Articolo 309 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 308Articolo 310
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 309.
(Annotazione del gruppo sanguigno)
((1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, e' riportato nell'apposito spazio a cio' destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.))
2. Gli estremi del gruppo sanguigno ((...)) sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
3. Le modalita' di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a cio' preposti, sono def- inite con decreto del Ministro della sanita' da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. Tale decreto puo' essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.
4. Il titolare e' tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno ((, qualora annotato,)) per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996