Art. 309.
(Annotazione del gruppo sanguigno)
((1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, e' riportato nell'apposito spazio a cio' destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.))
2. Gli estremi del gruppo sanguigno ((...)) sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
3. Le modalita' di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a cio' preposti, sono def- inite con decreto del Ministro della sanita' da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. Tale decreto puo' essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.
4. Il titolare e' tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno ((, qualora annotato,)) per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C.
(Annotazione del gruppo sanguigno)
((1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, e' riportato nell'apposito spazio a cio' destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.))
2. Gli estremi del gruppo sanguigno ((...)) sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
3. Le modalita' di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a cio' preposti, sono def- inite con decreto del Ministro della sanita' da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. Tale decreto puo' essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.
4. Il titolare e' tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno ((, qualora annotato,)) per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C.