Sentenza 21 luglio 2001
Massime • 1
A seguito della specifica nuova disciplina introdotta dall'art. 81, comma 9, legge 23 dicembre 1998 n.448 - applicabile, quale "jus superveniens", anche ai giudizi in corso - le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 D.L. 28 marzo 1997 n.79, conv. in legge 28 maggio 1997 n.140, e di altri precedenti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Conseguentemente la domanda di condono, fatta con riserva di ripetizione, non comporta il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo e ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accertamento negativo del suo debito contributivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9959 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
"DALLA LIBERA LUIGI & C." S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana, n. 28, presso l'avv. Benito Piero Panariti, che, unitamente agli avv. Maurizio Curini e GI Dalla Rosa, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Antonino Sgroi Fabio Fonzo e Antonietta Goretti, che lo rappresentano e difendono con di procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
e sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
- ricorrente incidentale -
contro
"DALLA LIBERA LUIGI & C." S.R.L., in persona del legale rappresentante, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso n. 723 in data 5 maggio 1997 (R.G. 4636/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.6.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Maurizio Curini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, per il rigetto degli altri motivi dello stesso ricorso e del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Treviso ha respinto l'appello proposto dalla s.r.l. "D BE GI & C" contro la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto dell'opposizione al decreto che le ingiungeva di pagare all'Inps la somma di L. 100.000.727 per contributi previdenziali e sanzioni, nonché della domanda riconvenzionale proposta con lo stesso ricorso in opposizione per la restituzione di contributi che asseriva indebitamente versati.
Le questioni discusse in grado di appello concernevano: a) se fosse ammissibile una decisione sul merito del rapporto contributivo a seguito della presentazione della domanda di condono da parte della società; b) quale dovesse essere il regime contributivo della "indennità di trasferta" corrisposta ai dipendenti che eseguivano abitualmente la prestazione lavorativa presso luoghi diversi da quello ove era ubicata la sede aziendale (i cantieri aperti per l'esecuzione di opere di carattere edilizio).
Sulla prima questione, il Tribunale ha respinto l'eccezione dell'Inps di inammissibilità dell'appello, ritenendo che l'istanza di condono non ha valore di implicita rinuncia alla domanda giudiziale di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva. Sulla seconda, il Tribunale ha condiviso la tesi dell'Inps, secondo cui si era in presenza della corresponsione di emolumenti di natura retributiva, assoggettabili interamente all'imposizione contributiva e non nella misura ridotta del 50% come preteso dalla società, perché i lavoratori erano stati impegnati in attività che si svolgevano in luoghi variabili e diversi da quello della sede aziendale, usufruendo del trasporto e dei pasti a spese della società datrice di lavoro, cosicché l'indennità ad essi corrisposta aveva avuto esclusivamente la funzione di compensare il disagio derivante dallo svolgimento del lavoro fuori sede e non di ristoro delle spese sostenute. Tale conclusione, ha aggiunto il Tribunale, era rafforzata dal fatto che la contrattazione collettiva commisurava l'indennità ad una quota della retribuzione oraria, mentre alla stessa contrattazione, nella parte in cui aveva esteso la "diaria di trasferta" anche agli operai edili non in trasferta con la "dichiarazione congiunta di interpretazione contrattuale" in data 30.11.1994, non potevano riconoscersi effetti retroattivi, ne', comunque, la capacità di derogare la regolamentazione legislativa degli obblighi contributivi.
La cassazione della sentenza è domanda dalla società "D BE & C." per tre motivi;
resiste con controricorso l'Inps, che propone altresì ricorso incidentale per un solo motivo.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. L'Inps solleva la questione dell'ammissibilità del ricorso principale, perché la procura apposta a margine di esso non menziona specificamente il giudizio di legittimità, ne' reca alcuna data. La questione è priva di fondamento sotto entrambi i profili dedotti.
2.1. In tema di specificità della procura richiesta per proporre ricorso per cassazione, gli orientamenti attuali della giurisprudenza della Corte non consentono di dubitare della validità del mandato al difensore apposto, come nella specie, a margine del ricorso, pur privo di riferimenti espressi al giudizio di legittimità. Infatti, nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso in cassazione (principale o incidentale) - per essersi fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegate formule generiche - mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 c.p.c. (Cass., sez. un., 10 aprile 2000, n. 108).
2.2. In ordine alla data di rilascio della procura per ricorrere in cassazione, tranne che in concreto risulti che il mandato sia stato rilasciato in bianco prima della pubblicazione del provvedimento impugnato o non sia dimostrato che lo stesso sia stato conferito per il compimento di un atto diverso da quello per cui è stato utilizzato, l'omessa apposizione della data può assumere rilievo solamente per escludere la presunzione di contestualità del mandato rispetto al ricorso, mentre l'anteriorità riguardo alla notificazione dell'atto può essere desunta anche da elementi intrinseci e assolutamente univoci, quali il riferimento fatto nell'intestazione del ricorso all'avvenuto conferimento "a margine" della procura e all'elezione del domicilio in Roma (Cass., sez. un. 29 novembre 2000, n. 1234), elementi tutti presenti della fattispecie.
3. Deve esaminarsi per primo il ricorso incidentale perché, ancorché espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, pone una questione preliminare di merito (vedi Cass., sez. un., n. 212 del 2001) che, se fondata, precluderebbe l'esame del ricorso principale, perché la causa non avrebbe potuto essere proposta dalla società. L'Inps, infatti, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.l. 166/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che la decisione sul merito della controversia non fosse preclusa dalla presentazione della domanda di condono, ancorché condizionata alla verifica di esistenza del debito contributivo. 3. 1. Il ricorso incidentale è infondato.
A seguito della specifica nuova disciplina introdotta dall'art. 8 1, comma 9, legge 23 dicembre 1998, n. 448 - applicabile, quale ius superveniens, anche ai giudizi in corso - le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in l. 28 maggio 1997, n. 140, e di altre precedenti disposizioni di legge, sono valide e non. precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Conseguentemente la domanda di condono, fatta con riserva di ripetizione, non comporta il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accertamento negativo del suo debito (cfr. Cass. 8 giugno 1999, n. 5655; 18 agosto 1999, n. 8698; 5 aprile 2000, n. 4230; 22 aprile 2000, n. 5311; 13 febbraio 2001, n. 2055).
4. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, nella parte in cui ha omesso di esaminare la deduzione, e le relative istanze istruttorie, secondo cui i trasfertisti abituali sostenevano per l'esecuzione della prestazione spese che andavano al di là di quelle concernenti il trasporto ed i pasti, in particolare per i pernottamenti e le integrazioni del vitto, oltre a quelle, di varia natura e non documentabili sostenute da chi lavora in luoghi diversi dalla sua dimora.
5. Con il secondo motivo del ricorso principale è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 402 del 1996, nonché motivazione insufficiente, per avere la sentenza impugnata negato qualsiasi efficacia alle pattuizioni collettive che avevano qualificato l'indennità in contestazione come "aria di trasferta" in sede di interpretazione autentica.
6. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 per avere erroneamente il Tribunale escluso che nella fattispecie la diaria fosse diretta, per il 50% di essa, a rimborsare spese affrontate dai dipendenti per l'esecuzione della prestazione.
7. La Corte giudica fondato il terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento delle questioni sollevate con gli altri motivi dello stesso ricorso.
8. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte (Cass., sez. un., 3 giugno 1985, n. 3292, cui si sono conformate le successive decisioni: cfr., exp1urimis, Cass. 4 dicembre 1991, n. 13051; 8 ottobre 1992, n. 10954), l'art. 12 della l. n. 153 del 1969, nel testo originario, comprende nella retribuzione imponibile soltanto la metà dell'indennità di trasferta, presumendo che la restante parte integri un rimborso spese, con riferimento esclusivo ai compensi erogati in dipendenza di un provvisorio mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, conseguente a scelte imprenditoriali di carattere contingente. Perciò non è possibile assimilare all'indennità di trasferta i compensi corrisposti al cosiddetti "trasfertisti", intesi per tali i lavoratori contrattualmente obbligati a rendere la propria prestazione in luoghi sempre diversi, per il tipo e per le caratteristiche dell'attività dell'impresa nella cui organizzazione sono inseriti (cfr. Cass. 6 marzo 1992, n. 2740 e 26 gennaio 1993, n. 934).
9. Nella fattispecie, però, sebbene non sia stato esplicitamente richiamato dalle parti, deve farsi applicazione dell'art.
9-ter del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, introdotto dalla legge di conversione 1^ giugno 1991, n. 166, norma che la giurisprudenza della Corte aveva ritenuto innovativa del precedente regime giuridico e comunque non retroattiva (Cass. 6 marzo 1992, n. 2740; 8 ottobre 1992, n. 10954), ma alla quale è stata conferita efficacia retroattiva dall'art. 4quater del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con la legge 17 marzo 1993, n. 63, secondo il cui disposto: "Per i periodi anteriori al 1^ giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già corrisposti sulla diaria o sulla indennità di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto anche con carattere di continuità a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale al sensi dell'art- 12, primo comma, secondo capoverso, n. 1), legge 30 aprile 1969, n. 153, così come interpretato dall'art.
9-ter del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1^ giugno 1991, n. 166". Il legislatore ha inteso così disciplinare in maniera uniforme tutte le ipotesi per le quali il d.l. 103/1991, convertito dalla l. 166/1991, adoperando la tecnica dell'interpretazione autentica del testo originario dell'art. 12 della l. 153/1969, ha attuato una diminuzione degli obblighi contributivi dei datori di lavoro, facendo però salvi i versamenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore nella nuova, normativa (art. 9 per le somme versate alle casse edili;
art.
9-bis per i contributi alla previdenza aziendale;
art.
9-ter per l'indennità di trasferta). Infatti, l'art.
9-ter, introdotto dalla legge di conversione, nel disporre che l'art. 12, secondo capoverso, numero 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153 va inteso nel senso che nella diaria o nell'indennità di trasferta sono ricomprese anche le "indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità" disciplinava l'ipotesi considerandola in maniera di versa dalle altre due sopra ricordate sotto un duplice profilo: non adoperava espressamente l'autodefinizione di norma di interpretazione autentica;
non prevedeva la salvezza dei versamenti contributivi effettuati in precedenza. La natura innovativa e non retroattiva della norma era stata desunta dalle indicate peculiarità, peculiarità che, appunto, l'intervento legislativo del 1993 ha inteso eliminare (cfr. Cass. 22 settembre 1993, n. 9643; 26 settembre 1995, n. 10189). 10. Pertanto, la norma interpretativa dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,, dettata dall'art.
9-ter d.l. 103/1993,
convertito dalla l. 166/1991, nel testo modificato dall'art.
4-quater d.l. 6/1993, convertito dalla l. 63/1993, opera con efficacia retroattiva con il limite della conservazione degli effetti dei versamenti contributivi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione (10 giugno 1991). Tale (limitata) efficacia retroattiva ha altresì superato lo scrutinio di legittimità costituzionale (Corte cost. 30 luglio 1997, n. 292). 11. In effetti - nel quadro normativo attuale - peraltro, non applicabile ratione temporis alla controversia - si è giunti ad una definitiva sistemazione degli istituti, con la netta distinzione tra indennità di trasferta o di missione (che costituisce reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi al di là di determinati importi, importi che subiscono riduzioni proporzionali agli eventuali rimborsi delle spese per vitto e alloggio) e l'indennità al trasfertisti, che concorre in ogni caso a formare il reddito solo nella misura nel 50% (art. 48, commi 5 e 6, t.u. delle imposte sui redditi approvate con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 - Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro - in relazione all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo sostituito dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo 314/1997). 12. La sostanziale equiparazione ai fini contributivi, operata dalla legge applicabile alla controversia, tra l'indennità di trasferta ordinaria e l'indennità corrisposta ai cosiddetti trasfertisti, prestatori operanti continuativamente in sede diversa da quella aziendale, toglie fondamento giuridico alla ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui, esclusa la natura di indennità di trasferta per le somme destinate a compensare il disagio del cd. trasfertisti, non poteva operarsi la riduzione alla metà dell'obbligazione contributiva. L'indennità di trasferta, infatti ai sensi dell'art. 12 l. 153/1969, nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, è assoggettata a contribuzione nella misura della metà perché la legge presume che sia unitariamente destinata sia a compensare il lavoratore del particolare disagio derivante dall'esecuzione della prestazione fuori sede (e per questa parte costituisce retribuzione imponibile), sia a ristorarlo delle maggiori spese che deve affrontare.
13. La giurisprudenza sopra richiamata aveva escluso che le indennità ai trasfertisti potessero assimilarsi a quelle di trasferta proprio perché non avevano una funzione di ristoro delle maggiori spese (rispetto a quelle richieste dalle normali esigenze di vita del lavoratore) ma solo di compenso per il disagio. L'equiparazione voluta dal legislatore preclude che si possa continuare a discutere della funzione in concreto assolta dall'indennità (Cass. 5954/1999; 13028/1999; 2574/2000). 14. La sentenza impugnata va dunque cassata per violazione dell'art. 12 l. 153/1969, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del
D.lgs. 314/1997, come autenticamente interpretato dall'art.
9-ter D.L. 103/1991, convertito in L. 166/1991, con il rinvio della causa per un nuovo esame dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale della società, facendo applicazione del principio di diritto enunciato. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale;
accoglie il terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2001