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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/01/2024, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 2892/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 04.02.2021 e promossa con atto di citazione in notificato in data 01.02.2021 da
cod. fiscale , con sede in Benevento, via M. Schipa n. 2, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, , nato a [...] il Parte_2
21/08/60, elettivamente domiciliata in Napoli, viale Maria Cristina di Savoia n. 18, presso lo studio dell'Avv. Michelina La Bella, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Rauso ed
Eugenio Carbone in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
, cod. fiscale in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_2 regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parente in virtù di procura generale alle liti in atti
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione di revoca del finanziamento
Conclusioni per l'attrice: … 1) accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento di revoca all'erogazione dei benefici per cui è causa, nonché di ogni atto ed esso presupposto, sotteso
e/o comunque connesso e, per l'effetto, disapplicarlo;
2) ancora per l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante ha diritto al benefico concessole, con condanna di parte resistente alla sua erogazione, ovvero a titolo di risarcimento danni, per l'ammontare di € 144.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, altre accessorie come per legge …
Conclusioni per la : insiste per l'integrale rigetto delle avverse domande … CP_1
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La ha agito nei confronti della per sentir accertare Parte_1 Controparte_1
l'illegittimità del provvedimento di revoca del contributo concessole con decreto dirigenziale n.
29 del 19/06/2019 e per ottenere la condanna della convenuta all'erogazione del contributo, pari a € 144.000,00, ovvero al pagamento della predetta somma a titolo di risarcimento danni.
§ 1.1. L'iniziativa processuale dell'attrice affonda le sue radici nello stato d'emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 06.11.2015, al fine di fronteggiare i danni
1 causati dagli eccezionali eventi metereologici, che colpirono la regione nei giorni dal CP_1
14 al 20 ottobre 2015 (cfr. doc. 1 convenuta;
lo stato di emergenza fu proclamato ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1 bis, della legge n. 225 del 24/02/1992).
Con ordinanza n. 298 del 17/11/2017, il Capo del dipartimento della Protezione civile nominò il commissario delegato e dettò le prime disposizioni destinate ad affrontare l'emergenza, tra cui quelle finalizzate alla ricognizione dei fabbisogni necessari al ripristino dei danni subiti dalla popolazione dei Comuni colpiti dalla calamità naturale. In relazione alle attività economiche e produttive, l'art. 8 dell'ordinanza stabilì che l'attività di ricognizione avrebbe dovuto comprendere: “a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento; b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili” (cfr. doc. 2 convenuta).
L'art. 1, comma 422, della legge n. 208 del 28/12/2015, al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, stabilì che in favore degli interessati potevano essere concessi, da parte delle amministrazioni pubbliche successivamente individuate in apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri, contributi pubblici con le modalità del finanziamento agevolato.
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28/07/2016 furono emanate le prime direttive per procedere all'erogazione dei contributi (doc. 6 convenuta).
Con ordinanza n. 373 del 16/08/2016, il Capo della Protezione civile stabilì le modalità per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive (doc. 7 convenuta).
In data 27/09/2017, l'attrice presentò la domanda per la concessione del contributo, allegando ad essa la perizia asseverata attestante i danni subiti a causa degli eventi calamitosi
(cfr. doc. 16 convenuta).
Con decreto n. 29 del 19/06/2019, la concesse all'attrice un contributo dal valore di CP_1
€ 144.000,00, di cui € 80.000,00 per il ripristino di macchine e attrezzature ed € 64.000,00 per l'acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (cfr. doc. 11 e doc. 17 convenuta).
In data 24/06/2019, la sottoscrisse il modulo per l'attivazione del Parte_1 finanziamento agevolato (doc. 18 convenuta).
Nel maggio 2020, al fine di rendicontare la spesa, l'attrice produsse due fatture, la n. 1/20 del 22/04/2020, avente ad oggetto l'acquisto di 32 opere pittoriche, e la n. 1/2 del
12/05/2020, avente ad oggetto l'acquisto di arredi vari e di materiale tecnologico (cfr. doc. 19
e 20 convenuta).
All'esito dell'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, fu accertata la non corrispondenza tra la spesa rendicontata e i danni descritti nella perizia allegata alla domanda di concessione del beneficio. Con decreto dirigenziale n. 7 del 20/11/2020, la revocò il CP_1 contributo a causa del mancato rispetto, da parte dell'impresa beneficiaria, della normativa
2 disciplinante la procedura e a causa dell'inadempimento, da parte della stessa, degli obblighi assunti in occasione dell'attivazione del finanziamento.
§ 1.2. Passando alle ragioni del contendere, va rilevato che l'attrice non contesta di aver acquistato beni non rientranti tra quelli riportati nella perizia giurata del 26/09/2017, ma giustifica il suo operato, sostenendo che: - a seguito degli eventi alluvionali, aveva dovuto cambiare clientela e strategia di mercato;
- presupposto per la concessione del finanziamento era la mera sussistenza di danni causati dall'evento calamitoso.
A tale impostazione, la replica che il contributo era finalizzato esclusivamente al CP_1 ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati, nonché al rimborso del prezzo di acquisto delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti dagli eventi eccezionali e non più utilizzabili. Insiste, quindi per il rigetto della domanda, stante il mancato rispetto del vincolo di destinazione del contributo.
§ 2. La domanda è infondata, in quanto, come eccepito dalla , il finanziamento era CP_1 vincolato al ripristino dei macchinari danneggiati e al riacquisto delle scorte rese inservibili a causa degli eventi metereologici in relazione ai quali fu dichiarato lo stato di emergenza.
La tesi difensiva della è supportata da quanto di seguito riportato. CP_1
Con l'ordinanza n. 298 del 17/11/2015, con riferimento alle attività economico produttive, il
Capo della Protezione civile stabilì che la ricognizione avrebbe dovuto riguardare i fabbisogni necessari al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiate dall'alluvione e al rimborso del prezzo delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti “danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili” (cfr. art. 8, doc. 2 convenuta).
In coerenza con tale impostazione, l'allegato 2 della delibera del Consiglio dei Ministri del
28/07/2016 dettò i “Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive” (cfr. doc. 8 convenuta). Secondo quanto previsto dall'art.
2.1 del predetto allegato: “I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati:
“[…] b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;
c) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati
o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso”. Inoltre, in base al successivo art. 8, la perizia allegata alla domanda di concessione del finanziamento, doveva
“relativamente ai danni di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), fornire le specifiche informazioni che saranno precisate nella modulistica approvata dalla Regione finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento
a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezziari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti”.
In linea con quanto in precedenza riportato, nella domanda di finanziamento, l'attrice chiese che fossero ammessi a contributo: a) “il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso per l'importo di cui all'allegata perizia asseverata, pari ad Euro: € 100.000,00 oltre IVA”; b) “l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e
3 prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso per
l'importo di cui all'allegata perizia asseverata, pari ad Euro: € 80.000,00 oltre IVA” (cfr. doc.
16 convenuta).
Dunque, in base alla normativa disciplinante gli aiuti concessi a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell'ottobre 2015, è possibile affermare che il contributo spettante alla era specificamente finalizzato al ripristino dei beni mobili descritti nella Parte_1 perizia asseverata allegata alla domanda di concessione del beneficio. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in atto di citazione, non siamo di fronte ad un mero indennizzo dei danni subiti, svincolato da qualsivoglia obbligo di reimpiego, ma di aiuti aventi la specifica finalità di supportare l'attività produttiva colpita dalla calamità naturale, mediante il recupero dei fattori produttivi e delle scorte danneggiati. L'interpretazione alternativa offerta dalla difesa dell'attrice non è sostenibile alla luce del disposto del già citato art.
2.1 dell'allegato 2 dell'ordinanza n. 373 del Capo del dipartimento della Protezione civile (cfr. doc.
7 e 8 convenuta), che vincolò i contributi al ripristino di macchinari e attrezzature e al riacquisto delle scorte.
Da tutto quanto precede, deriva la legittimità della revoca del contributo, atteso che l'attrice non impiegò il beneficio per le finalità espressamente previste, ma acquistò beni diversi da quelli danneggiati dall'alluvione e analiticamente indicati nella perizia prodotta in allegato alla domanda di concessione dell'aiuto.
La domanda proposta in via principale deve quindi essere respinta.
La domanda subordinata di risarcimento del danno deve essere parimenti respinta, in quanto non risulta indicato quale sia l'illecito o l'inadempimento imputabile alla . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
[...]
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite della , liquidate in Controparte_1
€ 12.100,00 per compenso del difensore (di cui € 2.500,00 per la fase di studio, €
1.600,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 25.01.2024 Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 04.02.2021 e promossa con atto di citazione in notificato in data 01.02.2021 da
cod. fiscale , con sede in Benevento, via M. Schipa n. 2, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, , nato a [...] il Parte_2
21/08/60, elettivamente domiciliata in Napoli, viale Maria Cristina di Savoia n. 18, presso lo studio dell'Avv. Michelina La Bella, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Rauso ed
Eugenio Carbone in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
, cod. fiscale in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_2 regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parente in virtù di procura generale alle liti in atti
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione di revoca del finanziamento
Conclusioni per l'attrice: … 1) accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento di revoca all'erogazione dei benefici per cui è causa, nonché di ogni atto ed esso presupposto, sotteso
e/o comunque connesso e, per l'effetto, disapplicarlo;
2) ancora per l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante ha diritto al benefico concessole, con condanna di parte resistente alla sua erogazione, ovvero a titolo di risarcimento danni, per l'ammontare di € 144.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, altre accessorie come per legge …
Conclusioni per la : insiste per l'integrale rigetto delle avverse domande … CP_1
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La ha agito nei confronti della per sentir accertare Parte_1 Controparte_1
l'illegittimità del provvedimento di revoca del contributo concessole con decreto dirigenziale n.
29 del 19/06/2019 e per ottenere la condanna della convenuta all'erogazione del contributo, pari a € 144.000,00, ovvero al pagamento della predetta somma a titolo di risarcimento danni.
§ 1.1. L'iniziativa processuale dell'attrice affonda le sue radici nello stato d'emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 06.11.2015, al fine di fronteggiare i danni
1 causati dagli eccezionali eventi metereologici, che colpirono la regione nei giorni dal CP_1
14 al 20 ottobre 2015 (cfr. doc. 1 convenuta;
lo stato di emergenza fu proclamato ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1 bis, della legge n. 225 del 24/02/1992).
Con ordinanza n. 298 del 17/11/2017, il Capo del dipartimento della Protezione civile nominò il commissario delegato e dettò le prime disposizioni destinate ad affrontare l'emergenza, tra cui quelle finalizzate alla ricognizione dei fabbisogni necessari al ripristino dei danni subiti dalla popolazione dei Comuni colpiti dalla calamità naturale. In relazione alle attività economiche e produttive, l'art. 8 dell'ordinanza stabilì che l'attività di ricognizione avrebbe dovuto comprendere: “a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento; b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili” (cfr. doc. 2 convenuta).
L'art. 1, comma 422, della legge n. 208 del 28/12/2015, al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, stabilì che in favore degli interessati potevano essere concessi, da parte delle amministrazioni pubbliche successivamente individuate in apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri, contributi pubblici con le modalità del finanziamento agevolato.
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28/07/2016 furono emanate le prime direttive per procedere all'erogazione dei contributi (doc. 6 convenuta).
Con ordinanza n. 373 del 16/08/2016, il Capo della Protezione civile stabilì le modalità per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive (doc. 7 convenuta).
In data 27/09/2017, l'attrice presentò la domanda per la concessione del contributo, allegando ad essa la perizia asseverata attestante i danni subiti a causa degli eventi calamitosi
(cfr. doc. 16 convenuta).
Con decreto n. 29 del 19/06/2019, la concesse all'attrice un contributo dal valore di CP_1
€ 144.000,00, di cui € 80.000,00 per il ripristino di macchine e attrezzature ed € 64.000,00 per l'acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (cfr. doc. 11 e doc. 17 convenuta).
In data 24/06/2019, la sottoscrisse il modulo per l'attivazione del Parte_1 finanziamento agevolato (doc. 18 convenuta).
Nel maggio 2020, al fine di rendicontare la spesa, l'attrice produsse due fatture, la n. 1/20 del 22/04/2020, avente ad oggetto l'acquisto di 32 opere pittoriche, e la n. 1/2 del
12/05/2020, avente ad oggetto l'acquisto di arredi vari e di materiale tecnologico (cfr. doc. 19
e 20 convenuta).
All'esito dell'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, fu accertata la non corrispondenza tra la spesa rendicontata e i danni descritti nella perizia allegata alla domanda di concessione del beneficio. Con decreto dirigenziale n. 7 del 20/11/2020, la revocò il CP_1 contributo a causa del mancato rispetto, da parte dell'impresa beneficiaria, della normativa
2 disciplinante la procedura e a causa dell'inadempimento, da parte della stessa, degli obblighi assunti in occasione dell'attivazione del finanziamento.
§ 1.2. Passando alle ragioni del contendere, va rilevato che l'attrice non contesta di aver acquistato beni non rientranti tra quelli riportati nella perizia giurata del 26/09/2017, ma giustifica il suo operato, sostenendo che: - a seguito degli eventi alluvionali, aveva dovuto cambiare clientela e strategia di mercato;
- presupposto per la concessione del finanziamento era la mera sussistenza di danni causati dall'evento calamitoso.
A tale impostazione, la replica che il contributo era finalizzato esclusivamente al CP_1 ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati, nonché al rimborso del prezzo di acquisto delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti dagli eventi eccezionali e non più utilizzabili. Insiste, quindi per il rigetto della domanda, stante il mancato rispetto del vincolo di destinazione del contributo.
§ 2. La domanda è infondata, in quanto, come eccepito dalla , il finanziamento era CP_1 vincolato al ripristino dei macchinari danneggiati e al riacquisto delle scorte rese inservibili a causa degli eventi metereologici in relazione ai quali fu dichiarato lo stato di emergenza.
La tesi difensiva della è supportata da quanto di seguito riportato. CP_1
Con l'ordinanza n. 298 del 17/11/2015, con riferimento alle attività economico produttive, il
Capo della Protezione civile stabilì che la ricognizione avrebbe dovuto riguardare i fabbisogni necessari al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiate dall'alluvione e al rimborso del prezzo delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti “danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili” (cfr. art. 8, doc. 2 convenuta).
In coerenza con tale impostazione, l'allegato 2 della delibera del Consiglio dei Ministri del
28/07/2016 dettò i “Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive” (cfr. doc. 8 convenuta). Secondo quanto previsto dall'art.
2.1 del predetto allegato: “I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati:
“[…] b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;
c) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati
o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso”. Inoltre, in base al successivo art. 8, la perizia allegata alla domanda di concessione del finanziamento, doveva
“relativamente ai danni di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), fornire le specifiche informazioni che saranno precisate nella modulistica approvata dalla Regione finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento
a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezziari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti”.
In linea con quanto in precedenza riportato, nella domanda di finanziamento, l'attrice chiese che fossero ammessi a contributo: a) “il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso per l'importo di cui all'allegata perizia asseverata, pari ad Euro: € 100.000,00 oltre IVA”; b) “l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e
3 prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso per
l'importo di cui all'allegata perizia asseverata, pari ad Euro: € 80.000,00 oltre IVA” (cfr. doc.
16 convenuta).
Dunque, in base alla normativa disciplinante gli aiuti concessi a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell'ottobre 2015, è possibile affermare che il contributo spettante alla era specificamente finalizzato al ripristino dei beni mobili descritti nella Parte_1 perizia asseverata allegata alla domanda di concessione del beneficio. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in atto di citazione, non siamo di fronte ad un mero indennizzo dei danni subiti, svincolato da qualsivoglia obbligo di reimpiego, ma di aiuti aventi la specifica finalità di supportare l'attività produttiva colpita dalla calamità naturale, mediante il recupero dei fattori produttivi e delle scorte danneggiati. L'interpretazione alternativa offerta dalla difesa dell'attrice non è sostenibile alla luce del disposto del già citato art.
2.1 dell'allegato 2 dell'ordinanza n. 373 del Capo del dipartimento della Protezione civile (cfr. doc.
7 e 8 convenuta), che vincolò i contributi al ripristino di macchinari e attrezzature e al riacquisto delle scorte.
Da tutto quanto precede, deriva la legittimità della revoca del contributo, atteso che l'attrice non impiegò il beneficio per le finalità espressamente previste, ma acquistò beni diversi da quelli danneggiati dall'alluvione e analiticamente indicati nella perizia prodotta in allegato alla domanda di concessione dell'aiuto.
La domanda proposta in via principale deve quindi essere respinta.
La domanda subordinata di risarcimento del danno deve essere parimenti respinta, in quanto non risulta indicato quale sia l'illecito o l'inadempimento imputabile alla . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
[...]
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite della , liquidate in Controparte_1
€ 12.100,00 per compenso del difensore (di cui € 2.500,00 per la fase di studio, €
1.600,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 25.01.2024 Il Giudice
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