Articolo 865 del Codice civile
Articolo 804Articolo 866
Versione
19 aprile 1942
Art. 865.

(Espropriazione per inosservanza degli obblighi).

Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, puo' farsi luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.

L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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