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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11471/2023 RG fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. GRECO IVAN Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento dell'avviso di addebito n.
35920230000296347000, notificato dall'I.N.P.S. Sede di Perugia a mezzo servizio postale l'
8 maggio 2023 per il pagamento di € 10.768,27.
In punto di fatto ha rappresentato quanto segue:
1) In data 8 maggio 2023, la ricorrente è stata raggiunta da un avviso di addebito, in epigrafe specificato, con il quale l'INPS, sede di Perugia, ha intimato il pagamento entro 60 giorni, di un importo complessivo di € 10.768,27 riguardante il periodo dall'ottobre /2020 al dicembre 2022 e relativo ai “contributi
i.v.s. fissi/percentuale sul minimale” nonché a “somme aggiuntive omesso versamento contributi
i.v.s. fissi o entro minimale, sanzioni morosità” ed a “somme aggiuntive omesso versamento contributi
i.v.s. fissi o entro minimale, sanzioni evasione” (all. 1).
1 2) A seguito del ricevimento del predetto avviso di addebito, la Sig.ra ha verificato, presso i Parte_1 registri pubblici, di essere iscritta quale preposta dal 15 dicembre 2021, della Sapori del Salento di SS
Giovanna, con sede in GU AT (PG) alla via Belvedere snc (all. 2).
3) La Sig.ra non ha mai svolto l'attività di preposta presso la Sapori del Salento di SS Parte_1
Giovanna né è stata mai assunta dalla Sapori del Salento di SS Giovanna.
4) In data 16 giugno 2023, la ricorrente intimava, quindi, alla Sapori del Salento di SS Giovanna di provvedere alla cancellazione – con efficacia retroattiva ed, in ogni caso, immediata – del suo nominativo quale preposta della Sapori del Salento di SS Giovanna e di darne conseguente comunicazione agli enti pubblici competenti (all. 3).
5) A seguito di ulteriori verifiche, la esponente verificava, altresì, che, in data 1° marzo 2022, il Dott.
per conto della Sapori del Salento di SS Giovanna aveva chiesto, a mezzo pec (all. Persona_1
4), all'INPS, direzione provinciale di Perugia, la cancellazione della iscrizione “titolare di azienda” della Sig.ra in quanto “in data 15.12.2021 è stata iscritta la stessa come preposta Parte_1 dell'attività della ditta Sapori del Salento di SS Giovanna. La ditta Sapori del Salento di SS
Giovanna sino alla data del 16.12.2021 svolgeva attività artigiana di pizzeria di asporto e dal
17.12.2021 ha iniziato l'attività di ristorazione. L'INPS erroneamente ha iscritto la sig.ina Pt_1
come titolare di azienda (quando non è titolare bensì preposta) dal 15.10.2020
[...] quando l'iscrizione alla qualifica di preposta è avvenuta il 15.12.2021. La titolare di azienda è la sig.
SS Giovanna. Chiedo pertanto di cancellare dalla gestione commercianti la sig.ina ”. Parte_1
Ha eccepito la mancanza di presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti;
in ogni caso l'illegittimità della richiesta somme per periodi antecedenti il 15 dicembre 2021; mancata prova dell'esistenza del credito;
nullità dell'avviso di addebito per indeterminatezza e mancanza di elementi essenziali.
Il ricorso veniva originariamente incardinato presso il Tribunale di Perugia. Ivi si costituiva
INPS. Il Tribunale di Perugia dichiarava la propria incompetenza.
Riassunto il giudizio, parte ricorrente riproponeva le proprie conclusioni.
INPS si è costituito anche in fase di riassunzione. L'ente ha rappresentato:
La pretesa contributiva (avviso di addebito opposto) della Gestione commercianti nasce dal fatto che in data 15/12/2021 è stata presentata richiesta d'iscrizione della ricorrente alla Gestione commercianti
2 con inizio attività in data 15/10/2020 (cfr. file allegato). Risulta altresì presentata richiesta di cessazione in data 1/3/2022, ma non veniva indicata alcuna data cui andava riferita la cessazione stessa.
Quindi, negli anni oggetto dell'avviso di addebito, la ricorrente risultava iscritta alla Gestione
Commercianti INPS.
Pertanto, i contributi fissi entro il minimale (che come noto sono dovuti a prescindere dall'effettiva percezione di un reddito) sono stati legittimamente richiesti da INPS con l'avviso di addebito impugnato.
Al riguardo appare opportuno fare presente che parte ricorrente sicuramente sino al novembre 2021 ha lavorato in Lecce, come risulta dall'estratto contributivo. Parimenti, lo stesso estratto contributivo riporta altra attività subordinata dal 22.1.22 al 28.2.2022, sempre in Lecce.
Appare quindi difficilmente conciliabile la figura di preposto con quella di lavoratore subordinato, soprattutto a così grande distanza. Sebbene, il periodo di lavoro subordinato non copra interamente quanto affermato da INPS, nondimeno, appare smentito dalla stessa visura camerale che la stessa ditta Sapori del Salento abbia indicato un ruolo della ricorrente antecedente il 15.12.2021. Pertanto, nessuna prova per fatti anteriori a tale data è fornita.
La stessa appare anche smentita dalle risultanze camerali.
Inoltre, per il periodo dicembre 2021/marzo 2022 risulta che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa – per come sopra descritto – e fruito di cassa integrazione in deroga.
Tali circostanze, unite alla distanza geografica dei posti e alla contestazione dei fatti asseriti dalla ricorrente, rendono fondato il ricorso. Infatti, non risulta provato alcun rapporto tra CP_ la ricorrente e la resistente.
E' provato che la stessa - per brevissimo periodo indicata come preposta – abbia invero avuto una sua propria attività lavorativa per una parte non irrilevante di tale periodo
(dicembre 2021/marzo 2022).
La stessa visura camerale risulta riportare dati sicuramente non coerenti con la richiesta
INPS. In ogni caso, è certo che nel periodo 2020/dicembre 2021 la stessa non risultasse né preposta né imprenditrice per la stessa visura camerale.
La complessa situazione e i dati cartolari confliggenti con la pretesa INPS avrebbero richiesto che l'ente – onerato della prova – formulasse istanze istruttorie, non presenti.
Alla luce di ciò risulta quindi da accogliere il ricorso.
3 Le spese sono da compensarsi stante la complessità della fattispecie e l'obiettiva incertezza generata da soggetti terzi alla presente controversia.
La liquidazione del patrocinio a spese dello Stato è riservata a separato provvedimento, a seguito di produzione di quanto richiesto in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11471/2023, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato;
spese compensate.
Liquidazione del patrocinio a spese dello Stato riservata all'esito della produzione di certificazione anagrafica della ricorrente (stato di famiglia) e reddituale, propria e dell'eventuale nucleo familiare rilevante ai fini di specie. Concede 60 gg per tale produzione.
Lecce, 31/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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