TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 875/2024 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. su domanda congiunta TRA
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
2.10.1997 e residente in [...], elettivamente domiciliata in S. Agnello al Corso Marion Crawford n. 28 presso lo studio dell'Avv. Cataldina Persico, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura al- legata al ricorso introduttivo;
E
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 8.06.2024, dall'avv. Silvia Mauro, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giulia n.16;
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: ricorso su domanda congiunta per regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio. Conclusioni: all'udienza del 31 ottobre 2024 l'avv. Mauro, nell'interesse del proprio assistito, si è riportata alla richiesta di riduzione dell'assegno concordato fra le parti, depositata in data 28.10.2024; il procuratore di si riportava al Parte_1 ricorso, dichiarandosi disponibile a rinunciare alla quota del 50% di rimborso delle spese per l'asilo e chiedendo condannarsi il al pagamento delle CP_1 spese di lite in ragione del comportamento processuale tenuto dallo stesso. Il P.M. in data 3.12.2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 27.04.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di regolamentare le modalità di affido, la collocazione, il regime di visite con il genitore non collocatario nonché l'entità dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori della coppia, in conformità agli accordi dagli stessi raggiunti in ricorso. A tal fine hanno dedotto di aver iniziato una convivenza more uxorio nell'anno 2021 presso un appartamento di proprietà dei genitori del , sito in CP_1
Massa Lubrense alla Via Turiello n. 12, concesso loro a titolo di comodato per scopo familiare;
che da tale relazione nascevano due bambini, , Persona_1 nata il [...] in [...] e , nato il [...] in [...] Persona_2
Equense; che tuttavia, dopo alcuni anni la relazione fra le parti andava deteriorandosi a causa di profonde differenze caratteriali maturate nel tempo, di talché le stesse erano pervenute, di comune accordo, alla determinazione di cessare detta convivenza;
che nelle more di una Parte_1 regolamentazione formale della responsabilità genitoriale, si era trasferita con i minori presso l'abitazione dei propri genitori in Sorrento alla Via Fontanelle n. 9, ove allo stato ancora attualmente dimorava con entrambi i figli, nel mentre
[...]
era rimasto nella casa familiare;
che , considerata la CP_1 Parte_1 tenera età dei figli, era attualmente casalinga ed aveva percepito nel 2020 un reddito come lavoratore dipendente (commessa) per complessivi € 14.103,83, mentre nell'anno 2021 aveva percepito la indennità di disoccupazione pari a complessivi € 8.165,00 e così anche nel 2022 per complessivi € 8.575,00; che, invece, - di professione chef - lavorava stagionalmente, normalmente CP_1 dal mese di aprile al mese di ottobre, ed aveva ricavato nell'ultimo triennio redditi pari ad € € 23.318,00 nell'anno 2022, circa € 8.325,00 nell'anno 2021 e nell'anno 2020 di circa € 9.159,00, come da dichiarazioni in atti;
che la minore Persona_1
attualmente frequentava l'asilo nido in Massa Lubrense e dal prossimo
[...] settembre, avrebbe iniziato a frequentare la scuola dell'infanzia in Sorrento, località Priora, mentre il piccolo non frequentava alcuna scuola. Persona_2
Tanto dedotto, e chiedevano che il tribunale Parte_1 CP_1 disponesse l'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso il domicilio materno e diritto di visita paterno, nei periodi di lavoro di quest'ultimo – ossia dall'1.04 al 31.10 – dalle ore 14,00 del giorno antecedente quello di riposo settimanale e sino alle ore 20,00 del ridetto giorno, nonché senza pernottamento, una ulteriore mezza giornata libera dal lavoro e, nei periodi di sospensione dall'attività lavorativa - orientativamente dall'1.11 al 31.03 - alternativamente una settimana dalle ore 14,00 del martedì alle ore 20,00 del mercoledì successivo ed inoltre il giorno del sabato o della domenica, dalle ore 10,00 alle ore 20,00, e una settimana il mercoledì dall'uscita da scuola o dalle ore 14,00 alle ore 20,00 e nel week end successivo dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
durante le festività natalizie, ad anni alterni il giorno 24 dicembre dalle ore 10,00
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 del 24 dicembre alle ore 10,00 del 25 dicembre;
ovvero il giorno 25 dicembre dalle ore 10,00 del 25 dicembre alle ore 10,00 del successivo 26 dicembre, nonchè dalle ore 10,00 del 28 dicembre alle ore 10,00 del 29 dicembre;
ed ancora, sempre ad anni alterni, il giorno 31 dicembre dalle ore 10,00 del mattino del 31/12 alle ore 10,00 dell'1 gennaio, ovvero il giorno 1 gennaio dalle ore 10,00 dell'1 gennaio alle ore 10 del successivo 2 gennaio. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua dalle ore 10,00 del giorno di Pasqua alle ore 10,00 del lunedì di Pasquetta;
ovvero il Lunedì in albis dalle ore 10,00 del Lunedì in albis alle ore 10,00 del martedì successivo. Le parti, poi, avevano cura di specificare, in relazione al figlio minore , l'espressa esclusione del pernottamento presso Per_2 la dimora paterna fino compimento del terzo anno di età. Con decreto del 5.05.2024, il Presidente rilevava che il regime di visite dei minori con il genitore non collocatario, così come convenuto dalle parti in ricorso, non fosse pienamente rispondente all'interesse dei minori ad una piena bigenitorialità, stante l'eccessiva restrizione del diritto di visita paterno, atteso che: benchè il minore avesse compiuto già un anno (a gennaio 2024), non Per_2 veniva previsto il pernottamento presso la dimora paterna, se non a decorrere dal terzo anno di età, laddove al fine di abituare da subito il minore a pernottare presso il padre, sarebbe stato opportuno prevedere sin da subito un graduale inserimento del pernottamento;
il diritto di visita infrasettimanale, anche durante il periodo di sospensione dal lavoro, veniva regolato in ragione di un solo pomeriggio infrasettimanale e che – di contro – durante i fini settimana era prevista comunque la presenza dei minori presso il padre ( prevedendosi, a settimane alterne, o tutto il fine settimana, o solo il giorno del sabato o della domenica), così pregiudicando il diritto materno a trascorre un fine settimana con i figli;
per quanto concerne le festività, vi era previsione della permanenza presso il padre esclusivamente nei giorni festivi, anziché in un periodo continuativo durante il ponte delle feste (dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio), e ciò tanto più che tale presenza avrebbe dovuto compensare il più restrittivo diritto di visita durante il periodo lavorativo estivo;
non veniva previsto alcun periodo di vacanze con i minori, neppure durante i mesi di sospensione dall'attività lavorativa del padre, allorchè lo stesso ben avrebbe potuto fruire di quindici giorni di vacanza, eventualmente anche non continuativi, da godere in corrispondenza di ponti o festività infrannuali scolastiche. In ragione di tali criticità, quindi, il Presidente rigettava la richiesta congiunta di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note di trattazione scritta, formulata in ricorso ai sensi dell'art 473 – bis. 51, comma 2 c.p.c., e disponeva la comparizione personale delle parti innanzi al giudice delegato per la trattazione all'udienza del 18 giugno 2024.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 Con note congiunte depositate in data 13.06.2024 le parti concordemente, a parziale modifica del ricorso introduttivo, prevedevano che il padre, durante i periodi lavorativi, potesse prelevare e tenere con sé entrambi i figli minori dalle ore 15,00, o comunque dal termine del turno lavorativo, del giovedì e sino al sabato mattina, nonché un ulteriore pomeriggio a settimana dalle ore 15,00 alle ore 20,00; durante i periodi non lavorativi, a fine settimana alterni dall'uscita di scuola il venerdì e sino alle ore 19,00 della domenica, nonché per due giorni infrasettimanali dall'uscita di scuola e fino alle ore 19,00; durante le festività natalizie, inoltre, gli stessi prevedevano la facoltà di permanenza dei minori presso il padre, ad anni alterni, anche nei giorni dal 26 al 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio, nonché durante il periodo di sospensione dall'attività lavorativa paterna, per 15 giorni anche non consecutivi in corrispondenza di ponti o festività infrannuali scolastiche. Le parti, poi, espressamente prevedevano la facoltà di pernottamento anche del piccolo a decorrere dal successivo mese di Per_2 luglio, da attuarsi con la necessaria gradualità, tenuto conto dell'età del minore e del suo attaccamento alla figura materna, prevedendo inizialmente il pernotto in ragione di una sola volta a settimana, per poi gradualmente regolarizzarlo completamente. All'udienza di comparizione del 18 giugno 2024 innanzi al giudice delegato, le parti sentite personalmente, si riportavano agli accordi di cui al ricorso così come modificati alla luce delle note congiunte depositate in data 13 giugno 2024, chiedendone il recepimento in sentenza. Il giudice delegato, preso atto di quanto sopra, osservato che il pernottamento del minore presso la residenza Per_2 paterna sarebbe avvenuto solo a far data dal successivo mese di luglio e con la necessaria gradualità, rinviava alla successiva udienza del 31 ottobre 2024 per la verifica della concreta attuazione e fattibilità dell'accordo raggiunto, disponendo la comparizione personale delle parti. Nelle more, con istanza depositata in data 28.10.2024 il , a mezzo del CP_1 proprio procuratore, rappresentava la necessità di procedere ad un revisione degli accordi raggiunti, sia relativamente all'entità dell'assegno di mantenimento concordato, non più sostenibile in ragione del peggioramento medio tempore verificatosi della condizione economica dell' , sia relativamente alle modalità CP_1 di visita dei minori. All'udienza del 31 ottobre 2024, sentite personalmente dal giudice delegato, le parti riferivano di aver dato effettivamente corso, a decorrere dal mese di luglio, anche ai pernottamenti del piccolo presso la residenza Per_2 paterna e tuttavia, dalle dichiarazioni di entrambe le parti, emergevano disaccordi e contrasti sia in ordine ai profili di carattere economico (l' infatti ha dedotto CP_1 la incongruità della somma prevista a titolo di mantenimento per i minori, perché troppo elevata in relazione ai suoi guadagni, ed ha altresì contestato la debenza del rimborso delle spese per l'asilo nido del piccolo;
la viceversa si Per_2 Pt_1
è opposta a qualsiasi riduzione dell'assegno concordato, evidenziando che a cagione del rifiuto opposto dall' di rimborsare le spese relative al nido dei CP_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 piccoli, di fatto si era trovata in via solitaria a dover corrispondere per tale voce di spesa un importo pari a quello dell'intero assegno di mantenimento), sia in ordine alle scelte scolastiche dei minori ( ed in particolare con riferimento sia al nido per il piccolo sia alla scelta dell'istituto scolastico di ) sia, infine, in Per_2 Per_1 ordine alle visite paterne ( la ha infatti dedotto che il padre rifiuterebbe di Pt_1 prendere solo il piccolo quando al figlia grande è ammalta, sospettando Per_2 che tanto gli venga comunicato strumentalmente dalla madre, mentre l' ha CP_1 dedotto che in contrasto con gli accordi, la madre gli avrebbe consentito di prendere il piccolo soltanto nella giornata di venerdì e dal mese di luglio Per_2 anche nella giornata di sabato con pernottamento). Tanto premesso, in ordine al contenuto dell'accordo delle parti, va considerato che la Suprema Corte in materia di separazione consensuale, con principio estensibile per analogia anche al caso di specie, ha sottolineato come, essendo esso elemento fondante delle condizioni di separazione, l'atto in cui si realizza il consenso circa la separazione ha natura negoziale ancorché non contrattuale, incidendo su diritti soggettivi, e in tale contesto il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, di compiere la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi (cfr. Cass. 9287/97, 2602/13). Tali accordi, quindi, presuppongono che il consenso non solo possa essere sempre revocato prima dell'emissione del decreto di omologa, ma che lo stesso debba essere espressamente confermato in sede di udienza presidenziale al fine di divenire irretrattabile (cfr. Cass. sent. n. 7607/2003; così anche Cass., ordinanze n. 10463 del 2.5.2018 e n. 19540 del 24.7.2018) Nella specie all'udienza del 31 ottobre 2024, innanzi al giudice delegato dal Presidente del Tribunale, emergeva dall'audizione delle parti un'accesa conflittualità ed un ripensamento rispetto agli accordi richiamati alla precedente udienza del 18.06.2024. Il clima di conflittualità, la mancanza di concordia fra i genitori in ordine a scelte di particolare importanza per l'interesse dei minori e la sussistenza di contrasti relativi ai profili economici, sono ad avviso del Collegio elementi che precludono la possibilità di configurare un reale accordo fra le parti e di conseguenza di accogliere il ricorso, seppure alle condizioni modificate con note congiunte del 13 giugno 2024. Occorrono, indubbiamente, in ragione delle criticità sopra rappresentate, approfondimenti istruttori incompatibili con la presente procedura - al fine di tutelare l'interesse preminente dei minori ad una crescita sana ed equilibrata. In definitiva, sulla scorta di tali elementi, ad avviso del collegio, la domanda allo stato deve essere rigettata.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di procedura su ricorso congiunto ed essendo stato il rigetto determinato dal venir meno dell'accordo fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda di cui al ricorso depositato in data 24.04.2024 così come modificata con note congiunte depositate in data 13 giugno 2024;
2) nulla sulle spese. Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18.12.2024 Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Maria Rosaria Barbato
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
2.10.1997 e residente in [...], elettivamente domiciliata in S. Agnello al Corso Marion Crawford n. 28 presso lo studio dell'Avv. Cataldina Persico, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura al- legata al ricorso introduttivo;
E
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 8.06.2024, dall'avv. Silvia Mauro, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giulia n.16;
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: ricorso su domanda congiunta per regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio. Conclusioni: all'udienza del 31 ottobre 2024 l'avv. Mauro, nell'interesse del proprio assistito, si è riportata alla richiesta di riduzione dell'assegno concordato fra le parti, depositata in data 28.10.2024; il procuratore di si riportava al Parte_1 ricorso, dichiarandosi disponibile a rinunciare alla quota del 50% di rimborso delle spese per l'asilo e chiedendo condannarsi il al pagamento delle CP_1 spese di lite in ragione del comportamento processuale tenuto dallo stesso. Il P.M. in data 3.12.2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 27.04.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di regolamentare le modalità di affido, la collocazione, il regime di visite con il genitore non collocatario nonché l'entità dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori della coppia, in conformità agli accordi dagli stessi raggiunti in ricorso. A tal fine hanno dedotto di aver iniziato una convivenza more uxorio nell'anno 2021 presso un appartamento di proprietà dei genitori del , sito in CP_1
Massa Lubrense alla Via Turiello n. 12, concesso loro a titolo di comodato per scopo familiare;
che da tale relazione nascevano due bambini, , Persona_1 nata il [...] in [...] e , nato il [...] in [...] Persona_2
Equense; che tuttavia, dopo alcuni anni la relazione fra le parti andava deteriorandosi a causa di profonde differenze caratteriali maturate nel tempo, di talché le stesse erano pervenute, di comune accordo, alla determinazione di cessare detta convivenza;
che nelle more di una Parte_1 regolamentazione formale della responsabilità genitoriale, si era trasferita con i minori presso l'abitazione dei propri genitori in Sorrento alla Via Fontanelle n. 9, ove allo stato ancora attualmente dimorava con entrambi i figli, nel mentre
[...]
era rimasto nella casa familiare;
che , considerata la CP_1 Parte_1 tenera età dei figli, era attualmente casalinga ed aveva percepito nel 2020 un reddito come lavoratore dipendente (commessa) per complessivi € 14.103,83, mentre nell'anno 2021 aveva percepito la indennità di disoccupazione pari a complessivi € 8.165,00 e così anche nel 2022 per complessivi € 8.575,00; che, invece, - di professione chef - lavorava stagionalmente, normalmente CP_1 dal mese di aprile al mese di ottobre, ed aveva ricavato nell'ultimo triennio redditi pari ad € € 23.318,00 nell'anno 2022, circa € 8.325,00 nell'anno 2021 e nell'anno 2020 di circa € 9.159,00, come da dichiarazioni in atti;
che la minore Persona_1
attualmente frequentava l'asilo nido in Massa Lubrense e dal prossimo
[...] settembre, avrebbe iniziato a frequentare la scuola dell'infanzia in Sorrento, località Priora, mentre il piccolo non frequentava alcuna scuola. Persona_2
Tanto dedotto, e chiedevano che il tribunale Parte_1 CP_1 disponesse l'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso il domicilio materno e diritto di visita paterno, nei periodi di lavoro di quest'ultimo – ossia dall'1.04 al 31.10 – dalle ore 14,00 del giorno antecedente quello di riposo settimanale e sino alle ore 20,00 del ridetto giorno, nonché senza pernottamento, una ulteriore mezza giornata libera dal lavoro e, nei periodi di sospensione dall'attività lavorativa - orientativamente dall'1.11 al 31.03 - alternativamente una settimana dalle ore 14,00 del martedì alle ore 20,00 del mercoledì successivo ed inoltre il giorno del sabato o della domenica, dalle ore 10,00 alle ore 20,00, e una settimana il mercoledì dall'uscita da scuola o dalle ore 14,00 alle ore 20,00 e nel week end successivo dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
durante le festività natalizie, ad anni alterni il giorno 24 dicembre dalle ore 10,00
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 del 24 dicembre alle ore 10,00 del 25 dicembre;
ovvero il giorno 25 dicembre dalle ore 10,00 del 25 dicembre alle ore 10,00 del successivo 26 dicembre, nonchè dalle ore 10,00 del 28 dicembre alle ore 10,00 del 29 dicembre;
ed ancora, sempre ad anni alterni, il giorno 31 dicembre dalle ore 10,00 del mattino del 31/12 alle ore 10,00 dell'1 gennaio, ovvero il giorno 1 gennaio dalle ore 10,00 dell'1 gennaio alle ore 10 del successivo 2 gennaio. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua dalle ore 10,00 del giorno di Pasqua alle ore 10,00 del lunedì di Pasquetta;
ovvero il Lunedì in albis dalle ore 10,00 del Lunedì in albis alle ore 10,00 del martedì successivo. Le parti, poi, avevano cura di specificare, in relazione al figlio minore , l'espressa esclusione del pernottamento presso Per_2 la dimora paterna fino compimento del terzo anno di età. Con decreto del 5.05.2024, il Presidente rilevava che il regime di visite dei minori con il genitore non collocatario, così come convenuto dalle parti in ricorso, non fosse pienamente rispondente all'interesse dei minori ad una piena bigenitorialità, stante l'eccessiva restrizione del diritto di visita paterno, atteso che: benchè il minore avesse compiuto già un anno (a gennaio 2024), non Per_2 veniva previsto il pernottamento presso la dimora paterna, se non a decorrere dal terzo anno di età, laddove al fine di abituare da subito il minore a pernottare presso il padre, sarebbe stato opportuno prevedere sin da subito un graduale inserimento del pernottamento;
il diritto di visita infrasettimanale, anche durante il periodo di sospensione dal lavoro, veniva regolato in ragione di un solo pomeriggio infrasettimanale e che – di contro – durante i fini settimana era prevista comunque la presenza dei minori presso il padre ( prevedendosi, a settimane alterne, o tutto il fine settimana, o solo il giorno del sabato o della domenica), così pregiudicando il diritto materno a trascorre un fine settimana con i figli;
per quanto concerne le festività, vi era previsione della permanenza presso il padre esclusivamente nei giorni festivi, anziché in un periodo continuativo durante il ponte delle feste (dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio), e ciò tanto più che tale presenza avrebbe dovuto compensare il più restrittivo diritto di visita durante il periodo lavorativo estivo;
non veniva previsto alcun periodo di vacanze con i minori, neppure durante i mesi di sospensione dall'attività lavorativa del padre, allorchè lo stesso ben avrebbe potuto fruire di quindici giorni di vacanza, eventualmente anche non continuativi, da godere in corrispondenza di ponti o festività infrannuali scolastiche. In ragione di tali criticità, quindi, il Presidente rigettava la richiesta congiunta di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note di trattazione scritta, formulata in ricorso ai sensi dell'art 473 – bis. 51, comma 2 c.p.c., e disponeva la comparizione personale delle parti innanzi al giudice delegato per la trattazione all'udienza del 18 giugno 2024.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 Con note congiunte depositate in data 13.06.2024 le parti concordemente, a parziale modifica del ricorso introduttivo, prevedevano che il padre, durante i periodi lavorativi, potesse prelevare e tenere con sé entrambi i figli minori dalle ore 15,00, o comunque dal termine del turno lavorativo, del giovedì e sino al sabato mattina, nonché un ulteriore pomeriggio a settimana dalle ore 15,00 alle ore 20,00; durante i periodi non lavorativi, a fine settimana alterni dall'uscita di scuola il venerdì e sino alle ore 19,00 della domenica, nonché per due giorni infrasettimanali dall'uscita di scuola e fino alle ore 19,00; durante le festività natalizie, inoltre, gli stessi prevedevano la facoltà di permanenza dei minori presso il padre, ad anni alterni, anche nei giorni dal 26 al 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio, nonché durante il periodo di sospensione dall'attività lavorativa paterna, per 15 giorni anche non consecutivi in corrispondenza di ponti o festività infrannuali scolastiche. Le parti, poi, espressamente prevedevano la facoltà di pernottamento anche del piccolo a decorrere dal successivo mese di Per_2 luglio, da attuarsi con la necessaria gradualità, tenuto conto dell'età del minore e del suo attaccamento alla figura materna, prevedendo inizialmente il pernotto in ragione di una sola volta a settimana, per poi gradualmente regolarizzarlo completamente. All'udienza di comparizione del 18 giugno 2024 innanzi al giudice delegato, le parti sentite personalmente, si riportavano agli accordi di cui al ricorso così come modificati alla luce delle note congiunte depositate in data 13 giugno 2024, chiedendone il recepimento in sentenza. Il giudice delegato, preso atto di quanto sopra, osservato che il pernottamento del minore presso la residenza Per_2 paterna sarebbe avvenuto solo a far data dal successivo mese di luglio e con la necessaria gradualità, rinviava alla successiva udienza del 31 ottobre 2024 per la verifica della concreta attuazione e fattibilità dell'accordo raggiunto, disponendo la comparizione personale delle parti. Nelle more, con istanza depositata in data 28.10.2024 il , a mezzo del CP_1 proprio procuratore, rappresentava la necessità di procedere ad un revisione degli accordi raggiunti, sia relativamente all'entità dell'assegno di mantenimento concordato, non più sostenibile in ragione del peggioramento medio tempore verificatosi della condizione economica dell' , sia relativamente alle modalità CP_1 di visita dei minori. All'udienza del 31 ottobre 2024, sentite personalmente dal giudice delegato, le parti riferivano di aver dato effettivamente corso, a decorrere dal mese di luglio, anche ai pernottamenti del piccolo presso la residenza Per_2 paterna e tuttavia, dalle dichiarazioni di entrambe le parti, emergevano disaccordi e contrasti sia in ordine ai profili di carattere economico (l' infatti ha dedotto CP_1 la incongruità della somma prevista a titolo di mantenimento per i minori, perché troppo elevata in relazione ai suoi guadagni, ed ha altresì contestato la debenza del rimborso delle spese per l'asilo nido del piccolo;
la viceversa si Per_2 Pt_1
è opposta a qualsiasi riduzione dell'assegno concordato, evidenziando che a cagione del rifiuto opposto dall' di rimborsare le spese relative al nido dei CP_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 piccoli, di fatto si era trovata in via solitaria a dover corrispondere per tale voce di spesa un importo pari a quello dell'intero assegno di mantenimento), sia in ordine alle scelte scolastiche dei minori ( ed in particolare con riferimento sia al nido per il piccolo sia alla scelta dell'istituto scolastico di ) sia, infine, in Per_2 Per_1 ordine alle visite paterne ( la ha infatti dedotto che il padre rifiuterebbe di Pt_1 prendere solo il piccolo quando al figlia grande è ammalta, sospettando Per_2 che tanto gli venga comunicato strumentalmente dalla madre, mentre l' ha CP_1 dedotto che in contrasto con gli accordi, la madre gli avrebbe consentito di prendere il piccolo soltanto nella giornata di venerdì e dal mese di luglio Per_2 anche nella giornata di sabato con pernottamento). Tanto premesso, in ordine al contenuto dell'accordo delle parti, va considerato che la Suprema Corte in materia di separazione consensuale, con principio estensibile per analogia anche al caso di specie, ha sottolineato come, essendo esso elemento fondante delle condizioni di separazione, l'atto in cui si realizza il consenso circa la separazione ha natura negoziale ancorché non contrattuale, incidendo su diritti soggettivi, e in tale contesto il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, di compiere la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi (cfr. Cass. 9287/97, 2602/13). Tali accordi, quindi, presuppongono che il consenso non solo possa essere sempre revocato prima dell'emissione del decreto di omologa, ma che lo stesso debba essere espressamente confermato in sede di udienza presidenziale al fine di divenire irretrattabile (cfr. Cass. sent. n. 7607/2003; così anche Cass., ordinanze n. 10463 del 2.5.2018 e n. 19540 del 24.7.2018) Nella specie all'udienza del 31 ottobre 2024, innanzi al giudice delegato dal Presidente del Tribunale, emergeva dall'audizione delle parti un'accesa conflittualità ed un ripensamento rispetto agli accordi richiamati alla precedente udienza del 18.06.2024. Il clima di conflittualità, la mancanza di concordia fra i genitori in ordine a scelte di particolare importanza per l'interesse dei minori e la sussistenza di contrasti relativi ai profili economici, sono ad avviso del Collegio elementi che precludono la possibilità di configurare un reale accordo fra le parti e di conseguenza di accogliere il ricorso, seppure alle condizioni modificate con note congiunte del 13 giugno 2024. Occorrono, indubbiamente, in ragione delle criticità sopra rappresentate, approfondimenti istruttori incompatibili con la presente procedura - al fine di tutelare l'interesse preminente dei minori ad una crescita sana ed equilibrata. In definitiva, sulla scorta di tali elementi, ad avviso del collegio, la domanda allo stato deve essere rigettata.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di procedura su ricorso congiunto ed essendo stato il rigetto determinato dal venir meno dell'accordo fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda di cui al ricorso depositato in data 24.04.2024 così come modificata con note congiunte depositate in data 13 giugno 2024;
2) nulla sulle spese. Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18.12.2024 Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Maria Rosaria Barbato
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6