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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/04/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - composto dai Magistrati:
1) Dott. Mario Cigna Presidente
2) Dott.ssa Viviana Mele Giudice
3) Dott.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 8321 del R.G. relativo all'anno
2018, avente ad oggetto: impugnazione testamento e azione di riduzione;
riservato per la decisione nell'udienza del 10.12.2024, promosso da
e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese dalle avv.te Mina Celestini e Paola Gatto;
attrici; contro
e rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Lucia Controparte_1 CP_2
Maglio;
- convenuti;
****
Fatto e diritto
Con atto di citazione del 27.8.2017, , Parte_2 Parte_1
e hanno convenuto in giudizio e Parte_3 Controparte_1
chiedendo: “
1. Accertare e dichiarare la simulazione "relativa" CP_2
dell'atto di compravendita per notar del 26.05.1994 relativo al lastricato Per_1
solare di mq 153 e sito al piano I° con vano scala, garage esclusivo di accesso al piano
1 terra, immobile censito nel NCEU partita 4990 foglio 84 particella 20515 sub 2, Via
Molise , 40 piano t-1 , intervenuto tra i sigg.ri da un lato e Parte_4 [...]
e dall'altro, poiché dissimulante un atto di Controparte_1 CP_2
donazione in favore di e .
2. Accertare e dichiarare Controparte_1 CP_2
la simulazione "relativa" dell'atto di compravendita per notar del 04.03.2004 Per_1
relativo alla nuda proprietà della civile abitazione sita in Galatina alla via Molise, 38
p.t. censita nel NCEU foglio 84 particella 205 sub 1, Via Molise, 38 piano t, intervenuto tra il sigg.ri da un lato e a dall'altro, poiché Parte_4 Controparte_1
dissimulante un atto di donazione in favore di e/o in subordine, un Controparte_1
contratto di vendita mista a donazione.
3. Accertare e dichiarare che sui libretti di risparmio n. 1200/101092; n. 0412/182 estinto il 31.12.2011 ; n. 0401/6679 estinto il
31.12.2010, del conto deposito titoli n. 9000/19405436 aperti presso il Banco di Napoli filiale di Galatina intestati al de cuius e al figlio sono confluiti in Controparte_1
via esclusiva emolumenti provenienti dal solo de cuius.
4. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle disposizioni testamentarie di cui al testamento del 2005 per
i motivi di cui in narrativa con ogni conseguenza di legge.
5. Accertare e dichiarare che, la donazioni del lastricato solare di mq 153 e sito al piano I° con vano scala, garage esclusivo di accesso al piano terra, immobile censito nel NCEU partita 4990 foglio 84 particella 205 sub 2, Via Molise , 40 piano t-1 in favore dei convenuti e CP_2
, la donazione della nuda proprietà della civile abitazione sita in Controparte_1
Galatina alla via Molise, 38 p.t. censita nel NCEU foglio 84 particella 205 sub 1, Via
Molise, 38 piano t, in favore di , e la donazione indiretta delle Controparte_1
somme contenuto nel libretto di risparmio n. 1200/101092; n. 0412/182 estinto il
31.12.2011 ; n. 0401/6679 estinto il 31.12.2010, del conto deposito titoli n. 9000/19405436 e del conto corrente relativo, tutti cointestati con il figlio , degli Controparte_1
ultimi dieci anni, a decorrere dal 2003 e sino al 2013 sono lesive dei diritti dei legittimari
, e , e per l'effetto, Parte_2 Parte_3 Parte_1
dichiarate inefficaci nei limiti della quota di legittima spettante a ciascuna di esse, vengano assogettate a riduzione con restituzione dei beni e delle somme di denaro alla massa, di cui si chiede la divisione, sino alla concorrenza del valore delle quote spettanti alle attrici ai fini della necessaria reintegrazione dei relativi diritti di legittimari, quantificata in € 15.125,00 ciascuno, per i beni immobili, e/o la maggiore o
2 minore somma che risulterà in corso di causa, oltre ad € 12.000,00 ciascuno, in relazione alla donazione indiretta delle somme da parte del de cuius 6. Condannare i convenuti alla restituzione degli immobili e delle somme da questi percepiti per come verranno meglio accertate in corso di causa, in conseguenza dell'azione di riduzione, liberi da ogni peso o ipoteca di cui il donatario può averli gravati, e/o condannarli i sigg.ri e a compensare in denaro i legittimari CP_2 Controparte_1 [...]
, e , nei limiti della Parte_2 Parte_3 Parte_1
quota ad essi spettanti.
7. Condannare i sigg.ri e Controparte_1 CP_2
al pagamento della quota dei frutti civili maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione, da calcolarsi secondo i canoni pattuiti nei contratti di locazione che trovano applicazione nella zona per appartamenti similari”; hanno dedotto, gli attori, di essere figli di , deceduto il 21.2.2013, il quale aveva lasciato alla Parte_4
sua morte la quota di proprietà di 3/9 di un terreno, un libretto di risparmio e un fondo di investimento, e che durante la vita aveva disposto dei propri beni rendendo beneficiari il figlio e la coniuge in particolare con contratto di P_ CP_2
vendita del 26.5.1994, veniva simulata una donazione del lastrico solare oggetto del contratto, come da controdichiarazione del 26.4.1996 firmata dai convenuti;
con contratto di compravendita del 4.3.2004, allo stesso modo, era stata simulata la donazione dell'immobile adibito a casa coniugale, in quanto il prezzo convenuto non fu mai corrisposto dai simulati acquirenti;
e che, con testamento del 3.5.2005, mai pubblicato, il de cuius aveva dato atto che il lastrico solare acquistato dal figlio e dalla nuora fu pagato con denaro contante e che, alla luce della P_ CP_2
continua ed esclusiva assistenza garantita da costoro, avrebbe lasciato a titolo di legato siffatto bene ai convenuti;
che, infine, il saldo attivo dei rapporti bancari intestati al padre erano stati tutti prelevati da . Controparte_1
Costituitisi in giudizio, e hanno contestato Controparte_1 CP_2
in fatto ed in diritto le pretese attore, replicando di aver effettivamente acquistato gli immobili per cui è causa, e che con testamento olografo del 3.5.2005 il de cuius confermava implicitamente la veridicità della ricostruzione fattuale offerta dai convenuti, chiedendo il rigetto di tutte le pretese attoree.
Istruita la causa a mezzo delle prove orali, all'udienza del 10.12.2024 la controversia è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
3 La domanda di accertamento della simulazione relativa è infondata per le ragioni che seguono.
Quanto al contratto di compravendita del 26.5.1994 avente ad oggetto il lastrico solare dell'immobile sito in Galatina, via Molise n. 40, le prove per testi – in linea con la scrittura privata del 26.4.1996 (all. 7 fascicolo di parte attrice) – hanno confermato che tutti i fratelli di rinunciarono ad incassare il prezzo stabilito in contratto, P_
pari a £ 18.500,000 (all. 4 fascicolo di parte attrice).
Se ne desume che, in realtà, la vendita stipulata era vera ed effettiva, sebbene dissimulasse l'identità del beneficiario del versamento del corrispettivo, che il de cuius aveva individuato in tutti i suoi figli.
Furono poi gli attori a rinunciare all'incasso della quota parte del corrispettivo dell'alienazione del cespite, favorendo il germano acquirente, , Controparte_1
attraverso un atto di liberalità – la rinuncia, appunto, all'incasso della somma offerta.
La testimone , sorella delle parti, ha confermato che Testimone_1 P_
avesse effettivamente corrisposto il prezzo previsto in contratto per l'acquisto del lastrico e che, in particolare: “il sig. su indicazione del padre , si è P_ Pt_4
recato a casa del fratello per distribuire i soldi del lastrico solare tra i fratelli, ma CP_3
li ha rifiutati anche a nome degli altri fratelli”. Tale circostanza è stata CP_3
confermata anche da , genero della . Testimone_2 Parte_2
Sebbene dunque sia allegata agli atti copia della dichiarazione sottoscritta il
26.4.1996 dai coniugi convenuti, in cui gli acquirenti dichiarano di aver ricevuto in donazione il lastrico per cui è giudizio, impegnandosi a prestare assistenza ai donanti – e – per tutta la durata della loro vita, Parte_4 Controparte_4
tuttavia, nella specie, tale dichiarazione non sembra condurre a provare la simulazione della vendita, quanto, piuttosto ed eventualmente, la simulazione della persona che avrebbe incassato il corrispettivo, così come ricostruito poi in sede di istruttoria orale, dal momento che i contraenti volevano concludere il contratto effettivamente stipulato, ma furono i soggetti terzi, beneficiari – ossia i coeredi, odierni attori – ad impedire la produzione degli effetti del contratto sinallagmatico, rinunciando ad incassarne il prezzo. Il tenore del testamento olografo del 3.1.2005, ancora, milita nella stessa direzione, laddove il testatore precisa che il prezzo del
4 lastricato fosse stato versato dal figlio e da sua moglie, in contanti, direttamente al padre.
Tale parte della domanda appare, dunque, infondata.
Passando alla compravendita del 4.3.2004, relativa all'immobile sito in Galatina, via Molise n. 38 (doc. 5 fascicolo di parte attrice) occorre in primo luogo sottolineare che parte convenuta non ha contestato la circostanza per la quale la somma di €
40.000,00 stabilita a titolo di corrispettivo non mai fosse transitata sul conto corrente intestato al de cuius.
È emerso in sede di istruttoria orale che, nel corso dell'anno 2003, Parte_4
chiese ai figli chi volesse acquistare la casa, versando il corrispettivo in
[...]
favore dei fratelli, e che la figlia si dimostrò disponibile e interessata, Parte_2
tuttavia, non avendo ella a disposizione la liquidità necessaria chiese il termine di un mese, periodo che passò inutilmente, sicché il padre decise di venderla al figlio il quale, nel frattempo, aveva esercitato pressioni in tal senso. P_
, fratello degli attori e del convenuto, ha dichiarato di essere a Controparte_5
conoscenza che fosse stato licenziato dalla società presso cui lavorava P_
nell'anno 2006 e che pertanto avesse difficoltà economiche;
il testimone ha inoltre confermato che l'intenzione del padre fosse stata quella di vendere la casa ad uno dei figli, il quale avrebbe dovuto versare il prezzo in favore dei fratelli, e che la sorella in un primo momento, si fosse offerta;
tuttavia, che aveva Parte_2 P_
edificato sul lastrico solare, non voleva avere parenti vicini, visti i rapporti tesi, confermando che se il padre l'avesse venduta ad altri, avrebbe smesso di occuparsi della sua assistenza, sicché il padre si risolse a lasciarla a lui.
Le dichiarazioni che ha reso il testimone sono state del Testimone_3
medesimo tenore: in particolare, il genero di , ha Tes_2 Parte_2
confermato che anche sua suocera avrebbe dovuto corrispondere la somma prevista per la vendita della casa in favore degli altri fratelli, escluso , esattamente P_
come accaduto per la vendita del lastrico solare.
Anche tale parte della domanda deve essere pertanto, rigettata.
Passando alla domanda sub 3) delle conclusioni attoree, la testimone Tes_4
vicina di casa e collaboratrice domestica del ha confermato
[...] P_
5 che il de cuius, prima della sua morte, fosse perfettamente in grado di gestire i suoi soldi, e che, in particolare, prelevasse l'intero ammontare dei ratei pensionistici, di volta in volta, sebbene sia emerso, altresì, che fosse la moglie prima, e, alla sua CP_4
morte, il figlio cointestatario dei conti, ad amministrare i denari del de P_
cuius.
Le informative bancarie richieste ai sensi dell'art. 210 c.p.c. non hanno sortito alcun esito, essendo afferenti a periodo ultradecennale.
Ebbene, non c'è alcuna prova agli atti utile a ritenere che il convenuto si sia appropriato delle somme appartenenti al padre, trattandosi tra l'altro di ratei pensionistici di importo esiguo, presumibilmente utilizzati per le ordinarie spese del de cuius, o che il medesimo le abbia elargite, a titolo di liberalità, al figlio P_
Le ulteriori domande proposte, essendo consequenziali all'accoglimento delle pretese sopra esaminate, devono a loro volta essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori alla refusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta e liquidate in € 4.000,00 oltre ad accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Silvia Lucia Maglio dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 9.4.2025
La Giudice Estenditrice Il Presidente
dott.ssa Caterina Stasi dott. Mario Cigna
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - composto dai Magistrati:
1) Dott. Mario Cigna Presidente
2) Dott.ssa Viviana Mele Giudice
3) Dott.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 8321 del R.G. relativo all'anno
2018, avente ad oggetto: impugnazione testamento e azione di riduzione;
riservato per la decisione nell'udienza del 10.12.2024, promosso da
e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese dalle avv.te Mina Celestini e Paola Gatto;
attrici; contro
e rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Lucia Controparte_1 CP_2
Maglio;
- convenuti;
****
Fatto e diritto
Con atto di citazione del 27.8.2017, , Parte_2 Parte_1
e hanno convenuto in giudizio e Parte_3 Controparte_1
chiedendo: “
1. Accertare e dichiarare la simulazione "relativa" CP_2
dell'atto di compravendita per notar del 26.05.1994 relativo al lastricato Per_1
solare di mq 153 e sito al piano I° con vano scala, garage esclusivo di accesso al piano
1 terra, immobile censito nel NCEU partita 4990 foglio 84 particella 20515 sub 2, Via
Molise , 40 piano t-1 , intervenuto tra i sigg.ri da un lato e Parte_4 [...]
e dall'altro, poiché dissimulante un atto di Controparte_1 CP_2
donazione in favore di e .
2. Accertare e dichiarare Controparte_1 CP_2
la simulazione "relativa" dell'atto di compravendita per notar del 04.03.2004 Per_1
relativo alla nuda proprietà della civile abitazione sita in Galatina alla via Molise, 38
p.t. censita nel NCEU foglio 84 particella 205 sub 1, Via Molise, 38 piano t, intervenuto tra il sigg.ri da un lato e a dall'altro, poiché Parte_4 Controparte_1
dissimulante un atto di donazione in favore di e/o in subordine, un Controparte_1
contratto di vendita mista a donazione.
3. Accertare e dichiarare che sui libretti di risparmio n. 1200/101092; n. 0412/182 estinto il 31.12.2011 ; n. 0401/6679 estinto il
31.12.2010, del conto deposito titoli n. 9000/19405436 aperti presso il Banco di Napoli filiale di Galatina intestati al de cuius e al figlio sono confluiti in Controparte_1
via esclusiva emolumenti provenienti dal solo de cuius.
4. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle disposizioni testamentarie di cui al testamento del 2005 per
i motivi di cui in narrativa con ogni conseguenza di legge.
5. Accertare e dichiarare che, la donazioni del lastricato solare di mq 153 e sito al piano I° con vano scala, garage esclusivo di accesso al piano terra, immobile censito nel NCEU partita 4990 foglio 84 particella 205 sub 2, Via Molise , 40 piano t-1 in favore dei convenuti e CP_2
, la donazione della nuda proprietà della civile abitazione sita in Controparte_1
Galatina alla via Molise, 38 p.t. censita nel NCEU foglio 84 particella 205 sub 1, Via
Molise, 38 piano t, in favore di , e la donazione indiretta delle Controparte_1
somme contenuto nel libretto di risparmio n. 1200/101092; n. 0412/182 estinto il
31.12.2011 ; n. 0401/6679 estinto il 31.12.2010, del conto deposito titoli n. 9000/19405436 e del conto corrente relativo, tutti cointestati con il figlio , degli Controparte_1
ultimi dieci anni, a decorrere dal 2003 e sino al 2013 sono lesive dei diritti dei legittimari
, e , e per l'effetto, Parte_2 Parte_3 Parte_1
dichiarate inefficaci nei limiti della quota di legittima spettante a ciascuna di esse, vengano assogettate a riduzione con restituzione dei beni e delle somme di denaro alla massa, di cui si chiede la divisione, sino alla concorrenza del valore delle quote spettanti alle attrici ai fini della necessaria reintegrazione dei relativi diritti di legittimari, quantificata in € 15.125,00 ciascuno, per i beni immobili, e/o la maggiore o
2 minore somma che risulterà in corso di causa, oltre ad € 12.000,00 ciascuno, in relazione alla donazione indiretta delle somme da parte del de cuius 6. Condannare i convenuti alla restituzione degli immobili e delle somme da questi percepiti per come verranno meglio accertate in corso di causa, in conseguenza dell'azione di riduzione, liberi da ogni peso o ipoteca di cui il donatario può averli gravati, e/o condannarli i sigg.ri e a compensare in denaro i legittimari CP_2 Controparte_1 [...]
, e , nei limiti della Parte_2 Parte_3 Parte_1
quota ad essi spettanti.
7. Condannare i sigg.ri e Controparte_1 CP_2
al pagamento della quota dei frutti civili maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione, da calcolarsi secondo i canoni pattuiti nei contratti di locazione che trovano applicazione nella zona per appartamenti similari”; hanno dedotto, gli attori, di essere figli di , deceduto il 21.2.2013, il quale aveva lasciato alla Parte_4
sua morte la quota di proprietà di 3/9 di un terreno, un libretto di risparmio e un fondo di investimento, e che durante la vita aveva disposto dei propri beni rendendo beneficiari il figlio e la coniuge in particolare con contratto di P_ CP_2
vendita del 26.5.1994, veniva simulata una donazione del lastrico solare oggetto del contratto, come da controdichiarazione del 26.4.1996 firmata dai convenuti;
con contratto di compravendita del 4.3.2004, allo stesso modo, era stata simulata la donazione dell'immobile adibito a casa coniugale, in quanto il prezzo convenuto non fu mai corrisposto dai simulati acquirenti;
e che, con testamento del 3.5.2005, mai pubblicato, il de cuius aveva dato atto che il lastrico solare acquistato dal figlio e dalla nuora fu pagato con denaro contante e che, alla luce della P_ CP_2
continua ed esclusiva assistenza garantita da costoro, avrebbe lasciato a titolo di legato siffatto bene ai convenuti;
che, infine, il saldo attivo dei rapporti bancari intestati al padre erano stati tutti prelevati da . Controparte_1
Costituitisi in giudizio, e hanno contestato Controparte_1 CP_2
in fatto ed in diritto le pretese attore, replicando di aver effettivamente acquistato gli immobili per cui è causa, e che con testamento olografo del 3.5.2005 il de cuius confermava implicitamente la veridicità della ricostruzione fattuale offerta dai convenuti, chiedendo il rigetto di tutte le pretese attoree.
Istruita la causa a mezzo delle prove orali, all'udienza del 10.12.2024 la controversia è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
3 La domanda di accertamento della simulazione relativa è infondata per le ragioni che seguono.
Quanto al contratto di compravendita del 26.5.1994 avente ad oggetto il lastrico solare dell'immobile sito in Galatina, via Molise n. 40, le prove per testi – in linea con la scrittura privata del 26.4.1996 (all. 7 fascicolo di parte attrice) – hanno confermato che tutti i fratelli di rinunciarono ad incassare il prezzo stabilito in contratto, P_
pari a £ 18.500,000 (all. 4 fascicolo di parte attrice).
Se ne desume che, in realtà, la vendita stipulata era vera ed effettiva, sebbene dissimulasse l'identità del beneficiario del versamento del corrispettivo, che il de cuius aveva individuato in tutti i suoi figli.
Furono poi gli attori a rinunciare all'incasso della quota parte del corrispettivo dell'alienazione del cespite, favorendo il germano acquirente, , Controparte_1
attraverso un atto di liberalità – la rinuncia, appunto, all'incasso della somma offerta.
La testimone , sorella delle parti, ha confermato che Testimone_1 P_
avesse effettivamente corrisposto il prezzo previsto in contratto per l'acquisto del lastrico e che, in particolare: “il sig. su indicazione del padre , si è P_ Pt_4
recato a casa del fratello per distribuire i soldi del lastrico solare tra i fratelli, ma CP_3
li ha rifiutati anche a nome degli altri fratelli”. Tale circostanza è stata CP_3
confermata anche da , genero della . Testimone_2 Parte_2
Sebbene dunque sia allegata agli atti copia della dichiarazione sottoscritta il
26.4.1996 dai coniugi convenuti, in cui gli acquirenti dichiarano di aver ricevuto in donazione il lastrico per cui è giudizio, impegnandosi a prestare assistenza ai donanti – e – per tutta la durata della loro vita, Parte_4 Controparte_4
tuttavia, nella specie, tale dichiarazione non sembra condurre a provare la simulazione della vendita, quanto, piuttosto ed eventualmente, la simulazione della persona che avrebbe incassato il corrispettivo, così come ricostruito poi in sede di istruttoria orale, dal momento che i contraenti volevano concludere il contratto effettivamente stipulato, ma furono i soggetti terzi, beneficiari – ossia i coeredi, odierni attori – ad impedire la produzione degli effetti del contratto sinallagmatico, rinunciando ad incassarne il prezzo. Il tenore del testamento olografo del 3.1.2005, ancora, milita nella stessa direzione, laddove il testatore precisa che il prezzo del
4 lastricato fosse stato versato dal figlio e da sua moglie, in contanti, direttamente al padre.
Tale parte della domanda appare, dunque, infondata.
Passando alla compravendita del 4.3.2004, relativa all'immobile sito in Galatina, via Molise n. 38 (doc. 5 fascicolo di parte attrice) occorre in primo luogo sottolineare che parte convenuta non ha contestato la circostanza per la quale la somma di €
40.000,00 stabilita a titolo di corrispettivo non mai fosse transitata sul conto corrente intestato al de cuius.
È emerso in sede di istruttoria orale che, nel corso dell'anno 2003, Parte_4
chiese ai figli chi volesse acquistare la casa, versando il corrispettivo in
[...]
favore dei fratelli, e che la figlia si dimostrò disponibile e interessata, Parte_2
tuttavia, non avendo ella a disposizione la liquidità necessaria chiese il termine di un mese, periodo che passò inutilmente, sicché il padre decise di venderla al figlio il quale, nel frattempo, aveva esercitato pressioni in tal senso. P_
, fratello degli attori e del convenuto, ha dichiarato di essere a Controparte_5
conoscenza che fosse stato licenziato dalla società presso cui lavorava P_
nell'anno 2006 e che pertanto avesse difficoltà economiche;
il testimone ha inoltre confermato che l'intenzione del padre fosse stata quella di vendere la casa ad uno dei figli, il quale avrebbe dovuto versare il prezzo in favore dei fratelli, e che la sorella in un primo momento, si fosse offerta;
tuttavia, che aveva Parte_2 P_
edificato sul lastrico solare, non voleva avere parenti vicini, visti i rapporti tesi, confermando che se il padre l'avesse venduta ad altri, avrebbe smesso di occuparsi della sua assistenza, sicché il padre si risolse a lasciarla a lui.
Le dichiarazioni che ha reso il testimone sono state del Testimone_3
medesimo tenore: in particolare, il genero di , ha Tes_2 Parte_2
confermato che anche sua suocera avrebbe dovuto corrispondere la somma prevista per la vendita della casa in favore degli altri fratelli, escluso , esattamente P_
come accaduto per la vendita del lastrico solare.
Anche tale parte della domanda deve essere pertanto, rigettata.
Passando alla domanda sub 3) delle conclusioni attoree, la testimone Tes_4
vicina di casa e collaboratrice domestica del ha confermato
[...] P_
5 che il de cuius, prima della sua morte, fosse perfettamente in grado di gestire i suoi soldi, e che, in particolare, prelevasse l'intero ammontare dei ratei pensionistici, di volta in volta, sebbene sia emerso, altresì, che fosse la moglie prima, e, alla sua CP_4
morte, il figlio cointestatario dei conti, ad amministrare i denari del de P_
cuius.
Le informative bancarie richieste ai sensi dell'art. 210 c.p.c. non hanno sortito alcun esito, essendo afferenti a periodo ultradecennale.
Ebbene, non c'è alcuna prova agli atti utile a ritenere che il convenuto si sia appropriato delle somme appartenenti al padre, trattandosi tra l'altro di ratei pensionistici di importo esiguo, presumibilmente utilizzati per le ordinarie spese del de cuius, o che il medesimo le abbia elargite, a titolo di liberalità, al figlio P_
Le ulteriori domande proposte, essendo consequenziali all'accoglimento delle pretese sopra esaminate, devono a loro volta essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori alla refusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta e liquidate in € 4.000,00 oltre ad accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Silvia Lucia Maglio dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 9.4.2025
La Giudice Estenditrice Il Presidente
dott.ssa Caterina Stasi dott. Mario Cigna
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