Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1713/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso
Questo Tribunale in data 5-04-2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1713/2018 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Acquedolci (ME), C.F._1
via Cicerone n. 8, presso lo studio dell'Avv. Emidio Riolo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attore -
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Acquedolci
(ME), via Circonvallazione n. 2;
Convenuta non costituita –
1
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18-10-2018, , Parte_1
esponendo di essere caduto rovinosamente durante una partita di calcetto svoltasi nel campo sito in Acquedolci, via Circonvallazione n. 2,
conveniva in giudizio Controparte_1
chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti
[...]
conclusioni: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro è da addebitare esclusivamente a colpa della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, gestore della struttura sportiva;
2.
Condannare la convenuta al risarcimento del danno subito, ex artt. 2051 c.c. e
2043 c.c., dal sig. ammontante ad euro € 8.011,56 oltre interessi, Parte_1
rivalutazione monetaria e spese della domanda fino al soddisfo, od alla cifra che si riterrà essere di giustizia;
3. Con vittoria di spese, onorari e diritti oltre I.V.A.
e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio con la società convenuta (cfr.
allegato depositato l'8-03-2019 e il 5-07-2022), quest'ultima non si costituiva in giudizio, e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione del 5-02-2019 venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
2 Quindi, il neodesignato con ordinanza del 26 novembre 2019, CP_2
ammetteva le prove orali chieste dall'attore.
Di poi, con ordinanza del 16-2-2023, veniva disposta la C.T.U. medico-
legale chiesta da “affinché il CTU, visitato l'infortunato Parte_1 Pt_1
esaminati i documenti medici in atti ed esperito ogni altro accertamento
[...]
del caso: 1) descriva la natura e l'entità delle lesioni riportate dal periziando, ne indichi le cause in rapporto alla loro riconducibilità all'evento dedotto in citazione, i trattamenti praticati, la presumibile evoluzione o la loro stabilizzazione e lo stato attuale delle medesime;
2) determini la durata della inabilità temporanea sia assoluta che relativa, indicandone le rispettive misure;
3) accerti l'eventuale sussistenza di esiti di carattere permanente e indicandone l'incidenza sulla integrità psicofisica globale (danno biologico, capacità
lavorativa e vita di relazione), valutando se lo stato del periziando sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
4) quantifichi, se sussiste, tale permanente incidenza in percentuale precisando a quali criteri medico–legali far riferimento per tale liquidazione”.
In data 21-05-2023, il CTU, dott. , depositava la Persona_1
propria relazione definitiva e, all'esito dell'udienza del 17 ottobre 2023,
la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Sicché, all'udienza del 23 settembre 2024 “sostituita”, con decreto del 26-
7-2024, mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., l'attore precisava le conclusioni nelle proprie note del 20-09-2024, la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 2. Nel merito, rileva premettere che l'attore ha esposto, che in data 24-11-
2012, alle ore 18,30 circa, durante una partita di calcetto tenutasi presso il campo sportivo sito in Acquedolci, via Circonvallazione n. 2, dato in concessione dal Comune a “ Controparte_1
, cadeva rovinosamente a causa di un avvallamento, riportando,
[...]
per effetto della caduta, la frattura della metafisi distale del radio sinistro.
Ha chiesto, quindi, la condanna della società convenuta al risarcimento,
ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., dei danni subiti come quantificati,
sulla scorta di una propria consulenza medico-legale, in € 8.011,56, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese.
2.1. Tanto premesso, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie concreta nell'ambito della disciplina di riferimento, giova osservare che l'art. 2051 c.c. ha la funzione di imputare la responsabilità dell'evento lesivo al custode del bene, il quale si trova nelle condizioni di poter controllare le modalità d'uso e di conservazione della cosa.
Come ribadito dalla Suprema Corte, il custode “può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res, atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata” (Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, n. 11152).
Costituisce ius receptum l'orientamento secondo cui la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo;
in tal senso si espresse già la Suprema Corte nelle sentenze nn.
2477-2483 dell'1-2-2018.
4 Successivamente, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20943 del 30-6-2022,
aderendo ai principi espressi dalla giurisprudenza della terza sezione della Cassazione civile ( n. 2477/2018, coeva alle menzionate sentenze nn.
2480 e 2481), ha chiarito che “a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
5 applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Ancor più di recente, la S.C. ha, ulteriormente, precisato che “Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n.
11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito da questa Corte
che "il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato e la colpa" (ed essa soltanto), "intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale,
il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del
6 risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23
maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito,
potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel
"formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.),
secondo quello che è "l'orientamento assolutamente maggioritario di questa
Corte", peraltro "ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso" (il riferimento e Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv.
665084-01). A questi principi questa Corte intende dare, anche qui, continuità,
donde il rigetto del presente ricorso, basato sull'assunto che - ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. - la condotta del soggetto danneggiato, per poter interrompere il nesso causale con la "res" in custodia, debba presentare natura "autonoma, eccezionale,
7 imprevedibile ed inevitabile" (Cassazione civile sez. III, 24/01/2024, n.
2376).
2.2. Fornite queste coordinate giurisprudenziali, nella specie, la domanda
è fondata e va accolta sia pure nei limiti di cui sotto.
L'attore ha provato la sussistenza del nesso causale tra il bene in custodia e le conseguenze dannose sofferte, non assumendo alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza.
In particolare, il teste , presente al momento del sinistro, Testimone_1
ha confermato le circostanze di cui al capitolo di prova dell'atto di citazione, ossia che l'attore fu vittima di un infortunio occorsogli durante la partita di calcetto tenutasi nel campo dato in concessione dal Comune
di Acquedolci alla convenuta, nel quale erano presenti numerosi avvallamenti e buche1.
Sicché, risulta che l'infortunio si verificò come conseguenza delle condizioni del campo da calcio potenzialmente (e concretamente) lesive,
dovendosi, allora, rammentare che “in virtù dell'effettiva relazione di disposizione e di controllo esistente, per quanto sopra precisato, tra la convenuta associazione sportiva e il campo di calcio ove si è verificato l'infortunio di cui è
rimasto vittima l'attore, è comunque indispensabile che il danneggiato fornisca la prova del nesso causale, ossia dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza 'normale' della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa” (Corte Appello Roma sez. III, 12/11/2018, n. 7113).
ha, inoltre, provato le conseguenze dannose dell'evento Parte_1
traumatico, avendo prodotto il referto del P.O di Sant'Agata di Militello
in cui venne descritta la “frattura a legno verde della metafisi distale del radio sin” riportata dall'attore e posto ancora che Il C.T.U, nella perizia depositata il 21-05-2023, ha confermato il nesso causale tra il danno e l'evento lesivo, accertando che “La natura è stata traumatica, l'entità media,
le cause possono essere state la caduta a causa della insidia (avvallamento non visibile sul terreno di gioco)”.
2.3. Accertata, quindi, la responsabilità del custode, occorre verificare anche la ricorrenza o meno dei presupposti di cui all'art. 1227, comma 1,
c.c. (“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.”) la cui applicazione, anche ufficiosa, è
stata sancita dalla S.C. a Sezioni Unite (n. 20943 del 30-06-2022) e ribadita dalla giurisprudenza susseguente.
Invero, “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
9 deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso” (Cassazione civile sez. III,
18/09/2023, n.26774).
E ancora “Il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, co. 1, cod. civ., non
è un'eccezione in senso proprio bensì una mera difesa e dev'essere esaminata e verificata dal giudicante anche d'ufficio, mediante le opportune indagini sull'eventuale responsabilità colposa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella causazione dell'evento dannoso, a prescindere dalle argomentazioni e richieste avanzate dalla parte”
(Corte Appello Firenze sez. II, 02/10/2023, n.1972), dovendosi, tuttavia, precisare che “L'art. 1227 comma 1 c.c. si riferisce all'ipotesi in cui il fatto colposo del danneggiato o del creditore abbia inciso nella causazione del danno
(c.d. concorso colposo del creditore 'in senso stretto'). In tale ipotesi la relativa eccezione può essere rilevata d'ufficio poiché la sua prospettazione, costituendo una mera difesa, non richiede la proposizione di un'eccezione di parte in senso proprio. Al contrario, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. il debitore fa valere un diritto contrapposto ed antagonista rispetto a quello della controparte, per cui il giudice potrà procedere al relativo accertamento solo se venga sollevata un'eccezione in senso sostanziale” (Corte Appello Palermo sez. III, 01/03/2023, n.421).
2.3.1. Nella vicenda in esame, dall'istruttoria espletata sono emersi elementi da cui si ricava la sussistenza di una condotta colposa dell' Pt_1
intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale
10 prudenza e cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Invero, il teste , escusso all'udienza del 14-01-2022, ha Testimone_1
dichiarato:
ulteriormente precisando, all'udienza del 13-02-2023 fissata per i chiarimenti richiesti ex art. 257 comma 2 c.p.c., giusta ordinanza del 25-
07-2022, quanto segue: “…sapevamo che erano presenti le buche e gli avvallamenti e quindi conoscevamo le condizioni del campo ma quello era all'epoca l'unico campo del paese per potere giocare a calcetto” (cfr. verbali in atti).
Ne deriva, quindi, che le condizioni del campo, peraltro in progressivo peggioramento a causa dell'usura e (verosimilmente) dell'omessa manutenzione, erano note all'attore il quale avrebbe dovuto tenere un comportamento maggiormente prudente in considerazione del rischio percepibile e percepito né tanto meno potrebbe soccorrere – in direzione contraria – la riferita circostanza per cui “quello era all'epoca l'unico campo del paese per potere giocare a calcetto”.
Pertanto, si ritiene che la condotta dell'attore assuma rilevanza ai fini della liquidazione del danno ex art. 1227 comma 1 c.c., determinando
11 una riduzione del quantum risarcitorio nella misura del 30%, così stimata in relazione alla medesima percentuale di riscontrato deficit di cautela e prudenza dell'attore associata alla correlativa accettazione dell'utente di una parte del rischio connesso alle note condizioni del campo di gioco.
3. Accertato l'an, occorre procedere alla quantificazione dei danni non patrimoniali sofferti da , assumendo rilevanza, a tal fine, le Parte_1
risultanze della CTU medico-legale che appare congruamente motivata e valida sotto il profilo della metodologia seguita.
Segnatamente, il dott. ha concluso che “Il Signor Per_1 Parte_1
nato a [...] il [...] e residente in [...] ad Acquedolci,
alla luce degli accertamenti allegati al fascicolo telematico e alla visita medica risulta affetto da: “ESITI ALGICO-DISFUNZIONALI DI PREGRESSA
FRATTURA A LEGNO VERDE DELLA METAFISI DISTALE DEL RADIO
SX. ” 1) La natura è stata traumatica, l'entità media, le cause possono essere state la caduta a causa della insidia ( avvallamento non visibile sul terreno di gioco) e la frattura a legno verde della metafisi distale del radio sx, i trattamenti praticati sono stati: apparecchio gessato praticato dallo specialistica;
la presumibile evoluzione o stabilizzazione è la guarigione con le riferite limitazioni antalgiche nei movimenti di flesso-estensione ed intra-extrarotazione del polso sx per interessamento anche delle parti molli. 2) L'inabilità temporanea assoluta è stata di giorni tre;
l'inabilita temporanea relativa è stata 40 giorni dei quali 30 al 75% e 10 al 25%. 3) Gli esiti di carattere permanente sono:
limitazioni funzionali antalgiche nei movimenti ai gradi estremi di flesso-
estensione ed intra-extrarotazione dell'articolazione del polso sx in esito alla frattura a legno verde della metafisi diafisaria del radio sx per verosimile
12 interessamento anche delle parti molli. 4) Tale permanente incidenza, a parere del sottoscritto, può essere quantificata nel 3% facendo riferimento a “
[...]
“Guida alla Valutazione Medico-Legale dell'Invalidità Parte_3
Permanente 2° edizione pag. 292”.
Ne discende la seguente quantificazione del danno biologico (avuto riguardo all'età del danneggiato all'epoca del fatto – 13 anni) secondo il prospetto che si riporta basato sui dati delle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, atteso che “Il risarcimento del danno biologico causato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) va liquidato applicando le tabelle in uso presso il tribunale di Milano” (Tribunale Savona, 20/02/2016)
DANNO PERMANENTE
Età individuo: 13 anni
Percentuale invalidità: 3 %
Importo danno biologico: 4.420,00 € Importo totale danno: 4.420,00 €
DANNO INVALIDITA' TEMPORANEA Invalidità totale (100 %): 3 giorni
Percentuale parziale (75 %): 30 giorni
Percentuale parziale (25%): 10 giorni
Danno biologico (temporanea): 3.220,00 € Totale per temporanea: 3.220,00 €
RIEPILOGO GENERALE
Totale permanente: 4.420,00 € Totale temporanea: 3.220,00 € Totale generale: 7.640,00 €
Tuttavia, la somma dovuta a titolo di invalidità permanente, pari ad €
4.420,00, va devalutata alla data di cessazione del danno temporaneo
(cfr. Cass. Civ. n. 10303/2012) ricavandosi, pertanto, l'importo di €
3.665,01; mentre gli importi dovuti a titolo di danno temporaneo (€
13 3.220,00) vanno devalutati alla data dell'evento lesivo (24-11-2012),
discendendone l'importo di € 2.658,96.
L'importo complessivo così ottenuto pari a € 6.323,97 (€ 3.665,01 + €
2.658,96) deve essere rivalutato dalla data dell'evento lesivo sino alla liquidazione e, sul capitale, via via rivalutato annualmente, vanno calcolati gli interessi legali, ricavandosi un totale di € 8.105,93.
Dalla somma complessivamente ottenuta va, però, espunto il 30% in considerazione della concorrente responsabilità del danneggiato come sopra motivato, residuando, in conclusione, la somma complessiva di €
5.674,15, come già comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla data della decisione, al cui pagamento va condannata parte convenuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M.
n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022 (tenuto conto della mancata costituzione e opposizione del convenuto), avuto riguardo alla natura e al valore della causa, nonché all'attività difensiva concretamente prestata, secondo il seguente prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
14 4.1. Mentre le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1713/2018 R.G.;
- Previa dichiarazione di contumacia di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
1. Accoglie la domanda risarcitoria avanzata da e, per Parte_1
l'effetto, condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di
, della somma complessiva di € 5.674,15, oltre rivalutazione Parte_1
e interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo;
2. Condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di
, delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi di Parte_1
avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre alla rifusione del contributo unificato e delle spese di notifica (atto di citazione e citazione teste) documentate in atti, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore, avv. Emidio Riolo, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U.,
come provvisoriamente liquidate in atti.
Così deciso in Patti il 4-01-2025
Il Giudice
15 Dott. Gianluca Antonio Peluso
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (cfr. verbale di udienza del 13-2-2023) «1. Ricordo che ero presente alla partita di calcetto perché giocavo pure io ma non ricordo esattamente il giorno dell'incidente che comunque è avvenuto tempo addietro.
2. Ricordo, per quel che so, che il campo era gestito dal signor ma non so se c'erano altri gestori. Probabilmente era stato dato Pt_2 in concessione dal Comune di Acquedolci.
3. Sapevamo che erano presenti le buche e gli avvallamenti e quindi conoscevamo le condizioni del campo ma quello era all'epoca l'unico campo del paese per potere giocare a calcetto. 4.
Ricordo, che dopo l'incidente occorso al braccio, venne accompagnato dai genitori ma non so dove. Non Parte_1 arrivò l'ambulanza sul campo di gioco.»
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