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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/07/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 15.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5544/2021 R.G.L., avente a oggetto sanzioni disciplinari conservative e risarcimento del danno,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Nunzio Condorelli Caff;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Controparte_1
Maria Pia Di Primo;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 23.9.2021, parte ricorrente ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…// annullare tutte le contestazioni di addebito e irrogazioni di sanzioni disciplinari, come meglio indicati sopra, inerenti ai doc
1, 2, e 3, e quindi ordinare al la cancellazione dell'iscrizione nel Controparte_1 fascicolo personale della dipendente, e annullare le schede di valutazione anno 2019 e
2020;
///ordinare, altresì, la cancellazione e rettifica di quanto inserito e indicato nell'elenco mensile del Gruppo di lavoro per l'attuazione ed il controllo della regolarità amministrativa
1 ////ordinare la cancellazione delle sanzioni dall'Albo Pretorio, con conseguente pubblicazione e visibilità della sentenza;
/////condannare il alla restituzione delle somme non percepite;
Controparte_1
//////condannare il al risarcimento del danno, materiale e morale Controparte_1 subito dalla ricorrente, pari almeno a 20.000 euro per ciascun provvedimento sanzionatorio, in ogni caso a quella superiore somma che l'Ill.mo Sig. Giudice vorrà quantificare, anche equitativamente.
Con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria difensiva depositata in data 24.1.2022, si è costituito in giudizio il resistente svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, CP_1 le seguenti conclusioni: “…- dichiarare l'infondatezza di tutte le domande articolate e confermare la legittimità dell'operato della P.A. resistente;
- rigettare la richiesta di risarcimento danni;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente procedimento”.
A seguito dell'astensione del magistrato in precedenza titolare, il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto giudicante.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 15.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari.
2.1. Preliminarmente, va disattesa la richiesta attorea volta a “...disporre la invalidità, inammissibilità, incompatibilità della procuratrice dell'Ente stante il fatto che lavora e svolge le proprie mansioni di avvocata nel medesimo Ufficio/Studio della ricorrente” (cfr. note di parte ricorrente del 3.2.2022 e del 26.10.2022).
A tal fine, parte ricorrente ha eccepito “...la incompatibilità, oltre che inopportunità, del procuratore a mezzo del quale l'Ente resistente si è costituito in giudizio”, poiché “...il si costituisce rappresentato e difeso a mezzo dell'avv.ta CP_1
Maria Pia Di Primo, avvocato in servizio presso l'Avvocatura del e, Controparte_1 quindi, collega della ricorrente nel medesimo Ufficio, avv.ta In Parte_1 applicazione del codice deontologico e le norme sulla incompatibilità, l'avv.ta Di Primo avrebbe dovuto ritenersi incompatibile a sostenere la difesa dell'Ente nel presente giudizio, come hanno fatto gli altri colleghi avvocati, tutti in servizio presso l'Avvocatura
2 dell'Ente, id est [lo si ripete] nel medesimo Ufficio” (cfr. note di parte ricorrente del
3.2.2022 e del 26.10.2022, cit.).
Stante il carattere assorbente, va sul punto evidenziato che, da un lato, non risulta compiutamente allegata e documentata da parte ricorrente una concreta o potenziale situazione di conflitto di interesse in capo alla procuratrice dell'Ente resistente, non potendo ciò discendere dalla mera circostanza di essere la predetta “...avvocato in servizio presso l'Avvocatura del e, quindi, collega della ricorrente nel Controparte_1 medesimo Ufficio”; dall'altro lato, l'asserita violazione del codice deontologico non potrebbe comunque determinare di per sé la pretesa “invalidità, inammissibilità, incompatibilità” della costituzione in giudizio del resistente. CP_1
2.2. Sempre in via preliminare, a fronte dell'incontestata cessazione del rapporto di lavoro dall'1.7.2022, va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. di parte ricorrente con riguardo alle domande volte a “…ordinare al CP_1
la cancellazione dell'iscrizione nel fascicolo personale della dipendente”, a
[...]
“…annullare le schede di valutazione anno 2019 e 2020”, a “…ordinare, altresì, la cancellazione e rettifica di quanto inserito e indicato nell'elenco mensile del Gruppo di lavoro per l'attuazione ed il controllo della regolarità amministrativa” e a “…ordinare la cancellazione delle sanzioni dall'Albo Pretorio, con conseguente pubblicazione e visibilità della sentenza”.
2.2.1. Nella specie, la ricorrente ha dedotto nelle note del 30.10.2023 di essere
“…in quiescenza dall'1.7.22” e, pertanto, con ordinanza del 21.6.2024 la causa è stata rinviata ad altra udienza “…onde consentire alle parti di interloquire specificamente in ordine alle distinte domande formulate in ricorso”; alla successiva udienza del 15.10.2024 parte ricorrente ha chiesto “…un termine per potere dedurre in ordine al perdurante interesse ad agire con riguardo alle distinte domande formulate in ricorso a fronte della sopravvenuta quiescenza della ricorrente a decorrere dall'1.7.2022” e, infine, all'udienza del 28.3.2025 i procuratori delle parti hanno discusso “…in merito al perdurante interesse ex art. 100 c.p.c. sulle distinte domande formulate in ricorso a fronte della dedotta circostanza secondo cui “la ricorrente è in quiescenza dall'1.7.22”…” (cfr. ordinanze e verbali di udienza, cit.).
A fronte di ciò, da ultimo, nelle note del 6.6.2025, del 17.6.2025 e del 14.7.2025 parte ricorrente ha genericamente insistito “…nel ricorso introduttivo e negli altri scritti difensivi, da intendersi per intero riportati e riscritti in uno alla stessa”, mentre nelle note del 9.6.2025 il resistente ha evidenziato la “…la sopravvenuta perdita di interesse CP_1
3 alla pronuncia su talune domande”, deducendo quindi che “…A seguito della messa in quiescenza della dipendente a far data dal 1.7.2022, è certamente sopravvenuta una parziale carenza di interesse alla decisione” con riguardo alle domande ivi indicate (cfr. pag. 4, in cui è stato inoltre precisato dal resistente che le sanzioni impugnate CP_1
“…non sono mai stati inserite” nell'Albo Pretorio, sicché anche sotto questo profilo, in difetto di prove contrarie, non appare sussistente l'interesse di parte ricorrente alla predetta domanda di “…cancellazione delle sanzioni dall'Albo Pretorio”).
2.2.2. Stante quanto sopra, va rilevato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della ricorrente con riguardo alle suindicate domande formulate nell'atto introduttivo, poiché postulanti la perdurante sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti, ovvero la configurabilità di risvolti economici – anche di tipo risarcitorio – neppure prospettati nel presente giudizio (cfr. pagg. 36 e 37 del ricorso, in cui il preteso “danno patito” è unicamente ricondotto “…alla adozione delle contestazioni”).
2.2.3. Sul punto, va precisato che l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. costituisce un requisito della domanda, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. C. Cass.
5074/2007, C. Cass. 565/2000).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri” (cfr. Cass. 2051/2011).
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. (Nella specie, un lavoratore, che nel frattempo aveva rassegnato le proprie dimissioni, aveva domandato l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti deducendo il proprio interesse all'accertamento dell'inadempimento datoriale, ma non vi aveva collegato alcuna
4 domanda di condanna o di accertamento del diritto al risarcimento del danno;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso l'interesse ad agire del lavoratore, costituendo l'inadempimento datoriale solo uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno)” (cfr. C. Cass. 6749/2012; cfr. altresì C. Cass. 2057/2019, secondo cui “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire”).
In tal senso, d'altronde, la Suprema Corte ha altresì osservato che “...l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione perché è in relazione a tale decisione - ed in relazione alla domanda originariamente formulata - che tale interesse va valutato” (cfr. C. Cass. S.U. 25278/2006, in motivazione, da ultimo richiamata da C. Cass. 30584/2021).
2.2.4. Ebbene, l'attuale cessazione per quiescenza del rapporto di lavoro e l'assenza di specifiche pretese economiche con riguardo ai superiori profili sono elementi che rendono in atto carente e non attuale la condizione dell'azione di cui all'art. 100 c.p.c. in relazione alle suindicate domande attoree.
Sulla base delle superiori considerazioni, assorbita ogni ulteriore questione, va pertanto dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente con riguardo alle predette domande formulate in ricorso.
2.2.5. Tenuto conto della decurtazione retributiva conseguente alle sanzioni disciplinari della multa e della sospensione dal servizio e – in ogni caso – della conseguente domanda risarcitoria formulata in ricorso, appare invece sussistente l'interesse di parte ricorrente con riguardo all'impugnazione di tutte le sanzioni disciplinari contestate.
3. Merito.
3.1. Ciò posto, occorre dunque verificare la legittimità delle sanzioni disciplinari dedotte in giudizio, nonché delibare la conseguente domanda risarcitoria formulata in ricorso, quale precipuo oggetto del presente procedimento.
5 Stante la diversità delle sanzioni disciplinari impugnate, appare opportuno esaminare separatamente le stesse.
3.2. Sanzione disciplinare prot. n. 03/3 del 5.1.2021.
3.2.1. Siccome incontestato tra le parti, la ricorrente è stata dipendente del
[...]
, con inquadramento in fascia D quale Istruttore Direttivo Legale, sino all'entrata CP_1 in quiescenza dell'1.7.2022.
Con nota prot. n. 268177 del 9.9.2020, il Comune resistente ha formulato nei confronti della ricorrente la seguente contestazione disciplinare: “...In data 28.08.2020 è pervenuta a questo U.P.D. la nota prot. n. 254943, con cui il Direttore della Direzione in indirizzo ha segnalato, per le valutazioni di natura disciplinare, il comportamento da Lei tenuto, in quanto accusata di non essersi costituita da anni nei giudizi innanzi al T.A.R.
In particolare:
• non ha mai avviato la digitalizzazione dei fascicoli cartacei a Lei assegnati;
• non ha mai richiesto la password necessaria per la visione dei fascicoli stessi;
• si è costituita in ritardo nel giudizio promosso per l'esecuzione del giudicato innanzi al dalla società FL Costruzioni con conseguente CP_2 compromissione della difesa dell'Ente per l'importo di euro 715.732,08;
• non ha adeguatamente difeso il nelle cause promosse da e da CP_1 Parte_2
eccependo la prescrizione del credito che era a carico di “ Pt_3 CP_3
, con conseguente condanna dell'Ente alle spese del giudizio.
[...]
Per quanto sopra:
Visto l'art. 42 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Comune, così come novellato dalle Deliberazioni G.C. n. 69 del 28.4.2017 e n. 112 del 10.8.2017;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 03/405 del 25.5.2017, con cui è stato costituito l' ; Controparte_4
Visto il provvedimento dirigenziale n. 03/725 del 30.10.2018, con cui si è proceduto alla sostituzione di due componenti nominati attraverso il provvedimento n. 03/405;
Visto l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75 del
25.5.2017;
Visto l'art. 59 C.C.N.L. del 21 maggio 2018 del personale non dirigente del Comparto
Funzioni Locali;
LE CONTESTIAMO: formale addebito disciplinare per le infrazioni previste dall'art. 59, comma 4, lett. i) del
C.C.N.L. del 21 maggio 2018 del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali,
6 convocandola per il contraddittorio a Sua difesa in data 29/10/2020, alle ore 11,30, presso la Direzione “Risorse Umane e Organizzazione” [...]” (cfr. doc. n. 8 di parte ricorrente e doc. n. 7 di parte resistente).
La ricorrente ha svolto le proprie difese in sede di audizione e con memorie datate
29.10.2020 (cfr. doc. n. 43 di parte ricorrente).
Con nota prot. n. 03/3 del 5.1.2021, a conclusione del procedimento disciplinare in esame, l'UPD del resistente ha irrogato alla ricorrente “...la sanzione disciplinare CP_1 del rimprovero scritto” (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. n. 1 di parte resistente).
A tal fine, l'UPD del resistente, dopo avere richiamato la nota riservata del CP_1
Direttore della Direzione “Affari Legali” e la conseguente contestazione disciplinare del
9.9.2020, nonché le difese svolte dalla ricorrente all'audizione orale e con la memoria scritta in atti, ha esposto le seguenti considerazioni: “...- per ciò che riguarda la mancata digitalizzazione dei fascicoli cartacei assegnati, non emerge, agli atti, che sia stata emanata una disposizione di servizio che possa dare una data certa al predetto obbligo che, inoltre, da quanto rappresentato dall'Avvocato Capo, costituiva un obiettivo assegnato alla dipendente in relazione a una normativa da tempo vigente;
- stesso discorso vale per la mancata richiesta della password necessaria per la visione dei fascicoli stessi, in quanto non risulta, agli atti di questo procedimento, essere stata emessa una disposizione di servizio che possa fornire una data certa sull'obbligo, nonché determinare l'obbligatorietà dell'adempimento;
- riguardo alla costituzione in ritardo nel giudizio promosso per l'esecuzione del giudicato innanzi al T.A.R. dalla società “FL Costruzioni”; esaminata la sentenza del C.G.A., allegata alla nota dell'Avvocato Capo avente prot. 383232 del 07/12/2020, emerge chiaramente che il ricorso in appello proposto dal è stato Controparte_1 determinato dall'errore, commesso dal Collegio del T.A.R., nell'emettere la sentenza n°
229/2020 che ha giudicato “ultra petita”, rispetto alla domanda del ricorrente, dichiarando estinto il ricorso quanto ai crediti maturati fino al 31/12/2017 e accogliendo il ricorso per i crediti maturati successivamente a quella data, quando, invece, l'estinzione riguardava i crediti maturati fino al 31/12/2018, in quanto ricadenti nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, come effettivamente statuito dal C.G.A. nella sentenza n. 1104/2020, che ha accolto la domanda proposta dal Controparte_1
e l'originaria richiesta della “FL Costruzioni”, proposta nel giudizio di CP_5
riguardo ai crediti maturati dal 1° gennaio in poi;
[...]
7 - relativamente alla contestazione sull'inadeguata difesa del nelle cause CP_1 promosse da e da pur condividendo le doglianze esposte dal Direttore Parte_2 Pt_3 della Direzione Affari Legali, si evidenzia quanto segue:
1. per la causa promossa da , l'esiguità della somma non può configurare Parte_2 una mancanza di rilevanza disciplinare che abbia causato un grave danno all'Ente;
2. stesso discorso vale per la causa promossa da Pt_3
Per ciò che attiene alle due predette cause, comunque, la ritiene che il CP_6 abbia titolo di inoltrare, nei confronti della Società di riscossione, un'istanza di CP_1 rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione delle due sentenze del Giudice di
Pace;
- per le predette ragioni, la Commissione, non rilevandosi in nessuno dei casi sopra specificati il grave danno all'Ente, derubrica la violazione indicata nella contestazione di addebito nella violazione di cui all'art. 59, comma 3, lett. c), ed applica alla dipendente la sanzione del rimprovero scritto;
- gli altri fatti che non hanno evidenziato rilievi disciplinari potranno essere, comunque, considerati dal Direttore in sede di valutazione della performance della dipendente. [...]” (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. n. 1 di parte resistente).
Con l'odierno giudizio, parte ricorrente ha impugnato la predetta sanzione disciplinare deducendone l'illegittimità sostanziale, mentre il resistente ha CP_1 ribadito la legittimità della stessa chiedendo il rigetto della domanda attorea.
3.2.2. L'assunto attoreo appare parzialmente fondato nei seguenti termini (con esclusivo riferimento alla tipologia di sanzione applicabile in relazione alla violazione disciplinare comprovata).
Al riguardo, l'art. 59 del CCNL “relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 - 2018” del 21.5.2018 stabilisce che “1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
8 d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
[...]
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
[…]
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all'ente e agli utenti o ai terzi.
[…]”.
3.2.3. Ebbene, a fronte delle deduzioni delle parti, della documentazione in atti e delle motivazioni contenute nel citato provvedimento disciplinare del 5.1.2021, nella
9 specie appare configurabile l'addebitata “negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati”, con precipuo riferimento alla contestata costituzione “...in ritardo nel giudizio promosso per l'esecuzione del giudicato innanzi al dalla società FL CP_2
Costruzioni [...]”.
3.2.4. A tal fine, innanzitutto, non possono assumere rilievo disciplinare le generiche deduzioni contenute nella lettera di contestazione del 9.9.2020 in ordine alla accusa di “...non essersi costituita da anni nei giudizi innanzi al T.A.R.”.
Ed infatti, siccome sostanzialmente confermato dal resistente (cfr. pag. 8 CP_1 della memoria difensiva), la predetta accusa non risulta presa in considerazione nel contestato provvedimento sanzionatorio del 5.1.2021 ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare in esame.
3.2.5. Parimenti, non assume rilievo disciplinare la originaria contestazione concernente l'omesso avvio della “...digitalizzazione dei fascicoli cartacei a Lei assegnati” da parte della ricorrente.
Come evidenziato dal resistente e stante il carattere assorbente, infatti, CP_1
“...Nel provvedimento n. 03/3 del 5.1.2021 la precedente contestazione di mancata digitalizzazione obbligatoria dei fascicoli cartacei assegnati è stata in definitiva archiviata, dopo l'istruzione, per non essere stata individuata “… una disposizione di servizio che possa dare una data certa al predetto obbligo…”.” (cfr. pag. 10 della memoria difensiva).
3.2.6. Per le medesime ragioni, non assume rilievo disciplinare l'originaria contestazione concernente l'omessa richiesta della “...password necessaria per la visione dei fascicoli stessi”.
Anche sotto questo profilo è dirimente osservare che, siccome risultante dal provvedimento sanzionatorio del 5.1.2021 e confermato dal resistente, “...Nel CP_1 provvedimento n. 03/3 del 5.1.2021 anche tale contestazione è stata in definitiva archiviata, dopo l'istruzione, per non essere stata individuata “… una disposizione di servizio che possa dare una data certa al predetto obbligo…”.” (cfr. pag. 11 della memoria difensiva).
3.2.7. Infine, non appare sufficientemente allegata e dimostrata la inadeguata difesa del resistente da parte della ricorrente “...nelle cause promosse da e CP_1 Parte_2 da eccependo la prescrizione del credito che era a carico di “ , Pt_3 Controparte_3 con conseguente condanna dell'Ente alle spese del giudizio” (cfr. contestazione disciplinare in atti).
10 Ed invero, né nella contestazione disciplinare del 9.9.2020 né nel provvedimento sanzionatorio del 5.1.2021 risulta descritta in maniera dettagliata la specifica condotta negligente in ipotesi posta in essere dalla ricorrente sotto tale aspetto.
Né, a tal fine, appare decisiva la generica deduzione contenuta nella memoria difensiva secondo cui la negligenza imputata alla ricorrente è consistita nel non avere
“...curato l'appello nei confronti di per la tardiva notifica delle ordinanze CP_3 ingiunzioni” (cfr. ivi pag. 15), peraltro a fronte delle difese svolte dalla ricorrente sin dall'atto introduttivo (cfr. ivi pagg. 13 e 14).
Sul punto occorre infatti considerare che, per un verso, non risulta allegato un obbligo generalizzato in capo alla ricorrente di appellare tutte le sentenze di primo grado in cui abbia difeso il e lo stesso sia risultato soccombente;
per altro verso, Controparte_1 nella specie non risulta compiutamente allegato e prospettato il probabile esito favore dell'appello omesso, sicché appare indimostrata la contestata negligenza della ricorrente sotto tale profilo.
3.2.8. La sanzionata “negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati”, come detto, appare invece riscontrabile nella addebitata costituzione “...in ritardo nel giudizio promosso per l'esecuzione del giudicato innanzi al dalla società FL CP_2
Costruzioni [...]”, in violazione degli incontestati ordini di servizio prodotti in atti dal resistente (cfr. doc. nn. 19 e 20 di parte resistente). CP_1
In particolare, con “Disposizioni in materia di costituzione” prot. n. 212138 del
30.6.2014 il Direttore della Direzione Affari Legali del ha chiesto “...ai Controparte_1 legali orientati a tali comportamenti, di modificare tale prassi e provvedere celermente alle costituzioni in giudizio mancanti, con atti anche se di forma, che potranno essere successivamente integrati con ulteriori produzioni e memorie esplicative”, precisando che
“...ogni diversa decisione, difforme dalla presente disposizione, mi dovrà essere comunicata con nota scritta, siccome mi dovrà essere segnalato ogni ritardo delle
Direzioni nell'invio delle relazioni di servizio per attivare le relative azioni disciplinari.
[...]” (cfr. doc. n. 19).
Con precipuo riferimento ai giudizi di ottemperanza, inoltre, con “Disposizioni in materia di costituzione” prot. n. 239569 del 22.7.2014 l'Avvocato Capo del Comune resistente ha precisato che “...l'obbligo di costituzione immediata, anche se con memoria di forma, nei giudizi davanti TARS comprende i giudizi aventi per oggetto l'esecuzione di giudicato”, rammentando che “...la costituzione tempestiva consente di avere comunicazione immediata dalla data in cui sarà trattato il ricorso, così da potere chiedere
11 ed ottenere dalla Direzione Ragioneria Generale, che legge per conoscenza, notizie e documenti aggiornati, in ordine ad eventuali mandati di pagamento, adottati durante il non breve lasso di tempo che intercorre tra la data in cui il ricorso è stato avanzato e l'udienza in cui lo stesso sarà trattato, onde eventualmente produrre tempestivamente la documentazione attestante l'avvenuta adozione del mandato di pagamento e evitare, se possibile con tutti gli strumenti difensivi, una condanna alle spese” (cfr. doc. n. 20 di parte resistente).
Nella specie, la ricorrente non ha specificamente confutato di essersi occupata della difesa del resistente nel contenzioso de quo contro la FL Costruzioni, CP_1 avendo al contrario affermato nell'atto introduttivo che “…La esponente ha svolto con il massimo impegno la difesa dell'Ente contro la FL Costruzioni, dal Tribunale Civile
a quello Amministrativo in sede di ottemperanza. […]” (cfr. ivi pag. 12).
A fronte di ciò, la ricorrente non ha tuttavia allegato e documentato la regolare e tempestiva costituzione in giudizio nel predetto giudizio per l'esecuzione di giudicato promosso dalla FL Costruzioni S.r.l., né ha allegato e documentato specifiche ragioni a giustificazione della contestata tardiva costituzione in giudizio, così contravvenendo – per negligenza – alle predette e incontestate disposizioni di servizio in tema di tempestiva costituzione in giudizio (cfr. doc. n. 16 di parte ricorrente, da cui risulta l'invio della costituzione solamente in data 13.1.2020 a fronte della camera di consiglio del 15.1.2020, nonché sentenza n. 229/2020 del Tar Sicilia – sezione staccata di , all. n. 17 di parte CP_1 resistente, da cui risulta la declaratoria di non costituzione in giudizio del CP_1 convenuto nonostante la notifica del ricorso in ottemperanza del 24.4.2019).
Appare dunque configurabile, in relazione a tale profilo, la contestata “...negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati” ex art. 59 co. 3 lett. c) del CCNL del 21.5.2018, non richiedendosi nell'ipotesi in questione neppure la specifica causazione di un danno o di un pericolo di pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi.
Stante quanto sopra, non può dunque assumere decisivo rilievo contrario la mera circostanza che, siccome precisato dallo stesso resistente nel provvedimento CP_1 sanzionatorio del 5.1.2021, “...il ricorso in appello proposto dal è stato Controparte_1 determinato dall'errore, commesso dal Collegio del T.A.R., nell'emettere la sentenza n°
229/2020 che ha giudicato “ultra petita”, rispetto alla domanda del ricorrente, dichiarando estinto il ricorso quanto ai crediti maturati fino al 31/12/2017 e accogliendo il ricorso per i crediti maturati successivamente a quella data, quando, invece, l'estinzione riguardava i crediti maturati fino al 31/12/2018, in quanto ricadenti nella competenza
12 dell'Organismo Straordinario di Liquidazione [...]”, potendo tale circostanza e l'assenza di specifici danni rilevare sul piano della specifica sanzione disciplinare applicabile.
Né, in senso contrario, appare decisivo quanto dedotto da parte ricorrente in ordine alla asserita diversità di trattamento rispetto ai procedimenti indicati nell'atto introduttivo
(cfr. ivi pagg. 12 e 13), non risultando compiutamente allegata e documentata l'identità delle situazioni ivi considerate (sul punto, peraltro, cfr. doc. n. 25 di parte resistente da cui risulta che la mancata costituzione nel procedimento n. 5871/2019 definito con sentenza n.
2298/2019 del giudice di pace di Catania è stata decisa dall'Ente “...al fine di evitare una condanna del anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”). CP_1
Parimenti, non appare rilevante per delibare la legittimità della sanzione disciplinare de qua quanto ulteriormente evidenziato nel citato provvedimento del 5.1.2021 in ordine alla possibile considerazione degli “…altri fatti che non hanno evidenziato rilievi disciplinari […] in sede di valutazione della performance della dipendente”, trattandosi di circostanze estranee e meramente eventuali.
3.2.9. Sulla base della superiore ricostruzione, l'anzidetta condotta contestata alla ricorrente (id est: costituzione “in ritardo nel giudizio promosso per l'esecuzione del giudicato innanzi al T.A.R. dalla società FL Costruzioni […]”) appare dunque materialmente sussistente nei termini sopra precisati, oltreché connotata dal necessario coefficiente psicologico, e disciplinarmente rilevante, poiché posta in essere in violazione delle richiamate “Disposizioni in materia di costituzione” dell'Ente resistente.
La stessa, concernendo un'ipotesi di “negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati”, appare inoltre sussumibile nella contestata ipotesi sanzionatoria dell'art. 59 co.
3 lett. c) del CCNL, siccome individuata dall'Amministrazione resistente.
3.2.10. Ad avviso di questo giudicante, tuttavia, tra l'anzidetta unica infrazione riscontrata e la sanzione disciplinare irrogata difetta il necessario nesso di proporzionalità richiesto ex art. 2106 c.c., tenuto conto dell'insussistenza delle ulteriori condotte originariamente addebitate alla ricorrente, dell'assenza di effettivi danni conseguiti alla tardiva costituzione del nel predetto giudizio conclusosi con la sentenza n. CP_1
229/2020 del Tar di Catania e di quanto riconosciuto dallo stesso resistente nel CP_1 provvedimento sanzionatorio in ordine all'origine dell'“errore” che ha determinato la necessità del ricorso in appello.
Sul punto occorre infatti evidenziare che, per un verso, la ricorrente ha documentato l'effettivo invio – seppure in ritardo – della costituzione in giudizio in data
13 13.1.2020, a fronte della camera di consiglio del 15.1.2020 (cfr. doc. n. 16 e 17 di parte ricorrente e doc. n. 17 di parte resistente).
Per altro verso, come detto, il resistente ha precisato nel provvedimento CP_1 sanzionatorio del 5.1.2021 che “...il ricorso in appello proposto dal è Controparte_1 stato determinato dall'errore, commesso dal Collegio del T.A.R., nell'emettere la sentenza n° 229/2020 che ha giudicato “ultra petita”, rispetto alla domanda del ricorrente, dichiarando estinto il ricorso quanto ai crediti maturati fino al 31/12/2017 e accogliendo il ricorso per i crediti maturati successivamente a quella data, quando, invece, l'estinzione riguardava i crediti maturati fino al 31/12/2018, in quanto ricadenti nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, come effettivamente statuito dal C.G.A. nella sentenza n. 1104/2020, che ha accolto la domanda proposta dal Controparte_1
e l'originaria richiesta della “FL Costruzioni”, proposta nel giudizio di Primo
Grado, riguardo ai crediti maturati dal 1° gennaio in poi [...]”, mentre nella sentenza del
CGA n. 1140/2020 in atti è stato ulteriormente confermato che “...14. Il Collegio nel richiamare il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado esposto al § 1
e ss.) accerta che la domanda avanzata dalla società al tempo ricorrente era circoscritta solo alle somme relative all'anno 2019 in quanto “Con il presente ricorso la FL
Costruzioni chiede il pagamento dei canoni arretrati dal gennaio 2019 (in quanto i canoni arretrati dal mese di maggio 2017 al mese di dicembre 2018 rientrano nella gestione della
Commissione Straordinaria di liquidazione e sono stati oggetti di apposita istanza anche in esecuzione della sentenza 682/2019 sopramenzionata)” […]” (cfr. doc. n. 18 di parte resistente).
Ebbene, tenuto conto dei criteri generali fissati dal citato art. 59 co. 1 CCNL per la determinazione del tipo e dell'entità della sanzione, nonché della mancanza di precedenti sanzionatori, del grado di negligenza riscontrato, dell'assenza di concreti danni subiti dall'Amministrazione resistente e di quanto sopra osservato dal resistente, nella CP_1 specie appare maggiormente conforme al “principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni” la – minima – sanzione disciplinare del rimprovero verbale.
3.2.11. Stante quanto sopra, va pertanto annullata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata dal resistente con la nota prot. n. 03/3 del 5.1.2021, CP_1 non essendovi invece luogo – a fronte della pacifica cessazione del rapporto di lavoro e dell'assenza di diretti effetti patrimoniali discendenti dalle tipologie di sanzioni de quibus – per la concreta rideterminazione della sanzione disciplinare in esame nei predetti termini in applicazione dell'art. 63 co. 2 bis D.Lgs. 165/2001.
14 3.3. Sanzione disciplinare prot. n. 03/138 del 23.2.2021.
3.3.1. Con nota prot. n. 340062 del 5.11.2020, il resistente ha formulato CP_1 nei confronti della ricorrente la seguente contestazione disciplinare: “…In data 15.10.2020
è pervenuta a questo a nota prot. n. 312731, con cui il Direttore della Direzione in CP_7 indirizzo ha segnalato, per le valutazioni di natura disciplinare, il comportamento da Lei tenuto, in quanto accusata di aver erroneamente prodotto in giudizio una diversa notifica inviata a tale e non quella riguardante , che è la parte in ON Parte_4 causa opponente rispetto al predetto verbale elevato al medesimo, ciò ha statuito la Pt_4 condanna dell'Ente.
Per quanto sopra:
Visto l'art. 42 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Comune, così come novellato dalle Deliberazioni G.C. n. 69 del 28.4.2017 e n. 112 del 10.8.2017;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 03/405 del 25.5.2017, con cui è stato costituito l' ; Controparte_4
Visto il provvedimento dirigenziale n. 03/725 del 30.10.2018, con cui si è proceduto alla sostituzione di due componenti nominati attraverso il provvedimento n. 03/405;
Visto l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75 del
25.5.2017;
Visto l'art. 59 C.C.N.L. del 21 maggio 2018 del personale non dirigente del Comparto
Funzioni Locali;
LE CONTESTIAMO: formale addebito disciplinare per le infrazioni previste dall'art. 59, comma 4, lett. i) del
C.C.N.L. del 21 maggio 2018 del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, convocandola per il contraddittorio a Sua difesa in data 26/11/2020, alle ore 12,00, presso la Direzione “Risorse Umane e Organizzazione” [...]” (cfr. doc. n. 24 di parte ricorrente e doc. n. 31 quater di parte resistente).
Come emerge dal provvedimento sanzionatorio del 23.2.2021 in atti, la ricorrente ha svolto le proprie difese in sede di audizione e con memorie scritte (cfr. doc. nn. 23 e 77 di parte ricorrente).
Con nota prot. n. 03/138 del 23.2.2021, a conclusione del procedimento disciplinare in esame, l'UPD del resistente ha irrogato alla ricorrente “...la sanzione CP_1 disciplinare della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente e doc. n. 27 bis di parte resistente).
15 A tal fine, l'UPD del resistente, dopo avere richiamato la nota riservata del CP_1
Direttore della Direzione “Affari Legali” e la conseguente contestazione disciplinare del
5.11.2020, nonché le difese svolte dalla ricorrente all'audizione orale e con la memoria scritta in atti, ha esposto le seguenti considerazioni: “…- La Commissione disciplina, da un attento esame della documentazione acquisita all'esito della istruttoria del presente procedimento disciplinare, ritiene che vi sia stata, da parte dell'Avv. negligenza Pt_1 nell'esecuzione della propria attività professionale in relazione alla difesa nella causa proposta dal Sig. , in quanto non è stata esaminata con attenzione la Parte_4 documentazione agli atti del fascicolo del giudizio e, in particolare: a) l'Avv. si Pt_1 sarebbe dovuta accorgere che la notifica trasmessa dalla Polizia Municipale, riguardante tale nulla aveva a che fare con la controversia in oggetto e, quindi, ON avrebbe dovuto astenersi dal produrla in giudizio;
b) il verbale originario n. 5624390 del
17/10/2014 veniva contestato personalmente al trasgressore dagli Agenti della P.M. e non necessitava, quindi, di alcuna notifica presso la residenza del trasgressore che, come dichiarato dallo stesso durante la redazione del verbale, risultava essere residente a[...]; c) riguardo al successivo verbale – redatto d'ufficio a causa dell'inottemperanza all'invito di presentare i documenti di circolazione presso gli uffici della P.M. – notificato all'indirizzo su citato di Aci S. Antonio, l'Avv. in Pt_1 relazione alla produzione documentale del ricorrente del certificato di residenza in alla via Generale di San Marzano n. 18 dal 30/09/2014 al 28/05/2015, non CP_1 eccepiva che, nel verbale originario del 17 ottobre, il trasgressore, 17 giorni dopo aver cambiato residenza, falsamente dichiarava agli Agenti operanti, sottoscrivendo il verbale stesso, di essere ancora residente ad Aci S. Antonio. Le circostanze sub lett. b) e lett. c) sono state ammesse dall'Avv. nella propria lettera prot. 318978 del 20/10/2020 Pt_1 indirizzata al Direttore della Direzione Affari Legali. Inoltre, durante le operazioni di notifica del successivo verbale n. 9405608 del 12/12/2014, effettuate presso l'indirizzo di residenza che risultava nei pubblici registri, il postino immetteva l'avviso di notifica nella cassetta, circostanza che non ha evidenziato elementi sintomatici dell'avvenuto cambio di residenza. Quindi, l'Avv. avrebbe dovuto argomentare in giudizio circa la Pt_1 correttezza della notifica del verbale effettuata presso la residenza dichiarata dal trasgressore in epoca successiva al cambio di residenza da lui documentato, come per altro risultante dai pubblici registri ai quali la Polizia Municipale fa riferimento in assenza di elementi che facciano presumere un cambio di residenza.
16 - Per quanto sopra, la Commissione ritiene che l'Avv. producendo un atto di Pt_1 notifica non attinente alla causa in esame – che ha indotto in errore il Giudice – e per le ulteriori motivazioni sopra evidenziate, sia stata negligente nel curare la difesa dell'Ente nella citata causa, provocando un danno rappresentato: dalla condanna dell'Ente in primo grado al pagamento delle spese legali;
dalla necessità di impiegare ulteriore tempo/lavoro per valutare l'eventuale proposizione dell'appello; dalle ulteriori spese sostenute dal per la proposizione del gravame consistenti nel pagamento del CP_1 contributo unificato, delle marche da bollo e delle spese di notifica, nonché dal tempo/lavoro per gestire il secondo grado di giudizio, oltre ad un danno all'immagine dell'Ente che, seppur non qualificabile come “danno grave”, si integra nel negativo giudizio sull'efficienza dell'Avvocatura comunale.
- Per tali motivi, la Commissione derubrica la violazione indicata nella lettera di contestazione di addebito nella violazione di cui all'art. 59, comma 3, lett. c), del CCNL di categoria (negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati) ed applica alla dipendente, in ragione degli errori commessi nell'approntare la difesa dell'Ente e del danno sopra descritto, la sanzione della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione. […]” (cfr. doc. n.
2 di parte ricorrente e doc. n. 27 bis di parte resistente, cit.).
Con l'odierno giudizio, parte ricorrente ha impugnato anche la predetta sanzione disciplinare deducendone l'illegittimità sostanziale, mentre il resistente ha CP_1 ribadito la legittimità della stessa chiedendo il rigetto della domanda attorea.
3.3.2. L'assunto attoreo appare infondato.
Ed invero, a fronte delle deduzioni delle parti, della documentazione in atti e delle motivazioni contenute nel citato provvedimento disciplinare del 23.2.2021, nella specie appare configurabile l'addebitata “negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati” tale da giustificare la sanzione disciplinare irrogata, con precipuo riferimento alla contestata produzione “…in giudizio di una diversa notifica inviata a tale e non ON quella riguardante , che è la parte in causa opponente rispetto al predetto Parte_4 verbale elevato al medesimo, ciò ha statuito la condanna dell'Ente [...]”. Pt_4
3.3.3. Sul punto occorre preliminarmente evidenziare che, a fronte della specifica contestazione disciplinare formulata dal resistente in data 5.11.2020, non può CP_1 tenersi conto delle ulteriori e distinte circostanze considerate dall'Ente nel provvedimento sanzionatorio del 23.2.2021, con precipuo riferimento al punto c) ivi considerato (id est: notifica del successivo n. 9405608 del 12.12.2014).
17 Ed infatti, l'art. 7 co. 2 St. Lav. stabilisce al riguardo che “…Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. […]” (cfr., seppure con riguardo all'ipotesi di licenziamento, C. Cass. 31130/2021, secondo cui “Il principio di immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far valere, a sostegno della legittimità del medesimo licenziamento, circostanze nuove rispetto a quelle contestate ed esprime la necessità di correlazione dell'addebito con la sanzione inflitta in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, per cui anche in sede giudiziale la verifica demandata al giudice di merito deve avere ad oggetto le medesime circostanze - non alterate nella loro sostanza fattuale - oggetto di addebito nella lettera di contestazione.”).
Nella specie, come detto, l'originaria contestazione disciplinare del 5.11.2020 concerne unicamente la questione della notifica dell'originario verbale n. 5624390 del
17.10.2024, mentre analoga e specifica contestazione disciplinare non risulta formulata con riguardo alla successiva notifica dell'ulteriore verbale n. 9405608 del 12.12.2014, sicché tale ulteriore circostanza non può essere posta a fondamento della sanzione disciplinare impugnata.
Ne discende che per delibare la legittimità della sanzione disciplinare de qua deve considerarsi lo specifico addebito preventivamente contestato alla ricorrente, concernente – come detto – l'erronea produzione in giudizio di una diversa notifica del verbale n.
5624390 del 17.10.2014 e, dunque, la negligente difesa svolta sotto tale profilo dalla ricorrente nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di conclusosi con la sentenza n. CP_1
1201/2020.
3.3.4. Ciò posto, a fronte della pacifica difesa affidata e svolta dalla ricorrente nel predetto procedimento innanzi al giudice di pace di n. 12423/2019 R.G. (cfr. CP_1 altresì pag. 15 del ricorso), la sanzionata “negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati” appare sufficientemente riscontrabile nella erronea produzione in giudizio da parte della ricorrente di “…una diversa notifica inviata a tale e non ON quella riguardante ”, essendo da ciò conseguito l'accoglimento della Parte_4 predetta opposizione sotto tale aspetto e la condanna dell'Ente resistente al pagamento delle spese di lite (cfr. sentenza n. 1201/2020 del Giudice di Pace di , in atti). CP_1
Quanto al primo profilo, innanzitutto, la ricorrente non ha contestato tale erronea produzione in giudizio della notifica relativa al diverso soggetto in ON luogo del ricorrente , avendo sul punto unicamente dedotto nell'atto Parte_4
18 introduttivo che “…La ricorrente, giusto incarico ricevuto, si costituiva per l'Ente nel giudizio avverso un verbale di contestazione iniziato dal sig. , pendente Parte_4 avanti al Giudice di Pace di , Rg.12423/19, prima udienza 15.2.2020. More solito, CP_1 la documentazione per approntare le difese, con breve descrizione della controversia, veniva consegnata dalla Polizia Municipale di , prot. del 6.2.2020, comunicazione CP_1
31 gennaio precedente (doc 22, otto pagine). La documentazione allegata dalla Polizia
Municipale era composta da una breve descrizione della controversia (pag. 2), nella quale si specificava come erano state effettuate le notifiche, il verbale del 12.12.2014, con le notifiche effettuate all'indirizzo indicato nel verbale di pagina 6, il quale veniva consegnato personalmente al trasgressore, come si evidenzia dalla sua sottoscrizione. A pagina 7 della documentazione, erroneamente l'ufficio della Polizia locale allegava una notifica afferente altro procedimento, che in ogni caso nulla aggiungeva o toglieva alla causa, stante il fatto che il verbale, che trovasi a pagina 6 del doc 22, veniva consegnato personalmente al suo trasgressore al momento della sua redazione, come chiaramente riportato nello stesso. Detta circostanza trovasi ribadita, peraltro, nel verbale d'udienza
(pag. 2 doc 27) dallo stesso difensore del sig. , il quale scrive: “relativamente Pt_4 all'ulteriore notifica...”, riferendosi a quella ultronea, riconoscendo, quindi, che il verbale era già stato contestato nell'immediatezza. […]” (cfr. ivi pagg. 15 e 16).
A fronte di ciò, appare dirimente evidenziare e ribadire che, da un lato, la ricorrente ha erroneamente prodotto in giudizio anche la predetta diversa notifica effettuata ad
(estraneo al giudizio); dall'altro lato, né nella memoria di costituzione ON innanzi al Giudice di Pace né nei successivi verbali di causa la ricorrente ha rilevato l'avvenuta consegna del verbale in esame “…personalmente al suo trasgressore al momento della sua redazione”, siccome solo tardivamente evidenziato dalla stessa nelle successive interlocuzioni con l'Ente resistente (cfr. doc. nn. 25 e 27-32 di parte ricorrente).
Ed infatti, nella “comparsa di costituzione e risposta” innanzi al Giudice di Pace di la ricorrente ha sul punto soltanto dedotto che “…il verbale n. 5624390/14, CP_1 anch'esso regolarmente notificato presso il domicilio dell'attore, risulta successivamente ritirato dallo stesso presso l'ufficio postale. […]”, facendo dunque erroneamente riferimento alla distinta notifica inviata a un soggetto diverso dal ricorrente , senza Pt_4 neppure rilevare l'avvenuta contestazione del verbale al trasgressore nell'immediatezza dei fatti (cfr. doc. n. 25 di parte ricorrente e doc. n. 31 di parte resistente, cit.).
Quanto al secondo profilo, inoltre, tale erronea prospettazione e produzione documentale effettuata dalla ricorrente nel predetto giudizio innanzi al Giudice di Pace
19 appare causalmente connessa – quantomeno in parte – con la statuizione contenuta nella sentenza n. 1201/2020 di accoglimento del ricorso del e condanna dell'Ente Pt_4 resistente al pagamento delle spese di lite (cfr. doc. n. 26 di parte ricorrente e doc. n. 29 di parte resistente).
In particolare, nella citata sentenza n. 1201/2020 il Giudice di Pace di ha CP_1 evidenziato che “…Per quanto attiene il verbale n. 5624390 del 17.10.2014 si rileva che lo stesso non risulta mai essere stato notificato all'interessato; il ha Controparte_1 erroneamente prodotto in giudizio una notifica inviata a tale ON verosimilmente per la notifica di atti che nulla hanno a che vedere con il predetto verbale e la conseguente ingiunzione di pagamento. […]”, così accoglimento il ricorso anche sotto questo aspetto e ponendo le spese di lite a carico del resistente “…cui è imputabile CP_1
l'intervenuta estinzione delle sanzioni amministrative oggetto d'ingiunzione. […]” (cfr. doc. n. 26 di parte ricorrente e doc. n. 29 di parte resistente, cit.).
Sulla base di tali elementi e in relazione a tale addebito, appare dunque configurabile la sanzionata “...negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati” ex art. 59 co. 3 lett. c) del CCNL del 21.5.2018, avendo la ricorrente – come detto – erroneamente prodotto nel giudizio n. 12423/2019 R.G. innanzi al Giudice di Pace di una CP_1 notifica non riferibile al destinatario del verbale impugnato, senza neppure rilevare nella propria memoria di costituzione la contestazione immediata del verbale al trasgressore, anche considerato che si tratta di circostanze evincibili dall'esame della documentazione trasmessa dalla Direzione “Corpo Polizia Municipale” alla ricorrente in data antecedente alla prima udienza fissata nel predetto proc. n. 12423/2019 R.G. (cfr. pagg. 15 e 16 del ricorso e doc. n. 22 ivi allegato).
Stante quanto sopra, non può assumere decisivo rilievo contrario la mera circostanza che tale documentazione (comprensiva della erronea notifica) sia stata trasmessa dalla Direzione “Corpo Polizia Municipale” e che la predetta notifica risulti richiamata nella relazione predisposta, assumendo preminente rilievo le conseguenti e successive verifiche e responsabilità incombenti sull'odierna ricorrente nello studio del fascicolo e nella predisposizione della difesa in giudizio dell'Ente resistente.
Né, a fronte di ciò e della specifica contestazione formulata nei confronti della ricorrente (id est: negligenza nella predisposizione della difesa del nel CP_1 procedimento instaurato dal innanzi al Giudice di Pace di Catania), CP_8 appaiono idonee a escludere la pregressa negligenza ascritta alla ricorrente le successive interlocuzioni intercorse tra la stessa e la Direzione Affari Legali dell'Ente in ordine alla
20 predisposizione dell'appello avverso la predetta sentenza n. 1201/2020 del Giudice di Pace di Catania.
Per le medesime ragioni, non assume rilievo decisivo neppure la successiva sentenza del Tribunale di Catania n. 4037/2023 dell'11.10.2023, con cui è stato accolto l'appello proposto dal avverso la predetta sentenza n. 1201/2020 del Controparte_1
Giudice di Pace di Catania, non emergendo dalla stessa l'insussistenza della contestata negligenza posta in essere dalla ricorrente nella predisposizione della difesa dell'Ente nel giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Catania (cfr. sentenza prodotta in versione non integrale da parte ricorrente in data 30.10.2023).
Anche con riguardo alla sanzione disciplinare de qua, d'altronde, non appare compiutamente allegata e dimostrata una significativa disparità di trattamento rispetto ad altre vicende, risultando sul punto generiche le deduzioni svolte dalla ricorrente nell'atto introduttivo (cfr. ivi pagg. 19 e 20; cfr. altresì pag. 19 della memoria difensiva).
3.3.5. Sulla base della superiore ricostruzione, reputa dunque questo giudicante che l'anzidetta condotta contestata alla ricorrente (id est: “…aver erroneamente prodotto in giudizio una diversa notifica inviata a tale e non quella riguardante ON
, che è la parte in causa opponente rispetto al predetto verbale elevato al Parte_4
medesimo, ciò ha statuito la condanna dell'Ente”) sia materialmente sussistente nei Pt_4 termini sopra precisati, oltreché connotata dal necessario coefficiente psicologico, e disciplinarmente rilevante, poiché contrastante con gli ordinari obblighi di diligenza gravanti sulla ricorrente “…nell'esecuzione dei compiti assegnati”.
La stessa, concernendo un'ipotesi di “negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati”, appare dunque sussumibile nell'ipotesi sanzionatoria dell'art. 59 co. 3 lett. c) del CCNL, siccome individuata dall'Amministrazione resistente nel provvedimento n.
03/138 del 23.2.2021.
Inoltre, fra l'anzidetta infrazione commessa dalla ricorrente e la sanzione conservativa della multa per quattro ore sussiste il necessario nesso di proporzionalità richiesto ex art. 2106 c.c., tenuto conto della rilevanza della condotta ascritta, delle conseguenze dannose cagionate (anche sub specie di accoglimento del ricorso del Pt_4 con condanna alle spese del resistente e conseguente attività di proposizione CP_1 dell'appello avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Catania), nonché in difetto di ulteriori e significativi elementi di segno contrario a tal fine invocati e dimostrati dalla ricorrente nel presente giudizio per attenuare il rilievo della contestata negligenza.
21 Stante quanto sopra e assorbito ogni ulteriore profilo, va pertanto disattesa la censura attorea concernente l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione irrogata con nota prot. n. 03/138 del 23.2.2021, sicché il ricorso va rigettato sul punto.
3.4. Sanzione disciplinare prot. n. 03/327 del 31.3.2021.
3.4.1. Con nota prot. n. 378874 del 3.12.2020, il resistente ha formulato CP_1 nei confronti della ricorrente la seguente contestazione disciplinare: “…In data 16.11.2020
è pervenuta a questo la nota prot. n. 349690, con la quale il Direttore della CP_7
Direzione Affari Legali ha segnalato, per le valutazioni di natura disciplinare, il comportamento da Lei tenuto, in quanto accusata di non aver predisposto la costituzione in giudizio e l'atto di citazione in appello per n. 13 pratiche ad Ella assegnate e da Ella restituite all'Avvocato Capo in data 06/11/2020, non nota prot. n. 343244, contravvenendo alla disposizione di servizio prot. n. 320763 del 21.10.2020, con la quale Ella veniva invitata dal Suo Direttore a predisporre gli atti di costituzione e tutti gli adempimenti processuali riguardanti le cause per le quali erano previsti adempimenti con scadenza coincidente col periodo di fruizione del congedo straordinario da Ella richiesto, ai sensi della L. 388/2000, ovvero dal 09/11/2020 al 18/12/2020, elencate di seguito:
1. – fascicolo assegnato il 16/04/2020 – citazione per l'udienza del Controparte_9
02/11/2020 – mai predisposto costituzione in giudizio o atto di citazione in appello;
2. – fascicolo assegnato il 18/05/2020 – citazione per l'udienza Controparte_10 del 22/12/2020 in attesa di documentazione da Lei mai sollecitata;
3. – fascicolo assegnato il 29/07/2020 – citazione per l'udienza del Controparte_11
10/12/2020, documentazione trasmessa dal Corpo di P.M. il 08/09/2020;
4. – fascicolo assegnato il 24/07/2020 – citazione per l'udienza del Controparte_12
3/12/2020 – in attesa di documentazione da Lei mai sollecitata;
5. – fascicolo assegnato il 16/06/2020 – citazione per Controparte_13
l'udienza del 30/11/2020 – ha fatto decorrere i 20 gg. antecedenti la data di citazione per l'eventuale proposizione di appello incidentale;
6. contro e – fascicolo assegnato il Parte_5 CP_14 Controparte_1
12/02/2020 – citazione per l'udienza del 11/12/2020 – documentazione e giudizio di I grado già presente nel fascicolo sin dall'assegnazione;
7. – fascicolo assegnato il 03/07/2020 – citazione per l'udienza del CP_15
04/11/2020 – mai predisposto costituzione in giudizio o atto di citazione in appello;
22 8. – fascicolo assegnato il 07/07/2020 – citazione per l'udienza Testimone_1 del 09/12/2020 – documentazione da Lei mai sollecitata facendo decorrere i 20 gg. antecedenti la data di citazione;
9. 9. – fascicolo assegnato il 08/10/2020 – citazione per Controparte_16
l'udienza del 18/12/2020 – essendo terzi pignorati la dichiarazione viene effettuata dalle Direzioni competenti;
10. AN AN – fascicolo assegnato il 01/10/2020 – citazione per l'udienza del 20/11/2020 – ha fatto decorrere i 20 gg. antecedenti la data di citazione per l'eventuale proposizione di appello incidentale;
11. – fascicolo assegnato il 02/07/2020 – citazione per l'udienza del Controparte_17
20/11/2020 – ha fatto decorrere i 20 gg. antecedenti la data di citazione per l'eventuale proposizione di appello incidentale;
12. Municipia contro e – fascicolo assegnato il CP_18 Controparte_1
08/04/2020 – citazione per l'udienza del 30/11/2020 – ha fatto decorrere i 20 gg. antecedenti la data di citazione per l'eventuale proposizione di appello incidentale;
13. Municipia contro e – fascicolo assegnato il Controparte_19 Controparte_1
07/04/2020 – citazione per l'udienza del 30/11/2020 – ha fatto decorrere i 20 gg. antecedenti la data di citazione per l'eventuale proposizione di appello incidentale.
Da quanto su descritto si evince che: gli atti di citazione sono stati ad Ella notificati nel periodo Marzo – Ottobre 2020; le procure sono state acquisite ad agosto 2020, tranne una ad ottobre, mentre la documentazione a difesa dell'Ente era già presente nei fascicoli.
Pertanto, Lei, rientrata in servizio in data 30/07/2020, dopo aver fruito del congedo straordinario (L. 388/2000) dal 04/05/2020 al 24/07/2020, avrebbe avuto tutto il tempo per predisporre le comparse di costituzione in attesa della fissazione della data di udienza.
Invece, Ella, nonostante le disposizioni di servizio del Suo Direttore, ha atteso il
06/11/2020 per riconsegnare le pratiche senza avere curato la difesa dell'Ente.
Inoltre, non ha curato la difesa dell'Ente in ulteriori sei giudizi che Le sono stati riassegnati perché patrocinati da Avvocati posti in quiescenza oppure non più in servizio presso la Direzione Affari Legali:
- due a dicembre 2019: c/ ; Persona_2 Controparte_1 [...]
c/ e;
CP_20 Persona_3 Controparte_1
- due a gennaio 2020: c/ e;
c/ CP_3 Per_4 Controparte_1 CP_3
Sabbia e;
Controparte_1
23 - due a maggio 2020: c/ ; c/ Testimone_2 Controparte_1 Testimone_3
e . Controparte_1 CP_3
Per quanto sopra:
Visto l'art. 42 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Comune, così come novellato dalle Deliberazioni G.C. n. 69 del 28.4.2017 e n. 112 del 10.8.2017;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 03/405 del 25.5.2017, con cui è stato costituito l' ; Controparte_4
Visto il provvedimento dirigenziale n. 03/725 del 30.10.2018, con cui si è proceduto alla sostituzione di due componenti nominati attraverso il provvedimento n. 03/405;
Visto l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017;
Visto l'art. 59 C.C.N.L. del 21 maggio 2018 del personale non dirigente del Comparto
Funzioni Locali;
LE CONTESTIAMO: formale addebito disciplinare per le infrazioni previste dall'art. 59, comma 4, lett. i) del
C.C.N.L. del 21 maggio 2018 del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, convocandola per il contraddittorio a Sua difesa in data 14/01/2021, alle ore 12,00, presso la Direzione “Risorse Umane e Organizzazione” [...]” (cfr. doc. n. 67 di parte ricorrente;
cfr. altresì doc. n. 32 di parte resistente).
Come emerge dal provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare prot.
n. 03/327 del 31.3.2021, la ricorrente ha svolto le proprie difese in sede di audizione e con memoria scritta.
Con nota prot. n. 03/327 del 31.3.2021, a conclusione del procedimento disciplinare in esame, l'UPD del resistente ha irrogato alla ricorrente “...la sanzione CP_1 disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due” (cfr. doc. n.
3 di parte ricorrente e doc. n. 31 quinquies di parte resistente).
A tal fine, l'UPD del resistente, dopo avere richiamato la nota del CP_1
Direttore della Direzione “Affari Legali” e la conseguente contestazione disciplinare del
3.12.2020, nonché le difese svolte dalla ricorrente all'audizione orale e con memoria scritta, ha esposto le seguenti considerazioni: “...- dall'istruttoria del presente procedimento non appare integrarsi, così come rappresentato anche dal Direttore della
Direzione “Affari Legali” con nota prot. 349690 del 12.11.2020, il grave danno all'Ente di cui alla lettera i) dell'art. 59, comma 4, del C.C.N.L. 21/05/2018 per il Personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, bensì emerge la particolare gravità delle mancanze, previste dal comma 3 dello stesso articolo, di cui alla lettera a) (inosservanza
24 delle disposizioni di servizio), alla lettera b) (condotta non conforma ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti) e alla lettera c) (negligenze nell'esecuzione dei compiti assegnati);
- la particolare gravità è derivata dal numero di pratiche non evase dalla dipendente senza aver fornito adeguata giustificazione, ovvero delle pratiche indicate nella lettera di contestazione di addebito ai n° 3, n° 4, n° 5, n° 6, n° 9, n° 12 e n°13, nonché delle pratiche relative ai 6 giudizi riassegnati alla dipendente e provenienti da altri colleghi cancellati dall'Albo Speciale. In particolare:
1. per quanto riguarda i 6 giudizi riassegnati alla dipendente, quanto affermato dalla stessa circa un asserito problema tecnico che ha impedito di portare a termine una questione telematica, non è stato debitamente documentato dalla dipendente;
2. riguardo alle cause indicate nella lettera di contestazione coi numeri 3 – 4 – 5 -
6 - 9 - 12 e 13, la lavoratrice non fornisce una giustificazione plausibile per non aver curato gli adempimenti relativi, se non una generica motivazione di mancanza di tempo, evidenziata nella nota prot. n. 342344 del 06/11/2020 indirizzata al Direttore della Direzione “Affari Legali”;
- a nulla poteva valere quanto rappresentato in chiusura della citata nota riguardo alla dichiarazione di disponibilità della dipendente a venire in ufficio, previa autorizzazione del Direttore, per provvedere alla predisposizione delle costituzioni in giudizio dei fascicoli riconsegnati al Direttore, in quanto, come da quest'ultimo rappresentato nella nota in calce alla lettera prot. n° 342344 del 06/11/2020, l'istituto contrattuale del congedo straordinario (ex L. 388/2000) è incompatibile con la presenza in ufficio per l'espletamento dell'attività lavorativa;
- Per tali motivi, ricorrendo le mancanze previste dall'art. 59, comma 3, lettere a), b) e c) del CCNL citato e ricorrendo la particolare gravità di cui all'art. 59, comma 4, lett. b), in ragione del numero di fascicoli per i quali non sono stati curati gli adempimenti previsti, si applica la sanzione prevista dall'art. 59, comma 4, nella misura di due giorni di sospensione. [...]” (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente e doc. n. 31 quinquies di parte resistente, cit.).
Con l'odierno giudizio, parte ricorrente ha impugnato anche la predetta terza sanzione disciplinare deducendone l'illegittimità sostanziale, mentre il resistente CP_1 ha ribadito la legittimità della stessa chiedendo il rigetto della domanda attorea.
3.4.2. L'assunto attoreo appare solo parzialmente fondato.
25 3.4.3. Innanzitutto, a fronte delle deduzioni delle parti e della documentazione in atti, possono reputarsi provati – quantomeno nel loro nucleo essenziale – i fatti contestati alla ricorrente nella citata nota del 3.12.2020, sub specie di ingiustificata omessa costituzione quale nuovo procuratore nei sei giudizi indicati nella lettera di contestazione e di inosservanza alle disposizioni di servizio impartite alla ricorrente dal Direttore della
Direzione Affari Legali con note prot. n. 320763 del 21.10.2020 e n. 322917 del
22.10.2020, almeno con riguardo ai fascicoli per i quali risulta incontestata l'iscrizione a ruolo e la relativa fissazione di udienza.
3.4.4. Quanto al primo profilo (id est: omessa costituzione di parte ricorrente quale CP_ nuova procuratrice dell' resistente) appare sufficiente evidenziare che, per un verso, non risulta specificamente contestata da parte ricorrente l'effettiva riassegnazione di tali sei fascicoli dal dicembre 2019 al maggio 2020 (segnatamente, due a dicembre 2019, due a gennaio 2020 e due a maggio 2020), come dettagliatamente indicati nella lettera di contestazione disciplinare del 3.12.2020 e confermati nella nota di parte ricorrente dell'11.11.2020 in atti (cfr. doc. n. 92 di parte ricorrente e doc. n. 39 di parte resistente, da cui risulta altresì la fissazione delle relative udienze nel periodo del congedo straordinario dal 9.11.2020 al 18.12.2020, ovvero in data immediatamente successiva – 22.12.2020 – con riguardo al solo procedimento n. 324/2018 R.G. del Tribunale civile di Catania).
Per altro verso, la ricorrente non ha né allegato di avere precedentemente tentato il deposito della costituzione di nuovo procuratore nell'ampio lasso di tempo dal dicembre
2019 al 6 novembre 2020 (con esclusione dei periodi di ferie, permessi e congedi fruiti), né compiutamente dimostrato – pur essendone onerata – la sussistenza degli asseriti
“problemi tecnici” verificatisi nella sola giornata del 6.11.2020, siccome genericamente dedotto nella citata comunicazione dell'11.11.2020 (cfr. doc. n. 92 di parte ricorrente e doc. n. 39 di parte resistente, cit., in cui parte ricorrente ha labialmente comunicato che
“…in data 06-11-2020 non ha potuto portare a termine, per problemi tecnici, la costituzione telematica di nuovo procuratore nei seguenti giudizi: […]”).
A tal fine, in particolare, non può assumere rilievo decisivo il “fermo immagine del portale invio documenti” in atti, giacché da tale documento – in disparte ogni ulteriore considerazione – non emerge ex se la prova del tentativo di invio di tali costituzioni di nuovo procuratore, nonché dell'omesso perfezionamento di tali asseriti depositi per problemi tecnici non imputabili alla stessa ricorrente (cfr. doc. n. 49 di parte ricorrente, recante peraltro la data del 6.11.2020 solamente con riguardo al fascicolo n. 324/2018 con l'indicazione dello stato “bozza”).
26 Stante quanto sopra, appare dunque configurabile sotto tale profilo la contestata
“...negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati” ex art. 59 co. 3 lett. c) del CCNL del
21.5.2018.
3.4.5. Quanto al secondo profilo (id est: inosservanza delle disposizioni di servizio e omessa predisposizione degli adempimenti richiesti in relazione ai fascicoli indicati nella lettera di contestazione), occorre innanzitutto richiamare la documentazione in atti.
Con nota prot. n. 320763 del 21.10.2020, avente a oggetto “Richiesta fruizione congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 80, comma 2, L. n. 388/2000 ed art. 42, comma 5°, D.Lgs. 151/2001”, il Direttore della Direzione Affari Legali del CP_1 resistente ha esposto quanto segue alla ricorrente: “Riscontro la sua richiesta di fruizione del congedo straordinario retribuito ex art. 80, comma 2°, L. n. 388/2000 ed art. 42, comma 5°, D.Lgs. n. 151/2001 a far data dal 9 novembre al 18 dicembre, e, pertanto, invito la S.V. a volere predisporre gli atti di costituzione e tutti gli adempimenti processuali riguardanti le cause alla stessa assegnate relative al periodo di fruizione del congedo straordinario, nonché a volere attivarsi per la sostituzione nelle udienze che si terranno nel predetto periodo” (cfr. doc. n. 37 di parte ricorrente e doc. n. 33 di parte resistente).
Con nota prot. n. 322415 del 22.10.2020, in riscontro alla predetta nota, la ricorrente ha rappresentato quanto segue: “…la sottoscritta risulta già costituita in quasi tutte le cause assegnate alla stessa, relative al periodo di fruizione del congedo straordinario richiesto. Sta ultimando di predisporre la costituzione in giudizio per le cause relative al mese di dicembre in cui è stata già fissata l'udienza. Si restituiscono, invece, le cause per cui non è stata ancora fissata l'udienza e precisamente quelle indicate appresso: […]”, indicando quindi le cause di cui ai nn. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11 della superiore elencazione contenuta nella contestazione disciplinare (cfr. doc. n. 38 di parte ricorrente e doc. n. 34 di parte resistente).
In calce alla predetta nota, il Direttore della Direzione Affari Legali dell'Ente resistente ha ribadito che “Le cause rimangono assegnate alla S.V. che provvederà per il tramite della sua collaboratrice a depositare le costituzioni presso le curie indicate sopra ed a verificare le date di udienza in modo da provvedere alla sostituzione in udienza” (cfr. doc. n. 38 di parte ricorrente e doc. n. 34 di parte resistente, cit.).
Con successiva nota prot. n. 322917 del 22.10.2020, la ricorrente ha ribadito la propria richiesta di restituzione “…relativamente alle cause non ancora iscritte a ruolo”, precisando sul punto che “…la restituzione delle pratiche già assegnate alla scrivente e
27 per le quali non è ancora fissata la data d'udienza è motivata dal fatto che la sottoscritta, nella rimanente settimana in cui è in servizio (tenuto anche conto che è in permesso L. 104 nei giorni 2, 4 e 5 novembre 2020), oltre seguire le udienze per i giudizi curati dalla stessa e, qualche volta, andare in sostituzione dell'avv. Perez (doc 51 e 52 agenda avv.ta
, al momento non presente in Ufficio, deve predisporre la costituzione in giudizio Pt_1 in n. 11 cause, di cui 6 dinanzi al Tribunale ed, inoltre, costituirsi come nuovo procuratore in n. 12 giudizi. […]” (cfr. doc. n. 39 di parte ricorrente e doc. n. 35 di parte resistente).
In calce alla predetta nota, in data 23.10.2020 il Direttore della Direzione ha ribadito che “Se la S.V. ha già predisposto le costituzioni trattandosi di controllare la data d'udienza, incombenza che può essere svolta dalla sua collaboratrice (sic!), le cause CP_ rimangono assegnate ad ” (cfr. doc. n. 39 di parte ricorrente e doc. n. 35 di parte resistente, cit.).
Infine, con nota prot. n. 342344 del 6.11.2020, la ricorrente ha riconsegnato “…i seguenti fascicoli relativi a giudizi non ancora iscritti a ruolo per i quali deve essere predisposta la costituzione [id est: procedimenti nn. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11 della elencazione contenuta nella contestazione disciplinare]”, procedendo altresì alla restituzione dei
“…fascicoli relativi ai sottoindicati giudizi, per i quali, per mancanza di tempo, non si è potuta effettuare la costituzione [id est: procedimenti nn. 3, 5, 6, 8, 12, 13 della elencazione contenuta nella contestazione disciplinare]” per i quali risultano ivi specificate le relative date di udienza, rientranti nel previsto periodo di fruizione del congedo straordinario dal 9.11.2020 al 18.12.2020 (cfr. doc. n. 40 di parte ricorrente e doc. n. 36 di parte resistente).
3.4.6. Ebbene, mentre la restituzione in data 6.11.2020 delle pratiche inevase relative ai procedimenti nn. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11 della elencazione contenuta nella contestazione del 3.12.2020 appare priva di significativo rilievo disciplinare, la contestuale restituzione delle pratiche inevase relative ai restanti procedimenti nn. 3, 5, 6, 8, 12, 13 ivi indicati appare invece disciplinarmente rilevante.
Quanto alla predetta restituzione dei procedimenti nn. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11 della suindicata elencazione, per un verso, non risulta compiutamente dimostrato che – siccome dedotto da parte resistente nella propria memoria difensiva – “…contrariamente a quanto asserito dalla stessa nella sopra indicata nota prot. n. 322415 del 22 ottobre 2020, in cui si affermava che non fossero ancora state fissate le date di udienza, i fascicoli venivano consegnati con l'indicazione, vergata dallo stesso avv. della fissazione della data Pt_1 di udienza. […]” (cfr. ivi pagg. 22 e 27).
28 Per altro verso, nella risposta annotata in calce alla predetta richiesta della ricorrente di restituzione “…relativamente alle cause non ancora iscritte a ruolo” prot. n.
322917 del 22.10.2020, il Direttore della Direzione Affari Legali – come detto – ha disposto che “…le cause rimangono assegnate” alla ricorrente “…Se la S.V. ha già predisposto le costituzioni trattandosi di controllare la data d'udienza…” (cfr. doc. n. 39 di parte ricorrente e doc. n. 35 di parte resistente, cit.).
Nella specie, siccome sostanzialmente incontestato tra le parti, alla riconsegna dei predetti fascicoli in data 6.11.2020 non risultava ancora predisposta la costituzione, sicché rispetto a tali procedimenti non appare configurabile la permanente assegnazione in capo alla ricorrente disposta in data 23.10.2020 e, quindi, la rilevanza disciplinare – con limitato riferimento a tale profilo – della condotta ascritta alla predetta.
3.4.7. Come sopra evidenziato, invece, l'addebito disciplinare appare sussistente con riguardo alla mancata tempestiva evasione, senza alcuna dimostrata e apprezzabile giustificazione, delle ulteriori sei pratiche indicate nella lettera di contestazione del
3.12.2020 (nn. 3, 5, 6, 8, 12, 13 dell'elencazione) e per le quali – siccome incontestato tra le parti e risultante dalla citata nota di parte ricorrente del 6.11.2020 – risultava già fissata la data di udienza, ricompresa nel periodo di fruizione del congedo straordinario dal
9.11.2020 al 18.12.2020.
Con riferimento a tali fascicoli, infatti, nella citata nota di restituzione del
6.11.2020 la ricorrente ha solo genericamente dedotto che “…Si consegnano, altresì, i fascicoli relativi ai sottoindicati giudizi, per i quali, per mancanza di tempo, non si è potuta effettuare la costituzione. […]” (cfr. doc. n. 40 di parte ricorrente e doc. n. 36 di parte resistente).
A fronte di ciò, neppure nel presente giudizio la ricorrente ha sufficientemente allegato e dimostrato le ragioni per le quali, nel complessivo arco di tempo dal 30.7.2020
(data del rientro in servizio) al 6.11.2020 (data della restituzione dei fascicoli) non ha potuto predisporre la costituzione con riguardo a tutti gli anzidetti procedimenti, risultando gli stessi assegnati alla ricorrente rispettivamente in data 29.7.2020, 16.6.2020, 12.2.2020,
7.7.2020, 8.4.2020 e 7.4.2020 (cfr. contestazione disciplinare del 3.12.2020, non specificamente contestata sul punto) e la cui udienza risultava fissata nel periodo di programmato congedo straordinario (cfr. nota di restituzione del 6.11.2020, cit.).
Sotto tale profilo, in particolare, non appaiono decisive le deduzioni svolte dalla ricorrente nell'atto introduttivo con riguardo sia ai giorni di ferie e permessi fruiti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 sia alla generica esigenza ivi dedotta di “…far
29 fronte alle scadenze più immediate”, non risultando compiutamente descritta e documentata l'effettiva attività svolta dalla ricorrente nell'intero periodo in esame (id est: dal 30.7.2020 al 6.11.2020) ed essendo nel resto insufficiente il solo riferimento alla
“…costituzione davanti il Tribunale di Catania, il 25 agosto, nel giudizio promosso dal richiedente asilo […]” (cfr. pagg. 25 e 26 del ricorso).
Stante quanto sopra, anche con riguardo alla superiore condotta inadempiente aspetto dunque configurabile la contestata violazione disciplinare, sub specie di
“inosservanza delle disposizioni di servizio” e di “...negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati” ex art. 59 co. 3 lett. a) e c) del CCNL del 21.5.2018.
3.4.8. Sulla base della superiore ricostruzione, reputa dunque questo giudicante che
– nei predetti termini – l'anzidetta condotta contestata alla ricorrente (id est: omessa predisposizione degli atti di costituzione in giudizio nei procedimenti indicati ai nn. 3, 5, 6,
8, 12, 13 dell'elencazione contenuta nella lettera di contestazione e per i quali la data di udienza rientrava nel periodo di fruizione del congedo, nonché omessa costituzione in giudizio nei sei procedimenti riassegnati alla ricorrente a dicembre 2019, gennaio 2020 e maggio 2020 “…perché patrocinati da Avvocati posti in quiescenza oppure non più in servizio presso la Direzione Affari Legali”) sia materialmente sussistente, oltreché connotata dal necessario coefficiente psicologico, e disciplinarmente rilevante, poiché CP_ posta in essere in violazione delle richiamate “disposizioni di servizio” fornite dall' CP_ resistente dell' resistente in data 21-23.10.2020 e configurante un'ipotesi di negligente esecuzione dei compiti assegnati.
La stessa, concernendo un'ipotesi di “inosservanza delle disposizioni di servizio” e di “negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati”, appare dunque sussumibile – quantomeno – nelle ipotesi sanzionatorie dell'art. 59 co. 3 lett. a) e c) del CCNL, siccome individuate dall'Amministrazione resistente.
3.4.9. A fronte della superiore ricostruzione fattuale, invece, non appare sufficientemente dimostrata la dedotta “particolare gravità delle mancanze previste al comma 3” richiesta dall'art. 59 co. 4 lett. b) del CCNL per l'applicazione della disposta
“…sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni”.
A tal fine occorre infatti evidenziare che, per un verso, la condotta ascritta alla CP_ ricorrente non ha cagionato alcun danno in capo all' resistente, tantomeno grave
(come peraltro riconosciuto nello stesso provvedimento sanzionatorio); per altro verso, la limitazione della rilevanza disciplinare ai soli fascicoli inevasi per i quali risultava già
30 fissata l'udienza e il breve lasso di tempo intercorso tra l'ordine di servizio del 21.10.2020
e l'inizio del periodo di congedo in data 9.11.2020 escludono viepiù il connotato di
“particolare gravità”, invece riconosciuto dal resistente per l'applicazione della CP_1 sanzione della sospensione per due giorni ex art. 59 co. 4 lett. b) del CCNL.
Ebbene, tenuto conto dei criteri generali fissati dal citato art. 59 co. 1 CCNL per la determinazione del tipo e dell'entità della sanzione, del grado di negligenza riscontrato e dell'assenza di concreti danni subiti dall'Amministrazione resistente, nella specie appare maggiormente conforme al “principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni” la sanzione disciplinare della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione (quale sanzione “massima” prevista dal richiamato art. 59 co. 3 CCNL per le anzidette ipotesi disciplinari previste alle lettere a) e c)).
3.4.10. Stante quanto sopra, va pertanto annullata – per difetto di proporzionalità – la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due” irrogata dal resistente con la nota prot. n. 03/327 del 31.3.2021, con conseguente CP_1 rideterminazione della stessa nella “multa di importo pari a quattro ore di retribuzione” in applicazione dell'art. 63 co. 2 bis D.Lgs. 165/2001.
Ed invero, il richiamato art. 63 co. 2 bis D.Lgs. 165/2001 ha stabilito che “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito “In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - il quale prevede che, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice "può rideterminare la sanzione", tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato -, va interpretato nel senso che il giudice ha il potere/dovere di rimodulare la predetta sanzione, anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione, in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere in questione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall'illecito” (cfr. C. Cass. sez. lav. n. 10236/2023).
Stante quanto sopra, in definitiva, la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due” irrogata dal resistente con la nota CP_1
31 prot. n. 03/327 del 31.3.2021 deve essere annullata e rideterminata nella più lieve misura sanzionatoria della “multa di importo pari a quattro ore di retribuzione”.
Da ciò discende altresì, anche in via riparativa del danno patrimoniale, il diritto della ricorrente alla restituzione della differenza tra il maggiore importo trattenuto sulla retribuzione in relazione ai due giorni di sospensione e il minore importo dovuto a titolo di
“multa di importo pari a quattro ore di retribuzione”.
3.5. Valutazione delle performance.
Come sopra evidenziato, dalla cessazione del rapporto di lavoro di lavoro de quo in data 1.7.2022 discende la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente con riguardo a tutte le domande prive di finalità economiche e risarcitorie, tra cui – per quel che qui rileva – anche la domanda concernente la “valutazione delle performance” e la conseguente richiesta di annullamento delle “…schede di valutazione anno 2019 e 2020”.
Come emerge dall'atto introduttivo, infatti, la ricorrente non ha fatto discendere alcuna conseguenza economica dalle deduzioni svolte sulla predetta “valutazione delle performance”, avendo ricollegato le proprie pretese risarcitorie – unicamente – “…alla adozione delle contestazioni” disciplinari.
3.6. Risarcimento danni.
3.6.1. Ciò posto in ordine alla parziale illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate con note prot. n. 03/3 del 5.1.2021 e n. 03/327 del 31.3.2021 (con precipuo riferimento alla tipologia di sanzione disciplinare applicabile) e al conseguente diritto di parte ricorrente a conseguire – anche a titolo risarcitorio – la differenza tra la retribuzione non percepita per il periodo di illegittima sospensione dal servizio e l'importo dovuto a titolo di “multa di importo pari a quattro ore di retribuzione”, va invece esaminata e disattesa l'ulteriore domanda attorea volta al risarcimento dell'asserito danno subito.
Come sopra evidenziato, nella specie la ricorrente ha fondato la propria pretesa risarcitoria solamente sulla prospettata illegittimità delle sanzioni disciplinari impugnate.
Sotto tale profilo, infatti, nell'atto introduttivo è stato dedotto che
“…Conseguentemente alla adozione delle contestazioni, la ricorrente ha subito un notevole danno, che ha minato la propria tranquillità psicofisica. […]” (cfr. ivi pagg. 36 e
37).
L'assunto attoreo è infondato.
3.6.2. A tal fine occorre innanzitutto ribadire che risultano comprovate – seppure nei termini suindicati – le condotte disciplinarmente rilevanti ascritte alla ricorrente, sicché sotto questo profilo non possono di per sé reputarsi illegittimi – e dunque fonte di eventuali
32 danni risarcibili – i suindicati procedimenti disciplinari attivati nei confronti della ricorrente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, d'altronde, “In tema di mobbing, va esclusa la sussistenza di una condotta persecutoria nella contestazione di una serie di addebiti al lavoratore (rientro in azienda, dopo le festività di fine anno, in ritardo;
abbandono del posto di lavoro;
non corretta esecuzione delle prestazioni lavorative;
"disordine nella postazione di lavoro"; assenza non giustificata) allorché in nessuno dei casi specificamente presi in considerazione risulti l'assoluta insussistenza degli addebiti,
l'evidente sproporzione dei richiami o altro sintomo che consenta di ravvisarvi un carattere meramente pretestuoso o discriminatorio, atteso che l'intento persecutorio del datore di lavoro non può ricavarsi dalle iniziative disciplinari poste in essere dal medesimo, avverso le quali è pur sempre consentito al lavoratore tutelare le proprie ragioni attraverso gli specifici rimedi apprestati dalla legge.” (cfr. C. Cass. 11547/2015, richiamata anche da parte resistente).
3.6.3. A prescindere da quanto sopra e stante il carattere dirimente, occorre inoltre osservare che parte ricorrente, pur essendone onerata, non ha specificamente allegato e provato gli – asseriti – danni non patrimoniali solo genericamente dedotti in ricorso (sub specie di danno alla “…propria tranquillità psicofisica”), senza neppure la specifica indicazione dei criteri di calcolo con cui gli stessi avrebbero dovuto essere computati.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei « danni subiti e subendi », quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile.
Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. C. Cass. 13328/2015; cfr. altresì, seppure con riguardo a differenti fattispecie, C. Cass. 17214/2016, C. Cass. 3485/2016, C.
Cass. 23837/2015, C. Cass. 24718/2011, C. Cass. 23146/2016 e C. Cass. 28810/2020 secondo cui, in particolare, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al
33 risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio
(di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno». Ciò comporta che «tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”).
3.6.4. Nella specie, come detto, la ricorrente non ha sufficientemente allegato e – soprattutto – provato significativi elementi in merito alla sussistenza, all'esatta consistenza e all'entità di tali danni e ai relativi criteri di calcolo, nonché alla configurabilità del nesso causale tra questi e la condotta ascritta alla parte convenuta.
Ed invero, parte ricorrente non ha chiesto di provare – e quindi provato – specifiche e decisive circostante concernenti il lamentato danno non patrimoniale (id est: lesione della
“propria tranquillità psicofisica”) in ipotesi subito in conseguenza della condotta CP_ addebitata all' resistente, non avendo neppure formulato specifici capitoli di prova a tal fine e dovendosi pertanto reputare generiche e indimostrate le allegazioni contenute sul punto nell'atto introduttivo (cfr. ivi pag. 37).
Sotto tale profilo, in particolare, nell'atto introduttivo è stato solo genericamente dedotto che “…fin dalla prima contestazione, l'avv.ta ha avuto problemi al Pt_1 sonno, con conseguente insonnia, nevrosi, ansia e tachicardie”, che “…Detti sintomi venivano certificati dal dott. , medico chirurgo e specialista in psichiatria Persona_5
(doc 79, 106, 107)”, che (“…essendo la ricorrente madre di un giovane adulto autistico di trentacinque anni”) “…La persecuzione subita dalla ricorrente ha certamente aumentato lo stress sia personale che del figlio ” e che “…Detto stress ha causato e causa un CP_23 rilevante danno, conseguenza diretta delle contestazioni e vessazioni lavorative, che deve essere risarcito” (cfr. pag. 37).
Né, a fronte di ciò, la richiamata documentazione in atti appare sufficiente a suffragare l'asserita sussistenza di un danno non patrimoniale subito dalla ricorrente (anche CP_ sub specie di nesso causale con la condotta ascritta all' resistente).
34 Ed infatti, mentre l'allegato n. 79 consiste in un certificato medico privo di indicazione delle eventuali cause della “nevrosi ansiosa a decorso cronico” ivi indicata e peraltro di data antecedente rispetto alla prima contestazione disciplinare (id est: certificato medico datato 29.8.2020 e prima contestazione disciplinare del 9.9.2020), gli allegati 106 e
107 consistono solamente in una ricetta elettronica del 12.11.2020 e una ricevuta di pagamento per “prestazioni di intramoenia” e del 19.11.2020, senza alcuna ulteriore e decisiva specificazione.
Sul punto va altresì precisato che non risulta neppure ipotizzata nell'atto introduttivo la configurabilità di un danno “alla dignità personale”, né risultano tempestivamente prospettate e dimostrate specifiche modalità di irrogazione ed esecuzione delle sanzioni idonee a suffragare la sussistenza di tale tipologia di danno (sicché non appare neppure decisivo il richiamo da ultimo effettuato da parte ricorrente alla sentenza n.
25114/2024 della Suprema Corte, stante peraltro la diversità delle fattispecie considerate).
A tal fine, inoltre, non possono assumere rilievo le – inammissibili – deduzioni svolte dalla ricorrente nei successivi scritti difensivi con riguardo a ulteriori tipologie di danni e a circostanze distinte e successive rispetto a quelle ritualmente allegate nell'atto introduttivo.
Sotto tale profilo, a fronte dell'unica domanda risarcitoria formulata in ricorso e concernente la lesione della “…propria tranquillità psicofisica”, appaiono infatti inammissibili – giacché tardivamente formulate – le successive pretese risarcitorie per asseriti danni non patrimoniali “…alla propria immagine e dignità di lavoratore”, alla
“…propria professionalità e dignità di , ovvero anche patrimoniali per essersi Pt_6
“…vista costretta ad andare in pensione anticipatamente (pagando quasi ventimila euro per riscattare i tre anni mancanti per la c.d. quota cento), senza quell'alta professionalità, che le avrebbe determinato una maggiorazione stipendiale di circa 500,00 euro/mese.
[…]” (cfr., da ultimo, note di parte ricorrente del 17.6.2025).
3.6.5. Alla predetta carenza assertiva e probatoria dell'atto introduttivo, infine, non può supplirsi né attraverso una CTU medico-legale giacché meramente esplorativa, né attraverso una valutazione equitativa.
Quanto al primo aspetto, la Suprema Corte ha evidenziato che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed
35 è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. C. Cass. 30218/2017, C.
Cass. 10373/2019 e C. Cass. 3130/2011).
Quanto al secondo aspetto, la Corte di Cassazione ha osservato che “Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa dello stesso considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrare l'« an debeatur » del diritto al risarcimento” (cfr. C. Cass. 24146/2020).
3.6.6. Atteso quanto sopra, la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente nell'atto introduttivo (punto n. 6) appare infondata e va pertanto rigettata.
Stante l'insussistenza dei danni non patrimoniali lamentati in ricorso, non si ravvisano neppure i presupposti per disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche considerato che l'annullamento e rideterminazione delle sanzioni disciplinari del
5.1.2021 e del 31.3.2021 – nei termini suindicati – costituisce misura idonea a reintegrare pienamente la posizione giuridica della ricorrente.
4. Spese.
Stante l'accoglimento solamente parziale del ricorso, nonché tenuto conto della complessità e peculiarità della fattispecie in esame, le spese di lite possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo alle domande volte a “ordinare al la Controparte_1 cancellazione dell'iscrizione nel fascicolo personale della dipendente”, a “annullare le schede di valutazione anno 2019 e 2020”, a “ordinare, altresì, la cancellazione e rettifica di quanto inserito e indicato nell'elenco mensile del Gruppo di lavoro per l'attuazione ed il controllo della regolarità amministrativa” e a “ordinare la cancellazione delle sanzioni dall'Albo Pretorio, con conseguente pubblicazione e visibilità della sentenza”;
36 annulla, per le ragioni di cui in parte motiva, la sanzione disciplinare irrogata con nota prot. n. 03/3 del 5.1.2021; annulla, per le ragioni di cui in parte motiva, la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due” irrogata con nota prot. n. 03/327 del
31.3.2021 e ridetermina la sanzione disciplinare nella più lieve misura sanzionatoria della
“multa di importo pari a quattro ore di retribuzione”; condanna, per l'effetto, il resistente a corrispondere a parte ricorrente la CP_1 differenza tra la retribuzione non erogata nel periodo di illegittima sospensione e la multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 17 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 15.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5544/2021 R.G.L., avente a oggetto sanzioni disciplinari conservative e risarcimento del danno,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Nunzio Condorelli Caff;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Controparte_1
Maria Pia Di Primo;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 23.9.2021, parte ricorrente ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…// annullare tutte le contestazioni di addebito e irrogazioni di sanzioni disciplinari, come meglio indicati sopra, inerenti ai doc
1, 2, e 3, e quindi ordinare al la cancellazione dell'iscrizione nel Controparte_1 fascicolo personale della dipendente, e annullare le schede di valutazione anno 2019 e
2020;
///ordinare, altresì, la cancellazione e rettifica di quanto inserito e indicato nell'elenco mensile del Gruppo di lavoro per l'attuazione ed il controllo della regolarità amministrativa
1 ////ordinare la cancellazione delle sanzioni dall'Albo Pretorio, con conseguente pubblicazione e visibilità della sentenza;
/////condannare il alla restituzione delle somme non percepite;
Controparte_1
//////condannare il al risarcimento del danno, materiale e morale Controparte_1 subito dalla ricorrente, pari almeno a 20.000 euro per ciascun provvedimento sanzionatorio, in ogni caso a quella superiore somma che l'Ill.mo Sig. Giudice vorrà quantificare, anche equitativamente.
Con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria difensiva depositata in data 24.1.2022, si è costituito in giudizio il resistente svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, CP_1 le seguenti conclusioni: “…- dichiarare l'infondatezza di tutte le domande articolate e confermare la legittimità dell'operato della P.A. resistente;
- rigettare la richiesta di risarcimento danni;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente procedimento”.
A seguito dell'astensione del magistrato in precedenza titolare, il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto giudicante.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 15.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari.
2.1. Preliminarmente, va disattesa la richiesta attorea volta a “...disporre la invalidità, inammissibilità, incompatibilità della procuratrice dell'Ente stante il fatto che lavora e svolge le proprie mansioni di avvocata nel medesimo Ufficio/Studio della ricorrente” (cfr. note di parte ricorrente del 3.2.2022 e del 26.10.2022).
A tal fine, parte ricorrente ha eccepito “...la incompatibilità, oltre che inopportunità, del procuratore a mezzo del quale l'Ente resistente si è costituito in giudizio”, poiché “...il si costituisce rappresentato e difeso a mezzo dell'avv.ta CP_1
Maria Pia Di Primo, avvocato in servizio presso l'Avvocatura del e, Controparte_1 quindi, collega della ricorrente nel medesimo Ufficio, avv.ta In Parte_1 applicazione del codice deontologico e le norme sulla incompatibilità, l'avv.ta Di Primo avrebbe dovuto ritenersi incompatibile a sostenere la difesa dell'Ente nel presente giudizio, come hanno fatto gli altri colleghi avvocati, tutti in servizio presso l'Avvocatura
2 dell'Ente, id est [lo si ripete] nel medesimo Ufficio” (cfr. note di parte ricorrente del
3.2.2022 e del 26.10.2022, cit.).
Stante il carattere assorbente, va sul punto evidenziato che, da un lato, non risulta compiutamente allegata e documentata da parte ricorrente una concreta o potenziale situazione di conflitto di interesse in capo alla procuratrice dell'Ente resistente, non potendo ciò discendere dalla mera circostanza di essere la predetta “...avvocato in servizio presso l'Avvocatura del e, quindi, collega della ricorrente nel Controparte_1 medesimo Ufficio”; dall'altro lato, l'asserita violazione del codice deontologico non potrebbe comunque determinare di per sé la pretesa “invalidità, inammissibilità, incompatibilità” della costituzione in giudizio del resistente. CP_1
2.2. Sempre in via preliminare, a fronte dell'incontestata cessazione del rapporto di lavoro dall'1.7.2022, va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. di parte ricorrente con riguardo alle domande volte a “…ordinare al CP_1
la cancellazione dell'iscrizione nel fascicolo personale della dipendente”, a
[...]
“…annullare le schede di valutazione anno 2019 e 2020”, a “…ordinare, altresì, la cancellazione e rettifica di quanto inserito e indicato nell'elenco mensile del Gruppo di lavoro per l'attuazione ed il controllo della regolarità amministrativa” e a “…ordinare la cancellazione delle sanzioni dall'Albo Pretorio, con conseguente pubblicazione e visibilità della sentenza”.
2.2.1. Nella specie, la ricorrente ha dedotto nelle note del 30.10.2023 di essere
“…in quiescenza dall'1.7.22” e, pertanto, con ordinanza del 21.6.2024 la causa è stata rinviata ad altra udienza “…onde consentire alle parti di interloquire specificamente in ordine alle distinte domande formulate in ricorso”; alla successiva udienza del 15.10.2024 parte ricorrente ha chiesto “…un termine per potere dedurre in ordine al perdurante interesse ad agire con riguardo alle distinte domande formulate in ricorso a fronte della sopravvenuta quiescenza della ricorrente a decorrere dall'1.7.2022” e, infine, all'udienza del 28.3.2025 i procuratori delle parti hanno discusso “…in merito al perdurante interesse ex art. 100 c.p.c. sulle distinte domande formulate in ricorso a fronte della dedotta circostanza secondo cui “la ricorrente è in quiescenza dall'1.7.22”…” (cfr. ordinanze e verbali di udienza, cit.).
A fronte di ciò, da ultimo, nelle note del 6.6.2025, del 17.6.2025 e del 14.7.2025 parte ricorrente ha genericamente insistito “…nel ricorso introduttivo e negli altri scritti difensivi, da intendersi per intero riportati e riscritti in uno alla stessa”, mentre nelle note del 9.6.2025 il resistente ha evidenziato la “…la sopravvenuta perdita di interesse CP_1
3 alla pronuncia su talune domande”, deducendo quindi che “…A seguito della messa in quiescenza della dipendente a far data dal 1.7.2022, è certamente sopravvenuta una parziale carenza di interesse alla decisione” con riguardo alle domande ivi indicate (cfr. pag. 4, in cui è stato inoltre precisato dal resistente che le sanzioni impugnate CP_1
“…non sono mai stati inserite” nell'Albo Pretorio, sicché anche sotto questo profilo, in difetto di prove contrarie, non appare sussistente l'interesse di parte ricorrente alla predetta domanda di “…cancellazione delle sanzioni dall'Albo Pretorio”).
2.2.2. Stante quanto sopra, va rilevato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della ricorrente con riguardo alle suindicate domande formulate nell'atto introduttivo, poiché postulanti la perdurante sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti, ovvero la configurabilità di risvolti economici – anche di tipo risarcitorio – neppure prospettati nel presente giudizio (cfr. pagg. 36 e 37 del ricorso, in cui il preteso “danno patito” è unicamente ricondotto “…alla adozione delle contestazioni”).
2.2.3. Sul punto, va precisato che l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. costituisce un requisito della domanda, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. C. Cass.
5074/2007, C. Cass. 565/2000).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri” (cfr. Cass. 2051/2011).
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. (Nella specie, un lavoratore, che nel frattempo aveva rassegnato le proprie dimissioni, aveva domandato l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti deducendo il proprio interesse all'accertamento dell'inadempimento datoriale, ma non vi aveva collegato alcuna
4 domanda di condanna o di accertamento del diritto al risarcimento del danno;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso l'interesse ad agire del lavoratore, costituendo l'inadempimento datoriale solo uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno)” (cfr. C. Cass. 6749/2012; cfr. altresì C. Cass. 2057/2019, secondo cui “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire”).
In tal senso, d'altronde, la Suprema Corte ha altresì osservato che “...l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione perché è in relazione a tale decisione - ed in relazione alla domanda originariamente formulata - che tale interesse va valutato” (cfr. C. Cass. S.U. 25278/2006, in motivazione, da ultimo richiamata da C. Cass. 30584/2021).
2.2.4. Ebbene, l'attuale cessazione per quiescenza del rapporto di lavoro e l'assenza di specifiche pretese economiche con riguardo ai superiori profili sono elementi che rendono in atto carente e non attuale la condizione dell'azione di cui all'art. 100 c.p.c. in relazione alle suindicate domande attoree.
Sulla base delle superiori considerazioni, assorbita ogni ulteriore questione, va pertanto dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente con riguardo alle predette domande formulate in ricorso.
2.2.5. Tenuto conto della decurtazione retributiva conseguente alle sanzioni disciplinari della multa e della sospensione dal servizio e – in ogni caso – della conseguente domanda risarcitoria formulata in ricorso, appare invece sussistente l'interesse di parte ricorrente con riguardo all'impugnazione di tutte le sanzioni disciplinari contestate.
3. Merito.
3.1. Ciò posto, occorre dunque verificare la legittimità delle sanzioni disciplinari dedotte in giudizio, nonché delibare la conseguente domanda risarcitoria formulata in ricorso, quale precipuo oggetto del presente procedimento.
5 Stante la diversità delle sanzioni disciplinari impugnate, appare opportuno esaminare separatamente le stesse.
3.2. Sanzione disciplinare prot. n. 03/3 del 5.1.2021.
3.2.1. Siccome incontestato tra le parti, la ricorrente è stata dipendente del
[...]
, con inquadramento in fascia D quale Istruttore Direttivo Legale, sino all'entrata CP_1 in quiescenza dell'1.7.2022.
Con nota prot. n. 268177 del 9.9.2020, il Comune resistente ha formulato nei confronti della ricorrente la seguente contestazione disciplinare: “...In data 28.08.2020 è pervenuta a questo U.P.D. la nota prot. n. 254943, con cui il Direttore della Direzione in indirizzo ha segnalato, per le valutazioni di natura disciplinare, il comportamento da Lei tenuto, in quanto accusata di non essersi costituita da anni nei giudizi innanzi al T.A.R.
In particolare:
• non ha mai avviato la digitalizzazione dei fascicoli cartacei a Lei assegnati;
• non ha mai richiesto la password necessaria per la visione dei fascicoli stessi;
• si è costituita in ritardo nel giudizio promosso per l'esecuzione del giudicato innanzi al dalla società FL Costruzioni con conseguente CP_2 compromissione della difesa dell'Ente per l'importo di euro 715.732,08;
• non ha adeguatamente difeso il nelle cause promosse da e da CP_1 Parte_2
eccependo la prescrizione del credito che era a carico di “ Pt_3 CP_3
, con conseguente condanna dell'Ente alle spese del giudizio.
[...]
Per quanto sopra:
Visto l'art. 42 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Comune, così come novellato dalle Deliberazioni G.C. n. 69 del 28.4.2017 e n. 112 del 10.8.2017;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 03/405 del 25.5.2017, con cui è stato costituito l' ; Controparte_4
Visto il provvedimento dirigenziale n. 03/725 del 30.10.2018, con cui si è proceduto alla sostituzione di due componenti nominati attraverso il provvedimento n. 03/405;
Visto l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75 del
25.5.2017;
Visto l'art. 59 C.C.N.L. del 21 maggio 2018 del personale non dirigente del Comparto
Funzioni Locali;
LE CONTESTIAMO: formale addebito disciplinare per le infrazioni previste dall'art. 59, comma 4, lett. i) del
C.C.N.L. del 21 maggio 2018 del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali,
6 convocandola per il contraddittorio a Sua difesa in data 29/10/2020, alle ore 11,30, presso la Direzione “Risorse Umane e Organizzazione” [...]” (cfr. doc. n. 8 di parte ricorrente e doc. n. 7 di parte resistente).
La ricorrente ha svolto le proprie difese in sede di audizione e con memorie datate
29.10.2020 (cfr. doc. n. 43 di parte ricorrente).
Con nota prot. n. 03/3 del 5.1.2021, a conclusione del procedimento disciplinare in esame, l'UPD del resistente ha irrogato alla ricorrente “...la sanzione disciplinare CP_1 del rimprovero scritto” (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. n. 1 di parte resistente).
A tal fine, l'UPD del resistente, dopo avere richiamato la nota riservata del CP_1
Direttore della Direzione “Affari Legali” e la conseguente contestazione disciplinare del
9.9.2020, nonché le difese svolte dalla ricorrente all'audizione orale e con la memoria scritta in atti, ha esposto le seguenti considerazioni: “...- per ciò che riguarda la mancata digitalizzazione dei fascicoli cartacei assegnati, non emerge, agli atti, che sia stata emanata una disposizione di servizio che possa dare una data certa al predetto obbligo che, inoltre, da quanto rappresentato dall'Avvocato Capo, costituiva un obiettivo assegnato alla dipendente in relazione a una normativa da tempo vigente;
- stesso discorso vale per la mancata richiesta della password necessaria per la visione dei fascicoli stessi, in quanto non risulta, agli atti di questo procedimento, essere stata emessa una disposizione di servizio che possa fornire una data certa sull'obbligo, nonché determinare l'obbligatorietà dell'adempimento;
- riguardo alla costituzione in ritardo nel giudizio promosso per l'esecuzione del giudicato innanzi al T.A.R. dalla società “FL Costruzioni”; esaminata la sentenza del C.G.A., allegata alla nota dell'Avvocato Capo avente prot. 383232 del 07/12/2020, emerge chiaramente che il ricorso in appello proposto dal è stato Controparte_1 determinato dall'errore, commesso dal Collegio del T.A.R., nell'emettere la sentenza n°
229/2020 che ha giudicato “ultra petita”, rispetto alla domanda del ricorrente, dichiarando estinto il ricorso quanto ai crediti maturati fino al 31/12/2017 e accogliendo il ricorso per i crediti maturati successivamente a quella data, quando, invece, l'estinzione riguardava i crediti maturati fino al 31/12/2018, in quanto ricadenti nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, come effettivamente statuito dal C.G.A. nella sentenza n. 1104/2020, che ha accolto la domanda proposta dal Controparte_1
e l'originaria richiesta della “FL Costruzioni”, proposta nel giudizio di CP_5
riguardo ai crediti maturati dal 1° gennaio in poi;
[...]
7 - relativamente alla contestazione sull'inadeguata difesa del nelle cause CP_1 promosse da e da pur condividendo le doglianze esposte dal Direttore Parte_2 Pt_3 della Direzione Affari Legali, si evidenzia quanto segue:
1. per la causa promossa da , l'esiguità della somma non può configurare Parte_2 una mancanza di rilevanza disciplinare che abbia causato un grave danno all'Ente;
2. stesso discorso vale per la causa promossa da Pt_3
Per ciò che attiene alle due predette cause, comunque, la ritiene che il CP_6 abbia titolo di inoltrare, nei confronti della Società di riscossione, un'istanza di CP_1 rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione delle due sentenze del Giudice di
Pace;
- per le predette ragioni, la Commissione, non rilevandosi in nessuno dei casi sopra specificati il grave danno all'Ente, derubrica la violazione indicata nella contestazione di addebito nella violazione di cui all'art. 59, comma 3, lett. c), ed applica alla dipendente la sanzione del rimprovero scritto;
- gli altri fatti che non hanno evidenziato rilievi disciplinari potranno essere, comunque, considerati dal Direttore in sede di valutazione della performance della dipendente. [...]” (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. n. 1 di parte resistente).
Con l'odierno giudizio, parte ricorrente ha impugnato la predetta sanzione disciplinare deducendone l'illegittimità sostanziale, mentre il resistente ha CP_1 ribadito la legittimità della stessa chiedendo il rigetto della domanda attorea.
3.2.2. L'assunto attoreo appare parzialmente fondato nei seguenti termini (con esclusivo riferimento alla tipologia di sanzione applicabile in relazione alla violazione disciplinare comprovata).
Al riguardo, l'art. 59 del CCNL “relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 - 2018” del 21.5.2018 stabilisce che “1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
8 d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
[...]
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
[…]
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all'ente e agli utenti o ai terzi.
[…]”.
3.2.3. Ebbene, a fronte delle deduzioni delle parti, della documentazione in atti e delle motivazioni contenute nel citato provvedimento disciplinare del 5.1.2021, nella
9 specie appare configurabile l'addebitata “negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati”, con precipuo riferimento alla contestata costituzione “...in ritardo nel giudizio promosso per l'esecuzione del giudicato innanzi al dalla società FL CP_2
Costruzioni [...]”.
3.2.4. A tal fine, innanzitutto, non possono assumere rilievo disciplinare le generiche deduzioni contenute nella lettera di contestazione del 9.9.2020 in ordine alla accusa di “...non essersi costituita da anni nei giudizi innanzi al T.A.R.”.
Ed infatti, siccome sostanzialmente confermato dal resistente (cfr. pag. 8 CP_1 della memoria difensiva), la predetta accusa non risulta presa in considerazione nel contestato provvedimento sanzionatorio del 5.1.2021 ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare in esame.
3.2.5. Parimenti, non assume rilievo disciplinare la originaria contestazione concernente l'omesso avvio della “...digitalizzazione dei fascicoli cartacei a Lei assegnati” da parte della ricorrente.
Come evidenziato dal resistente e stante il carattere assorbente, infatti, CP_1
“...Nel provvedimento n. 03/3 del 5.1.2021 la precedente contestazione di mancata digitalizzazione obbligatoria dei fascicoli cartacei assegnati è stata in definitiva archiviata, dopo l'istruzione, per non essere stata individuata “… una disposizione di servizio che possa dare una data certa al predetto obbligo…”.” (cfr. pag. 10 della memoria difensiva).
3.2.6. Per le medesime ragioni, non assume rilievo disciplinare l'originaria contestazione concernente l'omessa richiesta della “...password necessaria per la visione dei fascicoli stessi”.
Anche sotto questo profilo è dirimente osservare che, siccome risultante dal provvedimento sanzionatorio del 5.1.2021 e confermato dal resistente, “...Nel CP_1 provvedimento n. 03/3 del 5.1.2021 anche tale contestazione è stata in definitiva archiviata, dopo l'istruzione, per non essere stata individuata “… una disposizione di servizio che possa dare una data certa al predetto obbligo…”.” (cfr. pag. 11 della memoria difensiva).
3.2.7. Infine, non appare sufficientemente allegata e dimostrata la inadeguata difesa del resistente da parte della ricorrente “...nelle cause promosse da e CP_1 Parte_2 da eccependo la prescrizione del credito che era a carico di “ , Pt_3 Controparte_3 con conseguente condanna dell'Ente alle spese del giudizio” (cfr. contestazione disciplinare in atti).
10 Ed invero, né nella contestazione disciplinare del 9.9.2020 né nel provvedimento sanzionatorio del 5.1.2021 risulta descritta in maniera dettagliata la specifica condotta negligente in ipotesi posta in essere dalla ricorrente sotto tale aspetto.
Né, a tal fine, appare decisiva la generica deduzione contenuta nella memoria difensiva secondo cui la negligenza imputata alla ricorrente è consistita nel non avere
“...curato l'appello nei confronti di per la tardiva notifica delle ordinanze CP_3 ingiunzioni” (cfr. ivi pag. 15), peraltro a fronte delle difese svolte dalla ricorrente sin dall'atto introduttivo (cfr. ivi pagg. 13 e 14).
Sul punto occorre infatti considerare che, per un verso, non risulta allegato un obbligo generalizzato in capo alla ricorrente di appellare tutte le sentenze di primo grado in cui abbia difeso il e lo stesso sia risultato soccombente;
per altro verso, Controparte_1 nella specie non risulta compiutamente allegato e prospettato il probabile esito favore dell'appello omesso, sicché appare indimostrata la contestata negligenza della ricorrente sotto tale profilo.
3.2.8. La sanzionata “negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati”, come detto, appare invece riscontrabile nella addebitata costituzione “...in ritardo nel giudizio promosso per l'esecuzione del giudicato innanzi al dalla società FL CP_2
Costruzioni [...]”, in violazione degli incontestati ordini di servizio prodotti in atti dal resistente (cfr. doc. nn. 19 e 20 di parte resistente). CP_1
In particolare, con “Disposizioni in materia di costituzione” prot. n. 212138 del
30.6.2014 il Direttore della Direzione Affari Legali del ha chiesto “...ai Controparte_1 legali orientati a tali comportamenti, di modificare tale prassi e provvedere celermente alle costituzioni in giudizio mancanti, con atti anche se di forma, che potranno essere successivamente integrati con ulteriori produzioni e memorie esplicative”, precisando che
“...ogni diversa decisione, difforme dalla presente disposizione, mi dovrà essere comunicata con nota scritta, siccome mi dovrà essere segnalato ogni ritardo delle
Direzioni nell'invio delle relazioni di servizio per attivare le relative azioni disciplinari.
[...]” (cfr. doc. n. 19).
Con precipuo riferimento ai giudizi di ottemperanza, inoltre, con “Disposizioni in materia di costituzione” prot. n. 239569 del 22.7.2014 l'Avvocato Capo del Comune resistente ha precisato che “...l'obbligo di costituzione immediata, anche se con memoria di forma, nei giudizi davanti TARS comprende i giudizi aventi per oggetto l'esecuzione di giudicato”, rammentando che “...la costituzione tempestiva consente di avere comunicazione immediata dalla data in cui sarà trattato il ricorso, così da potere chiedere
11 ed ottenere dalla Direzione Ragioneria Generale, che legge per conoscenza, notizie e documenti aggiornati, in ordine ad eventuali mandati di pagamento, adottati durante il non breve lasso di tempo che intercorre tra la data in cui il ricorso è stato avanzato e l'udienza in cui lo stesso sarà trattato, onde eventualmente produrre tempestivamente la documentazione attestante l'avvenuta adozione del mandato di pagamento e evitare, se possibile con tutti gli strumenti difensivi, una condanna alle spese” (cfr. doc. n. 20 di parte resistente).
Nella specie, la ricorrente non ha specificamente confutato di essersi occupata della difesa del resistente nel contenzioso de quo contro la FL Costruzioni, CP_1 avendo al contrario affermato nell'atto introduttivo che “…La esponente ha svolto con il massimo impegno la difesa dell'Ente contro la FL Costruzioni, dal Tribunale Civile
a quello Amministrativo in sede di ottemperanza. […]” (cfr. ivi pag. 12).
A fronte di ciò, la ricorrente non ha tuttavia allegato e documentato la regolare e tempestiva costituzione in giudizio nel predetto giudizio per l'esecuzione di giudicato promosso dalla FL Costruzioni S.r.l., né ha allegato e documentato specifiche ragioni a giustificazione della contestata tardiva costituzione in giudizio, così contravvenendo – per negligenza – alle predette e incontestate disposizioni di servizio in tema di tempestiva costituzione in giudizio (cfr. doc. n. 16 di parte ricorrente, da cui risulta l'invio della costituzione solamente in data 13.1.2020 a fronte della camera di consiglio del 15.1.2020, nonché sentenza n. 229/2020 del Tar Sicilia – sezione staccata di , all. n. 17 di parte CP_1 resistente, da cui risulta la declaratoria di non costituzione in giudizio del CP_1 convenuto nonostante la notifica del ricorso in ottemperanza del 24.4.2019).
Appare dunque configurabile, in relazione a tale profilo, la contestata “...negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati” ex art. 59 co. 3 lett. c) del CCNL del 21.5.2018, non richiedendosi nell'ipotesi in questione neppure la specifica causazione di un danno o di un pericolo di pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi.
Stante quanto sopra, non può dunque assumere decisivo rilievo contrario la mera circostanza che, siccome precisato dallo stesso resistente nel provvedimento CP_1 sanzionatorio del 5.1.2021, “...il ricorso in appello proposto dal è stato Controparte_1 determinato dall'errore, commesso dal Collegio del T.A.R., nell'emettere la sentenza n°
229/2020 che ha giudicato “ultra petita”, rispetto alla domanda del ricorrente, dichiarando estinto il ricorso quanto ai crediti maturati fino al 31/12/2017 e accogliendo il ricorso per i crediti maturati successivamente a quella data, quando, invece, l'estinzione riguardava i crediti maturati fino al 31/12/2018, in quanto ricadenti nella competenza
12 dell'Organismo Straordinario di Liquidazione [...]”, potendo tale circostanza e l'assenza di specifici danni rilevare sul piano della specifica sanzione disciplinare applicabile.
Né, in senso contrario, appare decisivo quanto dedotto da parte ricorrente in ordine alla asserita diversità di trattamento rispetto ai procedimenti indicati nell'atto introduttivo
(cfr. ivi pagg. 12 e 13), non risultando compiutamente allegata e documentata l'identità delle situazioni ivi considerate (sul punto, peraltro, cfr. doc. n. 25 di parte resistente da cui risulta che la mancata costituzione nel procedimento n. 5871/2019 definito con sentenza n.
2298/2019 del giudice di pace di Catania è stata decisa dall'Ente “...al fine di evitare una condanna del anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”). CP_1
Parimenti, non appare rilevante per delibare la legittimità della sanzione disciplinare de qua quanto ulteriormente evidenziato nel citato provvedimento del 5.1.2021 in ordine alla possibile considerazione degli “…altri fatti che non hanno evidenziato rilievi disciplinari […] in sede di valutazione della performance della dipendente”, trattandosi di circostanze estranee e meramente eventuali.
3.2.9. Sulla base della superiore ricostruzione, l'anzidetta condotta contestata alla ricorrente (id est: costituzione “in ritardo nel giudizio promosso per l'esecuzione del giudicato innanzi al T.A.R. dalla società FL Costruzioni […]”) appare dunque materialmente sussistente nei termini sopra precisati, oltreché connotata dal necessario coefficiente psicologico, e disciplinarmente rilevante, poiché posta in essere in violazione delle richiamate “Disposizioni in materia di costituzione” dell'Ente resistente.
La stessa, concernendo un'ipotesi di “negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati”, appare inoltre sussumibile nella contestata ipotesi sanzionatoria dell'art. 59 co.
3 lett. c) del CCNL, siccome individuata dall'Amministrazione resistente.
3.2.10. Ad avviso di questo giudicante, tuttavia, tra l'anzidetta unica infrazione riscontrata e la sanzione disciplinare irrogata difetta il necessario nesso di proporzionalità richiesto ex art. 2106 c.c., tenuto conto dell'insussistenza delle ulteriori condotte originariamente addebitate alla ricorrente, dell'assenza di effettivi danni conseguiti alla tardiva costituzione del nel predetto giudizio conclusosi con la sentenza n. CP_1
229/2020 del Tar di Catania e di quanto riconosciuto dallo stesso resistente nel CP_1 provvedimento sanzionatorio in ordine all'origine dell'“errore” che ha determinato la necessità del ricorso in appello.
Sul punto occorre infatti evidenziare che, per un verso, la ricorrente ha documentato l'effettivo invio – seppure in ritardo – della costituzione in giudizio in data
13 13.1.2020, a fronte della camera di consiglio del 15.1.2020 (cfr. doc. n. 16 e 17 di parte ricorrente e doc. n. 17 di parte resistente).
Per altro verso, come detto, il resistente ha precisato nel provvedimento CP_1 sanzionatorio del 5.1.2021 che “...il ricorso in appello proposto dal è Controparte_1 stato determinato dall'errore, commesso dal Collegio del T.A.R., nell'emettere la sentenza n° 229/2020 che ha giudicato “ultra petita”, rispetto alla domanda del ricorrente, dichiarando estinto il ricorso quanto ai crediti maturati fino al 31/12/2017 e accogliendo il ricorso per i crediti maturati successivamente a quella data, quando, invece, l'estinzione riguardava i crediti maturati fino al 31/12/2018, in quanto ricadenti nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, come effettivamente statuito dal C.G.A. nella sentenza n. 1104/2020, che ha accolto la domanda proposta dal Controparte_1
e l'originaria richiesta della “FL Costruzioni”, proposta nel giudizio di Primo
Grado, riguardo ai crediti maturati dal 1° gennaio in poi [...]”, mentre nella sentenza del
CGA n. 1140/2020 in atti è stato ulteriormente confermato che “...14. Il Collegio nel richiamare il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado esposto al § 1
e ss.) accerta che la domanda avanzata dalla società al tempo ricorrente era circoscritta solo alle somme relative all'anno 2019 in quanto “Con il presente ricorso la FL
Costruzioni chiede il pagamento dei canoni arretrati dal gennaio 2019 (in quanto i canoni arretrati dal mese di maggio 2017 al mese di dicembre 2018 rientrano nella gestione della
Commissione Straordinaria di liquidazione e sono stati oggetti di apposita istanza anche in esecuzione della sentenza 682/2019 sopramenzionata)” […]” (cfr. doc. n. 18 di parte resistente).
Ebbene, tenuto conto dei criteri generali fissati dal citato art. 59 co. 1 CCNL per la determinazione del tipo e dell'entità della sanzione, nonché della mancanza di precedenti sanzionatori, del grado di negligenza riscontrato, dell'assenza di concreti danni subiti dall'Amministrazione resistente e di quanto sopra osservato dal resistente, nella CP_1 specie appare maggiormente conforme al “principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni” la – minima – sanzione disciplinare del rimprovero verbale.
3.2.11. Stante quanto sopra, va pertanto annullata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata dal resistente con la nota prot. n. 03/3 del 5.1.2021, CP_1 non essendovi invece luogo – a fronte della pacifica cessazione del rapporto di lavoro e dell'assenza di diretti effetti patrimoniali discendenti dalle tipologie di sanzioni de quibus – per la concreta rideterminazione della sanzione disciplinare in esame nei predetti termini in applicazione dell'art. 63 co. 2 bis D.Lgs. 165/2001.
14 3.3. Sanzione disciplinare prot. n. 03/138 del 23.2.2021.
3.3.1. Con nota prot. n. 340062 del 5.11.2020, il resistente ha formulato CP_1 nei confronti della ricorrente la seguente contestazione disciplinare: “…In data 15.10.2020
è pervenuta a questo a nota prot. n. 312731, con cui il Direttore della Direzione in CP_7 indirizzo ha segnalato, per le valutazioni di natura disciplinare, il comportamento da Lei tenuto, in quanto accusata di aver erroneamente prodotto in giudizio una diversa notifica inviata a tale e non quella riguardante , che è la parte in ON Parte_4 causa opponente rispetto al predetto verbale elevato al medesimo, ciò ha statuito la Pt_4 condanna dell'Ente.
Per quanto sopra:
Visto l'art. 42 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Comune, così come novellato dalle Deliberazioni G.C. n. 69 del 28.4.2017 e n. 112 del 10.8.2017;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 03/405 del 25.5.2017, con cui è stato costituito l' ; Controparte_4
Visto il provvedimento dirigenziale n. 03/725 del 30.10.2018, con cui si è proceduto alla sostituzione di due componenti nominati attraverso il provvedimento n. 03/405;
Visto l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75 del
25.5.2017;
Visto l'art. 59 C.C.N.L. del 21 maggio 2018 del personale non dirigente del Comparto
Funzioni Locali;
LE CONTESTIAMO: formale addebito disciplinare per le infrazioni previste dall'art. 59, comma 4, lett. i) del
C.C.N.L. del 21 maggio 2018 del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, convocandola per il contraddittorio a Sua difesa in data 26/11/2020, alle ore 12,00, presso la Direzione “Risorse Umane e Organizzazione” [...]” (cfr. doc. n. 24 di parte ricorrente e doc. n. 31 quater di parte resistente).
Come emerge dal provvedimento sanzionatorio del 23.2.2021 in atti, la ricorrente ha svolto le proprie difese in sede di audizione e con memorie scritte (cfr. doc. nn. 23 e 77 di parte ricorrente).
Con nota prot. n. 03/138 del 23.2.2021, a conclusione del procedimento disciplinare in esame, l'UPD del resistente ha irrogato alla ricorrente “...la sanzione CP_1 disciplinare della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente e doc. n. 27 bis di parte resistente).
15 A tal fine, l'UPD del resistente, dopo avere richiamato la nota riservata del CP_1
Direttore della Direzione “Affari Legali” e la conseguente contestazione disciplinare del
5.11.2020, nonché le difese svolte dalla ricorrente all'audizione orale e con la memoria scritta in atti, ha esposto le seguenti considerazioni: “…- La Commissione disciplina, da un attento esame della documentazione acquisita all'esito della istruttoria del presente procedimento disciplinare, ritiene che vi sia stata, da parte dell'Avv. negligenza Pt_1 nell'esecuzione della propria attività professionale in relazione alla difesa nella causa proposta dal Sig. , in quanto non è stata esaminata con attenzione la Parte_4 documentazione agli atti del fascicolo del giudizio e, in particolare: a) l'Avv. si Pt_1 sarebbe dovuta accorgere che la notifica trasmessa dalla Polizia Municipale, riguardante tale nulla aveva a che fare con la controversia in oggetto e, quindi, ON avrebbe dovuto astenersi dal produrla in giudizio;
b) il verbale originario n. 5624390 del
17/10/2014 veniva contestato personalmente al trasgressore dagli Agenti della P.M. e non necessitava, quindi, di alcuna notifica presso la residenza del trasgressore che, come dichiarato dallo stesso durante la redazione del verbale, risultava essere residente a[...]; c) riguardo al successivo verbale – redatto d'ufficio a causa dell'inottemperanza all'invito di presentare i documenti di circolazione presso gli uffici della P.M. – notificato all'indirizzo su citato di Aci S. Antonio, l'Avv. in Pt_1 relazione alla produzione documentale del ricorrente del certificato di residenza in alla via Generale di San Marzano n. 18 dal 30/09/2014 al 28/05/2015, non CP_1 eccepiva che, nel verbale originario del 17 ottobre, il trasgressore, 17 giorni dopo aver cambiato residenza, falsamente dichiarava agli Agenti operanti, sottoscrivendo il verbale stesso, di essere ancora residente ad Aci S. Antonio. Le circostanze sub lett. b) e lett. c) sono state ammesse dall'Avv. nella propria lettera prot. 318978 del 20/10/2020 Pt_1 indirizzata al Direttore della Direzione Affari Legali. Inoltre, durante le operazioni di notifica del successivo verbale n. 9405608 del 12/12/2014, effettuate presso l'indirizzo di residenza che risultava nei pubblici registri, il postino immetteva l'avviso di notifica nella cassetta, circostanza che non ha evidenziato elementi sintomatici dell'avvenuto cambio di residenza. Quindi, l'Avv. avrebbe dovuto argomentare in giudizio circa la Pt_1 correttezza della notifica del verbale effettuata presso la residenza dichiarata dal trasgressore in epoca successiva al cambio di residenza da lui documentato, come per altro risultante dai pubblici registri ai quali la Polizia Municipale fa riferimento in assenza di elementi che facciano presumere un cambio di residenza.
16 - Per quanto sopra, la Commissione ritiene che l'Avv. producendo un atto di Pt_1 notifica non attinente alla causa in esame – che ha indotto in errore il Giudice – e per le ulteriori motivazioni sopra evidenziate, sia stata negligente nel curare la difesa dell'Ente nella citata causa, provocando un danno rappresentato: dalla condanna dell'Ente in primo grado al pagamento delle spese legali;
dalla necessità di impiegare ulteriore tempo/lavoro per valutare l'eventuale proposizione dell'appello; dalle ulteriori spese sostenute dal per la proposizione del gravame consistenti nel pagamento del CP_1 contributo unificato, delle marche da bollo e delle spese di notifica, nonché dal tempo/lavoro per gestire il secondo grado di giudizio, oltre ad un danno all'immagine dell'Ente che, seppur non qualificabile come “danno grave”, si integra nel negativo giudizio sull'efficienza dell'Avvocatura comunale.
- Per tali motivi, la Commissione derubrica la violazione indicata nella lettera di contestazione di addebito nella violazione di cui all'art. 59, comma 3, lett. c), del CCNL di categoria (negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati) ed applica alla dipendente, in ragione degli errori commessi nell'approntare la difesa dell'Ente e del danno sopra descritto, la sanzione della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione. […]” (cfr. doc. n.
2 di parte ricorrente e doc. n. 27 bis di parte resistente, cit.).
Con l'odierno giudizio, parte ricorrente ha impugnato anche la predetta sanzione disciplinare deducendone l'illegittimità sostanziale, mentre il resistente ha CP_1 ribadito la legittimità della stessa chiedendo il rigetto della domanda attorea.
3.3.2. L'assunto attoreo appare infondato.
Ed invero, a fronte delle deduzioni delle parti, della documentazione in atti e delle motivazioni contenute nel citato provvedimento disciplinare del 23.2.2021, nella specie appare configurabile l'addebitata “negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati” tale da giustificare la sanzione disciplinare irrogata, con precipuo riferimento alla contestata produzione “…in giudizio di una diversa notifica inviata a tale e non ON quella riguardante , che è la parte in causa opponente rispetto al predetto Parte_4 verbale elevato al medesimo, ciò ha statuito la condanna dell'Ente [...]”. Pt_4
3.3.3. Sul punto occorre preliminarmente evidenziare che, a fronte della specifica contestazione disciplinare formulata dal resistente in data 5.11.2020, non può CP_1 tenersi conto delle ulteriori e distinte circostanze considerate dall'Ente nel provvedimento sanzionatorio del 23.2.2021, con precipuo riferimento al punto c) ivi considerato (id est: notifica del successivo n. 9405608 del 12.12.2014).
17 Ed infatti, l'art. 7 co. 2 St. Lav. stabilisce al riguardo che “…Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. […]” (cfr., seppure con riguardo all'ipotesi di licenziamento, C. Cass. 31130/2021, secondo cui “Il principio di immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far valere, a sostegno della legittimità del medesimo licenziamento, circostanze nuove rispetto a quelle contestate ed esprime la necessità di correlazione dell'addebito con la sanzione inflitta in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, per cui anche in sede giudiziale la verifica demandata al giudice di merito deve avere ad oggetto le medesime circostanze - non alterate nella loro sostanza fattuale - oggetto di addebito nella lettera di contestazione.”).
Nella specie, come detto, l'originaria contestazione disciplinare del 5.11.2020 concerne unicamente la questione della notifica dell'originario verbale n. 5624390 del
17.10.2024, mentre analoga e specifica contestazione disciplinare non risulta formulata con riguardo alla successiva notifica dell'ulteriore verbale n. 9405608 del 12.12.2014, sicché tale ulteriore circostanza non può essere posta a fondamento della sanzione disciplinare impugnata.
Ne discende che per delibare la legittimità della sanzione disciplinare de qua deve considerarsi lo specifico addebito preventivamente contestato alla ricorrente, concernente – come detto – l'erronea produzione in giudizio di una diversa notifica del verbale n.
5624390 del 17.10.2014 e, dunque, la negligente difesa svolta sotto tale profilo dalla ricorrente nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di conclusosi con la sentenza n. CP_1
1201/2020.
3.3.4. Ciò posto, a fronte della pacifica difesa affidata e svolta dalla ricorrente nel predetto procedimento innanzi al giudice di pace di n. 12423/2019 R.G. (cfr. CP_1 altresì pag. 15 del ricorso), la sanzionata “negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati” appare sufficientemente riscontrabile nella erronea produzione in giudizio da parte della ricorrente di “…una diversa notifica inviata a tale e non ON quella riguardante ”, essendo da ciò conseguito l'accoglimento della Parte_4 predetta opposizione sotto tale aspetto e la condanna dell'Ente resistente al pagamento delle spese di lite (cfr. sentenza n. 1201/2020 del Giudice di Pace di , in atti). CP_1
Quanto al primo profilo, innanzitutto, la ricorrente non ha contestato tale erronea produzione in giudizio della notifica relativa al diverso soggetto in ON luogo del ricorrente , avendo sul punto unicamente dedotto nell'atto Parte_4
18 introduttivo che “…La ricorrente, giusto incarico ricevuto, si costituiva per l'Ente nel giudizio avverso un verbale di contestazione iniziato dal sig. , pendente Parte_4 avanti al Giudice di Pace di , Rg.12423/19, prima udienza 15.2.2020. More solito, CP_1 la documentazione per approntare le difese, con breve descrizione della controversia, veniva consegnata dalla Polizia Municipale di , prot. del 6.2.2020, comunicazione CP_1
31 gennaio precedente (doc 22, otto pagine). La documentazione allegata dalla Polizia
Municipale era composta da una breve descrizione della controversia (pag. 2), nella quale si specificava come erano state effettuate le notifiche, il verbale del 12.12.2014, con le notifiche effettuate all'indirizzo indicato nel verbale di pagina 6, il quale veniva consegnato personalmente al trasgressore, come si evidenzia dalla sua sottoscrizione. A pagina 7 della documentazione, erroneamente l'ufficio della Polizia locale allegava una notifica afferente altro procedimento, che in ogni caso nulla aggiungeva o toglieva alla causa, stante il fatto che il verbale, che trovasi a pagina 6 del doc 22, veniva consegnato personalmente al suo trasgressore al momento della sua redazione, come chiaramente riportato nello stesso. Detta circostanza trovasi ribadita, peraltro, nel verbale d'udienza
(pag. 2 doc 27) dallo stesso difensore del sig. , il quale scrive: “relativamente Pt_4 all'ulteriore notifica...”, riferendosi a quella ultronea, riconoscendo, quindi, che il verbale era già stato contestato nell'immediatezza. […]” (cfr. ivi pagg. 15 e 16).
A fronte di ciò, appare dirimente evidenziare e ribadire che, da un lato, la ricorrente ha erroneamente prodotto in giudizio anche la predetta diversa notifica effettuata ad
(estraneo al giudizio); dall'altro lato, né nella memoria di costituzione ON innanzi al Giudice di Pace né nei successivi verbali di causa la ricorrente ha rilevato l'avvenuta consegna del verbale in esame “…personalmente al suo trasgressore al momento della sua redazione”, siccome solo tardivamente evidenziato dalla stessa nelle successive interlocuzioni con l'Ente resistente (cfr. doc. nn. 25 e 27-32 di parte ricorrente).
Ed infatti, nella “comparsa di costituzione e risposta” innanzi al Giudice di Pace di la ricorrente ha sul punto soltanto dedotto che “…il verbale n. 5624390/14, CP_1 anch'esso regolarmente notificato presso il domicilio dell'attore, risulta successivamente ritirato dallo stesso presso l'ufficio postale. […]”, facendo dunque erroneamente riferimento alla distinta notifica inviata a un soggetto diverso dal ricorrente , senza Pt_4 neppure rilevare l'avvenuta contestazione del verbale al trasgressore nell'immediatezza dei fatti (cfr. doc. n. 25 di parte ricorrente e doc. n. 31 di parte resistente, cit.).
Quanto al secondo profilo, inoltre, tale erronea prospettazione e produzione documentale effettuata dalla ricorrente nel predetto giudizio innanzi al Giudice di Pace
19 appare causalmente connessa – quantomeno in parte – con la statuizione contenuta nella sentenza n. 1201/2020 di accoglimento del ricorso del e condanna dell'Ente Pt_4 resistente al pagamento delle spese di lite (cfr. doc. n. 26 di parte ricorrente e doc. n. 29 di parte resistente).
In particolare, nella citata sentenza n. 1201/2020 il Giudice di Pace di ha CP_1 evidenziato che “…Per quanto attiene il verbale n. 5624390 del 17.10.2014 si rileva che lo stesso non risulta mai essere stato notificato all'interessato; il ha Controparte_1 erroneamente prodotto in giudizio una notifica inviata a tale ON verosimilmente per la notifica di atti che nulla hanno a che vedere con il predetto verbale e la conseguente ingiunzione di pagamento. […]”, così accoglimento il ricorso anche sotto questo aspetto e ponendo le spese di lite a carico del resistente “…cui è imputabile CP_1
l'intervenuta estinzione delle sanzioni amministrative oggetto d'ingiunzione. […]” (cfr. doc. n. 26 di parte ricorrente e doc. n. 29 di parte resistente, cit.).
Sulla base di tali elementi e in relazione a tale addebito, appare dunque configurabile la sanzionata “...negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati” ex art. 59 co. 3 lett. c) del CCNL del 21.5.2018, avendo la ricorrente – come detto – erroneamente prodotto nel giudizio n. 12423/2019 R.G. innanzi al Giudice di Pace di una CP_1 notifica non riferibile al destinatario del verbale impugnato, senza neppure rilevare nella propria memoria di costituzione la contestazione immediata del verbale al trasgressore, anche considerato che si tratta di circostanze evincibili dall'esame della documentazione trasmessa dalla Direzione “Corpo Polizia Municipale” alla ricorrente in data antecedente alla prima udienza fissata nel predetto proc. n. 12423/2019 R.G. (cfr. pagg. 15 e 16 del ricorso e doc. n. 22 ivi allegato).
Stante quanto sopra, non può assumere decisivo rilievo contrario la mera circostanza che tale documentazione (comprensiva della erronea notifica) sia stata trasmessa dalla Direzione “Corpo Polizia Municipale” e che la predetta notifica risulti richiamata nella relazione predisposta, assumendo preminente rilievo le conseguenti e successive verifiche e responsabilità incombenti sull'odierna ricorrente nello studio del fascicolo e nella predisposizione della difesa in giudizio dell'Ente resistente.
Né, a fronte di ciò e della specifica contestazione formulata nei confronti della ricorrente (id est: negligenza nella predisposizione della difesa del nel CP_1 procedimento instaurato dal innanzi al Giudice di Pace di Catania), CP_8 appaiono idonee a escludere la pregressa negligenza ascritta alla ricorrente le successive interlocuzioni intercorse tra la stessa e la Direzione Affari Legali dell'Ente in ordine alla
20 predisposizione dell'appello avverso la predetta sentenza n. 1201/2020 del Giudice di Pace di Catania.
Per le medesime ragioni, non assume rilievo decisivo neppure la successiva sentenza del Tribunale di Catania n. 4037/2023 dell'11.10.2023, con cui è stato accolto l'appello proposto dal avverso la predetta sentenza n. 1201/2020 del Controparte_1
Giudice di Pace di Catania, non emergendo dalla stessa l'insussistenza della contestata negligenza posta in essere dalla ricorrente nella predisposizione della difesa dell'Ente nel giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Catania (cfr. sentenza prodotta in versione non integrale da parte ricorrente in data 30.10.2023).
Anche con riguardo alla sanzione disciplinare de qua, d'altronde, non appare compiutamente allegata e dimostrata una significativa disparità di trattamento rispetto ad altre vicende, risultando sul punto generiche le deduzioni svolte dalla ricorrente nell'atto introduttivo (cfr. ivi pagg. 19 e 20; cfr. altresì pag. 19 della memoria difensiva).
3.3.5. Sulla base della superiore ricostruzione, reputa dunque questo giudicante che l'anzidetta condotta contestata alla ricorrente (id est: “…aver erroneamente prodotto in giudizio una diversa notifica inviata a tale e non quella riguardante ON
, che è la parte in causa opponente rispetto al predetto verbale elevato al Parte_4
medesimo, ciò ha statuito la condanna dell'Ente”) sia materialmente sussistente nei Pt_4 termini sopra precisati, oltreché connotata dal necessario coefficiente psicologico, e disciplinarmente rilevante, poiché contrastante con gli ordinari obblighi di diligenza gravanti sulla ricorrente “…nell'esecuzione dei compiti assegnati”.
La stessa, concernendo un'ipotesi di “negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati”, appare dunque sussumibile nell'ipotesi sanzionatoria dell'art. 59 co. 3 lett. c) del CCNL, siccome individuata dall'Amministrazione resistente nel provvedimento n.
03/138 del 23.2.2021.
Inoltre, fra l'anzidetta infrazione commessa dalla ricorrente e la sanzione conservativa della multa per quattro ore sussiste il necessario nesso di proporzionalità richiesto ex art. 2106 c.c., tenuto conto della rilevanza della condotta ascritta, delle conseguenze dannose cagionate (anche sub specie di accoglimento del ricorso del Pt_4 con condanna alle spese del resistente e conseguente attività di proposizione CP_1 dell'appello avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Catania), nonché in difetto di ulteriori e significativi elementi di segno contrario a tal fine invocati e dimostrati dalla ricorrente nel presente giudizio per attenuare il rilievo della contestata negligenza.
21 Stante quanto sopra e assorbito ogni ulteriore profilo, va pertanto disattesa la censura attorea concernente l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione irrogata con nota prot. n. 03/138 del 23.2.2021, sicché il ricorso va rigettato sul punto.
3.4. Sanzione disciplinare prot. n. 03/327 del 31.3.2021.
3.4.1. Con nota prot. n. 378874 del 3.12.2020, il resistente ha formulato CP_1 nei confronti della ricorrente la seguente contestazione disciplinare: “…In data 16.11.2020
è pervenuta a questo la nota prot. n. 349690, con la quale il Direttore della CP_7
Direzione Affari Legali ha segnalato, per le valutazioni di natura disciplinare, il comportamento da Lei tenuto, in quanto accusata di non aver predisposto la costituzione in giudizio e l'atto di citazione in appello per n. 13 pratiche ad Ella assegnate e da Ella restituite all'Avvocato Capo in data 06/11/2020, non nota prot. n. 343244, contravvenendo alla disposizione di servizio prot. n. 320763 del 21.10.2020, con la quale Ella veniva invitata dal Suo Direttore a predisporre gli atti di costituzione e tutti gli adempimenti processuali riguardanti le cause per le quali erano previsti adempimenti con scadenza coincidente col periodo di fruizione del congedo straordinario da Ella richiesto, ai sensi della L. 388/2000, ovvero dal 09/11/2020 al 18/12/2020, elencate di seguito:
1. – fascicolo assegnato il 16/04/2020 – citazione per l'udienza del Controparte_9
02/11/2020 – mai predisposto costituzione in giudizio o atto di citazione in appello;
2. – fascicolo assegnato il 18/05/2020 – citazione per l'udienza Controparte_10 del 22/12/2020 in attesa di documentazione da Lei mai sollecitata;
3. – fascicolo assegnato il 29/07/2020 – citazione per l'udienza del Controparte_11
10/12/2020, documentazione trasmessa dal Corpo di P.M. il 08/09/2020;
4. – fascicolo assegnato il 24/07/2020 – citazione per l'udienza del Controparte_12
3/12/2020 – in attesa di documentazione da Lei mai sollecitata;
5. – fascicolo assegnato il 16/06/2020 – citazione per Controparte_13
l'udienza del 30/11/2020 – ha fatto decorrere i 20 gg. antecedenti la data di citazione per l'eventuale proposizione di appello incidentale;
6. contro e – fascicolo assegnato il Parte_5 CP_14 Controparte_1
12/02/2020 – citazione per l'udienza del 11/12/2020 – documentazione e giudizio di I grado già presente nel fascicolo sin dall'assegnazione;
7. – fascicolo assegnato il 03/07/2020 – citazione per l'udienza del CP_15
04/11/2020 – mai predisposto costituzione in giudizio o atto di citazione in appello;
22 8. – fascicolo assegnato il 07/07/2020 – citazione per l'udienza Testimone_1 del 09/12/2020 – documentazione da Lei mai sollecitata facendo decorrere i 20 gg. antecedenti la data di citazione;
9. 9. – fascicolo assegnato il 08/10/2020 – citazione per Controparte_16
l'udienza del 18/12/2020 – essendo terzi pignorati la dichiarazione viene effettuata dalle Direzioni competenti;
10. AN AN – fascicolo assegnato il 01/10/2020 – citazione per l'udienza del 20/11/2020 – ha fatto decorrere i 20 gg. antecedenti la data di citazione per l'eventuale proposizione di appello incidentale;
11. – fascicolo assegnato il 02/07/2020 – citazione per l'udienza del Controparte_17
20/11/2020 – ha fatto decorrere i 20 gg. antecedenti la data di citazione per l'eventuale proposizione di appello incidentale;
12. Municipia contro e – fascicolo assegnato il CP_18 Controparte_1
08/04/2020 – citazione per l'udienza del 30/11/2020 – ha fatto decorrere i 20 gg. antecedenti la data di citazione per l'eventuale proposizione di appello incidentale;
13. Municipia contro e – fascicolo assegnato il Controparte_19 Controparte_1
07/04/2020 – citazione per l'udienza del 30/11/2020 – ha fatto decorrere i 20 gg. antecedenti la data di citazione per l'eventuale proposizione di appello incidentale.
Da quanto su descritto si evince che: gli atti di citazione sono stati ad Ella notificati nel periodo Marzo – Ottobre 2020; le procure sono state acquisite ad agosto 2020, tranne una ad ottobre, mentre la documentazione a difesa dell'Ente era già presente nei fascicoli.
Pertanto, Lei, rientrata in servizio in data 30/07/2020, dopo aver fruito del congedo straordinario (L. 388/2000) dal 04/05/2020 al 24/07/2020, avrebbe avuto tutto il tempo per predisporre le comparse di costituzione in attesa della fissazione della data di udienza.
Invece, Ella, nonostante le disposizioni di servizio del Suo Direttore, ha atteso il
06/11/2020 per riconsegnare le pratiche senza avere curato la difesa dell'Ente.
Inoltre, non ha curato la difesa dell'Ente in ulteriori sei giudizi che Le sono stati riassegnati perché patrocinati da Avvocati posti in quiescenza oppure non più in servizio presso la Direzione Affari Legali:
- due a dicembre 2019: c/ ; Persona_2 Controparte_1 [...]
c/ e;
CP_20 Persona_3 Controparte_1
- due a gennaio 2020: c/ e;
c/ CP_3 Per_4 Controparte_1 CP_3
Sabbia e;
Controparte_1
23 - due a maggio 2020: c/ ; c/ Testimone_2 Controparte_1 Testimone_3
e . Controparte_1 CP_3
Per quanto sopra:
Visto l'art. 42 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Comune, così come novellato dalle Deliberazioni G.C. n. 69 del 28.4.2017 e n. 112 del 10.8.2017;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 03/405 del 25.5.2017, con cui è stato costituito l' ; Controparte_4
Visto il provvedimento dirigenziale n. 03/725 del 30.10.2018, con cui si è proceduto alla sostituzione di due componenti nominati attraverso il provvedimento n. 03/405;
Visto l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017;
Visto l'art. 59 C.C.N.L. del 21 maggio 2018 del personale non dirigente del Comparto
Funzioni Locali;
LE CONTESTIAMO: formale addebito disciplinare per le infrazioni previste dall'art. 59, comma 4, lett. i) del
C.C.N.L. del 21 maggio 2018 del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, convocandola per il contraddittorio a Sua difesa in data 14/01/2021, alle ore 12,00, presso la Direzione “Risorse Umane e Organizzazione” [...]” (cfr. doc. n. 67 di parte ricorrente;
cfr. altresì doc. n. 32 di parte resistente).
Come emerge dal provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare prot.
n. 03/327 del 31.3.2021, la ricorrente ha svolto le proprie difese in sede di audizione e con memoria scritta.
Con nota prot. n. 03/327 del 31.3.2021, a conclusione del procedimento disciplinare in esame, l'UPD del resistente ha irrogato alla ricorrente “...la sanzione CP_1 disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due” (cfr. doc. n.
3 di parte ricorrente e doc. n. 31 quinquies di parte resistente).
A tal fine, l'UPD del resistente, dopo avere richiamato la nota del CP_1
Direttore della Direzione “Affari Legali” e la conseguente contestazione disciplinare del
3.12.2020, nonché le difese svolte dalla ricorrente all'audizione orale e con memoria scritta, ha esposto le seguenti considerazioni: “...- dall'istruttoria del presente procedimento non appare integrarsi, così come rappresentato anche dal Direttore della
Direzione “Affari Legali” con nota prot. 349690 del 12.11.2020, il grave danno all'Ente di cui alla lettera i) dell'art. 59, comma 4, del C.C.N.L. 21/05/2018 per il Personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, bensì emerge la particolare gravità delle mancanze, previste dal comma 3 dello stesso articolo, di cui alla lettera a) (inosservanza
24 delle disposizioni di servizio), alla lettera b) (condotta non conforma ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti) e alla lettera c) (negligenze nell'esecuzione dei compiti assegnati);
- la particolare gravità è derivata dal numero di pratiche non evase dalla dipendente senza aver fornito adeguata giustificazione, ovvero delle pratiche indicate nella lettera di contestazione di addebito ai n° 3, n° 4, n° 5, n° 6, n° 9, n° 12 e n°13, nonché delle pratiche relative ai 6 giudizi riassegnati alla dipendente e provenienti da altri colleghi cancellati dall'Albo Speciale. In particolare:
1. per quanto riguarda i 6 giudizi riassegnati alla dipendente, quanto affermato dalla stessa circa un asserito problema tecnico che ha impedito di portare a termine una questione telematica, non è stato debitamente documentato dalla dipendente;
2. riguardo alle cause indicate nella lettera di contestazione coi numeri 3 – 4 – 5 -
6 - 9 - 12 e 13, la lavoratrice non fornisce una giustificazione plausibile per non aver curato gli adempimenti relativi, se non una generica motivazione di mancanza di tempo, evidenziata nella nota prot. n. 342344 del 06/11/2020 indirizzata al Direttore della Direzione “Affari Legali”;
- a nulla poteva valere quanto rappresentato in chiusura della citata nota riguardo alla dichiarazione di disponibilità della dipendente a venire in ufficio, previa autorizzazione del Direttore, per provvedere alla predisposizione delle costituzioni in giudizio dei fascicoli riconsegnati al Direttore, in quanto, come da quest'ultimo rappresentato nella nota in calce alla lettera prot. n° 342344 del 06/11/2020, l'istituto contrattuale del congedo straordinario (ex L. 388/2000) è incompatibile con la presenza in ufficio per l'espletamento dell'attività lavorativa;
- Per tali motivi, ricorrendo le mancanze previste dall'art. 59, comma 3, lettere a), b) e c) del CCNL citato e ricorrendo la particolare gravità di cui all'art. 59, comma 4, lett. b), in ragione del numero di fascicoli per i quali non sono stati curati gli adempimenti previsti, si applica la sanzione prevista dall'art. 59, comma 4, nella misura di due giorni di sospensione. [...]” (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente e doc. n. 31 quinquies di parte resistente, cit.).
Con l'odierno giudizio, parte ricorrente ha impugnato anche la predetta terza sanzione disciplinare deducendone l'illegittimità sostanziale, mentre il resistente CP_1 ha ribadito la legittimità della stessa chiedendo il rigetto della domanda attorea.
3.4.2. L'assunto attoreo appare solo parzialmente fondato.
25 3.4.3. Innanzitutto, a fronte delle deduzioni delle parti e della documentazione in atti, possono reputarsi provati – quantomeno nel loro nucleo essenziale – i fatti contestati alla ricorrente nella citata nota del 3.12.2020, sub specie di ingiustificata omessa costituzione quale nuovo procuratore nei sei giudizi indicati nella lettera di contestazione e di inosservanza alle disposizioni di servizio impartite alla ricorrente dal Direttore della
Direzione Affari Legali con note prot. n. 320763 del 21.10.2020 e n. 322917 del
22.10.2020, almeno con riguardo ai fascicoli per i quali risulta incontestata l'iscrizione a ruolo e la relativa fissazione di udienza.
3.4.4. Quanto al primo profilo (id est: omessa costituzione di parte ricorrente quale CP_ nuova procuratrice dell' resistente) appare sufficiente evidenziare che, per un verso, non risulta specificamente contestata da parte ricorrente l'effettiva riassegnazione di tali sei fascicoli dal dicembre 2019 al maggio 2020 (segnatamente, due a dicembre 2019, due a gennaio 2020 e due a maggio 2020), come dettagliatamente indicati nella lettera di contestazione disciplinare del 3.12.2020 e confermati nella nota di parte ricorrente dell'11.11.2020 in atti (cfr. doc. n. 92 di parte ricorrente e doc. n. 39 di parte resistente, da cui risulta altresì la fissazione delle relative udienze nel periodo del congedo straordinario dal 9.11.2020 al 18.12.2020, ovvero in data immediatamente successiva – 22.12.2020 – con riguardo al solo procedimento n. 324/2018 R.G. del Tribunale civile di Catania).
Per altro verso, la ricorrente non ha né allegato di avere precedentemente tentato il deposito della costituzione di nuovo procuratore nell'ampio lasso di tempo dal dicembre
2019 al 6 novembre 2020 (con esclusione dei periodi di ferie, permessi e congedi fruiti), né compiutamente dimostrato – pur essendone onerata – la sussistenza degli asseriti
“problemi tecnici” verificatisi nella sola giornata del 6.11.2020, siccome genericamente dedotto nella citata comunicazione dell'11.11.2020 (cfr. doc. n. 92 di parte ricorrente e doc. n. 39 di parte resistente, cit., in cui parte ricorrente ha labialmente comunicato che
“…in data 06-11-2020 non ha potuto portare a termine, per problemi tecnici, la costituzione telematica di nuovo procuratore nei seguenti giudizi: […]”).
A tal fine, in particolare, non può assumere rilievo decisivo il “fermo immagine del portale invio documenti” in atti, giacché da tale documento – in disparte ogni ulteriore considerazione – non emerge ex se la prova del tentativo di invio di tali costituzioni di nuovo procuratore, nonché dell'omesso perfezionamento di tali asseriti depositi per problemi tecnici non imputabili alla stessa ricorrente (cfr. doc. n. 49 di parte ricorrente, recante peraltro la data del 6.11.2020 solamente con riguardo al fascicolo n. 324/2018 con l'indicazione dello stato “bozza”).
26 Stante quanto sopra, appare dunque configurabile sotto tale profilo la contestata
“...negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati” ex art. 59 co. 3 lett. c) del CCNL del
21.5.2018.
3.4.5. Quanto al secondo profilo (id est: inosservanza delle disposizioni di servizio e omessa predisposizione degli adempimenti richiesti in relazione ai fascicoli indicati nella lettera di contestazione), occorre innanzitutto richiamare la documentazione in atti.
Con nota prot. n. 320763 del 21.10.2020, avente a oggetto “Richiesta fruizione congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 80, comma 2, L. n. 388/2000 ed art. 42, comma 5°, D.Lgs. 151/2001”, il Direttore della Direzione Affari Legali del CP_1 resistente ha esposto quanto segue alla ricorrente: “Riscontro la sua richiesta di fruizione del congedo straordinario retribuito ex art. 80, comma 2°, L. n. 388/2000 ed art. 42, comma 5°, D.Lgs. n. 151/2001 a far data dal 9 novembre al 18 dicembre, e, pertanto, invito la S.V. a volere predisporre gli atti di costituzione e tutti gli adempimenti processuali riguardanti le cause alla stessa assegnate relative al periodo di fruizione del congedo straordinario, nonché a volere attivarsi per la sostituzione nelle udienze che si terranno nel predetto periodo” (cfr. doc. n. 37 di parte ricorrente e doc. n. 33 di parte resistente).
Con nota prot. n. 322415 del 22.10.2020, in riscontro alla predetta nota, la ricorrente ha rappresentato quanto segue: “…la sottoscritta risulta già costituita in quasi tutte le cause assegnate alla stessa, relative al periodo di fruizione del congedo straordinario richiesto. Sta ultimando di predisporre la costituzione in giudizio per le cause relative al mese di dicembre in cui è stata già fissata l'udienza. Si restituiscono, invece, le cause per cui non è stata ancora fissata l'udienza e precisamente quelle indicate appresso: […]”, indicando quindi le cause di cui ai nn. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11 della superiore elencazione contenuta nella contestazione disciplinare (cfr. doc. n. 38 di parte ricorrente e doc. n. 34 di parte resistente).
In calce alla predetta nota, il Direttore della Direzione Affari Legali dell'Ente resistente ha ribadito che “Le cause rimangono assegnate alla S.V. che provvederà per il tramite della sua collaboratrice a depositare le costituzioni presso le curie indicate sopra ed a verificare le date di udienza in modo da provvedere alla sostituzione in udienza” (cfr. doc. n. 38 di parte ricorrente e doc. n. 34 di parte resistente, cit.).
Con successiva nota prot. n. 322917 del 22.10.2020, la ricorrente ha ribadito la propria richiesta di restituzione “…relativamente alle cause non ancora iscritte a ruolo”, precisando sul punto che “…la restituzione delle pratiche già assegnate alla scrivente e
27 per le quali non è ancora fissata la data d'udienza è motivata dal fatto che la sottoscritta, nella rimanente settimana in cui è in servizio (tenuto anche conto che è in permesso L. 104 nei giorni 2, 4 e 5 novembre 2020), oltre seguire le udienze per i giudizi curati dalla stessa e, qualche volta, andare in sostituzione dell'avv. Perez (doc 51 e 52 agenda avv.ta
, al momento non presente in Ufficio, deve predisporre la costituzione in giudizio Pt_1 in n. 11 cause, di cui 6 dinanzi al Tribunale ed, inoltre, costituirsi come nuovo procuratore in n. 12 giudizi. […]” (cfr. doc. n. 39 di parte ricorrente e doc. n. 35 di parte resistente).
In calce alla predetta nota, in data 23.10.2020 il Direttore della Direzione ha ribadito che “Se la S.V. ha già predisposto le costituzioni trattandosi di controllare la data d'udienza, incombenza che può essere svolta dalla sua collaboratrice (sic!), le cause CP_ rimangono assegnate ad ” (cfr. doc. n. 39 di parte ricorrente e doc. n. 35 di parte resistente, cit.).
Infine, con nota prot. n. 342344 del 6.11.2020, la ricorrente ha riconsegnato “…i seguenti fascicoli relativi a giudizi non ancora iscritti a ruolo per i quali deve essere predisposta la costituzione [id est: procedimenti nn. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11 della elencazione contenuta nella contestazione disciplinare]”, procedendo altresì alla restituzione dei
“…fascicoli relativi ai sottoindicati giudizi, per i quali, per mancanza di tempo, non si è potuta effettuare la costituzione [id est: procedimenti nn. 3, 5, 6, 8, 12, 13 della elencazione contenuta nella contestazione disciplinare]” per i quali risultano ivi specificate le relative date di udienza, rientranti nel previsto periodo di fruizione del congedo straordinario dal 9.11.2020 al 18.12.2020 (cfr. doc. n. 40 di parte ricorrente e doc. n. 36 di parte resistente).
3.4.6. Ebbene, mentre la restituzione in data 6.11.2020 delle pratiche inevase relative ai procedimenti nn. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11 della elencazione contenuta nella contestazione del 3.12.2020 appare priva di significativo rilievo disciplinare, la contestuale restituzione delle pratiche inevase relative ai restanti procedimenti nn. 3, 5, 6, 8, 12, 13 ivi indicati appare invece disciplinarmente rilevante.
Quanto alla predetta restituzione dei procedimenti nn. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11 della suindicata elencazione, per un verso, non risulta compiutamente dimostrato che – siccome dedotto da parte resistente nella propria memoria difensiva – “…contrariamente a quanto asserito dalla stessa nella sopra indicata nota prot. n. 322415 del 22 ottobre 2020, in cui si affermava che non fossero ancora state fissate le date di udienza, i fascicoli venivano consegnati con l'indicazione, vergata dallo stesso avv. della fissazione della data Pt_1 di udienza. […]” (cfr. ivi pagg. 22 e 27).
28 Per altro verso, nella risposta annotata in calce alla predetta richiesta della ricorrente di restituzione “…relativamente alle cause non ancora iscritte a ruolo” prot. n.
322917 del 22.10.2020, il Direttore della Direzione Affari Legali – come detto – ha disposto che “…le cause rimangono assegnate” alla ricorrente “…Se la S.V. ha già predisposto le costituzioni trattandosi di controllare la data d'udienza…” (cfr. doc. n. 39 di parte ricorrente e doc. n. 35 di parte resistente, cit.).
Nella specie, siccome sostanzialmente incontestato tra le parti, alla riconsegna dei predetti fascicoli in data 6.11.2020 non risultava ancora predisposta la costituzione, sicché rispetto a tali procedimenti non appare configurabile la permanente assegnazione in capo alla ricorrente disposta in data 23.10.2020 e, quindi, la rilevanza disciplinare – con limitato riferimento a tale profilo – della condotta ascritta alla predetta.
3.4.7. Come sopra evidenziato, invece, l'addebito disciplinare appare sussistente con riguardo alla mancata tempestiva evasione, senza alcuna dimostrata e apprezzabile giustificazione, delle ulteriori sei pratiche indicate nella lettera di contestazione del
3.12.2020 (nn. 3, 5, 6, 8, 12, 13 dell'elencazione) e per le quali – siccome incontestato tra le parti e risultante dalla citata nota di parte ricorrente del 6.11.2020 – risultava già fissata la data di udienza, ricompresa nel periodo di fruizione del congedo straordinario dal
9.11.2020 al 18.12.2020.
Con riferimento a tali fascicoli, infatti, nella citata nota di restituzione del
6.11.2020 la ricorrente ha solo genericamente dedotto che “…Si consegnano, altresì, i fascicoli relativi ai sottoindicati giudizi, per i quali, per mancanza di tempo, non si è potuta effettuare la costituzione. […]” (cfr. doc. n. 40 di parte ricorrente e doc. n. 36 di parte resistente).
A fronte di ciò, neppure nel presente giudizio la ricorrente ha sufficientemente allegato e dimostrato le ragioni per le quali, nel complessivo arco di tempo dal 30.7.2020
(data del rientro in servizio) al 6.11.2020 (data della restituzione dei fascicoli) non ha potuto predisporre la costituzione con riguardo a tutti gli anzidetti procedimenti, risultando gli stessi assegnati alla ricorrente rispettivamente in data 29.7.2020, 16.6.2020, 12.2.2020,
7.7.2020, 8.4.2020 e 7.4.2020 (cfr. contestazione disciplinare del 3.12.2020, non specificamente contestata sul punto) e la cui udienza risultava fissata nel periodo di programmato congedo straordinario (cfr. nota di restituzione del 6.11.2020, cit.).
Sotto tale profilo, in particolare, non appaiono decisive le deduzioni svolte dalla ricorrente nell'atto introduttivo con riguardo sia ai giorni di ferie e permessi fruiti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 sia alla generica esigenza ivi dedotta di “…far
29 fronte alle scadenze più immediate”, non risultando compiutamente descritta e documentata l'effettiva attività svolta dalla ricorrente nell'intero periodo in esame (id est: dal 30.7.2020 al 6.11.2020) ed essendo nel resto insufficiente il solo riferimento alla
“…costituzione davanti il Tribunale di Catania, il 25 agosto, nel giudizio promosso dal richiedente asilo […]” (cfr. pagg. 25 e 26 del ricorso).
Stante quanto sopra, anche con riguardo alla superiore condotta inadempiente aspetto dunque configurabile la contestata violazione disciplinare, sub specie di
“inosservanza delle disposizioni di servizio” e di “...negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati” ex art. 59 co. 3 lett. a) e c) del CCNL del 21.5.2018.
3.4.8. Sulla base della superiore ricostruzione, reputa dunque questo giudicante che
– nei predetti termini – l'anzidetta condotta contestata alla ricorrente (id est: omessa predisposizione degli atti di costituzione in giudizio nei procedimenti indicati ai nn. 3, 5, 6,
8, 12, 13 dell'elencazione contenuta nella lettera di contestazione e per i quali la data di udienza rientrava nel periodo di fruizione del congedo, nonché omessa costituzione in giudizio nei sei procedimenti riassegnati alla ricorrente a dicembre 2019, gennaio 2020 e maggio 2020 “…perché patrocinati da Avvocati posti in quiescenza oppure non più in servizio presso la Direzione Affari Legali”) sia materialmente sussistente, oltreché connotata dal necessario coefficiente psicologico, e disciplinarmente rilevante, poiché CP_ posta in essere in violazione delle richiamate “disposizioni di servizio” fornite dall' CP_ resistente dell' resistente in data 21-23.10.2020 e configurante un'ipotesi di negligente esecuzione dei compiti assegnati.
La stessa, concernendo un'ipotesi di “inosservanza delle disposizioni di servizio” e di “negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati”, appare dunque sussumibile – quantomeno – nelle ipotesi sanzionatorie dell'art. 59 co. 3 lett. a) e c) del CCNL, siccome individuate dall'Amministrazione resistente.
3.4.9. A fronte della superiore ricostruzione fattuale, invece, non appare sufficientemente dimostrata la dedotta “particolare gravità delle mancanze previste al comma 3” richiesta dall'art. 59 co. 4 lett. b) del CCNL per l'applicazione della disposta
“…sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni”.
A tal fine occorre infatti evidenziare che, per un verso, la condotta ascritta alla CP_ ricorrente non ha cagionato alcun danno in capo all' resistente, tantomeno grave
(come peraltro riconosciuto nello stesso provvedimento sanzionatorio); per altro verso, la limitazione della rilevanza disciplinare ai soli fascicoli inevasi per i quali risultava già
30 fissata l'udienza e il breve lasso di tempo intercorso tra l'ordine di servizio del 21.10.2020
e l'inizio del periodo di congedo in data 9.11.2020 escludono viepiù il connotato di
“particolare gravità”, invece riconosciuto dal resistente per l'applicazione della CP_1 sanzione della sospensione per due giorni ex art. 59 co. 4 lett. b) del CCNL.
Ebbene, tenuto conto dei criteri generali fissati dal citato art. 59 co. 1 CCNL per la determinazione del tipo e dell'entità della sanzione, del grado di negligenza riscontrato e dell'assenza di concreti danni subiti dall'Amministrazione resistente, nella specie appare maggiormente conforme al “principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni” la sanzione disciplinare della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione (quale sanzione “massima” prevista dal richiamato art. 59 co. 3 CCNL per le anzidette ipotesi disciplinari previste alle lettere a) e c)).
3.4.10. Stante quanto sopra, va pertanto annullata – per difetto di proporzionalità – la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due” irrogata dal resistente con la nota prot. n. 03/327 del 31.3.2021, con conseguente CP_1 rideterminazione della stessa nella “multa di importo pari a quattro ore di retribuzione” in applicazione dell'art. 63 co. 2 bis D.Lgs. 165/2001.
Ed invero, il richiamato art. 63 co. 2 bis D.Lgs. 165/2001 ha stabilito che “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito “In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - il quale prevede che, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice "può rideterminare la sanzione", tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato -, va interpretato nel senso che il giudice ha il potere/dovere di rimodulare la predetta sanzione, anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione, in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere in questione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall'illecito” (cfr. C. Cass. sez. lav. n. 10236/2023).
Stante quanto sopra, in definitiva, la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due” irrogata dal resistente con la nota CP_1
31 prot. n. 03/327 del 31.3.2021 deve essere annullata e rideterminata nella più lieve misura sanzionatoria della “multa di importo pari a quattro ore di retribuzione”.
Da ciò discende altresì, anche in via riparativa del danno patrimoniale, il diritto della ricorrente alla restituzione della differenza tra il maggiore importo trattenuto sulla retribuzione in relazione ai due giorni di sospensione e il minore importo dovuto a titolo di
“multa di importo pari a quattro ore di retribuzione”.
3.5. Valutazione delle performance.
Come sopra evidenziato, dalla cessazione del rapporto di lavoro di lavoro de quo in data 1.7.2022 discende la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente con riguardo a tutte le domande prive di finalità economiche e risarcitorie, tra cui – per quel che qui rileva – anche la domanda concernente la “valutazione delle performance” e la conseguente richiesta di annullamento delle “…schede di valutazione anno 2019 e 2020”.
Come emerge dall'atto introduttivo, infatti, la ricorrente non ha fatto discendere alcuna conseguenza economica dalle deduzioni svolte sulla predetta “valutazione delle performance”, avendo ricollegato le proprie pretese risarcitorie – unicamente – “…alla adozione delle contestazioni” disciplinari.
3.6. Risarcimento danni.
3.6.1. Ciò posto in ordine alla parziale illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate con note prot. n. 03/3 del 5.1.2021 e n. 03/327 del 31.3.2021 (con precipuo riferimento alla tipologia di sanzione disciplinare applicabile) e al conseguente diritto di parte ricorrente a conseguire – anche a titolo risarcitorio – la differenza tra la retribuzione non percepita per il periodo di illegittima sospensione dal servizio e l'importo dovuto a titolo di “multa di importo pari a quattro ore di retribuzione”, va invece esaminata e disattesa l'ulteriore domanda attorea volta al risarcimento dell'asserito danno subito.
Come sopra evidenziato, nella specie la ricorrente ha fondato la propria pretesa risarcitoria solamente sulla prospettata illegittimità delle sanzioni disciplinari impugnate.
Sotto tale profilo, infatti, nell'atto introduttivo è stato dedotto che
“…Conseguentemente alla adozione delle contestazioni, la ricorrente ha subito un notevole danno, che ha minato la propria tranquillità psicofisica. […]” (cfr. ivi pagg. 36 e
37).
L'assunto attoreo è infondato.
3.6.2. A tal fine occorre innanzitutto ribadire che risultano comprovate – seppure nei termini suindicati – le condotte disciplinarmente rilevanti ascritte alla ricorrente, sicché sotto questo profilo non possono di per sé reputarsi illegittimi – e dunque fonte di eventuali
32 danni risarcibili – i suindicati procedimenti disciplinari attivati nei confronti della ricorrente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, d'altronde, “In tema di mobbing, va esclusa la sussistenza di una condotta persecutoria nella contestazione di una serie di addebiti al lavoratore (rientro in azienda, dopo le festività di fine anno, in ritardo;
abbandono del posto di lavoro;
non corretta esecuzione delle prestazioni lavorative;
"disordine nella postazione di lavoro"; assenza non giustificata) allorché in nessuno dei casi specificamente presi in considerazione risulti l'assoluta insussistenza degli addebiti,
l'evidente sproporzione dei richiami o altro sintomo che consenta di ravvisarvi un carattere meramente pretestuoso o discriminatorio, atteso che l'intento persecutorio del datore di lavoro non può ricavarsi dalle iniziative disciplinari poste in essere dal medesimo, avverso le quali è pur sempre consentito al lavoratore tutelare le proprie ragioni attraverso gli specifici rimedi apprestati dalla legge.” (cfr. C. Cass. 11547/2015, richiamata anche da parte resistente).
3.6.3. A prescindere da quanto sopra e stante il carattere dirimente, occorre inoltre osservare che parte ricorrente, pur essendone onerata, non ha specificamente allegato e provato gli – asseriti – danni non patrimoniali solo genericamente dedotti in ricorso (sub specie di danno alla “…propria tranquillità psicofisica”), senza neppure la specifica indicazione dei criteri di calcolo con cui gli stessi avrebbero dovuto essere computati.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei « danni subiti e subendi », quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile.
Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. C. Cass. 13328/2015; cfr. altresì, seppure con riguardo a differenti fattispecie, C. Cass. 17214/2016, C. Cass. 3485/2016, C.
Cass. 23837/2015, C. Cass. 24718/2011, C. Cass. 23146/2016 e C. Cass. 28810/2020 secondo cui, in particolare, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al
33 risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio
(di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno». Ciò comporta che «tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”).
3.6.4. Nella specie, come detto, la ricorrente non ha sufficientemente allegato e – soprattutto – provato significativi elementi in merito alla sussistenza, all'esatta consistenza e all'entità di tali danni e ai relativi criteri di calcolo, nonché alla configurabilità del nesso causale tra questi e la condotta ascritta alla parte convenuta.
Ed invero, parte ricorrente non ha chiesto di provare – e quindi provato – specifiche e decisive circostante concernenti il lamentato danno non patrimoniale (id est: lesione della
“propria tranquillità psicofisica”) in ipotesi subito in conseguenza della condotta CP_ addebitata all' resistente, non avendo neppure formulato specifici capitoli di prova a tal fine e dovendosi pertanto reputare generiche e indimostrate le allegazioni contenute sul punto nell'atto introduttivo (cfr. ivi pag. 37).
Sotto tale profilo, in particolare, nell'atto introduttivo è stato solo genericamente dedotto che “…fin dalla prima contestazione, l'avv.ta ha avuto problemi al Pt_1 sonno, con conseguente insonnia, nevrosi, ansia e tachicardie”, che “…Detti sintomi venivano certificati dal dott. , medico chirurgo e specialista in psichiatria Persona_5
(doc 79, 106, 107)”, che (“…essendo la ricorrente madre di un giovane adulto autistico di trentacinque anni”) “…La persecuzione subita dalla ricorrente ha certamente aumentato lo stress sia personale che del figlio ” e che “…Detto stress ha causato e causa un CP_23 rilevante danno, conseguenza diretta delle contestazioni e vessazioni lavorative, che deve essere risarcito” (cfr. pag. 37).
Né, a fronte di ciò, la richiamata documentazione in atti appare sufficiente a suffragare l'asserita sussistenza di un danno non patrimoniale subito dalla ricorrente (anche CP_ sub specie di nesso causale con la condotta ascritta all' resistente).
34 Ed infatti, mentre l'allegato n. 79 consiste in un certificato medico privo di indicazione delle eventuali cause della “nevrosi ansiosa a decorso cronico” ivi indicata e peraltro di data antecedente rispetto alla prima contestazione disciplinare (id est: certificato medico datato 29.8.2020 e prima contestazione disciplinare del 9.9.2020), gli allegati 106 e
107 consistono solamente in una ricetta elettronica del 12.11.2020 e una ricevuta di pagamento per “prestazioni di intramoenia” e del 19.11.2020, senza alcuna ulteriore e decisiva specificazione.
Sul punto va altresì precisato che non risulta neppure ipotizzata nell'atto introduttivo la configurabilità di un danno “alla dignità personale”, né risultano tempestivamente prospettate e dimostrate specifiche modalità di irrogazione ed esecuzione delle sanzioni idonee a suffragare la sussistenza di tale tipologia di danno (sicché non appare neppure decisivo il richiamo da ultimo effettuato da parte ricorrente alla sentenza n.
25114/2024 della Suprema Corte, stante peraltro la diversità delle fattispecie considerate).
A tal fine, inoltre, non possono assumere rilievo le – inammissibili – deduzioni svolte dalla ricorrente nei successivi scritti difensivi con riguardo a ulteriori tipologie di danni e a circostanze distinte e successive rispetto a quelle ritualmente allegate nell'atto introduttivo.
Sotto tale profilo, a fronte dell'unica domanda risarcitoria formulata in ricorso e concernente la lesione della “…propria tranquillità psicofisica”, appaiono infatti inammissibili – giacché tardivamente formulate – le successive pretese risarcitorie per asseriti danni non patrimoniali “…alla propria immagine e dignità di lavoratore”, alla
“…propria professionalità e dignità di , ovvero anche patrimoniali per essersi Pt_6
“…vista costretta ad andare in pensione anticipatamente (pagando quasi ventimila euro per riscattare i tre anni mancanti per la c.d. quota cento), senza quell'alta professionalità, che le avrebbe determinato una maggiorazione stipendiale di circa 500,00 euro/mese.
[…]” (cfr., da ultimo, note di parte ricorrente del 17.6.2025).
3.6.5. Alla predetta carenza assertiva e probatoria dell'atto introduttivo, infine, non può supplirsi né attraverso una CTU medico-legale giacché meramente esplorativa, né attraverso una valutazione equitativa.
Quanto al primo aspetto, la Suprema Corte ha evidenziato che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed
35 è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. C. Cass. 30218/2017, C.
Cass. 10373/2019 e C. Cass. 3130/2011).
Quanto al secondo aspetto, la Corte di Cassazione ha osservato che “Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa dello stesso considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrare l'« an debeatur » del diritto al risarcimento” (cfr. C. Cass. 24146/2020).
3.6.6. Atteso quanto sopra, la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente nell'atto introduttivo (punto n. 6) appare infondata e va pertanto rigettata.
Stante l'insussistenza dei danni non patrimoniali lamentati in ricorso, non si ravvisano neppure i presupposti per disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche considerato che l'annullamento e rideterminazione delle sanzioni disciplinari del
5.1.2021 e del 31.3.2021 – nei termini suindicati – costituisce misura idonea a reintegrare pienamente la posizione giuridica della ricorrente.
4. Spese.
Stante l'accoglimento solamente parziale del ricorso, nonché tenuto conto della complessità e peculiarità della fattispecie in esame, le spese di lite possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo alle domande volte a “ordinare al la Controparte_1 cancellazione dell'iscrizione nel fascicolo personale della dipendente”, a “annullare le schede di valutazione anno 2019 e 2020”, a “ordinare, altresì, la cancellazione e rettifica di quanto inserito e indicato nell'elenco mensile del Gruppo di lavoro per l'attuazione ed il controllo della regolarità amministrativa” e a “ordinare la cancellazione delle sanzioni dall'Albo Pretorio, con conseguente pubblicazione e visibilità della sentenza”;
36 annulla, per le ragioni di cui in parte motiva, la sanzione disciplinare irrogata con nota prot. n. 03/3 del 5.1.2021; annulla, per le ragioni di cui in parte motiva, la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due” irrogata con nota prot. n. 03/327 del
31.3.2021 e ridetermina la sanzione disciplinare nella più lieve misura sanzionatoria della
“multa di importo pari a quattro ore di retribuzione”; condanna, per l'effetto, il resistente a corrispondere a parte ricorrente la CP_1 differenza tra la retribuzione non erogata nel periodo di illegittima sospensione e la multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 17 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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