Provvedimento: […] Si costituiva con proprie controdeduzioni il Consorzio che chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, precisando preliminarmente che le contestazioni mosse dal contribuente riguardavano i soli immobili siti in Luogo_1 e Luogo_2 , ragione per cui era legittima la pretesa impositiva azionata con riferimento agli immobili siti in Luogo_3, non formanti oggetto di contestazione ( art.115 c.p.c.). Eccepiva poi che la pulizia dei canali di scolo interni ai terreni di proprietà della ricorrente spetta alla stessa ai sensi dell'art.861 c.c.; che non era stato impugnato il piano di classifica e che sussisteva l'obbligo di contribuzione, essendo gli immobili in questione inclusi nel perimetro di contribuenza;
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