Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9959
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Sentenza 21 luglio 2001

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A seguito della specifica nuova disciplina introdotta dall'art. 81, comma 9, legge 23 dicembre 1998 n.448 - applicabile, quale "jus superveniens", anche ai giudizi in corso - le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 D.L. 28 marzo 1997 n.79, conv. in legge 28 maggio 1997 n.140, e di altri precedenti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Conseguentemente la domanda di condono, fatta con riserva di ripetizione, non comporta il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo e ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accertamento negativo del suo debito contributivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9959
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9959
    Data del deposito : 21 luglio 2001

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