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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 10 aprile 2025, dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica;
nella causa civile iscritta al n. 996/2024 R.G.A.C., promossa da (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Tortorici, c.da Mercurio n. 189, presso lo studio dell'avv. Fabio Armeli Iapichino che la rappresenta e difende, il quale ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec
Email_1 attrice, contro
, già (C.F. e Controparte_1 Controparte_2
P.IVA n. ) subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici P.IVA_1 attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_3
, svolgenti le funzioni della riscossione Controparte_4 nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, elettivamente domiciliata in Palermo nella via Francesco Bentivegna n. 17 presso lo studio dell'avv. Luca Randazzese ( – fax Email_2
091.331548), che la rappresenta e difende, l' (C.F. Controparte_5
), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici è domiciliata per legge, in via dei Mille, is. 221, n. 65 (C.F.
, p.e.c.: – fax C.F._2 Email_3
090674168, convenute, avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento;
sono presenti gli avv.ti Maria Concetta Segreto in sostituzione dell'avv. Fabio Armeli Iapichino e l'avv. Carmelo Mostaccio in sostituzione dell'avv. Luca Randazzese, i quali, su invito del giudice, precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi alle rispettive domande, eccezioni e difese formulate in atti di causa. All'esito della discussione, il Giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 24 settembre 2024, Parte_1 ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di
[...] ottenere, previa sospensione degli effetti esecutivi, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520249015331013000, per l'importo di euro 21.566,63, notificata in data 17 settembre 2024 da parte dell'
[...]
e della cartella di pagamento presupposta n. Controparte_6
29520010046772621000, per crediti di competenza dell' . CP_5
L'attrice ha eccepito la prescrizione del credito e, comunque, l'illegittimità del credito in ragione della mancata e/o irregolare notifica della cartella di pagamento presupposta. Con comparse di risposta depositate in data 18 novembre ed 11 dicembre 2024, si sono costituite, rispettivamente, l' e l' chiedendo il CP_5 CP_7 rigetto dell'opposizione. L' , in via preliminare, ha eccepito Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Patti in favore di quella del Tribunale di Messina. L'eccezione appare infondata. L'intimazione di pagamento, al pari del precetto, deve contenere l'elezione di domicilio del creditore, in mancanza della quale la competenza territoriale spetta al giudice del luogo dove l'atto di riscossione è stato notificato (nella specie, Tortorici, nel circondario del Tribunale di Patti) ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1 e 480 comma 3 c.p.c. (in questo senso, v. Cass., n. 29388/2024). Peraltro, si precisa che le cause di opposizione all'esecuzione, instaurate nei confronti della P.A., sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 c.p.c., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell'esecuzione; tali procedimenti rientrano, quindi, tra quelli per i quali l'art. 7 cit. esclude l'operatività del foro erariale (Cass., n. 32064/2023). Nel caso in esame, l'atto opposto non presenta alcuna elezione di domicilio da parte del creditore, sicché la competenza spetta al Tribunale di Patti quale giudice del luogo dove è stata effettuata la notifica. Nel merito, l'opposizione appare fondata. L'attrice ha eccepito la prescrizione, anche decennale, del credito. L'eccezione appare fondata. Gli atti interruttivi della prescrizione non sono stati adeguatamente documentati. In particolare, dalla data di notifica della cartella presupposta (nell'anno 2001) alla data di notifica dell'atto interruttivo in data 19 giugno 2012 (correttamente documentato), appare maturato il termine per la prescrizione in quanto i precedenti atti interruttivi (avviso di intimazione n. 29520039000724940000 notificato in data 23 maggio 2003 e richiesta di compensazione ex art 28 ter n. 29528200900000431000 notificata il 30 luglio 2009) non sono documentati o sono carenti della prova della ricezione della notifica da parte del destinatario. A fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dall'opponente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale (Cass., n. 1980/2022; Cass., n. 30303/2021). L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato (Cass., n. 5413/2021). Nella specie, tale prova della notifica di validi atti interruttivi, non è stata fornita dalle convenute. Ogni altra eccezione, per il principio della ragione più liquida, rimane assorbita. Per quanto esposto, il credito indicato nell'intimazione di pagamento n. 29520249015331013000, per l'importo di euro 21.566,63, notificata in data 17 settembre 2024 da parte dell' e nella Controparte_6 cartella di pagamento presupposta n. 29520010046772621000, per crediti di competenza dell' , appare prescritto, con conseguente illegittimità CP_5 dell'intimazione di pagamento opposta. Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, va distinta Controparte_1
l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (Cass., n. 7716/2022). Sicché, nella specie, essendo stata accertata la valida notifica della cartella presupposta e la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica della stessa per mancanza di prova di validi atti interruttivi, le spese vanno poste esclusivamente a carico dell' e non Controparte_1 anche in capo all'ente creditore. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi attesa la semplicità e la serialità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria e del mancato deposito di memorie integrative e dello scaglione di riferimento euro 5.201,00 – euro 26.000,00), seguono la soccombenza e vanno poste, esclusivamente, a carico dell' per come motivato sopra. CP_7
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, rigettata o assorbita ogni altra eccezione o domanda, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 996/2024 R.G.A.C.:
- rigetta l'eccezione di incompetenza proposta da CP_7
- accoglie l'opposizione e dichiara la prescrizione del credito indicato nell'intimazione di pagamento n. 29520249015331013000, per l'importo di euro 21.566,63, notificata in data 17 settembre 2024 da parte dell' e nella cartella di pagamento Controparte_6 presupposta n. 29520010046772621000, per crediti di competenza dell'AGEA, con conseguente nullità ed inefficacia del predetto titolo esecutivo;
- condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
nella causa civile iscritta al n. 996/2024 R.G.A.C., promossa da (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Tortorici, c.da Mercurio n. 189, presso lo studio dell'avv. Fabio Armeli Iapichino che la rappresenta e difende, il quale ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec
Email_1 attrice, contro
, già (C.F. e Controparte_1 Controparte_2
P.IVA n. ) subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici P.IVA_1 attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_3
, svolgenti le funzioni della riscossione Controparte_4 nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, elettivamente domiciliata in Palermo nella via Francesco Bentivegna n. 17 presso lo studio dell'avv. Luca Randazzese ( – fax Email_2
091.331548), che la rappresenta e difende, l' (C.F. Controparte_5
), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici è domiciliata per legge, in via dei Mille, is. 221, n. 65 (C.F.
, p.e.c.: – fax C.F._2 Email_3
090674168, convenute, avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento;
sono presenti gli avv.ti Maria Concetta Segreto in sostituzione dell'avv. Fabio Armeli Iapichino e l'avv. Carmelo Mostaccio in sostituzione dell'avv. Luca Randazzese, i quali, su invito del giudice, precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi alle rispettive domande, eccezioni e difese formulate in atti di causa. All'esito della discussione, il Giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 24 settembre 2024, Parte_1 ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di
[...] ottenere, previa sospensione degli effetti esecutivi, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520249015331013000, per l'importo di euro 21.566,63, notificata in data 17 settembre 2024 da parte dell'
[...]
e della cartella di pagamento presupposta n. Controparte_6
29520010046772621000, per crediti di competenza dell' . CP_5
L'attrice ha eccepito la prescrizione del credito e, comunque, l'illegittimità del credito in ragione della mancata e/o irregolare notifica della cartella di pagamento presupposta. Con comparse di risposta depositate in data 18 novembre ed 11 dicembre 2024, si sono costituite, rispettivamente, l' e l' chiedendo il CP_5 CP_7 rigetto dell'opposizione. L' , in via preliminare, ha eccepito Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Patti in favore di quella del Tribunale di Messina. L'eccezione appare infondata. L'intimazione di pagamento, al pari del precetto, deve contenere l'elezione di domicilio del creditore, in mancanza della quale la competenza territoriale spetta al giudice del luogo dove l'atto di riscossione è stato notificato (nella specie, Tortorici, nel circondario del Tribunale di Patti) ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1 e 480 comma 3 c.p.c. (in questo senso, v. Cass., n. 29388/2024). Peraltro, si precisa che le cause di opposizione all'esecuzione, instaurate nei confronti della P.A., sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 c.p.c., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell'esecuzione; tali procedimenti rientrano, quindi, tra quelli per i quali l'art. 7 cit. esclude l'operatività del foro erariale (Cass., n. 32064/2023). Nel caso in esame, l'atto opposto non presenta alcuna elezione di domicilio da parte del creditore, sicché la competenza spetta al Tribunale di Patti quale giudice del luogo dove è stata effettuata la notifica. Nel merito, l'opposizione appare fondata. L'attrice ha eccepito la prescrizione, anche decennale, del credito. L'eccezione appare fondata. Gli atti interruttivi della prescrizione non sono stati adeguatamente documentati. In particolare, dalla data di notifica della cartella presupposta (nell'anno 2001) alla data di notifica dell'atto interruttivo in data 19 giugno 2012 (correttamente documentato), appare maturato il termine per la prescrizione in quanto i precedenti atti interruttivi (avviso di intimazione n. 29520039000724940000 notificato in data 23 maggio 2003 e richiesta di compensazione ex art 28 ter n. 29528200900000431000 notificata il 30 luglio 2009) non sono documentati o sono carenti della prova della ricezione della notifica da parte del destinatario. A fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dall'opponente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale (Cass., n. 1980/2022; Cass., n. 30303/2021). L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato (Cass., n. 5413/2021). Nella specie, tale prova della notifica di validi atti interruttivi, non è stata fornita dalle convenute. Ogni altra eccezione, per il principio della ragione più liquida, rimane assorbita. Per quanto esposto, il credito indicato nell'intimazione di pagamento n. 29520249015331013000, per l'importo di euro 21.566,63, notificata in data 17 settembre 2024 da parte dell' e nella Controparte_6 cartella di pagamento presupposta n. 29520010046772621000, per crediti di competenza dell' , appare prescritto, con conseguente illegittimità CP_5 dell'intimazione di pagamento opposta. Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, va distinta Controparte_1
l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (Cass., n. 7716/2022). Sicché, nella specie, essendo stata accertata la valida notifica della cartella presupposta e la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica della stessa per mancanza di prova di validi atti interruttivi, le spese vanno poste esclusivamente a carico dell' e non Controparte_1 anche in capo all'ente creditore. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi attesa la semplicità e la serialità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria e del mancato deposito di memorie integrative e dello scaglione di riferimento euro 5.201,00 – euro 26.000,00), seguono la soccombenza e vanno poste, esclusivamente, a carico dell' per come motivato sopra. CP_7
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, rigettata o assorbita ogni altra eccezione o domanda, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 996/2024 R.G.A.C.:
- rigetta l'eccezione di incompetenza proposta da CP_7
- accoglie l'opposizione e dichiara la prescrizione del credito indicato nell'intimazione di pagamento n. 29520249015331013000, per l'importo di euro 21.566,63, notificata in data 17 settembre 2024 da parte dell' e nella cartella di pagamento Controparte_6 presupposta n. 29520010046772621000, per crediti di competenza dell'AGEA, con conseguente nullità ed inefficacia del predetto titolo esecutivo;
- condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)