Sentenza 13 agosto 2020
Ordinanza collegiale 31 maggio 2024
Ordinanza collegiale 8 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/04/2025, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03467/2025REG.PROV.COLL.
N. 02146/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2021, proposto da LS s.n.c. di RO DI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Luzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio delle Pertiche, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Romito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda), 13 agosto 2020 n.739, che ha respinto il ricorso n. 1109/2009 R.G. integrato da motivi aggiunti, proposto per:
(ricorso principale)
la condanna
del Comune di San Giorgio delle Pertiche a restituire alla LS S.n.c. la somma di € 246.611 o diversa di giustizia, quale controvalore di opere eseguite asseritamente senza titolo nell’ambito della lottizzazione residenziale “ Zona perequata 4- Piave 1- 1° stralcio ”, in via Piave, frazione di Arsego, oltre accessori;
(I motivi aggiunti, depositati il giorno 29 gennaio 2010)
l’annullamento
dell’atto 17 novembre 2009 prot. n.4806, con il quale il Responsabile di servizio ha intimato all’Immobiliare LS la ripresa dei lavori delle opere relative alla suddetta lottizzazione;
e per l’accertamento negativo
del diritto del Comune a ottenere l’esecuzione delle opere di cui in diffida;
(II motivi aggiunti, depositati il giorno 4 maggio 2011)
e per la condanna
del Comune intimato al risarcimento del danno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio delle Pertiche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. La società LS s.n.c. di RO DI & C. (di seguito, nella presente decisione, anche società LS) ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Veneto ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio e il secondo ricorso per motivi aggiunti, proposti dalla odierna appellante e ha dichiarato inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti; il giudice di primo grado ha condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
2. Occorre premettere quanto segue.
2.1. Con delibera del Consiglio Comunale del 7 aprile 2004, n. 22, il Comune di San Giorgio delle Pertiche ha approvato il 1° stralcio funzionale del piano di lottizzazione residenziale “PIAVE” nella zona di perequazione 4 - frazione di Arsego, (piano) distinto, quanto alla fase attuativa, in due separati e autonomi interventi esecutivi (c.d. stralci).
2.2. Con atto notarile del 6 ottobre 2004, le ditte proprietarie delle aree interessate dal menzionato 1° stralcio hanno sottoscritto la convenzione di lottizzazione, secondo lo schema approvato con la predetta deliberazione; la convenzione prevedeva che le ditte lottizzanti del primo stralcio realizzassero e cedessero gratuitamente al Comune opere di urbanizzazione aggiuntive ed eccedenti rispetto alle dimensioni della propria lottizzazione, da imputarsi a quella del secondo stralcio per un importo pari ad € 146.611,00.
In particolare, veniva espressamente previsto all’art. 2, comma 2, della predetta convenzione:
“ Le ditte lottizzanti del secondo stralcio verseranno alle ditte lottizzanti del primo stralcio la somma di Euro 146.611,00 (centoquarantaseimilaseicentoundici virgola zero zero) quale contributo per l’esecuzione della nuova strada di accesso alla lottizzazione, degli allacciamenti ai pubblici servizi ovvero fognatura nera, metanodotto, acquedotto, energia elettrica, telefono nonché la realizzazione dell’allargamento di via Piave completa di pista ciclabile ed illuminazione pubblica ”.
2.3. A far data dal 20 ottobre 2004 la società LS è subentrata alle originarie ditte lottizzanti e ha, quindi, ottenuto dal Comune in data 11 gennaio 2005 il permesso di costruire PI 12/02 per l’esecuzione delle suddette opere.
2.4. Come da certificato di collaudo approvato dal Comune, con determinazione n. 8 del 2008, la società LS ha realizzato quasi del tutto le opere di urbanizzazione in questione per un valore provvisoriamente indicato di € 120.981,00 (ad oggi, pari di € 133.541,82); residuava solo una piccola parte delle opere (relative all’allargamento della via Piave, da realizzarsi al di fuori dell’Ambito), la cui mancata esecuzione sarebbe dipesa (secondo la prospettazione dell’appellante) dal mancato avvio della relativa procedura espropriativa da parte del Comune e, conseguentemente, dalla mancata messa a disposizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’intervento.
2.5. Con ricorso al T.a.r per il Veneto, la società LS ha contestato la legittimità dell’imposizione a suo carico dell’obbligo di completare le opere di urbanizzazione e ha chiesto l’accertamento negativo dell’obbligo di esecuzione di dette opere, con declaratoria di nullità o annullabilità della pretesa ad ottenerne l’effettuazione, per vizio del consenso, per assenza di accordo tra le parti e per difetto di consenso del terzo, nonché per assenza di causa e/o per causa illecita, ovvero per errore sull’oggetto del contratto; ha chiesto quindi la condanna del Comune a corrisponderle le somme spese a tale titolo; in via subordinata, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 2033 c.c., sussistendo gli estremi dell’indebito oggettivo, ovvero ai sensi dell’art. 2041 c.c., essendosi realizzato comunque un arricchimento senza causa del Comune e a danno della società appellante.
2.6. Con comunicazione prot. 4806/09 del 17 novembre 2009, il Comune diffidava la società LS all’ultimazione delle opere di urbanizzazione ancora mancanti (lavori di allargamento della via Piave su aree fuori Ambito), pena l’escussione della garanzia fideiussoria rilasciata per € 98.608,00.
La società impugnava l’atto di diffida con motivi aggiunti, chiedendo l’accertamento negativo della pretesa avanzata dal Comune e deducendo la specifica circostanza secondo la quale il Comune non avrebbe mai messo a disposizione (né ne avrebbe la disponibilità, per non averle ancora espropriate) le aree fuori Ambito in cui realizzare l’intervento richiesto.
2.7. Con secondo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento alla convenzione di lottizzazione ovvero alla corresponsione dell’indennizzo dovuto per la mancata esecuzione da parte del terzo della prestazione promessa dal Comune.
2.8. Come sopra evidenziato il T.a.r. per il Veneto, Sez. II, ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio e il secondo ricorso per motivi aggiunti, mentre ha dichiarato inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti.
3. La società appellante ha contestato la sentenza impugnata con due articolati motivi.
In via istruttoria, la società appellante ha chiesto l’esecuzione di accertamenti istruttori (attraverso consulenza tecnica d’ufficio) in merito ai fatti oggetto di causa.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di San Giorgio delle Pertiche, riproponendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso (già sollevata in primo grado), in relazione alla intervenuta acquiescenza rispetto al regolamento negoziale dei rapporti derivanti dalla convenzione di lottizzazione.
Il Comune appellato ha eccepito anche l’inammissibilità del primo motivo dell’atto di appello, in quanto la domanda di accertamento negativo dell’obbligo di eseguire le opere da parte della società non sarebbe stata ritualmente effettuata nel primo ricorso per motivi aggiunti (in particolare, non sarebbe stata formulata nelle conclusioni del predetto ricorso).
Nel merito, il Comune ha contestato la fondatezza delle deduzioni di parte appellante e ne ha chiesto la reiezione.
5. Con memoria depositata in data 19 febbraio 2024, il Comune di San Giorgio delle Pertiche ha eccepito l’irricevibilità, per tardività, e comunque l’inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla società appellante in data 9 febbraio 2024; si è opposto alla richiesta di c.t.u. formulata dalla società appellante.
6. Con ordinanza collegiale n. 4900/2024, questa Sezione ha disposto alcuni approfondimenti istruttori, attraverso il ricorso all’istituto della verificazione tecnica, nominando quale verificatore il Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, con facoltà di delega a idoneo dirigente/funzionario degli Uffici del territorio con adeguata competenza in materia, cui è stato affidato il compito di redigere una relazione, nella quale, a seguito di apposito accertamento in loco , venissero chiariti i seguenti aspetti:
“ a) le ragioni tecniche risultanti dalla istruttoria procedimentale del mancato completamento delle opere di urbanizzazione previste nella convenzione di lottizzazione; in particolare, se detto inadempimento è dipeso (in tutto o in parte) dalla mancata messa a disposizione da parte del Comune delle relative aree;
b) le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione di lottizzazione e quelle effettivamente realizzate dalla società appellante e il relativo valore (sia di quelle previste dalla convenzione di lottizzazione, sia di quelle effettivamente realizzate);
c) l’incidenza percentuale della somma di cui, in base all’art. 2 della convenzione di lottizzazione, le ditte lottizzanti del primo stralcio avrebbero dovuto essere rimborsate, sia rispetto all’ammontare complessivo delle opere previste dalla convenzione di lottizzazione sia rispetto alle opere effettivamente eseguite dalla società appellante ”.
7. In data 22 novembre 2024, il verificatore ha depositato la relazione definitiva della verificazione, nella quale sono formulate le seguenti conclusioni:
a) con riguardo al primo quesito: “ L’inadempimento all’obbligo convenzionale è quindi perlopiù imputabile alla mancata messa a disposizione delle aree da parte del Comune ”;
b) con riguardo al secondo quesito, l’ammontare delle opere di urbanizzazione previste alla data del 23 ottobre 2004 (aggiornato in base alle prescrizioni della C.E.C.I. del 1° aprile 2004) è stato stimato in € 643.587,70; l’ammontare delle opere di urbanizzazione effettivamente realizzate è stato stimato in € 644.641,54, con una differenza rispetto alla previsione di € 1.053,84;
c) con riguardo al terzo quesito, il verificatore ha stimato l’incidenza percentuale delle somme di cui le ditte lottizzanti avrebbero dovuto essere rimborsate nelle seguenti percentuali: 24,37% rispetto al valore delle opere di urbanizzazione previste nella convenzione urbanistica; 26,45% rispetto alle opere di urbanizzazione previste alla data del 23 ottobre 2004; 25,52% rispetto alle opere effettivamente realizzate; con riguardo alle opere effettivamente realizzate l’entità del rimborso viene quantificata dal verificatore in € 164.515,53.
8. Nella memoria depositata in data 13 gennaio 2025, la società appellante, richiamate le risultanze della verificazione, ha chiesto che le venga riconosciuto il diritto al rimborso per € 164.515,53, quale costo sostenuto per le opere effettivamente realizzate da essa, ma di competenza del secondo stralcio; in subordine, ha chiesto la liquidazione dell’importo di € 146.611,00, espressamente indicato all’art. 2, comma 2, della convenzione urbanistica; sulle somme spettanti ha chiesto l’applicazione degli interessi compensativi al tasso legale, da applicare sull’intero capitale rivalutato anno per anno, dalla data del 19 ottobre 2010 (della relativa comunicazione di messa in mora del Comune) sino al soddisfo.
9. Nella memoria depositata in data 14 gennaio 2025, il Comune ha sostenuto che dal conteggio di € 388.558,18 (relativo al computo delle opere comuni ai due stralci indicate dall’art. 2 della Convenzione) andrebbe decurtato l’importo di € 121.229,00 per i “ lavori relativi all’allargamento di via Piave con la variante per aumento raggio della rotatoria ”, in quanto tali opere sarebbero state eseguite “ a scomputo ” degli oneri concessori; ciò comporterebbe la riduzione del conteggio da € 388.558,18 ad € 267.329,00, riducendosi così anche il rimborso spettante alla società LS in virtù dell’art. 2 da € 164.515,53 ad € 113.178,09.
10. Nella memoria di replica depositata in data 23 gennaio 2025, la società appellante ha eccepito innanzitutto la irricevibilità, per tardività, della memoria depositata dal Comune in data 14 gennaio 2025; nel merito, ha contestato che la convenzione di lottizzazione prevedesse l’esecuzione “a scomputo” anche delle opere di allargamento di Via Piave; l’unica opera a scomputo è stata la sola rotatoria di Via Margarise, come testualmente riportato all’art. 11, commi 2 e 3, della convenzione.
Le sole opere considerate dal verificatore per rispondere al terzo quesito (il cui costo è stato quantificato in € 388.558,00) sono le opere comuni ai due stralci, indicate nell’art. 2 della Convenzione, ovverosia:
- strada di accesso alla lottizzazione per totali € 192.745,00;
- allargamento di via Piave (del solo tratto effettivamente realizzato) per € 113.899,33;
- parcheggi pubblici per totali € 92.514,82.
11. Nella memoria di replica depositata in data 23 gennaio 2025, il Comune ha ribadito sostanzialmente le conclusioni, chiedendo il rigetto dell’appello.
12. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
13. Preliminarmente, in accoglimento della eccezione sollevata dal Comune, deve essere dichiarata inammissibile la produzione di nuovi documenti effettuata dalla società appellante in data 9 febbraio 2024, per effetto di quanto disposto dall’art. 104, comma 2, c.p.a.
14. Sempre in via preliminare, è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per acquiescenza della società al regolamento negoziale.
Al momento del subentro nella posizione delle ditte lottizzanti, la società LS non era in condizione di sapere se le ditte del secondo stralcio della lottizzazione avrebbero o meno adempiuto agli obblighi rivenienti dalla convenzione relativa al primo stralcio; conseguentemente, non può ritenersi che la società abbia prestato acquiescenza al regolamento negoziale.
15. Nel merito, il ricorso in appello è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
15.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce: omessa pronuncia sui primi motivi aggiunti; inadempimento del Comune; violazione dei principi di correttezza in fase attuativa.
Evidenzia che, con il primo ricorso per motivi aggiunti, aveva chiesto, oltre all’annullamento dell’atto di diffida del Comune del 17 novembre 2009 prot. 4806/09, anche l’accertamento negativo della pretesa del Comune al completamento dei lavori, deducendo la specifica circostanza che il Comune non avrebbe messo a disposizione (né ne avrebbe la disponibilità, per non averle ancora espropriate) le aree sulle quali realizzare gli interventi richiesti.
Il giudice di primo grado si sarebbe limitato allo scrutinio della domanda demolitoria, dichiarando inammissibile il gravame “ dovendo escludersi la natura provvedimentale dell’atto impugnato. Trattasi, invece, di una diffida all’esecuzione della prestazione individuata in convenzione, e dunque di un atto di esercizio del diritto di credito da essa scaturito che non è, pertanto, suscettibile di annullamento ”.
Il T.a.r avrebbe omesso di pronunciarsi su una domanda fondamentale dell’azione proposta dalla ricorrente e concernente l’accertamento e la dichiarazione “ anche che la Ditta lottizzante non è tenuta ad eseguire le opere di cui alla diffida medesima e che, semmai, l’importo di dette opere va dedotto dalle somme totali che il Comune è tenuto a rimborsare ad LS S.n.c. sulla scorta delle domande svolte con il ricorso principale ”.
L’appellante fa rilevare di non aver potuto eseguire le opere di allargamento di via Piave, non avendo il Comune messo a disposizione della società le aree necessarie alla realizzazione dell’intervento.
A sostegno di quanto dedotto, richiama una relazione tecnica di parte.
La complessiva condotta del Comune contrasterebbe, oltre che con gli obblighi pattiziamente assunti, anche con i doveri generali sanciti dall’art. 1375 c.c. di buona fede, leale collaborazione e correttezza nell’esecuzione della convenzione.
Ne discenderebbe il venir meno di ogni obbligo a carico della società LS nell’esecuzione dei lavori in questione.
15.2. In primo luogo, è infondata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di appello sollevata dalla difesa del Comune.
Il Collegio deve evidenziare che le convenzioni di lottizzazione costituiscono un modello consensuale che mira a disciplinare la corretta utilizzazione del territorio; esse sono composte da un contenuto obbligatorio, previsto dalla legge e dalle norme urbanistiche attuative, e da un ulteriore contenuto discrezionale e di autonomia negoziale, liberamente esercitabile dalle parti; sotto il profilo della qualificazione giuridica, dette convenzioni sono sussumibili nella categoria degli strumenti di attuazione dei piani urbanistici di natura negoziale e, segnatamente, in quella degli accordi sostitutivi del provvedimento di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990.
La questione dedotta in giudizio ricade quindi nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del g.a. anche la cognizione delle controversie riguardanti la “ formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni ”.
In materia di giurisdizione amministrativa esclusiva, venendo in rilievo anche posizioni giuridiche soggettive aventi natura e consistenza di diritto soggettivo, opera pleno iure il principio di atipicità dell’azione di accertamento, che è ammessa anche in sede di giurisdizione di legittimità tutte le volte che detta tecnica di tutela sia l’unica idonea a garantire una protezione adeguata e immediata dell’interesse legittimo (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenze n. 3 e n. 15 del 2011).
Nel caso di specie, la domanda di accertamento negativo (dell’obbligo di completare i lavori) era stata formulata dalla ricorrente (odierna appellante) nel primo ricorso per motivi aggiunti e su di essa il giudice di primo grado effettivamente non si è pronunciato.
15.3. Nel merito, il motivo è fondato.
In relazione al mancato completamento dei lavori di Via Piave, il verificatore ha dichiarato quanto segue:
“ … la porzione di via Piave prossima all’intersezione con via Roma, sulla quale avrebbe dovuto realizzarsi parte delle opere di urbanizzazione primaria previste nella convenzione di lottizzazione notaio dott. Roberto Paone del 06/10/2004, risulta prevalentemente nella disponibilità del Comune. Tuttavia è verosimile che alcune strisce laterali prossime alle recinzioni siano tuttora in proprietà esclusiva dei titolari delle particelle adiacenti.
Considerato che il progetto delle opere di urbanizzazione (vedi Figura 6) prevedeva la realizzazione del manto stradale fino a ridosso delle recinzioni esistenti si ritiene che il Comune avrebbe dovuto mettere formalmente a disposizione le aree in quanto gli interventi in progetto non potevano essere effettuati su aree private.
L’inadempimento all’obbligo convenzionale è quindi perlopiù imputabile alla mancata messa a disposizione delle aree da parte del Comune ”.
Non avendo messo a disposizione della società l’intera area necessaria alla realizzazione dell’intervento previsto, il Comune di San Giorgio delle Pertiche non può quindi dolersi del mancato completamento dei lavori di Via Piave.
16. Con il secondo motivo di gravame, la società appellante deduce: violazione e falsa applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale e dell’art. 1381 c.c.; difetto e apparenza della motivazione.
A giudizio dell’appellante, la sentenza gravata merita di essere riformata anche nella parte in cui il giudice di primo grado ha interpretato la clausola dell’art. 2, comma 2, della convenzione di lottizzazione quale « cessione di crediti futuri » e non già come « promessa del fatto del terzo ».
Evidenzia che la clausola della convenzione di lottizzazione così disponeva: “ Le ditte lottizzanti del secondo stralcio verseranno alle ditte lottizzanti del primo stralcio la somma di Euro 146.611,00 (centoquarantaseimilaseicentoundici virgola zero zero) quale contributo per l’esecuzione della nuova strada di accesso alla lottizzazione, degli allacciamenti ai pubblici servizi ovvero fognatura nera, metanodotto, acquedotto, energia elettrica, telefono nonché la realizzazione dell’allargamento di via Piave completa di pista ciclabile ed illuminazione pubblica ”.
In estrema sintesi, la società appellante sostiene che, nel prevedere il versamento della somma di € 146.611,00 da parte delle ditte lottizzanti del secondo stralcio in favore delle ditte lottizzanti del primo stralcio (cui è subentrata l’odierna appellante), il Comune avrebbe sostanzialmente promesso il fatto del terzo (basandosi la clausola sulla previsione della lottizzazione del secondo stralcio).
A giudizio dell’appellante, ricorrerebbe lo schema di cui all’art. 1381 c.c., posto che la norma convenzionale, ove ritenuta non suscettibile di declaratoria di nullità o di annullamento, dovrebbe essere interpretata come promessa (effettuata dal Comune) di adempimento da parte dei proprietari delle aree di cui al c.d. “secondo stralcio” della lottizzazione, in ordine al rimborso di quota parte delle spese sostenute dai lottizzanti del primo stralcio per la esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Il giudice di primo grado ha invece ritenuto che la clausola non potesse vincolare i terzi estranei alla pattuizione per il principio di relatività degli effetti contrattuali, di cui al II comma dell’art. 1372 c.c. e che essa dovesse essere interpretata come cessione di un credito futuro.
Il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore di diritto, negando dignità operativa ad un istituto giuridico, la promessa del fatto del terzo, positivizzato dall’art. 1381 c.c.
Il principio di relatività degli atti giuridici (1372 c.c.) non escluderebbe, ma anzi confermerebbe l’interpretazione della clausola controversa prospettata dalla ricorrente (odierna appellante) quale promessa dell’obbligazione del terzo; così interpretata, la clausola sarebbe idonea a produrre i propri effetti tipici non già a carico dei terzi (che non vi hanno fornito adesione), ma piuttosto a carico del Comune promittente.
La società LS contesta le conclusioni del giudice di primo grado; ricorrendo, a giudizio della appellante, la fattispecie giuridica della promessa del fatto del terzo, a fronte del rifiuto dei proprietari delle aree di cui al c.d. secondo stralcio di rifondere alla società appellante, i costi relativi alle opere di urbanizzazione realizzate in funzione dell’edificazione delle loro aree, il Comune avrebbe dovuto essere condannato ad indennizzare la società LS per la perdita subita, pari al costo delle opere eseguite e delle quali non ha ricevuto il versamento da parte delle ditte del secondo stralcio.
Evidenzia altresì che il piano di lottizzazione di cui alla convenzione è ormai scaduto, essendo spirato il termine decennale di efficacia previsto dall’art. 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150; pertanto, è venuta meno in radice la possibilità che le ditte del secondo stralcio diano corso all’intervento e quindi, che il pagamento oggetto della promessa possa realizzarsi.
In conclusione, la società appellante chiede che venga dichiarata la responsabilità indennitaria e/o risarcitoria del Comune, sulla base dell’art. 1381 c.c., a carico di colui che promette l’adempimento o il fatto di un terzo.
16.1. Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.
16.2. L’art. 2, comma 2, della convenzione di lottizzazione disponeva: “ Le ditte lottizzanti del secondo stralcio verseranno alle ditte lottizzanti del primo stralcio la somma di Euro 146.611,00 (centoquarantaseimilaseicentoundici virgola zero zero) quale contributo per l’esecuzione della nuova strada di accesso alla lottizzazione, degli allacciamenti ai pubblici servizi ovvero fognatura nera, metanodotto, acquedotto, energia elettrica, telefono nonché la realizzazione dell’allargamento di via Piave completa di pista ciclabile ed illuminazione pubblica ”.
16.3. La previsione negoziale è qualificabile come promessa della obbligazione o del fatto del terzo, prevista dall’art. 1381 c.c., a norma del quale: “ Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso ”.
16.4. Le obbligazioni contenute in una convenzione urbanistica e specificamente quelle relative alle opere di urbanizzazione, costituiscono oneri reali, essendo il naturale bilanciamento dei diritti edificatori riconosciuti ai lottizzanti.
Tuttavia, non si possono porre a carico dei (primi) lottizzanti oneri di competenza dei (secondi) lottizzanti in relazione ad uno stralcio successivo del piano di lottizzazione.
Prevedendo che le ditte lottizzanti del secondo stralcio avrebbero versato alle ditte lottizzanti del primo stralcio la somma di Euro 146.611,00 (quale contributo per l’esecuzione della nuova strada di accesso alla lottizzazione, degli allacciamenti ai pubblici servizi ovvero fognatura nera, metanodotto, acquedotto, energia elettrica, telefono nonché la realizzazione dell’allargamento di via Piave completa di pista ciclabile ed illuminazione pubblica), il Comune di San Giorgio delle Pertiche ha in sostanza promesso il fatto del terzo (ossia, ha garantito l’esecuzione del secondo stralcio di lottizzazione e il versamento della somma di € 146.611,00 da parte delle ditte lottizzanti del secondo stralcio, quale contributo per l’esecuzione di una parte delle opere di urbanizzazione eseguite).
16.5. Secondo principi giurisprudenziali consolidati, ai sensi dell’art. 1381 c.c. (promessa del fatto del terzo), il promittente assume una prima obbligazione di facere , consistente nell’adoperarsi affinché il terzo ponga in essere il comportamento promesso, al fine del soddisfacimento dell’interesse del promissario; la seconda obbligazione che assume il promittente è di dare, ovvero, si obbliga a corrispondere l'eventuale indennizzo nel caso in cui, nonostante il promittente si sia adoperato, il terzo abbia rifiutato di impegnarsi. Conseguentemente, nel primo caso il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l’inadempimento (compreso il risarcimento del danno), nel secondo caso il promittente sarà tenuto a corrispondere l’indennizzo, in quanto l’obbligazione di dare è divenuta attuale (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 2 settembre 2021 n. 23791).
In altri termini, in tema di promessa del fatto del terzo, ai sensi dell’art. 1381 c.c., le conseguenze derivanti dal mancato compimento del fatto promesso, per il rifiuto del terzo di obbligarsi o di tenere il comportamento oggetto della promessa, devono essere graduate sulla base della condotta in concreto mantenuta dal promittente, nel senso che questi è tenuto al mero indennizzo nel caso in cui sia stato diligente nell’attivarsi presso il terzo onde soddisfare l’interesse del promissario ed è obbligato, invece, a risarcire i danni secondo le ordinarie regole risarcitorie, allorquando siano ravvisabili colpa o negligenza e il promissario dia la prova degli effettivi danni subiti in conseguenza dell’inadempimento (cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, 19 dicembre 2003 n. 19472; Cassazione civile, Sez. I, 5 settembre 1997 n. 8614)
16.6. Nel caso di specie, non emergono dai fatti allegati e dai documenti depositati in giudizio, sotto il profilo soggettivo, la colpa o la negligenza della Amministrazione comunale in ordine alla mancata stipula della convenzione di lottizzazione relativa al secondo stralcio.
Tuttavia, non essendo. stata stipulata la convenzione del secondo stralcio della lottizzazione, il Comune di San Giorgio delle Pertiche è tenuto ad indennizzare la società appellante.
Ne consegue che la responsabilità del Comune ha natura indennitaria e non risarcitoria.
Se infatti il promittente ha assolto diligentemente al suo obbligo di attivazione, ma, nonostante ciò, il terzo abbia rifiutato la prestazione o l’assunzione dell’obbligazione, si verifica, per l'appunto, quella situazione in presenza della quale l'art. 1381 c.c. riconosce al promissario l’indennità a carico del promittente, indipendentemente da ogni valutazione sul comportamento di quest’ultimo (Cassazione civile, Sez. I, 5 settembre 1997 n. 8614).
16.7. Alla società può essere riconosciuta, a titolo di indennizzo, solo la somma indicata nella convenzione di lottizzazione (€ 146.611,00) e richiesta, in via subordinata, dalla società appellante, ancorché, sulla base della verificazione effettuata, le spese sostenute dalla società per le opere di urbanizzazione in questione siano risultate anche superiori a quelle previste nella convenzione di lottizzazione.
Le somme spettanti alla società a titolo di indennizzo (€ 146.611,00) dovranno essere maggiorate dei soli interessi maturati al tasso legale, con decorrenza dalla data di approvazione dei lavori eseguiti (ossia, con decorrenza dal certificato di collaudo dei lavori eseguiti di cui alla determinazione dirigenziale del Comune di San Giorgio delle Pertiche del 23 ottobre 2008 n. 8) e fino al soddisfo.
17. In conclusione, il ricorso in appello è fondato e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere accolto nei termini sopra indicati.
18. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nel dispositivo in favore della società appellante, debbono essere poste a carico del Comune di San Giorgio delle Pertiche, secondo l’ordinario criterio della soccombenza; debbono essere poste a carico del Comune di San Giorgio delle Pertiche anche le spese della verificazione, di cui alla nota depositata in giudizio dal verificatore in data 22 novembre 2024.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- accoglie la domanda di accertamento negativo dell’obbligo della società LS s.n.c. di RO DI & C. di provvedere al completamento dei lavori di via Piave;
- accoglie la domanda di condanna del Comune di San Giorgio delle Pertiche al pagamento LS s.n.c. di RO DI & C. della somma di € 146.611,00, a titolo di indennizzo, maggiorata degli interessi maturati al tasso legale, con decorrenza dalla data di approvazione dei lavori eseguiti (ossia, con decorrenza dal certificato di collaudo dei lavori eseguiti di cui alla determinazione dirigenziale del Comune di San Giorgio delle Pertiche del 23 ottobre 2008 n. 8) e fino al soddisfo.
Condanna il Comune di San Giorgio delle Pertiche al pagamento in favore della società LS s.n.c. di RO DI & C. delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato versato dalla società.
Condanna il Comune di San Giorgio delle Pertiche al pagamento delle spese di verificazione, liquidate complessivamente in favore del verificatore (Francesco Pananti) in € 2.653,00 (duemilaseicentocinquantatre/00), con diritto della società al rimborso delle somme anticipate (a titolo provvisorio) al verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO