, 30/5/2017, n.
13619;Cassazione civile, sez. II, 1 agosto 1990 n. 7716; Cassazione civile, sez. II, 21
febbraio 1985 n. 1528).
In concreto deve ritenersi dimostrato che il condividente abbia avuto Persona_1
godimento esclusivo degli immobili in Fragagnano alla via Silvio Pellico alla via Silvio Pellico
n.30 in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 subalterni 6 ,8, 9. Tali immobili infatti furono oggetto di donazione in favore di da parte di Persona_1 Controparte_6
con l'atto di donazione per notar del 17-9-2001 e non è stata allegata o dimostrata Per_3
successiva restituzione - al genitore prima ed al compossesso degli altri coeredi poi -
rispettivamente per il periodo dalla data della domanda di risoluzione della donazione del marzo 2002 sino al decesso di e per il periodo successivo. Controparte_6
L'obbligazione di indennizzo in favore di , il quale può può giovarsi quale Parte_1
coerede nella misura di un terzo di degli effetti della domanda di Controparte_6
risoluzione della donazione e restituzione dei cespiti donati, avrà quindi decorrenza dalla data di quella domanda (marzo 2002) in seguito accolta con sentenza del Tribunale di
Taranto n.1561/2016 e sino all'attualità. Infatti è incontroverso che quegli immobili siano rimasti nel godimento esclusivo di sino al suo decesso del 2-7-2013, Persona_1
ed in seguito dei suoi eredi , e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 [...]
sino alla data della sentenza n.1561/2016 ed in seguito sino all'attualità. CP_3
I frutti ritraibili da quegli immobili per il periodo dal marzo 2002 al novembre 2024
considerando la misura dei canoni locativi indicata dal TU nella relazione CP_7
depositata il 30-6-2021 sono pari:
-- per l'immobile già in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 subalterni 6 ,8 ed in seguito sub.10, ad € 100.926,17; l'ammontare è ottenuto detraendo da 85.636,07 quale somma canoni indicata alla pag.17 della relazione, l'importo di € 3624,18 per canoni calcolati dal maggio 2000 al febbraio 2002, ed aggiungendo l'ammontare dei canoni locativi mensili da aprile 2021 a novembre 2024 (€ 429,87 per mese, ultimo valore calcolato dal TU x 44 mesi per complessivi € 18914,28);
-- per l'appartamento in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 subalterno 6 ad €
83623,96; l'ammontare è ottenuto detraendo da 74784,72 quale somma canoni indicata alla pag.19 della predetta relazione, l'importo di € 5587,72 calcolato dal maggio 2000 al febbraio 2002, ed aggiungendo i canoni locativi mensili da aprile 2021 a novembre 2024 (€
325,84 per mese, ultimo valore calcolato dal TU x 44 mesi per complessivi € 14336,96).
Del complessivo ammontare di € 184.550,13 spetta al condividente la Parte_1
frazione del terzo pari alla quota di comproprietà ereditaria ,e pertanto la somma di €
61.516,71, oltre interessi legali ex art.1284 comma 1 c.civ. da calcolare, con decorrenza dall'ultimo giorno di ciascuna mensilità, sulla quota di un terzo di ciascuna mensilità di canone locativo come indicata dal TU (dal marzo 2002 sino al marzo 2021) ,e come ulteriormente in precedenza indicata per il periodo dall'aprile 2021 al novembre 2024.
Al pagamento di tale somma vanno condannati , , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e in proporzione alla quota di ciascuno sulla eredità di CP_4 Controparte_5
per i frutti maturati sino al decesso di quest'ultimo; ed in solido tra loro, Persona_1
essendo l'esclusivo godimento imputabile indivisibilmente a ciascuno di essi, per i frutti imputabili al periodo successivo(dal 2-7-2013 sino al novembre 2024).
Le spese di giudizio relative all'esame della domanda di riconoscimento dell'indennizzo per esclusivo godimento di alcuni cespiti seguono la soccombenza nel rapporto tra Parte_1
e gli eredi di nella misura di cui in dispositivo;
mentre possono
[...] Persona_1
essere compensate nel rapporto tra e gli eredi di TE [...]
. Persona_1
Le spese dei giudizi riuniti sin qui maturate e relative all'esame della domande di scioglimento della comunione ereditaria in morte di e Persona_2 CP_6
possono essere compensate tra le parti ricorrendone giusti motivi stante
[...]
l'ascrivibilità ad interesse comune della procedura divisionale. Va ulteriormente precisato che le somme liquidate per compenso dei consulenti tecnici ed ER Persona_8
vanno poste in via definitiva a carico di ciascun condividente( TE , ed eredi ) nella misura di un terzo per
[...] Parte_1 Persona_1
ciascuno di essi.
La presente pronuncia ha carattere definitivo;
infatti il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve,
quindi, considerarsi un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati;
di talché, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale assumono la natura di non definitività, eccettuata l'ultima che provvede, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche quando rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote(Cassazione civile, sez. II, 9/8/2023, n. 24300), come appunto nella specie.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) dichiara che , e di Parte_1 TE Persona_1
- ed attualmente gli eredi di quest'ultimo nelle persone di , Controparte_2 CP_3
, , e - hanno diritto alla divisione dei beni relitti
[...] Controparte_4 Controparte_5
dai genitori e , per la quota di un terzo ciascuno Controparte_6 Persona_2
di tali cespiti , identificati da:
a)immobile in Fragagnano alla via Silvio Pellico n.30 piano terra in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.10 categoria C/1 classe 3;
b) immobile in Fragagnano alla via Silvio Pellico n.32 piano terra in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.5 categoria C/2 classe 1;
c)appartamento in Fragagnano alla via Silvio Pellico n.32 primo piano in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.6 categoria A/3 classe 3;
d)appartamento in Fragagnano alla via Silvio Pellico n.24 primo piano in catasto al foglio di mappa n.12, p.lla 2135 sub.7 categoria A/3 classe 3;
2)dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni rientranti nel patrimonio relitto da e;
Controparte_6 Persona_2 3)dispone attribuirsi le tre quote spettanti a ciascun condividente secondo il progetto divisionale elaborato alla pag.14 paragrafo F) della relazione di consulenza tecnica di ufficio a firma del geom. depositata il 30-6-2021, e mediante estrazione a sorte;
Controparte_7
4) condanna , , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 P_
, eredi , al pagamento in favore di della
[...] Persona_1 Parte_1
somma di € 61.516,71 oltre interessi legali con le decorrenza in motivazione, a titolo di indennizzo per l'esclusivo godimento dei beni ereditari di cui alle lettere a) e c) del punto 1
che precede;
importi da pagare in proporzione alla quota di ciascuno sulla eredità di
[...]
per i frutti maturati dall'aprile 2002 sino al decesso di quest'ultimo, ed in Persona_1
solido per i frutti imputabili al periodo successivo dal 2-7-2013 in poi;
dichiara inammissibile perché tardiva la domanda di pagamento dell'indennizzo svolta da TE
;
[...]
5) condanna , , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 P_
, in solido tra loro al pagamento in favore di delle spese di
[...] Parte_1
giudizio relative all'esame del capo di domanda di riconoscimento dell'indennizzo per esclusivo godimento di alcuni cespiti ereditari, spese liquidate in € 7000 per compensi oltre rfsg al 15% iva e cap;
6)compensa tra le parti le spese dei giudizi riuniti sin qui maturate relative all'esame della domande di scioglimento di comunione ereditaria;
pone a definitivo carico di ciascun condividente , per un terzo ciascuno, le spese di consulenza tecnica di ufficio come liquidate in favore del TU con decreto del 3-11-2005 e del TU con ER Controparte_7
decreti del 10-8-2021 e dell'11-5-2022;
7)provvede per il prosieguo delle operazioni divisionali mediante estrazione a sorte delle quote come da separata ordinanza.
Taranto,4-2-2025 Il Giudice (dott.Marcello Maggi)