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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/11/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Michele Prencipe - Presidente relatore
2. dott. Alessandra Piliego - Consigliere
3. dott. Oronzo Putignano - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento ex artt. 392 e ss. c.p.c. iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1529, TRA avv. Luigi, quale attore popolare in sostituzione del Pt_1 CP_1 in proprio ex art. 86 c.p.c., con elezione di domicilio nel proprio studio in
[...] alla via Quintino Sella n. 120 nonché all'indirizzo di posta elettronica CP_1 certificata luigi. risultante dai pubblici registri e Email_1 precisamente dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici [ReGIndE],
– attore in riassunzione – E in persona del ministro pro tempore, e Controparte_2
in persona del prefetto pro tempore, contumaci, Controparte_3
– convenuti in riassunzione – in persona del sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato presso l'Avvocatura comunale in alla via Principe Amedeo 26, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. in virtù di mandato a margine Controparte_4 della comparsa di costituzione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositata in data 16/02/2024,
– interventore in riassunzione quale litisconsorte necessario dell'attore in riassunzione ex artt. 9 comma 2° del D.Lg. n. 267/2000 e 81 c.p.c. – Con provvedimento in data 19/11/2024, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni , ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti costituite aveva no precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione, all'esito della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 comma 1° e 190 comma 1° c.p.c. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. LA S ENT ENZ A N. 4089/2017 DEL TRIBUNALE D I BARI IN CO MPOSIZ ION E MONO CRAT IC A. Con sentenza n. 4089/2017, pubblicata in data 10/08/2017, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 3719/2012 R.G., sulle domande proposte da e , Parte_2 Parte_3 quali attori in sostituzione del (il primo) e della CP_1 Parte_4 (entrambi), nei confronti di in persona
[...] Controparte_5 del presidente pro tempore, in persona del Controparte_2 ministro pro tempore, , Controparte_6 in persona del prefetto pro tempore, in persona del sindaco CP_1
Proc. n. 1529/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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pro tempore, in persona del presidente della Giunta provinciale Parte_4 pro tempore, con l'intervento di , in persona del presidente della CP_7 Giunta regionale pro tempore [ e , attori popolari Parte_2 Parte_3 quali sostituti del (il primo) e della (entrambi), CP_1 Parte_4 avevano chiesto al Tribunale di Bari di voler – previo accertamento (i) del carattere di struttura detentiva del “Centro di identificazione ed espulsione” (C.I.E.) di Bari-Palese e della mancanza di un presidio del Servizio sanitario Nazionale a tutela dell'integrità fisica e psichica delle persone ivi ristrette, (ii) della non vincolatività e della giuridica inesistenza e/o inefficacia delle Linee guida per la progettazione di tali strutture , (iii) della lesione dei diritti fondamentali delle persone recluse nel C.I.E. di (iv) della CP_1 violazione degli standards minimi di vivibilità per le persone trattenute individuati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale per i detenuti nelle carceri – così provvedere: i) ordinare la chiusura del C.I.E. o, in subordine, condannare
[...]
e Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 anche in solido tra loro, ad eseguire le opere individuate in sede di a.t.p., a realizzare i necessari presidi socio-sanitari del S.S.N. (con preposizione di personale dipendente qualificato) e ad eliminare ogni forma di detenzione carceraria dei migranti;
ii) condannare Controparte_5 Controparte_2
anche in solido tra loro, al risarcimento, in favore di Controparte_3 CP_1 e di sia del danno per la violazione dei diritti umani
[...] Parte_4 all'interno del C.I.E., da liquidarsi in via equitativa, sia del danno all'immagine subito in qualità di Enti esponenziali delle comunità ivi insediate, da liquidarsi in via equitativa. Rimasta contumace la si erano costituiti il Parte_4 CP_1 che aveva fatto propria la domanda degli attori popolari, quale Ente esponenziale
[...] con poteri di gestione del territorio e di certificazione di agibilità del C.I.E, contro la cui localizzazione a Palese si era espresso il Consiglio comunale con delibera n. 149 del 15/11/2004) nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministr i, il
[...]
e la (che avevano chiesto rigettarsi le CP_2 Controparte_3 domande, in via preliminare contestando la giurisdizione ordinaria, la legittimazione degli attori popolari e la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel merito deducendo che la struttura non detentiva – istituita con decreto interministeriale del 21/07/1998 ai sensi dell'art. 12 della L. n. 40/1998 – era affidata, con regolare gara, ad un ente privato che la gestiva in modo corretto ed assicurando la dignità degli ospiti, che le criticità rilevate nel corso del precedente procedimento di a.t.p., derivanti dal mancato rispetto delle Linee guida e dai danni arrecati dai trattenuti nel corso di numerose rivolte, ben potevano essere superate attraverso i lavori suggeriti dal c.t.u. ed in corso di esecuzione, nonché dai controlli esercitati in occasione dell e visite di diversi soggetti istituzionali , e che in ogni caso le restrizioni attuate con i C.I.E. attenevano non alla libertà personale ma alla libertà di circolazione degli stranieri, che andava bilanciata con l'esigenza di controllare i flussi migratori . Nel corso del giudizio, era intervenuta la (la quale aveva aderito alla CP_7 prospettazione degli attori popolari ) ed era stato instaurato un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (all'esito del quale era stato ordinato ai convenuti di attuare una serie di migliorie della struttura relative a: numero, dimensioni e manutenzione dei servizi igienici;
oscuramento delle finestre e ventilazione delle stanze alloggio;
dimensioni dello spazio mensa;
numero di aule per attività lavorative didattiche e ricreative;
segnaletica antincendio;
prevenzione dell'usura dei moduli abitativi. In caso di mancata esecuzione entro novanta giorni, tutti gli stranieri trattenuti sarebbero stati trasferiti in altri C.I.E. rispondenti ai requisiti mancanti a Bari -Palese. L'attuazione del provvedimento era stato oggetto di ricorso ex art. 669 -duodecies c.p.c., concluso con ordinanza che aveva respinto la richiesta di chiusura del C.I.E. ma aveva nominato un commissario ad acta per la verifica dello stato dei lavori ordinati )], così provvedeva: 1) dichiarava inammissibile la domanda relativa alla chiusura del C.I.E. CP_1 per intervenuta carenza di interesse ad agire;
2) rigettava la domanda di
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risarcimento del danno per le condizioni di detenzione subit e dai trattenuti all'interno del C.I.E.; 3) accoglieva la domanda di risarcimento del danno all'immagine subito dal e dalla e, per CP_1 Parte_4 CP_1 l'effetto, condannava la d il Controparte_5 [...]
, in solido tra loro, a pagare, in favore del e CP_2 CP_1 della la complessiva somma di €. 32.722,66, oltre interessi Parte_4 legali sino al soddisfo;
4) rigettava ogni altra istanza;
5) condannava la
[...] ed il n solido tra loro, Controparte_5 Controparte_2 a pagare, in favore degli attori, le spese processuali, che liquidava in €. 918,09 per esborsi e €. 4.835,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali, C.A.P. ed I.V.A., se dovuti, come per legge;
6) condannava la
[...] ed il n solido tra loro, Controparte_5 Controparte_2 a pagare le spese processuali sostenute dalla , liquidate in €. CP_7 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, C.A.P. ed I.V.A., se dovuti, come per legge;
7) nulla per le spese per la di 8) poneva gli oneri Parte_4 CP_1 peritali definitivamente a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri e del
, in solido tra loro. Controparte_2 I.B. LA S ENT EN ZA N. 2020/2020 D EL LA CO RTE DI APPELL O D I BA R I. Con sentenza n. 2020/2020, pubblicata in data 30/11/2020, la Corte di appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del ministro pro tempore, CP_2 [...] in persona del prefetto pro tempore, e Controparte_6
in persona del presidente pro tempore, nei Controparte_5 confronti di in Parte_2 Parte_3 CP_1 persona del sindaco pro tempore, , in persona del presidente della CP_7 Giunta regionale pro tempore, e (già Controparte_8 Parte_4
, in persona del sindaco metropolitano pro tempore, nonché sull'appello
[...] incidentale proposto da e Parte_2 Parte_3 CP_1 in persona del sindaco pro tempore, avverso la sentenza n. 4089/2017,
[...] pubblicata in data 10/08/2017 , del Tribunale di Bari in composizione monocratica
[gli appellanti, dopo avere contestato la legittimazione attiva della il Parte_4 diritto della (intervenuta in adesione a domanda altrui ) alla rifusione CP_7 delle spese processuali , la legittimazione passiva della Controparte_5
la sussistenza di competenze dei Comuni in tema di localizzazione e gestione
[...] dei C.I.E., l'inidoneità della struttura a garantire l'assistenza e la dignità dei trattenuti , la correttezza del ricorso alla sineddoche ( et c.) per Per_1 Per_2 l'individuazione del danno all'immagine, la riconduzione delle proteste degli stranieri al trattamento subito anziché al desiderio di fuga e all'insofferenza del regime di controllo, l'assenza di prova di un danno economico, ad esempio, allo sviluppo turistico , l'incertezza e indeterminatezza della quantificazione del danno, pur a fronte della riconosciuta carenza di risonanza internazionale , avevano concluso per il rigetto delle domande accolte in primo grado. Rimasta contumace la (già Controparte_8
, si erano costituiti la (che aveva chiesto confermarsi Parte_4 CP_7 la sentenza impugnata), e (che avevano chiesto Parte_2 Parte_3 rigettarsi l'avversa impugnazione e, con appello incidentale, avevano riproposto le domande di accertamento dell'illegalità della struttura – riaperta nel novembre 2017 col nome di “Centro di Permanenza per i Rimpatri” stabilito dalla legge n. 46/ 2017 – nonché di condanna alla sua chiusura o, in subordine, all'esecuzione delle opere necessarie per la dignità dei trattenuti) ed il (che aveva svolto considerazioni e CP_1 proposto conclusioni analoghe a quelle di e )], Parte_2 Parte_3 dichiarata la contumacia di in riforma della sentenza Controparte_8
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impugnata, così provvedeva: 1) dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di cui al punto 1) del dispositivo della sentenza impugnata;
2) dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e compensava interamente le spese processuali del doppio grado tra la stessa e le controparti;
3) rigettava la domanda proposta in favore di Controparte_8
nulla sulle spese del doppio grado sostenute dalle controparti della stessa;
[...] 4) riduceva a €. 20.000,00, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza di secondo grado al saldo, l'importo di cui al punto 3) del dispositivo della sentenza impugnata e condannava il solo pagare Controparte_2 la somma al solo 5) confermava nei confronti del solo CP_1 a statuizione di condanna al pagamento delle Controparte_2 spese processuali sostenute dagli attori popolari e Parte_2 Parte_3
, contenuta al punto 5) del dispositivo della sentenza impugnata;
6)
[...] revocava la statuizione di cui al punto 6) del dispositivo della sentenza impugnata;
7) limitava al solo la statuizione di Controparte_2 condanna di cui al punto 8 ) del dispositivo della sentenza impugnata;
8) confermava nel resto la sentenza impugnata e compensava interamente le spese processuali di appello tra tutte le parti processuali . A sostegno della decisione, la Corte di appello di Bari , dopo aver dato atto dell'essersi formato il giudicato interno «sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria, sulla legittimazione degli attori popolari (e sul suo difetto quanto alla domanda di risarcimento del danno per le condizioni di trattenimento nel CIE), sulla ritualità dell'intervento della » ed aver ritenuto «di competenza CP_7 esclusiva del la materia dell'immigrazione, e, in Controparte_2 particolare, quella del trattenimento dei soggetti da rimpatriare», sicché le domande proposte contro la P residenza del Consiglio dei Ministri dovevano essere respinte, osservava (tra l'altro): i) che, con riferimento all'appello degli attori popolari e del era da condividere «il giudizio di sopravvenuta CP_1 carenza di interesse ad agire. È pacifico, infatti, che, al momento della decisione impugnata, il CIE di Bari Palese era chiuso dal 2016 e che non erano noti né il se né il quando dell'eventuale riapertura. In quel momento, quindi, difettava l'interesse attuale a richiedere sia la sua chiusura che la stessa esecuzione delle opere necessarie alla sua migliore funzionalità. Né oggi l'eventuale permanere, dopo la riapertura del novembre 2017, delle criticità rilevate in passato dai c.t.u. può affermarsi senza una nuova specifica istruttoria, che allungherebbe in modo imprevedibile i tempi del processo e finirebbe con l'eludere, in parte qua, il doppio grado di giurisdizione previsto per legge, surrogato solo in appello di fatti nuovi sopravvenuti. La domanda di chiusura della struttura e di esecuzione di opere, riproposte con gli appelli incidentali, non sono quindi esam inabili»; ii) che, «in punto di responsabilità, il giudizio del Tribunale, di inidoneità del C.I.E. a garantire l'assistenza e la dignità degli stranieri, sottoposti a trattamento inumano e degradante, non è contestato in modo specifico: gli appellanti si limitano ad affermare, in modo apodittico, la non inadeguatezza della struttura e l'assenza di carattere detentivo»; iii) che «La discussione tra le parti ha ampiamente riguardato la natura detentiva, o meno, dei CIE (o attuali CPR), problema la cui astrattezza il Tribunale ha sottolineato, evidenziando che oggetto della causa è stabilire se la concreta gestione, come d etto sicuramente inadeguata, abbia, o meno, provocato danni agli enti esponenziali. La Corte concorda col Tribunale sull'irrilevanza della classificazione giuridica […]. La questione della natura detentiva dei Centri risulta ormai superata, essendo stata
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introdotta dapprima di fatto, e poi di diritto, una sorta di detenzione amministrativa poco tipizzata o tipizzabile. […] In una siffatta situazione, che pure deriva, in ultima analisi, dalla legge e dalla normativa eurounitaria, lo Stato deve fare di tutto non solo per limitare la permanenza nei Centri allo stretto indispensabile, ma anche renderla comprensibile ed umanamente tollerabile. Ciò che, all'evidenza, non è avvenuto nel caso in esame, sicché non può che trovare risposta affermativa la questione della sussistenza del fatto colposo grave, omissivo o commissivo che sia, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.»; iv) che, con riferimento alla sussistenza ed alla liquidazione del danno per gli Enti locali, era da condividere «la censura di incertezza e indeterminatezza mossa dagli appellanti alla sentenza impugnata, che in modo indistinguibile ha unificato problemi di ordine pubblico e sicurezza del t erritorio, pericolo per lo sviluppo turistico, rischio di assimilazione a realtà di segregazione, lesione dell'immagine e dell'identità. Tale errore di prospettiva non impedisce, tuttavia, il riesame dei singoli profili di danno alla luce delle argomentazioni delle parti, onde rivalutarli in modo autonomo»; v) che la cattiva gestione del Centro suddetto non aveva prodotto un danno all'immagine del e della (ex) CP_1 Provincia di ma aveva determinato, esclusivamente con riguardo al CP_1
un danno da lesione dell'identità cittadina (diversa dal diritto CP_1 all'immagine), – da intendersi «come senso di essere qualcosa di specifico, quel qualcosa che consente di cambiare rimanendo sé stessi» – in conseguenza della negazione della dignità delle persone straniere trattenute nel C.I.E., ed il cui fondamento poteva senz'altro essere individuato nell'insieme di tutti quei valori umanitari e solidaristici rinvenibili nello Statuto comunale della città di cui CP_1 ben poteva attribuirsi valore anche giuridico;
vi) che il menzionato danno da lesione dell'identità cittadina riconosciuto al poteva essere CP_1 equitativamente determinato nella somma di €. 20.000,00, che andava considerata «la parte prevalente rispetto all'importo totale di € 32.766,00» quantificato dalla sentenza impugnata, ed adeguat a, «da un lato, alla lunga durata della non lieve violazione dell'identità di città accogliente, e dall'altro, alla correttezza del comportamento processuale degli organi statali e alla novità delle questioni». I.C. LA S ENT EN ZA N. 26801/2023 D ELL A CO RT E D I C ASS AZ ION E. Con sentenza n. 26801/2023, pubblicata in data 19/09/2023, la Corte di cassazione, pronunciando sull'impugnazione (affidata a due motivi) proposta dal
(ricorrente) nei confronti di Controparte_2 Parte_2 (controricorrente), (controricorrente), CP_1 Parte_3 (intimato), già (intimata), Controparte_8 Parte_4 CP_7
(intimata) nonché sull'impugnazione incidentale (affidata a cinque motivi)
[...] proposta da (ricorrente incidentale) nei confronti di Parte_2
(intimato), avverso la sentenza n. 2020/2020 della Controparte_2 Corte di appello di Bari, riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., così provvedeva: 1) accoglieva il secondo motivo di ricorso del , nei Controparte_2 limiti di cui in motivazione, respinto il primo motivo;
2) rigettava il ricorso di
3) cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo Parte_2 accolto e rinviava la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame della questione devoluta e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; 4) ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012, dava atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d i dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_2
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quello previsto per il suo ricorso, giusta il comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. I.D. IL PROC. N. 1529/2023 R.G.A.C.C. I.D.
1. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato in data 05/12/2023, quale attore popolare in sostituzione del Parte_2
citava in persona del CP_1 CP_1 Controparte_2 ministro pro tempore, e in persona del prefetto pro Controparte_3 tempore, a comparire dinanzi alla Corte di appello di Bari, quale Giudice di rinvio a seguito di annullamento della sentenza n. 2020/2020 della Corte di appello di Bari disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 26801/2023, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Bari rigettare l'appello proposto dal dalla Controparte_2 CP_3 avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4089 del 10.08.2017,
[...] condannando i detti Enti alla refusione di spese, competenze ed onorari della fase di Cassazione e del presente giudizio di rinvio a favore del sottoscritt o attore popolare”. I.D.
2. Con comparsa di costituzione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositata in data 16/02/2024, in persona del sindaco pro tempore, CP_1 interveniva nel giudizio di rinvio, aderendo integralmente alle conclusioni di cui all'atto di citazione in riassunzione notificato dall'attore popolare in data 05/12/2023 e chiedendo alla Corte di appello di Bari di voler rigettare integralmente l'appello proposto da vverso la Controparte_2 sentenza n. 4089/2017 del Tribunale di Bari, con vittoria integrale di spese in favore sia degli attori popolari1 sia – autonomamente – di esso CP_1
[...] I.D.
3. Il la non si Controparte_2 Controparte_3 costituivano nel giudizio di rinvio. I.D.
4. Con provvedimento in data 19/11/2024, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti costituite avevano precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione, all'esito della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 comma 1° e 190 comma 1° c.p.c. II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. LA D ECL ARATO RIA D I C ONT UM AC IA. Innanzitutto, va dichiarata la contumacia di e Controparte_2
i quali, nonostante la rituale notificazione dell'atto di Controparte_3 citazione in riassunzione, eseguita da a mezzo di p.e.c. in data Parte_2 05/12/2023, non si sono costituiti nel presente procedimento. II.B. PREMESS A. In via preliminare, al fine di delimitare esattamente l'oggetto del presente giudizio di rinvio, è opportuno evidenziare che la sentenza n. 26801/2023 della Corte di cassazione, rigettati il primo motivo di ricorso del
[...]
ed integralmente il ricorso di accolse, nei CP_2 Parte_2 limiti di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso del
[...]
(“violazione e falsa applicazione degli artt. 2 Cost., 9 del d.lgs. CP_2 n. 267 del 2000, 2043, 2059 e 2697 c.c.; assenza e/o contraddittorietà della
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motivazione”), con il quale il MINISTERO DELL'INTERNO aveva rappresentato: che la Corte distrettuale, pur riformando la pronuncia del Tribunale nella parte in cui aveva riconosciuto il risarcimento del danno all'immagine, aveva poi condannato esso ricorrente al risarcimento del danno all'identità cittadina, così incorrendo in errore di diritto ed in una motivazione contraddittoria;
che la sentenza di secondo grado sembrava fondare la legittimazione all'azione popolare ed il diritto al riconoscimento del risarcimento del danno alla sfera esistenziale (id est, il danno all'identità personale) sul mero presupposto della “scarsa considerazione della dignità delle persone ospitate” nel C.I.E. (poi C.P.R.) di Bari-Palese, senza addurre alcun ulteriore elemento a sostegno della condanna in questione;
che tanto, tuttavia, era insufficiente, posto che la “scarsa considerazione delle persone ospitate” non implicava una lesione alla sfera della comunità cittadina, dovendo ricorrere, invece, ulteriori condizioni, atteso che un conto era la lesione della personalità degli ospitati, altro era la lesione della sfera personale della collettività barese;
che non era stato chiarito in cosa fossero consistiti il danno-evento ed il danno-conseguenza. A sostegno della decisione {per ragioni che, come sta per vedersi, sono concretamente inquadrabili nell'alveo dell'art. 360 comma 1° nn. 3) e 5) c.p.c., sicché il rinvio disposto dalla Corte di cassazione va qualificato non come rinvio improprio o restitutorio (che ha luogo quando la sentenza impugnata per cassazione, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale, nel qual caso, se il rinvio è alla Corte di appello, questa conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di Giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte2), bensì come rinvio proprio o prosecutorio [che ha luogo quando la sentenza di secondo grado impugnata sia stata cassata per motivi di merito (error in judicando, per violazione o falsa applicazione di norma di diritto, o errore logico, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) , nel qual caso, se il rinvio è alla Corte di appello, dinanzi a questa si svolge una nuova ed autonoma fase processuale, in quanto “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce – come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmen te l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio – la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.”]3}, la Corte di 2 così Cass., n. 23314/2018. In senso conforme Cass., n. 4290/2015. V., altresì, Cass., n. 6326/2019. 3 così Cass., ord. n. 15143/2021. In senso conforme Cass., n. 1824/2005; Cass., n. 13833/2002. V., altresì, Cass., ord. n. 24372/2022 (secondo cui “Il giudizio di rinvio … per motivi di merito integra
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cassazione osservò testualmente quanto segue: «
6. Il secondo motivo del ricorso in esame, invece, si rivela fondato nei soli limiti di cui appresso. 6.1. È doveroso rimarcare, innanzitutto, che la corte territoriale ha dato atto, espressamente, dell'essersi formato il giudicato interno «sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria, sulla legittimazione degli attori popolari (e sul suo difetto quanto alla domanda di risarcimento del danno per le condizioni di trattenimento nel CIE), sulla ritualità dell'intervento della (cfr. pag. 6, § 9, della CP_7 sentenza impugnata). Nessuna puntuale censura è stata svolta dal CP_2 contro questa affermazione, sicché è precluso a questa Corte il poter ritornare su quelle questioni. Basta solo ricordare, dunque, che: i) gli originari attori e hanno promosso un'azione popolare, ai sensi dell'art. 9 del Pt_2 Pt_3 testo unico degli enti locali, che si caratterizza per il suo contenuto oggettivo, al fine, tra l'altro, di tutelare i diritti all'immagine, alla reputazione, all'identità storica e culturale (anche) del ii) l'azione popolare comunale CP_1 consente a ciascun elettore di “far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al . Si tratta, cioè, come puntualizzato dalla recente Cass., SU, CP_1 n. 15601 del 2023, «di un'azione a carattere sostitutivo e non correttivo: non è utilizzabile al fine di rimuovere errori o irregolarità commessi in danno dell'interesse di cui l'ente è portatore, può essere esperita contro un soggetto terzo e non contro il per far valere l'illegittimità di atti riferibili a detto CP_1 ente, e risulta quindi ammissibile solo in caso di inerzia dell'ente locale e non qualora esso abbia provveduto. Diversamente opinando, il cittadino si verrebbe a sostituire all'espressa volontà di un ente elettivo rappresentativo della volontà dei cittadini, con un evidente vulnus del principio democratico. Il presupposto necessario dell'azione popolare di cui al citato art. 9 va rinvenuto soltanto nell'omissione, da parte dell'ente, dell'esercizio delle proprie azioni o nell'inerzia da vicariare. L'azione popolare ai sensi dell'art. 9 del testo unico non può essere diretta a contestare la validità degli atti del per conto del CP_1 quale si dichiara di agire. […]. Proprio perché la posizione dell 'elettore è quella sin qui descritta, occorre che l'azione e il ricorso siano volti alla tutela di posizioni giuridiche dell'ente locale (cui egli si sostituisce), nei confronti di possibili pregiudizi derivanti da azioni od omissioni di terzi, da fatti od atti compiuti da privati o anche da altre pubbliche amministrazioni. Non è, invece, possibile che l'elettore insorga, in luogo dell'ente (da lui considerato inadempiente), avverso atti adottati dall'ente medesimo, potendo in tali casi quest'ultimo, ove sussistano i presupposti, agire in autotutela, e non essendo l'azione ex art. 9 cit. (come già chiarito dalla giurisprudenza) di tipo “correttivo”
[…]». In definitiva, si è al cospetto di un'ipotesi di sostituzione processuale che trova spazio, in deroga all'art. 100 cod. proc. civ., nella lettura dell'art. 81 cod. proc. civ. («Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui») attraverso una chiara tipizzazione dell'ambito di specialità normativa prevista dal codice di rito. Sul presupposto dell'inerzia del soggetto legittimato attivo in via principale, si fa
una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.”); Cass., ord. n. 10009/2017; Cass., n. 14892/2000; Cass., n. 6828/1998; Cass., n. 5901/1994.
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valere in giudizio, in nome proprio, un diritto formalmente altrui, pur senza mai prospettarlo come direttamente proprio. Nella specie, dunque, gli attori suddetti hanno utilizzato lo strumento dell'actio popularis in modo efficace, oltre che corretto, ancorché la titolarità della posizione giuridica sostanziale fosse indubbiamente in capo al Evidentemente, l'azione popolare non Controparte_1 contrastava (né avrebbe potuto, secondo la giurisprudenza maggioritaria e la dottrina) con la volontà dell'ente locale sostituito, tanto è vero che il menzionato si è costituito in giudizio aderendo alle conclusioni dei primi;
iii) come CP_1 ancora sancito da Cass. n. 25854 del 2022 (cfr. in motivazione), «in quanto attinente alla corretta instaurazione del contraddittorio, la carenza di legittimazione ad causam, a differenza del difetto di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, è rilevabile anche d'ufficio, se risultante dagli atti di causa, in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite dell'intervenuta formazione del giudicato interno, indipendentemente dalle contestazioni sollevate dalle parti, le quali si configurano come mere difese (cfr. Cass., Sez. lav., 1/09/2021, n. 23721; Cass., Sez. V, 24/12/2020, n. 29505; Cass., Sez. III, 6/12/2018, n. 31574)». In senso sostanzialmente conforme si veda anche Cass., SU, n. 7514 del 2022 (resa, peraltro, in fattispecie diversa e peculiare rispetto a quella oggi all'esame di questo Collegio, dove non vi era stata formazione di alcun giudicato interno sulla questione suddetta: la vicenda riguardava, infatti, una eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata solo in appello da un soggetto rimasto contumace in primo grado), nella quale si legge (cfr. pag. 16 -17) che «Il difetto di “legitimatio ad causam”, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: «l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valer e nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)…».
6.2. Ancora in via preliminare, è opportuno evidenziare fin da ora che, diversamente da quanto invocato dal (cfr. pag. 5, § D], della sua Pt_2 memoria ex art. 378 cod. proc. civ.), nessun giudicato interno si era formato in relazione a quanto affermato dalla sentenza del Tribunale di Bari circa la
“violazione dell'identità storico culturale del . In proposito, CP_1 CP_1 infatti, è sufficiente considerare che, come emerge dalla decisione della corte distrettuale oggi impugnata, il la e la Controparte_2 Controparte_3
nel loro gravame, avevano contestato, tra Controparte_5 l'altro, la correttezza del ricorso alla sineddoche ( etc.) Per_1 Per_2 per l'individuazione del danno all'immagine; la riconduzione delle proteste degli stranieri al trattamento subito anziché al desiderio di fuga e all'insofferenza del
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regime di controllo;
l'assenza di prova di un danno economico, ad esempio, allo sviluppo turistico;
l'incertezza e indeterminatezza della quantificazione del danno, pur a fronte della riconosciuta carenza di risonanza internazionale. È innegabili che le corrispondenti argomentazioni erano dirette proprio le ragioni della condanna risarcitoria pronunciata dal tribunale.
6.3. Giova premettere, poi, che, da tempo, la giurisprudenza di questa Corte ha raccolto il suggerimento della Consulta circa una lettura costituzionale del sistema della responsabilità civile da illecito (nella dicotomia 2043, 2059 cod. civ.) collegando i precetti delle norme di garanzia ai valori costituzionali, specie quando trovano espressione nelle posizioni soggettive costituzionalmente protette (dai diritti umani inviolabili, come la salute, ai diritti civili e politici, sino ai diritti sociali).
6.3.1. Il metodo interpretativo seguito (condiviso ormai anche dai giudici del merito) è quello dell'interpretazione logico sistematica ed adeguatrice al precetto costituzionale (che rivela la tutela della posizione soggettiva) della norma civilistica di garanzia. Questo metodo ermeneutico, se vale per la clausola generale dell'art. 2043 cod. civ., ad egual titolo vale per la clausola di garanzia del danno non patrimoniale.
6.4. Va rimarcato, altresì, che il diritto cd. all'identità personale è venuto progressivamente a differenziarsi da altre figure (quali, per quanto qui di specifico interesse, il diritto all'immagine) per avere ad oggetto quello specifico bene-valore costituito dalla proiezione sociale della complessiva personalità del soggetto, alla base del quale si colloca l'interesse del medesimo ad essere rappresentato - nel contesto generale delle relazioni sociali - con la sua vera identità e, cioè, a non vedere modificato, offuscato o, comunque, alterato all'esterno il proprio patrimonio di valori intellettuali, ideologici, politici, etici, religiosi, sociali, umanitari etc., come già estrinsecatosi (o destinato comunque ad estrinsecarsi) nell'ambiente sociale e, ciò, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche. Già la risalente Cass. n. 3769 del 1985, invero, chiarì, significativamente, che «mentre i segni distintivi (nome, pseudonimo, ecc.) identificano, nell'attuale ordinamento, il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile e legale e l'immagine evoca le mere sembianze fisiche della persona, l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (morali, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.), c ioè per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando od appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione».
6.4.1. La riferibilità del diritto all'identità personale a soggetti diversi dalle persone fisiche nemmeno ha creato particolari perplessità in dottrina: già nel 1970, si era parlato di un diritto all'identità personale delle persone giuridiche, estensibile (sebbene con formula dubitativa) anche agli enti non dotati di personalità giuridica. In seguito, anche sotto la spinta di una sempre crescente produzione giurisprudenziale, sia cautelare che di meri to, in tema di identità di partiti politici ed altri so ggetti non dotati di personalità giuridica (ad esempio, comitati promotori di referendum), si è definitivamente consolidata la tesi che anche enti non personificati sono titolari del diritto all'identità personale. Infatti, a fronte della definizione sopra offerta, ed ammessa in linea generale la possibilità che enti collettivi siano titolari di diritti della personalità, non
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sembrano esservi seri ostacoli concettuali a riconoscere la titolarità del diritto all'identità personale anche in capo a persone giuridiche ed enti non personificati. È evidente, infatti, che, al pari delle persone fisiche, anche enti collettivi possono essere portatori di un progetto politico, di una linea ideologica, di un disegno cultura le e quant'altro. Anzi, come pure opinatosi, nel caso di un ente “morale” o esponenziale, che persegue statutariamente determinate finalità, potrebbe addirittura risulta re più agevole che per una persona fisica l'accertamento di quella «sostanza piuttosto pericolosa» che è la
“verità personale”, il cui travisamento può mettere in moto tecniche di tutela, a seconda dei casi, inibitorie o risarcitorie. Il definitivo avallo giurisprudenziale di tale tendenza si è avuto con la già citata sentenza della Corte di cassazione n. 3769 del 1985, sul cd. “caso Veronesi”: in quella sede, invero, il Supremo Collegio ebbe modo di precisare che il diritto all'identità personale spetta non solo alle persone fisiche ma anche a quelle giuridiche ed agli enti non personificati.
6.4.2. Non va sottaciuto, però, che il riconoscere l'esistenza di diritti “propri” degli enti pubblici e, conseguentemente, l'ammettere forme di risarcimento del danno non patrimoniale nel caso in cui i suddetti diritti vengano violati, impone, necessariamente, di tenere conto della peculiarità del soggetto tutelato e della conseguente diversità dell'oggetto di tutela, così da rendere non manifestamente irragionevole ipotizzare differenziazioni di tutele, sotto il profilo di un maggior rigore della dimostrazione della configurabilità, in concreto, della fattispecie risarcitoria di volta in volta astrattamente considerata, rispetto a quelle assicurate alla persona fisica. In questa prospettiva, del resto, si è posta anche la corte territoriale nella decisione oggi in esame, come agevolmente può evincersi dal rilievo che la stessa, dopo aver condiviso «la censura di incertezza e indeterminatezza mossa dagli appellanti [ Controparte_2 CP_3 e Ndr] alla sentenza impugnata, che,
[...] Controparte_5 in modo indistinguibile, ha unificato problemi di ordine pubblico e sicurezza del territorio, pericolo per lo sviluppo turistico, rischio di assimilazione a realtà di segregazione, lesione dell'immagine e dell'identità», ed aver opinato che «Tale errore di prospettiva non impedisce, tuttavia, il riesame dei singoli profili di danno alla luce delle argomentazioni delle parti, onde rivalutarli in modo autonomo»: i) ha escluso, espressamente, nella specie, la configurabilità di un danno all'immagine del ndividuato mediante il ricorso alla Controparte_1 sineddoche («È vero che ai luoghi in cui si perpetrano violazioni dei diritti della persona deriva, come rileva il Tribunale, “una normale identificazione, storicamente provata” con il territorio che li ospita, si che “sono davvero molti gli esempi di luoghi e città che sono rimasti saldamente legati in senso negativo alle strutture di costrizione e sofferenza di esseri umani che vi erano allocati”. In concreto, però, gli esempi fatti n on risultano pertinenti: non solo, come è di intuitiva evidenza, quelli di Auschwiz e di Alcatraz, ma anche di e Per_1
Premesso infatti che l'ardua comparazione con simili gravissimi Per_2 precedenti potrebbe produrre un deprecabile effetto di minimizzazione reattiva della presente vicenda, è certo, sul piano fattuale, che nessuno in Italia o all'estero - cfr. il riferimento della sentenza impugnata (pag. 40) all'assenza di risonanza internazionale - ha mai paragonato il CIE di Bari Palese agli es empi citati. Peraltro, l'isola di è da tempo nota come terra non già di Per_2 maltrattamenti degli stranieri (invero occasionali) bensì di accoglienza, come avamposto di un'Europa solidale, ed è stata proposta per il premio Nobel per la
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pace - mentre l'ex-sindaca stata insignita nel 2016 del premio Parte_6 e nel 2017 del Premio per la pace Unesco. Pertanto, non Parte_7 potendosi predicare un'identificazione immediata tra la città di e la pur CP_1 deprecabile realtà di segregazione del suo CIE, va escluso il danno correlato» (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata); ii) ha negato, parimenti, la predicabilità «di un danno allo sviluppo turistico di invero molto forte prima dell'attuale CP_1 pandemia e mai compromesso dall'esistenza in zona periferica del CIE, di certo non incluso in percorsi turistici più o meno organizzati»; iii) quanto ai «problemi di ordine pubblico e sicurezza derivanti dalla presenza di un Centro così mal gestito» (peraltro certamente da non sottovalutarsi «se solo si considerano le numerose proteste degli ospiti, non violente o con violenza sulle cose che fossero»), ha affermato non esservi prova, tuttavia, «di un concreto impatto di tali problemi sugli abitanti della periferia in cui sorgeva il Centro, magari indotti, ad es., a protestare chiedendo agli enti locali una tutela o un'attenzione rafforzate,
o a lamentarne l'assenza. In mancanza di tale impatto, è esatto il rilievo degli appellanti, che non vedono la loro immagine lesa dal Controparte_10 verificarsi di quei problemi di ordine pubblico e sicurezza, dagli enti locali in nessun modo attivo o omissivo provocat i»; iv) ha concentrato la sua indagine sul danno da lesione del “diritto all'identità” della città di - «altra cosa rispetto CP_1 all'immagine» e da intendersi «come senso di essere qualcosa di specifico, quel qualcosa che consente di cambiare rimanendo sé stessi» - in conseguenza della negazione della dignità delle persone straniere trattenute nel CIE, ed il cui fondamento ha individuato nell'insieme di tutti quei valori umanitari e solidaristici rinvenibili nello Statuto comunale di quella città cui ben poteva attribuirsi valore anche giuridi co. 6.4.3. È opportuno ricordare pure che il travisamento dell'identità può consistere tanto nell'attribuzione di caratteri e qualità inesistenti o diversi da quelli reali, quanto nell'omissione di elementi esistenti, siano essi migliorativi o peggiorativi purché sostanziali e non accessori. Perciò, un'eventuale alterazione può ritenersi illegittima, se incida sulla personalità, indipendentemente dalla lesione di onore, reputazione, immagine, o altro diritto personale. Non è rilevante, peraltro, l'identità intesa in senso soggettivo, come opinione che il soggetto abbia del proprio “io”, bensì in senso oggettivo, con riferimento alla personalità del soggetto normalmente percepita, o percepibile, nella realtà sociale, generale o particolare.
6.4.4. L'art. 2 della Costituzione, del resto, garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e, tra questi, vi è il diritto dell'identità, che non spetta solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche ed alle associazioni non riconosciute (cfr. Cass. n. 23401 del 2015).
6.4.5. Non desta sorprese, quindi, il fatto che, successivamente alla suddetta pronuncia del 1986, è stato più volte enunciato da questa Corte che, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cod. civ., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritt o al nome, all'identità storica, culturale e politica, e all'immagine dell'ente (cfr., ex aliis, Cass. n. 12929 del 2007; Cass. n. 18082 del 2013; Cass. n. 22396 del 2013; Cass. n. 23401 del 2015; Cass. n. 20643 del 2016; Cass. n. 19551 del 2023; Cass. n. 20345 del 2023).
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6.5. Un siffatto pregiudizio non patrimoniale - come precisato dalla citata Cass. n. 12929 del 2007 (ed in senso conforme dalla più recente Cass. n. 19551 del 2023) - è, dunque, da apprezzare come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine e/o nella sua identità, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, così, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Alteris verbis, la risarcibilità di un siffatto danno non patrimoniale è riconosciuta allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione e, fra tali d iritti, rientra quello relativo all'identità personale, allorquando si verifichi la sua lesione. In tali casi, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, è risarcibile il danno non patrimoniale costituito - come danno cd. conseguenza - dalla diminuzione della considerazion e della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere
o di settori o categorie di essi (cfr. Cass. n. 12929 del 2007; Cass. n. 4542 del 2012; Cass. n. 19551 del 2023).
6.5.1. A tanto deve aggiungersi che, abbandonata la originaria tesi, secondo cui la condotta lesiva era di per sé dimostrativa del pregiudizio - di natura non patrimoniale - risarcibile, questa Corte da tempo è ormai approdata, in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., all'applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione «condotta materiale - evento-lesivo - conseguenza dannosa» (artt. 1223 e 2056 cod. civ.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno “patrimoniale” e “non patrimoniale” si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso. Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, mai potendo considerarsi in re ipsa (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 26972 del 2008; Cass. n. 20987 del 2007; Cass. n. 10527 del 2011; Cass. n. 13614 del 2011; Cass. n. 7471 del 2012; Cass. n. 19551 del 2023).
6.6. Orbene, nel caso di specie, come si è già anticipato, la corte distrettuale, una volta definitivamente sancita la cattiva gestione del CIE suddetto («In punto di responsabilità, il giudizio del Tribunale, di inidoneità del CIE a garantire l'assistenza e la dignità degli stranieri, sottoposti a trattamento inumano e degradante, non è contestato in modo specifico: gli appellanti si limitano ad affermare, in modo apodittico, la non inadeguatezza della struttura e l'assenza di carattere detentivo»), - nessuna puntuale censura, peraltro, è stata oggi formulata dal ricorrente contro questa specifica affermazione - ha ritenuto CP_2 concretamente configurabile, nella specie, un danno non già all'immagine del (e della ) di ma da lesione dell'identità cittadina (diversa, CP_1 Parte_4 CP_1
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appunto, dall'appena menzionato diritto all'immagine) solo di detto comune - da intendersi «come senso di essere qualcosa di specifico, quel qualcosa che consente di cambiare rimanendo sé stessi» - in conseguenza della negazione della dignità delle persone straniere trattenute nel CIE, ed il cui fondamento ha individuato nell'insieme di tutti quei valori, umanitari e solidaristici, rinvenibili nello Statuto comunale di quella città cui ben poteva attribuirsi valore anche giuridico.
6.6.1. Quella corte, in altri termini, per effetto, intuibilmente, del combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 114 Cost., ha considerato risarcibile il danno non patrimoniale subito dal - il quale avrebbe avuto piena Controparte_1 legittimazione e titolo ad esigerne il risarcimento, così da rendere possibile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, la corrispondente azione originariamente intrapresa, in sua vece, dal e dal - in Pt_2 Pt_3 conseguenza della negazione della dignità delle persone straniere trattenute nel CIE, in ragione delle condizioni estremamente degradate in cui esse erano ivi trattenute, ravvisandone il corrispondente fondamento nell'insieme dei valori, umanitari e solidaristici, rinvenibili nello Statuto comunale di quella città cui ha attribuito valore anche giuridico: in sostanza, in qualità di ente territoriale esponenziale, il predetto aveva subìto la lesione del diritto al la sua CP_1 identità storica, culturale, politica e sociale, costituzionalmen te protetta (art. 114 Cost.).
6.7. In proposito, osserva, innanzitutto, il Collegio che, come sancito, in motivazione, da Cass., SU, n. 12868 del 2005, nell'attuale quadro costituzionale, lo statuto comunale «si configura, come la dottrina è generalmente orientata a ritenere, come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leg gi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare […]. Ne risulta così accentuata l'immanenza della potestà statutar ia al principio di autonomia sancito dall'art. 5 Cost. e la configurazione dello statuto come espressione della esistenza stessa e della identità dell'ordinamento giuridico locale». Il rapporto tra fonte legislativa e statutaria, dunque, è ricomposto tramite il ricorso al criterio della gerarchia, limitatamente però ai principi, ed a quello della competenza in rapporto a tutte le altre disposizioni di legge.
6.7.1. Quella stessa pronuncia, peraltro, stabilì che «La conoscenza dello statuto del Comune, atto a contenuto normativo di rango paraprimario o subprimario, appartiene, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, il quale è pertanto tenuto
- in applicazione del principio iura novit curia, discendente dall'art. 113 cod. proc. civ. - a disporne l'acquisizione, anche d'ufficio, ed a farne applicazione ai fatti sottoposti al suo esame, pur p rescindendo dalle prospettazioni delle parti». 6.7.2. È opportuno rimarcare, allora, che il vigente Statuto della “ CP_8
(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 226 del 21 dicembre
[...] 2000, ed aggiornato con successive deliberazioni del medesimo Consiglio, l'ultima delle quali n. 63 del 22 ottobre 2015), nel dettare, al Titolo 1, i Principi generali, definisce, all'art. 1, come “comunità aperta”, prevedendo, tra CP_1 l'altro, che “
1. La città di capoluogo della è una comunità CP_1 CP_7 aperta a uomini e donne, anche di di versa cittadinanza e apolidi.
2. Bari, luogo
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tradizionale di incontri e di scambi ha la vocazione di legare civiltà, religioni e culture diverse, in particolare quelle del e quelle Europee”. Il successivo CP_11 art. 3, inoltre, elenca i Principi fondamentali, tra i quali è utile ricordare, per quanto di specifico interesse in questa sede, almeno quelli di cui ai punti 2 (il Comune “Sostiene e promuove l'affermazione dei diritti umani, la cultura della pace, della cooperazione internazionale e dell'integrazione etnico-culturale, ispirandosi ai princi pi dell'unità e dell'integrazione dell'Unione Europea”) e 8 (il Comune “Tutela e valorizza le diverse realtà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche presenti nella città, rifacendosi ai valori della solidarietà e dell'accoglienza, in conformità alle tradizioni storiche della città e alla sua vocazione di città aperta”). 6.7.3. È innegabile, peraltro, che, come condivisibilmente opinato dalla corte territoriale, queste affermazioni di valori «non possono avere una portata solo retorica o di richiamo a trascorsi storici più o meno illustri e risalenti. […] In generale, i richiami storici e teleologici contenuti in un testo normativo sono privi di immediato valore precettivo ma, se specifici, cos tituiscono un criterio sia di interpretazione di atti e condotte che di individuazione dell'identità di un ente».
6.8. Tanto premesso, ed in chiave generale di sistemazione teorica, una tipologia di danno come quello configurato, nella sentenza oggi impugnata, dalla corte distrettuale, si rivela essere, chiaramente, il frutto dell'emergere della coscienza partecipativa del singolo alle vicende della comunità in cui vive e deve considerarsi come un portato irreversibile del progresso giuridico e civile. Esso viene essenzialmente ad identificarsi con il nocumento subito da una comunit à sostanziale (ravvisabile nell'endiadi popolazione-territorio) in conseguenza di fatti illeciti particolarmente gravi e di grande impatto sociale allorquando gli stessi (oltre che intaccare, eventualmente, gli elementi - funzione, buon nome, patrimonio - della personalità giuridica dell'ente) incidano direttamente sulla posizione della comunità stessa, in ragione del pregiudizio arrecato a tutti quei valori cui, storicamente e tradizionalmente, essa si ispira.
6.8.1. L'emersione del diritto all'identità cittadina, dunque, si rivela essere conseguenza diretta dell'evoluzione generale dell'ordinamento e dell'affermarsi del sempre più diffuso solidarismo, dove il sistema dei media nella comunicazione crea realtà e valori nuovi, suscettibili di essere profondamente incisi da fatti che, in un diverso contesto economico e sociale, avrebbero potuto essere certament e meno dannosi per la comunità.
6.8.2. Pure in quest'ottica, tuttavia, è doveroso rimarcare, — proprio nella prospettiva, già segnalata, secondo cui il riconoscere l'esistenza di diritti
“propri” degli enti pubblici e, conseguentemente, l'ammettere forme di risarcimento del danno non patrimoniale nel caso in cui i suddetti diritti vengano violati, impone di tenere necessariamente tenere conto della peculiarità del soggetto tutelato e della conseguente diversità dell'oggetto di tutela, così da rendere non manifestamente irragionevole ipoti zzare differenziazioni di tutele, sotto il profilo di un maggior rigore della dimostrazione della fattispecie risarcitoria di volta in volta considerata, rispetto a quelle assicurate alla persona fisica. Tanto anche al fine di scongiurare il potenziale proliferare di analoghi contenziosi risarcitori vertenti su pretese violazione di ulteriori valori rinvenibili nelle diversità caratterizzanti ciascuno statuto di ogni comune o di altro ente collettivo — che la sola lesione di valori coincidenti con quell i enunciati in siffatti statuti (per quanto di specifico interesse, quelli, già riportati, descritti negli artt. 1 e 3 dello Statuto della , non può essere, sic et CP_8
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simpliciter, sufficiente a giustificare pretesi risarcimenti, occorrendo, a tal fine, anche altro: vale a dire la dimostrazione - da intendersi disciplinata dalle regole di cui all'art. 2697 cod. civ. - di come una simile violazione, se (come nella specie) effettivamente e definitivamente accertata, abbia realmente inciso, poi, sull'intera comunità cittadina. In altri termini, quali concrete ripercussioni essa abbia prodotto effettivamente sul sentimento e sull'agire di quest'ultima ispirati a tutti quei valori, umanitari e solidaristici, oltre che costituzionalmente protetti, costituenti, appunto, patrimonio della comunità stessa, riconducibili alla sua identità storica, culturale, politica e sociale, come espressamente sanciti nel suo Statuto. Solo una volta raggiunt a tale dimostrazione, dunque, la liquidazione di un siffatto danno in favore del (appunto quale ente collettivo CP_1 rappresentativo di quella comunità) così concretamente accertato nell'an, ben potrà essere anche equitativa, indicandosi le circostanze d i fatto a tal fine considerate e l'iter logico che ha condotto a quel determinato risultato, in modo da pervenire ad una determinazione del quantum congruente rispetto al caso oggetto di cognizione, ossia non arbitraria.
6.9. Nell'odierna vicenda, invece, l'errore giuridico — perché, praticamente, incidente proprio sulla completezza di quella relazione «condotta materiale - evento-lesivo - conseguenza dannosa» (artt. 1223 e 2056 cod. civ.) ormai necessariamente da ricercarsi in qualsiasi violazione (artt. 2043 e 2059 cod. civ.) di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso — ascrivibile dalla corte distrettuale è stato quello, sostanzialmente, di essersi arrestata all'accertata mera lesione di valori coincidenti con quelli proclamati dalla Statuto della città di in ciò CP_1 individuando - con un chiaro salto logico - anche la ritenuta lesione dell'identità della città di senza, tuttavia, indagare e spiegare come la prima di tali dette CP_1 lesioni abbia concretamente inciso (al fine di realizzare la seconda) sul sentimento dell'intera comunità cittadina così da giustificare il riconoscimento del corrispondente danno sebbene come equitativamente quantificato. E ciò, tra l'altro, proprio tenendo conto di quanto si è già sopra riferito al § 6.4.3., dove si sono ricordate le varie possibili fenomenologie che può conoscere il cd. travisamento dell'identità personale dell'ente-comunità.
6.9.1. In questi soli limiti, dunque, il motivo in esame può essere accolto, derivandone la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per il nuovo corrispondente esame.». II.C. L'ESAME D ELL A DOM AN DA PRO POST A DALL'ATT ORE IN RIASS UNZ ION E. II.C.
1. con l'atto di citazione in riassunzione (al quale ha Parte_2 aderito il , ha chiesto a questa Corte di voler “rigettare CP_1 l'appello proposto dal dalla avverso Controparte_2 Controparte_3 la sentenza del Tribunale di Bari n. 4089 del 10.08.2017”. La domanda, alla luce di quanto sopra chiarito sub II.B. circa la natura del rinvio disposto dalla Corte suprema ( proprio o prosecutorio) e del presente giudizio
[rescissoria, nei limiti posti dalla pronuncia rescindente , in quanto l'art. 384 c.p.c. prevede (tra l'altro) che «La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.» (comma 1°) e che «La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve
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uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte ...» (comma 2° periodo primo)] , nonché di quanto esposto dall'attore in riassunzione a sostegno del petitum, va chiaramente intesa nel senso che, nel presente giudizio di rinvio, quale attore in riassunzione in sostituzione del Parte_2
ha chiesto condannarsi il e la CP_1 Controparte_2 (la quale altro non è, peraltro, che un'articolazione Controparte_3 territoriale del al risarcimento del danno per Controparte_2 lesione del diritto all'identità della città di CP_1 II.C.
2. La domanda è fondata. II.C.
2.a. Premesso che la consumazione, all'interno del C.I.E. (la cui gestione rientrava nelle attribuzioni del della lesione di Controparte_2 valori umanitari e solidaristici, costituzionalmente protetti, riconducibili all'identità storica, culturale, politica e sociale della città di come CP_1 espressamente proclamati nello Statuto comunale (avente anche valore giuridico, trattandosi di atto normativo atipico di rango paraprimario o subprimario4) e costituenti patrimonio della comunità cittadina , risulta ormai definitivamente acclarata, come statuito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 26801/2023 (v. sopra, sub II.B.), e che pertanto la sussistenza dell'evento lesivo (c.d. danno- evento) non può più essere messa in discussione , si tratta ora di verificare se l'attore in riassunzione, in ossequio al decisum della Corte suprema, abbia adempiuto l'onere (a lui incombente) di allegare e dimostrare ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni (v. sopra, sub II.B.), che la lesione dei predetti valori avesse, incidendo concretamente sul sentimento e sull'agire dell'intera comunità cittadina ispirati ai predetti valori, cagionato la lesione dell'identità della città di (c.d. danno-conseguenza). CP_1 II.C.
2.b. Al predetto quesito deve rispondersi affermativamente. II.C.
2.b.1. Dalla documentazione acquisita agli atti , analiticamente indicata nella sezione VI, paragrafo VI.b), dell'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio, emerge:
che in data 30/09/2009 il deputato aveva reso noto, sul proprio CP_12 blog, di avere effettuato in data 24/09/2009 un sopralluogo nel Centro di Identificazione ed Espulsione di Bari-Palese, all'esito del quale, anche in ragione delle ulteriori notizie apprese dagli organi di informazione locali in ordine a presunti episodi di violenza avvenuti all'interno della struttura, aveva effettuato un'interrogazione parlamentare a risposta orale rivolta al manifestando gravi preoccupazioni in ordine ai Controparte_13 trattamenti inumani e degradanti cui erano sottoposte le persone trattenute in detto C.I.E.5;
che in data 06/11/2009 il deputato , medico nefrologo, Parte_8 aveva pubblicato sul proprio blog un intervento, intitolato “Benvenuti all'inferno”, in cui erano denunciate le disumane e degradanti condizioni – rilevate in occasione della visita della struttura effettuata qualche giorno prima – in cui erano tenute le persone ristrette nel C.I.E. di Bari-Palese (“Nessuno lo può dire, ma si tratta di centri di detenzione dove vengono sospesi i diritti umani … extracomunitari che, come nullità, bivaccano nella struttura tra spazi angusti e recintati come bestie in gabbia, ferite, arrabbiate. … Appalti di milioni di euro in mano ad associazioni di
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volontariato, come l che non riesce a garantire i servizi minimi CP_14 come scarpe, manutenzione persino l'acqua in bottiglia. …”)6;
che in data 03/02/2010 la testata giornalistica “La Repubblica-Bari.it” aveva pubblicato on-line un articolo secondo cui il rapporto annuale dell'associazione Medici senza Frontiere aveva segnalato che il C.I.E. di era “una prigione disumana”, in quanto “Dalle testimonianze raccolte CP_1
… emerge nel centro un clima di forte tensione caratterizzato da abusi e violenza. Le ripetute notizie di disordini all'interno del Cie riportate dalla stampa e gli ostacoli posti a entrambe le osservazioni di Medici senza frontiere, unico caso tra tutti i centri visitati, sembrano confermare questa versione dei fatti. Nel complesso … il Centro appare un luogo celato a occhi esterni, un'area dove le condizioni di vita sembrano inferiori agli standard minimi, il rispetto dei diritti è estremamente limitato”7;
che in data 05/02/2010 la testata giornalistica Sky-tg24 aveva pubblicato un articolo nel quale si segnalava: che qualche giorno prima era arrivato alla redazione di Radioradicale.it un video girato da un immigrato straniero mediante telefono cellulare nel quale si denunciavano “le condizioni disumane di vita nel Centro di identificazione ed espulsione di ; che il CP_1 deputato aveva rilasciato un'intervista a Radio radicale nella CP_12 quale aveva evidenziato di avere effettuato una seconda visita del C.I.E. di Bari-Palese a dicembre del 2009 e di avere rilevato il mancato miglioramento della situazione (“La situazione … è imbarazzante e non degna di un Paese civile”); che la deputata Rita Bernardini aveva espresso giudizio negativo del tutto analogo (“Di quei luoghi … ci si può solo vergognare. … i Cie sono luoghi di illegalità e sopraffazione dove sono violati i più elementari diritti della persona. …”)8;
che in data 10/02/2010 il quotidiano “L'Unità” aveva pubblicato on-line un articolo di stampa intitolato “Su radio radicale storie di ordinaria illegalità al C.I.E. di , ponendo in evidenza, in aggiunta alle notizie già rese note CP_1 qualche giorno prima dalla testata giornalistica Sky-tg24, anche l'ulteriore notizia che l'esponente del partito radicale , dopo avere Parte_9 visitato nuovamente il C.I.E. di Bari -Palese a gennaio del 2010, aveva denunciato che nulla era cambiato9;
che in data 15/02/2010 il quotidiano web “Blitz” aveva pubblicato on-line un articolo giornalistico nel quale si segnalava che l'assessore regionale
, a seguito delle allarmanti notizie riguardanti il Persona_3 trattamento riservato agli stranieri nel C.I.E. di Bari-Palese, aveva chiesto alla Prefettura di di essere autorizzato ad entrare nella struttura per CP_1 effettuare una ricognizione de visu, che l'autorizzazione era stata negata e che il richiedente aveva esternato gravi preoccupazioni ed inquietudine sulle effettive condizioni in cui le persone straniere in attesa di identificazione erano trattenute all'interno del C.I.E.10;
che in data 22/02/2010 era stat o pubblicato su una testata giornalistica on- line un articolo (“Inferno Cie, nuova denuncia di ”) in cui si dava CP_12
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notizia degli esiti di un ulteriore sopralluogo effettuato dal deputato barese nel Centro di Identificazione ed Espulsione di Bari-Palese, nel corso CP_12 del quale era stata rilevata la persistenza delle pessime condizioni igienico- sanitarie assicurate alle persone trattenute nel C.I.E. (asseritamente trasformato, per effetto di alcune modifiche normative riguardanti tali Centri, in un vero e proprio 'carcere')11;
che in data 05/08/2010 il quotidiano barese “La Gazzetta del Mezzogiorno” aveva pubblicato un articolo giornalistico nel quale si evidenziava che l'assessore regionale aveva denunciato, all'esito di una Persona_4 visita effettuata nel C.I.E. di che la situazione era “al limite della CP_1 vivibilità e della dignità umana”, riferendo di un “Degrado insopportabile in queste strutture nelle quali la vita è ben peggiore di quella delle carceri”12;
che in data 26/04/2012 giornalisti delegati dall'Assostampa nonché esponenti politici baresi degli Enti territoriali locali (assessore e consigliere del assessore della ) erano acceduti al CP_1 CP_7 C.I.E. di Bari-Palese: negli articoli, nei comunicati e nei video pubblicati il giorno stesso o in quello immediatamente successivo dalle varie testate giornalistiche (GoBari.it; Ansa;
Il Corriere del Mezzogiorno -Bari; La Repubblica-Bari; La Gazzetta del Mezzogiorno -Bari), gli intervistati avevano riferito che le persone ivi trattenute erano in condizioni inumane (erano stati denunciati anche la mancanza di medicine ed il trattamento
“come detenuti” o addirittura “come animali”)13. II.C.
2.b.2. I suddetti elementi, valutati non atomisticamente bensì complessivamente alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza14, dimostrano in modo adeguato (trattandosi, con tutta evidenza, di elementi senz'altro sufficienti, sotto i profili della gravità, della precisione e della concordanza15, a ritenere adempiuto a mezzo di presunzioni , ex 11 doc. 5)-d) del fascicolo di parte attrice in primo grado. 12 doc. 5)-j) del fascicolo di parte attrice in primo grado. 13 docc. 1)-4) del fascicolo di parte attrice nella fase cautelare ex artt. 669 bis, 669 quater e 700 c.p.c. in primo grado. 14 così Cass., ord. n. 18327/2023. V., altresì, Cass., n. 12002/2017, che ha statuito che “Allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito, rientra nei compiti di quest'ultimo il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'id quod prelumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale.” (nel medesimo senso Cass., n. 26022/2011). 15 cfr. Cass., ord. n. 9054/2022, che ha chiarito (tra l'altro) che “In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni 'gravi, precise e concordanti', laddove il requisito della 'precisione' è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della 'gravità' al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della 'concordanza', richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una
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artt. 2727 e ss. c.c., l'onere probatorio incombente al l'attore in riassunzione)16 che la lesione dei valori coincidenti con quelli enunciati negli artt. 1 e 3 dello Statuto del commessa dal CP_1 Controparte_2
[evento lesivo (o danno-evento) la cui sussistenza risulta già accertata con efficacia di giudicato interno nel presente giudizio, giusta quanto statuito dalla Corte suprema nella sentenza n. 26801/2023] avesse causato la lesione dell'identità della città di (danno-conseguenza), atteso che i plurimi CP_1 interventi posti in essere dapprima dal Consiglio comunale di ( il quale, già CP_1 con delibera n. 149 del 15/11/2004, aveva espresso la totale contrarietà dell'Ente municipale e dell'intera comunità cittadina, mai coinvolti dalle Amministrazioni statali – così come non risulta che gli altri Enti territoriali, pure astrattamente interessati alla vicenda, fossero stati coinvolti – nella procedura di installazione del C.I.E. nel territorio cittadino) e poi, negli anni 2009 e seguenti, da esponenti locali della società civile e delle Istituzioni (rappresentativi, a vario titolo ed a diversi livelli, della comunità barese, con ampio risalto dato anche dagli organi di informazione locali e da questi ultimi esteso pure all'esercizio dell'azione popolare ex art. 9 comma 1° del D.Lg. n. 267/2000 introduttiva, nel 2012, del primo grado del presente giudizio, ad ulteriore conferma della rilevanza che la vicenda de qua rivestiva per la collettività che si riconosceva nei principi e nei valori umanitari e solidaristici proclamati dallo Statuto comunale e dunque della significativa incidenza negativa che la presenza di una struttura che violasse i diritti fondamentali degli esseri umani provocava sulla sensibilità della comunità locale, ispirata al rispetto di detti principi) comprovano univocamente che la violazione dei su indicati valori umanitari e solidaristici, oltre che costituzionalmente protetti , riconducibili all'identità storica, culturale, politica e sociale della città (come espressamente sanciti nel suo Statuto) e dunque CP_1 costituenti patrimonio dell'intera comunità cittadina, aveva inciso negativamente sulla collettività barese, producendo concrete ripercussioni sul sentimento e sull'agire di quest'ultima improntati ai predetti valori. II.C.
2.b.3. All'accertata sussistenza, nei termini sopra evidenziati, di un pregiudizio non patrimoniale eziologicamente riconducibile, ex artt. 1223 e 2056 c.c., alla sussistenza – in precedenza già acclarata, per effetto di giudicato interno
– di un evento lesivo (danno -evento) ascrivibile alla condotta colpevole del Amministrazione dello Stato ex lege attributaria Controparte_2 dei compiti di vigilanza sulle strutture di trattenimento degli stranieri – all'epoca
– denominate Centri di identificazione ed espulsione) e giuridicamente risarcibile quale danno-conseguenza ex artt. 2043 e 2059 c.c., non può non conseguire la condanna del l risarcimento del danno in favore Controparte_2 del CP_1 Tale danno, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato
pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.”. 16 v. Cass., ord. n. 19253/2025; Cass., ord. n. 8115/2025; Cass., n. 14485/2024; Cass., ord. n. 9054/2022, cit.; Cass., ord. n. 27410/2019; Cass., ord. n. 9059/2018; Cass., ord. n. 5374/2017; Cass., n. 12002/2017, cit.; Cass., n. 9108/2012.
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da questa Corte con valutazione equitativa , in uniformità con quanto statuito dalla Corte suprema17. II.C.
2.b.4. Il Collegio, rilevato che la quantificazione del danno operata da questa Corte di appello con la sentenza n. 2020/2020 non era stata oggetto di specifico motivo di impugnazione da parte de l ricorrente principale (
[...]
) e/o da parte del ricorrente incidentale ( né è CP_2 Parte_2 stata oggetto di specifiche deduzioni nel presente giudizio di rinvio da parte dell'attore in riassunzione e/o dell'interventore in riassunzione (che nulla di specifico hanno dedotto al riguardo) e tanto meno da parte del
[...]
(neppure costituitosi nel presente giudizio di rinvio ) e rilevato CP_2 altresì che le ragioni esposte sul punto da questa Corte di appello nella sentenza n. 2020/2020 (lunga durata della non lieve violazione dell'identità di come CP_1 città accogliente;
correttezza del comportamento processuale degli organi statali;
novità delle questioni) si palesano condivisibili (sicché il Collegio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto , può senz'altro adottarle e farle proprie), stima equo liquidare il danno subito dal alla data di CP_1 proposizione della domanda introduttiva de l giudizio di primo grado (26/03/2012, giorno di cristallizzazione del danno-conseguenza), in €. 20.000,00. Trattandosi di debito di valore quantificato nei valori monetari dell'epoca, il predetto importo va adeguato ai valori monetari odierni (mediante rivalutazione sulla base degli indici Istat) ed incrementat o degli interessi compensativi (calcolati in misura pari al saggio legale sugli importi anno per anno rivalutati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in conformità dell'insegnamento della Corte suprema18): infatti, è noto, in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, che sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma d i denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante); qualora tale nocumento sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono com putarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso19. Al spettano, infine, gli interessi corrispettivi ( poiché il debito CP_1 di valore, in conseguenza della liquidazione operata in sede giudiziale, assume la natura di debito di valuta20), calcolati in misura pari al saggio legale sull'importo finalmente dovuto, comprensivo di capitale ed interessi compensativi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. II.C.
3. A quanto sopra esposto consegue l'accoglimento, nei limiti precedentemente indicati sub II.C.
2.b.4., della domanda proposta da Parte_2
quale attore popolare in sostituzione del nei confronti
[...] CP_1 del (nella quale è da ritenersi assorbita la domanda Controparte_2 proposta dal nella medesima qualità di sostituto del Pt_1 CP_15
[...] [.
v. sentenza n. 26801/2023, parag. 6.8.2. 18 v. Cass., sez. un., n. 1712/1995 (e pronunce conformi). 19 così Cass., ord. n. 8766/2018. In senso conforme Cass., n. 5054/2009; Cass., n. 5234/2006; Cass., n. 883/2002. 20 v. Cass., n. 8507/2011.
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nei confronti della essendo quest'ultima una CP_1 Controparte_3 mera articolazione territoriale del ). Controparte_2 II.D. IL REGO LAMENT O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I. L'attore in riassunzione ha espressamente chiesto a questa Corte di voler condannare i convenuti in riassunzione “alla refusione di spese, competenze ed onorari della fase di Cassazione e del presente giudizio di rinvio”21. Analogamente, l'interventore in riassunzione ha chiesto a questa Corte di voler liquidare le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio22. La Corte suprema ha chiarito ( e da tale autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) che “In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazio ne giudiziale intervenga in un momento successivo all'entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio”23. 21 così l'attore in riassunzione, testualmente, alla pag. 20 dell'“atto di citazione in riassunzione a seguito di rinvio” (conclusione reiterata con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in date 22/03/2024, 28/05/2024 e 14/11/2024 nonché con la comparsa conclusionale depositata in data 16/01/2025). 22 v. “nota spese” depositata da n data 10/01/2025. CP_1 23 così Cass., n. 30529/2017, che ha precisato, in motivazione (parag. XI.1., pag. 37), che allorquando
“sia pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo, e, quando, come nella specie, riformi altresì la sentenza di primo grado, provvede sulle spese dell'intero giudizio, rinnovandone totalmente l'allocazione, in conseguenza, appunto, di un apprezzamento necessariamente unitario;
sicché non può dirsi completata l'opera svolta da un difensore nei pregressi gradi o fasi del processo, al fine di compensarla con diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali del tempo, sol perché gli stessi si fossero di volta in volta conclusi con sentenze emesse prima dell'entrata in vigore del d.m. 20 luglio 2012, n. 140.”. Tale pronuncia ha dato continuità (aggiungendo l'espresso riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore dei nuovi parametri e anche nel successivo giudizio di rinvio) al principio già sancito qualche anno prima dalle sezioni unite della Corte suprema, secondo cui “In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.” (così Cass., sez. un., n. 17405/2012; nel medesimo senso Cass., sez.
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Tale principio, quantunque enunciato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, appare pienamente applicabile anche con riferimento al D.M. Giustizia n. 55/201424 e succ. modd.25, in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012. Ne consegue che questa Corte, nel liquidare le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio (come da espressa richiesta delle parti vittoriose26), deve per un verso tenere conto dell'esito globale del processo [che consente di affermare la soccombenza di (del quale Controparte_2 costituisce mera articolazione territoriale ), essendo stata Controparte_3 accertata la fondatezza della domanda risarcitoria proposta da Parte_2 alla quale ha aderito e per altro verso applicare i nuovi CP_1 parametri. In definitiva, le spese processuali {liquidate, con riferimento al giudizio di legittimità ed al presente giudizio di rinvio come da dispositivo (tenuto conto anche della nota specifica depositata dall'interventore in riassunzione), per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale [con le seguenti puntualizzazioni: nel giudizio di legittimità, la fase istruttoria e/o di trattazione non è contemplata (v. tabella “13. Giudizi innanzi alla Corte di cassazione e alle Giurisdizioni superiori” allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. ); nel presente giudizio di rinvio, non risultano svolte attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd., sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase in questo giudizio27], applicando un., n. 17406/2012). In senso conforme, più di recente, Cass., sez. un., ord. n. 32906/2022 (che, ribadendo il principio già affermato da Cass., n. 20289/2015, ha statuito che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.”). 24 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 25 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 26 cfr. Cass., n. 15868/2015, che, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio dei precedenti gradi di merito in favore della parte vittoriosa, in motivazione (parag. 3.1) ha messo in rilievo (sebbene in una vicenda nella quale, a differenza del caso qui in esame, la parte vittoriosa, dopo la pronuncia di legittimità, era rimasta soccombente nei precedenti gradi di merito) la necessità
“dell'esistenza di una formale richiesta in tal senso”. 27 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di
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le disposizioni del D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. (da interpretarsi alla luce del già ricordato insegnamento della Corte Suprema28, formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido, per le ragioni sopra esposte, anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 nonché dei citati DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022), tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia , determinato ai sensi dell'art. 5 comma 1° periodo quarto del D.M. Giustizia n. 55/2014 (a mente del quale «Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.») – dei parametri di cui alle tabelle allegate al citato D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. [e segnatamente di cui alla citata tabella “13. Giudizi innanzi alla Corte di cassazione e alle Giurisdizioni superiori” per il giudizio di legittimità ed alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di appello” per il presente giudizio di rinvio], non operando l'aumento ex art. 4 comma 2° del D.M. Giustizia n. 55/2014 invocato dall'interventore in riassunzione (non essendo ravvisabili i relativi presupposti) ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa } sono dunque regolate in ossequio al principio della soccombenza cristallizzato nell'art. 91 c.p.c. Da ultimo, si precisa che l'istanza avanzata da (il quale, con CP_1 la nota specifica, ha invocato il riconoscimento, oltre al compenso, anche di
“spese generali, IRAP e CIPDEL come per legge”) può essere accolta solo limitatamente alle prime due voci , avendo la Corte suprema chiarito (ed anche da tale insegnamento non v'è ragione alcuna di discostarsi):
➢ che “In tema di compensi professionali spettanti agli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di
trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. parag. 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che in precedenza applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto. 28 v. Cass., n. 30529/2017, cit., e prima ancora Cass., sez. un., n. 17405/2012, cit., e Cass., sez. un., n. 17406/2012. Cfr. altresì, più di recente, Cass., ord. n. 19989/2021, secondo cui “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.”; Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, paragg. 12. e ss.).
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rimborso delle spese di lite, sicché – trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza – è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli on eri riflessi.”29;
➢ che “I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con mod if. dalla l. n. 114 del 2014), sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro ma non dell'IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A., la quale non può addebitarla al dipendente e può accantonarla sul fondo destinato alla retribuz ione accessoria dei dipendenti solo se le risorse ivi allocate superano i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o – se questi non esistono o non sono stati allegati o dimostrati – l'ammontare complessivo del credito vantato dai medesimi dipendenti, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente.”30.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1529/2023 R.G.A.C.C., quale Giudice di rinvio a seguito di annullamento della sentenza n. 2020/2020 della Corte di appello di Bari disposto ai sensi dell'art. 383 c.p.c. dalla sentenza n. 26801/2023 della Corte di cassazione, sulla domanda proposta da Parte_2
quale attore popolare in sostituzione del con atto di
[...] CP_1 citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 05/12/2023, nei confronti di , in persona del ministro pro tempore, Controparte_2 e in persona del prefetto pro tempore, con l'intervento Controparte_3 del in persona del sindaco pro tempore, quale litisconsorte CP_1 necessario dell'attore in riassunzione ex artt. 9 comma 2° del D.Lg. n. 267/2000 e 81 c.p.c., ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione , conclusione 29 così Cass., ord. n. 4399/2025 [che, in motivazione, ha efficacemente osservato (parag. 7.): “quanto alla richiesta della difesa comunale di rifusione degli oneri riflessi ex art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005, va richiamato il principio espresso a riguardo in sede di legittimità (Cass., Sez. 2-, n. 7499 del 15/3/2023) secondo cui la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché «trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata» (nello stesso senso, di recente, Cass., Sez. 2 -, n. 3242 del 05/02/2024 dove si ribadisce che «i compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale disposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 cod. civ., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi»)]. In senso conforme Cass., ord. n. 3242/2024, cit.; Cass., n. 7499/2023, cit. 30 così Cass., ord. n. 10402/2025 [che ha ulteriormente specificato che “I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), hanno natura retributiva e spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico della P.A. datrice di lavoro, la quale non può farla gravare sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo, in proporzione all'ammontare dell'imposta, le risorse che - in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell'ente - sono destinate agli stessi a titolo di compensi professionali.”].
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disattesa o assorbita, così provvede: 1) accoglie la domanda proposta da quale attore popolare in Parte_2 sostituzione del nei confronti di CP_1 [...]
, in essa assorbita quella proposta dal nella CP_2 Pt_1 medesima qualità, nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_3 condanna pagare in favore di Controparte_2 CP_1 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione
[...] dell'identità storica, culturale, politica e sociale della città di la CP_1 somma di €. 20.000,00, da adeguarsi ai valori monetari odierni mediante rivalutazione sulla base degli indici Istat a decorrere dal giorno 26/03/2012 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi compensativi calcolati in misura pari al saggio legale sul predetto importo rivalutato anno per anno con la medesima decorrenza ( 26/03/2012) e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con gli ulteriori interessi corrispettivi calcolati in misura pari al saggio legale sull'intero importo dovuto, comprensivo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
2) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_2
delle spese processuali, che liquida: Parte_2 a) in €. 4.145,00 (quattromilacentoquarantacinque/00), di cui €. 1.063,00 per esborsi ed €. 3.082,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, per il giudizio di legittimità; b) in €. 4.511,00 (euro quattromilacinquecentoundici/00), di cui €. 545,00 per esborsi ed €. 3.966,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, per il presente giudizio di rinvio;
3) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_2
delle spese processuali, che liquida: CP_1 a) in €. 3.082,00 (tremilaottantadue/00), tutti per compenso (in esso inclusi gli oneri riflessi) , oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione e I.R.A.P. come per legge, per il giudizio di legittimità; b) in €. 3.966,00 (euro tremilanovecentosessantasei /00), tutti per compenso (in esso inclusi gli oneri riflessi) , oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione e I.R.A.P. come per legge, per il presente giudizio di rinvio. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d'appello, il giorno 08/07/2025.
IL PRESID EN TE ESTEN SOR E DO TT. MICH ELE PRENCIPE
CP_ Proc. n. 1529/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 recte: dell'attore popolare (N.d.E.). 4 così Cass., sez. un., n. 12868/2005. In senso conforme Cass., sez. un., nn. 12869/2005 e 12871/2005. 5 doc. 5)-c) del fascicolo di parte attrice in primo grado. 6 doc. 5)-i) del fascicolo di parte attrice in primo grado. 7 doc. 5)-h) del fascicolo di parte attrice in primo grado. 8 doc. 5)-e) del fascicolo di parte attrice in primo grado. 9 doc. 5)-g) del fascicolo di parte attrice in primo grado. 10 doc. 5)-f) del fascicolo di parte attrice in primo grado.
1. dott. Michele Prencipe - Presidente relatore
2. dott. Alessandra Piliego - Consigliere
3. dott. Oronzo Putignano - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento ex artt. 392 e ss. c.p.c. iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1529, TRA avv. Luigi, quale attore popolare in sostituzione del Pt_1 CP_1 in proprio ex art. 86 c.p.c., con elezione di domicilio nel proprio studio in
[...] alla via Quintino Sella n. 120 nonché all'indirizzo di posta elettronica CP_1 certificata luigi. risultante dai pubblici registri e Email_1 precisamente dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici [ReGIndE],
– attore in riassunzione – E in persona del ministro pro tempore, e Controparte_2
in persona del prefetto pro tempore, contumaci, Controparte_3
– convenuti in riassunzione – in persona del sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato presso l'Avvocatura comunale in alla via Principe Amedeo 26, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. in virtù di mandato a margine Controparte_4 della comparsa di costituzione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositata in data 16/02/2024,
– interventore in riassunzione quale litisconsorte necessario dell'attore in riassunzione ex artt. 9 comma 2° del D.Lg. n. 267/2000 e 81 c.p.c. – Con provvedimento in data 19/11/2024, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni , ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti costituite aveva no precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione, all'esito della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 comma 1° e 190 comma 1° c.p.c. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. LA S ENT ENZ A N. 4089/2017 DEL TRIBUNALE D I BARI IN CO MPOSIZ ION E MONO CRAT IC A. Con sentenza n. 4089/2017, pubblicata in data 10/08/2017, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 3719/2012 R.G., sulle domande proposte da e , Parte_2 Parte_3 quali attori in sostituzione del (il primo) e della CP_1 Parte_4 (entrambi), nei confronti di in persona
[...] Controparte_5 del presidente pro tempore, in persona del Controparte_2 ministro pro tempore, , Controparte_6 in persona del prefetto pro tempore, in persona del sindaco CP_1
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pro tempore, in persona del presidente della Giunta provinciale Parte_4 pro tempore, con l'intervento di , in persona del presidente della CP_7 Giunta regionale pro tempore [ e , attori popolari Parte_2 Parte_3 quali sostituti del (il primo) e della (entrambi), CP_1 Parte_4 avevano chiesto al Tribunale di Bari di voler – previo accertamento (i) del carattere di struttura detentiva del “Centro di identificazione ed espulsione” (C.I.E.) di Bari-Palese e della mancanza di un presidio del Servizio sanitario Nazionale a tutela dell'integrità fisica e psichica delle persone ivi ristrette, (ii) della non vincolatività e della giuridica inesistenza e/o inefficacia delle Linee guida per la progettazione di tali strutture , (iii) della lesione dei diritti fondamentali delle persone recluse nel C.I.E. di (iv) della CP_1 violazione degli standards minimi di vivibilità per le persone trattenute individuati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale per i detenuti nelle carceri – così provvedere: i) ordinare la chiusura del C.I.E. o, in subordine, condannare
[...]
e Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 anche in solido tra loro, ad eseguire le opere individuate in sede di a.t.p., a realizzare i necessari presidi socio-sanitari del S.S.N. (con preposizione di personale dipendente qualificato) e ad eliminare ogni forma di detenzione carceraria dei migranti;
ii) condannare Controparte_5 Controparte_2
anche in solido tra loro, al risarcimento, in favore di Controparte_3 CP_1 e di sia del danno per la violazione dei diritti umani
[...] Parte_4 all'interno del C.I.E., da liquidarsi in via equitativa, sia del danno all'immagine subito in qualità di Enti esponenziali delle comunità ivi insediate, da liquidarsi in via equitativa. Rimasta contumace la si erano costituiti il Parte_4 CP_1 che aveva fatto propria la domanda degli attori popolari, quale Ente esponenziale
[...] con poteri di gestione del territorio e di certificazione di agibilità del C.I.E, contro la cui localizzazione a Palese si era espresso il Consiglio comunale con delibera n. 149 del 15/11/2004) nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministr i, il
[...]
e la (che avevano chiesto rigettarsi le CP_2 Controparte_3 domande, in via preliminare contestando la giurisdizione ordinaria, la legittimazione degli attori popolari e la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel merito deducendo che la struttura non detentiva – istituita con decreto interministeriale del 21/07/1998 ai sensi dell'art. 12 della L. n. 40/1998 – era affidata, con regolare gara, ad un ente privato che la gestiva in modo corretto ed assicurando la dignità degli ospiti, che le criticità rilevate nel corso del precedente procedimento di a.t.p., derivanti dal mancato rispetto delle Linee guida e dai danni arrecati dai trattenuti nel corso di numerose rivolte, ben potevano essere superate attraverso i lavori suggeriti dal c.t.u. ed in corso di esecuzione, nonché dai controlli esercitati in occasione dell e visite di diversi soggetti istituzionali , e che in ogni caso le restrizioni attuate con i C.I.E. attenevano non alla libertà personale ma alla libertà di circolazione degli stranieri, che andava bilanciata con l'esigenza di controllare i flussi migratori . Nel corso del giudizio, era intervenuta la (la quale aveva aderito alla CP_7 prospettazione degli attori popolari ) ed era stato instaurato un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (all'esito del quale era stato ordinato ai convenuti di attuare una serie di migliorie della struttura relative a: numero, dimensioni e manutenzione dei servizi igienici;
oscuramento delle finestre e ventilazione delle stanze alloggio;
dimensioni dello spazio mensa;
numero di aule per attività lavorative didattiche e ricreative;
segnaletica antincendio;
prevenzione dell'usura dei moduli abitativi. In caso di mancata esecuzione entro novanta giorni, tutti gli stranieri trattenuti sarebbero stati trasferiti in altri C.I.E. rispondenti ai requisiti mancanti a Bari -Palese. L'attuazione del provvedimento era stato oggetto di ricorso ex art. 669 -duodecies c.p.c., concluso con ordinanza che aveva respinto la richiesta di chiusura del C.I.E. ma aveva nominato un commissario ad acta per la verifica dello stato dei lavori ordinati )], così provvedeva: 1) dichiarava inammissibile la domanda relativa alla chiusura del C.I.E. CP_1 per intervenuta carenza di interesse ad agire;
2) rigettava la domanda di
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risarcimento del danno per le condizioni di detenzione subit e dai trattenuti all'interno del C.I.E.; 3) accoglieva la domanda di risarcimento del danno all'immagine subito dal e dalla e, per CP_1 Parte_4 CP_1 l'effetto, condannava la d il Controparte_5 [...]
, in solido tra loro, a pagare, in favore del e CP_2 CP_1 della la complessiva somma di €. 32.722,66, oltre interessi Parte_4 legali sino al soddisfo;
4) rigettava ogni altra istanza;
5) condannava la
[...] ed il n solido tra loro, Controparte_5 Controparte_2 a pagare, in favore degli attori, le spese processuali, che liquidava in €. 918,09 per esborsi e €. 4.835,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali, C.A.P. ed I.V.A., se dovuti, come per legge;
6) condannava la
[...] ed il n solido tra loro, Controparte_5 Controparte_2 a pagare le spese processuali sostenute dalla , liquidate in €. CP_7 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, C.A.P. ed I.V.A., se dovuti, come per legge;
7) nulla per le spese per la di 8) poneva gli oneri Parte_4 CP_1 peritali definitivamente a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri e del
, in solido tra loro. Controparte_2 I.B. LA S ENT EN ZA N. 2020/2020 D EL LA CO RTE DI APPELL O D I BA R I. Con sentenza n. 2020/2020, pubblicata in data 30/11/2020, la Corte di appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del ministro pro tempore, CP_2 [...] in persona del prefetto pro tempore, e Controparte_6
in persona del presidente pro tempore, nei Controparte_5 confronti di in Parte_2 Parte_3 CP_1 persona del sindaco pro tempore, , in persona del presidente della CP_7 Giunta regionale pro tempore, e (già Controparte_8 Parte_4
, in persona del sindaco metropolitano pro tempore, nonché sull'appello
[...] incidentale proposto da e Parte_2 Parte_3 CP_1 in persona del sindaco pro tempore, avverso la sentenza n. 4089/2017,
[...] pubblicata in data 10/08/2017 , del Tribunale di Bari in composizione monocratica
[gli appellanti, dopo avere contestato la legittimazione attiva della il Parte_4 diritto della (intervenuta in adesione a domanda altrui ) alla rifusione CP_7 delle spese processuali , la legittimazione passiva della Controparte_5
la sussistenza di competenze dei Comuni in tema di localizzazione e gestione
[...] dei C.I.E., l'inidoneità della struttura a garantire l'assistenza e la dignità dei trattenuti , la correttezza del ricorso alla sineddoche ( et c.) per Per_1 Per_2 l'individuazione del danno all'immagine, la riconduzione delle proteste degli stranieri al trattamento subito anziché al desiderio di fuga e all'insofferenza del regime di controllo, l'assenza di prova di un danno economico, ad esempio, allo sviluppo turistico , l'incertezza e indeterminatezza della quantificazione del danno, pur a fronte della riconosciuta carenza di risonanza internazionale , avevano concluso per il rigetto delle domande accolte in primo grado. Rimasta contumace la (già Controparte_8
, si erano costituiti la (che aveva chiesto confermarsi Parte_4 CP_7 la sentenza impugnata), e (che avevano chiesto Parte_2 Parte_3 rigettarsi l'avversa impugnazione e, con appello incidentale, avevano riproposto le domande di accertamento dell'illegalità della struttura – riaperta nel novembre 2017 col nome di “Centro di Permanenza per i Rimpatri” stabilito dalla legge n. 46/ 2017 – nonché di condanna alla sua chiusura o, in subordine, all'esecuzione delle opere necessarie per la dignità dei trattenuti) ed il (che aveva svolto considerazioni e CP_1 proposto conclusioni analoghe a quelle di e )], Parte_2 Parte_3 dichiarata la contumacia di in riforma della sentenza Controparte_8
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impugnata, così provvedeva: 1) dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di cui al punto 1) del dispositivo della sentenza impugnata;
2) dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e compensava interamente le spese processuali del doppio grado tra la stessa e le controparti;
3) rigettava la domanda proposta in favore di Controparte_8
nulla sulle spese del doppio grado sostenute dalle controparti della stessa;
[...] 4) riduceva a €. 20.000,00, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza di secondo grado al saldo, l'importo di cui al punto 3) del dispositivo della sentenza impugnata e condannava il solo pagare Controparte_2 la somma al solo 5) confermava nei confronti del solo CP_1 a statuizione di condanna al pagamento delle Controparte_2 spese processuali sostenute dagli attori popolari e Parte_2 Parte_3
, contenuta al punto 5) del dispositivo della sentenza impugnata;
6)
[...] revocava la statuizione di cui al punto 6) del dispositivo della sentenza impugnata;
7) limitava al solo la statuizione di Controparte_2 condanna di cui al punto 8 ) del dispositivo della sentenza impugnata;
8) confermava nel resto la sentenza impugnata e compensava interamente le spese processuali di appello tra tutte le parti processuali . A sostegno della decisione, la Corte di appello di Bari , dopo aver dato atto dell'essersi formato il giudicato interno «sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria, sulla legittimazione degli attori popolari (e sul suo difetto quanto alla domanda di risarcimento del danno per le condizioni di trattenimento nel CIE), sulla ritualità dell'intervento della » ed aver ritenuto «di competenza CP_7 esclusiva del la materia dell'immigrazione, e, in Controparte_2 particolare, quella del trattenimento dei soggetti da rimpatriare», sicché le domande proposte contro la P residenza del Consiglio dei Ministri dovevano essere respinte, osservava (tra l'altro): i) che, con riferimento all'appello degli attori popolari e del era da condividere «il giudizio di sopravvenuta CP_1 carenza di interesse ad agire. È pacifico, infatti, che, al momento della decisione impugnata, il CIE di Bari Palese era chiuso dal 2016 e che non erano noti né il se né il quando dell'eventuale riapertura. In quel momento, quindi, difettava l'interesse attuale a richiedere sia la sua chiusura che la stessa esecuzione delle opere necessarie alla sua migliore funzionalità. Né oggi l'eventuale permanere, dopo la riapertura del novembre 2017, delle criticità rilevate in passato dai c.t.u. può affermarsi senza una nuova specifica istruttoria, che allungherebbe in modo imprevedibile i tempi del processo e finirebbe con l'eludere, in parte qua, il doppio grado di giurisdizione previsto per legge, surrogato solo in appello di fatti nuovi sopravvenuti. La domanda di chiusura della struttura e di esecuzione di opere, riproposte con gli appelli incidentali, non sono quindi esam inabili»; ii) che, «in punto di responsabilità, il giudizio del Tribunale, di inidoneità del C.I.E. a garantire l'assistenza e la dignità degli stranieri, sottoposti a trattamento inumano e degradante, non è contestato in modo specifico: gli appellanti si limitano ad affermare, in modo apodittico, la non inadeguatezza della struttura e l'assenza di carattere detentivo»; iii) che «La discussione tra le parti ha ampiamente riguardato la natura detentiva, o meno, dei CIE (o attuali CPR), problema la cui astrattezza il Tribunale ha sottolineato, evidenziando che oggetto della causa è stabilire se la concreta gestione, come d etto sicuramente inadeguata, abbia, o meno, provocato danni agli enti esponenziali. La Corte concorda col Tribunale sull'irrilevanza della classificazione giuridica […]. La questione della natura detentiva dei Centri risulta ormai superata, essendo stata
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introdotta dapprima di fatto, e poi di diritto, una sorta di detenzione amministrativa poco tipizzata o tipizzabile. […] In una siffatta situazione, che pure deriva, in ultima analisi, dalla legge e dalla normativa eurounitaria, lo Stato deve fare di tutto non solo per limitare la permanenza nei Centri allo stretto indispensabile, ma anche renderla comprensibile ed umanamente tollerabile. Ciò che, all'evidenza, non è avvenuto nel caso in esame, sicché non può che trovare risposta affermativa la questione della sussistenza del fatto colposo grave, omissivo o commissivo che sia, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.»; iv) che, con riferimento alla sussistenza ed alla liquidazione del danno per gli Enti locali, era da condividere «la censura di incertezza e indeterminatezza mossa dagli appellanti alla sentenza impugnata, che in modo indistinguibile ha unificato problemi di ordine pubblico e sicurezza del t erritorio, pericolo per lo sviluppo turistico, rischio di assimilazione a realtà di segregazione, lesione dell'immagine e dell'identità. Tale errore di prospettiva non impedisce, tuttavia, il riesame dei singoli profili di danno alla luce delle argomentazioni delle parti, onde rivalutarli in modo autonomo»; v) che la cattiva gestione del Centro suddetto non aveva prodotto un danno all'immagine del e della (ex) CP_1 Provincia di ma aveva determinato, esclusivamente con riguardo al CP_1
un danno da lesione dell'identità cittadina (diversa dal diritto CP_1 all'immagine), – da intendersi «come senso di essere qualcosa di specifico, quel qualcosa che consente di cambiare rimanendo sé stessi» – in conseguenza della negazione della dignità delle persone straniere trattenute nel C.I.E., ed il cui fondamento poteva senz'altro essere individuato nell'insieme di tutti quei valori umanitari e solidaristici rinvenibili nello Statuto comunale della città di cui CP_1 ben poteva attribuirsi valore anche giuridico;
vi) che il menzionato danno da lesione dell'identità cittadina riconosciuto al poteva essere CP_1 equitativamente determinato nella somma di €. 20.000,00, che andava considerata «la parte prevalente rispetto all'importo totale di € 32.766,00» quantificato dalla sentenza impugnata, ed adeguat a, «da un lato, alla lunga durata della non lieve violazione dell'identità di città accogliente, e dall'altro, alla correttezza del comportamento processuale degli organi statali e alla novità delle questioni». I.C. LA S ENT EN ZA N. 26801/2023 D ELL A CO RT E D I C ASS AZ ION E. Con sentenza n. 26801/2023, pubblicata in data 19/09/2023, la Corte di cassazione, pronunciando sull'impugnazione (affidata a due motivi) proposta dal
(ricorrente) nei confronti di Controparte_2 Parte_2 (controricorrente), (controricorrente), CP_1 Parte_3 (intimato), già (intimata), Controparte_8 Parte_4 CP_7
(intimata) nonché sull'impugnazione incidentale (affidata a cinque motivi)
[...] proposta da (ricorrente incidentale) nei confronti di Parte_2
(intimato), avverso la sentenza n. 2020/2020 della Controparte_2 Corte di appello di Bari, riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., così provvedeva: 1) accoglieva il secondo motivo di ricorso del , nei Controparte_2 limiti di cui in motivazione, respinto il primo motivo;
2) rigettava il ricorso di
3) cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo Parte_2 accolto e rinviava la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame della questione devoluta e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; 4) ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012, dava atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d i dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_2
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quello previsto per il suo ricorso, giusta il comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. I.D. IL PROC. N. 1529/2023 R.G.A.C.C. I.D.
1. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato in data 05/12/2023, quale attore popolare in sostituzione del Parte_2
citava in persona del CP_1 CP_1 Controparte_2 ministro pro tempore, e in persona del prefetto pro Controparte_3 tempore, a comparire dinanzi alla Corte di appello di Bari, quale Giudice di rinvio a seguito di annullamento della sentenza n. 2020/2020 della Corte di appello di Bari disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 26801/2023, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Bari rigettare l'appello proposto dal dalla Controparte_2 CP_3 avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4089 del 10.08.2017,
[...] condannando i detti Enti alla refusione di spese, competenze ed onorari della fase di Cassazione e del presente giudizio di rinvio a favore del sottoscritt o attore popolare”. I.D.
2. Con comparsa di costituzione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositata in data 16/02/2024, in persona del sindaco pro tempore, CP_1 interveniva nel giudizio di rinvio, aderendo integralmente alle conclusioni di cui all'atto di citazione in riassunzione notificato dall'attore popolare in data 05/12/2023 e chiedendo alla Corte di appello di Bari di voler rigettare integralmente l'appello proposto da vverso la Controparte_2 sentenza n. 4089/2017 del Tribunale di Bari, con vittoria integrale di spese in favore sia degli attori popolari1 sia – autonomamente – di esso CP_1
[...] I.D.
3. Il la non si Controparte_2 Controparte_3 costituivano nel giudizio di rinvio. I.D.
4. Con provvedimento in data 19/11/2024, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti costituite avevano precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione, all'esito della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 comma 1° e 190 comma 1° c.p.c. II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. LA D ECL ARATO RIA D I C ONT UM AC IA. Innanzitutto, va dichiarata la contumacia di e Controparte_2
i quali, nonostante la rituale notificazione dell'atto di Controparte_3 citazione in riassunzione, eseguita da a mezzo di p.e.c. in data Parte_2 05/12/2023, non si sono costituiti nel presente procedimento. II.B. PREMESS A. In via preliminare, al fine di delimitare esattamente l'oggetto del presente giudizio di rinvio, è opportuno evidenziare che la sentenza n. 26801/2023 della Corte di cassazione, rigettati il primo motivo di ricorso del
[...]
ed integralmente il ricorso di accolse, nei CP_2 Parte_2 limiti di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso del
[...]
(“violazione e falsa applicazione degli artt. 2 Cost., 9 del d.lgs. CP_2 n. 267 del 2000, 2043, 2059 e 2697 c.c.; assenza e/o contraddittorietà della
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motivazione”), con il quale il MINISTERO DELL'INTERNO aveva rappresentato: che la Corte distrettuale, pur riformando la pronuncia del Tribunale nella parte in cui aveva riconosciuto il risarcimento del danno all'immagine, aveva poi condannato esso ricorrente al risarcimento del danno all'identità cittadina, così incorrendo in errore di diritto ed in una motivazione contraddittoria;
che la sentenza di secondo grado sembrava fondare la legittimazione all'azione popolare ed il diritto al riconoscimento del risarcimento del danno alla sfera esistenziale (id est, il danno all'identità personale) sul mero presupposto della “scarsa considerazione della dignità delle persone ospitate” nel C.I.E. (poi C.P.R.) di Bari-Palese, senza addurre alcun ulteriore elemento a sostegno della condanna in questione;
che tanto, tuttavia, era insufficiente, posto che la “scarsa considerazione delle persone ospitate” non implicava una lesione alla sfera della comunità cittadina, dovendo ricorrere, invece, ulteriori condizioni, atteso che un conto era la lesione della personalità degli ospitati, altro era la lesione della sfera personale della collettività barese;
che non era stato chiarito in cosa fossero consistiti il danno-evento ed il danno-conseguenza. A sostegno della decisione {per ragioni che, come sta per vedersi, sono concretamente inquadrabili nell'alveo dell'art. 360 comma 1° nn. 3) e 5) c.p.c., sicché il rinvio disposto dalla Corte di cassazione va qualificato non come rinvio improprio o restitutorio (che ha luogo quando la sentenza impugnata per cassazione, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale, nel qual caso, se il rinvio è alla Corte di appello, questa conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di Giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte2), bensì come rinvio proprio o prosecutorio [che ha luogo quando la sentenza di secondo grado impugnata sia stata cassata per motivi di merito (error in judicando, per violazione o falsa applicazione di norma di diritto, o errore logico, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) , nel qual caso, se il rinvio è alla Corte di appello, dinanzi a questa si svolge una nuova ed autonoma fase processuale, in quanto “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce – come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmen te l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio – la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.”]3}, la Corte di 2 così Cass., n. 23314/2018. In senso conforme Cass., n. 4290/2015. V., altresì, Cass., n. 6326/2019. 3 così Cass., ord. n. 15143/2021. In senso conforme Cass., n. 1824/2005; Cass., n. 13833/2002. V., altresì, Cass., ord. n. 24372/2022 (secondo cui “Il giudizio di rinvio … per motivi di merito integra
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cassazione osservò testualmente quanto segue: «
6. Il secondo motivo del ricorso in esame, invece, si rivela fondato nei soli limiti di cui appresso. 6.1. È doveroso rimarcare, innanzitutto, che la corte territoriale ha dato atto, espressamente, dell'essersi formato il giudicato interno «sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria, sulla legittimazione degli attori popolari (e sul suo difetto quanto alla domanda di risarcimento del danno per le condizioni di trattenimento nel CIE), sulla ritualità dell'intervento della (cfr. pag. 6, § 9, della CP_7 sentenza impugnata). Nessuna puntuale censura è stata svolta dal CP_2 contro questa affermazione, sicché è precluso a questa Corte il poter ritornare su quelle questioni. Basta solo ricordare, dunque, che: i) gli originari attori e hanno promosso un'azione popolare, ai sensi dell'art. 9 del Pt_2 Pt_3 testo unico degli enti locali, che si caratterizza per il suo contenuto oggettivo, al fine, tra l'altro, di tutelare i diritti all'immagine, alla reputazione, all'identità storica e culturale (anche) del ii) l'azione popolare comunale CP_1 consente a ciascun elettore di “far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al . Si tratta, cioè, come puntualizzato dalla recente Cass., SU, CP_1 n. 15601 del 2023, «di un'azione a carattere sostitutivo e non correttivo: non è utilizzabile al fine di rimuovere errori o irregolarità commessi in danno dell'interesse di cui l'ente è portatore, può essere esperita contro un soggetto terzo e non contro il per far valere l'illegittimità di atti riferibili a detto CP_1 ente, e risulta quindi ammissibile solo in caso di inerzia dell'ente locale e non qualora esso abbia provveduto. Diversamente opinando, il cittadino si verrebbe a sostituire all'espressa volontà di un ente elettivo rappresentativo della volontà dei cittadini, con un evidente vulnus del principio democratico. Il presupposto necessario dell'azione popolare di cui al citato art. 9 va rinvenuto soltanto nell'omissione, da parte dell'ente, dell'esercizio delle proprie azioni o nell'inerzia da vicariare. L'azione popolare ai sensi dell'art. 9 del testo unico non può essere diretta a contestare la validità degli atti del per conto del CP_1 quale si dichiara di agire. […]. Proprio perché la posizione dell 'elettore è quella sin qui descritta, occorre che l'azione e il ricorso siano volti alla tutela di posizioni giuridiche dell'ente locale (cui egli si sostituisce), nei confronti di possibili pregiudizi derivanti da azioni od omissioni di terzi, da fatti od atti compiuti da privati o anche da altre pubbliche amministrazioni. Non è, invece, possibile che l'elettore insorga, in luogo dell'ente (da lui considerato inadempiente), avverso atti adottati dall'ente medesimo, potendo in tali casi quest'ultimo, ove sussistano i presupposti, agire in autotutela, e non essendo l'azione ex art. 9 cit. (come già chiarito dalla giurisprudenza) di tipo “correttivo”
[…]». In definitiva, si è al cospetto di un'ipotesi di sostituzione processuale che trova spazio, in deroga all'art. 100 cod. proc. civ., nella lettura dell'art. 81 cod. proc. civ. («Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui») attraverso una chiara tipizzazione dell'ambito di specialità normativa prevista dal codice di rito. Sul presupposto dell'inerzia del soggetto legittimato attivo in via principale, si fa
una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.”); Cass., ord. n. 10009/2017; Cass., n. 14892/2000; Cass., n. 6828/1998; Cass., n. 5901/1994.
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valere in giudizio, in nome proprio, un diritto formalmente altrui, pur senza mai prospettarlo come direttamente proprio. Nella specie, dunque, gli attori suddetti hanno utilizzato lo strumento dell'actio popularis in modo efficace, oltre che corretto, ancorché la titolarità della posizione giuridica sostanziale fosse indubbiamente in capo al Evidentemente, l'azione popolare non Controparte_1 contrastava (né avrebbe potuto, secondo la giurisprudenza maggioritaria e la dottrina) con la volontà dell'ente locale sostituito, tanto è vero che il menzionato si è costituito in giudizio aderendo alle conclusioni dei primi;
iii) come CP_1 ancora sancito da Cass. n. 25854 del 2022 (cfr. in motivazione), «in quanto attinente alla corretta instaurazione del contraddittorio, la carenza di legittimazione ad causam, a differenza del difetto di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, è rilevabile anche d'ufficio, se risultante dagli atti di causa, in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite dell'intervenuta formazione del giudicato interno, indipendentemente dalle contestazioni sollevate dalle parti, le quali si configurano come mere difese (cfr. Cass., Sez. lav., 1/09/2021, n. 23721; Cass., Sez. V, 24/12/2020, n. 29505; Cass., Sez. III, 6/12/2018, n. 31574)». In senso sostanzialmente conforme si veda anche Cass., SU, n. 7514 del 2022 (resa, peraltro, in fattispecie diversa e peculiare rispetto a quella oggi all'esame di questo Collegio, dove non vi era stata formazione di alcun giudicato interno sulla questione suddetta: la vicenda riguardava, infatti, una eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata solo in appello da un soggetto rimasto contumace in primo grado), nella quale si legge (cfr. pag. 16 -17) che «Il difetto di “legitimatio ad causam”, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: «l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valer e nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)…».
6.2. Ancora in via preliminare, è opportuno evidenziare fin da ora che, diversamente da quanto invocato dal (cfr. pag. 5, § D], della sua Pt_2 memoria ex art. 378 cod. proc. civ.), nessun giudicato interno si era formato in relazione a quanto affermato dalla sentenza del Tribunale di Bari circa la
“violazione dell'identità storico culturale del . In proposito, CP_1 CP_1 infatti, è sufficiente considerare che, come emerge dalla decisione della corte distrettuale oggi impugnata, il la e la Controparte_2 Controparte_3
nel loro gravame, avevano contestato, tra Controparte_5 l'altro, la correttezza del ricorso alla sineddoche ( etc.) Per_1 Per_2 per l'individuazione del danno all'immagine; la riconduzione delle proteste degli stranieri al trattamento subito anziché al desiderio di fuga e all'insofferenza del
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regime di controllo;
l'assenza di prova di un danno economico, ad esempio, allo sviluppo turistico;
l'incertezza e indeterminatezza della quantificazione del danno, pur a fronte della riconosciuta carenza di risonanza internazionale. È innegabili che le corrispondenti argomentazioni erano dirette proprio le ragioni della condanna risarcitoria pronunciata dal tribunale.
6.3. Giova premettere, poi, che, da tempo, la giurisprudenza di questa Corte ha raccolto il suggerimento della Consulta circa una lettura costituzionale del sistema della responsabilità civile da illecito (nella dicotomia 2043, 2059 cod. civ.) collegando i precetti delle norme di garanzia ai valori costituzionali, specie quando trovano espressione nelle posizioni soggettive costituzionalmente protette (dai diritti umani inviolabili, come la salute, ai diritti civili e politici, sino ai diritti sociali).
6.3.1. Il metodo interpretativo seguito (condiviso ormai anche dai giudici del merito) è quello dell'interpretazione logico sistematica ed adeguatrice al precetto costituzionale (che rivela la tutela della posizione soggettiva) della norma civilistica di garanzia. Questo metodo ermeneutico, se vale per la clausola generale dell'art. 2043 cod. civ., ad egual titolo vale per la clausola di garanzia del danno non patrimoniale.
6.4. Va rimarcato, altresì, che il diritto cd. all'identità personale è venuto progressivamente a differenziarsi da altre figure (quali, per quanto qui di specifico interesse, il diritto all'immagine) per avere ad oggetto quello specifico bene-valore costituito dalla proiezione sociale della complessiva personalità del soggetto, alla base del quale si colloca l'interesse del medesimo ad essere rappresentato - nel contesto generale delle relazioni sociali - con la sua vera identità e, cioè, a non vedere modificato, offuscato o, comunque, alterato all'esterno il proprio patrimonio di valori intellettuali, ideologici, politici, etici, religiosi, sociali, umanitari etc., come già estrinsecatosi (o destinato comunque ad estrinsecarsi) nell'ambiente sociale e, ciò, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche. Già la risalente Cass. n. 3769 del 1985, invero, chiarì, significativamente, che «mentre i segni distintivi (nome, pseudonimo, ecc.) identificano, nell'attuale ordinamento, il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile e legale e l'immagine evoca le mere sembianze fisiche della persona, l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (morali, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.), c ioè per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando od appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione».
6.4.1. La riferibilità del diritto all'identità personale a soggetti diversi dalle persone fisiche nemmeno ha creato particolari perplessità in dottrina: già nel 1970, si era parlato di un diritto all'identità personale delle persone giuridiche, estensibile (sebbene con formula dubitativa) anche agli enti non dotati di personalità giuridica. In seguito, anche sotto la spinta di una sempre crescente produzione giurisprudenziale, sia cautelare che di meri to, in tema di identità di partiti politici ed altri so ggetti non dotati di personalità giuridica (ad esempio, comitati promotori di referendum), si è definitivamente consolidata la tesi che anche enti non personificati sono titolari del diritto all'identità personale. Infatti, a fronte della definizione sopra offerta, ed ammessa in linea generale la possibilità che enti collettivi siano titolari di diritti della personalità, non
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sembrano esservi seri ostacoli concettuali a riconoscere la titolarità del diritto all'identità personale anche in capo a persone giuridiche ed enti non personificati. È evidente, infatti, che, al pari delle persone fisiche, anche enti collettivi possono essere portatori di un progetto politico, di una linea ideologica, di un disegno cultura le e quant'altro. Anzi, come pure opinatosi, nel caso di un ente “morale” o esponenziale, che persegue statutariamente determinate finalità, potrebbe addirittura risulta re più agevole che per una persona fisica l'accertamento di quella «sostanza piuttosto pericolosa» che è la
“verità personale”, il cui travisamento può mettere in moto tecniche di tutela, a seconda dei casi, inibitorie o risarcitorie. Il definitivo avallo giurisprudenziale di tale tendenza si è avuto con la già citata sentenza della Corte di cassazione n. 3769 del 1985, sul cd. “caso Veronesi”: in quella sede, invero, il Supremo Collegio ebbe modo di precisare che il diritto all'identità personale spetta non solo alle persone fisiche ma anche a quelle giuridiche ed agli enti non personificati.
6.4.2. Non va sottaciuto, però, che il riconoscere l'esistenza di diritti “propri” degli enti pubblici e, conseguentemente, l'ammettere forme di risarcimento del danno non patrimoniale nel caso in cui i suddetti diritti vengano violati, impone, necessariamente, di tenere conto della peculiarità del soggetto tutelato e della conseguente diversità dell'oggetto di tutela, così da rendere non manifestamente irragionevole ipotizzare differenziazioni di tutele, sotto il profilo di un maggior rigore della dimostrazione della configurabilità, in concreto, della fattispecie risarcitoria di volta in volta astrattamente considerata, rispetto a quelle assicurate alla persona fisica. In questa prospettiva, del resto, si è posta anche la corte territoriale nella decisione oggi in esame, come agevolmente può evincersi dal rilievo che la stessa, dopo aver condiviso «la censura di incertezza e indeterminatezza mossa dagli appellanti [ Controparte_2 CP_3 e Ndr] alla sentenza impugnata, che,
[...] Controparte_5 in modo indistinguibile, ha unificato problemi di ordine pubblico e sicurezza del territorio, pericolo per lo sviluppo turistico, rischio di assimilazione a realtà di segregazione, lesione dell'immagine e dell'identità», ed aver opinato che «Tale errore di prospettiva non impedisce, tuttavia, il riesame dei singoli profili di danno alla luce delle argomentazioni delle parti, onde rivalutarli in modo autonomo»: i) ha escluso, espressamente, nella specie, la configurabilità di un danno all'immagine del ndividuato mediante il ricorso alla Controparte_1 sineddoche («È vero che ai luoghi in cui si perpetrano violazioni dei diritti della persona deriva, come rileva il Tribunale, “una normale identificazione, storicamente provata” con il territorio che li ospita, si che “sono davvero molti gli esempi di luoghi e città che sono rimasti saldamente legati in senso negativo alle strutture di costrizione e sofferenza di esseri umani che vi erano allocati”. In concreto, però, gli esempi fatti n on risultano pertinenti: non solo, come è di intuitiva evidenza, quelli di Auschwiz e di Alcatraz, ma anche di e Per_1
Premesso infatti che l'ardua comparazione con simili gravissimi Per_2 precedenti potrebbe produrre un deprecabile effetto di minimizzazione reattiva della presente vicenda, è certo, sul piano fattuale, che nessuno in Italia o all'estero - cfr. il riferimento della sentenza impugnata (pag. 40) all'assenza di risonanza internazionale - ha mai paragonato il CIE di Bari Palese agli es empi citati. Peraltro, l'isola di è da tempo nota come terra non già di Per_2 maltrattamenti degli stranieri (invero occasionali) bensì di accoglienza, come avamposto di un'Europa solidale, ed è stata proposta per il premio Nobel per la
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pace - mentre l'ex-sindaca stata insignita nel 2016 del premio Parte_6 e nel 2017 del Premio per la pace Unesco. Pertanto, non Parte_7 potendosi predicare un'identificazione immediata tra la città di e la pur CP_1 deprecabile realtà di segregazione del suo CIE, va escluso il danno correlato» (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata); ii) ha negato, parimenti, la predicabilità «di un danno allo sviluppo turistico di invero molto forte prima dell'attuale CP_1 pandemia e mai compromesso dall'esistenza in zona periferica del CIE, di certo non incluso in percorsi turistici più o meno organizzati»; iii) quanto ai «problemi di ordine pubblico e sicurezza derivanti dalla presenza di un Centro così mal gestito» (peraltro certamente da non sottovalutarsi «se solo si considerano le numerose proteste degli ospiti, non violente o con violenza sulle cose che fossero»), ha affermato non esservi prova, tuttavia, «di un concreto impatto di tali problemi sugli abitanti della periferia in cui sorgeva il Centro, magari indotti, ad es., a protestare chiedendo agli enti locali una tutela o un'attenzione rafforzate,
o a lamentarne l'assenza. In mancanza di tale impatto, è esatto il rilievo degli appellanti, che non vedono la loro immagine lesa dal Controparte_10 verificarsi di quei problemi di ordine pubblico e sicurezza, dagli enti locali in nessun modo attivo o omissivo provocat i»; iv) ha concentrato la sua indagine sul danno da lesione del “diritto all'identità” della città di - «altra cosa rispetto CP_1 all'immagine» e da intendersi «come senso di essere qualcosa di specifico, quel qualcosa che consente di cambiare rimanendo sé stessi» - in conseguenza della negazione della dignità delle persone straniere trattenute nel CIE, ed il cui fondamento ha individuato nell'insieme di tutti quei valori umanitari e solidaristici rinvenibili nello Statuto comunale di quella città cui ben poteva attribuirsi valore anche giuridi co. 6.4.3. È opportuno ricordare pure che il travisamento dell'identità può consistere tanto nell'attribuzione di caratteri e qualità inesistenti o diversi da quelli reali, quanto nell'omissione di elementi esistenti, siano essi migliorativi o peggiorativi purché sostanziali e non accessori. Perciò, un'eventuale alterazione può ritenersi illegittima, se incida sulla personalità, indipendentemente dalla lesione di onore, reputazione, immagine, o altro diritto personale. Non è rilevante, peraltro, l'identità intesa in senso soggettivo, come opinione che il soggetto abbia del proprio “io”, bensì in senso oggettivo, con riferimento alla personalità del soggetto normalmente percepita, o percepibile, nella realtà sociale, generale o particolare.
6.4.4. L'art. 2 della Costituzione, del resto, garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e, tra questi, vi è il diritto dell'identità, che non spetta solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche ed alle associazioni non riconosciute (cfr. Cass. n. 23401 del 2015).
6.4.5. Non desta sorprese, quindi, il fatto che, successivamente alla suddetta pronuncia del 1986, è stato più volte enunciato da questa Corte che, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cod. civ., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritt o al nome, all'identità storica, culturale e politica, e all'immagine dell'ente (cfr., ex aliis, Cass. n. 12929 del 2007; Cass. n. 18082 del 2013; Cass. n. 22396 del 2013; Cass. n. 23401 del 2015; Cass. n. 20643 del 2016; Cass. n. 19551 del 2023; Cass. n. 20345 del 2023).
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6.5. Un siffatto pregiudizio non patrimoniale - come precisato dalla citata Cass. n. 12929 del 2007 (ed in senso conforme dalla più recente Cass. n. 19551 del 2023) - è, dunque, da apprezzare come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine e/o nella sua identità, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, così, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Alteris verbis, la risarcibilità di un siffatto danno non patrimoniale è riconosciuta allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione e, fra tali d iritti, rientra quello relativo all'identità personale, allorquando si verifichi la sua lesione. In tali casi, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, è risarcibile il danno non patrimoniale costituito - come danno cd. conseguenza - dalla diminuzione della considerazion e della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere
o di settori o categorie di essi (cfr. Cass. n. 12929 del 2007; Cass. n. 4542 del 2012; Cass. n. 19551 del 2023).
6.5.1. A tanto deve aggiungersi che, abbandonata la originaria tesi, secondo cui la condotta lesiva era di per sé dimostrativa del pregiudizio - di natura non patrimoniale - risarcibile, questa Corte da tempo è ormai approdata, in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., all'applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione «condotta materiale - evento-lesivo - conseguenza dannosa» (artt. 1223 e 2056 cod. civ.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno “patrimoniale” e “non patrimoniale” si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso. Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, mai potendo considerarsi in re ipsa (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 26972 del 2008; Cass. n. 20987 del 2007; Cass. n. 10527 del 2011; Cass. n. 13614 del 2011; Cass. n. 7471 del 2012; Cass. n. 19551 del 2023).
6.6. Orbene, nel caso di specie, come si è già anticipato, la corte distrettuale, una volta definitivamente sancita la cattiva gestione del CIE suddetto («In punto di responsabilità, il giudizio del Tribunale, di inidoneità del CIE a garantire l'assistenza e la dignità degli stranieri, sottoposti a trattamento inumano e degradante, non è contestato in modo specifico: gli appellanti si limitano ad affermare, in modo apodittico, la non inadeguatezza della struttura e l'assenza di carattere detentivo»), - nessuna puntuale censura, peraltro, è stata oggi formulata dal ricorrente contro questa specifica affermazione - ha ritenuto CP_2 concretamente configurabile, nella specie, un danno non già all'immagine del (e della ) di ma da lesione dell'identità cittadina (diversa, CP_1 Parte_4 CP_1
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appunto, dall'appena menzionato diritto all'immagine) solo di detto comune - da intendersi «come senso di essere qualcosa di specifico, quel qualcosa che consente di cambiare rimanendo sé stessi» - in conseguenza della negazione della dignità delle persone straniere trattenute nel CIE, ed il cui fondamento ha individuato nell'insieme di tutti quei valori, umanitari e solidaristici, rinvenibili nello Statuto comunale di quella città cui ben poteva attribuirsi valore anche giuridico.
6.6.1. Quella corte, in altri termini, per effetto, intuibilmente, del combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 114 Cost., ha considerato risarcibile il danno non patrimoniale subito dal - il quale avrebbe avuto piena Controparte_1 legittimazione e titolo ad esigerne il risarcimento, così da rendere possibile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, la corrispondente azione originariamente intrapresa, in sua vece, dal e dal - in Pt_2 Pt_3 conseguenza della negazione della dignità delle persone straniere trattenute nel CIE, in ragione delle condizioni estremamente degradate in cui esse erano ivi trattenute, ravvisandone il corrispondente fondamento nell'insieme dei valori, umanitari e solidaristici, rinvenibili nello Statuto comunale di quella città cui ha attribuito valore anche giuridico: in sostanza, in qualità di ente territoriale esponenziale, il predetto aveva subìto la lesione del diritto al la sua CP_1 identità storica, culturale, politica e sociale, costituzionalmen te protetta (art. 114 Cost.).
6.7. In proposito, osserva, innanzitutto, il Collegio che, come sancito, in motivazione, da Cass., SU, n. 12868 del 2005, nell'attuale quadro costituzionale, lo statuto comunale «si configura, come la dottrina è generalmente orientata a ritenere, come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leg gi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare […]. Ne risulta così accentuata l'immanenza della potestà statutar ia al principio di autonomia sancito dall'art. 5 Cost. e la configurazione dello statuto come espressione della esistenza stessa e della identità dell'ordinamento giuridico locale». Il rapporto tra fonte legislativa e statutaria, dunque, è ricomposto tramite il ricorso al criterio della gerarchia, limitatamente però ai principi, ed a quello della competenza in rapporto a tutte le altre disposizioni di legge.
6.7.1. Quella stessa pronuncia, peraltro, stabilì che «La conoscenza dello statuto del Comune, atto a contenuto normativo di rango paraprimario o subprimario, appartiene, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, il quale è pertanto tenuto
- in applicazione del principio iura novit curia, discendente dall'art. 113 cod. proc. civ. - a disporne l'acquisizione, anche d'ufficio, ed a farne applicazione ai fatti sottoposti al suo esame, pur p rescindendo dalle prospettazioni delle parti». 6.7.2. È opportuno rimarcare, allora, che il vigente Statuto della “ CP_8
(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 226 del 21 dicembre
[...] 2000, ed aggiornato con successive deliberazioni del medesimo Consiglio, l'ultima delle quali n. 63 del 22 ottobre 2015), nel dettare, al Titolo 1, i Principi generali, definisce, all'art. 1, come “comunità aperta”, prevedendo, tra CP_1 l'altro, che “
1. La città di capoluogo della è una comunità CP_1 CP_7 aperta a uomini e donne, anche di di versa cittadinanza e apolidi.
2. Bari, luogo
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tradizionale di incontri e di scambi ha la vocazione di legare civiltà, religioni e culture diverse, in particolare quelle del e quelle Europee”. Il successivo CP_11 art. 3, inoltre, elenca i Principi fondamentali, tra i quali è utile ricordare, per quanto di specifico interesse in questa sede, almeno quelli di cui ai punti 2 (il Comune “Sostiene e promuove l'affermazione dei diritti umani, la cultura della pace, della cooperazione internazionale e dell'integrazione etnico-culturale, ispirandosi ai princi pi dell'unità e dell'integrazione dell'Unione Europea”) e 8 (il Comune “Tutela e valorizza le diverse realtà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche presenti nella città, rifacendosi ai valori della solidarietà e dell'accoglienza, in conformità alle tradizioni storiche della città e alla sua vocazione di città aperta”). 6.7.3. È innegabile, peraltro, che, come condivisibilmente opinato dalla corte territoriale, queste affermazioni di valori «non possono avere una portata solo retorica o di richiamo a trascorsi storici più o meno illustri e risalenti. […] In generale, i richiami storici e teleologici contenuti in un testo normativo sono privi di immediato valore precettivo ma, se specifici, cos tituiscono un criterio sia di interpretazione di atti e condotte che di individuazione dell'identità di un ente».
6.8. Tanto premesso, ed in chiave generale di sistemazione teorica, una tipologia di danno come quello configurato, nella sentenza oggi impugnata, dalla corte distrettuale, si rivela essere, chiaramente, il frutto dell'emergere della coscienza partecipativa del singolo alle vicende della comunità in cui vive e deve considerarsi come un portato irreversibile del progresso giuridico e civile. Esso viene essenzialmente ad identificarsi con il nocumento subito da una comunit à sostanziale (ravvisabile nell'endiadi popolazione-territorio) in conseguenza di fatti illeciti particolarmente gravi e di grande impatto sociale allorquando gli stessi (oltre che intaccare, eventualmente, gli elementi - funzione, buon nome, patrimonio - della personalità giuridica dell'ente) incidano direttamente sulla posizione della comunità stessa, in ragione del pregiudizio arrecato a tutti quei valori cui, storicamente e tradizionalmente, essa si ispira.
6.8.1. L'emersione del diritto all'identità cittadina, dunque, si rivela essere conseguenza diretta dell'evoluzione generale dell'ordinamento e dell'affermarsi del sempre più diffuso solidarismo, dove il sistema dei media nella comunicazione crea realtà e valori nuovi, suscettibili di essere profondamente incisi da fatti che, in un diverso contesto economico e sociale, avrebbero potuto essere certament e meno dannosi per la comunità.
6.8.2. Pure in quest'ottica, tuttavia, è doveroso rimarcare, — proprio nella prospettiva, già segnalata, secondo cui il riconoscere l'esistenza di diritti
“propri” degli enti pubblici e, conseguentemente, l'ammettere forme di risarcimento del danno non patrimoniale nel caso in cui i suddetti diritti vengano violati, impone di tenere necessariamente tenere conto della peculiarità del soggetto tutelato e della conseguente diversità dell'oggetto di tutela, così da rendere non manifestamente irragionevole ipoti zzare differenziazioni di tutele, sotto il profilo di un maggior rigore della dimostrazione della fattispecie risarcitoria di volta in volta considerata, rispetto a quelle assicurate alla persona fisica. Tanto anche al fine di scongiurare il potenziale proliferare di analoghi contenziosi risarcitori vertenti su pretese violazione di ulteriori valori rinvenibili nelle diversità caratterizzanti ciascuno statuto di ogni comune o di altro ente collettivo — che la sola lesione di valori coincidenti con quell i enunciati in siffatti statuti (per quanto di specifico interesse, quelli, già riportati, descritti negli artt. 1 e 3 dello Statuto della , non può essere, sic et CP_8
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simpliciter, sufficiente a giustificare pretesi risarcimenti, occorrendo, a tal fine, anche altro: vale a dire la dimostrazione - da intendersi disciplinata dalle regole di cui all'art. 2697 cod. civ. - di come una simile violazione, se (come nella specie) effettivamente e definitivamente accertata, abbia realmente inciso, poi, sull'intera comunità cittadina. In altri termini, quali concrete ripercussioni essa abbia prodotto effettivamente sul sentimento e sull'agire di quest'ultima ispirati a tutti quei valori, umanitari e solidaristici, oltre che costituzionalmente protetti, costituenti, appunto, patrimonio della comunità stessa, riconducibili alla sua identità storica, culturale, politica e sociale, come espressamente sanciti nel suo Statuto. Solo una volta raggiunt a tale dimostrazione, dunque, la liquidazione di un siffatto danno in favore del (appunto quale ente collettivo CP_1 rappresentativo di quella comunità) così concretamente accertato nell'an, ben potrà essere anche equitativa, indicandosi le circostanze d i fatto a tal fine considerate e l'iter logico che ha condotto a quel determinato risultato, in modo da pervenire ad una determinazione del quantum congruente rispetto al caso oggetto di cognizione, ossia non arbitraria.
6.9. Nell'odierna vicenda, invece, l'errore giuridico — perché, praticamente, incidente proprio sulla completezza di quella relazione «condotta materiale - evento-lesivo - conseguenza dannosa» (artt. 1223 e 2056 cod. civ.) ormai necessariamente da ricercarsi in qualsiasi violazione (artt. 2043 e 2059 cod. civ.) di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso — ascrivibile dalla corte distrettuale è stato quello, sostanzialmente, di essersi arrestata all'accertata mera lesione di valori coincidenti con quelli proclamati dalla Statuto della città di in ciò CP_1 individuando - con un chiaro salto logico - anche la ritenuta lesione dell'identità della città di senza, tuttavia, indagare e spiegare come la prima di tali dette CP_1 lesioni abbia concretamente inciso (al fine di realizzare la seconda) sul sentimento dell'intera comunità cittadina così da giustificare il riconoscimento del corrispondente danno sebbene come equitativamente quantificato. E ciò, tra l'altro, proprio tenendo conto di quanto si è già sopra riferito al § 6.4.3., dove si sono ricordate le varie possibili fenomenologie che può conoscere il cd. travisamento dell'identità personale dell'ente-comunità.
6.9.1. In questi soli limiti, dunque, il motivo in esame può essere accolto, derivandone la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per il nuovo corrispondente esame.». II.C. L'ESAME D ELL A DOM AN DA PRO POST A DALL'ATT ORE IN RIASS UNZ ION E. II.C.
1. con l'atto di citazione in riassunzione (al quale ha Parte_2 aderito il , ha chiesto a questa Corte di voler “rigettare CP_1 l'appello proposto dal dalla avverso Controparte_2 Controparte_3 la sentenza del Tribunale di Bari n. 4089 del 10.08.2017”. La domanda, alla luce di quanto sopra chiarito sub II.B. circa la natura del rinvio disposto dalla Corte suprema ( proprio o prosecutorio) e del presente giudizio
[rescissoria, nei limiti posti dalla pronuncia rescindente , in quanto l'art. 384 c.p.c. prevede (tra l'altro) che «La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.» (comma 1°) e che «La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve
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uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte ...» (comma 2° periodo primo)] , nonché di quanto esposto dall'attore in riassunzione a sostegno del petitum, va chiaramente intesa nel senso che, nel presente giudizio di rinvio, quale attore in riassunzione in sostituzione del Parte_2
ha chiesto condannarsi il e la CP_1 Controparte_2 (la quale altro non è, peraltro, che un'articolazione Controparte_3 territoriale del al risarcimento del danno per Controparte_2 lesione del diritto all'identità della città di CP_1 II.C.
2. La domanda è fondata. II.C.
2.a. Premesso che la consumazione, all'interno del C.I.E. (la cui gestione rientrava nelle attribuzioni del della lesione di Controparte_2 valori umanitari e solidaristici, costituzionalmente protetti, riconducibili all'identità storica, culturale, politica e sociale della città di come CP_1 espressamente proclamati nello Statuto comunale (avente anche valore giuridico, trattandosi di atto normativo atipico di rango paraprimario o subprimario4) e costituenti patrimonio della comunità cittadina , risulta ormai definitivamente acclarata, come statuito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 26801/2023 (v. sopra, sub II.B.), e che pertanto la sussistenza dell'evento lesivo (c.d. danno- evento) non può più essere messa in discussione , si tratta ora di verificare se l'attore in riassunzione, in ossequio al decisum della Corte suprema, abbia adempiuto l'onere (a lui incombente) di allegare e dimostrare ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni (v. sopra, sub II.B.), che la lesione dei predetti valori avesse, incidendo concretamente sul sentimento e sull'agire dell'intera comunità cittadina ispirati ai predetti valori, cagionato la lesione dell'identità della città di (c.d. danno-conseguenza). CP_1 II.C.
2.b. Al predetto quesito deve rispondersi affermativamente. II.C.
2.b.1. Dalla documentazione acquisita agli atti , analiticamente indicata nella sezione VI, paragrafo VI.b), dell'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio, emerge:
che in data 30/09/2009 il deputato aveva reso noto, sul proprio CP_12 blog, di avere effettuato in data 24/09/2009 un sopralluogo nel Centro di Identificazione ed Espulsione di Bari-Palese, all'esito del quale, anche in ragione delle ulteriori notizie apprese dagli organi di informazione locali in ordine a presunti episodi di violenza avvenuti all'interno della struttura, aveva effettuato un'interrogazione parlamentare a risposta orale rivolta al manifestando gravi preoccupazioni in ordine ai Controparte_13 trattamenti inumani e degradanti cui erano sottoposte le persone trattenute in detto C.I.E.5;
che in data 06/11/2009 il deputato , medico nefrologo, Parte_8 aveva pubblicato sul proprio blog un intervento, intitolato “Benvenuti all'inferno”, in cui erano denunciate le disumane e degradanti condizioni – rilevate in occasione della visita della struttura effettuata qualche giorno prima – in cui erano tenute le persone ristrette nel C.I.E. di Bari-Palese (“Nessuno lo può dire, ma si tratta di centri di detenzione dove vengono sospesi i diritti umani … extracomunitari che, come nullità, bivaccano nella struttura tra spazi angusti e recintati come bestie in gabbia, ferite, arrabbiate. … Appalti di milioni di euro in mano ad associazioni di
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volontariato, come l che non riesce a garantire i servizi minimi CP_14 come scarpe, manutenzione persino l'acqua in bottiglia. …”)6;
che in data 03/02/2010 la testata giornalistica “La Repubblica-Bari.it” aveva pubblicato on-line un articolo secondo cui il rapporto annuale dell'associazione Medici senza Frontiere aveva segnalato che il C.I.E. di era “una prigione disumana”, in quanto “Dalle testimonianze raccolte CP_1
… emerge nel centro un clima di forte tensione caratterizzato da abusi e violenza. Le ripetute notizie di disordini all'interno del Cie riportate dalla stampa e gli ostacoli posti a entrambe le osservazioni di Medici senza frontiere, unico caso tra tutti i centri visitati, sembrano confermare questa versione dei fatti. Nel complesso … il Centro appare un luogo celato a occhi esterni, un'area dove le condizioni di vita sembrano inferiori agli standard minimi, il rispetto dei diritti è estremamente limitato”7;
che in data 05/02/2010 la testata giornalistica Sky-tg24 aveva pubblicato un articolo nel quale si segnalava: che qualche giorno prima era arrivato alla redazione di Radioradicale.it un video girato da un immigrato straniero mediante telefono cellulare nel quale si denunciavano “le condizioni disumane di vita nel Centro di identificazione ed espulsione di ; che il CP_1 deputato aveva rilasciato un'intervista a Radio radicale nella CP_12 quale aveva evidenziato di avere effettuato una seconda visita del C.I.E. di Bari-Palese a dicembre del 2009 e di avere rilevato il mancato miglioramento della situazione (“La situazione … è imbarazzante e non degna di un Paese civile”); che la deputata Rita Bernardini aveva espresso giudizio negativo del tutto analogo (“Di quei luoghi … ci si può solo vergognare. … i Cie sono luoghi di illegalità e sopraffazione dove sono violati i più elementari diritti della persona. …”)8;
che in data 10/02/2010 il quotidiano “L'Unità” aveva pubblicato on-line un articolo di stampa intitolato “Su radio radicale storie di ordinaria illegalità al C.I.E. di , ponendo in evidenza, in aggiunta alle notizie già rese note CP_1 qualche giorno prima dalla testata giornalistica Sky-tg24, anche l'ulteriore notizia che l'esponente del partito radicale , dopo avere Parte_9 visitato nuovamente il C.I.E. di Bari -Palese a gennaio del 2010, aveva denunciato che nulla era cambiato9;
che in data 15/02/2010 il quotidiano web “Blitz” aveva pubblicato on-line un articolo giornalistico nel quale si segnalava che l'assessore regionale
, a seguito delle allarmanti notizie riguardanti il Persona_3 trattamento riservato agli stranieri nel C.I.E. di Bari-Palese, aveva chiesto alla Prefettura di di essere autorizzato ad entrare nella struttura per CP_1 effettuare una ricognizione de visu, che l'autorizzazione era stata negata e che il richiedente aveva esternato gravi preoccupazioni ed inquietudine sulle effettive condizioni in cui le persone straniere in attesa di identificazione erano trattenute all'interno del C.I.E.10;
che in data 22/02/2010 era stat o pubblicato su una testata giornalistica on- line un articolo (“Inferno Cie, nuova denuncia di ”) in cui si dava CP_12
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notizia degli esiti di un ulteriore sopralluogo effettuato dal deputato barese nel Centro di Identificazione ed Espulsione di Bari-Palese, nel corso CP_12 del quale era stata rilevata la persistenza delle pessime condizioni igienico- sanitarie assicurate alle persone trattenute nel C.I.E. (asseritamente trasformato, per effetto di alcune modifiche normative riguardanti tali Centri, in un vero e proprio 'carcere')11;
che in data 05/08/2010 il quotidiano barese “La Gazzetta del Mezzogiorno” aveva pubblicato un articolo giornalistico nel quale si evidenziava che l'assessore regionale aveva denunciato, all'esito di una Persona_4 visita effettuata nel C.I.E. di che la situazione era “al limite della CP_1 vivibilità e della dignità umana”, riferendo di un “Degrado insopportabile in queste strutture nelle quali la vita è ben peggiore di quella delle carceri”12;
che in data 26/04/2012 giornalisti delegati dall'Assostampa nonché esponenti politici baresi degli Enti territoriali locali (assessore e consigliere del assessore della ) erano acceduti al CP_1 CP_7 C.I.E. di Bari-Palese: negli articoli, nei comunicati e nei video pubblicati il giorno stesso o in quello immediatamente successivo dalle varie testate giornalistiche (GoBari.it; Ansa;
Il Corriere del Mezzogiorno -Bari; La Repubblica-Bari; La Gazzetta del Mezzogiorno -Bari), gli intervistati avevano riferito che le persone ivi trattenute erano in condizioni inumane (erano stati denunciati anche la mancanza di medicine ed il trattamento
“come detenuti” o addirittura “come animali”)13. II.C.
2.b.2. I suddetti elementi, valutati non atomisticamente bensì complessivamente alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza14, dimostrano in modo adeguato (trattandosi, con tutta evidenza, di elementi senz'altro sufficienti, sotto i profili della gravità, della precisione e della concordanza15, a ritenere adempiuto a mezzo di presunzioni , ex 11 doc. 5)-d) del fascicolo di parte attrice in primo grado. 12 doc. 5)-j) del fascicolo di parte attrice in primo grado. 13 docc. 1)-4) del fascicolo di parte attrice nella fase cautelare ex artt. 669 bis, 669 quater e 700 c.p.c. in primo grado. 14 così Cass., ord. n. 18327/2023. V., altresì, Cass., n. 12002/2017, che ha statuito che “Allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito, rientra nei compiti di quest'ultimo il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'id quod prelumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale.” (nel medesimo senso Cass., n. 26022/2011). 15 cfr. Cass., ord. n. 9054/2022, che ha chiarito (tra l'altro) che “In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni 'gravi, precise e concordanti', laddove il requisito della 'precisione' è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della 'gravità' al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della 'concordanza', richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una
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artt. 2727 e ss. c.c., l'onere probatorio incombente al l'attore in riassunzione)16 che la lesione dei valori coincidenti con quelli enunciati negli artt. 1 e 3 dello Statuto del commessa dal CP_1 Controparte_2
[evento lesivo (o danno-evento) la cui sussistenza risulta già accertata con efficacia di giudicato interno nel presente giudizio, giusta quanto statuito dalla Corte suprema nella sentenza n. 26801/2023] avesse causato la lesione dell'identità della città di (danno-conseguenza), atteso che i plurimi CP_1 interventi posti in essere dapprima dal Consiglio comunale di ( il quale, già CP_1 con delibera n. 149 del 15/11/2004, aveva espresso la totale contrarietà dell'Ente municipale e dell'intera comunità cittadina, mai coinvolti dalle Amministrazioni statali – così come non risulta che gli altri Enti territoriali, pure astrattamente interessati alla vicenda, fossero stati coinvolti – nella procedura di installazione del C.I.E. nel territorio cittadino) e poi, negli anni 2009 e seguenti, da esponenti locali della società civile e delle Istituzioni (rappresentativi, a vario titolo ed a diversi livelli, della comunità barese, con ampio risalto dato anche dagli organi di informazione locali e da questi ultimi esteso pure all'esercizio dell'azione popolare ex art. 9 comma 1° del D.Lg. n. 267/2000 introduttiva, nel 2012, del primo grado del presente giudizio, ad ulteriore conferma della rilevanza che la vicenda de qua rivestiva per la collettività che si riconosceva nei principi e nei valori umanitari e solidaristici proclamati dallo Statuto comunale e dunque della significativa incidenza negativa che la presenza di una struttura che violasse i diritti fondamentali degli esseri umani provocava sulla sensibilità della comunità locale, ispirata al rispetto di detti principi) comprovano univocamente che la violazione dei su indicati valori umanitari e solidaristici, oltre che costituzionalmente protetti , riconducibili all'identità storica, culturale, politica e sociale della città (come espressamente sanciti nel suo Statuto) e dunque CP_1 costituenti patrimonio dell'intera comunità cittadina, aveva inciso negativamente sulla collettività barese, producendo concrete ripercussioni sul sentimento e sull'agire di quest'ultima improntati ai predetti valori. II.C.
2.b.3. All'accertata sussistenza, nei termini sopra evidenziati, di un pregiudizio non patrimoniale eziologicamente riconducibile, ex artt. 1223 e 2056 c.c., alla sussistenza – in precedenza già acclarata, per effetto di giudicato interno
– di un evento lesivo (danno -evento) ascrivibile alla condotta colpevole del Amministrazione dello Stato ex lege attributaria Controparte_2 dei compiti di vigilanza sulle strutture di trattenimento degli stranieri – all'epoca
– denominate Centri di identificazione ed espulsione) e giuridicamente risarcibile quale danno-conseguenza ex artt. 2043 e 2059 c.c., non può non conseguire la condanna del l risarcimento del danno in favore Controparte_2 del CP_1 Tale danno, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato
pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.”. 16 v. Cass., ord. n. 19253/2025; Cass., ord. n. 8115/2025; Cass., n. 14485/2024; Cass., ord. n. 9054/2022, cit.; Cass., ord. n. 27410/2019; Cass., ord. n. 9059/2018; Cass., ord. n. 5374/2017; Cass., n. 12002/2017, cit.; Cass., n. 9108/2012.
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da questa Corte con valutazione equitativa , in uniformità con quanto statuito dalla Corte suprema17. II.C.
2.b.4. Il Collegio, rilevato che la quantificazione del danno operata da questa Corte di appello con la sentenza n. 2020/2020 non era stata oggetto di specifico motivo di impugnazione da parte de l ricorrente principale (
[...]
) e/o da parte del ricorrente incidentale ( né è CP_2 Parte_2 stata oggetto di specifiche deduzioni nel presente giudizio di rinvio da parte dell'attore in riassunzione e/o dell'interventore in riassunzione (che nulla di specifico hanno dedotto al riguardo) e tanto meno da parte del
[...]
(neppure costituitosi nel presente giudizio di rinvio ) e rilevato CP_2 altresì che le ragioni esposte sul punto da questa Corte di appello nella sentenza n. 2020/2020 (lunga durata della non lieve violazione dell'identità di come CP_1 città accogliente;
correttezza del comportamento processuale degli organi statali;
novità delle questioni) si palesano condivisibili (sicché il Collegio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto , può senz'altro adottarle e farle proprie), stima equo liquidare il danno subito dal alla data di CP_1 proposizione della domanda introduttiva de l giudizio di primo grado (26/03/2012, giorno di cristallizzazione del danno-conseguenza), in €. 20.000,00. Trattandosi di debito di valore quantificato nei valori monetari dell'epoca, il predetto importo va adeguato ai valori monetari odierni (mediante rivalutazione sulla base degli indici Istat) ed incrementat o degli interessi compensativi (calcolati in misura pari al saggio legale sugli importi anno per anno rivalutati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in conformità dell'insegnamento della Corte suprema18): infatti, è noto, in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, che sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma d i denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante); qualora tale nocumento sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono com putarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso19. Al spettano, infine, gli interessi corrispettivi ( poiché il debito CP_1 di valore, in conseguenza della liquidazione operata in sede giudiziale, assume la natura di debito di valuta20), calcolati in misura pari al saggio legale sull'importo finalmente dovuto, comprensivo di capitale ed interessi compensativi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. II.C.
3. A quanto sopra esposto consegue l'accoglimento, nei limiti precedentemente indicati sub II.C.
2.b.4., della domanda proposta da Parte_2
quale attore popolare in sostituzione del nei confronti
[...] CP_1 del (nella quale è da ritenersi assorbita la domanda Controparte_2 proposta dal nella medesima qualità di sostituto del Pt_1 CP_15
[...] [.
v. sentenza n. 26801/2023, parag. 6.8.2. 18 v. Cass., sez. un., n. 1712/1995 (e pronunce conformi). 19 così Cass., ord. n. 8766/2018. In senso conforme Cass., n. 5054/2009; Cass., n. 5234/2006; Cass., n. 883/2002. 20 v. Cass., n. 8507/2011.
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nei confronti della essendo quest'ultima una CP_1 Controparte_3 mera articolazione territoriale del ). Controparte_2 II.D. IL REGO LAMENT O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I. L'attore in riassunzione ha espressamente chiesto a questa Corte di voler condannare i convenuti in riassunzione “alla refusione di spese, competenze ed onorari della fase di Cassazione e del presente giudizio di rinvio”21. Analogamente, l'interventore in riassunzione ha chiesto a questa Corte di voler liquidare le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio22. La Corte suprema ha chiarito ( e da tale autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) che “In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazio ne giudiziale intervenga in un momento successivo all'entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio”23. 21 così l'attore in riassunzione, testualmente, alla pag. 20 dell'“atto di citazione in riassunzione a seguito di rinvio” (conclusione reiterata con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in date 22/03/2024, 28/05/2024 e 14/11/2024 nonché con la comparsa conclusionale depositata in data 16/01/2025). 22 v. “nota spese” depositata da n data 10/01/2025. CP_1 23 così Cass., n. 30529/2017, che ha precisato, in motivazione (parag. XI.1., pag. 37), che allorquando
“sia pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo, e, quando, come nella specie, riformi altresì la sentenza di primo grado, provvede sulle spese dell'intero giudizio, rinnovandone totalmente l'allocazione, in conseguenza, appunto, di un apprezzamento necessariamente unitario;
sicché non può dirsi completata l'opera svolta da un difensore nei pregressi gradi o fasi del processo, al fine di compensarla con diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali del tempo, sol perché gli stessi si fossero di volta in volta conclusi con sentenze emesse prima dell'entrata in vigore del d.m. 20 luglio 2012, n. 140.”. Tale pronuncia ha dato continuità (aggiungendo l'espresso riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore dei nuovi parametri e anche nel successivo giudizio di rinvio) al principio già sancito qualche anno prima dalle sezioni unite della Corte suprema, secondo cui “In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.” (così Cass., sez. un., n. 17405/2012; nel medesimo senso Cass., sez.
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Tale principio, quantunque enunciato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, appare pienamente applicabile anche con riferimento al D.M. Giustizia n. 55/201424 e succ. modd.25, in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012. Ne consegue che questa Corte, nel liquidare le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio (come da espressa richiesta delle parti vittoriose26), deve per un verso tenere conto dell'esito globale del processo [che consente di affermare la soccombenza di (del quale Controparte_2 costituisce mera articolazione territoriale ), essendo stata Controparte_3 accertata la fondatezza della domanda risarcitoria proposta da Parte_2 alla quale ha aderito e per altro verso applicare i nuovi CP_1 parametri. In definitiva, le spese processuali {liquidate, con riferimento al giudizio di legittimità ed al presente giudizio di rinvio come da dispositivo (tenuto conto anche della nota specifica depositata dall'interventore in riassunzione), per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale [con le seguenti puntualizzazioni: nel giudizio di legittimità, la fase istruttoria e/o di trattazione non è contemplata (v. tabella “13. Giudizi innanzi alla Corte di cassazione e alle Giurisdizioni superiori” allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. ); nel presente giudizio di rinvio, non risultano svolte attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd., sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase in questo giudizio27], applicando un., n. 17406/2012). In senso conforme, più di recente, Cass., sez. un., ord. n. 32906/2022 (che, ribadendo il principio già affermato da Cass., n. 20289/2015, ha statuito che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.”). 24 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 25 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 26 cfr. Cass., n. 15868/2015, che, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio dei precedenti gradi di merito in favore della parte vittoriosa, in motivazione (parag. 3.1) ha messo in rilievo (sebbene in una vicenda nella quale, a differenza del caso qui in esame, la parte vittoriosa, dopo la pronuncia di legittimità, era rimasta soccombente nei precedenti gradi di merito) la necessità
“dell'esistenza di una formale richiesta in tal senso”. 27 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di
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le disposizioni del D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. (da interpretarsi alla luce del già ricordato insegnamento della Corte Suprema28, formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido, per le ragioni sopra esposte, anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 nonché dei citati DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022), tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia , determinato ai sensi dell'art. 5 comma 1° periodo quarto del D.M. Giustizia n. 55/2014 (a mente del quale «Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.») – dei parametri di cui alle tabelle allegate al citato D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. [e segnatamente di cui alla citata tabella “13. Giudizi innanzi alla Corte di cassazione e alle Giurisdizioni superiori” per il giudizio di legittimità ed alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di appello” per il presente giudizio di rinvio], non operando l'aumento ex art. 4 comma 2° del D.M. Giustizia n. 55/2014 invocato dall'interventore in riassunzione (non essendo ravvisabili i relativi presupposti) ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa } sono dunque regolate in ossequio al principio della soccombenza cristallizzato nell'art. 91 c.p.c. Da ultimo, si precisa che l'istanza avanzata da (il quale, con CP_1 la nota specifica, ha invocato il riconoscimento, oltre al compenso, anche di
“spese generali, IRAP e CIPDEL come per legge”) può essere accolta solo limitatamente alle prime due voci , avendo la Corte suprema chiarito (ed anche da tale insegnamento non v'è ragione alcuna di discostarsi):
➢ che “In tema di compensi professionali spettanti agli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di
trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. parag. 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che in precedenza applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto. 28 v. Cass., n. 30529/2017, cit., e prima ancora Cass., sez. un., n. 17405/2012, cit., e Cass., sez. un., n. 17406/2012. Cfr. altresì, più di recente, Cass., ord. n. 19989/2021, secondo cui “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.”; Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, paragg. 12. e ss.).
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rimborso delle spese di lite, sicché – trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza – è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli on eri riflessi.”29;
➢ che “I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con mod if. dalla l. n. 114 del 2014), sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro ma non dell'IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A., la quale non può addebitarla al dipendente e può accantonarla sul fondo destinato alla retribuz ione accessoria dei dipendenti solo se le risorse ivi allocate superano i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o – se questi non esistono o non sono stati allegati o dimostrati – l'ammontare complessivo del credito vantato dai medesimi dipendenti, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente.”30.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1529/2023 R.G.A.C.C., quale Giudice di rinvio a seguito di annullamento della sentenza n. 2020/2020 della Corte di appello di Bari disposto ai sensi dell'art. 383 c.p.c. dalla sentenza n. 26801/2023 della Corte di cassazione, sulla domanda proposta da Parte_2
quale attore popolare in sostituzione del con atto di
[...] CP_1 citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 05/12/2023, nei confronti di , in persona del ministro pro tempore, Controparte_2 e in persona del prefetto pro tempore, con l'intervento Controparte_3 del in persona del sindaco pro tempore, quale litisconsorte CP_1 necessario dell'attore in riassunzione ex artt. 9 comma 2° del D.Lg. n. 267/2000 e 81 c.p.c., ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione , conclusione 29 così Cass., ord. n. 4399/2025 [che, in motivazione, ha efficacemente osservato (parag. 7.): “quanto alla richiesta della difesa comunale di rifusione degli oneri riflessi ex art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005, va richiamato il principio espresso a riguardo in sede di legittimità (Cass., Sez. 2-, n. 7499 del 15/3/2023) secondo cui la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché «trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata» (nello stesso senso, di recente, Cass., Sez. 2 -, n. 3242 del 05/02/2024 dove si ribadisce che «i compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale disposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 cod. civ., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi»)]. In senso conforme Cass., ord. n. 3242/2024, cit.; Cass., n. 7499/2023, cit. 30 così Cass., ord. n. 10402/2025 [che ha ulteriormente specificato che “I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), hanno natura retributiva e spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico della P.A. datrice di lavoro, la quale non può farla gravare sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo, in proporzione all'ammontare dell'imposta, le risorse che - in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell'ente - sono destinate agli stessi a titolo di compensi professionali.”].
Proc. n. 1529/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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disattesa o assorbita, così provvede: 1) accoglie la domanda proposta da quale attore popolare in Parte_2 sostituzione del nei confronti di CP_1 [...]
, in essa assorbita quella proposta dal nella CP_2 Pt_1 medesima qualità, nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_3 condanna pagare in favore di Controparte_2 CP_1 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione
[...] dell'identità storica, culturale, politica e sociale della città di la CP_1 somma di €. 20.000,00, da adeguarsi ai valori monetari odierni mediante rivalutazione sulla base degli indici Istat a decorrere dal giorno 26/03/2012 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi compensativi calcolati in misura pari al saggio legale sul predetto importo rivalutato anno per anno con la medesima decorrenza ( 26/03/2012) e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con gli ulteriori interessi corrispettivi calcolati in misura pari al saggio legale sull'intero importo dovuto, comprensivo di capitale ed interessi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
2) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_2
delle spese processuali, che liquida: Parte_2 a) in €. 4.145,00 (quattromilacentoquarantacinque/00), di cui €. 1.063,00 per esborsi ed €. 3.082,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, per il giudizio di legittimità; b) in €. 4.511,00 (euro quattromilacinquecentoundici/00), di cui €. 545,00 per esborsi ed €. 3.966,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, per il presente giudizio di rinvio;
3) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_2
delle spese processuali, che liquida: CP_1 a) in €. 3.082,00 (tremilaottantadue/00), tutti per compenso (in esso inclusi gli oneri riflessi) , oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione e I.R.A.P. come per legge, per il giudizio di legittimità; b) in €. 3.966,00 (euro tremilanovecentosessantasei /00), tutti per compenso (in esso inclusi gli oneri riflessi) , oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione e I.R.A.P. come per legge, per il presente giudizio di rinvio. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d'appello, il giorno 08/07/2025.
IL PRESID EN TE ESTEN SOR E DO TT. MICH ELE PRENCIPE
CP_ Proc. n. 1529/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 recte: dell'attore popolare (N.d.E.). 4 così Cass., sez. un., n. 12868/2005. In senso conforme Cass., sez. un., nn. 12869/2005 e 12871/2005. 5 doc. 5)-c) del fascicolo di parte attrice in primo grado. 6 doc. 5)-i) del fascicolo di parte attrice in primo grado. 7 doc. 5)-h) del fascicolo di parte attrice in primo grado. 8 doc. 5)-e) del fascicolo di parte attrice in primo grado. 9 doc. 5)-g) del fascicolo di parte attrice in primo grado. 10 doc. 5)-f) del fascicolo di parte attrice in primo grado.