Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 720/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BARTOLINI SONIA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza ed il loro domicilio.
2) Il diritto di continuare ad abitare nella casa ex familiare sita in Serramazzoni (MO), via San
Dalmazio SD n. 170/1, di proprietà esclusiva della sig.ra , è assegnato al Parte_2
marito. Sono altresì assegnati al sig. in proprietà esclusiva tutti i beni che Parte_1
arredano e corredano la suddetta abitazione, avendo la moglie sig.ra già prelevato Parte_2
quanto di sua spettanza.
3) La moglie si è già trasferita a vivere altrove, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali.
4) I figl (di anni 26) economicamente autonomo, vive per conto proprio mentre la figlia R_
(di anni 22), anch'essa economicamente indipendente, continuerà a vivere con il Per_2
padre nella casa ex familiare sita in Serramazzoni (MO), via San Dalmazio SD n. 170/1, presso la quale avrà la residenza anche anagrafica.
4) I genitori dichiarano che entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti pertanto non è dovuto alcun contributo.
5) Entrambi i coniugi dichiarano di avere mezzi propri più che adeguati e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque pretesa di assegno di separazione e divorzio.
IMPEGNO AL TRASFERIMENTO DI IMMOBILE
La signor nell'ambito della definitiva regolamentazione di tutti Parte_2
i rapporti economico patrimoniali intercorsi con il marito in pendenza di matrimonio, SI
IMPEGNA A CEDERE al marito, signo , la piena e intera proprietà Parte_1
di:
1) fabbricato urbano da terra a tetto ad uso civile abitazione e accessori, con circostante area cortiliva in proprietà esclusiva e appezzamento di terreno adibito ad area cortiliva, posto in Comune di Serramazzoni (MO), Via San Dalmazio n. 170, costituito da locali ad uso abitativo posti al piano terra e primo, locali ad uso sottotetto posti al piano secondo-sottotetto, lavanderia,
disimpegno, cantina, centrale termica, forno, portico e garage pertinenziale posti al piano terra,
il tutto in un unico corpo, tra i confini: la suddetta Via, i mappali 469, 190 e 191, salvo altri.
Allibrato al Catasto del Comune di Serramazzoni, al foglio 63, con i mappali:
Catasto Fabbricati:
466 sub.
2 - Via San Dalmazio - P. T-1-2 - Cat. A/7 - Cl.
4 - Vani 9,5 - R.C. euro 1.030,33; 466
sub.
1 - Via San Dalmazio - P. T - Cat. C/6 - Cl.
6 - mq. 55 - R.C. euro 136,34;
Catasto Terreni:
465 - ha. 0.10.49 - seminativo - classe 3 - R.D. euro 2,65 - R.A. euro 2,71.
2) La parte promittente la cessione dichiara e garantisce che l'immobile oggetto di promessa cessione le spetta ed appartiene in piena ed intera proprietà e disponibilità per giusti e legittimi titoli e che è libero da trascrizioni ostative, da censi, livelli ed oneri reali in genere, da vincoli e gravami qualsiasi, da privilegi e da ipoteche, fatta eccezione per l'ipoteca iscritta a Modena il 19
marzo 2010 al n. 1647 reg. particolare, a garanzia del mutuo contratto dai signor Parte_2
e e di cui all'atto ricevuto dal Notaio
[...] Parte_1 Per_3
di AV nel Frignano in data 19.2.2010, Rep. N. 49699/3329, debitamente registrato
[...]
e iscritto a Modena il 19.3.2010 al n. 1647 reg. particolare. La signora Parte_2
delega ed accolla il signor , che accetta, di pagare
[...] Parte_1
la somma di euro 600,00 (seicento//00) al "Banco BPM S.p.A.", quale parte pari ad 1/2 (un mezzo) della complessiva somma capitale residua pari ad euro 80.900,00
(ottantamilanovecento//00) alla data odierna con precisazione che l'ultima rata scaduta è stata pagata d . Parte_1
Il signo dichiara di essere a conoscenza di tutti i patti che regolano Parte_1
il suddetto contratto di mutuo e di accettarli, obbligandosi, conseguentemente, a pagare le rate del mutuo stesso alla loro scadenza, a far tempo dalla rata scaduta dal mese di dicembre 2023. I coniugi concordano che le rate di mutuo scadono il 30 di ogni mese.
In relazione a tale accollo e per l'ipotesi che la banca mutuante liberi la signora Parte_2
quest'ultima presta il suo consenso, ai sensi dell'art. 1275 del C.C., al
[...]
mantenimento della garanzia ipotecaria.
3) Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico del signor
[...]
il quale, chiede sin da ora l'esenzione da qualunque imposta di bollo, di registro, Parte_1
ipotecaria e catastale e da ogni altra tassa, così come previsto dall'art. 19 della legge 6.3.1987 n.
74 e come confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza in data 10.5.1999, n. 154.,
dichiarando come anche chiarito dalle Circolari dell'A.E. n. 27/2012, n. 18/2013 e n. 2/2014,
che il trasferimento concordato è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione del loro rapporto matrimoniale;
4) Le parti convengono che la presente promessa di cessione avverrà, in ragione di quanto pattuito al suddetto punto 3), in adempimento di patti di risoluzione di rapporti patrimoniali intercorsi tra coniugi pertanto senza alcun pagamento di corrispettivo;
***
5) I coniugi danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e novativa
- con le pattuizioni di cui al presente ricorso, ogni questione di carattere economico patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale, fatta eccezione dell'ipotesi di successiva vendita del suddetto immobile già casa familiare allorchè diverrà di proprietà esclusiva del marito, , nel qual caso, dal ricavato della vendita operata dal marito, egli si Parte_1
impegna a versare in favore della moglie, sig.ra , la somma di € 50.000,00 Controparte_1
(cinquantamila//00), importo che dovrà essere riversato su di un fondo pensione intestato alla moglie . I coniugi convengono altresì che il mutuo e le relative rate gravanti Parte_2
sulla casa coniugale, dovranno essere pagate in via esclusiva dal sig , il quale Parte_1
si obbliga a manlevare espressamente la sig.ra nei riguardi dell'istituto di Parte_2 credito erogante (per capitale, interessi e spese) così come il marito si obbliga a procurarsi la liberatoria in favore della moglie delle firme di garanzia sull'immobile intestate a quest'ultima.
6) L'autovettura Alfa Romeo Giulietta tg. FD528DN di proprietà d e in uso Parte_1
alla sig.r , sarà assegnata e intestata alla stessa con spese a carico del marito. Parte_2
L'autovettura FIAT 500 tg. SI116267 di proprietà d resterà assegnata in Parte_2
proprietà al marito, il quale si accollerà le spese dei relativi passaggi delle Parte_1
auto.
7) I coniugi riconoscono di avere corrisposto al figlio maggior l'importo di € 23.000,00 R_
(ventitremila//00) e pertanto la medesima cifra dovrà essere corrisposta alla figli non Per_2
appena le condizioni economiche lo consentiranno (vendita della casa ex famigliare ovvero maggiore disponibilità economiche dei genitori). L'importo corrisposto a dovrà in Per_2
ogni caso da quest'ultima essere versato su di un fondo con vincolo a favore di entrambi i genitori.
8) I coniugi con le suddette pattuizioni e il loro buon fine, dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
9) Le spese legali della presente procedura di separazione personale consensuale saranno integralmente a carico del marito, così come le spese vive.
10) Le parti danno atto che le su estese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
11) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso per separazione personale consensuale,
ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa”. - che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, compreso l'impegno al traferimento immobiliare, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Parte_2
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
07/02/1969 e nata a [...] il [...] Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ZZ (CS) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1995, atto n.18,
Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale