Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 4.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4052/2024 R.L. promossa da rappresentato e difeso per mandato in atti dall' Parte_1
avv.to Donato D'Ambrosio;
opponente contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
opposto
, in persona del l.r.p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso per mandato in atti dall'avv. Mirko Capuano;
opposto conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2024, Parte_1
conveniva in giudizio l' ed il concessionario, proponendo CP_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatagli in data 24 maggio 2024 con cui veniva gli richiesto il pagamento, tra gli altri, di contributi relativi agli anni 2017,2018,2019 e CP_1
2021, in ipotesi già richiesti a mezzo avvisi di addebito precedentemente notificati, e chiedeva dichiararsi la non debenza dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
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Il ricorso è infondato e va rigettato.
Innanzitutto, resta irrilevante la mancata notifica dell'avviso bonario non essendo tale adempimento previsto da alcuna norma di legge .
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Ed invero gli avvisi di addebito nn. 371 2018 0008523352 000,
371 2018 0022245304 000, 371 2019 0020677425 000, 371 2021
0007235550 000 e 371 2022 0021795891 000, risultano rispettivamente e ritualmente notificati in data 18.7.2018,
18.1.2019, 28.1.2020, 21.12.2021 e 13.1.2023 e non impugnati .
Né può ritenersi la nullità della notificazione perché gli avvisi di addebito sono stati consegnati a persona diversa dal destinatario senza che sia stato emesso il can.
Nella fattispecie, la notifica risulta effettuata direttamente dall'ente impositore a mezzo posta con raccomandate ordinarie, pertanto non si applica la disciplina di cui alla legge n. 890 dell'82 ma esclusivamente il regolamento postale .
Gli avvisi di ricevimento risultano firmati dal consegnatario
Come insegna la Suprema Corte, la notifica della corrispondenza tramite posta ordinaria risulta ritualmente perfezionata qualora il plico venga consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario non rilevando a tal fine che l'effettivo destinatario non abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata. In particolare, ai fini della notifica è sufficiente che l'avviso di ricevimento sia sottoscritto da una persona rinvenuta presso
2 l'indirizzo, non essendo necessario che risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (cfr. Cass n.
19795 del 2017 e Cass. . 29539 del 2020)
Ne deriva che, in mancanza di impugnazione degli avvisi di addebito notificati, l'eccezione di prescrizione maturata antecedentemente alla formazione del titolo è inammissibile ai sensi dell'art. 24 dlgs n. 46 del 1999 mentre l'eccezione di prescrizione maturata successivamente è infondata, considerato che tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento in contestazione il termine di prescrizione quinquennale non era decorso, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione per effetto della normativa emergenziale per Covid-19 ratione temporis applicabile ( dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per giorni 129), giusto d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per giorni 182), giusto d.l. 31 dicembre 2020, n.
183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
L'eccezione di prescrizione è infondata anche con riferimento ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 37120190008463386000, afferente i contributi fissi gestione commercianti rate n. 2 e 3 del
2018, per il quale non vi è prova di rituale notifica.
Tanto considerato che il dies a quo della prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il versamento rispettivamente in data
21.8.2018 e 16.11.2018, tenuto conto, come già detto, della sospensione dei termini di prescrizione secondo la normativa emergenziale per Covid-19 sopra richiamata .
Pertanto, il ricorso va rigettato.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta l'opposizione; condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti in solido, che liquida in complessivi euro
3.000,00, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata 9.4.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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