Versione
15 gennaio 1970
15 gennaio 1970
Art. 114.
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1970, a termini dell' articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , in lire 11.380.000.000.
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1970, a termini dell' articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , in lire 11.380.000.000.