Ordinanza cautelare 31 agosto 2022
Inammissibile
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5456 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05456/2025REG.PROV.COLL.
N. 06091/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6091 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Mauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti in data-OMISSIS- sul ricorso n.1217/21 R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Michela Di Benedetto per l’avv. Walter Mauriello e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’odierno appellante impugnava il provvedimento del Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare del 12.09.2019, notificato il 20.09.2019, con il quale era stata disposta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 861, comma I, lett. “d”, 865, 923, comma I, lett. “i”, 1357 lettera “d” del d.lgs. 15.03.2010 n. 66, la perdita di grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l’effetto, la cessazione dal servizio permanente, con la seguente motivazione: “ graduato dell’esercito, in Vercelli, in due occasioni (il 15 gennaio 2018 e il 29 gennaio 2018) acquistava e illecitamente deteneva, al fine di cessione a terzi, quantitativi variabili di hashish e il 4 maggio acquistava e illecitamente deteneva, al fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente di tipo hashish. Il comportamento tenuto dal Graduato, peraltro sanzionato penalmente, costituisce gravissima violazione dei doveri di corpo propri dello stato militare e di quelli attinenti al giuramento prestato e al senso di responsabilità, da risultare del tutto incompatibile con l’ulteriore permanenza in servizio e nel grado rivestito ”.
2. Il militare impugnava il provvedimento con gravame proposto innanzi al Tar per il Lazio che declinava la propria competenza con ordinanza 2480/2020, individuando quale giudice territorialmente competente il T.A.R. per il Piemonte, avanti al quale il ricorrente riassumeva la causa.
3. Il ricorso veniva affidato alle seguenti censure:
3.1. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 861, comma I, lett. d, 865, 923 comma I, lett. i, 1357 lett. d, d.lgs. 66/2010 codice militare – violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione della illiceità disciplinare ex art. 1350 d.lgs. 66/2010 – violazione e falsa applicazione del principio del favor rei ex art. 27 cost. – violazione del diritto al lavoro – violazione e falsa applicazione dell’art. 4 Cost. nonché dell’art. 97 Cost. - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 - difetto di motivazione – eccesso di potere –travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di istruttoria – erroneità, illogicità, contraddittorietà della motivazione - violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa – incongruità della sanzione .
3.2. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 861, comma I, lett. d), 865, 923 comma I, lett. i, 1357 lett. d, d.lgs. 66/2010 – violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione della illiceità disciplinare ex art. 1350 d.lgs. 66/2010 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990- violazione e falsa applicazione dell’art. 1370 d.lgs. 66/2010 – eccesso di potere – travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di istruttoria – presupposti per la potestà sanzionatoria di corpo/di stato – azione disciplinare di stato – sviamento di potere – violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa – incongruità della sanzione .
3.3. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 861, comma I, lett. d), 865, 923 comma I, lett. i, 1357 lett. d), d.lgs. 66/2010 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990- violazione e falsa applicazione dell’art. 1370 d.lgs. 66/2010 – eccesso di potere–travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - presupposti per la potestà sanzionatoria di corpo – azione disciplinare di stato – sviamento di potere – violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa – incongruità della sanzione – sussistenza dei presupposti per il reintegro in servizio nello stesso ruolo ovvero come militare semplice “degraduato” ovvero con riduzione dello stipendio .
4. Con la sentenza appellata il T.A.R. adito ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alla refusione delle spese processuali.
5. Detta sentenza è stata impugnata con il ricorso in epigrafe, affidato alle seguenti censure:
- erroneità, illogicità, contraddittorietà della motivazione in relazione al punto “i)”, violazione e falsa applicazione degli artt. 861, comma 1, lett. d, 865, 923 comma 1, lett. i, 1357 lett. d, del d.lgs. 66/2010 (codice militare),
- violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione della illiceità disciplinare ex art. 1350 d.lgs. 66/2010,
- violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 27 e 97 Cost.,
- violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990,
- eccesso di potere – incongruità della sanzione.
5.1. L’appellante, dopo aver premesso che la sentenza impugnata ha omesso la valutazione di circostanze di fatto poste a sostegno delle ragioni dell’azione intrapresa, torna a lamentare l’irragionevole compressione del principio di proporzionalità, che impone la graduazione della sanzione in base alla reale offensività del comportamento (art. 1355 del Codice dell’Ordinamento Militare), il totale difetto di istruttoria e motivazione, risolto in un acritico automatismo fondato sulla pregressa sentenza penale, peraltro mitigata da attenuanti e sospensione condizionale, l’omessa considerazione della possibilità di applicare misure meno afflittive, quali la retrocessione nel grado più basso (art. 1370 C.O.M.), la violazione dei canoni fondamentali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), aggravata dal disconoscimento della funzione rieducativa della sanzione anche nell’ambito militare (art. 27 Cost.).
6. Il 18 febbraio 2022 il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto formale.
7. Nel corso del procedimento, con ordinanza cautelare n. 4227/2022 è stata rigettata la domanda di sospensione.
8. L’appellante ha depositato, in data 7 maggio 2025, documenti e, in data 16 maggio 2025, una memoria, con la quale ha ulteriormente illustrato le proprie difese.
9. All’udienza pubblica del 17 giugno 2025, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art.73 c.p.a., della sussistenza di profili di inammissibilità dell’appello rilevati d’ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile e comunque infondato.
11. In punto di rito, si osserva che l’appellante non censura idoneamente la sentenza, con la quale il primo giudice ha, in punto di fatto, puntualmente richiamato i fatti posti a base dell’azione disciplinare promossa dall’Amministrazione (il militare “ ha patteggiato una pena di un anno e dieci mesi di reclusione, oltre a 3.000 euro di multa, per aver acquistato e detenuto, in concorso con altri, al fine della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso lordo complessivo pari circa 2 kg che occultava all’interno della propria autovettura, suddivisa già in panetti, in ripetute occasioni e segnatamente nei giorni del 15 gennaio, 29 gennaio e 4 maggio 2018 (giorno in cui è stato tratto arresto). Le imputazioni che sono state addebitate al OR risultano aggravate dalla recidiva, vista la reiterazione delle condotte. La pronuncia di condanna è stata successivamente emessa dal Tribunale di Vercelli il 18 ottobre 2018, dando applicazione alla pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. ”).
11.1. Ciò posto, il TAR ha escluso la lamentata carenza motivazionale, spiegando dettagliatamente (sub 8.1., primo capoverso) perché il percorso logico-motivazionale sia adeguato e coerente, sottolineando che le vicende fattuali sono pacificamente incontestate e smentendo la tesi del ricorrente secondo il quale l’episodio incriminato sarebbe isolato o sporadico, essendo in atti la prova della recidiva specifica scaturente dalla reiterazione di condotte della medesima indole inerenti gli stupefacenti in ben tre occasioni nel corso dello stesso anno.
11.2. Sulla seconda censura (relativa all’asserita incongruità della sanzione), il primo giudice ha poggiato la delibazione sfavorevole sul pregresso di disciplina del graduato, < colpito ripetutamente da sanzioni di corpo – consistite variamente nella consegna di rigore o nel rimprovero verbale – e da una ben più grave sanzione di stato, consistita nella sospensione disciplinare dall’impiego per quattro mesi per furto militare, …>, ravvisando nella condotta pregressa del militare < la cornice in cui inquadrare i più recenti deplorevoli fatti penalmente sanzionati aventi ad oggetto l’acquisto e la detenzione reiterata di sostanze stupefacenti a fini di cessione a terzi >, ritenendo, dunque, ampiamente giustificata la sanzione ispirata al massimo rigore in relazione ai < caratteri di intenzionalità – incomprensibilmente contestata dal militare, quasi a voler ignorare che i fatti penalmente sanzionati erano inconfutabilmente dolosi – e di recidività di siffatte condotte, come da espressa tipizzazione dell’art. 1355 cit., a tacer del fatto dell’intrinseco disvalore delle condotte concernenti le sostanze stupefacenti anche rispetto alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza interna dell’ambiente militare >.
11.3. Il TAR ha poi respinto la terza censura, volta a sostenere la sufficienza della sanzione della perdita del grado in luogo della cessazione del rapporto di impiego, condividendo (anche alla stregua del proprio pregresso orientamento giurisprudenziale) la motivazione dell’amministrazione circa l’assoluta incompatibilità con il grado rivestito e con lo status di militare in servizio permanente del comportamento in questione, tale da minare il rapporto fiduciario sul quale deve necessariamente fondarsi il rapporto di lavoro con l'Amministrazione della difesa.
12. A fronte di tale, articolata, motivazione, l’appello non offre specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo sul quale si fonda la decisione appellata.
Infatti, l’appellante si limita a reiterare le censure di:
- inadeguato supporto motivazionale teso a consentire al destinatario la ricostruzione dell’iter logico-giuridico percorso dalla autorità amministrativa nell’atto impugnato, risolto, a suo dire, in un acritico automatismo fondato sulla pregressa sentenza penale, peraltro mitigata da attenuanti e sospensione condizionale;
- sproporzione della sanzione, essendo l’elemento psicologico derivabile dalla decisione penale caratterizzato dalla cd. colpa incosciente;
- omessa considerazione della possibilità di applicare misure meno afflittive, ritenendo l’appellante più appropriata la sanzione della perdita del grado;
- mancata valutazione dell’assenza di circostanze, quali intenzionalità della condotta, commissione in presenza o in concorso con altri militari, recidiva, la cui ricorrenza avrebbe potuto giustificare e legittimare l’adozione della sanzione di stato più grave;
- erronea individuazione della tipologia di sanzione (di stato anziché di corpo), mancata motivazione sulla scelta, violazione dei canoni fondamentali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), disconoscimento della funzione rieducativa della sanzione anche nell’ambito militare (art. 27 Cost.), mancata dimostrazione della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante dell’Amministrazione;
- sussistenza dei requisiti per la sanzione della perdita del grado con conseguente reintegro come militare semplice.
13. Ora, è stato più volte affermato che alla "parte volitiva" dell'appello deve sempre accompagnarsi una "parte argomentativa", che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto è necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata: " il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall'art. 101, comma 1, c.p.a., impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo; il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo, infatti, si presenta come revisio PR AN i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato 8 aprile 2021, n. 2843)".
Il principio di specificità dei motivi di impugnazione impone, dunque, che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione di quelli contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; ciò in quanto il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo si presenta come revisio PR AN , i cui limiti oggettivi sono segnati proprio dai motivi di impugnazione (v. ancora Cons. Stato, sez. II, 16 aprile 2020, n. 2435; sez. IV, 10 settembre 2018, n. 5294; nonché sez. III, 26 gennaio 2018, n. 570).
Ne consegue l’inammissibilità dell’appello.
14. Il gravame è comunque infondato.
14.1. In proposito si osserva che le contestazioni sono state puntualmente descritte dall'inquirente e il provvedimento finale è totalmente esaustivo sotto il profilo motivazionale, sia in fatto sia in diritto, anche mediante pertinenti richiami alla vicenda penale (dalla quale si evince che a carico dell’imputato sono emersi plurimi elementi di reità circa i reati contestati, ossia l’acquisto, in concorso con altri, e la detenzione a fini di cessione a terzi di consistenti quantità di hashish, in più occasioni), ai precedenti disciplinari (nemmeno contestati dall’interessato) ed ai precedenti atti del procedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990.
14.2. Posta l'assenza di violazioni normative da parte dell'amministrazione, va evidenziato che, per pacifica giurisprudenza (si veda, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. II, 26 agosto 2024, n. 7232), la valutazione sulla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice, salvo che in ipotesi di eccesso di potere nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento ( ex multis , Cons Stato, sez. II, 19 marzo 2024, n. 2672, 31 gennaio 2022, n. 667, sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2629).
Pertanto " il provvedimento disciplinare sfugge a un pieno sindacato del Giudice amministrativo, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità " (Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 7 marzo 2024, n. 2250; cfr. in tal senso, ex aliis , Consiglio di Stato, sezione II, sentenze 20 novembre 2023, n. 9908 e 21 marzo 2022, n. 2001).
Questo giudice ha ripetutamente ritenuto proporzionata la sanzione della perdita del grado nell’ipotesi (evidentemente meno grave della detenzione a fini di spaccio, e per soprammercato di una quantità imponente pari a due chili circa) del consumo personale di droga di tipo "hashish", atteso l’evidente attrito con lo status di militare e con i compiti che un militare è chiamato a svolgere.
In particolare, il consumo di droga da parte di un militare si configura quale comportamento contrario alle finalità del corpo di appartenenza e comporta di per sé l'applicazione della sanzione espulsiva, non essendo peraltro praticabile, stante la radicale gravità del comportamento sanzionato, una graduazione della sanzione (cfr., ex aliis , Consiglio di Stato, sez. II, 12/08/2024 n.7085; sezione IV, sentenze 11 marzo 2013, n. 1474, 24 ottobre 2012, n. 5437, 26 luglio 2012, n. 4257, 15 marzo 2012, n. 1452, e 18 novembre 2011, n. 6096); trattasi di comportamento inconciliabile con l' habitus comportamentale che deve contraddistinguere gli appartenenti alle Forze armate, anche a prescindere dall'inesistenza di ulteriori conseguenze legali, penali o amministrative e dal fatto che si sia trattato di un episodio isolato.
Decisivo rilievo va, infatti, attribuito alla circostanza che il comportamento posto in essere determina necessariamente frequenti contatti con spacciatori di stupefacenti, ovverosia con soggetti dediti ad attività delittuose e appartenenti ad un contesto criminale, il che è incompatibile - o comunque non è irragionevole o abnorme reputarlo incompatibile - con lo status del militare, a prescindere dai compiti in concreto affidati all'interessato.
Inoltre, come condivisibilmente argomentato da Consiglio di Stato, sezione I, parere 5 luglio 2024, n. 849, la (si ribadisce, meno grave fattispecie della) detenzione di sostanze stupefacenti destinate ad uso personale concretizza una palese violazione dei doveri di correttezza e di lealtà assunti con il giuramento prestato, costituisce una condotta frontalmente confliggente con i doveri del ruolo ed oggettivamente incompatibile con la prospettica prosecuzione nel servizio e, peraltro, altera certamente l'equilibrio psichico, inficia l’esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti al proprio status e al grado o alla qualifica rivestiti, influisce negativamente sulla formazione e lede il prestigio della Forza armata o del Corpo di appartenenza. Pertanto “ di regola, legittimamente, per questo tipo di infrazione disciplinare viene inflitta la sanzione espulsiva ” (in termini, parere cit.).
14.3. Ne discende che, a maggior ragione, l’acquisto e detenzione– nemmeno isolato, ma reiterato, non casuale e non involontario - a fini di cessione a terzi di stupefacenti giustifica pienamente la legittimità della sanzione irrogata nei confronti dell'odierno appellante, essendo del tutto congrua ai principi di gradualità e ragionevolezza in relazione al comportamento tenuto del militare (contrario all'esemplarità della condotta).
15. Il ricorso risulta quindi anche infondato.
16. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n. 8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
17. Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato.
Condanna l’appellante a rifondere all’amministrazione resistente le spese di giudizio, liquidate in euro quattromila, oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.