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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 18673 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, alla via Caio Manilio, n. 30, presso lo studio dell'avv.
Luca TILIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
quale procuratore generale di Controparte_1 Controparte_2
giusta procura indicata in atti, elettivamente domiciliato in Roma, al viale Pa- steur, n. 49, presso lo studio dell'avv. Alessandro MARESCOTTI, che lo rap- presenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. L. Tilia, per la ricorrente: “… • accertare e dichiarare che il Sig.
[...]
(C.F. ), con residenza in Roma, alla via Parte_2 C.F._1
Collatina n. 351, era datore di lavoro della ricorrente e che la medesima ha
1 prestato il proprio lavoro subordinato alle dipendenze del resistente per il pe- riodo che va dal 18.05.2020 al 31.03.2023; • accertare e dichiarare lo svol- gimento da parte della ricorrente di lavoro subordinato alle dipendenze del
Sig. (C.F. ), e che a fronte del la- Controparte_2 C.F._1
voro prestato il medesimo non ha versato le dovute differenze retributive, ferie non godute, compenso per lavoro straordinario e differenze TFR, per com- plessivi Euro 38.342,59 (trentottomilatrecentoquarantadue/59), per un totale di euro come da conteggio allegato al presente ricorso da assumersi quale parte integrante dello stesso, o nella maggior o minor somma ritenuta di giu- stizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
oltre alla corresponsione all' di tutti i conseguenti contributi assicurativi e previ- CP_3
denziali dovuti e non versati;
• conseguentemente condannare il Sig.
[...]
a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di Euro Parte_3
38.342,59 (trentottomilatrecentoquarantadue/59), a titolo di differenze retri- butive, ferie e permessi non goduti, T.f.r. o alla diversa somma che verrà ac- certata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo;
• condannare parte resistente alla rifusione delle spese, compe- tenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed acces- sori di legge, da distrarsi in favore del legale che si dichiara antistatario”.
L'avv. A. Marescotti, per il convenuto: “…• in via preliminare accertare e di- chiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva del per tutte le richieste fino alla data del 08/07/2021 e comunque per CP_1
l'intera richiesta di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per mancata citazione in giudizio dell' • nel merito respingere tutte le CP_3
domande di cui al ricorso per i motivi esposti e, comunque, perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 14 maggio 2024, ha esposto Parte_4
che ha lavorato quale collaboratrice domestica e badante alle dipendenze di
2 dal 18 maggio 2020 al 31 marzo 2023; che, fino al 9 lu- Controparte_2
glio 2021, ha lavorato senza alcuna formalizzazione, essendo impegnata dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, per sette giorni alla set- timana, senza mai fruire di ferie – salvo il giorno di Ferragosto – ricevendo la retribuzione mensile di €1.100,00; che dal 9 luglio 2021 il rapporto è stato re- golarizzato in parte, essendo state previste nel contratto di assunzione soltanto
30 ore di lavoro settimanali, laddove ella ha continuato ad osservare il mede- simo orario, senza fruire di riposi settimanali né di ferie, percependo però la somma mensile di €900,00; che, dal 1° aprile 2022, deceduta , Persona_1
moglie del alla quale pure ella prestava assistenza, ha lavorato per CP_1
sei giorni alla settimana, riposando il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00; che ha fruito di ferie dal 15 agosto 2022 al 10 ottobre 2022, senza ricevere retribuzione;
che nel mese di gennaio 2023, fer- mo il detto orario di lavoro, ha ricevuto la retribuzione oraria di €6,00; e che dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023 ha lavorato dalle ore 9,00 alle ore
12,00, per sei giorni alla settimana, ricevendo la retribuzione oraria di €7,00.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto di essere rimasta creditrice della complessiva somma di €38.352,59 a titolo di differenze di retribuzione, tredi- cesima e TFR.
Ha quindi formulato le conclusioni sopra trascritte.
costituitosi a mezzo del proprio procuratore gene- Controparte_2
rale con memoria depositata in data 28 giugno 2024, ha Controparte_1
affermato che, essendo necessario avere un certo supporto nella gestione della propria moglie (già assistita da altre persone), in quanto appena Persona_1 dimessa dopo un intervento di protesi all'anca, dalla fine del mese di maggio
2020 era stato dato incarico alla ricorrente di prestare attività per complessive
18 ore settimanali, ovvero due ore giornaliere nel pomeriggio da domenica a venerdì e tre ore giornaliere il sabato e la domenica per la remunerazione ora- ria di €7,00, versata settimanalmente in contanti, poiché all'epoca la ricorrente
3 non era regolarmente presente sul territorio italiano;
che, compiute le opportu- ne procedure, dal 9 luglio 2021 è stata assunta formalmente per 30 ore setti- manali svolte dalla domenica al venerdì dalle 09,00 alle 12,00 e dalle ore
16,00 alle 18,00; che da aprile 2022, venuta meno la , la ricorrente ha Per_1
cominciato a prestare i propri servizi in favore di esso convenuto parimenti per
30 ore settimanali dalla domenica al venerdì, secondo il medesimo orario;
che dal 15/08/2022 al 10/10/2022 la ricorrente è rimasta assente senza dare alcun preavviso;
che dal 01/10/2022 ha lavorato 12 ore settimanali, ovvero dalla domenica al venerdì dalle 9,30 alle 11,30; dal 01/01/2023 ha lavorato 18 ore settimanali, ovvero dalla domenica al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dal
01/03/2023 ha lavorato 15 ore settimanali, cioè dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00.
Il convenuto ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittima- zione in relazione al periodo fino all'8 luglio 2021 poiché le prestazioni furono rese esclusivamente a favore di;
ha poi eccepito l'inammissibilità Persona_1
della domanda di versamento di contributi previdenziali poiché non è stato convenuto in giudizio l' . Controparte_4
Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 17 settembre 2024 il procuratore della ricorrente ha di- chiarato che la domanda relativa al versamento dei contributi previdenziali de- ve intendersi espunta dalle conclusioni dell'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In via preliminare, è necessario esaminare la contestazione avanzata dal convenuto circa il proprio difetto di legittimazione passiva quanto meno con riferimento al periodo antecedente la data dell'08.07.2021.
Sul punto, è doveroso richiamare la memoria di costituzione, leggendo la quale si rileva che è lo stesso convenuto, nella propria ricostruzione dei fatti, a specificare come lui stesso ebbe il contatto della ricorrente da una vicina di ca- sa che aveva saputo della sua necessità di avere un aiuto per un supporto alla
4 gestione di sua moglie appena dimessa dopo un intervento di protesi all'anca.
Inoltre, sebbene sia utilizzata una forma impersonale (“Veniva quindi illustra- to alla ricorrente…Si concordò quindi una remunerazione di 7,00 € l'ora…”), essendo chiaro che fu appunto il prendere contatti con la lavora- CP_1
trice, deve ritenersi che sia stato sempre lui ad indicare le esigenze di assisten- za della ed a concordare la retribuzione. Per_1
È pacifico allora che i rapporti con la furono, sin da subito, Parte_1
intrattenuti dal l quale, pertanto, come persona che ha concordato CP_1
con la ricorrente i termini del contratto, deve essere qualificato come datore di lavoro, non solo dal momento della regolare assunzione, ma per tutto il perio- do in cui la ricorrente ha lavorato in casa sua.
Non si ravvisa difetto di legittimazione passiva e, pertanto, la relativa ec- cezione deve essere rigettata.
2. - Quanto alla ricostruzione del rapporto di lavoro, appare necessario in via preliminare sottolineare come la ricorrente, presente all'udienza del 17 set- tembre 2024, non è poi più comparsa, nemmeno per rendere l'interrogatorio formale.
All'udienza fissata per l'espletamento dei mezzi istruttori, infatti, non es- sendo comparsa la ricorrente personalmente né il suo procuratore, la stessa è altresì decaduta dalla prova ai sensi dell'art. 208 c.p.c.
Quanto all'interrogatorio formale, è bene rammentare che “In materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al con- tumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art.
292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cass. sez. Lavoro del 31/12/2009, n. 28293).
5 Tuttavia, “l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della “ficta confessio”, ma soltanto attribuisce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con ta- le mezzo istruttorio, imponendogli però, nel contempo, di valutare tutti gli al- tri elementi di prova” (Corte app. Catanzaro sez. lav., 16/07/2021, n. 861, in www.dejure.it; v. anche Cass. civ. sez. VI, 15/12/2020, n. 28668).
Nella fattispecie in esame, tenendo conto della mancata comparizione della ricorrente per rendere l'interrogatorio formale, considerati gli ulteriori elementi di prova emersi in corso di causa, possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso, con particolare riguardo all'orario di la- voro prestato dalla ricorrente per il periodo dal 18.05.2020 e sino al
12.07.2021, data di regolare assunzione.
Per quanto sopra, è quindi possibile affermare che nel periodo di lavoro irregolare che va dal 18.05.2020 al 12.07.2021, pacifico tra le parti, la abbia prestato la propria attività lavorativa per 18 ore settimana- Parte_1
li così come rappresentato dal convenuto e come si desume ammesso dalla ri- corrente in ragione della mancata comparizione per rendere l'interrogatorio formale, dietro la corresponsione di una retribuzione oraria pari ad €7,00.
Per quanto concerne, invece, gli orari di lavoro osservati durante il pe- riodo di lavoro regolare e quindi di vigenza anche formale del contratto, la ri- corrente deduce di aver lavorato per molte più ore rispetto a quelle previste in contratto per tutto il periodo sopra riferito. Tuttavia, difetta ogni prova dei re- lativi fatti costitutivi. Ed infatti, è onere del lavoratore che agisca in giudizio a tale titolo dimostrare – in virtù del principio di cui all'art. 2697 c.c., che pone in capo all'attore la dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda –
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa in orari e giorni differenti ed ulte- riori rispetto a quelli formalmente pattuiti e riportati anche nelle buste paga.
In merito alla corresponsione della retribuzione, invece, non vi sono con- testazioni ed è quindi pacifico che la ricorrente la abbia sempre ricevuta per
6 tutto il periodo di lavoro, sia quello irregolare che quello regolare. È la stessa
, in ricorso, a riferire della retribuzione mensile ricevuta rego- Parte_1
larmente.
Considerato che, per il periodo di lavoro regolare, dall'esame della do- cumentazione allegata (si veda doc. 5 della memoria difensiva) emerge che la ricorrente ha ricevuto oltre alla retribuzione, anche i ratei di tredicesima men- silità e di TFR nonché l'indennità di ferie non godute, resta da esaminare il pe- riodo di lavoro irregolare per il quale non vi è prova che siano stati corrisposti il TFR e la tredicesima mensilità per il periodo da maggio 2020 a luglio 2021, ovvero 15 ratei.
Pertanto, poiché la retribuzione oraria è dallo stesso convenuto indicata in €7,00 per 18 ore settimanali, si ricava che la retribuzione mensile è stata di
€546,00 (€7,00 x 18 ore x 52 settimane : 12).
Conseguentemente, i ratei di tredicesima ammontano ad €682,50
(€546,00 : 12 x 15) ed il trattamento di fine rapporto è pari ad €657,22, doven- dosi dividere per 13,5 la retribuzione complessiva che ammonta ad €8.872,50
(€546,00 x 15) = €8.190,00 + €682,50 = €8.872,50).
Si ritiene doverosa un'ulteriore specificazione. Sebbene la ricorrente stessa riferisca di aver sempre ricevuto la retribuzione di €1.100,00 mensili
(ma di ciò non vi è prova), tale importo potrebbe essere riferito unicamente a retribuzione ordinaria in difetto di qualsiasi prova scritta necessaria a provare un diverso titolo di tale corresponsione. Sul punto, in più occasioni, la giuri- sprudenza ha ribadito che il patto di conglobamento è valido solo ove risultino specificamente i titoli cui è riferibile la prestazione (v., ex multis, Cass. civ. sez. lav., 23/01/2018, n. 1644; Id., 03/01/2017, n. 46 e Id., 07/04/2010, n.
8255).
Pertanto, in difetto di prova della imputabilità dei pagamenti a specifici titoli (si ricorda, peraltro, che il legislatore – artt. 1 e 3 l. n. 4/1953 – ha ritenu- to, fin da epoca remota, di imporre al datore di lavoro l'obbligo di consegnare
7 al lavoratore, nel momento stesso della corresponsione della retribuzione, “un prospetto di paga”, recante la firma, sigla o timbro del datore di lavoro, “in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavora- tore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distin- tamente, le singole trattenute”), nel caso di specie l'importo mensile di
€1.100,00 dovrebbe comunque qualificarsi come versato unicamente a titolo di retribuzione ordinaria e, dunque, non potrebbe reputarsi che il debito per tredicesima e TFR maturato in relazione al periodo di lavoro non regolare sia stato già assolto.
Deve perciò condannarsi il convenuto al pagamento in favore della ricor- rente della complessiva somma di €1.339,72, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date di maturazione fino al soddisfo.
Nessuna differenza retributiva può invece essere riconosciuta per il pe- riodo di lavoro regolare dal 12.07.2022 al 31.03.2023, per le ragioni sopra esposte. Difettando, infatti, nel caso di specie, ogni prova al riguardo, la relati- va domanda dev'essere rigettata.
3. - Parimenti nulla può essere riconosciuto a titolo di indennità di ferie non godute, poiché emerge dagli atti di causa che la ricorrente ha in verità go- duto di ferie e per quelle non godute ha percepito la relativa indennità con l'ultima busta paga.
Sul punto è bene specificare che è la stessa ricorrente che riferisce, inve- ro, di aver usufruito di un periodo di ferie dal 15/08/2022 al 10/10/2022.
In ragione della contestazione mossa dal convenuto, si osserva che la ri- costruzione che il medesimo fornisce, come di un periodo di totale assenza in- giustificata della , non è credibile per più ragioni. Parte_1
In primo luogo sarebbe quanto meno singolare che, dopo una pretesa sparizione senza nessuna giustificazione, al rientro la abbia ri- Parte_1
preso regolarmente a lavorare senza alcuna obbiezione da parte del datore di
8 lavoro;
altrettanto singolare sarebbe che il datore di lavoro non abbia mai e in alcun modo contestato detta prolungata assenza che, se non concordata, avreb- be creato certo non pochi problemi al he si sarebbe trovato da so- CP_1
lo e senza la benché minima assistenza da un giorno all'altro e per di più in un periodo di difficile copertura come può essere agosto.
Appare invece del tutto verosimile che la ricorrente abbia goduto delle ferie sino a quel momento maturate e mai fruite.
Peraltro, dalle buste paga prodotte da parte convenuta emerge chiaramen- te, quanto meno con riferimento ai mesi di agosto ed ottobre 2022 che la sig.ra abbia usufruito di ferie;
nulla invece viene indicato nella busta Parte_1
paga di settembre 2022 che viene chiusa senza alcun importo da versare alla lavoratrice.
Dalle buste paga sopra richiamate, mai contestate, così come non risulta contestato l'importo ricevuto mensilmente dalla ricorrente, si evince che la ha ricevuto il compenso per le ferie godute per i mesi di agosto Parte_1
ed ottobre 2022. Nulla invece consta per il mese di settembre 2022.
Per tale ragione, per il periodo sopra detto deve riconoscersi alla ricor- rente il pagamento della retribuzione per le ferie godute nel mese di settembre
2022, per l'importo complessivo di euro 546,00.
4. - Neppure può riconoscersi il diritto all'indennità di mancato preavvi- so, in mancanza di ogni elemento di prova circa le modalità di risoluzione del rapporto.
5. - Le spese di lite possono essere compensate in ragione del limitato accoglimento della domanda e quindi della reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 14 maggio 2024, respinta ogni al- Parte_1
tra istanza, così provvede:
9 1. - dichiara che tra la ricorrente e è intercorso un rap- Controparte_2
porto di lavoro subordinato domestico dal 18/05/2020 al 31/03/2023;
2. - condanna al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_2
della complessiva somma di €1.885,72#, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle singole frazioni di capitale via via annualmente riva- lutate dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - dichiara compensate le spese di lite;
4. - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Maria Luna
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