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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/12/2024, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4448/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CRISTIANA FRANCESCONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via S. Carlo Borromeo n. 24, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. i coniugi potranno vivere separati con mutuo e reciproco rispetto;
2. affidamento e collocazione delle minori le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori secondo il principio dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre in Pietrasanta.
Il sig. potrà tenere con sé le minori con sé ogni volta che lo vorrà e comunque per non meno di Pt_2 un giorno la settimana con un pernotto da concordarsi, ed in fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola.
Il padre potrà altresì tenere con sé le figlie per periodi continuativi di almeno una settimana nel corso delle vacanze invernali e di 15 giorni nelle vacanze estive, previo accordo con la madre.
1 Le parti concordano che quando la sig.ra si assenterà per lavoro le figlie saranno collocate Pt_1 presso il padre per l'intera durata dell'assenza della madre, fatta salva la volontà delle figlie di rimanere presso la casa materna con la nonna materna o di alternare la loro presenza con il padre
a quella con la nonna.
Le parti si danno reciproco consenso e si impegnano a rispettare la volontà delle figlie minori per la permanenza con l'altro genitore anche oltre il calendario di visite previsto nel presente ricorso.
Le vacanze natalizie saranno così suddivise giorni rossi alternati annualmente, ad esempio 24, 25 26 alternati 31 e 1 e 6 gennaio alternati.
Per il periodo estivo le minori trascorreranno almeno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore e una settimana nel periodo invernale oltre periodo natalizio (settimana bianca).
I coniugi si danno fin da ora reciproca autorizzazione per i documenti validi per l'espatrio delle figlie.
3. assegnazione della già casa coniugale la casa coniugale di proprietà del sig. resterà assegnata allo stesso con tutti gli arredi che la Pt_2 compongono e la sig.ra dichiara di aver già asportato tutti i beni di sua esclusiva proprietà. Pt_1
4. Contributo al mantenimento il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie minori con il versamento integrale della propria Pt_2 quota dell'assegno unico alla sig.ra e integrerà detta somma fino alla concorrenza di euro Pt_1
200 mensili;
oltre al concorso per la quota del 50% alle spese straordinarie delle minori, tali da intendersi quelle elencate nel protocollo di intesa del Tribunale di Lucca.
5. le spese legali del presente procedimento saranno a carico di entrambe le parti in via solidale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Las Vegas (STATI UNITI D'AMERICA) il 27/8/2007, Pers Per_ dal quale sono nate le due figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Las Vegas (STATI UNITI D'AMERICA) in data 27/8/2007, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero
110, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2021, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 4/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CRISTIANA FRANCESCONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via S. Carlo Borromeo n. 24, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. i coniugi potranno vivere separati con mutuo e reciproco rispetto;
2. affidamento e collocazione delle minori le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori secondo il principio dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre in Pietrasanta.
Il sig. potrà tenere con sé le minori con sé ogni volta che lo vorrà e comunque per non meno di Pt_2 un giorno la settimana con un pernotto da concordarsi, ed in fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola.
Il padre potrà altresì tenere con sé le figlie per periodi continuativi di almeno una settimana nel corso delle vacanze invernali e di 15 giorni nelle vacanze estive, previo accordo con la madre.
1 Le parti concordano che quando la sig.ra si assenterà per lavoro le figlie saranno collocate Pt_1 presso il padre per l'intera durata dell'assenza della madre, fatta salva la volontà delle figlie di rimanere presso la casa materna con la nonna materna o di alternare la loro presenza con il padre
a quella con la nonna.
Le parti si danno reciproco consenso e si impegnano a rispettare la volontà delle figlie minori per la permanenza con l'altro genitore anche oltre il calendario di visite previsto nel presente ricorso.
Le vacanze natalizie saranno così suddivise giorni rossi alternati annualmente, ad esempio 24, 25 26 alternati 31 e 1 e 6 gennaio alternati.
Per il periodo estivo le minori trascorreranno almeno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore e una settimana nel periodo invernale oltre periodo natalizio (settimana bianca).
I coniugi si danno fin da ora reciproca autorizzazione per i documenti validi per l'espatrio delle figlie.
3. assegnazione della già casa coniugale la casa coniugale di proprietà del sig. resterà assegnata allo stesso con tutti gli arredi che la Pt_2 compongono e la sig.ra dichiara di aver già asportato tutti i beni di sua esclusiva proprietà. Pt_1
4. Contributo al mantenimento il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie minori con il versamento integrale della propria Pt_2 quota dell'assegno unico alla sig.ra e integrerà detta somma fino alla concorrenza di euro Pt_1
200 mensili;
oltre al concorso per la quota del 50% alle spese straordinarie delle minori, tali da intendersi quelle elencate nel protocollo di intesa del Tribunale di Lucca.
5. le spese legali del presente procedimento saranno a carico di entrambe le parti in via solidale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Las Vegas (STATI UNITI D'AMERICA) il 27/8/2007, Pers Per_ dal quale sono nate le due figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Las Vegas (STATI UNITI D'AMERICA) in data 27/8/2007, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero
110, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2021, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 4/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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